che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo."

Transcript

1 Reg. (CE) n. 1626/94 del 27 giugno 1994 ( 1). Regolamento del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo. (1) Pubblicato nella G.U.C.E. 6 luglio 1994, n. L 171. Entrato in vigore il 1 gennaio Il Consiglio dell'unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione ( 2), visto il parere del Parlamento europeo ( 3), visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4), considerando che nel primo decennio di applicazione della politica comune della pesca la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nel Mediterraneo non sono state regolamentate a livello comunitario, in quanto le peculiarità di tale mare si prestano meno facilmente a un trattamento analogo a quello applicato nell'atlantico e nel Mare del Nord dal 1983; considerando, tuttavia, che è ora giunto il momento di ovviare ai problemi attuali delle risorse del Mediterraneo, istituendo un sistema di gestione armonizzata adatto alla realtà mediterranea, tenendo conto delle disposizioni nazionali già in vigore nella regione, ma apportandovi, in modo equilibrato ed eventualmente progressivo, gli adeguamenti necessari ai fini della tutela degli stock; considerando che la Comunità deve altresì mirare unitamente a tutti i paesi rivieraschi all'attuazione di una politica comune di gestione e di sfruttamento delle risorse alieutiche nel Mediterraneo; che il sistema di gestione contemplato dal presente regolamento riguarda inoltre le operazioni legate alla pesca delle risorse alieutiche del Mediterraneo effettuate da navi battenti bandiera di paesi terzi nei porti della Comunità; considerando che occorre vietare gli attrezzi il cui impiego nel Mediterraneo contribuisce in misura eccessiva al degrado dell'ambiente marino od a quello dello stato delle popolazioni ittiche; che occorre riservare una parte della fascia costiera agli attrezzi più selettivi utilizzati dai piccoli pescatori; che, in deroga alla portata geografica del regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7

2 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse di pesca, le disposizioni del medesimo concernenti le reti da imbrocco derivanti e le sciabiche sono già applicabili nel Mediterraneo; considerando che è opportuno definire le caratteristiche, e in particolare le dimensioni minime delle maglie, dei principali attrezzi impiegati nel Mediterraneo, nonché le taglie minime di taluni pesci, crostacei, molluschi ed altri prodotti alieutici tipici del Mediterraneo, al fine di evitarne uno sfruttamento eccessivo; considerando che, nella stessa ottica e per evitare che vengano a crearsi situazioni tali da dar luogo alla cattura su grande scala di individui sotto misura, è necessario proteggere talune zone in cui si concentra il novellame, tenendo conto delle peculiari condizioni biologiche di queste diverse zone; che è inoltre opportuno che il legislatore, sia comunitario sia nazionale, all'atto della regolamentazione delle attività di pesca nel Mediterraneo prenda in considerazione le esigenze specifiche di specie e di habitat minacciati o di riconosciuta fragilità; considerando che, per non ostacolare la ricerca scientifica, il presente regolamento non deve applicarsi alle operazioni che possono risultare necessarie per lo svolgimento di tale ricerca; considerando che, a complemento del presente regolamento, deve essere possibile l'applicazione sia di misure nazionali supplementari o che vadano al di là delle esigenze minime del regime da esso istituito, sia di misure intese a disciplinare le relazioni tra i vari operatori impegnati nel settore della pesca; che dette misure possono essere mantenute o adottate previo esame, da parte della Commissione, della loro compatibilità con il diritto comunitario e della loro conformità con la politica comune della pesca; considerando inoltre che devono poter essere accettate misure nazionali autorizzate dalle disposizioni del presente regolamento, per un periodo limitato e secondo una procedura che garantisca effetti negativi minimi sulle risorse e sulle attività dei pescatori comunitari; considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acqua oltura, obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le attività di pesca non commerciali non compromettano la conservazione e la gestione delle risorse soggette alla politica comune della pesca; che tale obbligo riveste particolare importanza nel Mediterraneo, data la portata di tali attività in questo mare, e che è necessario limitarne gli eventuali effetti negativi sullo stato delle risorse alieutiche; considerando che la Comunità ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene principi e norme sulla conservazione e sulla gestione delle risorse biologiche marine,

