ATTO DI COSTITUZIONE DI TRUST AI SENSI DELLA LEGGE 16 ottobre 1989, n. 364 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1 luglio 1985 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 1989, n. 261, S.O. 2.) TIZIO nato a il cf res. in ------ e CAIA, n. a il cf res. in ------, nel presente atto settlors, PREMESSO Ai fini della suddetta Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. STABILISCONO In qualità di settlors, di costituire un trust, avente le seguenti caratteristiche: Caratteristiche del trust a) i beni del trust costituiscono un patrimonio separato e non fanno parte del patrimonio dei trustees; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Legge (Law of the Trust par. 6 of the Trusts Law of Jersey) La legge sostanziale e processuale applicabile al trust è la Trusts Law di Jersey, come successivamente emendata, che regola la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti, i suoi organi e l'amministrazione del trust. In particolare essa regola: a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità particolare di esercitare le mansioni di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee; b) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro; c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri; d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni; e) i poteri del trustee di effettuare investimenti;
f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare gli introiti del trust; g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del trustee verso i beneficiari; Riserve h) la modifica o la cessazione del trust; i) la ripartizione dei beni del trust; j) l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione. I settlors si riservano i poteri di cui all art. 9 A-2 della Trusts Law of Jersey, ossia: (a) to revoke, vary or amend the terms of a trust or any trusts or powers arising wholly or partly under it; (b) to advance, appoint, pay or apply income or capital of the trust property or to give directions for the making of such advancement, appointment, payment or application; (c) to act as, or give binding directions as to the appointment or removal of, a director or officer of any corporation wholly or partly owned by the trust; (d) to give binding directions to the trustee in connection with the purchase, retention, sale, management, lending, pledging or charging of the trust property or the exercise of any powers or rights arising from such property; (e) to appoint or remove any trustee, enforcer or beneficiary, or any other person who holds a power, discretion or right in connection with the trust or in relation to trust property; (f) to appoint or remove an investment manager or investment adviser; (g) to change the proper law of the trust; (h) to restrict the exercise of any powers or discretions of a trustee by requiring that they shall only be exercisable with the consent of the settlor or any other person specified in the terms of the trust. Riconoscimento I beni del trust sono separati dal patrimonio personale del trustee. Il trustee ha le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica. Tale riconoscimento implica, in particolare: a) che i creditori personali del trustee non possano pignorare o sequestrare i beni del trust o soddisfarsi su di essi; b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di suo fallimento; c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee;
d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro. Il trustee che desidera registrare e trascrivere diritti su beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o sia incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo. Beneficiari Beneficiari (beneficiaries) del trust sono: FIGLIO, NUORA, DISCENDENTI Trustees Trustees sono ; in caso di incapacità, rifiuto, dimissioni, decadenza, morte di uno dei trustees, la funzione di trustee si concentrerà nel supersiste o nei superstiti. Per il resto, sono disciplinati dalla Trusts Law. Durata La durata del trust è 90 anni. Il trust è revocabile solo dai settlors congiuntamente coi beneficiari. Scopo Il patrimonio oggetto del trust potrà essere usato esclusivamente per i bisogni di mantenimento, alimentazione, alloggio, abbigliamento, studio, cure sanitarie, formazione, avviamento professionale, avviamento al lavoro, acquisto di beni e servizi per avviare un attività lavorativa, difesa dei propri diritti, matrimonio, formazione di famiglia, filiazione, educazione e cura della prole dei beneficiari, esclusa la pignorabilità da parte di chicchessia e a qualsiasi titolo, salvi i titoli afferenti alla destinazione del trust. Contenuto Sono costituiti in trust i seguenti beni (intendendosi il trasferimento della loro proprietà), i loro frutti civili e naturali, le loro plusvalenze, rendite, utilità tutte: STAMPA Origine e disciplina Il trust è un istituto di origine anglosassone, non disciplinato dalla legge italiana, che tuttavia si è obbligato a riconoscerlo, in presenza di certe condizioni, avendo sottoscritto la Convenzione de L Aja, del 1 luglio 1985, ratificata con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992. Di recente il Parlamento Italiano, con la legge Finanziaria per l anno 2007, ha introdotto un espressa disciplina in materia di trattamento tributario del trust ai fini delle imposte dirette.
