TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA UFFICIO FALLIMENTI
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- Irene Graziano
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1 IL GIUDICE DELEGATO al fine di migliorare lo spirito di collaborazione già esistente tra l'ufficio ed i curatori, nonché l'efficienza del servizio nella precipua finalità di garantire la tempestiva defmizione delle procedure di fallimento, dovendosi constatare che, nonostante le modifiche nonnative introdotte già dall'anno 2006 abbiano attribuito le funzioni e competenze afferenti l'amministrazione delle procedure fallimentari in capo ai curatori, continuano a pervenire in cancelleria numerosissime istanze da parte dei curatori che non paiono più trovare ragione e giustificazione, determinando di conseguenza un appesantimento delle incombenze dell'ufficio, sia per il personale di cancelleria, sia per i giudici, ritiene opportuno diramare le seguenti ISTRUZIONI PER I CURATOIU Lo scrivente ha avuto modo di constatare, nelle pnme settimane di entrata in servizio nell'ufficio, che i curatori ed i commissari giudiziali frequentemente chiedono appuntamenti con il Giudice delegato per sottoporre questioni prive di particolare rilevanza o per mera conoscenza o presentazione personale, se non addirittura per richiedere l'esito di istanze presentate pochi giorni pnma o per illustrare il significato di istanze di non particolare complessità. Anzitutto, si deve segnalare che ogni appuntamento richiesto allo scrivente comporta distrazione di tempo dall'evasione del lavoro. Appare quindi controproducente ed inopportuno occupare un'intera mattina, ogni settimana, per simili esigenze, che non possono definirsi di particolare momento, laddove gli appuntamenti con il GD dovrebbero essere dedicati all'esame di problematiche. J tel. 071 / O - fax 071/50620 I O
2 G TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA del icate e dal punto di vista strettamente giuridico e dal punto di vista della gestione pratica delle procedure. Di più: è stata segnalata allo scrivente da palie di alcuni curatori/commissari giudiziali l'impossibilità di prendere appuntamento con il GD proprio per affrontare questioni peculiari e/o delicate prima delle udienze, in quanto lo spazio dedicato agli appuntamenti era stato saturato nel giro di poche ore, per sottoporre, a volte, questioni di carattere sostanzialmente marginale (se non addirittura per sollecitare la liquidazione di compensi o per cercare di creare un canale preferenziale ad alcune istanze, senza rispetto dell'ordine temporale di deposito o senza sussistenza di motivi di urgenza). Si invitano quindi i curatori ed i commissari giudiziali a richiedere le consultazioni con lo scrivente con parsimonia e buon senso, ribadendo quanto già espresso in premessa, ovvero che le riforme susseguitesi negli anni (in primis, la ritorma del 2006) hanno accentuato l'indipendenza gestionale e decisionale della figura del curatore, onde snellire il lavoro del Giudice delegato. In ogni caso, lo scrivente non apporrà più in bacheca un foglio prenotazione di appuntamenti, ma accetterà quesiti (che dovranno avere caratteri di specificità, chiarezza ed esaustività) via , al seguente indirizzo di posta elettronica: simone.romito@giustizia.it Laddove le problematiche sottoposte necessitino, ad opinione dello scrivente, di un maggiore approfondimento e di un dialogo più articolato con il curatore/commissario giudiziale, si provvederà a concordare un appuntamento. Tale nuova modalità non pregiudica gli appuntamenti allo stato già fissati (per lunedì 4 novembre p.v.) Palazzo di Giustizia - II Piano torre A te!. 071/50622 lo - fax 071/50620 l O
3 ~ Sempre ribadendo la finalità delle riforme legislative degli ultimi anni, lo scrivente evidènzia che talvolta vengono sottoposte istanze il cui esito è una pronuncia di non luogo a provvedere, in quanto vengono richiesti provvedimenti autorizzativi del Giudice delegato oramai superflui o resi succedanei dalle novellazioni normative. Ci si riferisce, a mero titolo esemplificativo, ad istanze di autorizzazione alla nomina di uno stimatore (incombente che l'art. 87 co 2 l.f., come novellato oramai da tempo, attribuisce al curatore, senza necessità di intervento del GD), di autorizzazione alla vendita di beni in forme particolari (l'art. 104 ter l.f. oramai demanda al programma di liquidazione, così come approvato dal CdC e reso 1/ esecutivo, con autorizzazione generale del GD al compimento degli atti in esso indicati, la fissazione delle modalità con le quali i beni della massa attiva dovranno essere ceduti; eventuali forme di vendita in difformità dal programma, oltre a dover essere motivate da esigenze qualificate emerse in corso di procedura, dovralulo essere autorizzate dal CdC, ove costituito, in quanto costituenti modifica del programma, e solo dopo portate all'attenzione del GD), di autorizzazione alla rettifica dello stato passivo a seguito di surroga o cessione del credito (l'art. 115 co 2 l.f., applicabile alle procedure iniziate dopo l' , demanda tale incombente al solo curatore). In ogni caso, laddove vengano presentate istanze volte ad ottenere l'intervento del GD in sostituzione del Comitato dei Creditori, le istanze: - dovratulo sempre indicare in premessa se il CdC è stato costituito o meno (è difficile o comporta un'inutile dispendio di tempo per il GD ricostruire per ogni procedura, sulla base del fascicolo, se tale organo non vi sia o se l'intervento del GD viene richiesto per mero errore di lettura della normativa fallimentare); te!. 071/ fax 071/50620 I O
