STATUTO CENTRO INTERDIPARTIMENTALE CENTRO STUDI E RICERCHE DONNE E DIFFERENZE DI GENERE



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STATUTO CENTRO INTERDIPARTIMENTALE CENTRO STUDI E RICERCHE DONNE E DIFFERENZE DI GENERE Art. 1 (Natura) Il centro interdipartimentale di ricerca Centro di studio e ricerca sulle donne e le differenze di genere è costituito ai sensi delle norme e regolamenti relativi ai Centri interdipartimentali di ricerca, con particolare riferimento all articolo 37 dello Statuto dell Università degli Studi di Milano, all articolo 18 del Regolamento generale del medesimo Ateneo, all art. 105 e al Titolo V del Regolamento d Ateneo per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Art. 2 (Finalità, scopi e attività) Il Centro si propone un impegno ed un attività almeno triennale, secondo gli ambiti e gli obiettivi di ricerca sottoindicati: - promuovere e curare lo sviluppo di linee di ricerca che nei vari campi del sapere e nei differenti approcci metodologici abbiano come oggetto specifico di riflessione le differenze di genere; - promuovere e curare ricerche di carattere multidisciplinare che si propongano una rilettura critica delle caratteristiche ascritte al femminile e al maschile indagando le varie forme in cui si è espressa e si esprime la differenza di genere indagando l esperienza e la presenza delle donne nei tempi, le società e le culture. - promuovere e curare la realizzazione di strutture atte a garantire lo sviluppo e la conservazione degli studi su tali questioni, in particolare attraverso la raccolta della documentazione scientifica e della pubblicistica corrente, la costituzione di reti e sistemi informativi e di altri servizi; - favorire lo sviluppo di rapporti scientifici e di collaborazione interdisciplinare tra le Università, con gli enti pubblici e privati interessati all argomento, e promuovere scambi con singoli esperti/e e gruppi esterni di ricerca e partecipare a reti di ricerca internazionali e progetti europei; 1

- predisporre materiale didattico per le strutture competenti, svolgere attività di supporto e supporto e promozione di attività formative che favoriscano conoscenze e consapevolezza critica sul tema delle differenze di genere; - promuovere e organizzare convegni, incontri, seminari e partecipare alla promozione ed alla fornitura di servizi culturali e informativi sul territorio. Supportare ogni altra iniziativa volta a valorizzare, approfondire e diffondere tali studi. Il Centro si propone di collaborare a progetti d Ateneo e/o interateneo e prevede la possibilità di collegarsi anche ad altri centri esistenti su queste tematiche in altre Università. Il Centro parteciperà a progetti scientifici promossi da Enti pubblici di ricerca e cercherà di dar vita ad un impegno continuativo capace di combinare i differenti approcci disciplinari richiamati, e di collegarsi in modo istituzionale ai centri di eccellenza nazionali e internazionali su tali temi. A tale scopo, il Centro potrà ospitare ricercatori stranieri, con possibilità di scambi. Il Centro potrà organizzare seminari, attività di aggiornamento e convegni-studio, nazionali ed internazionali, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l Amministrazione universitaria. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed Associazioni scientifiche con interessi analoghi. Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificatamente destinati a tale scopo dal finanziatore, potranno essere istituiti premi di studio, borse e assegni di ricerca. Art. 3 (Durata) Il Centro avrà una durata di sei anni, rinnovabile per iscritto. La domanda di rinnovo deve essere motivata, avanzata dal Consiglio del Centro e approvata dai Consigli delle strutture di riferimento; deliberata dal Senato Accademico, sentita la Commissione per la Ricerca Scientifica e il trasferimento tecnologico, previa approvazione, per quanto di competenza, del Consiglio di Amministrazione. Aderiscono al Centro: Art.4 (Strutture di riferimento e sede) - il Dipartimento di Studi del Lavoro e del Welfare, il Dipartimento di Studi Sociali e Politici e il Dipartimento Giuridico-Politico, tutti afferenti alla Facoltà di Scienze Politiche; - l Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza - il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche della Facoltà di Agraria Il Centro avrà sede presso il Dipartimento di Studi del Lavoro e del Welfare della Facoltà di Scienze politiche. Il funzionamento del Centro è assicurato dall'utilizzo di attrezzature dei Dipartimenti aderenti. Successivamente alla costituzione, possono aderire al Centro eventuali altri Dipartimenti/Istituti universitari, interessati ai programmi di ricerca, su proposta dei rispettivi Consigli, rivolgendo la richiesta di adesione al Consiglio del Centro di cui all art. 8 del presente Regolamento. Le nuove adesioni dovranno essere approvate su proposta dei componenti presenti del Consiglio del Centro. Art. 5 (Finanziamenti) Il Centro potrà ricevere contributi dalle strutture di riferimento o da altri finanziamenti interni o esterni all Università. Alle risorse finanziarie del Centro, cui si possono aggiungere: 2

