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Legislazione, Regolamentazione e Prassi Dicembre 2014 www.simmons-simmons.com Indice Legislazione Milleproroghe Legge di Stabilità 2015 Voluntary disclosure e reato di autoriciclaggio: la legge 186/2014 Jobs Act Regolamentazione Normativa secondaria Ministero della Giustizia Recepimento CRD IV: consultazione sulle modifiche al TUB e al TUF DM in materia di microcredito: pubblicazione in Gazzetta Delibere, Risoluzioni, Comunicazioni, Chiarimenti e Consultazioni AGCM Chiarimenti sull esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese sovrabbondanti dalle gare pubbliche Rating di legalità: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Regolamento attuativo CONSOB Azioni a voto plurimo: in Gazzetta ufficiale le modifiche al Regolamento Emittenti Precisazioni sul conferimento dell'incarico di revisione negli enti di interesse pubblico Comunicazione sugli strumenti finanziari complessi ai clienti retail IVASS Lettera al mercato sul reporting richiesto da Solvency II

Legislazione Milleproroghe Nella Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (c.d. milleproroghe). Tra le disposizioni di maggior rilievo del provvedimento, che è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, si segnalano le seguenti: Art. 7 (Proroga di termini in materia sanitaria): il comma 3 posticipa di un anno il termine del 1 gennaio 2015 per l adozione del decreto finalizzato a rivedere l attuale sistema e il metodo della remunerazione della filiera del farmaco. La proroga è necessaria anche in considerazione del fatto che i lavori tecnici di coordinamento presso la Conferenza Stato-Regioni sulla proposta delle nuove modalità di remunerazione della filiera distributiva sono già stati avviati e necessitano, tuttavia, di un ulteriore periodo per consentire l adozione, entro l anno 2015, del processo di riforma previsto dalla legge. Art. 8 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti): la previsione di cui al comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2015 l efficacia della disposizione che prevede il ricorso all anticipazione del prezzo in favore dell appaltatore, attualmente previsto in via transitoria fino al 31 dicembre 2014. Ai commi 8 e 9 si prevede la proroga al 30 giugno 2015 del termine di cui all'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e al 31 dicembre 2015 del termine di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori. Art. 10 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria): Il regime derogatorio ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi e al regime previsto in tema di contratti di garanzia finanziaria di cui all articolo 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015. Al comma 4, in materia di risparmio gestito, si dispone una proroga di quattro mesi del termine del 31 dicembre 2014 previsto dall art. 22, comma 5 decies del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, (c.d. Decreto competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il comma 5, viene prorogata fino al 31 dicembre 2015 la disposizione di cui all art. 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che stabilisce un limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fissandolo agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10%. Il decreto legge dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, quindi entro il Legge di Stabilità 2015 Nella Gazzetta ufficiale del 29 dicembre è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)». Tra le principali disposizioni del provvedimento, si segnalano quelle concernenti: fondo sostegno imprese e fondo garanzia PMI (art. 1, commi 6-8): si estende l accesso al Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese a tutte le imprese aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative. I commi 7 e 8 modificano la disciplina della concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; regolarità contributiva cedente crediti PA certificati (art. 1, comma 18): si prevede che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal DURC (Documento unico di regolarità retributiva). Le pubbliche amministrazioni debitrici, al momento del 1

