D. Lgs.. 81/08 Titolo IV Capo II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

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1 D. Lgs.. 81/08 Titolo IV Capo II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

2 Titolo IV Capo II Sezione I: Campo di applicazione Art. 105: attività soggette Sono tutte le attività di costruzione, montaggio prefabbricati, demolizione, ecc. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota e ad ogni altra attività lavorativa. Art. 106: attività escluse Lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; prospezione o ricerca di idrocarburi e lavori svolti in mare. Art. 107: definizioni Per lavoro in quota si intende un attività lavorativa che espone il lavoratore ad un rischio di caduta da un altezza superiore a 2,00 m rispetto ad un piano stabile.

3 Titolo IV Capo II Sezione II: Disposizioni di carattere generale Art. 108: viabilità nei cantieri Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli fermo restando quanto previsto al punto 1 dell allegato XVIII. Art. 109: recinzione del cantiere Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l accesso agli estranei alle lavorazioni. Art. 110: luoghi di transito Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l adozione di misure o cautele adeguate.

4 Art. 111: obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza ergonomicamente adeguate, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee in base ai seguenti criteri: a) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. 2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei: quest ultimo deve consentire l evacuazione in caso di pericolo imminente. 3. Il datore di lavoro dispone per l utilizzo di scale a pioli solo per lavori di breve durata e in relazione al limitato livello di rischio.

5 4. Il datore di lavoro dispone l uso di funi solo per lavori di breve durata. 5. Il datore di lavoro individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori con dispositivi di protezione contro le cadute. Tali dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare, arrestare cadute e prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni del lavoratori. 6. Il datore di lavoro, in caso di lavori di particolare natura, può rimuovere temporaneamente i dispositivi di protezione collettiva, ma in alternativa devono essere adottate misure di protezione individuale. Una volta terminato il lavoro devono essere ripristinati i dispositivi di protezione collettiva. 7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota solo se le condizioni meteorologiche non sono proibitive. 8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche ai lavoratori addetti in quota.

6 Art. 112: idoneità alle opere provvisionali 1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale e a regola d arte, esse devono essere mantenute in perfetta efficienza per l intera durata del lavoro. 2. Prima di impiegare elementi di ponteggi si devono verificare gli stessi e scartare quelli non più idonei secondo i criteri di cui All.XIX (verifica di sicurezza dei ponteggi metallici fissi) Art. 113: scale 1. Le scale fisse a gradini devono avere parapetti sui lati aperti. 2. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5 devono essere provviste di solide gabbie a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani. 3. Le scale portatili devono essere provviste di: a) dispositivo antiscivolo alle estremità inferiori dei montanti; b) ganci di trattenuta superiore.

7 4. Per la scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Art. 114: protezione dei posti di lavoro 1. Per lo operazioni a carattere continuativo, che si svolgono sotto l area di carico e scarico, il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante. 2. Il posto di carico e scarico deve essere delimitato con barriera. 3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezioni di schegge deve essere predisposta una delimitazione dell area di lavoro. Art. 115: sistemi di protezione contro le cadute dall alto 1. Nei lavori in quota, qualora non siano attuate misure di protezione collettiva come previsto dall art. 111 comma 1 lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, conformi alle norme tecniche non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:.

8 a)assorbitori di energia; b)connettori; c)dispositivo di ancoraggio; d)cordini; e)dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g)guide o linee vita rigide; h)imbracature. 2. abrogato 3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 4. Nei lavori su pali (cinture di sicurezza).

9 Art. 116: obblighi dei datori di lavoro concernenti l impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi Requisiti principali: 2 funi : 1 fune di lavoro e 1 fune di sicurezza Lavoratori dotati di imbracatura di sostegno collegata a fune di sicurezza Fune di lavoro + meccanismo di ascesa e discesa e di un sistema autobloccante nel caso il lavoratore perda il controllo; la fune di sicurezza deve essere dotata di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti dell operatore Attrezzi ed accessori attaccati alla loro imbracatura di sostegno Lavori programmati e sorvegliati con piano di emergenza+ DPI, le procedure operative, gli ancoraggi, le squadre e gli attrezzi di lavoro Il programma di lavoro deve essere disponibile agli organi di vigilanza.

