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1 2006 a s s o c i a z i o n i s m o c o m e s p r e s s i o n e d i i m p e g n o o c i a l e e d i a u t o g o v e r n o e l l a s o c i e t à c i v i l e e unzione di strumento per a par tecipazione alla v i t a e l l a c o m u n i t à l o c a l e

2 UN TE DI MATTI C era un tavolo apparecchiato sotto un albero davanti alla casa, e la Lepre Marzolina e il Cappellaio vi prendevano il tè: fra loro c era un Ghiro profondamente addormentato, e se ne servivano come di un cuscino appoggiandoci i gomiti e parlando sopra il suo capo. Molto scomodo per il Ghiro, pensò Alice però visto che tanto dorme, forse non gli dà fastidio. Il tavolo era grande, ma i tre stavano pigiati in un angolo. Non c è posto! Non c è posto! si misero a gridare quando videro Alice farsi avanti. Ce n è moltissimo, invece! disse Alice indignata, e si sedette in una grande poltrona a capotavola. Prendi un po di vino, disse la Lepre Marzolina in tono incoraggiante. Alice si guardò intorno dappertutto, ma non vide altro che tè. Di vino non ne vedo osservò. Non ce n è disse la Lepre Marzolina. E allora non sei stata molto gentile ad offrirlo, disse Alice impermalita. E nemmeno tu a sederti senza essere invitata, disse la Lepre Marzolina. Non sapevo che il tavolo fosse vostro, disse Alice; è apparecchiato per molto più di tre persone.. Il non senso di queste righe spiega il vero senso di queste iniziative. Il desiderio di comunicare, di incontrarsi, di discutere di inventarsi nuovi rapporti usando linguaggi diversi. Un tavolo apparecchiato per molto più di tre persone disegna una mappa che cerca i nodi di una rete e non i confini. Alberta Basaglia Responsabile Servizio partecipazione giovanile e culture di pace Comune di Venezia Una iniziativa di Con la collaborazione di Comune di Venezia Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Pace Regione Veneto Osservatorio Regionale permanente sulla condizione giovanile Progetto Informalmente Rete Provinciale Informagiovani e Associazione Lunaria coop umo sumo Sumo Società Cooperativa Sociale Network Associativo VIE

3 INTRODUZIONE Il diritto di associarsi è sancito dalla Costituzione italiana all art.18, che recita I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, attraverso il quale il legislatore ha, confidiamo, voluto riconoscere il ruolo dell associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e valorizzarne la funzione di strumento per la partecipazione alla vita della comunità locale. Un associazione è, tecnicamente, una tipologia giuridica di organizzazione di terzo settore, nella quale un gruppo di persone decide autonomamente di unirsi per raggiungere uno scopo comune, che può avere come beneficiari solo gli associati oppure anche la collettività nel suo insieme. Perché si possa parlare di associazione e non di un gruppo informale è necessario che il gruppo di persone decida di costituirsi come tale attraverso un documento costitutivo, di identificare lo scopo comune e le attività e di stabilire delle regole per la vita dell organizzazione. Fare un associazione è abbastanza semplice e poco dispendioso, dunque particolarmente indicato per un gruppo di giovani che vogliano mettersi insieme per realizzare un attività non-profit. Negli ultimi anni, contemporaneamente alla crisi dei partiti di massa, si è assistito ad un progressivo aumento delle associazioni attive in tutto il paese. Alcune nascono per promuovere i diritti delle persone e trovare alternative concrete al sistema economico e culturale. Si moltiplicano così le organizzazioni che si occupano di servizi sociali, ma anche di cultura, ambiente, difesa dei diritti, e che sviluppano attività di altra economia, all interno della quale il comportamento degli operatori economici mette al centro dell azione i diritti degli uomini e del territorio. Inoltre, grazie allo sviluppo di queste organizzazioni, moltissime persone hanno trovato un lavoro nelle professioni del sociale. Esperienze associative di aggregazione giovanile e di cooperazione sociale sono sorte, dunque, anche come fenomeni di resistenza e proposta tanto sul terreno politico (richiesta di autogoverno e di democrazia), quanto sul terreno della difesa del salario e dell occupazione. Queste associazioni, grazie ad una dislocazione sul territorio mai standardizzata, contribuiscono alla costruzione di un disegno delle comunità locali e alla loro trasformazione in senso responsabile e partecipativo. Dato il valore sociale ed economico del fenomeno, attraverso il progetto Informalmente, l Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Pace del Comune di Venezia e la Cooperativa Sociale Sumo hanno voluto, nei confronti delle associazioni, andare oltre la semplice garanzia del diritto all esistenza e, piuttosto, sviluppare strumenti che ne promuovano la nascita, il consolidamento e lo sviluppo. Informalmente è un progetto per la promozione e l empowerment dell associazionismo che realizza attività di informazione (attività di front office e guide ), formazione (workshop e seminari), networking (sviluppo e mantenimento di reti associative), comunicazione (newsletter) e progettazione partecipativa. Questa pubblicazione, aggiornata con le novità legislative e fiscali introdotte nel corso dell ultimo anno (2006), riunisce in un unico volume quattro guide - costituire, amministrare, progettare e lavorare - allo scopo di offrire una panoramica generale e completa sugli adempimenti e sulle prassi da compiere per creare, gestire e sviluppare una associazione non riconosciuta.

