ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA PROCEDURE AMMINISTRATIVE

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1 SOC AFFARI GENERALI E LEGALI DISTRETTI SANITARI ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA PROCEDURE AMMINISTRATIVE (Aggiornamento 2014) Via della Vecchia Ceramica, Pordenone - Tel. 0434/ Fax. 0434/ C.F./P.I Posta Elettronica Certificata: Ass6PN.protgen@certsanita.fvg.it

2 INDICE 1 Introduzione pag. 3 2 Contesto pag. 4 3 Riferimenti normativi pag. 5 4 Stranieri non appartenenti all Unione Europea pag Iscrizione obbligatoria pag Iscrizione volontaria o assicurazione privata pag Non iscrivibili al SSN pag Stati Convenzionati con accordi bilaterali pag STP pag Stranieri appartenenti all Unione Europea pag Iscrizione obbligatoria pag Iscrizione volontaria o assicurazione privata pag Iscrizione o mantenimento dell iscrizione con onere a carico dell Istituzione estera competente pag ENI pag Procedure operative di registrazione (SIASI) pag Contatti pag FAQ pag Modulistica e allegati pag INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

3 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA

4 1. INTRODUZIONE L obiettivo di questo documento è fornire agli operatori interessati un orientamento immediato per accertare il diritto alla fruizione delle prestazioni sanitarie in favore di cittadini non italiani o comunque iscritti presso assicurazioni sanitarie straniere, soggiornanti a vario titolo in Italia. Le indicazioni contenute nel presente documento sono in accordo con la Circolare Regione Friuli Venezia Giulia (d ora in poi denominata FVG) SPS/2014/ del 01/09/2014, stilata a seguito del recepimento formale dell Accordo Stato Regioni n. 255/CSR del 20/12/2012: Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome. In attesa dell elaborazione di ulteriori linee guida operative più dettagliate da parte della regione FVG, le indicazioni sulle procedure amministrative in merito all assistenza sanitaria alla popolazione straniera sono quelle contenute in questo documento. Fornire indirizzi operativi chiari e omogenei per l applicazione della normativa sull assistenza sanitaria alla popolazione straniera permette di: rendere uniformi nell intera realtà dell Azienda le modalità di erogazione della stessa assistenza; ridurre la difficoltà all accesso alle prestazioni e la discrezionalità interpretativa delle regole per l accesso alle cure per garantire i livelli essenziali di assistenza e di equità. migliorare la circolazione delle informazioni tra gli operatori e semplificare il lavoro degli stessi. Il diritto alla salute è riconosciuto come diritto inviolabile della persona e come tale è stato recepito anche nella Costituzione italiana art.32 che così recita La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Il diritto alle prestazioni sanitarie è invece garantito da un assicurazione sociale contro la malattia, mediante l'iscrizione al SSN (d ora in poi denominato SSN). L'ordinamento giuridico tutela la salute non solo come diritto individuale ma anche come interesse della collettività disciplinando varie materie (igiene pubblica, tutela dell'ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro...) che vanno oltre la protezione del singolo individuo. Il Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. n.286/98 e successive modifiche) ha dato piena attuazione anche per i cittadini stranieri al diritto alla salute nella duplice accezione prevista dall'art.32 della Costituzione di diritto fondamentale della persona e di interesse per la collettività. Questo comporta che il diritto alla salute non può subire limitazioni fondate sulla cittadinanza e che a tutti coloro che vivono sul territorio dello Stato devono essere prestate le cure idonee a garantire il massimo livello di tutela della salute pubblica. Con l emanazione del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è stato ribadito il diritto anche per il cittadino comunitario in possesso dei requisiti, di poter essere garantito nell assistenza sanitaria a prescindere dalla situazione di regolarità del soggiorno e dalla situazione reddituale. Per i cittadini stranieri, comunitari e non, l iscrizione al SSN garantisce tutta l assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento e comporta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, per quanto attiene all obbligo contributivo, all assistenza erogata in Italia dallo stesso SSN ed alla sua validità temporale. 3 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

5 2. CONTESTO Gli immigrati e i loro familiari rappresentano oggi una parte sempre più rilevante - circa il 10% - della nostra popolazione e, poiché spesso sono in condizioni di vulnerabilità sociale e più a rischio, non possono essere lasciati indietro, pena un aumento dei conflitti sociali e dei costi da sostenere. In particolare, la situazione demografica in provincia di Pordenone ha le seguenti caratteristiche: Gli stranieri residenti in provincia di Pordenone al 31/12/2012 in base ai dati ISTAT post-censuari, risultano , in aumento rispetto al 2008 ( nel 2008) ma non rispetto al triennio La percentuale di cittadini stranieri è a quota 11% della popolazione residente nella provincia, con una maggiore presenza numerica (11.271, 11,85% dei residenti) nel distretto Urbano, ma una maggiore presenza percentuale rispetto ai residenti (7.662, 12,59%) nel distretto Sud. Il 31,82% degli stranieri residenti nella provincia risiede nel distretto Urbano, il 22,63% nel distretto Sud, il 18,89% nel distretto Ovest, il 15,49% nel distretto Nord e l 11,16% nel distretto Est. Il 20,49% degli stranieri iscritti all anagrafe comunale ha un età compresa tra 0 e 14 anni, il 76,51% tra 15 e 64 anni e solo il 3% ha 65 anni o più. La provenienza dei cittadini stranieri residenti in provincia al 31/12/2008 è così rappresentata: Valore percentuale su totale Valore assoluto CONTINENTE stranieri Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Altri Paesi Europei ,38 17,00 33,38 di cui Albania ,94 8,96 18,90 di cui Ucraina ,66 2,70 3,36 di cui Macedonia ,64 1,32 2,96 Africa ,20 9,66 23,85 di cui Ghana ,93 4,35 10,28 di cui Marocco ,69 1,93 4,62 Asia ,89 4,26 10,16 di cui India ,55 1,74 4,29 di cui Bangladesh ,68 0,94 2,62 Unione Europea ,21 15,35 28,56 di cui Romania ,99 5,67 10,67 America Centr.e Merid ,20 1,99 3,19 America Settentrionale ,49 0,30 0,79 Oceania ,01 0,01 0,02 Apolidi ,02 0,02 0,05 Totale ,40 48,60 100,00 4 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