10 Art. 116: obblighi dei datori di lavoro concernenti l impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori una formazione adeguata. 3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico pratico e riguarda: a)apprendimento di tecniche operative e dell uso dei dispositivi necessari; b)addestramento specifico sia su strutture naturali che su manufatti; c)utilizzo dei DPI, loro caratteristiche tecniche, manutenzione durata e conservazione; d)elementi di primo soccorso; e)rischi e misure di prevenzione e protezione; f) procedure di salvataggio. 4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell allegato XXI.

11 Art. 117: lavori in prossimità di parti attive 1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a)mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata del lavoro; b)posizionare ostacoli rigidi; c)tenere in permanenza persone, attrezzature, macchine operatrici a distanza di sicurezza. 2. La distanza di sicurezza deve essere tale da evitare sia i contatti diretti che le scariche pericolose (all. IX).

12 Titolo IV Capo II Sezione III: Scavi e fondazioni Art. 118: splateamento e sbancamento 1. Nei lavori di splateamento o sbancamento manuali le pareti delle fronti di attacco devono avere una pendenza adeguata alla natura del terreno per evitare frane. Quando il fronte di attacco supera mt.1,50 è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base 2. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere evitata la presenza degli operai nel campo di azione dell escavatore. 3. Il posto di manovra dell addetto all escavatore deve essere protetto con solido riparo. 4. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e la zona superiore di pericolo deve essere delimitata.

13 Art. 119: pozzi, scavi e cunicoli 1. Negli scavi di pozzi e di trincea profondi più di m. 1,50 si deve provvedere previa valutazione della natura del terreno, all applicazione delle necessarie armature di sostegno. Lo stesso vale per scavi sotto murature esistenti e per l escavazione di pozzi. 7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista un adeguata assistenza all esterno. 7bis Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell All.XVIII Art. 120: deposito di materiali in prossimità degli scavi 1. E vietato costituire deposito di materiali in prossimità degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari si deve provvedere alle necessarie puntellature. Art. 121: presenza di gas negli scavi 1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne ecc. verificare la presenza di gas o di vapori tossici.

14 2. Qualora sia accertata o si tema la presenza di gas tossici i lavoratori devono essere provvisti di idonei DPI delle vie respiratorie collegati ad un idoneo sistema di salvataggio tenuto all esterno dal personale addetto alla sorveglianza ecc.

15 Titolo IV Capo II Sezione IV: Ponteggi ed impalcature in legname Art. 122: ponteggi ed opere provvisionali 1. Nei lavori (in quota) che sono eseguiti ad un altezza superiore ai 2 m. devono essere adottate adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali adatte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2, e 3.3 dell allegato XVIII. Art. 123: montaggio e smontaggio delle opere provvisionali 1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

16 Art. 124: deposito di materiali sulle impalcature 1. Sopra i ponti di servizio e sulla impalcature è vietato qualsiasi deposito, eccetto quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. 2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio (vedasi libretto) Art. 125: disposizione dei montanti 1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno 1 m. 2. Per le impalcature fino ad 8 m. sono ammessi montanti singoli di un solo pezzo 3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. 4. L altezza dei montanti deve superare di almeno 1,20 m. l ultimo impalcato o il piano di gronda, dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull ultimo impalcato

17 5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve superare i 3.60 m., se superiore è necessario che sia redatto un progetto da un ingegnere o architetto con relativi calcoli di stabilità. 6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombi o simili. Art. 126: parapetti 1. Gli impalcati, i ponti di servizio e le passerelle che siano posti ad un altezza maggiore di 2 m. devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto.(h. mt.1,00) Art. 127: ponti a sbalzo 1. La loro costruzione deve rispondere ad idonei procedimenti di calcolo e garantire solidità e stabilità.

18 Art. 128: sottoponti 1. Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 m. Art 129: impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio 1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, se non presente un ponteggio da terra, deve essere sistemato, in corrispondenza del piano raggiunto, un ponte di sicurezza a sbalzo avente larghezza utile di almeno m. 1, In corrispondenza ai luoghi di transito deve essere sistemato un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall alto. Art. 130: andatoie e passerella 1. Le andatoie devono avere larghezza minima di m. 0,60 quando destinate soltanto al passaggio di lavoratori e m. 1,20 se destinate al trasporto di materiali.