4 ASSOCIAZIONI: ALCUNI NUMERI IN ITALIA E IN VENETO IN TUTTO IL PAESE AUMENTA CONTINUAMENTE IL NUMERO DI ASSOCIAZIONI. DATI ISTAT DICEMBRE Associazioni non riconosciute attive in Italia Associazioni non riconosciute attive in Veneto Associazioni attive nel Nord Italia nei settori cultura, sport e ricreazione Associazioni attive nel Nord Italia nei settori tutela dei diritti e attività politica Associazioni attive nel Nord Italia nel settore assistenza sociale

5 LE FORME DI ORGANIZZAZIONE NON PROFIT PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA: CENNI VUOI COSTITUIRE UNA ASSOCIAZIONE? CHIEDITI SEMPRE PRIMA QUALE TIPO DI ORGANIZZAZIONE E LA PIU ADATTA AI TUOI SCOPI. LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Questo tipo di organizzazioni sono disciplinate dalla legge 7 dicembre 2000, n.383. Sono considerate associazioni di promozione sociale quei soggetti che hanno lo scopo di svolgere attività di utilità sociale per gli associati o per terzi, senza finalità di lucro. Si costituiscono con atto scritto. Non possono essere considerate associazioni di promozione sociale tutti quegli enti che pongono discriminanti all ingresso di nuovi soci, né i sindacati e i partiti politici, né le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro. Le APS possono avere carattere nazionale (e svolgere quindi attività in almeno 5 Regioni e 20 Province del territorio nazionale), o carattere regionale o provinciale. Nel primo caso devono essere iscritte in un registro nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; nel secondo caso invece negli appositi registri regionali o provinciali. Nella Regione Veneto la domanda di iscrizione, in bollo, va presentata al Dirigente Regionale della Direzione Regionale per i Servizi Sociali - Servizio Terzo Settore -Dorsoduro 3493, Venezia. La domanda di iscrizione al registro regionale, nonché ulteriori informazioni in materia, sono reperibili sul sito internet www. venetosociale.it. LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Le associazioni di volontariato sono regolate dalla legge n. 266 del 11 agosto L attività di volontariato su cui questo tipo di organizzazioni si basa, deve essere svolta senza fini di lucro e con fini di solidarietà, ovviamente a titolo gratuito. Lo statuto di questi enti deve prevedere l assenza di fini di lucro ed una struttura democratica garantita da cariche associative elettive e gratuite. Queste organizzazioni per godere delle agevolazioni fiscali previste devono essere iscritte negli appositi registri del volontariato isituiti dalle Regioni o dalle Province del territorio in cui l ente ha sede. Le organizzazioni di volontariato hanno l obbligo di avvalersi in maniera preponderante di prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. Ciò non esclude la possibilità per l ente di ricorrere a lavoratori dipendenti, purché ciò avvenga solo nei limiti necessari a regolare il funzionamento dell organizzazione o in quanto rapporti di lavoro necessari a qualificare o specializzare l attività svolta. Chi svolge attività di volontariato per l ente non può avere nessun tipo di contratto con questo, ma può ricevere un rimborso spese determinato secondo i criteri fissati nello statuto dell organizzazione. L iscrizione all albo regionale del volontariato per la Regione

6 6 Veneto è disciplinata dalla Legge Regionale n.40/1993 che stabilisce i requisiti di ammissione. La domanda di iscrizione, esente da bollo, va presentata al Dirigente Regionale della Direzione Regionale per i Servizi Sociali -Dorsoduro 3493, Venezia. La domanda di iscrizione al registro regionale, nonché ulteriori informazioni in materia, sono reperibili sul sito internet IL COMITATO Esso è un ente che viene costituito da un gruppo di persone, i cosiddetti promotori, che hanno come scopo la raccolta fondi per la realizzazione di una iniziativa specifica. Di norma, la durata del comitato è collegata alla realizzazione dell iniziativa stessa. Il suo scopo ha una rilevanza prevalentemente esterna, non mutualistica, vale a dire non a vantaggio dei membri stessi del comitato, ma a favore della collettività. Il suo patrimonio è formato dai fondi raccolti da soggetti esterni all ente, i cosiddetti sottoscrittori. Il comitato è un soggetto che di solito non gode di personalità giuridica e pertanto i membri del Comitato rispondono personalmente e solidalmente. In questo caso non sono previste specifiche norme di costituzione o statutarie. Di norma comunque vengono istituiti un assemblea che coinvolge tutti i partecipanti ed un organo di gestione che per lo più si occupa dei rapporti con l esterno e di eseguire le decisioni di carattere generale prese in sede assembleare. Nel caso in cui i promotori invece si propongano di ottenere un riconoscimento, il comitato deve costituirsi con atto pubblico. LE FONDAZIONI Esse sono disciplinate dagli articoli del Codice Civile. Si costituiscono con un atto pubblico o per disposizione testamentaria dato che la loro particolare struttura non richiede necessariamente l esistenza del o dei soggetti fondatori. Come le associazioni riconosciute, le fondazioni devono chiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e risultare di conseguenza iscritte negli appositi registri previsti dalla legge. Ottenendo la personalità giuridica, la fondazione acquisisce la limitazione della responsabilità al patrimonio associativo. La fondazione non prevede la figura del socio, come invece prevedono le altre forme associative, data la sua particolare struttura giuridica. Una fondazione nasce infatti da un lascito patrimoniale da parte di un fondatore che ne attribuisce la gestione ad uno o più amministratori conferendo loro un vincolo di destinazione non lucrativo. Al patrimonio iniziale si possono sommare ulteriori fondi di lasciti e donazioni. Come per le associazioni, la procedura di riconoscimento di una fondazione è regolata dal DPR 10 febb. 2000, n La procedura parte con una domanda rivolta dalla Fondazione alla prefettura della Provincia in cui ha sede la fondazione stessa. Se ammessa la fondazione viene iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura, nel quale verranno riportati i principali elementi dell Ente (data dell atto costitutivo, denominazione, scopo, identificazione degli amministratori) ed eventuali modifiche. LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE Il mondo sportivo è composto da numerose organizzazioni tra le quali il Coni, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni benemerite di interesse sportivo, le associazioni sportive riconosciute; esistono poi le società sportive, che si costituiscono sulla base delle norme del codice civile in tema di società e che operano per lo più a livello professionistico. Le associazioni sportive più diffuse sono in ogni caso quelle non riconosciute, vale a dire enti senza scopo di lucro, nate da un gruppo di persone che operano a livello dilettantistico e hanno come interesse ideale la pratica dello sport, svolgendo la loro attività a titolo gratuito e senza continuità. Questo tipo di realtà gode di alcune agevolazioni fiscali disciplinate dalla recente legge 289/2002. Alcune di queste agevolazioni sono comuni a tutti gli enti di natura non commerciale, mentre altre sono destinate esclusivamente alle associazioni che hanno ad oggetto la pratica dello sport dilettantistico. Per godere di queste specifiche agevolazioni, esse devono essere però riconosciute dal Coni, o dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva. LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) Questo tipo di organizzazione è prevista dalla legge 16 dicembre n. 49, in materia di cooperazione tra l Italia e i cosiddetti Paesi del Sud del mondo. Il loro fine è quello di realizzare attività in favore delle popolazioni del Sud del mondo e di destinare eventuali proventi raccolti in progetti di cooperazione. Ovviamente sono soggetti che operano senza finalità di lucro e non possono nemmeno avere rapporti con enti pubblici o privati aventi finalità di lucro. Le Ong possono

