Università degli Studi di Palermo



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REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE Testo approvato dal C. d. A. nella seduta del 20 luglio 2010 Art. 1 OBIETTIVI E SCOPI 1. Il presente regolamento disciplina le modalità amministrative per l autorizzazione ed il rimborso, da parte dell Università degli Studi di Palermo, delle missioni svolte dal: - personale dipendente dell Università degli Studi di Palermo a tempo indeterminato e determinato; - personale assimilato (soggetti incaricati percipienti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente): borsisti, assegnisti di ricerca, dottorandi, specializzandi, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; - altri soggetti coinvolti in attività di interesse dell Università degli Studi di Palermo, che hanno un rapporto formalizzato di collaborazione con l Università degli Studi di Palermo od una delle sue Strutture, tra cui in particolare i collaboratori inseriti in programmi di ricerca, che devono essere coperti da idonea assicurazione nell ambito dell Ateneo o dell Ente di appartenenza; - studenti iscritti ai vari corsi universitari coinvolti in progetti di didattica/ricerca. 2. Per missione si intende la prestazione di un attività fuori dalla ordinaria sede di servizio sia nel territorio nazionale che all'estero. Detta attività deve essere svolta nell ambito delle finalità istituzionali e nell interesse dell Università. 3. La missione deve essere improntata a criteri di economicità nel rispetto del decoro del personale universitario. Art. 2 IMPUTAZIONE DELLA SPESA L' eventuale spesa per la missione deve gravare su capitoli di bilancio destinati allo scopo, su capitoli finalizzati all'esecuzione di programmi/progetti di ricerca e didattica, di prestazioni a pagamento e su fondi di funzionamento assegnati alle strutture. Art. 3 AUTORIZZAZIONE ALLA MISSIONE 1. Le missioni compiute dal Rettore e dal Direttore Amministrativo non sono soggette ad alcuna autorizzazione. 2. Salve le disposizioni di cui all art. 5.3, l autorizzazione ad effettuare la missione, previa verifica della copertura finanziaria della spesa, dell interesse esclusivo dell Università, della congruità fra l'oggetto della missione e le finalità per cui i fondi sono stati stanziati, viene rilasciata: - per i docenti ed i ricercatori, dal Responsabile del Centro di Spesa autonoma o delegata, sentito il titolare dei fondi; - per il personale tecnico amministrativo delle Strutture decentrate, dal Responsabile del Centro di Spesa autonoma e delegata, sentito il Responsabile della gestione amministrativa; - per il personale tecnico amministrativo dell Amministrazione Centrale, dal Direttore Amministrativo, sentito il Dirigente dell Area. 1

Qualora il personale afferente alle Strutture decentrate effettui una missione la cui spesa grava su fondi dell Amministrazione Centrale, l autorizzazione è data dal Direttore Amministrativo, per il personale tecnico- amministrativo, dal Rettore, per il personale docente, previo parere del Responsabile del Centro di spesa autonoma o delegata. 3. Il dipendente collocato in congedo o in aspettativa può effettuare missioni qualora sia: - in congedo o in aspettativa per motivi di studio e/o ricerca; - autorizzato a svolgere esclusiva attività scientifica; - titolare di fondi di ricerca, ovvero inserito formalmente nei relativi gruppi di ricerca, autorizzato ad effettuare la missione nell ambito della ricerca medesima. Art. 4 ELEMENTI DEL PROVVEDIMENTO DI MISSIONE 1. L autorizzazione a compiere la missione deve riportare i seguenti elementi: a) generalità di chi compie la missione; b) qualifica/categoria, codice fiscale; c) oggetto della missione; d) località di partenza e località da raggiungere, data e ora di inizio e di presunta fine missione; e) mezzi di trasporto previsti (con idonea motivazione quando trattasi di mezzi straordinari); f) fondo sul quale deve gravare l'eventuale spesa. 2. Qualora il giorno e l'ora di inizio e fine della missione non siano desumibili o siano difformi dai documenti di viaggio, in calce alla tabella di liquidazione deve risultare una motivata dichiarazione dell incaricato, resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 3. Analoga dichiarazione va apposta per eventuale interruzione di missione autorizzata dal centro di spesa. Art. 5 DURATA DELLA MISSIONE 1. Il rimborso di missioni effettuate sul territorio nazionale non può essere corrisposto,per le missioni continuative nella medesima località, per più di 240 giorni. 2. Tale limite è ridotto a 180 giorni per le missioni effettuate all'estero. 3. Per il personale docente e ricercatore, quando la durata della missione supera i 15 giorni o comunque dovesse influire sull'andamento dell'attività didattica che l'interessato è tenuto a svolgere, l'autorizzazione del Responsabile del Centro di Spesa autonoma e delegata è subordinata al parere del Consiglio di Corso di Studio di afferenza, cui competono i provvedimenti atti a garantire la regolarità nello svolgimento della suddetta attività. 4. La missione può durare al massimo dal giorno precedente a quello successivo l'espletamento dell'incarico. In caso di documentata convenienza economica la durata può essere estesa. Le spese di viaggio sono rimborsabili anche se il trasferimento viene effettuato in date non coincidenti con l'inizio o la fine della missione. 2