6 3. RIFERIMENTI NORMATIVI Con la Legge costituzionale n. 3, 18 ottobre 2001 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, sono diventate le Regioni gli enti di programmazione cui spetta la competenza legislativa in termini di tutela della salute, ma è rimasto compito dello Stato garantire l equità nell attuazione del diritto alla salute sancito dalla Costituzione, attraverso ovviamente un costante confronto con le Regioni. In tale contesto è stato adottato l Accordo Stato Regioni n. 255/CSR del 20/12/2012: Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome che ha come obiettivo principale quello di promuovere la salute della popolazione immigrata in Italia attraverso l adozione di modelli socio-sanitari organizzativamente e culturalmente adeguati ai bisogni di questa parte di popolazione. La Regione FVG ha recepito il suddetto accordo con Delibera della Giunta Regionale n del 28/6/2013 e ha avviato dei tavoli di lavoro con i referenti delle Strutture sanitarie presenti sul territorio regionale, per produrre linee guida operative dettagliate e omogenee: la legge nazionale fornisce infatti indicazioni di principio mentre e spetta alle Regioni, come stabilito dalla legge costituzionale, sia la competenza legislativa in termini di tutela della salute, sia la programmazione dell assistenza sanitaria. Con nota regionale SPS/2014/ del 01/09/2014 vengono forniti alcuni chiarimenti ed indirizzi per una corretta applicazione dell accordo nazionale. In attesa dell elaborazione di ulteriori linee guida operative più dettagliate da parte della regione FVG, l ASS n.6 si fa carico di anticipare agli operatori coinvolti nelle procedure amministrative sull assistenza sanitaria agli stranieri, le indicazioni relative alle procedure più importanti e frequenti nell ambito delle strutture aziendali al fine di ottenere omogeneità di applicazione e coordinamento interno. Ciò premesso, vengono riportati i principali riferimenti normativi sia nazionali che europei. Per un maggior dettaglio sulle norme specifiche si rinvia all Accordo Stato Regioni n. 255/CSR del 20/12/2012. Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Art. 32 Costituzione, 1948 Legge 833 /1978: Istituzione del servizio sanitario nazionale D.Lgs. n. 502 del 30 del dicembre 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421 Diritto all assistenza sanitaria per i cittadini Stranieri: D.Lgs. n. 286 del 25 luglio1998: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Circolare del Ministero della sanità n.5 del 24 marzo 2000: Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni in materia di assistenza sanitaria Decreto 1 febbraio 1996: Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal SSN ai cittadini italiani e stranieri non assicurati (Cittadini Aire) Circolare della Regione FVG prot del 15//5/2013: problematica ricongiungimenti familiari Diritto all assistenza sanitaria per i cittadini UE: Direttiva 2004/38/CE Diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri del 29 aprile 2004 D.Lgs. 6 febbraio 2007 n.30: Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 16 settembre 2009 Circ. Min. della Salute Prot. DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007 Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari - direttiva 38/2004 e D.lgs 3/02/2007 n. 30 Circ. Min. della Salute Prot. DG RUERI/II/3152/I.3.b del 19 febbraio 2008, Precisazioni concernenti l assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia Accordo Stato Regioni n. 255/CSR del 20/12/2012: Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome. Delibera della Giunta Regionale FVG n del 28/6/2013 di recepimento dell Accordo Stato Regioni n. 255/CSR del 20/12/2012. Nota Circolare Regione FVG SPS/2014/ del 01/09/2014: Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l assistenza sanitaria alla popolazione straniera. 5 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

