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1 Newsletter a cura della Commissione Enti e Aziende Pubbliche dell'odcec di Milano n. 5 dell 11 giugno 2013 Coordinata e redatta dal dott. Michele Tassara IN QUESTA NEWSLETTER: Pagamento dei debiti della P.A.: convertito il D.L. n. 35/2013 Pubblicati i dati IMU 2012 Il pagamento dell IMU per gli enti non commerciali Istituiti i codici tributo per la TARES Interscambio dati catastali Entrate Comuni La relazione di fine mandato Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici SCADENZARIO

2 PAGAMENTO DEI DEBITI DELLA P.A.: CONVERTITO IL D.L. N. 35/2013 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del la Legge di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Ecco le principali novità di interesse per gli enti locali quali risultanti dalla versione finale del decreto convertito (in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione): PAGAMENTI DEI DEBITI DEGLI ENTI LOCALI (articolo 1): Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità, per un importo complessivo di milioni di euro, i pagamenti sostenuti nel corso del 2013: dei debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012 (inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni); dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (debiti fuori bilancio); di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, Legge n. 296/2006. (commi 1 e 1-bis); La procedura. Comuni e Province devono comunicare entro il 30 aprile, mediante il sistema web della RGS, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare i pagamenti. Con successivo decreto MEF, da emanare entro il 15 maggio 2013, sono individuati per gli enti richiedenti gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità fino al limite complessivo di milioni di euro. Con successivo decreto da emanare entro il 15 luglio, in relazione alle richieste pervenute entro il 5 luglio, si procede all ulteriore riparto di 500 milioni di euro e delle somme non assegnate con il primo decreto (commi 2 e 3); Le sanzioni. Su segnalazione del Collegio dei Revisori, la Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari secondo la procedura prevista ovvero non abbiano provveduto nel corso del 2013 ad effettuare pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi. Per tali soggetti, e per eventuali corresponsabili, è prevista una sanzione pecuniaria (acquisita al bilancio dell Ente) pari a due mensilità del trattamento retributivo netto. Sul sito internet dell Ente, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, restano pubblicate le sentenze di condanna fino a che non siano state eseguite per l intero importo (comma 4); Il regime transitorio. Fino all emanazione del decreto del MEF di assegnazione degli spazi finanziari, ciascun ente locale può effettuare pagamenti dei di debiti di parte capitale sopra descritti nel limite massimo del 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo e, comunque, entro il 50% degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile (comma 5). Patto di stabilità orizzontale nazionale. Nell anno 2013 non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità orizzontale nazionale di cui all art. 4-ter, commi da 1 a 9, D.L. n. 16/2012 (comma 6). I trasferimenti dalle Regioni e Province autonome. Per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Gli spazi finanziari che si generano, sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali (commi 7 e 8).