3 ha adottato il presente regolamento: (2) G.U.C.E. 9 gennaio 1993, n. C 5 e G.U.C.E. 12 novembre 1993, n. C 306. (3) G.U.C.E. 20 settembre 1993, n. C 255. (4) G.U.C.E. 26 luglio 1993, n. C 201. Articolo 1 1. Il presente regolamento si applica a qualsiasi attività di pesca o qualsiasi attività connessa esercitata nel territorio e nelle acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5 36' ovest soggetti alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione della lagune e degli stagni. Esso è del pari applicabile alle attività suddette esercitate nel Mediterraneo al di fuori di tali acque dalle navi comunitarie. 2. Gli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo possono legiferare nei settori contemplati dal paragrafo 1, anche in materia di pesca non commerciale, adottando misure supplementari o che vadano al di là delle esigenze minime del regime istituito dal presente regolamento, che siano compatibili con il diritto comunitario e conformi alla politica comune della pesca. Adottando queste misure gli Stati membri provvedono alla conservazione delle specie e degli habitat fragili o minacciati e, segnatamente, di quelli elencati nell'allegato I. 3. La Commissione è informata in tempo utile per la presentazione delle sue osservazioni, secondo la procedura prevista nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3094/86, riguardo a qualsiasi piano inteso a introdurre o modificare misure nazionali di conservazione e di gestione delle risorse. Articolo 2 1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di sostanze tossiche, narcotiche o corrosive, nonché di apparecchiature che generano scariche elettriche e di esplosivi.

4 2. È vietato l'impiego, per la raccolta dei coralli, di croci di Sant'Andrea e di altri analoghi attrezzi trainati nonché di martelli pneumatici o di altri attrezzi a percussione per la raccolta dei litofagi. 3. Dal 1 gennaio 2002 è vietato l'impiego di reti da circuizione e da traino, calate per mezzo di un'imbarcazione e manovrate dalla riva (sciabiche da spiaggia), fatta salva diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali reti non incide negativamente sulle risorse. Articolo 3 1. È vietato l'impiego di reti da traino, sciabiche o reti analoghe entro il limite delle tre miglia nautiche dalla costa o dell'isobata di 50 m, qualora tale profondità sia raggiunta a una distanza minore, indipendentemente dal sistema di traino o di alaggio, salvo deroghe previste dalla normativa nazionale qualora la fascia costiera delle 3 miglia nautiche non sia compresa all'interno delle acque territoriali degli Stati membri. Tuttavia, qualsiasi attrezzo di pesca utilizzato ad una distanza dalla costa inferiore a quella stabilita nel primo comma ed il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale vigente alla data del 1 gennaio 1994, può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2002, fatta salva diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali reti non incide negativamente sulle risorse ( 5). 1 bis. È vietato l'impiego di attrezzi di pesca, ad eccezione della pesca effettuata con l'attrezzo denominato in Francia "gangui", alle condizioni di cui al secondo comma del paragrafo 1, a meno che lo Stato membro interessato abbia attuato misure volte a garantire che, per tali attività di pesca, - non sia compromesso il divieto di cui al paragrafo 3, - la pesca non interferisca con le attività di imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da reti trainanti analoghe, - la pesca sia limitata a specie bersaglio non soggette a taglie minime di sbarco a norma dell'articolo 8, - la pesca sia limitata in modo che le catture di specie di cui all'allegato IV siano minime,