Nozione Il trust è rapporto giuridico che sorge per effetto della stipula di un atto tra vivi o di un testamento, con cui un soggetto (settlor o disponente) trasferisce ad un altro soggetto (trustee) beni o diritti con l obbligo di amministrarli nell interesse del disponente o di altro soggetto (beneficiario) oppure per il perseguimento di uno scopo determinato, sotto l eventuale vigilanza di un terzo (protector o guardiano), secondo le regole dettate dal disponente nell atto istitutivo di trust e dalla legge regolatrice dello stesso (che deve essere necessariamente straniera). L atto istitutivo di regola prevede che, alla scadenza del trust, il fondo in trust venga trasferito al beneficiario del trust (che può anche essere lo stesso disponente). E anche possibile che il trust sorga per effetto di una dichiarazione unilaterale del disponente, che si dichiara trustee di beni o diritti nell interesse di beneficiario o per il perseguimento di uno scopo (si parla in tal caso di trust c.d. autodichiarato o dichiarazione unilaterale di trust). Effetti La proprietà dei beni o diritti oggetto del trust spetta al trustee, il quale è però gravato dall'obbligo di amministrarli nell'interesse altrui. I beni o diritti oggetto di trust costituiscono un patrimonio separato rispetto ai rapporti giuridici personali del trustee e pertanto non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee, né fanno parte del regime matrimoniale o della successione del trustee. Atto istitutivo La stipula di un trust comprende il negozio istitutivo, con cui il disponente detta le regole del trust; ed il negozio traslativo dei beni o diritti al trustee (il quale di regola contiene anche l accettazione del trustee). Questi due negozi di regola sono contenuti in unico documento. Nel caso del trust c.d. autodichiarato non vi sarà negozio traslativo dei beni, in quanto le figure del disponente e del trustee coincidono, pur potendo tale negozio definirsi dispositivo in senso lato. Poteri del trustee, limitazioni e rimedi Il trustee ha la titolarità dei beni costituiti in trust ed ha l obbligo di amministrarli in conformità delle istruzioni dettate dal disponente. E' possibile tuttavia che l'atto istitutivo di trust ponga limiti all'attività del trustee. Qualora il trustee, in violazione dei propri obblighi, abbia compiuto atti dispositivi sui beni in trust o li abbia confusi con i propri beni personali saranno esercitabili, nei limiti consentiti dalle norme di conflitto del foro, i rimedi di cui all art. 11, paragrafo secondo, lettera d) della Convenzione de L'Aja. Trascrivibilità dell'atto di trasferimento di beni in trust
L atto con cui beni immobili vengono trasferiti dal disponente al trustee va trascritto nei registri immobiliari. La giurisprudenza di merito ammette quasi all'unanimità tale trascrizione ai sensi dell'art. 12 della Convenzione dell'aja. La prassi notarile è nel senso di accompagnare a tale trascrizione (eseguita contro il disponente e a favore del trustee) una seconda trascrizione (contro il trustee), al fine di fare emergere con maggiore chiarezza il vincolo sui beni nascente a seguito dell'istituzione del trust. Trust e negozio fiduciario Il trust si differenzia profondamente dal negozio fiduciario. Tra le varie differenze una delle più rilevanti concerne le conseguenze della violazione dell obbligo di non compiere atti dispositivi dei beni oggetto di trust. La violazione del pactum fiduciae comporta il solo obbligo del fiduciario di risarcire i danni provocati al fiduciante, il quale, però, non può recuperare il bene nei confronti dei terzi. Qualora invece il trustee, in violazione degli obblighi nascenti dal trust, abbia confuso i beni in trust con i propri o li abbia alienati a terzi, si ritiene possibile esercitare rimedi diretti a recuperare i beni.