3 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (articolo 1, comma 9): fino al 30 settembre 2013, il limite massimo di ricorso all anticipazione di tesoreria è aumentato da tre a cinque dodicesimi. Per i Comuni, la maggiore anticipazione vincola una quota corrispondente delle entrate dell IMU; FONDO PER ASSICURARE LA LIQUIDITA DEI PAGAMENTI (articolo 1, comma 10): è istituito il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, distinto in tre sezioni: Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali; Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari; Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale; SEZIONE PER ASSICURARE LA LIQUIDITÀ PER PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DEGLI ENTI LOCALI (articolo 1, commi da 11 a 14): per garantirne l immediata operatività, entro 5 giorni dall entrata in vigore del D.L. verrà stipulata un appendice alla convenzione MEF-Cassa Depositi e Prestiti del 23 dicembre 2009 che definirà i criteri e le modalità per l accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione. In particolare, gli enti locali che a causa di carenza di liquidità non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, chiedono entro il 30 aprile 2013 alla Cassa Depositi e Prestiti l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti: l anticipazione è concessa entro il 15 maggio e sarà restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno (in caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre, l'agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale). All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti ed il responsabile del servizio finanziario (o altra persona formalmente indicata dall Ente) rilascia alla Cassa Depositi e Prestiti formale certificazione dell avvenuto pagamento ai creditori e dell effettuazione delle relative registrazioni contabili dell Ente. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità e che ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2 del Decreto, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui agli articoli 1 comma 13 e 2 comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili; FONDO SVALUVAZIONE CREDITI (articolo 1, comma 17): per gli enti locali che ricorrono all anticipazione di liquidità sopra descritta, il fondo di svalutazione crediti relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui é stata concessa l'anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni; SANZIONE PER IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA NEL 2012 (articolo 1, comma 17-quinuies): agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti previsti dal comma 1 del Decreto e per i quali poteva essere richiesta nel 2013 l esclusione dai vincoli del patto di stabilità, la sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo si applica limitatamente all importo non imputabile ai predetti pagamenti. Restano ferme, invece, le altre sanzioni; PATTO REGIONALE VERTICALE INCENTIVATO (articolo 1-bis): è stato incrementato da 800 milioni a euro, per gli anni 2013 e 2014, il contributo a favore delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, da destinare all estinzione del debito, ed in misura pari all 83,33% degli spazi finanziari,validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province

4 ricadenti nel proprio territorio per favorire i pagamenti di obbligazioni di parte capitale assunte. Con riferimento ai Comuni, almeno il 50 per cento degli spazi finanziari deve essere ceduto in favore dei piccoli comuni con popolazione fra e abitanti. Per il 2013, è stato prorogato al 30 giugno il termine entro il quale le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; CERTIFICAZIONI DEI CREDITI PROFESSIONALI (articolo 6, comma 01): anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali è possibile richiedere a Regioni, Enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale la certificazione in merito alla certezza, liquidità ed esigibilità al fine di consentire al creditore la cessione a favore di banche o intermediari finanziari; PRIORITA NEI PAGAMENTI (articolo 6, comma 1): i pagamenti sono effettuati dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti; MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE (articolo 6, comma 4): i dati relativi ai pagamenti riguardanti le opere pubbliche oggetto di monitoraggio ai sensi del decreto ministeriale 26 febbraio 2013 sono comunicati al Ministero dell Economia e delle Finanze; IMPIGNORABILITA (articolo 6, commi 5 e 6): sulle somme destinate ai pagamenti di cui al Capo I del presente D.L., non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento; COMUNICAZIONE AI CREDITORI (articolo 6, comma 9): entro il 30 giugno 2013 gli enti locali comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata inviata alla casella PEC inserita nell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, l'importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. La comunicazione inviata con PEC é sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica ovvero con firma digitale. Entro il 5 luglio 2013, occorre pubblicare sul sito internet l'elenco completo dei debiti per i quali é stata effettuata la comunicazione. La mancata pubblicazione é rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito; RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA (articolo 6, comma 10): il mancato o tardivo adempimento da Parte degli enti locali: delle disposizioni relative alla comunicazione, entro il 30 aprile 2013, degli spazi finanziari necessari per i pagamenti; dell immediata estinzione dei debiti a seguito dell erogazione dell anticipazione; del pagamento delle rate di restituzione dell anticipazione; della comunicazione al MEF dei dati relativi ai pagamenti riguardanti le opere pubbliche oggetto di monitoraggio; dell invio dei dati riferiti ai debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, da effettuarsi tra il 1 giugno ed il 15 settembre 2013; che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento; DURC (articolo 6, comma 11-ter): ai fini dei pagamenti di cui al Capo I (articoli da 1 a 6-bis) del D.L. n. 35/2013, l'accertamento della regolarità contributiva é effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento; SOSPENSIONE DEI LAVORI PER MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO (articolo 6-bis): fino al 31 dicembre 2015, l'ammontare limite delle rate di acconto per le quali non sia stato emesso il certificato di pagamento o il titolo di spesa, oltre il quale l esecutore può agire ai sensi dell art del Codice Civile, è ridotto dal 25% al 15%;