7 ottenere il riconoscimento dal Ministero degli affari esteri, presentando una richiesta di riconoscimento alla Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo. Per ottenere questo riconoscimento le Ong devono rispettare alcune specifiche condizioni, che sono definite nell art. 28 della legge n. 49/87. LE ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) Lo stato di ONLUS è uno status fiscale, non una forma giuridica. Possono infatti essere identificate come ONLUS le associazioni siano esse riconosciute o meno, le società cooperative e altri enti di natura privata con o senza personalità giuridica. La qualifica di ONLUS può essere data per diritto o per scelta, ma in questo secondo caso solo se le organizzazioni svolgono le attività indicate dall art 10 del decreto legislativo n.460/97. Sono considerate ONLUS di diritto le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi albi, le ONG riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febb. 1987, n.49, le cooperative sociali iscritte negli appositi albi, i consorzi formati al 100% da cooperative sociali. Tutti questi enti sono automaticamente ONLUS e non hanno neppure l obbligo di iscriversi all anagrafe unica delle ONLUS. Possono invece diventare ONLUS per scelta le associazioni riconosciute e non, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti senza finalità d lucro. Questi soggetti per essere riconosciuti come ONLUS devono iscriversi all anagrafe unica delle ONLUS presso le direzioni regionali o provinciali. Devono inoltre redigere o adeguare il loro statuto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. Alcuni enti infine possono essere dichiarati ONLUS parziali: essi sono gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato e le associazioni di promozione sociale riconosciute dal Ministero degli Interni. Anche in questo caso le organizzazioni devono iscriversi all anagrafe unica. Le APS devono anche adeguare il loro statuto, mentre gli Enti ecclesiastici devono formulare un regolamento per le attività ONLUS svolte che percepisca le disposizioni dell art 10 del Dlgs 460/97. In qualsiasi caso alcuni enti non possono diventare ONLUS. Essi sono: gli enti pubblici, le società commerciali non cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti, i sindacati, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni di categoria e gli enti non residenti in Italia. LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE Sono quelle associazioni che richiedono il riconoscimento della personalità giuridica e che di conseguenza devono essere iscritte nei registri delle persone giuridiche, istituiti presso le Prefetture e le Regioni. La personalità giuridica è attribuita ad un soggetto di diritto diverso dalla persona fisica e costituisce centro di imputazione di rapporti giuridici. Con l acquisto della personalità giuridica si determina la separazione tra patrimonio dell Ente e patrimonio dei membri: il patrimonio dell ente diventa autonomo e indipendente rispetto a quello dei suoi membri, che non rispondono delle obbligazioni associative se non con quanto conferito. In poche parole il riconoscimento è un procedimento attraverso il quale l autorità amministrativa valuta l idoneità dello status patrimoniale dell associazione a raggiungere gli scopi che essa si pone per statuto. Come conseguenza del riconoscimento della personalità giuridica, l associazione gode dell autonomia patrimoniale, vale a dire la limitazione della responsabilità al patrimonio associativo. Per questo tipo di associazioni il codice civile fissa delle norme che stabiliscono la forma ed il contenuto sia dello statuto che dell atto costitutivo. Entrambi infatti devono essere atti pubblici, vale a dire autenticati da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato. Inoltre l atto costitutivo deve indicare oltre alla denominazione e alla sede, l entità del patrimonio e gli amministratori. La procedura per ottenere il riconoscimento è disciplinata dal DPR n. 361 del 10 febbraio LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE L associazione non riconosciuta dal punto di vista giuridico si formalizza in un atto costitutivo e in uno statuto, attraverso il quale un gruppo di persone (almeno tre) pongono le regole per l organizzazione di una futura attività, avente scopo non lucrativo (quale l esercizio di una disciplina sportiva, la promozione di una particolare attività culturale, l aiuto a soggetti bisognosi, la propaganda di un ideale politico ecc.). Il fine non è quindi il conseguimento di un guadagno da dividersi, come avviene di regola per le società. E quindi in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione. La disciplina che ne risulta denota una maggiore snellezza rispetto all ipotesi del riconoscimento (e dei controlli che comporta). Tale autonomia, unita alla maggiore facilità di costituzione e gestione, chiarisce perché di regola club, circoli culturali, partiti politici e società sportive