7 4. STRANIERI NON APPARTENENTI ALL UNIONE EUROPEA Si intende «cittadino non dell Unione Europea o extracomunitario» qualsiasi soggetto non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'unione europea. I cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia (sono considerati "regolarmente soggiornanti" i cittadini stranieri con passaporto vidimato con regolare visto e con permesso o carta di soggiorno validi) possono accedere alle strutture del SSN con modalità diverse a seconda del motivo del soggiorno. In linea di principio, con riferimento alle norme sull assistenza sanitaria, vengono distinti da una parte i cittadini extracomunitari e dall altra i cittadini dell Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e della Svizzera. Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto alle cittadine e cittadini italiani. Se temporaneamente presenti per un periodo non superiore a 90 giorni (es. turisti) possono usufruire delle prestazioni sanitarie urgenti e di elezione dietro pagamento delle relative tariffe regionali. Non è prevista l iscrizione al SSN tranne che per gli studenti e le ragazze alla pari. Come chiarito dall art. 34 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio1998, ha diritto all'iscrizione obbligatoria: Chi ha in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo Chi è iscritto nelle liste di collocamento Chi è detenuto o internato Chi si trovi in Italia per: - motivi familiari (ricongiungimento familiare) - asilo politico - asilo umanitario - richiesta d'asilo - acquisizione della cittadinanza - cure mediche per donne in gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. I cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno possono iscriversi al SSN rivolgendosi alla ASL del Comune di residenza anagrafica, o se non ancora residenti, di domicilio effettivo indicato nel permesso di soggiorno. L'iscrizione al SSN del cittadino straniero, in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da un'altra amministrazione, ma ha altresì valore ricognitivo e non costitutivo del diritto. In sostanza il diritto all'assistenza sanitaria insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del permesso di soggiorno per i motivi nel seguente prospetto indicati), pur in assenza di iscrizione alla azienda Sanitaria. Questo significa che in presenza di un permesso di soggiorno non soltanto si deve provvedere, anche d'ufficio, all'iscrizione al SSN, ma altresì ad erogare immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie. Altra conseguenza di tale principio è che il rilascio del permesso di soggiorno, purché la richiesta di quest'ultimo sia stata presentata entro i termini previsti dall'art. 5 del T.U., fa retroagire il diritto all'assistenza sanitaria dello straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia. Le considerazioni sopra espresse conducono inoltre ad affermare, tenuto conto che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato prima dell'iscrizione obbligatoria al SSN, che gli oneri relativi alle prestazioni urgenti ed essenziali eventualmente erogate ad un cittadino straniero, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, possono essere riconosciuti o rimborsati dalla Azienda Sanitaria territorialmente competente, una volta che sia stata formalizzata l'iscrizione. L'iscrizione al SSN consente la scelta del medico di base e l accesso a tutti i servizi garantito anche al cittadino italiano iscritto. L'assistenza sanitaria è estesa ai familiari fiscalmente a carico regolarmente soggiornanti in Italia. L'iscrizione al SSN può essere: obbligatoria o volontaria. I cittadini stranieri che intendono giungere in Italia per ricevere cure mediche non possono essere iscritti al SSN. Si perde il diritto all iscrizione nei seguenti casi: per scadenza del permesso di soggiorno, eccetto i casi in cui l interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato; per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione eccetto nei casi in cui l interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti; in caso di modifica del motivo del permesso di soggiorno, da cui consegua il venir meno della possibilità di iscrizione al SSN. 6 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

8 4.1 ISCRIZIONE OBBLIGATORIA Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell iscrizione (le note in corsivo si riferiscono ad operatività aziendali) 7 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

9 Stranieri con Permesso di Soggiorno (in seguito denominato PDS) per: Lavoro subordinato (anche stagionale) Lavoro autonomo * Attesa occupazione con iscrizione al Centro per l Impiego Motivi familiari/coesione familiare/ ricongiungimento familiare (con esclusione dei familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia in data successiva al 5 novembre 2008, per i quali l iscrizione è volontaria) Asilo politico/rifugiato Asilo umanitario/motivi umanitari/ protezione sussidiaria Richiesta di protezione internazionale Richiesta di asilo (anche Convenzione di Dublino) Status di apolide Richiesta di cittadinanza Familiari non comunitari a carico di cittadino comunitario iscritto al SSN Minori di anni 18 non accompagnati Studio (per maggiorenni precedentemente iscritti nel permesso dei genitori) Per coloro in attesa di primo rilascio - Ricevuta attestante l avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno (cedolino) o ricevuta postale ( kit postale ) - Documento di identità (passaporto da cui si evince la motivazione dell ingresso) - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora, ovvero dichiarazione di ospitalità -(*) solo per lavoro autonomo: Iscrizione alla Camera di Commercio o la posizione INPS Iscrizione, temporanea, dalla data di ingresso o (come di prassi) di presentazione allo sportello e fino alla presentazione del PDS, estesa ai familiari fiscalmente a carico. Per coloro in possesso di PDS in corso di validità - Copia del PDS (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE - Permesso di Soggiorno Elettronico) - Documento di identità (non necessario) - Codice Fiscale (Autocertificazione) non necessario se riportato nel PDS - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora, ovvero dichiarazione di ospitalità - Iscrizione al Centro per l impiego o autocertificazione con indicazione della decorrenza e dell Ufficio ove iscritto (non è necessario se nel PDS è evidenziato il motivo in attesa di occupazione ) Iscrizione dalla data di ingresso fino alla scadenza del PDS, estesa ai familiari fiscalmente a carico (nella prassi l iscrizione parte dalla data di richiesta iscrizione, salvo che non abbia goduto di prestazioni sanitarie antecedenti. L attribuzione del MMG e PLS decorre dalla data di richiesta) Nelle more del rinnovo del PDS - Ricevuta attestante l avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del soggiorno (anche ricevuta postale) - Documento di identità (non necessario) - Codice Fiscale (Autocertificazione) (non necessario) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora, ovvero dichiarazione di ospitalità (non necessario) Mantenimento del diritto all iscrizione fino alla presentazione del PDS rinnovato, diritto esteso ai familiari fiscalmente a carico 8 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