- finanziamenti straordinari disposti dagli organi di governo centrale dell Ateneo in funzione di particolari programmi e per incrementare le dotazioni di apparecchiature e il livello tecnologico del Centro; - fondi erogati dal MIUR e da altri Ministeri ed enti nazionali; - finanziamenti concessi dalla Comunità europea e da altri organismi internazionali; - quote assicurate dalle strutture dell Ateneo, su loro fondi, per la realizzazione di progetti specifici; - proventi derivanti da attività di cui ai Regolamenti dell Università degli Studi di Milano nonché dalle attività di collaborazione scientifica disciplinate da appositi contratti o convenzioni. Ulteriori contributi, corrisposti da Enti pubblici o privati, consentiranno al Centro di potenziare l'attività di ricerca, oggetto delle sue finalità, nel rispetto della normativa vigente. Art.6 (Collaborazione di soggetti esterni) Le attività di cui all art. 2 potranno essere svolte - nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria. I finanziamenti esterni saranno utilizzati per coprire le spese relative alle attività del Centro. Potranno essere assunte, d intesa con le strutture di riferimento, attività di ricerca, di consulenza, di formazione e di collaborazione scientifica commissionate da Enti pubblici e privati, su contratto o convenzione. Art. 7 (Personale) Per quanto concerne il personale, l'assegnazione temporanea al Centro delle competenze tecniche e scientifiche necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca è disposta, con il consenso degli interessati e d'intesa con il Direttore del Centro, dai Direttori di Dipartimento o Istituto in questione, sentiti i rispettivi Consigli di Dipartimento o Istituto, nei limiti delle disponibilità esistenti ed in modo da non compromettere l'attività istituzionale di ciascun Dipartimento o Istituto. Le risorse umane, necessarie allo svolgimento delle attività, devono essere garantite dai Dipartimenti ed Istituti promotori del Centro. L impegno delle strutture di riferimento si intende assunto per l intera durata del programma pluriennale su cui si basa il Centro. Risorse specifiche possono essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione alle Strutture di Riferimento, con la clausola di destinarle esclusivamente alle esigenze del Centro, fermo restando che questo non può disporre di una pianta organica propria. Organi del Centro sono: Art.8 (Organi) 1. Il Consiglio del Centro 2. Il/la Presidente 3. Il/la Direttore/trice del Centro 4. Il/la Vice Direttore/trice del Centro 5. L Assemblea degli/delle aderenti al Centro Ad essi si applicano, per quanto compatibili, le norme che regolano i corrispondenti organi del Dipartimento/Istituto, compresa la durata triennale del mandato e il limite di rieleggibilità del Direttore. 3

1. Il Consiglio del Centro. Il Consiglio del Centro è l organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. Il Consiglio del Centro è composto da il/la Presidente del Centro, Il/la Direttore/trice del Centro, Il/la Vice Direttore/trice del Centro, i/le Direttori/trici dei Dipartimenti ed istituti aderenti (o da loro delegati/e), il/la Direttore/trice del Master in Pari Opportunità della Facoltà di Scienze politiche e i/le Coordinatori/trici delle Sezioni. Può entrare a far parte del Consiglio del Centro un/a Rappresentante per ogni Ente che collabora con il Centro che ne faccia richiesta scritta al Direttore/trice, che sottopone la candidatura al Consiglio del Centro, per un massimo di tre all'anno. In particolare spetta al Consiglio: - approvare annualmente i prospetti di bilancio preventivo e di conto consuntivo; - approvare il piano annuale delle attività e delle spese; - avanzare ai competenti organi di governo centrali dell Ateneo eventuali richieste di spazi, fondi per apparecchiature, mezzi finanziari e personale tecnico ed amministrativo, in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del Centro; - approvare, per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di governo centrali di Ateneo, l eventuale svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro; - deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili, richiedano la sua autorizzazione preventiva; - esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo centrale. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio del Centro. In assenza di tale figura è il Direttore/trice a convocare il Consiglio del Centro almeno due volte all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata. Delle riunioni del Consiglio del Centro è redatto un verbale, che resta a disposizione di tutti i membri e di chi ne faccia richiesta. Al Consiglio del Centro si applicano, per quanto di pertinenza, le disposizioni relative ai compiti ed alle attribuzioni dei Consigli di Istituti universitari. Il Centro si organizza in Sezioni, per specifiche aree disciplinari, ciascuna coordinata da un/a coordinatore/trice, che fa parte di diritto del Consiglio. La Sezione può usufruire di specifici contributi finanziari allocati su distinti capitoli del Centro ed opera nel quadro dei programmi di ricerca approvati dal Consiglio. La scelta dei componenti della Sezione avviene da parte del Consiglio fra gli/le aderenti all Assemblea del Centro. Ogni sezione corrisponde ad un programma di ricerca che il Centro intende promuovere prioritariamente: Diritti umani e delle donne Donne e Scienza Pari opportunità, lavoro e politiche di genere Generi, generazioni e politiche sociali Donne e politica, donne nei processi decisionali Le presenti Sezioni potranno essere modificate ed ulteriori Sezioni potranno essere costituite su proposta del Consiglio del Centro. Le sezioni si costituiscono con durata triennale, rinnovabile con delibera del Consiglio del Centro. In prima applicazione, i/le coordinatori/trici delle sezioni sono indicati nell allegato A. 4