4 ~ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA - dovranno evidenziare e documentare seri tentativi di ottenere l'autorizzazione del CdC (in particolare per gli atti indicati nell'art f.); non si ritiene sufficiente una mancata risposta dei membri decorsi cinque giorni dall'invio della richiesta del curatore (e, in particolare, di una sola richiesta). Si invitano i curatori, poi, a fornire al GD gli elementi necessari per poter valutare le istanze con cui si chiede autorizzazione a rinunciare a proporre appello contro sentenze di primo grado che hanno visto soccombere la curatela o che non hanno pienamente soddisfatto le ragioni portate in causa, o anche autorizzazione a transigere con la controparte all'esito del primo grado di giudizio. Risulta impossibile compiere tali tipologie di valutazioni disponendo solo del testo della sentenza di primo grado, senza poter conoscere le argomentazioni delle parti (ci si riferisce all'atto introduttivo del giudizio ed alla prima risposta della controparte, comparsa o memoria di costituzione, alle comparse conclusionali ed alle memorie di replica) e senza conoscere il materiale istruttorio (si pensi alle ctu contabili in caso di azioni revocatorie proposte contro istituti di credito). Anche le istanze di liquidazione dei compensi (degli avvocati nominati da parte della curatela, degli stimatori e dei ctu) dovranno essere accompagnate da documentazione del lavoro svolto; in particolare, le richieste di liquidazione dei compensi degli avvocati dovranno essere corredate da copie degli atti redatti e dei verbali delle udienze, per permettere di verificare le attività indicate in parcella dai professionisti. I curatori sono poi invitati a segnalare in origine, in relazione alle istanze, ragioni di urgenza qualificate o scadenze incombenti, onde poter provvedere in tempi congrui. 4 tel. 071/ fax 071/
5 _.. - _._,._----._ In ogni caso, laddove vengano presentate istanze di prelievo somme per la liquidazione dell'iv A (caso notoriamente molto frequente) i curatori sono invitati a provvedere tenendo conto delle tempistiche fisiologiche dell'ufficio. Infatti, a causa dell'elevatissimo numero di procedure pendenti (solo le procedure fallimentari sono circa un migliaio), con relativa consequenziale mole di incombenti, la Cancelleria non riesce a garantire l'inoltro al OD di tali istanze "in tempo reale"; dal canto suo, lo scrivente, per gli stessi motivi, non riesce a garantire l'evasione immediata delle stesse. A titolo meramente esemplificativo, un'istanza depositata ilio del mese potrebbe non essere evasa entro il giorno 16 (soprattutto se si frappone tra tali date un fine settimana). Passando ad affrontare la problematica degli atti inviati in via telematica, si deve segnalare che molte istanze o comunicazioni non vengono redatte secondo la normativa in materia, ovvero originando un file pdf di tipo "nativo", ovvero mediante trasposizione in tale formato di un file di testo, ma mediante scannerizzazione di un documento cartaceo (file "immagine" scannerizzati). Tale operazione, oltre ad essere superflua (la sottoscrizione materiale dell'atto cartaceo non serve, dovendosi apporre sul file inviato la firma digitale), comporta un appesantimento del sistema informatico del ricevente (i file "immagine" derivanti da scannerizzazione sono ben più ponderosi dei file "nativi"), con conseguente possibile rallentamento della lettura ed impossibilità per il ricevente (cosa questa molto importante) di usare le funzioni "copia/incolla" per trasportare parti di testo degli atti sui provvedimenti (funzioni invece permesse dal file pdf "nativo"). Detto in altri termini, maggiormente concreti, se per autorizzare una semplice istanza cartacea di autorizzazione al prelievo di somme dal c/c era sufficiente per 5 tel. 071/ fax 071 / O
6 il OD apporre sulla stessa istanza un decreto estremamente sintetico quale "Visto, si autorizza", tale possibilità non sussiste più per gli atti informatici, potendosi ricollegare in modo univoco il decreto all'istanza presentata dal curatore solo individuandone specificamente l'oggetto; così, il provvedimento del OD assume un tenore del seguente tipo: "Il Giudice delegato, vista l'istanza del curatore del procedimento XX, volta ad ottenere l'autorizzazione al prelievo di **, ** 12rovvedere al12agamento della fattura n. * emessa da *". Risulta quindi oltremodo comodo poter copiare l'oggetto dell'istanza per poterla trasfondere nel decreto autorizzativo, pennettendo tale modalità di risparmiare in termini d i tempi di redazione dello stesso (il curatore/commissario potrà, volendolo, addirittura allegare alla propria istanza un facsmile di provvedimento, impregiudicata ogni valutazione di merito del OD). Ovviamente, i risparmi in termini di tempo rendono più veloce l'evasione di ciò che viene incamerato, con conseguente agevolazione degli stessi curatori. Sicuro della collaborazione di tutti gli interessati, lo scrivente ringrazia antici patamente. Manda alla cancelleria per comunicazione ai curatori della presente circolar. Dispone altresì la pubblicazione della presente circolare sul sito del Tribunale di Ancona. Ancona, l3 IL OIU~ICEEOATO I.. E _ _ ---l'lk.romi10) tel. 071/ fax 071 /50620 I O. è-mail : fallimenti.tribunale.ancona@giustizia.it
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