10 Attesa Adozione Affidamento - Documento di identità del genitore - Codice Fiscale del minore - Stato di famiglia (Autocertificazione) -Ricevuta della Questura attestante l avvenuta presentazione della richiesta di PDS del minore o documento attestante affido o adozione Iscrizione a tempo determinato o in base alla durata del PDS del minore per attesa adozione o per la durata dell affido (dalla data di ingresso in Italia) Attesa regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare - Documento di identità - Copia contratto di lavoro - Copia documentazione comprovante l avvenuta richiesta di regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare (ricevuta versamento in originale INPS) - dichiarazione di effettiva dimora, ovvero dichiarazione di ospitalità Iscrizione temporanea fino alla presentazione del PDS Assistenza minore con svolgimento di regolare attività lavorativa Motivi religiosi con svolgimento di regolare attività lavorativa Motivi di studio con svolgimento di regolare attività lavorativa Residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana Carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo Carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino dell Unione - Copia del PDS (Autocertificazione del motivo del soggiorno se non riportato nel PSE) - Documento di identità (non necessario) - Codice Fiscale (Autocertificazione) non necessario se riportato nel PDS - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora, ovvero dichiarazione di ospitalità - Documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività lavorativa (es. contratto di lavoro, busta paga, attestazione della Curia per religiosi) Iscrizione per la durata del contratto di lavoro (o della pensione) - Carta di soggiorno - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) Iscrizione a tempo indeterminato, estesa ai familiari fiscalmente a carico Minori soggiornanti per recupero psicofisico -Documentazione attestante l affido temporaneo nell ambito di Programmi solidaristici di accoglienza temporanea - Documento di identità - Residenza (Autocertificazione del tutore) o dichiarazione di effettiva dimora, ovvero dichiarazione di ospitalità Iscrizione per la durata dell affido Giustizia / Motivi Giudiziari con PDS superiore a tre mesi - Copia del PDS o Ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del PDS - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora ovvero dichiarazione di ospitalità Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno 9 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

11 Detenuti, detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena con o senza permesso di soggiorno - Attestazione dell Istituto penitenziario o Provvedimento dell autorità giudiziaria - Codice fiscale Iscrizione per la durata dello stato di detenzione o delle forme alternative alla pena. Se sono detenuti, senza MMG. Per misure alternative alla detenzione, invece, viene assegnato o mantenuto il MMG. N.B. - In base all art. 1 del D.Lgs. del 22 giugno 1999 n. 230 Riordino della medicina penitenziaria, tutti i detenuti e gli internati sono esentati dal pagamento del ticket (codice esenzione F01) - Circolare Direzione Centrale della Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia Prot. n. 631/P del 13/01/2014 Class. SPS Uff. SPS-APREV + nota integ. Prot. n del 5/2/2014 Salute/Motivi umanitari Fatta eccezione per i soggiornanti autorizzati ai sensi dell art. 36 del T.U. che non hanno diritto all iscrizione al SSN, se il PDS è stato richiesto: 1. in caso di scadenza di precedente PDS e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale - Copia del PDS o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del PDS (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora ovvero dichiarazione di ospitalità Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno, estesa ai familiari fiscalmente a carico 2. da cittadini stranieri in condizioni di irregolarità o clandestinità (es. titolari di visto per motivi di turismo) affetti da gravi patologie incompatibili con il viaggio o con livelli di tutela sanitaria nei paesi di provenienza 3. da donne in stato di gravidanza e padre del minore, fino a sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono Le norme attualmente in vigore (art 34 del D.Lgs. 286/98 e Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000) affermano il principio secondo cui lo svolgimento di un attività lavorativa o l iscrizione nelle liste dei Centri per l Impiego, nel rispetto della legislazione del lavoro, dà diritto all iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo o dal fatto che il motivo del permesso di soggiorno non preveda l iscrizione obbligatoria (es.: studenti con un contratto di lavoro a tempo determinato, per cui pur avendo un PDS per studio che non darebbe diritto all iscrizione obbligatoria, tuttavia avendo sottoscritto un contratto di lavoro possono ottenere un iscrizione al SSN, ecc.) In tali casi il cittadino straniero potrà richiedere l iscrizione obbligatoria al SSN presentando alla ASL la seguente documentazione: Copia del PDS (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) Documento di identità Codice Fiscale (Autocertificazione) Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora Documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività lavorativa L iscrizione al SSN avrà la durata del contratto di lavoro, ovvero del Permesso di soggiorno se di durata inferiore. 10 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