5 - i pescherecci siano soggetti a permessi speciali di pesca rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali. Tali misure devono essere comunicate alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2000 ( 6). 2. In deroga al paragrafo precedente l'utilizzazione delle draghe destinate alla cattura di molluschi è autorizzata indipendentemente dalla distanza dalla costa e dalla profondità, a condizione che la cattura delle specie diverse dai molluschi non superi il 10% del peso totale della cattura globale. 3. È vietata la pesca con reti a strascico, sciabiche e reti analoghe trainate sopra la praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o altre fanerogame marine. 4. È vietato calare qualsiasi tipo di rete da circuizione a meno di 300 m dalle coste o dall'isobata di 30 m qualora tale profondità sia raggiunta ad una distanza inferiore. (5) Comma inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1448/1999 e, successivamente, così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2550/2000 a decorrere dal 1 giugno (6) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2550/2000 a decorrere dal 1 giugno Articolo 3 bis [1. La pesca del tonno rosso col cianciolo è proibita: - dal 1 al 31 maggio in tutto il Mare Mediterraneo e dal 16 luglio al 15 agosto nel Mare Mediterraneo, escluso l'adriatico, per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nell'adriatico; - dal 16 luglio al 15 agosto in tutto il Mare Mediterraneo e dal 1 al 31 maggio nell'adriatico per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nel Mediterraneo, escluso l'adriatico. Gli Stati membri provvedono a che tutti i pescherecci battenti la loro bandiera o registrati nel loro territorio osservino il presente paragrafo. Ai fini del presente regolamento, il limite meridionale del Mare Adriatico si situa lungo una linea che collega la frontiera greco-albanese a Capo Santa Maria di Leuca ( 7).

6 2. È proibito utilizzare aeromobili o elicotteri per le operazioni di pesca del tonno rosso nel periodo compreso tra il 1 e il 30 giugno.] ( 8). (7) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 812/2000. (8) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 782/98, successivamente derogato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 49/1999, al quale si rimanda, e, da ultimo, abrogato dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 973/2001, al quale si rimanda per ulteriori precisazioni. Articolo 4 1. Gli Stati membri compilano un elenco delle zone di protezione che comportano restrizioni dell'attività di pesca introdotte per motivi biologici peculiari a tali zone. 2. L'elenco degli attrezzi da pesca che possono essere utilizzati nelle zone di protezione e le disposizioni tecniche adeguate sono stabiliti dalle autorità competenti degli Stati membri in funzione dei pertinenti obiettivi di conservazione e in conformità delle disposizioni del presente regolamento. 3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificate alla Commissione, che le comunica agli altri Stati membri. Articolo 5 1. Gli Stati membri fissano le restrizioni relative alle caratteristiche tecniche dei principali tipi di attrezzi da pesca, attenendosi ai requisiti minimi precisati nell'allegato II. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 sono notificate alla Commissione conformemente all'articolo 1, paragrafo 3. Nell'esercizio delle sue competenze conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3094/86, la Commissione tiene conto delle caratteristiche delle attività di pesca specifiche delle acque in questione.

7 Articolo 5 bis [1. È vietata la pesca del tonno rosso con palangari di superficie da parte di navi di oltre 24 m di lunghezza durante il periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 luglio di ogni anno. 2. Ai fini del presente articolo, la lunghezza applicabile è quella definita dall'iccat, riportata nell'allegato V.] ( 9). (9) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1075/96 e successivamente abrogato dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 973/2001, al quale si rimanda per ulteriori precisazioni. Articolo 6 1. È vietato l'impiego e la detenzione a bordo di reti da traino o di reti analoghe, di reti da imbrocco o di reti da circuizione salvo che la dimensione delle maglie nella parte della rete che reca le maglie più piccole sia uguale o superiore ad una delle dimensioni minime fissate nell'allegato III. Tuttavia, gli attrezzi da pesca aventi maglie di dimensione minima inferiore a una di quelle stabilite nell'allegato III, usati conformemente alla legislazione nazionale in vigore al 1 gennaio 1994, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2002 ( 10), salvo diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali attrezzi non incide negativamente sulle risorse. 1 bis. È vietato l'impiego di attrezzi di pesca alle condizioni di cui al secondo comma del paragrafo 1, a meno che lo Stato membro interessato abbia attuato misure volte a garantire che, per tali attività di pesca, - la pesca sia limitata a specie bersaglio non soggette a taglie minime di sbarco a norma dell'articolo 8, - la pesca sia limitata in modo che le catture di specie di cui all'allegato IV siano minime, - i pescherecci siano soggetti a permessi speciali di pesca rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 1627/94. Tali misure sono comunicate alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2000 ( 11).