Art. 6 MEZZI DI TRASPORTO 1. Il personale in missione è tenuto, ove non sia stato autorizzato ad avvalersi di mezzi straordinari, ad usare il mezzo ordinario. 2. Sono mezzi ordinari: a) tutti i mezzi in regolare servizio di linea (treno, aereo, nave, pullman); b) gli eventuali mezzi di trasporto dell'amministrazione Universitaria. 3. Sono considerati mezzi straordinari: a) i mezzi noleggiati; b) il mezzo di proprietà dell'incaricato (limitatamente alle missioni in territorio nazionale). 4. L'impiego di mezzi straordinari è sempre subordinato a preventiva autorizzazione e alla sussistenza di una delle seguenti condizioni: a) quando esistono esigenze di servizio in relazione al contenimento della durata della missione o esiste una convenienza economica; la convenienza dovrà essere accertata raffrontando la spesa globale che si sarebbe sostenuta (spese di viaggio, di eventuale vitto e/o pernottamento) qualora venisse usato il mezzo ordinario e quella equivalente per le stesse voci derivanti dall'uso del mezzo straordinario; a tal fine l'interessato deve indicare nella richiesta ogni elemento utile di comparazione; b) quando il luogo della missione non è servito da ferrovia né da altri mezzi ordinari di linea; c) quando debbano essere trasportati materiali e strumenti delicati e/o ingombranti indispensabili per il disimpegno del servizio. In assenza dei suddetti requisiti viene riconosciuta un indennità chilometrica pari al costo del biglietto ferroviario di 1^ classe per il percorso relativo. 5. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, sulla base della normativa vigente, è subordinata alla prescritta copertura assicurativa prevista dall art. 8 D.P.R. 319/90. Per l attivazione della copertura assicurativa citata l interessato deve attenersi alle disposizioni impartite dall amministrazione e connesse alla peculiarità della polizza assicurativa. Art. 7 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 1. Per determinare il rimborso delle spese di viaggio, si considera sede di partenza la sede più vicina alla località di missione tra quella di servizio, l abituale dimora o altra sede a parità di spesa. 2. Per i viaggi in aereo è normalmente prevista la classe economica e per i viaggi in treno la prima classe con l eventuale uso del posto letto. 3. Oltre al rimborso del biglietto di viaggio,spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di: a) supplementi obbligatori; b) prenotazione posti; c) diritti di agenzia; d) deposito bagagli. 4. Al personale, autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto, compete una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo in Italia di un litro di benzina, secondo il prezzo della 3