8 8 preferiscano assumere i panni giuridici dell associazione non riconosciuta. Questo tipo di associazioni non godono di autonomia patrimoniale e della responsabilità limitata. Ciò significa che i componenti del consiglio direttivo (o consiglio di amministrazione) potranno rispondere (anche patrimonialmente) nei confronti degli associati quando abbiano compiuto atti contrari alla legge (illeciti: si pensi alla truffa, furto, appropriazione indebita) ovvero contrari (o eccedenti) ai limiti dei poteri attribuiti loro dallo statuto.

9 CAP. I LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE CENNI INTRODUTTIVI GUIDA PRATICA ALLA COSTITUZIONE MODELLI E INFORMAZIONI UTILI 9

10 10 CENNI INTRODUTTIVI CHI PUO FAR PARTE DI UNA ASSOCIAZIONE?, QUALI SONO GLI ORGANI FONDAMENTALI?, CHI E RESPONSABILE DEGLI ATTI COMPIUTI DA UNA ASSOCIAZIONE? CHI PUÒ FARNE PARTE? Possono far parte dell associazione le persone giuridiche e le persone fisiche che per il loro oggetto sociale o per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all attività dell associazione medesima. L atto di adesione del socio all associazione comporta l insorgere in capo allo stesso dei diritti e dei doveri stabiliti dallo statuto. L associazione ha quindi la necessità della precisa identificazione dell atto di adesione nonché dei dati necessari per poter provvedere alle comunicazioni dovute (quali, per esempio, la convocazione all assemblea). L associazione, inoltre, deve essere espressamente autorizzata, in base alla cosiddetta legge sulla privacy (L. n. 675/96 e successive modifiche apportate dal D. Lgs.196/2003), alla trattazione dei dati personali dell associato. Per tali motivi è necessario predisporre un apposito modulo da far compilare all aspirante socio e, eventualmente, tessere sociali che ne facilitino il riconoscimento durante la vita associativa. GLI ORGANI DI UN ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA L assemblea dei soci: è l organo essenziale dell associazione, composto da tutti i soci, che deliberano (di regola) a maggioranza su tutte le questioni fondamentali della vita associativa. Sono così di competenza esclusiva dell assemblea la nomina e la revoca del consiglio direttivo (o amministratori), l approvazione del rendiconto annuale, la modifica dello statuto e lo scioglimento anticipato dell associazione (per il quale occorre comunque una maggioranza qualificata). L assemblea deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all anno, per l approvazione del bilancio. Deve inoltre essere convocata ogni volta che si renda necessario, ovvero ogni volta che almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata. Hanno diritto a partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Hanno il diritto di voto i soci maggiorenni. Il diritto di voto dei minorenni è esercitato per mezzo del genitore, ove questi sia socio. La convocazione deve essere fatta secondo le forme stabilite dallo statuto. Se lo statuto non prevede nulla, deve essere fatta mediante avviso personale, contenente l ordine del giorno degli argomenti da trattare (Disposizioni di attuazione, art. 8, Cod. Civ.). Il codice lascia quindi agli associati la libertà di stabilire le regole di convocazione dell assemblea. È comunque opportuno che lo statuto disponga espressamente: -un termine ultimo per l approvazione del bilancio annuale, nonché per il bilancio preventivo -un margine di tempo utile congruo tra l invio delle convocazioni e la data dell assemblea (calcolato in relazione all estensione territoriale dell associazione stessa); - l espressa indicazione nelle convocazioni dell ordine del giorno che verrà trattato; - l espressa indicazione (anche nelle lettere di convocazione) delle limitazioni dei poteri di delega. È opportuno che delle convocazioni fatte sia possibile esibire una prova. In tal senso può talvolta essere necessario ricorrere ad avviso per mezzo raccomandata, mentre, più semplicemente, può essere previsto statutariamente che gli avvisi di convocazione vengano anche affissi presso la sede sociale, cosicché tutti i soci siano comunque nelle condizioni di prenderne visione. Il Presidente: eletto dall assemblea dei soci è organo esecutivo dell associazione. La sua funzione è la rappresentanza

11 legale dell Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Il Consiglio direttivo: organo non indispensabile ma opportuno, il consiglio direttivo è, con il Presidente, l organo esecutivo dell associazione. Esso provvede ad organizzare l attività, alla gestione amministrativa, agli adempimenti fiscali e previdenziali e alla rappresentanza in giudizio. All interno del consiglio direttivo vengono di solito nominati un tesoriere e un segretario. Il consiglio direttivo deve provvedere ogni anno alla redazione di un apposito rendiconto delle spese e delle entrate conseguite nell esercizio sociale (il rendiconto annuale riassume le vicende economiche e finanziarie dell Ente, in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell intera gestione economica e finanziaria). Tale rendiconto deve essere sottoposto all approvazione dei soci riuniti in assemblea. È altresì opportuno che il consiglio provveda alla redazione di un bilancio preventivo per l esercizio successivo. Le riunioni del consiglio direttivo sono verbalizzate su apposito registro dei verbali del consiglio direttivo. LA RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI Le associazioni non riconosciute non godono di personalità giuridica e quindi conseguentemente nemmeno della limitazione della responsabilità. Il fatto che gli amministratori e i rappresentanti dell associazione siano personalmente e solidalmente responsabili è un aspetto molto importante che deve essere tenuto in considerazione sia al momento della sua costituzione, sia durante la vita dell associazione stessa. La responsabilità personale e solidale degli amministratori e di chi agisce in nome e per conto dell associazione (vale a dire sulla base di una delega rilasciata loro dagli amministratori), implica il fatto che eventuali creditori possano avvalersi, per ottenere l adempimento di una obbligazione contratta appunto in nome e per conto dell associazione, direttamente ed immediatamente sia sul fondo comune dell associazione sia sui beni personali degli amministratori o dei rappresentanti. 11