19 Titolo IV Capo II Sezione V: Ponteggi fissi Art. 131: autorizzazione alla costruzione ed all impiego 1. La costruzione e l impiego di ponteggi prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione. 2. Per ciascun tipo di ponteggio il fabbricante chiede al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali l autorizzazione alla costruzione ed all impiego correlando la domanda di una relazione in cui siano specificati gli elementi di cui all art Il Ministero del lavoro e della salute e delle politiche sociali attesta la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN e UNI EN o per i giunti alla norma UNI EN Possono essere autorizzati ponteggi aventi interasse qualsiasi purché adeguatamente verificati.

20 5. L autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni 10 anni per verificare l adeguatezza del ponteggio all evoluzione del progresso tecnico. 6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1 lettere d), e), f) e g) dell art Il Ministero si avvale dell ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell autorizzazione attraverso controlli a campione. Art. 132: relazione tecnica (libretto ponteggio) 1. La relazione di cui all art. art. 131 deve contenere: a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell insieme; b) caratteristiche di resistenza e coefficienti di sicurezza; c) indicazione delle prove di carico dei vari elementi; d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;

21 e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio con l indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. Art. 133: progetto 1. I ponteggi di altezza superiore a m. 20 e quelli con configurazioni particolari o con necessità di sovraccarico particolare devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: a)calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell autorizzazione ministeriale; b)disegno esecutivo. 2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell esecuzione.

22 3. Copia dell autorizzazione ministeriale di cui all art. 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1. Art. 134: documentazione 1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell articolo 131 (copia autorizzazione e schemi tipo) e copia del PIMUS redatto ai sensi dell allegato XXII. 2. Le eventuali modifiche del ponteggio devono essere riportate nel disegno e devono restare nell ambito dello schema-tipo. Art. 135: marchio del fabbricante 1. Gli elementi del ponteggio devono portare impressi in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

23 Art. 136: montaggio e smontaggio 1. Nei lavori in quota il DDL provvede a redigere a mezzo di persona competente il PIMUS in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l adozione degli specifici sistemi. Tale piano è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. 2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l uno vicino all altro. 3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto. 4. Il datore di lavoro assicura che: a)lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio sia impedito; b)i piani di posa dei predetti elementi di appoggio abbiano capacità portante sufficiente;

24 c) il ponteggio sia stabile; d) lettera soppressa dall art.80 del Dlgs 106/09 e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati siano idonee alla natura dei lavori da eseguire a adeguate ai carichi da sopportare; f)il montaggio degli impalcati sia stabile nel tempo e non vi siano vuoti pericolosi; 5. Il DDl provvede che le parti di ponteggio non pronte per l uso siano segnalate e delimitate. 6. Il DDL assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto ad opera di lavoratori che hanno ricevuto adeguata formazione. 7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) la comprensione del PIMUS;

25 b)la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio; c)le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o oggetti; d)le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni metereologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e)le condizioni di carico ammissibile. f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni possano comportare 8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell allegato XXI. Art. 137: manutenzione e revisione 1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o in seguito ad eventi atmosferici avversi deve assicurarsi della verticalità dei montanti e del giusto serraggio dei giunti.

26 Art. 138: norme particolari 1. Le tavole che costituiscono l impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. 2. È consentito un distacco dalle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore ai 20 cm. 3. E fatto divieto di gettare dall alto elementi dei ponteggi 4. E fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti 5. Per i ponteggi metallici prefabbricati valgono le disposizioni dei ponteggi in legno con le seguenti eccezioni: a)l altezza dei montanti deve superare di almeno 1 m. l ultimo impalcato; b)l altezza del parapetto non deve essere inferiore a 95 cm. rispetto al piano di calpestio; c)l altezza del fermapiede non deve essere inferiore di 15 cm. rispetto al piano di calpestio;

27 Titolo IV Capo II Sezione VI: Ponteggi movibili Art. 139: ponti su cavalletti 1. I ponti su cavalletti non devono avere altezza superiore a 2 m. e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono avere i requisiti del punto All.XVIII Art. 140: ponti su ruote a torre 1. I ponti su ruote devono avere base ampia e solida, con largo margine di sicurezza. 2.Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato. 3.Le ruote del ponte devono essere saldamente bloccate. 4.I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani, è ammessa deroga per i ponti su ruote a torre conformi all allegato XXIII.

28 Titolo IV Capo II Sezione VII: Costruzioni edilizie Art. 141: strutture speciali 1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere attuate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle. Art. 142: costruzioni di archi, volte e simili 1. Le armature provvisorie per l esecuzione di manufatti quali archi, volte e simili devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la stabilità fino al loro disarmo a opera finita.