pagamento del credito oggetto della cessione, acquisiscono il suddetto documento solo nei confronti del cessionario; credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale (art. 1, commi 35-36): si ridefinisce il credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Legge di Stabilità 2014), modificandone, in particolare, la misura, la decorrenza, la platea dei beneficiari, nonché prevedendo una maggiorazione premiale dello stesso per le spese relative alla ricerca svolta fuori sede e per quelle relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; crediti d imposta enti previdenza e fondi pensione (art. 1, commi 91-95): i commi da 91 a 95 introducono a decorrere dal 2015 due crediti d imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria e dei fondi pensione. Con un decreto del MEF saranno stabilite le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito d imposta; nuova legge Sabatini (art. 1, comma 243): si rifinanzia la c.d. Nuova legge Sabatini che prevede finanziamenti agevolati per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, incrementando da 2,5 a 5 miliardi di euro l importo massimo del plafond costituito presso Cassa Depositi e prestiti, utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista alle banche per la concessione dei finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari; sospensione pagamento quota capitale per mutui e finanziamenti alle famiglie e alle PMI (art. 1, comma 246): al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il MEF e il MISE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'abi e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017; rinegoziazione mutui delle province e città metropolitane (art. 1, comma 430): il comma 430 prevede, a seguito del processo di trasferimento delle funzioni delle province, che queste e le città metropolitane possano rinegoziare le rate dei mutui in scadenza nel 2015, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento, con onere a carico dell ente richiedente; razionalizzazione e riduzione delle società partecipate (art. 1, commi 611-614): la lettera a-bis) del comma 611 introduce un nuovo criterio di cui tener conto nell ambito del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni, che deve essere avviato a decorrere dal 1 gennaio 2015 in modo da ottenere la riduzione delle partecipazioni entro il 31 dicembre 2015. Il criterio introdotto consiste nella soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; modifica aliquote fondi pensione (art. 1, commi 621-625): la Legge di Stabilità 2015 dispone l incremento dall 11% al 20% della misura dell imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai fondi pensione in ciascun periodo di imposta, modificando in tal senso l art. 17, comma 1, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 1, comma 626): il comma in esame riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo. Si consente, in particolare, di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1 gennaio 2015; il termine di versamento dell imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2015; 2

Voluntary disclosure e reato di autoriciclaggio: la legge 186/2014 Nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 è stata pubblicata la legge 15 dicembre 2014, n. 186 (L.186/2014), in materia di collaborazione volontaria per l emersione e il rientro di capitali detenuti all estero e non dichiarati al Fisco (c.d. voluntary disclosure), che consente a determinati soggetti (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti equiparati residenti in Italia) di accedere ad una speciale procedura di disclosure, di cui sono disciplinati gli effetti e gli aspetti premiali. L istanza di ammissione alla voluntary disclosure potrà essere presentata entro il 30 settembre 2015, mentre le violazioni sanabili saranno quelle commesse entro il 30 settembre 2014. Per aderire alla procedura di emersione il contribuente dovrà fornire all Amministrazione finanziaria tutta la documentazione per la ricostruzione delle attività oggetto di disclosure in relazione a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla procedura in commento, non sono scaduti i termini per l accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di monitoraggio (4/5 anni precedenti, a seconda della natura delle irregolarità commesse). I periodi di imposta raddoppiano (8/10 anni) nel caso di patrimoni detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, e se non ricorrono determinate condizioni stabilite dalla stessa normativa. La procedura di regolarizzazione si conclude con il pagamento (imposte sanzioni ed interessi) di quanto dovuto, in un unica rata o, al massimo, in tre rate mensili. A fronte dell attivazione spontanea da parte del contribuente della procedura di emersione è prevista una sensibile riduzione delle sanzioni amministrative e la non punibilità per alcuni reati tributari. Oltre alle disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, la L. 186/2014 ha introdotto nel codice penale il reato di autoriciclaggio, inserendo il nuovo articolo 648-ter 1. Tale disposizione punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La nuova disposizione penale specifica che non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità siano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Il reato di