12 12 UNA GUIDA PRATICA PER COSTITUIRE UNA ASSOCIAZIONE PASSO PASSO, GLI ADEMPIMENTI DA COMPIERE PER COSTITUIRE UNA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA. Per costituire un associazione è sufficiente che almeno tre persone decidano di condividere degli obiettivi e delle modalità organizzative, cioè associarsi. Il primo atto da redigere è il cosiddetto Atto Costitutivo (vedi modello allegato), nel quale si indica denominazione, sede, durata, finalità e fondatori dell associazione stessa. All atto costitutivo deve essere allegato uno Statuto (vedi modello allegato) che di norma contiene i seguenti elementi di base: denominazione e sede dell ente; specificazione dell assenza di uno scopo di lucro; individuazione dell oggetto sociale, di natura mutualistica o solidaristica; requisiti per l ammissione degli associati; norme di comportamento degli associati; indicazione del patrimonio e delle entrate; individuazione degli organi associativi (consiglio direttivo, assemblea; eventualmente, collegio dei revisori); norme di funzionamento degli organi associativi (in particolare, per consiglio direttivo ed assemblea, modalità di convocazione, costituzione,deliberazione); durata dell esercizio sociale e termini di rendicontazione del medesimo; modalità di scioglimento dell associazione, con indicazione delle modalità di devoluzione (anche in questo caso non lucrative ) degli eventuali residui attivi. Con questi due atti è necessario recarsi presso il più vicino ufficio della Agenzie delle Entrate presso il quale è necessario versare l Imposta fissa di registro pari a circa 160,00 (può subire variazioni nel tempo). Questa procedura determina anche l attribuzione del Codice fiscale dell associazione da parte dell Agenzia delle entrate (su richiesta dell associazione potrà essere attribuita anche la Partita IVA, per chi è interessato a promuovere anche attività commerciali, che devono sempre essere residuali rispetto alle attività istituzionali). A questo punto l associazione esiste e può iniziare le proprie attività. Se l associazione prevede di richiedere contributi o patrocini agli enti locali (Comuni e Municipalità) è necessario verificare se questi Enti prevedono per Regolamento l obbligo di iscrizione all Albo delle Associazioni (come nel caso del Comune di Venezia). In tal caso è opportuno provvedere a tale registrazione.

13 MODELLI E INFORMAZIONI UTILI MODELLI E INFORMAZIONI DIRETTAMENTE CONNESSI ALLA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA. SEDI PROVINCIALI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE VENEZIA 01 Venezia, San Marco, Campo S.Angelo 3538, Telefono: ; VENEZIA 02 Mestre-Marghera, via G. de Marchi 16, Telefono ; CHIOGGIA, via Granatieri di Sardegna 317, Telefono: ; SAN DONA DI PIAVE, via Cesare Battisti 63, Telefono: ; PORTOGRUARO, Via Andrea Mantegna 3/a, Telefono: ALBI COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI Questo indirizzario è utile per richiedere orari e contatti diretti degli albi locali delle Associazioni, ai quali, per lo più, è necessario iscriversi per acquisire il diritto di divenire beneficiario di contributi da parte degli Enti Locali del territorio (ove previsto dai regolamenti degli stessi). CAMPAGNA LUPIA , CAMPOLONGO MAGGIORE , CAMPONOGARA , CAORLE , CAVALLINO TREPORTI , CAVARZERE , CEGGIA , CHIOGGIA , CINTO MAGGIORE , CONA , CONCORDIA SAGITTARIA , DOLO , ERACLEA , FOSSALTA DI PIAVE , FOSSO , GRUARO , JESOLO , MARCON , MARTELLAGO , VENEZIA , MEOLO , MIRA , MIRANO , MUSILE DI PIAVE , NOALE , NOVENTA DI PIAVE , PIANIGA , PORTOGRUARO , PRAMAGGIORE , QUARTO D ALTINO , SALZANO , SAN DONA DI PIAVE , SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO , SAN STINO DI LIVENZA , SANTA MARIA DI SALA , SCORZE , SPINEA , STRA , TEGLIO VENETO , TORRE DI MOSTO , VIGONOVO