benzina pubblicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico. L interessato deve indicare il numero dei chilometri percorsi. 5. In caso di uso di mezzo aereo è ammesso, su presentazione di regolare polizza, il rimborso della spesa di assicurazione sulla vita per un massimo di 1.500.000,00. 6. Per i viaggi compiuti con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, non compete alcuna indennità chilometrica. 7. E consentito il rimborso della spesa per il pedaggio autostradale, su presentazione del relativo documento giustificativo, e il rimborso delle spese sostenute per il parcheggio a pagamento dell autovettura, su presentazione di idonea documentazione. Nel caso di parcheggio presso il terminal aeroportuale, sarà consentito il rimborso per una sosta massima di giorni due. 8. Il rimborso delle spese di viaggio è effettuato previa presentazione del biglietto di viaggio, corredato delle carte di imbarco. Qualora il biglietto di viaggio sia privo del prezzo, occorre allegare una dichiarazione dell'agenzia che ha emesso il biglietto e la ricevuta del pagamento. Sono ammissibili, purché documentate, le spese di prenotazione del biglietto aereo da parte dell agenzia viaggi. 9. In caso di smarrimento dei documenti originali di viaggio e delle carte di imbarco è ammessa la dichiarazione sostitutiva dell interessato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Art. 8 RIMBORSO DI SPESE PER VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTI 1. Per la missione vengono rimborsate esclusivamente le spese sostenute e documentate per alloggio, vitto, trasporto e quota di iscrizione. 2. Per le missioni il rimborso riguarda: a) spese per la consumazione di uno o più pasti, compresi anche i piccoli pasti, nei limiti indicati nell allegata tabella; detti limiti si dimezzano se la missione non supera le otto ore della giornata di riferimento; b) spese di pernottamento, nei limiti indicati nell allegata tabella; c) spese per trasporti pubblici urbani ed extra urbani, compresi i taxi; d) quote di iscrizione a convegni, scuole, congressi e meeting. 3. L uso dei taxi è permesso in via eccezionale e su motivata giustificazione (economicità, motivi logistici, trasporto di materiale ingombrante), fino ad un limite massimo giornaliero di 100,00 - con l indicazione, nella ricevuta, dell itinerario percorso e dell orario di fruizione della corsa - salvo motivate esigenze istituzionali. 4. Il personale inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti il cui trattamento di missione è più elevato, fruisce dei rimborsi previsti per il dipendente il cui trattamento è più elevato. 5. La quota di iscrizione per la partecipazione a convegni, giornate di studio, etc., se subordinata alla pubblicazione degli atti, è rimborsabile, comprensiva delle spese bancarie, anche in assenza di missione. Gli atti della pubblicazione verranno acquisiti dalla struttura che effettua la spesa ed inventariati al 50% del costo della quota di iscrizione. 4

Art. 9 ANTICIPAZIONI, ACCONTI E DISPOSIZIONI DIVERSE 1. Al personale che deve svolgere una missione, previa verifica della copertura finanziaria e di adeguata disponibilità di cassa, deve essere corrisposta, su richiesta, l'anticipazione del costo presunto spettante per la missione ivi compresa la quota di partecipazione ai convegni. 2. La richiesta dovrà essere inoltrata all'amministrazione con un congruo anticipo rispetto alla data di inizio della missione salvo in casi eccezionali e di urgenza dimostrati. 3. Coloro che, ottenuta l anticipazione, siano impossibilitati ad effettuare la missione, debbono provvedere alla restituzione dell'anticipo ricevuto entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto aver inizio la missione. 4. É consentito il rimborso parziale delle spese della missione,fino alla concorrenza della disponibilità dei fondi o fino ad una cifra prefissata, su richiesta dell interessato stesso. Art. 10 NORME TRANSITORIE Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione ed abroga i regolamenti e le altre deliberazioni relative all oggetto. 5

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER IL TRATAMENTO DI MISSIONE approvato dal C. d. A. nella seduta del 20 luglio 2010 Limiti spese d albergo Limiti spese di vitto Rettore, Pro Rettore Vicario, Direttore Amministrativo 250,00 80 Personale docente e ricercatore, componenti degli organi collegiali e di governo e degli organi di controllo e di valutazione, Dirigenti ed E. P. Personale T.A. appartenente alle categorie D, C, B, del CCNL vigente di comparto 200,00 80 170,00 80 6