COMUNE DI MARTIGNANO Provincia di Lecce Valore dell atto: La presente Convenzione è a titolo gratuito. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D USO GRATUITO DEI LOCALI SITI IN VIA GARIBALDI, AL PRIMO PIANO DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE, PER SVOLGERE ATTIVITA FORMATIVA A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE, ALL ASSOCIAZIONE NO PROFIT IFOMEZ. L anno duemiladodici, il giorno del mese di, e nella sede del Comune di Martignano (Le) in via Roma, sono comparsi: a) il Sig. Pantaleo ROSATO, nato a Martignano il 18/4/1955, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Martignano, ai sensi dell art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e in virtù del Provvedimento del Sindaco n. 2283/2009, il quale interviene in nome e per conto dell Amministrazione Comunale che rappresenta, Codice Fiscale n. 80012330751; b) il Sig. nato a, il, in qualità di legale rappresentante dell Associazione no profit IFOMEZ, con sede legale in Lecce, via Gubbio, 12, Codice Fiscale 93059290754; PREMESSO: - che l Amministrazione Comunale è proprietaria di locali siti in Martignano alla via Garibaldi, al primo piano del plesso scolastico della scuola media statale; 1
- che l Associazione no profit IFOMEZ ha chiesto all Amministrazione Comunale di poter avere a disposizione degli spazi al fine di realizzare le proprie attività statutarie, finalizzate alla realizzazione di interventi formativi, risocializzanti e di riscatto sociale, rivolti alle fasce di popolazione socialmente svantaggiate (ex tossicodipendenti, minori a rischio, ecc.); - che con Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 29/08/2011 l Amministrazione Comunale ha disposto che il Responsabile del Servizio Tecnico, provveda con propri atti di gestione all individuazione e concessione all Associazione di locali idonei all attività di che trattasi, previa predisposizione da parte dello stesso di apposita proposta operativa; - che l Amministrazione Comunale intende instaurare con l Associazione no profit IFOMEZ un rapporto di collaborazione per la realizzazione a Martignano di progetti formativi rivolti a soggetti svantaggiati e finalizzati anche al conseguimento di una qualificazione utile per l inserimento lavorativo, concedendo in comodato d uso gratuito la porzione di fabbricato indicata nella planimetria allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale; Le parti accettano integralmente quanto citato in premessa quale parte integrante del presente atto e, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE La presente convenzione disciplina la concessione in comodato d uso gratuito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1803 1812 Codice 2
Civile, dei locali di proprietà dell Amministrazione Comunale (di seguito denominata concedente) a primo piano del plesso scolastico della Scuola Media Statale, siti a Martignano in via Garibaldi (come individuati negli allegati A1 A2 e A3, parte integrante della presente convenzione) da destinare a attività formativa a favore di persone socialmente svantaggiate e a rischio di esclusione sociale, all Associazione no profit IFOMEZ (di seguito denominata concessionario). ART. 2 OBBLIGHI E DOVERI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario dovrà assumere la completa responsabilità per quanto riguarda la conservazione, gestione e custodia dei locali assegnati, con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto della presente convenzione. La porzione immobiliare per i fini derivanti dalla sua convenzione, verrà adeguata a spese del concessionario, così come specificato nella relazione tecnica Allegato B. Sono a carico dell Associazione i permessi e le certificazioni richieste ai sensi della vigente normativa per l esecuzione dei lavori e la successiva agibilità dei locali. I locali dovranno essere riconsegnati al concedente con tutte le migliorie apportate dal concessionario, senza che nulla sia dovuto alla stessa a titolo di indennizzo o risarcimento. Sono altresì a carico del concessionario le spese di consumo di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento ecc., e la predisposizione di appositi contatori di sottrazione da predisporre agli impianti stessi prima dell agibilità dei locali. 3
Il concessionario assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni a persone o cose che possano derivare dall uso dei locali, esonerando il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi. Si impegna a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno arrecato alle strutture. Viene fatto salvo per il concedente il diritto al risarcimento dei danni ulteriori. Qualora lo dovesse ritenere più opportuno il concedente si riserva di provvedere direttamente, addebitando al concessionario la spesa sostenuta. Il concessionario non potrà cedere il godimento dei locali a terzi e dovrà destinarli esclusivamente alle attività inerenti la presente convenzione; venendo meno tale destinazione la presente convenzione è da ritenersi automaticamente sciolta. ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE I locali vengono concessi con decorrenza dalla data di firma della presente convenzione e per una durata di anni cinque, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, che è perfettamente noto all Associazione comodataria. ART. 5 - RECESSO Il concedente può recedere dal presente contratto nei casi di grave e/o reiterata inadempienza del concessionario ai propri doveri, o qualora si verifichino delle modifiche statutarie inerenti gli scopi sociali del concessionario tali da far venir meno quanto stabilito nella presente convenzione. Nei casi di recesso per i motivi suddetti il concedente deve darne 4
preavviso con un tempo non inferiore a mesi tre. In tutti i casi di recesso il concessionario dovrà lasciare libero e sgombero da persone e cose l immobile nel termine fissato o espressamente indicato dal concedente comunque non inferiore a mesi tre. ART. 6 GARANZIE Il concessionario dovrà assicurare l immobile per responsabilità civile per danni a terzi causati dallo stabile per cattiva conduzione od omessa manutenzione e polizza incendi a favore dell Amministrazione Comunale (valore fabbricato 100.000,00). ART. 7 FORO COMPETENTE Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dalla presente convenzione ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione saranno di competenza del Tribunale Ordinario di Lecce. ART. 8 CLAUSOLE DI RINVIO Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini e agli usi locali. La presente convenzione verrà stipulata solo in caso d uso. Il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Pantaleo ROSATO Il Legale Rappresentante dell Associazione 5