14 14 ATTO COSTITUTIVO I sottoscritti soci promotori : -NOME E COGNOME nat* a il residente a in via codice fiscale -NOME E COGNOME nat* a il residente a in via codice fiscale -NOME E COGNOME nat* a il residente a in via codice fiscale (estendibili a piacere) Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità ed accettano la carica. 7) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell associazione presso le autorità competenti. 8) L iscrizione all associazione, subordinata all accettazione da parte del consiglio direttivo e all assolvimento degli obblighi previsti dallo statuto, comporta il diritto alla partecipazione effettiva alla vita associativa, con esclusione di qualsiasi limite temporaneo. Data e firme dei partecipanti convengono quanto segue: 1) Con decorrenza di ogni effetto da oggi (data), è costituita l Associazione (nome). Le spese di costituzione, di ammontare complessivo di (...), sono imputate al rendiconto del primo anno di attività. 2) Il primo anno sociale avrà termine il (data) 3) La sede sociale è sita in (indirizzo, anche presso l abitazione di uno dei soci) 4) Regolano i rapporti fra gli associati le disposizioni dell atto costitutivo, così come integrate dallo statuto sociale. 5) L Associazione ha per scopo (breve descrizione dell oggetto delle attività dell Associazione) con esclusione dell esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. E in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione. L associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale ai sensi dell art. 87, comma 1, lett. c del DPR n. 917,22 dicembre ) L assemblea dei soci fondatori nomina quali componenti del consiglio direttivo: presidente-(indispensabile), vicepresidente-(facoltativo), segretario-(facoltativo), tesoriere-(facoltativo), consiglieri-(consigliabile). STATUTO TIPO DI UN ASSOCIAZIONE CULTURALE TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Denominazione e sede E costituita l Associazione (nome) La sede è sita in (indirizzo) Art.2 Oggetto L Associazione ha per scopo (breve descrizione dell oggetto e delle attività dell Associazione) con esclusione dell esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. E in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell associazione. L associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale ai sensi dell art. 87, comma 1, lett. c del DPR n. 917,22 dicembre Art. 3 Durata L associazione ha durata (anche illimitata). L associazione può essere sciolta solo dall assemblea dei soci, con maggioranza di almeno (%) degli aventi diritto al

15 15 voto. In caso di scioglimento l assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate dall art. 2 dello statuto. Art.4 Organi dell associazione Gli organi dell associazione sono: l assemblea dei soci, il Presidente (indispensabili) e il Consiglio direttivo (consigliabile). TITOLO 2. I SOCI Art.5 Iscrizione Possono far parte dell associazione le persone giuridiche e le persone fisiche che per il loro oggetto sociale o per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all attività dell associazione medesima. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua i cui termini di importo e versamento sono fissati annualmente dal consiglio direttivo. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata. La presentazione della domanda presuppone l accettazione dello statuto. Art.6 I diritti dei soci Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione dell associazione attraverso l esercizio del voto in assemblea per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Il socio ha anche diritto all accesso ai locali sociali. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile. Art.7 I doveri dei soci Il socio è tenuto al pagamento della quota d iscrizione entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo; è tenuto anche all osservanza dello statuto e delle delibere assembleari e del consiglio direttivo. Art.8 Recesso del socio Il socio può recedere dall associazione dandone comunicazione al consiglio direttivo entro (n ) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento della quota annuale. Art.9 Esclusione del socio La qualifica di socio si perde in caso di mancato pagamento delle quote sociali. In caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo, si provvede al sollecito di pagamento con raccomandata A/R. Trascorsi 60 giorni dalla data dell avviso di ricevimento senza che sia pervenuto il pagamento il rapporto associativo nei confronti del socio si intende risolto. La qualifica si perde altresì per radiazione, che può essere deliberata dall assemblea nei confronti del socio che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme dello statuto nonché di qualsiasi disposto del consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dello scopo sociale. TITOLO 3. L ASSEMBLEA DEI SOCI Art.10 Composizione L assemblea è l organo deliberativo dell associazione. Hanno diritto a partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Hanno il diritto di voto i soci maggiorenni. Il diritto di voto dei minorenni è esercitato per mezzo del genitore, ove questi sia socio. La delega di voto ai soci, che non siano consiglieri o revisori in carica, è autorizzata preventivamente dal consiglio direttivo, limitatamente ai casi di motivata impossibilità di partecipazione personale. Le deleghe, conferite per iscritto, non possono in ogni caso eccedere il numero di (n ) per ogni socio. Art.11 Competenze dell assemblea ordinaria L assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, entro la fine del mese di (a scelta) per deliberare l approvazione del rendiconto economico e finanziario sia consuntivo che preventivo. L assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare in merito: all elezione del Presidente e del Consiglio direttivo e a quanto proposto dal consiglio direttivo. Art.12 Competenze dell assemblea straordinaria L assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto e sull estinzione anticipata dell associazione. Art.13 Convocazione dell assemblea L assemblea ordinaria o straordinaria sono convocate previa delibera del consiglio direttivo ovvero su istanza motivata al consiglio stesso di almeno (n ) soci. La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale e lettera raccomandata ai soci o altro mezzo che il consiglio ritenga opportuno. L avviso di convocazione è spedito almeno 15 giorni prima dell assemblea e indica il luogo, la data, l ora e l ordine del giorno in cui si terrà l assemblea stessa. Art.14 Costituzione dell assemblea L assemblea dei soci può essere riunita in sessioni ordinarie o in sessioni straordinarie. In sessione ordinaria l assemblea si considera costituita con l intervento di almeno (un terzo, metà, degli iscritti). Trascorsa un ora dalla prima convocazione l assemblea può