autoriciclaggio e' punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro; tuttavia, qualora il delitto presupposto sia punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni, le pene sono dimezzate. La nuova disposizione, inoltre, introduce una circostanza aggravante che comporta l'aumento della pena fino a un terzo quando i fatti sono commessi nell'esercizio di attività bancaria, finanziaria o altra attività professionale. In ogni caso, la condanna comporta, ai sensi dell'art. 648 quater c.p., la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che i beni appartengano a persone estranee al delitto. Quando la confisca di tali beni non e' possibile, il giudice può disporre la confisca per un valore equivalente. Il delitto di autoriciclaggio è stato inserito tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa-penale delle società ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Infine, si segnala che la L. 186/2014 ha aumentato le pene edittali per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Jobs Act Nella Gazzetta ufficiale del 15 dicembre è stata pubblicata la legge 10 dicembre 2014 n. 183 recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (c.d. Jobs Act). In sintesi, si riporta cosa prevede la delega legislativa contenuta nella legge, sulla base della quale dovranno essere emanati, nei prossimi mesi, vari decreti legislativi: contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti: si introduce il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio per i neoassunti. Si esclude la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (ferma restando la disciplina vigente per i licenziamenti nulli e discriminatori, a fronte dei quali la reintegra è sempre ammessa) per i licenziamenti economici, mentre per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari ingiustificati è stata limitata a specifiche fattispecie; riordino forme contrattuali e rapporti di lavoro: l'obiettivo è la creazione di un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, prevedendo, di 3

fatto, il superamento delle collaborazioni coordinate e continuative; mansioni flessibili e controlli a distanza: si introduce la revisione della disciplina delle mansioni con la possibilità, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, di rivedere l'inquadramento. Viene rivista anche la disciplina dei controlli a distanza, specificando che la revisione della disciplina vigente riguarda unicamente i controlli sugli impianti e sugli strumenti di lavoro; riforma cassa integrazione (cig): sarà impossibile autorizzare la cig in caso di cessazione di attività aziendale mentre sarà previsto l'accesso alla cig solo a seguito dell'utilizzo delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro; riforma Aspi: la durata del trattamento di disoccupazione dovrà essere rapportata alla "pregressa storia contributiva" del lavoratore con incremento della durata massima per quelli con "le carriere contributive più rilevanti". Si prevede anche l'introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa; semplificazione delle procedure: la legge contiene la delega in favore del Governo a semplificare e ridurre gli adempimenti di carattere amministrativo connessi alla costituzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro. Regolamentazione Normativa secondaria Ministero dell Economia e delle Finanze Recepimento CRD IV: consultazione sulle modifiche al TUB e al TUF In data 19 dicembre, il Dipartimento del Tesoro del MEF ha posto in consultazione lo schema di decreto legislativo concernente l attuazione dell articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull accesso all attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV), con modifica delle disposizioni del TUB e del TUF. La richiamata legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Legge di delegazione europea 2013 secondo semestre) include all articolo 3 i principi e criteri direttivi per il recepimento della CRD IV. La delega legislativa sostanzialmente aderisce alla direttiva 2013/36/UE, salvaguardando la ripartizione di competenze fra le Autorità di vigilanza interessate, l ampiezza del ricorso alle fonti secondarie che caratterizza l impianto normativo in materia di intermediari finanziari e il coordinamento con il complesso delle norme di diritto societario vigenti. La delega legislativa è invece più ampia del disposto normativo comunitario con riguardo alla materia sanzionatoria, al fine di garantire che il relativo sistema sia coerente e organico ed evitare che gli stessi soggetti o violazioni tra loro omogenee siano assoggettati a regimi e procedure diverse a seconda dell autorità (Banca d Italia o Consob) competente ad irrogare la sanzione. Il termine per l invio delle osservazioni