IL RETTORE. la Legge 11.11.1975 n. 584: Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;



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Transcript:

DA/1 IL RETTORE VISTI la Legge 11.11.1975 n. 584: Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico; la Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni: Modifiche al sistema penale; il D. Lgs. 19.9.1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni: Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/120/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995: Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici; il Decreto Legislativo 9.7.1997 n. 237 e successive modifiche ed integrazioni: Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziati; la Circolare Ministero della Sanità 28.3.2001 n. 4: Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo; l Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 27.9.2001: Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.12.2003: Attuazione dell art. 51, comma 2 della legge 16.1.2003, n.3, come modificato dall art. 7 della legge 21.10.2003, n.306, in materia di tutela dei non fumatori; l Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell interno e della giustizia, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 16.12.2004: Accordo in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell art. 51, comma 7, della legge 16.1.2003, n.3;

la Circolare Ministero della Salute 17.12.2004: Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all entrata in vigore dell art. 51 della legge 16.1.2003, n.3, sulla tutela della salute dei non fumatori. VISTI il Decreto Rettorale n. 191296 del 26.2.1999: Regolamento per l attuazione delle disposizioni contenute nel D.I. 5 agosto 1998, n.363; il Decreto Rettorale n. 195588 del 16.11.1999 e successive modifiche: Regolamento generale dell Università degli Studi di Milano; Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Tecnico- Amministrativo del Comparto Università - Quadriennio 1998-2001; DECRETA che il Regolamento per l applicazione del divieto di fumo nell Ateneo, approvato con decreto rettorale n. 21746 del 20.5.2002, è sostituito dal seguente. Art. 1 Ambito di applicazione e destinatari 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli edifici universitari a qualunque titolo utilizzati e sono estese agli spazi ad uso esclusivo delle strutture universitarie ospitate presso altri enti; altresì, agli immobili di futura attivazione. 2. Destinatari del presente decreto sono il personale universitario, gli studenti dei corsi universitari, nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma. Art. 2 Divieto di fumo 1. Per evitare l esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo o di seconda mano) del personale universitario e degli utenti, è vietato fumare nei sotto elencati locali: a) atri degli edifici; b) corridoi; c) scale; d) aule; e) laboratori di ricerca e didattici; f) sale di lettura e locali annessi; g) locali adibiti al soggiorno degli studenti;

h) uffici o studi in genere; i) locali con sportelli al pubblico (es.: segreterie studenti, prestito libri); j) sale di attesa (es.: ambulatori, laboratori di analisi); k) sale riunioni; l) servizi igienici; m) spogliatoi; n) cabine ascensori; o) mense e bar; p) punti ristoro (es.: aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande). 2. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali: a) dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili; b) dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze esplosive; c) dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti; d) dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze radioattive; e) centrali tecnologiche; f) sale elaboratori; g) archivi; h) depositi libri; i) depositi in genere. Art. 3 Informazione divieto di fumo 1. La divulgazione dell informazione inerente il divieto di fumo è affidata alla affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica. 2. La cartellonistica dovrà recare: - denominazione dell Ateneo, - pittogramma; - la scritta VIETATO FUMARE - normativa di riferimento; - indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori; - nominativo del personale universitario responsabile della vigilanza sull osservanza del divieto ed indicazione delle autorità (es.: polizia amministrativa, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardie giurate espressamente adibiti a tale servizio) competenti all accertamento ed alla contestazione delle eventuali infrazioni al divieto. 3. Nelle strutture costituite da locali adibiti prevalentemente ad uffici o studi, oltre al modello di cartello, di cui al precedente comma 2, da affiggere nei luoghi di accesso, nei singoli locali, possono essere adottati cartelli con la sola scritta VIETATO FUMARE.

Art. 4 Responsabili dell applicazione del divieto di fumo 1. I presidi di facoltà, i direttori di dipartimento, i direttori di istituto, i direttori delle scuole di specializzazione, i direttori delle scuole dirette a fini speciali, i sovrintendenti delle aziende agrarie, i direttori dei centri di studio e di ricerca, i responsabili dell attività didattica e di ricerca, i responsabili di insediamento produttivo, i capi divisione, i direttori dei centri di servizio, i direttori di biblioteca, i responsabili dei settori didattici, nell ambito delle attività e degli spazi di competenza, sono tenuti a vigilare sull osservanza del divieto e ad accertare e contestare le infrazioni. 2. Per garantire il rispetto del divieto di fumo, i soggetti di cui al comma precedente, possono individuare, con atto formale, fra il personale docente, i ricercatori e/o il personale tecnico-amministrativo, afferente alle rispettive strutture, uno o più soggetti con il compito di procedere alla vigilanza, all accertamento ed alla contestazione delle infrazioni. 3. L incarico di cui al precedente comma deve essere conferito con atto scritto e comunicato all Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro. Art. 5 Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni 1. Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando, esclusivamente, la modulistica fornita dall amministrazione ed attuando le procedure impartite dalla medesima. 2. Al personale universitario è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. Art. 6 Sanzioni 1. I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge. 2. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambini fino a dodici anni.

3. A norma dell art. 16 della Legge 20.11.1981 n.689, è ammesso, tra il 16 e il 60 giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa. 4. L autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto. 5. L infrazione al divieto di fumo commessa dal personale universitario, a causa dell inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione individuale e collettiva, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore: a) nei confronti del personale tecnico-amministrativo ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università; b) nei confronti del personale docente e dei ricercatori ai sensi dell art. 43 del Regolamento Generale dell Università degli Studi di Milano. Art. 7 Rinvio alla normative vigenti 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative vigenti disciplinanti le materie oggetto del Regolamento medesimo. Art. 8 Entrata in vigore 1. Con l entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili. F.to IL RETTORE (Enrico Decleva) Reg. 0231513 del 13.1.2005