16 16 deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti. L assemblea straordinaria è costituita con la presenza (o rappresentanza) di almeno la metà dei soci. Art.15 Verbalizzazione L assemblea all inizio di ogni sessione elegge trai soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell assemblea e dal segretario. Art.16 Delibere assembleari L assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega autorizzata dal consiglio direttivo a norma degli articoli 10 e 19 del presente statuto. Le delibere dell assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati. Nel conteggio ogni socio ha un voto, qualunque sia l importo versato o il valore dell apporto conferito all associazione. TITOLO 4. Il CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 17 Nomina e composizione Il consiglio direttivo è formato da un numero non inferiore a (n ) e non superiore a (n ) consiglieri. E nominato dall assemblea ordinaria ogni (n ) anni. In caso di morte o dimissioni da parte di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Il nuovo eletto durerà in carica fino all Assemblea successiva. L eletto dall Assemblea decadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte. I consiglieri svolgono le loro attività a titolo gratuito. Art.18 Competenza e convocazione del Consiglio Al consiglio Direttivo compete l ordinaria amministrazione dell Associazione, la direzione tecnica dell attività e l organizzazione interna. Prima di (mese) di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l ammontare delle quote associative per l anno successivo. Prima di ogni assemblea il Consiglio Direttivo valuta i motivi di giustificazione dell eventuale mancata partecipazione dei soci all assemblea e autorizza le deleghe. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale (oppure: si riunisce ogni (n ) settimane/mesi) su iniziativa del Presidente o di almeno (n ) Consiglieri. Di ogni riunione del Consiglio il Segretario provvede a redigere il Verbale, dando atto: dei partecipanti presenti;dell oggetto della riunione;delle delibere del Consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell Associazione e dal Segretario. Art.19 Delibere del Consiglio Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Le delibere del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno (%) dei Consiglieri. TITOLO 5. IL PRESIDENTE Art.20 Presidente e Vicepresidenti L assemblea dei soci nomina un Presidente (indispensabile) e uno o più Vicepresidenti (facoltativi). Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. E eletto dall assemblea dei soci e dura in carica (n ) anni. Art.21 Compensi per le Cariche Elettive Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli eletti, per il loro incarico, compete solo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate. Art.22 Rinvio Per quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile. Luogo..., Lì...

17 CAP. II AMMINISTRARE UNA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA I SOCI L ASSEMBLEA DEI SOCI IL CONSIGLIO DIRETTIVO OBBLIGHI CONTABILI LE IMPOSTE E GLI ENTI NON COMMERCIALI MODELLI E INFORMAZIONI UTILI 17

18 18 I SOCI COME SI DIVENTA SOCI DI UNA ASSOCIAZIONE CULTURALE? Le associazioni sono dei soggetti aggregativi che nascono dalla volontà di un gruppo di persone, i cosiddetti soci fondatori, che scelgono appunto di associarsi per realizzare un ideale, uno scopo che condividono e che viene indicato nello statuto dell associazione stessa. Nel corso della vita di un associazione generalmente al gruppo dei soci fondatori si aggiungono nuove persone che per la loro attività di lavoro o studio si dimostrano interessate agli scopi dell associazione. Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante dovrà presentare all associazione una domanda firmata (vedi modelli riportato alla fine del capitolo) e spetterà al consiglio direttivo approvare o meno tale richiesta (l eventuale mancata approvazione della richiesta non può ovviamente essere determinata da motivazioni discriminatorie, ma solo da gravi motivazioni di incompatibilità, data la natura democratica delle associazioni). L atto di adesione del socio all associazione comporta l insorgere in capo allo stesso dei diritti e dei doveri stabiliti dallo statuto. L associazione ha quindi la necessità della precisa identificazione dell atto di adesione nonché dei dati necessari per poter provvedere alle comunicazioni dovute (quali, per esempio, la convocazione all assemblea). L associazione, inoltre, deve essere espressamente autorizzata, in base alla cosiddetta legge sulla privacy (Legge n. 675/96 e successive modifiche riportate dal D. Lgs. 196/2003 e da ogni atto successivo e modificativo), al trattamento dei dati personali dell associato. Per tali motivi è necessario predisporre l apposita dicitura per il consenso al trattamento dei dati nel modulo di adesione del socio, facendola separatamente firmare all aspirante socio. In oltre, nel caso in cui un associazione abbia un discreto numero di associati, può essere utile ricorrere all emissione di tessere associative che facilitino il riconoscimento dei soci durante la vita associativa. In realtà non solo le persone fisiche possono diventare socie di un associazione, ma anche le persone giuridiche, che per il loro oggetto sociale condividano gli scopi perseguiti dall associazione. Anche le persone giuridiche (ad esempio altre associazioni) dovranno compilare il modulo di adesione, ma dovranno anche fornire il verbale della propria assemblea dei soci, nel quale sia riportata la decisione (presa a maggioranza) di diventare soci dell associazione in questione, nonché il proprio statuto nel quale deve essere riportato l oggetto sociale. Generalmente la domanda di adesione sociale da parte di persone giuridiche è presentata da parte del legale rappresentante dell organizzazione stessa. Una volta approvata la domanda di adesione da parte dell assemblea ordinaria, tutti i soci ammessi ed anche i soci fondatori sono tenuti al pagamento di una quota annua, i cui termini di importo e versamento sono fissati annualmente dal consiglio direttivo. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, devono essere registrati nel cosiddetto Libro soci, nel quale vengono riportati i dati personali del socio (nome, cognome luogo e data di nascita, residenza), l eventuale numero della tessera associativa e l ammontare della quota sociale versata.