8 2. Le dimensioni delle maglie sono stabilite secondo la procedura definita nel regolamento (CEE) n. 2108/84 della Commissione. 3. La lunghezza della rete corrisponde a quella della lima da sughero. L'altezza della rete corrisponde alla somma delle altezze delle maglie bagnate, compresi i nodi, stirate perpendicolarmente alla linea dei galleggianti. (10) Data inizialmente sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1448/1999 e, successivamente, così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2550/2000 a decorrere dal 1 giugno (11) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2550/2000 a decorrere dal 1 giugno Articolo 7 Gli Stati membri possono prevedere divieti di sbarco in luoghi diversi da quelli attrezzati o autorizzati a tal fine. Qualora gli Stati membri adottino siffatte misure, essi le notificano senza indugio alla Commissione, che le comunica agli altri Stati membri. Articolo 8 1. Un pesce, un crostaceo, un mollusco o un altro prodotto alieutico è sotto misura se le sue dimensioni sono inferiori alle taglie minime specificate nell'allegato IV per le specie corrispondenti. Le taglie dei pesci, dei crostacei e dei molluschi sono misurate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3094/86, salvo indicazione contraria riportata nell'allegato IV. Qualora siano ammessi più metodi di misurazione, il pesce, il crostaceo o il mollusco ha la taglia prevista se almeno una delle misure determinate mediante questi metodi è superiore alla corrispondente dimensione minima. 2. Le taglie minime di coralli, ricci di mare, uova di mare e spugne sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato. 3. I pesci, crostacei, molluschi od altri prodotti alieutici sotto misura non possono essere detenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita.

9 Articolo 8 bis ( 12) La zona di gestione di 25 miglia intorno a Malta. 1. L'accesso dei pescherecci comunitari alle acque e alle risorse della zona che si estende fino a 25 miglia nautiche dalle linee di base intorno alle isole maltesi (in appresso: "la zona di gestione") è disciplinato come segue: a) la pesca all'interno della zona di gestione è limitata ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m che utilizzano attrezzi diversi da quelli trainati; b) lo sforzo complessivo di tali pescherecci, espresso in termini di capacità di pesca totale, non può superare il livello medio registrato nel , corrispondente a pescherecci aventi una potenza motrice e una stazza totali di kw e GT rispettivamente. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con reti da traino di lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare in determinate zone all'interno della zona di gestione, secondo quanto specificato all'allegato V, lettera a), del presente regolamento, fatto salvo il rispetto delle condizioni seguenti: a) la capacità di pesca totale dei pescherecci con reti da traino autorizzati a operare nella zona di gestione non supera il limite di kw; b) la capacità di pesca di un peschereccio con reti da traino autorizzato ad operare ad una profondità inferiore ai 200 mnon supera i 185 kw; l'isobata di 200 mdi profondità è identificata da una linea spezzata che collega i punti elencati nell'allegato V, lettera b), del presente regolamento; c) i pescherecci con reti da traino che operano nella zona di gestione sono in possesso di un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali e sono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione dagli Stati membri interessati e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio; d) i limiti di capacità di cui alle lettere a) e b), sono periodicamente rivalutati sulla base del parere di enti scientifici pertinenti con riguardo ai loro effetti sulla conservazione degli stock. 3. Se la capacità totale di pesca di cui al paragrafo 2, lettera a), supera la capacità totale di pesca dei pescherecci con reti da traino la cui lunghezza fuori