12 4.2 ISCRIZIONE VOLONTARIA O ASSICURAZIONE PRIVATA Gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi rispetto a quelli esposti nel paragrafo precedente (iscrizione obbligatoria) quali ad esempio: studio e persone collocate alla pari dimora o residenza elettiva (che non svolgano attività lavorativa) religiosi o di culto personale accreditato c/o rappresentanze diplomatiche non obbligato all'iscrizione accompagnatori di soggiornanti per cure mediche assegnisti di ricerca/ricercatori (non come studenti) volontariato chi svolge attività sportiva agonistica familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia dopo il 05/11/2008 dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari, con esclusione, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l iscrizione al SSN e tutte le altre categorie che possono essere individuate per esclusione rispetto ai casi previsti per l'iscrizione obbligatoria, ossia in genere, coloro che producono un reddito non soggetto a tassazione IRPEF, sono comunque tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità mediante iscrizione volontaria al SSN o mediante la stipula di polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale. Nel caso in cui il cittadino abbia in corso un assicurazione privata che garantisca la copertura sanitaria in Italia, non è in genere prevista la possibilità di potersi anche iscrivere volontariamente al SSN. L iscrizione volontaria è concessa solamente ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore ai 3 mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona collocata alla pari che può chiedere l iscrizione anche per periodi inferiori. Attenzione: i cittadini stranieri entrati in Italia per motivi di turismo, affari, cure mediche non possono fare l iscrizione volontaria al SSN, ma possono accedere alle prestazioni ed ai servizi erogati dal SSN dietro pagamento per intero delle relative tariffe. L'iscrizione volontaria è subordinata al pagamento di un contributo annuale, calcolato sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero (Vedi Modalità per calcolare il contributo volontario * ) L'iscrizione è estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Per l'iscrizione al SSN ed il rilascio della tessera sanitaria, il cittadino deve rivolgersi allo sportello dell'anagrafe Sanitaria del Distretto Sanitario di residenza o di dimora abituale. L iscrizione al SSN si concretizza con verificarsi di 2 condizioni: 1. Sottoscrizione della Scheda statistica i sensi dell art. 10 DM 8/10/1986 e presentazione della documentazione necessaria in base al motivo del soggiorno; 2. Consegna della ricevuta di pagamento del contributo dovuto in base alle proprie condizioni di reddito ai sensi del DM 8/10/1986 (per la Regione FVG il pagamento va fatto al c/c postale intestato ad Amministrazione P.T. C.S.S.N. REGIONE FVG, come indicato nell'allegato al decreto dd del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro. Si ricorda di evidenziare agli utenti che nella causale è necessario indicare la dicitura ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSN ITALIANO ANNO N.B. In analogia a quanto adottato in altre regioni, il versamento effettuato in altra regione non dà diritto all iscrizione al SSR del FVG: pertanto dovrà essere effettuato un nuovo versamento a favore del SSR del FVG. L'iscrizione è valida da quel momento per tutto l'anno solare (scade sempre il 31/12 salvo precedente scadenza a causa di motivi di soggiorno) non è retroattiva e non sono previsti pagamenti per frazioni di anno. Al momento dell iscrizione l utente verrà iscritto con codice 17 nel sistema SIASI. I distretti dovranno fornire trimestralmente all ufficio Affari Generali e Legali dell Azienda, gli elenchi delle iscrizioni volontarie effettuate su apposito schema Excel concordato, per il consueto invio al Ministero della Salute e alla Regione FVG. In caso di iscrizione volontaria al SSN il cittadino ha diritto alle seguenti prestazioni: Gli stranieri regolarmente soggiornanti iscritti al SSN (tramite il contributo volontario) hanno parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani 11 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

13 La compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) è quella prevista dalla normativa vigente in Italia Per la scelta del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta si applicano le disposizioni vigenti per i cittadini italiani A questi assicurati, unitamente ai familiari a carico, sono garantiti gli stessi livelli di assistenza (compreso il trasferimento per cure all estero disciplinato dal DM 03/11/89) garantiti agli assistiti con iscrizione obbligatoria * Modalità per calcolare il contributo volontario A) Per iscriversi volontariamente al SSN occorre corrispondere un contributo annuale calcolato sul reddito complessivo conseguito nell anno precedente (da intendersi come anno solare) in Italia o all estero. Tale contributo si calcola applicando: - l aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a ,28 - l aliquota del 4% sugli importi eccedenti a ,28 e fino al limite di ,69. In ogni caso l importo non potrà essere inferiore a 387,34 (ad esempio, se il reddito è di 3000, facendo il 7,5% otterremmo 225; l utente pagherà comunque 387,34) B) Sono scrivibili volontariamente - ai sensi dell art. 34 del T.U.286/98 gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno con validità anche inferiore a 3 mesi solo nei seguenti casi: 1. motivi di studio 2. persone collocate alla pari In questi due casi il contributo da versare per l iscrizione volontaria è forfettario ed è il seguente: 1. motivi di studio: il contributo forfettario pari a 149,77 è previsto solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani. 2. persone collocate alla pari il contributo è di 219,49. Tale contributo forfettario, per gli studenti e persone collocate alla pari, non è valido qualora tali soggetti abbiano familiari a carico. In tale caso la misura del contributo deve essere calcolata secondo le modalità di cui al punto A) Valutazione del reddito su cui calcolare il contributo. In caso di ultra65 ricongiunto, come reddito per il calcolo del contributo viene considerato il reddito del familiare che ha ricongiunto in Italia l ultra65. Se l ultra65 possiede un reddito proprio, questo va in aggiunta (si considera il reddito del nucleo familiare). In caso di più familiari da ricongiungere, qualora essi siano a carico dello stesso richiedente, verrà versata un unica quota di contributo in base all intero reddito del nucleo familiare. Ai sensi di legge, l ammontare del contributo è valido anche per i familiari a carico. Per i soggetti che non hanno redditi propri, si fa riferimento al reddito del soggetto del quale sono a carico. Nel caso in cui il soggetto non sia fiscalmente a carico di familiari, ovvero nei casi in cui tale carico fiscale non sia documentabile (anche tramite autocertificazione) per ogni soggetto iscritto dovrà essere versata la quota minima. Si rammenta che la cifra potrà essere conguagliata in caso di adozione di nuove tariffe da parte del competente Ministero. 12 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