5 REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (articolo 7, commi 1 e 2): entro il 29 aprile le amministrazioni pubbliche devono registrarsi sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili che sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione; INVIO DATI DEI CREDITI AL (articolo 7, commi 4, 4-bis, 5 e 7-bis): tra il 1 giugno ed il 15 settembre 2013, le pubbliche amministrazioni comunicano, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore, sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale é data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il mancato adempimento rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le comunicazioni relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo. Contestualmente al pagamento del debito, sulla piattaforma elettronica occorre registrarne i dati in modo da garantire l aggiornamento dello stato dei debiti; CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA P.A.(articolo 8): gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti é effettuata, a titolo gratuito, dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente. In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla metà; COMPENSAZIONE DEI CREDITI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO (articolo 9, comma 01): le certificazioni dei crediti certi, liquidi ed esigibili, emesse mediante la l apposita piattaforma elettronica e recanti la data prevista per il pagamento, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito; COMPENSAZIONE DEI CREDITI CON I DEBITI TRIBUTARI (articolo 9, comma 1): I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazione, forniture e appalti e certificati ai sensi del D.L. n. 185/2008, possono essere compensati, utilizzando il modello F24 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate, con le somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, definizione agevolata delle sanzioni, ecc.); LA VERIFICA TELEMATICA CON EQUITALIA (articolo 9, comma 1-bis): in caso di pagamenti, a qualunque titolo, di importi superiori a ,00 euro, la disposizione relativa alla preventiva verifica circa l inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento non si applica nel caso in cui i creditori della Pubblica Amministrazione abbiano ottenuto la dilazione del pagamento delle cartelle ai sensi dell art. 19, D.P.R. n. 602/1973; DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CREDITORE (articolo 9, comma 2-bis): il soggetto d'imposta che vanta crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega alla propria dichiarazione dei redditi un elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni. Il modello dovrà essere adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

6 TARES (articolo 10, comma 2): per il solo anno 2013: la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; per il pagamento delle prime due rate, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2. Tali pagamenti saranno scomputati ai fini dell ultima rata dovuta a titolo di TARES; la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato (non aumentabile da parte dei Comuni) è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all ultima rata del tributo, con modello F24 o apposito bollettino di c/c postale. Non trova applicazione, quindi, la corrispondente riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'aosta, nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano); i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani; FONDO DI SOLIDARIETA (articolo 10, comma 2, lett. e): per il 2013 l incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota IMU di spettanza dei Comuni, è passato da 890,5 a 1.833,5 milioni di euro; LA RICOSSIONE DEI TRIBUTI CON EQUITALIA (articolo 10, comma 2-ter): i comuni possono continuare ad avvalersi di Equitalia Spa, nonché delle società per azioni dalla stessa partecipate, per la riscossione dei tributi anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013; DICHIARAZIONE IMU (articolo 10, comma 4, lett. a): la dichiarazione ai fini IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; VERSAMENTI E PUBBLICAZIONE ALIQUOTE E REGOLAMENTI IMU (articolo 10, comma 4, lett. b): modificato, a decorrere dal 2013, il termine di pubblicazione sul sito informatico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti. Il versamento della prima rata é eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l invio entro il 21 ottobre dello stesso anno). In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE (articolo 10, comma 4-ter): prorogata fino al 2014 la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale; GETTITO DEGLI IMMOBILI DI CATEGORIA D POSSEDUTI DAI COMUNI (articolo 10, comma 4- quater): non si applica la riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e situati sul loro territorio; ATTIVITA DI ACCERTAMENTO PER GLI IMMOBILI DI CATEGORIA D (articolo 10, comma 4-ter): l attività di accertamento e riscossione dell IMU relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è svolta dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme (imposta, sanzioni e interessi) derivanti da tale attività; BILANCIO DI PREVISIONE 2013 (articolo 10, comma 4-quater, lett. b): il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 30 settembre Nel caso in cui il bilancio venga deliberato dopo il 1 settembre, per quest anno è resa facoltativa l adozione della deliberazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio di cui all articolo 193 del Tuel.