scade il 15 gennaio 2015. DM in materia di microcredito: pubblicazione in Gazzetta Nella Gazzetta ufficiale n. 279 del 1 dicembre è stato pubblicato il decreto Ministero dell economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 recante disciplina del microcredito, in attuazione dell articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Rientra nell attività di microcredito il finanziamento finalizzato a sostenere l avvio o lo sviluppo di un attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro. Il provvedimento entra in vigore a partire dal 16 dicembre 2014. Delibere, Risoluzioni, Comunicazioni, Chiarimenti AGCM Chiarimenti sull esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese sovrabbondanti dalle gare pubbliche Con Comunicazione del 23 dicembre 2014, l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all inserimento nei bandi di gara, nonché alla loro applicazione da parte delle stazioni appaltanti, di clausole che escludono a monte la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) costituiti da due o più imprese che già singolarmente possiedono i requisiti 4

finanziari e tecnici per la partecipazione alla gara (c.d. RTI sovrabbondanti ). In particolare, l Autorità ha chiarito che l inserimento nei bandi di gara di clausole escludenti la partecipazione di RTI sovrabbondanti è legittimo solo laddove la clausola: espliciti le ragioni della possibile esclusione in relazione alle esigenze del caso concreto, quali la natura del servizio e/o l assetto del mercato di riferimento; preveda che l esclusione del RTI non può essere automatica, essendo la stazione appaltante tenuta a dimostrare la sussistenza di rischi concreti e attuali di collusione delle imprese partecipanti alla gara in raggruppamento; disponga che la valutazione della stazione appaltante, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, tenga conto delle giustificazioni in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del servizio richiesto che le imprese partecipanti al RTI forniscono al momento della presentazione della domanda o su richiesta della stazione appaltante. Rating di legalità: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Regolamento attuativo Nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014 è stato pubblicato il provvedimento dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) 4 dicembre 2014 recante modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 20075. Le modifiche riguardano, in particolare, i requisiti per l attribuzione del rating di legalità (art. 2, commi 2, 3 e 6 del Regolamento), la valutazione dei requisiti (art. 3, comma 2), il procedimento per l attribuzione del rating di legalità (art. 5, commi 2, 3, 3-bis e 3-ter), e la sospensione del rating (art. 6, comma 7). Le modifiche entrano in vigore a partire dal 16 dicembre 2014. CONSOB Azioni a voto plurimo: in Gazzetta ufficiale le modifiche al Regolamento Emittenti Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014 la Delibera Consob del 19 dicembre 2014 n. 19084 recante modifiche al regolamento di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. Le modifiche danno attuazione alle novità introdotte dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Decreto competitività), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con le presenti modifiche al Regolamento Emittenti, la Consob ha chiarito quali informazioni devono essere incluse nell elenco degli azionisti della società che intendono avvalersi del voto maggiorato, tra cui i dati identificativi e il numero delle azioni detenute. Queste informazioni devono essere aggiornate con cadenza almeno mensile e devono essere messe a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. Se le informazioni si riferiscono ad azionisti rilevanti, cioè titolari di partecipazioni superiori al 2%, la società è tenuta a pubblicarle sul proprio sito internet. L attestazione dell effettivo possesso delle azioni per almeno due anni dovrà avvenire attraverso una comunicazione resa dagli intermediari alle società emittenti. A tal fine Consob modificherà il regolamento sulla gestione accentrata dei titoli azionari dematerializzati. Per quanto riguarda, inoltre, l applicazione delle nuove disposizioni nell ambito della disciplina della trasparenza degli assetti proprietari e delle offerte pubbliche di acquisto (Opa) obbligatorie, Consob ha confermato: che il calcolo delle soglie rilevanti ai sensi del TUF è effettuato in relazione non più al numero delle azioni bensì ai diritti di voto; l esenzione dall obbligo di comunicare il superamento della soglia del 2% in caso di variazioni passive, ossia dovute a mutamenti nella base di calcolo del capitale sociale o dei diritti di voto. Il superamento delle altre soglie rilevanti resta soggetto a obbligo di comunicazione anche se di natura passiva ; 5