14 Motivo del soggiorno Motivi di Studio (con esclusione di coloro che hanno diritto all iscrizione obbligatoria in quanto svolgono attività lavorativa o erano iscritti, prima della maggiore età, sul PDS dei genitori) Collocati alla pari Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell iscrizione (le note in corsivo si riferiscono ad operatività aziendali) - Copia del PDS o dichiarazione di presenza per soggiorni inferiori a tre mesi o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del PDS (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Ricevuta versamento quota iscrizione al SSN* di 149,77 ovvero, ricevuta versamento quota iscrizione al SSN di 387,34 per estendere l iscrizione ai familiari a carico Iscrizione di durata pari all anno solare (gennaiodicembre), non frazionabile - Copia del PDS o dichiarazione di presenza per soggiorni inferiori a tre mesi o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del PDS (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR* di 219,49 ovvero, ricevuta versamento quota iscrizione al SSR di 387,34 per estendere l iscrizione ai familiari a carico Iscrizione di durata pari all anno solare (gennaiodicembre), non frazionabile 13 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

15 Residenza elettiva Motivi religiosi Stranieri che partecipano a programmi di volontariato Familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008 (nelle Regioni che hanno dato indicazioni in tal senso) Dipendenti stranieri di Organizzazioni internazionali operanti in Italia, personale accreditato presso le Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari (con esclusione del personale assunto in Italia per il quale è prevista l iscrizione obbligatoria) - Copia del PDS o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del PDS (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR* (con quota minima di 387,34 calcolata in base alle indicazioni del DM 8/10/1986) Iscrizione della durata dell anno solare (gennaiodicembre), non frazionabile, estesa ai familiari a carico Assegnisti di ricerca/ricercatori (sono considerati lavoratori perché pur non producendo reddito tassabile (no IRPEF, IRAP ) tuttavia ricevono un compenso, per cui iscrizione volontaria con contributo al 7.5% e non come studenti Eventuali altre categorie individuate per esclusione con riferimento a quanto precisato in materia di iscrizione obbligatoria Caso particolare: cittadini extracomunitari occupati presso la Base Nato di Aviano che sono in possesso del Permesso di soggiorno per missione, residenza in suolo internazionale, ma dichiarano di avere dimora abituale in Italia Per cittadini extracomunitari occupati presso la Base Nato di Aviano, richiedere, oltre alla suddetta documentazione, anche la compilazione del modulo in uso Certificazione su altra assicurazione sanitaria/autorizzazione ad effettuare verifiche sull esistenza di altra assicurazione sanitaria 14 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

16 4.3 NON ISCRIVIBILI AL SSN I cittadini extracomunitari, fatti salvi coloro i quali rientrano negli accordi internazionali che disciplinano in regime di reciprocità l erogazione dell assistenza sanitaria e sono portatori di specifici formulari rilasciati dallo Stato d appartenenza, non sono iscrivibili al SSN nei seguenti casi: Soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi Soggiornanti per cure mediche ai sensi dell art. 36 del TU Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per periodi inferiori ai tre mesi (visto per turismo, visita, affari, ecc.), non tenuti all iscrizione obbligatoria né iscrivibili volontariamente al SSN, vengono assicurate nelle strutture sanitarie tutte le prestazioni, urgenti e di elezione. Le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day hospital) vengono prestate immediatamente: il pagamento avviene al momento delle dimissioni del paziente. Le prestazioni sanitarie di elezione vengono prestate previo pagamento delle relative tariffe. Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome. I soggiorni ai sensi dell art. 36 del T.U. per cure mediche - sono autorizzati in tre differenti casi, ma non prevedono l iscrizione al SSN: a) Ingresso per cure in Italia dietro pagamento dei relativi oneri. b) Trasferimento per cure in Italia nell ambito di interventi umanitari autorizzati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli Affari Esteri. c) Trasferimento in Italia nell ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni. Per il dettaglio sulle condizioni di accesso alle cure in Italia, ai sensi dell art. 36 del TU, vedasi l Accordo Stato- Regioni del 20/12/2012, ricordando tuttavia che il soggiorno per cure mediche non permette l iscrizione al SSN e le prestazioni sanitarie sono a totale carico dell utente. Ciò premesso per gli operatori dell Azienda per i Servizi Sanitari che lavorano presso gli uffici anagrafe, sarà utile ricordare solamente il mancato diritto all iscrizione al SSN per gli utenti in questione. Motivo del soggiorno Documentazione da richiedere alla Ambasciata o Consolato italiano del Paese di provenienza (le note in corsivo si riferiscono ad operatività aziendali) Cure mediche - dichiarazione della struttura sanitaria prescelta indicante il tipo di cura e la sua durata; - attestazione di avvenuto deposito cauzionale di una somma pari al 30% del costo presumibile della cura; - documentazione comprovante la possibilità di sostenere le spese di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria, nonché di rimpatrio, per l assistito e per l eventuale accompagnatore. Non è consentita l iscrizione al SSN. Le richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche sono redatte su ricettario bianco (intestato) non su ricetta rossa. Le prestazioni sono pagate per l intero costo. Il permesso di soggiorno ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché persistono le necessità terapeutiche documentate 15 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