7 ACQUISTO DI IMMOBILI (articolo 10-bis): con una norma di interpretazione autentica, viene precisato che il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, D.L. n. 98/2011, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali; GETTITO IMU DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE (articolo 10-quater): é attribuito un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014 da ripartire tra i Comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento ad IMU degli immobili posseduti dagli stessi Comuni nel proprio territorio. Il contributo con decreto del Ministero dell Interno da adottare entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 35/2013 ed è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno I TAGLI AL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (articolo 10-quinques): a decorrere dal 2013, la riduzione al fondo di riequilibrio effettuata ai sensi dell art. 16, comma 6, D.L. n. 95/2012 (decreto sulla Spending review ) è determinata, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio , desunte dal SIOPE. FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE NEL 2013 (articolo 10-sexies): per il solo 2013, sono stati ridotti i criteri con i quali si procederà alla formazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale. Per il 2013, quindi, si terrà conto: degli effetti derivanti dalla soppressione della riserva a favore dello Stato della quota del gettito IMU e dell assegnazione allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76; della diversa incidenza delle risorse soppresse (fondo sperimentale di riequilibrio e, per i Comuni delle Regioni Sardegna e Sicilia, trasferimenti erariali) sulle risorse complessive per l'anno 2012; della riduzione del fondo di riequilibrio (e trasferimenti erariali dei Comuni delle Regioni Sardegna e Sicilia) prevista dal D.L. n. 95/2012 (i cd. tagli da Spending Riview ); dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; dei dati del gettito dell IMU ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Legge 6 giugno 2013, n. 64 Testo del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 ( ) PUBBLICATI I DATI IMU 2012 Sono stati pubblicati sul Portale del Federalismo fiscale i dati della verifica della stima del gettito IMU 2012 ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i Comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente. ( ) IL PAGAMENTO DELL IMU PER GLI ENTI NON COMMERCIALI In risposta ad alcuni quesiti formulati, il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti relativamente ai criteri applicabili agli immobili appartenenti ad enti non commerciali a seguito delle modifiche apportate dall art. 10, comma 4, lett. b), D.L. n. 35/2013 alla disciplina dei versamenti IMU. I chiarimenti formulati riguardano i seguenti aspetti:

8 l acconto IMU 2013 può essere versato sulla base degli elementi e dei dati a disposizione dello stesso anno; il saldo IMU 2013 dovrà essere necessariamente stimato, in quanto alla data del 16 dicembre 2013 potrebbero non essere definitivi e disponibili tutti i dati e gli elementi necessari per la determinazione del rapporto proporzionale di cui all art. 5, D.M. n. 200/2012. Pertanto, il Dipartimento delle Finanze ritiene che il conguaglio per il 2013 possa essere effettuato congiuntamente al versamento dell acconto IMU 2014; l acconto IMU 2014 dovrà essere calcolato in misura pari al 50% dell imposta relativa all anno precedente così come determinata definitivamente anche sulla base dei dati emergenti dai bilanci degli enti non commerciali. Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Risoluzione n. 7/DF del 5 giugno 2013 ( ) ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER LA TARES L Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributi per il versamento, tramite modello F24, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), della tariffa e della maggiorazione. I nuovi codici tributo sono i seguenti: 3944 denominato TARES tributo comunale sui rifiuti e sui servizi art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif denominato TARIFFA art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif denominato MAGGIORAZIONE art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. Nella stessa risoluzione sono stati istituiti anche i codici tributo per effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell attività di controllo Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 37/E del 27 maggio 2013 ( ) INTERSCAMBIO DATI CATASTALI ENTRATE COMUNI L Agenzia delle Entrate comunica che a partire dal 5 giugno i Comuni possono accedere ai dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, attraverso le piattaforme informatiche Portale per i Comuni e Sistema di interscambio. Agenzia delle Entrate, Comunicato del 5 giugno 2013 ( ) LA RELAZIONE DI FINE MANDATO Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. sono stati approvati, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni con popolazione superiore o uguale a 5000 abitanti, nonché lo schema tipo di relazione di fine mandato in forma semplificata per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. Decreto Ministro dell'interno 26 aprile 2013 ( ) IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del il regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici i cui obblighi, per quanto compatibili, sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o