19 L ASSEMBLEA DEI SOCI FUNZIONI E CONVOCAZIONI 19 L assemblea dei soci è l organo essenziale dell associazione dato che garantisce a tutti i soci regolarmente iscritti il diritto di voto sulle decisioni relative alla vita dell associazione stessa, nonché la nomina delle cariche elettive ed il controllo dell operato degli amministratori attraverso la valutazione e l approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. Le assemblee possono essere sia ordinarie, che straordinarie. Queste ultime possono essere convocate in casi particolari come ad esempio le modifiche dello statuto e l eventuale scioglimento dell associazione stessa e di norma deliberano a maggioranza qualificata (ad es. 2/3 dei soci). Nelle assemblee ordinarie invece, le decisioni vengono di norma prese a maggioranza dei soci, ma, soprattutto per le associazioni che hanno un consistente numero di associati, lo statuto può prevedere che, qualora in prima convocazione non si raggiunga la presenza della metà-più-uno dei soci, in seconda convocazione si delibera a maggioranza dei presenti. CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA L assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all anno, per l approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, come forma di controllo e valutazione da parte dei soci dell operato degli amministratori. Deve inoltre essere convocata ogni volta che si renda necessario, ma anche ogni volta che almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata. In questo senso si esprime il codice civile (art. 20), aggiungendo che, davanti all inerzia degli amministratori, il decimo dei soci può ottenere che la convocazione sia ordinata dal Presidente del Tribunale. La convocazione deve essere fatta secondo le forme stabilite dallo statuto. Se lo statuto non prevede nulla, deve essere fatta mediante avviso personale, contenente l ordine del giorno degli argomenti da trattare (Disposizioni di attuazione, art. 8, cod. civ.). Il codice lascia quindi agli associati la libertà di stabilire le regole di convocazione dell assemblea, limitandosi a dettare l eventuale disciplina da applicarsi in caso di silenzio degli associati. È comunque opportuno che lo statuto disponga espressamente: -un termine ultimo per l approvazione del rendiconto annuale (bilancio), nonché per il bilancio preventivo; -un margine di tempo utile tra l invio delle convocazioni e la data dell assemblea (calcolato in relazione all estensione territoriale dell associazione stessa); -l espressa indicazione nelle convocazioni dell ordine del giorno che verrà trattato; -l espressa indicazione (anche nelle lettere di convocazione) delle limitazioni dei poteri di delega. In oltre, è opportuno che delle convocazioni fatte sia possibile esibire una prova. In tal senso può essere necessario ricorrere ad avviso per mezzi di raccomandata, mentre, più semplicemente, può essere previsto statutariamente che gli avvisi di convocazione vengano anche affissi presso la sede sociale, cosicché tutti i soci siano comunque nelle condizioni di prenderne visione.

20 20 Infine, per quanto riguarda l approvazione del bilancio preventivo e soprattutto di quello consuntivo, per garantire ai soci l effettiva possibilità di valutare l operato degli amministratori (consiglio direttivo) è necessario che ad ogni socio venga recapitata copia del bilancio stesso, in un lasso di tempo che preceda l assemblea tale da permetterne un attenta valutazione. VERBALIZZAZIONE DELL ASSEMBLEA Ogni assemblea dei soci, sia essa ordinaria o straordinaria, deve essere verbalizzata, per garantire la totale trasparenza delle decisioni prese. All inizio di ogni assemblea vengono infatti nominati un presidente ed un segretario dell assemblea che hanno rispettivamente i compiti di presiedere e quindi di moderare il dibattito relativo all ordine del giorno e di verbalizzare tutto quello che viene detto in sede assembleare, nonché registrare le decisioni prese attraverso la votazione da parte dei soci. Tutti i verbali delle assemblee devono poi essere registrati in un apposito libro, detto appunto Libro dei verbali delle assemblee dei soci. (vedi modello di verbale dell assemblea riportato alla fine del capitolo) IL CONSIGLIO DIRETTIVO O DEGLI AMMINISTRATORI NOMINA, DURATA E FUNZIONI Il consiglio direttivo (vale a dire gli amministratori dell associazione) è l organo esecutivo dell associazione ed ha come compito essenziale l ordinaria e la straordinaria amministrazione dell associazione, ma provvede anche ad organizzare le attività, agli adempimenti fiscali e previdenziali e alla rappresentanza in giudizio. In particolare, per garantire all assemblea dei soci un effettivo controllo sul suo operato, deve redigere ogni anno il bilancio consuntivo e quello preventivo per l anno seguente. La carica di Consigliere è di natura elettiva, così come quella di Presidente dell associazione. L elezione spetta infatti all assemblea dei soci e di solito le cariche durano per almeno tre anni per garantire una certa continuità nella gestione dell associazione. Il Consiglio direttivo è anch esso un organo democratico e pertanto le decisioni vengono prese in occasioni assembleari a maggioranza dei suoi membri. In alcuni casi soprattutto per associazioni di piccole dimensioni, l assemblea dei soci può decidere di nominare come unico amministratore il Presidente dell associazione, che avrà comunque l obbligo di rendere conto del suo operato ai soci, presentando ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo. VERBALIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Ogni Consiglio direttivo deve essere verbalizzato, per garantire la totale trasparenza delle decisioni prese. All inizio di ogni consiglio vengono infatti nominati un presidente ed un segretario del consiglio che hanno rispettivamente i compiti di presiedere e quindi di moderare il dibattito relativo all ordine del giorno e di verbalizzare tutto quello che viene detto in sede assembleare, nonché registrare le decisioni prese attraverso la votazione da parte dei consiglieri. Tutti i verbali dei consigli direttivi devono poi essere registrati in un apposito libro, detto appunto Libro dei verbali dei consigli direttivi. (vedi modello di verbale dell assemblea riportato alla fine del captolo)

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