17 4.4 STATI CONVENZIONATI CON ACCORDI BILATERALI L'Italia ha stipulato con alcuni Stati delle Convenzioni Bilaterali che assicurano l'assistenza sanitaria, seppur con delle limitazioni, ai cittadini che si recano in uno dei due Paesi. L'assistenza varia in base alle diverse convenzioni ed è limitata solo ad alcune categorie di cittadini o a specifici motivi di soggiorno/trasferimento nell'altro Stato di destinazione. I Paesi extra UE convenzionati sono i seguenti: Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capo Verde, Principato di Monaco, Macedonia, Montenegro, Serbia, Repubblica San Marino, Tunisia, Città del Vaticano e Santa Sede. I cittadini di Stati con i quali l Italia ha stipulato accordi internazionali, hanno diritto all assistenza sanitaria nell ambito del SSN qualora in possesso dei moduli di autorizzazione rilasciati dal Paese di origine. Vi sono sia moduli che danno diritto alle cure urgenti o programmate nei casi di temporaneo soggiorno in Italia da parte dei cittadini stranieri, sia moduli che permettono l iscrizione al SSN ad alcune categorie di cittadini. In linea di massima, le richieste di prestazioni ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche sono redatte sul ricettario del SSN, contrassegnando la tipologia della ricetta con EE (assistito in possesso di documento che attesti il diritto alla assistenza in Italia) e riportando a tergo le informazioni richieste (a cura del medico prescrittore). Qualora lo straniero non sia in possesso dei modulari rilasciati dal paese di origine è tenuto a pagare le prestazioni per intero secondo le tariffe stabilite dalla Regione. Per maggiori informazioni sulle singole convenzioni si rimanda ad altra trattazione, tuttavia alcuni approfondimenti e delucidazioni sono reperibili sul sito del Ministero della Salute ( Si precisa che la Croazia compare ancora tra i paesi convenzionati nonostante dal 1/7/2013 sia entrata a far parte dell UE e sia decaduta la sua convenzione e inoltre che per Capo Verde, sempre inserito nel sito ministeriale come stato convenzionato, la convenzione è momentaneamente sospesa. 16 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

18 4.5 STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI (STP) Gli STP ossia Stranieri Temporaneamente Presenti, sono coloro che, non essendo in regola con il permesso di soggiorno, non sono di norma iscrivibili al SSN. Per costoro la legge prevede: Agli stranieri non in regola con le norme relative all ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Si ricorda che la condizione di regolarità con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno dipende esclusivamente dal permesso di soggiorno e non dal fatto che la persona abbia o meno una tessera sanitaria ovvero una residenza. A livello normativo, l'art. 35, commi 3, 4, 5, e 6, del testo unico e l'art. 43, commi 2, 3, 4, 5 e 8, del regolamento di attuazione disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno. Sono in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai; f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza g) sono considerate a carattere preventivo anche le prestazioni erogate dai SERT, dai CSM e le prestazioni nei confronti di soggetti affetti da HIV. Cure Urgenti: cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona. Cure Essenziali: Prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). È stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell evento morboso. (Il requisito dell urgenza o dell essenzialità deve essere attestato sulla documentazione clinica e su tutte le eventuali richieste di prestazioni) Le modalità di ricovero nelle strutture ospedaliere italiane sono analoghe a quelle per gli italiani (urgenti se necessario, programmate, ordinarie e in day-hospital). Per quanto riguarda le modalità di erogazione dell assistenza sanitaria di base, il DPR n. 394/99, delega alle Regioni italiane l organizzazione dei servizi sanitari,ovvero la definizione di chi deve fornire l assistenza sanitaria di base. Le cure essenziali e continuative possono essere erogate nell ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari accreditati, strutture in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica. Tali ipotesi organizzative, in quanto funzionanti come strutture di primo livello, dovranno comunque prevedere l accesso diretto senza prenotazione né impegnativa. Si vuole ricordare a tale proposito che a Pordenone, grazie alla convenzione tra Azienda Sanitaria, Caritas, e Azienda Ospedaliera di Pordenone presso la sede messa a disposizione dall Azienda Sanitaria in Via De Paoli, 21 è nuovamente attivo l ambulatorio per immigrati temporaneamente soggiornanti, ovvero privi di documenti regolari, rispondente alle disposizioni dell Accordo Stato - Regioni. Il servizio in Via De Paoli sarà garantito una mattina a settimana (il venerdì) dalle ore 9.30 alle La riapertura del servizio, oltre a garantire le cure agli STP, dovrebbe permettere un migliore monitoraggio del 17 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