29 2. Le armature provvisorie per grandi opere come ponti ad arco devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità. 3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma 2, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza. Art. 143: posa delle armature e delle centine 1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno alle opere di cui all art. 142, è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno con particolare riguardo alla presenza di acqua. Art. 144: resistenza delle armature 1. Le armature devono sopportare con sicurezza oltre il peso delle strutture anche quello delle persone, dei sovraccarichi eventuali e delle sollecitazioni dinamiche derivanti dall esecuzione dei lavori.

30 Art. 145: disarmo delle armature 1. Il disarmo delle armature di cui all art. 142 comma 2 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto adeguata formazione sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia dato l autorizzazione. Art. 146: difesa delle aperture 1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere protette con parapetto o tavole della stessa resistenza delle tavole da ponte. 3. I fori nelle murature o vani che abbiano la profondità superiore a 50 cm. devono essere dotati di normale parapetto e tavole fermapiede. Art. 147: scale in muratura 1. Lungo le rampe e i pianerottoli delle scale in costruzione devono essere installati parapetti normali con tavole fermapiede. 2. Il vano scala deve essere coperto con impalcatura 3. Sulle rampe delle scale ancora mancanti di gradini devono essere posati intavolati.

31 Art. 148: lavori speciali 1. Prima di procedere all esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente. 2. Nel caso di dubbio devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire l incolumità delle persone, quali ad esempio assi da ponte, soppalchi, castelli e facendo uso di idonei DPI anticaduta. Art. 149: paratoie e cassoni 1. Paratoie e cassoni devono essere: a)ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti di attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione di acqua e di materiali.

32 Titolo IV Capo II Sezione VIII: Demolizioni Art. 150: rafforzamento delle strutture 1. Prima dell inizio dei lavori di demolizione è necessario è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. 2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie. Art. 151: ordine delle demolizioni 1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con un certo ordine, sotto la sorveglianza di un preposto. 2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS tenendo conto di quanto indicato nel PSC (tali documenti devono essere tenuti a disposizione dell organo di vigilanza)

33 Art. 152: misure di sicurezza 1. Quando le opere da demolire superano i 2 metri di altezza devono essere predisposti apprestamenti che consentano alle maestranze di non stazionare sull opera da demolire. Art. 153: convogliamento del materiale da demolizione 2. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato i appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal livello del piano di raccolta. 4. Ove sia costituito da elementi pesanti o ingombranti il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei. 5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

34 Art. 154: sbarramento della zona di demolizione 1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. Art. 155: demolizione per rovesciamento 1.Il rovesciamento per trazione o spinta è consentito solo per la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 m. 4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere non superiori a 3 m. 5. Deve essere in ogni caso effettuata una valutazione per escludere danni ad edifici vicini e pericolosi per i lavoratori addetti (tutta la procedura deve essere descritta nel POS e nel PSC)

35 Art. 156: verifiche 1. Il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali può stabilire l obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l organo tecnico incaricato.

36 Titolo IV Capo III Sanzioni Art. 157: sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) Con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2500 a 6400 per la violazione dell art. 90 commi 3 4 e 5 (nei cantieri con presenza di più imprese anche non contemporanea nomina il CSP, CSE) b) Con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1000 a 4800 per la violazione dell art. 90 comma 9 lettera a (verifica idoneità tecnico-professionale modalità All. XVII, att. Impresa affidataria requisito formazione), 93 comma 2, (verifica che ci sia il PSC e che il CSE effettui le azioni di coordinamento previste :verifica, organizza, segnala) e art.100 comma 6 bis ( verifica che l impresa affidataria corrisponde se dovuti gli oneri della sicurezza, verifica che l impresa affidataria sia in possesso di adeguata formazione)

37 Titolo IV Capo III Sanzioni Art. 157: sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori c) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 art 90 commi 7 e 9 lettera c (comunicazione alle imprese del nominativo CSP e CSE, trasmissione al comune della copia notifica preliminare, durc, e dichiarazione attestante la verifica dei punti a ) e b) dello stesso comma 9 )

38 Titolo IV Capo III Sanzioni Art. 158: sanzioni per i coordinatori 1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l arresto da tre a sei mesi o con L ammenda da 2500 a 6400 per la violazione dell art. 91comma 1 (mancata redazione del PSC e del fascicolo dell opera).