2. Il/la Presidente Il/la Presidente del Centro può essere nominato su designazione del Consiglio del Centro come membro onorario, tra le personalità più attive e significative nello studio delle tematiche di interesse del Centro. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio del Centro e promuove i rapporti con analoghi centri di ricerca nazionali e internazionali. Il Presidente dura in carica un triennio e può essere confermato immediatamente per una sola volta; almeno tre mesi prima della scadenza della carica. 3. Il/la Direttore/trice del Centro. Il/la Direttore/trice del Centro è nominato con Decreto Rettorale, su designazione dell Assemblea degli/delle aderenti al Centro, tra i Docenti dell'università degli Studi di Milano. Le funzioni di Direttore dovranno, di regola, essere attribuite ad un Docente a tempo pieno. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere confermato immediatamente per una sola volta; almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, il Decano del Consiglio del Centro è tenuto a convocare il Consiglio stesso per procedere all'elezione del Direttore. Egli ha le stesse competenze ed obblighi amministrativi e contabili di un Direttore di Istituto universitario, a norma delle vigenti disposizioni. All'inizio di ogni anno di attività, il Direttore del Centro presenterà al Consiglio del Centro un programma delle ricerche unitamente ad un piano preventivo analitico di utilizzazione dei fondi. Presenterà inoltre, a fine anno, una relazione sull'attività svolta ed un rendiconto economico al Consiglio del Centro. Il Direttore assicura l esecuzione delle delibere del Consiglio del Centro, coordina la gestione amministrativa del Centro stesso e ne assicura la regolarità; coordina il funzionamento dei servizi e delle apparecchiature a disposizione del Centro e ne gestisce l efficienza; provvede alle ordinazioni di quanto occorre al funzionamento del Centro; coordina le attività del personale assegnato nonché dei gruppi di lavoro e dei collaboratori che fanno capo al Centro; tiene informato il Consiglio del Centro su eventuali problemi di gestione e sull andamento del Centro stesso; propone le tariffe di accesso ai servizi del Centro e svolge ogni altra funzione inerente alle responsabilità affidategli dal Consiglio del Centro. 4. Il/la Vice Direttore/trice del Centro Il/la Vice Direttore/trice del Centro può essere designato dal/la Direttore/trice, tra i Docenti dell Università di Milano aderenti all Assemblea del Centro, per tre anni, rinnovabili. Il/la Vicedirettore/trice coadiuva e supplisce in caso di temporaneo impedimento il/la Direttore/trice. 5. L Assemblea degli aderenti al Centro L Assemblea è costituita dai docenti e dai ricercatori interni all Ateneo e da docenti e studiosi/e esterni (per massimo un terzo del totale) aderenti al Centro. L Assemblea si riunisce di norma una volta all anno, su convocazione del Direttore, per valutare l attività complessiva del Centro e formulare eventuali proposte da presentare al Consiglio del Centro. In prima applicazione sono aderenti i membri interni dell Università degli Studi di Milano ed i membri esterni indicati nell allegato A. Art. 9 (Funzionamento del Centro) Qualora il Centro si avvalga dell'opera di borsisti o ricercatori esterni all'università, è fatto obbligo al Direttore di accertarsi che tali soggetti siano coperti da idonee polizze di assicurazione. Nessun compenso potrà essere corrisposto per l'attività di Direttore e di membro del Consiglio del Centro. 5

Art. 10 (Modifiche al presente Regolamento) Eventuali modifiche del presente Regolamento possono essere deliberate dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio del Centro approvata dai Consigli delle Strutture di Riferimento. Art.11 (Scioglimento) Il Centro potrà essere sciolto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, qualora venissero meno le ragioni che hanno portato alla sua costituzione; se ne venga avanzata richiesta da una o più strutture promotrici o qualora i contributi di funzionamento risultassero insufficienti. Lo stesso Consiglio di Amministrazione dell Università, udito il parere delle strutture interessate, destinerà l eventuale patrimonio del Centro alle Strutture di Riferimento, tenendo conto dell apporto fornito dai Dipartimenti nel periodo di vigenza del Centro. Art. 12 (Norme finali) Per l'amministrazione e la gestione dei fondi si applicano le norme relative alla gestione ed alla contabilità degli Istituti universitari con la collaborazione esclusiva degli Uffici amministrativi dell'università. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell Ateneo. 6