il criterio di calcolo delle partecipazioni rilevanti ai fini dell obbligo di Opa tiene conto anch esso del numero dei diritti di voto anziché delle azioni; in caso di superamento passivo delle soglie rilevanti, l obbligo di Opa sorge solo qualora sia stato acquistato più del 30% delle azioni, mentre negli altri casi è prevista un esenzione Le modifiche entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2015. Precisazioni sul conferimento dell'incarico di revisione negli enti di interesse pubblico Con la comunicazione n. 0098233 del 23 dicembre 2014, la Consob è intervenuta nuovamente sul tema del conferimento dell incarico di revisione nelle società qualificabili come ente di interesse pubblico, al fine di tener conto dei chiarimenti interpretativi emersi in sede comunitaria. Infatti, nella nota del 3 settembre 2014, i servizi della Commissione Europea avevano emanato un documento interpretativo secondo cui gli incarichi di revisione svolti dallo stesso revisore nei confronti della società prima dell acquisizione da parte di queste dello status di ente di interesse pubblico non avessero rilievo al fine del conteggio della durata massima dell incarico. La Consob ritiene che tale principio possa essere trasposto anche nell ordinamento nazionale, al fine di non creare disparità per le sole società operanti in Italia. Alla luce di ciò, la raccomandazione di trasformare l incarico di revisione contenuta nella precedente comunicazione del 7 luglio 2014 non è più applicabile e la società, al momento dell acquisizione dello status di ente di interesse pubblico, può conferire, anche allo stesso revisore che ha svolto fino a quel momento la revisione, un nuovo incarico della durata di nove anni. Per le società che avessero già effettuato la trasformazione dell incarico, secondo la Consob è possibile riallineare la durata dell incarico al novennio (a partire dal momento di acquisizione della qualifica di ente di interesse pubblico) nella prima assemblea utile. Comunicazione sugli strumenti finanziari complessi ai clienti retail In data 22 dicembre è stata pubblicata dalla Consob la Comunicazione n. 0097996 in materia di distribuzione di prodotti finanziari complessi presso la clientela al dettaglio (c.d. retail). In particolare, la Comunicazione contiene una serie di indicazioni indirizzate agli intermediari con cui: si sconsiglia esplicitamente agli intermediari di offrire alla clientela retail i prodotti finanziari complessi indicati in un apposito elenco, tra cui le cartolarizzazioni, gli strumenti convertibili a discrezione dell emittente, gli strutturati, i credit linked. L elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo; si richiamano gli intermediari al loro dovere di porre il criterio della coerenza tra i prodotti offerti e i profili della clientela alla base di tutto il processo di intermediazione, quindi non solo la fase finale della distribuzione ma anche quella iniziale della progettazione e ingegnerizzazione dei prodotti; si richiamano gli intermediari a prevenire i conflitti d interesse che possono verificarsi nella distribuzione presso la clientela retail di prodotti finanziari complessi volti al rafforzamento patrimoniale dello stesso intermediario; si invitano gli intermediari ad eliminare gli incentivi al personale che possano accentuare i conflitti d interesse del venditore; si sollecitano gli intermediari ad avvalersi degli stessi metodi di valutazione e di simulazione usati a fini interni per la gestione dei rischi anche nelle informazioni da rendere alla clientela al dettaglio in fase di distribuzione. Qualora l intermediario scelga di discostarsi dalle raccomandazioni sui limiti alla distribuzione dei prodotti ritenuti non adatti per i clienti al dettaglio, la decisione dovrà essere presa, su base motivata, dal vertice aziendale. L intermediario dovrà informare il cliente circa il fatto che l Autorità di regolamentazione e di vigilanza ritiene quel prodotto inadeguato alla clientela al dettaglio. Gli intermediari dovranno decidere le modalità di attuazione della Comunicazione nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2015, informando Consob di tali decisioni. 6

IVASS Lettera al mercato sul reporting richiesto da Solvency II Con lettera al mercato del 4 dicembre 2014, l IVASS ha fornito le prime istruzioni per la fase preparatoria della trasmissione delle informazioni alle Autorità Nazionali competenti ( Reporting ) che sarà richiesto da Solvency II. In particolare, il documento rappresenta il quadro degli impegni che le imprese in relazione alle modalità trasmissione dei dati all IVASS e al formato di scambio che sarà utilizzato. La presente segue la lettera al mercato del 15 aprile 2014 con cui l IVASS aveva fornito indicazioni alle imprese al fine di dare attuazione agli Orientamenti, emanati da EIOPA ai sensi dell art. 16 del Regolamento UE n. 1094/2010 in materia di governance, di valutazione prospettica dei rischi, di trasmissione di informazioni alle Autorità Nazionali competenti e di procedura preliminare per i modelli interni. 7