19 profilo epidemiologico della popolazione straniera che vive in provincia e rispondere alla necessità di ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso. La Caritas, che mette a disposizione i suoi medici presso l ambulatorio suddetto, continua comunque a prestare assistenza presso la propria sede e con una gestione privata nella giornata di martedì. L assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con codice regionale individuale STP (Straniero Temporaneamente Presente) che identifica l assistito per tutte le prestazioni erogabili con finalità prescrittive e di rendicontazione. Il rilascio del tesserino, non costituisce iscrizione al SSN e nemmeno assegnazione del MMG e PLS e le cure saranno sempre e comunque erogate così come stabilito dalla normativa in vigore. Attenzione: per quanto attiene i minori, che l accordo Stato-Regioni prevede abbiano l assegnazione del PLS, si conferma che in Regione FVG l intendimento è di non assegnare il PLS attraverso l iscrizione, ma di garantire il libero accesso per gli utenti senza pagamento delle visite. Il PLS potrà essere retribuito a notula dall ASL competente per territorio. Il codice STP viene attribuito in occasione della prima erogazione delle prestazioni qualora lo straniero che ricorra alle prestazioni sanitarie non ne sia in possesso o può altresì essere rilasciato preventivamente al fine di facilitare l accesso alle cure, in particolare ai programmi di prevenzione (es. vaccinazioni). Qualora la struttura sanitaria erogante non sia in grado di emettere il tesserino STP, rilascerà all interessato una dichiarazione di cure urgenti/essenziali da consegnare agli sportelli amministrativi del distretto di appartenenza al fine dell emissione del tesserino STP. Il codice STP viene rilasciato allo straniero privo di permesso di soggiorno a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici (vedi allegato) e viene utilizzato per ricevere le prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizioni con il cittadino italiano per quanto riguarda le quote di partecipazione alla spesa (ticket). In caso di richiesta di cure da parte di stranieri irregolari, prima di assegnare il codice STP, andrà sempre verificato se la persona ne è già in possesso, se ha smarrito il tesserino o se ha dimenticato di portare con sé il tesserino. Se lo straniero risulta in possesso di un codice attribuitogli da altra Azienda, anche se di altra Regione, manterrà comunque il codice originario (salvo diverse future indicazioni da parte della Regione). Se trattasi comunque di primo accesso alle strutture della provincia di Pordenone, accertato il sussistere della condizione di indigenza, va comunque richiesta la sottoscrizione dell autocertificazione (vedi allegato) e va riportata sulla tessera. Si ricorda che, per le prestazioni ambulatoriali urgenti e continuative, ricoveri programmati, prescrizioni di farmaci l erogazione della prestazione avverrà previo pagamento del ticket. Infatti lo straniero irregolarmente presente paga le prestazioni secondo le tariffe stabilite dalla Regione in analogia a quanto previsto per i cittadini iscritti. Il fatto di avere un STP non preclude il pagamento del ticket, bensì permette l accesso alle cure senza il pagamento dell intero costo della prestazione. Qualora il cittadino in possesso di STP dichiarasse di non avere risorse sufficienti nemmeno per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua nuova dichiarazione (allegato), il codice di esenzione X01 che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata. Dal momento che è difficile stabilire se lo straniero sia in grado (o meno) di pagare il ticket, in caso di mancanza del codice di esenzione X01 sulla ricetta rossa, l operatore di sportello, che è la persona preposta a riscuotere il ticket, dovrà acquisire una nuova dichiarazione di indigenza da riferire alla prestazione oggetto della prescrizione. Questa procedura tiene conto dell indicazione fornita dalla Direzione Regionale della Sanità: È chiaro, comunque, che, nel caso di straniero indigente che non sia in grado di pagare neanche le quote di partecipazione alla spesa, l onere resterà a carico della struttura erogatrice. Tesserino STP valido 6 mesi, rinnovabile (codice nazionale) Codice costituito da 16 caratteri: - Tre caratteri sigla STP - Tre caratteri codice Istat della Regione - Tre caratteri codice Istat dalla Struttura emittente - Sette caratteri per il numero progressivo attribuito al rilascio 18 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

20 Chi rilascia il tesserino STP Aziende Sanitarie Locali Aziende Ospedaliere Policlinici Universitari IRCCS Utilizzo del tesserino STP Prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie, esami clinico - strumentali, visite specialistiche, farmaci (Per i Prescrittori: le richieste di prestazioni sono redatte su ricettario del SSN riportando in luogo del codice fiscale il codice STP, l eventuale codice di esenzione X01 e contrassegnando la tipologia della ricetta con STP) Documenti richiesti dalla struttura sanitaria per il rilascio del tesserino STP(le note in corsivo si riferiscono ad operatività aziendali) Acquisizione delle generalità dello straniero: nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalità dichiarazione di indigenza (di cui all all. 1 della Circolare Ministero della Sanità 5/2000) mediante compilazione dell apposito modello (allegato) Partecipazione alla spesa sanitaria Come da TU Immigrazione l STP deve pagare il ticket, ma non paga il costo intero della prestazione. Qualora lo straniero STP non avesse risorse economiche sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua dichiarazione (allegato) fatta in occasione di ogni prestazione il codice di esenzione X01, che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata. Lo straniero STP è esonerato dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (ticket) per le seguenti prestazioni a parità di condizioni con i cittadini italiani. 1. Prestazioni di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa 2. Gravidanza e maternità 3. Interventi di prevenzione collettiva 4. Patologia 5. Età/condizione anagrafica, inferiore ai 6 anni, superiore ai 65, alle stesse condizioni degli italiani Attenzione: per quanto riguarda gli STP vige per gli operatori sanitari ed amministrativi il divieto di segnalazione alle Autorità. L accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme relative all ingresso e al soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all Autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani. 19 INDICAZIONI OPERATIVE PER L ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA 2014

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