39 Titolo IV Capo III Sanzioni Art. 158: sanzioni per i coordinatori 2. Il coordinatore per l esecuzione dei lavori è punito: a) Con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2500 a 6400 per la violazione dell art. 92 comma 1 lettera a), b), c), e) ed f) (verifica l attuazione del PSC, verifica l idoneità dei POS, organizza la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro e la loro reciproca informazione, segnala al committente previa contestazione scritta alle imprese le inosservanze agli art. 94, 95, 96 e 97 e alle prescrizioni del PSC, nel caso di inadempienza del committente segnala ad ASL e DPL, sospende nei casi di pericolo grave e immediato le lavorazioni) e art. 92 comma 2 ( il CSE redige PSC e fascicolo) b) Con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1000 a 4800 per la violazione dell art. 92 comma 1 lettera d (coordinamento tra RLS)

40 Titolo IV Capo III Sanzioni Art. 159: sanzioni per i datori e i dirigenti 1. Il datore di lavoro è punito con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2500 a 6400 per la violazione dell art.96 comma 1 lettera g), (il datore di lavoro redige il POS ); si applica la pena dell arresto da quattro a otto mesi o l ammenda da 2000 a 8000 se la violazione è commessa in cantieri in cui l impresa svolga lavori in presenza di rischi particolari All.XI, (rischi di seppellimento o sprofondamento profondità superiore a mt. 1,50, caduta dall alto superiore a mt.2,00 se particolarmente aggravati dalla natura dell attività o dei procedimenti attuati );si applica la pena dell ammenda da 2000 a 4000 se il POS è redatto in assenza di uno o più elementi di cui all All.XV.

41 Titolo IV Capo III Sanzioni Art. 159: sanzioni per i datori e i dirigenti 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) Con l arresto fino a sei mesi o con l ammenda da 2500 a 6400 per la violazione degli articoli 97 comma 1,( l impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC), 100 comma 3(i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS),111 commi 1, lettera a ( il datore di lavoro dà priorità alle misure di protezione collettiva) e 111 comma 6 (procedure per l utilizzo temporaneo di DPI in sostituzione delle misure di protezione collettiva); 114 comma 1, (protezione dei posti di lavoro); 117, 118, 121, 122, 126, 128 comma 1, 145 commi 1 e 2 e 148;

42 Titolo IV Capo III Sanzioni Art. 159: sanzioni per i datori e i dirigenti 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: b) Con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da 1000 a 4800 per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125 commi 1,2 e 3, 127, 129 comma1, 136 commi 1,2,3,4,5,6, 140 comma 3, 147 comma 1, 151 comma 1, 152 commi 1 e 2, 154. c) Con l arresto sino a due mesi o con l ammenda da 500 a 2000 per la violazione degli art.96 comma 1 lettera a), b), c),d) e) ed f), 97 comma 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;

43 Titolo IV Capo III Sanzioni Art. 159: sanzioni per i datori e i dirigenti d)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 per la violazione degli artt. 100 comma 4, (i datori di lavoro mettono a disposizione degli RLS..)e 101 commi 2 e 3(l impresa affidataria trasmette il PSC alle esecutrici, le esecutrici trasmettono alla affidataria i loro POS la quale li trasmette al CSE dopo la verifica di congruenza) 3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all All.XIII, nella parte relativa alle Prescrizioni per i servizi igienico assistenziali... Punti 1,2,3,4,5,6, e nella parte Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri.. Punti 1,2,3,4,5,6,7,8, è considerata un unica violazione ed è punita con la pena prevista al comma 2 lettera c (con l arresto sino a due mesi o con l ammenda da 500 a 2000 ). L organo di vigilanza è tenuto a precisare, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

44 Titolo IV Capo III Sanzioni Art. 160: sanzioni per i lavoratori autonomi 1. I lavoratori autonomi sono puniti: a)con l arresto fino atre mesi o con l ammenda da 400 a 1600 per la violazione dell art 100 comma 3 (i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC e nel POS) b)con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 300 a 800 per la violazione dell art.94 (i lavoratori autonomi si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE ai fini della sicurezza) c)con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 per la violazione degli art. 124 (divieto di deposito materiali sulle impalcature), 138, commi 3 e 4 (divieto di gettare dall alto elementi del ponteggio e di scendere e salire dai montanti) e 152 comma 2 ( è vietato lavorare sui muri in demolizione)

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