9 servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Tra le principali disposizioni possiamo ricordare: il divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d uso di modico valore (generalmente di valore non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto). I regali e le altre utilità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali; la comunicazione del dipendente della propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partici politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell ufficio; la comunicazione, all atto dell assegnazione all ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso dipendente abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni precisando se sussistono ancora rapporti finanziari (in prima persona o con suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente); l obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici; la necessità di assicurare l adempimento degli obblighi di trasparenza dei processi decisionali adottati e la loro tracciabilità che dovrà essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale; il rispetto dei vincoli posti dall amministrazione nell utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento all utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell ufficio; l obbligo di operare nei rapporti con il pubblico, facendosi riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità; per i dirigenti (o funzionari incaricati di posizioni organizzative negli enti privi di dirigenza) l obbligo di comunicare all amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d interesse con le funzioni che svolgono. Previsto inoltre l obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ( )

10 SCADENZARIO 12 GIUGNO 2013 Invio alla Corte dei Conti del Rendiconto 2012 Termine entro il quale effettuare l'invio telematico attraverso il sistema SIRTEL (Sistema Informativo Rendicontazione Telematica Enti Locali) dei rendiconti 2012 alla Sezione enti locali della Corte dei Conti da parte dei Comuni con popolazione fino a abitanti e delle Comunità Montane. Conto annuale del personale 2012 Termine per la presentazione del Conto annuale del personale relativo ai dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l anno L'invio dei dati dovrà avvenire tramite il sistema informativo SICO. 17 GIUGNO 2013 Versamento Imposta Municipale Propria Scade oggi il termine di pagamento della prima rata dell Imposta Municipale Propria calcolata in misura pari al 50% dell imposta risultante dall applicazione delle aliquote e delle detrazioni dell anno precedente. Il versamento della prima rata è sospeso per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità, per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali. 29 GIUGNO 2013 Invio conti agenti contabili alla Corte dei Conti Entro 60 giorni dall approvazione del rendiconto della gestione devono essere inviati alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti i conti della gestione dell economo, del consegnatario dei beni e degli altri agenti contabili di cui all art. 93 del D.Lgs 267/ GIUGNO 2013 Invio del piano finanziario Tares Termine entro il quale trasmettere il piano finanziario e la relazione di cui all art. 8 del D.P.R. n. 158/99, approvato dal soggetto competente prima dell approvazione delle tariffe della Tares, all Osservatorio nazionale sui rifiuti (Ministero dell Ambiente e delle tutela del mare) ai sensi dell art. 9, D.P.R. n. 158/1999. Dichiarazione IMU Termine per la presentazione della dichiarazione da parte dei contribuenti con riferimento alle variazioni intervenute nel Sono stati soppressi i precedenti termini ( e 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione) e spostati al : pertanto, possono essere correttamente presentate anche le dichiarazioni per le quali era già scaduto il termine di presentazione. NOTA: Poiché il 30 giugno è festivo, il termine di presentazione della dichiarazione è spostato al 1 luglio 2013 Comunicazione ai creditori dei debiti al 31/12/2012 Termine entro il qual inviare la comunicazione ai creditori, tramite posta elettronica certificata, dell importo e della data entro la quale le pubbliche amministrazioni provvederanno ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.L. n. 35/2013. ( )

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