Offices Abu Dhabi Middle East LLP Level 10 The ADNIC Building Khalifa Street PO Box 5931 Abu Dhabi United Arab Emirates T +971 2 651 9200 F +971 2 651 9201 Amsterdam PO Box 79023 1070 NB Claude Debussylaan 247 1082 MC Amsterdam The Netherlands T +31 20 722 2500 F +31 20 722 2599 Beijing 33rd Floor China World Tower 3 1 Jianguomenwai Avenue Beijing 100004 People s Republic of China T +86 10 8588 4500 F +86 10 8588 4588 Bristol One Linear Park Temple Quay Bristol BS2 0PS United Kingdom T +44 20 7628 2020 F +44 20 7628 2070 Brussels Avenue Louise 149 b 16 1050 Brussels Belgium T +32 2 542 09 60 F +32 2 542 09 61 Doha Middle East LLP Level 5 Al Mirqab Tower Al Corniche Street PO Box 23540 Doha State of Qatar T +974 4409 6700 F +974 4409 6701 Dubai Middle East LLP Level 7 The Gate Village Building 10 Dubai International Financial Centre PO Box 506688 Dubai United Arab Emirates T +971 4 709 6600 F +971 4 709 6601 Düsseldorf BroadwayOffice Breite Straße 31 40213 Düsseldorf Germany T +49 2 11-4 70 53-0 F +49 2 11-4 70 53-53 Frankfurt MesseTurm Friedrich-Ebert-Anlage 49 60308 Frankfurt am Main Germany T +49 69-90 74 54-0 F +49 69-90 74 54-54 Funchal Sociedade Rebelo de Sousa in association with Av. Zarco nº2-2º 9000-069 Funchal Madeira T +351 291 20 22 60 F +351 291 20 22 61 Hong Kong 13th Floor One Pacific Place 88 Queensway Hong Kong T +852 2868 1131 F +852 2810 5040 Jeddah Hammad & Al-Mehdar in alliance with Office #1209, King Road Tower, Malik Road, PO Box 864 Jeddah 21421 Kingdom of Saudi Arabia T +966 92000 4626 F +966 2 606 9190 Lisbon Sociedade Rebelo de Sousa in association with Rua D. Francisco Manuel de Melo 21 1070-085 Lisbon Portugal T +351 21 313 2000 F +351 21 313 2001 London CityPoint One Ropemaker Street London EC2Y 9SS United Kingdom T +44 20 7628 2020 F +44 20 7628 2070 Luxembourg Luxembourg LLP Royal Monterey 26A Boulevard Royal Luxembourg L-2429 Luxembourg T +352 26 21 16 01 F +352 26 21 16 02 Madrid Calle Miguel Angel 11 5th floor 28010 Madrid Spain T +34 91 426 2640 F +34 91 578 2157 Milan Studio Legale Associato in affiliation with Corso Vittorio Emanuele II 1 20122 Milan Italy T +39 02 72505.1 F +39 02 72505.505 Munich Lehel Carré, Thierschplatz 6 80538 Munich Germany T +49 89-20 80 77 63-00 F +49 89-20 80 77 63-01 Paris 5 boulevard de la Madeleine 75001 Paris France T +33 1 53 29 16 29 F +33 1 53 29 16 30 Riyadh Hammad & Al-Mehdar in alliance with Office No 1802 Level 18 Al Anoud Tower 2 Olaya King Fahad Road Riyadh Kingdom of Saudi Arabia T +966 11 484 7145 F +966 12 606 9190 Rome Studio Legale Associato in affiliation with Via di San Basilio 72 00187 Rome Italy T +39 06 80955.1 F +39 06 80955.955 Shanghai 40th Floor Park Place 1601 Nanjing Road West Shanghai 200040 People's Republic of China T +86 21 6249 0700 F +86 21 6249 0706 Singapore Asia LLP 12 Marina Boulevard #38-04 Marina Bay Financial Centre Tower 3 Singapore 018982 T +65 6831 5600 F +65 6831 5688 Tokyo Gaikokuho Jimu Bengoshi Jimusho (Gaikokuho Joint Enterprise TMI Associates) 23rd floor Roppongi Hills Mori Tower 6-10-1 Roppongi Minato-ku Tokyo 106-6123 Japan T +81 3 6438 5255 F +81 3 6438 5256 elexica.com is the award winning online legal resource of 2015. All rights reserved, and all moral rights are asserted and reserved. This document is for general guidance only. It does not contain definitive advice. SIMMONS & SIMMONS and S&S are registered trade marks of LLP. is an international legal practice carried on by and its affiliated practices. Accordingly, references to mean Simmons & Simmons LLP and the other partnerships and other entities or practices authorised to use the name or one or more of those practices as the context requires. The word partner refers to a member of or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications or to an individual with equivalent status in one of Simmons & Simmons LLP s affiliated practices. For further information on the international entities and practices, refer to simmons-simmons.com/legalresp is a limited liability partnership registered in England & Wales with number OC352713 and with its registered office at CityPoint, One Ropemaker Street, London EC2Y 9SS. It is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. A list of members and other partners together with their professional qualifications is available for inspection at the above address. B_LIVE_EMEA1:1955926v2