10 tutto è pari o inferiore a 24 m che operano nella zona di gestione nel periodo di riferimento (in appresso: "la capacità di pesca di riferimento"), la Commissione in conformità con la procedura di cui all'articolo 10 bis ripartisce tale capacità eccedentaria disponibile tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione. La capacità di pesca di riferimento corrisponde a kw. 4. I permessi di pesca speciali per la capacità di pesca eccedentaria disponibile di cui al paragrafo 3 possono essere rilasciati unicamente ai pescherecci che alla data di applicazione del presente articolo figurano nello schedario comunitario della flotta. 5. Se la capacità totale di pesca dei pescherecci con reti da traino autorizzati ad operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2, lettera c), supera il limite stabilito al paragrafo 2, lettera a), perché tale limite è stato abbassato a seguito della revisione di cui al paragrafo 2, lettera d), la Commissione ripartisce la capacità di pesca tra gli Stati membri sulla base seguente: a) la capacità di pesca in kw corrispondente ai pescherecci operanti nella zona nel periodo è considerata prioritaria; b) la capacità di pesca in kw corrispondente ai pescherecci che hanno operato nella zona in un qualsiasi altro periodo è presa in considerazione in secondo luogo; c) la capacità di pesca rimanente per gli altri pescherecci viene ripartita tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione. 6. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con ciancioli o palangari e i pescherecci dediti alla pesca della lampuga ai sensi dell'articolo 8 ter sono autorizzati ad operare all'interno della zona di gestione. Essi ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e sono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione da ciascuno Stato membro e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio. Lo sforzo di pesca è in ogni caso controllato per salvaguardare la sostenibilità di tali tipi di pesca nella zona. 7. Il comandante di un peschereccio con reti da traino autorizzato a operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2 e che non dispone di VMS a bordo è tenuto a segnalare ciascuna entrata e ciascuna uscita dalla zona suddetta alle proprie autorità e alle autorità dello Stato costiero.

11 (12) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 813/2004 così come sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 185. Articolo 8 ter ( 13) Pesca della lampuga. 1. All'nterno della zona di gestione, la pesca della lampuga (Coriphaena spp.) mediante dispositivi di concentrazione dei pesci (fishing aggregating devices - FAD) è vietata dal 1 gennaio al 5 agosto ogni anno. 2. La pesca della lampuga all'interno della zona di gestione può essere praticata da un massimo di 130 pescherecci. 3. Le autorità maltesi stabiliscono le rotte dei FAD e assegnano ciascuna rotta dei FAD a pescherecci comunitari entro il 30 giugno di ogni anno. I pescherecci comunitari battenti bandiera diversa da quella di Malta non sono autorizzati ad utilizzare le rotte dei FAD nella zona delle 12 miglia. 4. I pescherecci autorizzati a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e vengono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione da ciascuno Stato membro e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio. In deroga al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m è richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale. (13) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 813/2004 così come sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 185. Articolo 9 Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca svolte esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati e di cui la Commissione sia stata preventivamente informata.

12 Articolo 10 Nell'esercitare i suoi poteri in forza del presente regolamento e, in particolare, quando elabora proposte relative a misure in settori disciplinati da accordi conclusi in seno agli ambienti professionali, la Commissione consulta le organizzazioni di categoria interessate. Articolo 10 bis ( 14) Modalità di applicazione e modifiche. Le modalità di applicazione degli articoli 8 bis e 8 ter relative, in particolare, ai criteri da applicare per stabilire le rotte dei FAD e per assegnare le rotte dei FAD a norma dell'articolo 8 ter, paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. (14) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 813/2004 così come sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 185. Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno Per il Consiglio Il Presidente C. Simitis

13 Allegato I Specie e habitat fragili o minacciati SPECIE: Tutte le specie marine presenti nel Mediterraneo di: - mammiferi (cetacei, pinnipedi) - uccelli - tartarughe (chelonidi) - pesci riportate negli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, approvata con la decisione 82/461/CEE, o nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, approvata con la decisione 82/72/CEE. HABITAT: - Zone litoranee umide. - Praterie di fanerogame marine. Allegato II Requisiti minimi relativi alle caratteristiche dei principali tipi di attrezzi da pesca Reti da traino (pelagiche e demersali) - L'uso di dispositivi di copertura interna o esterna del sacco della rete è limitato ai dispositivi autorizzati dal regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione. Draghe - Larghezza massima di 4 m, ad eccezione delle draghe per la pesca delle spugne (gangava).

14 Reti da circuizione (sciabiche e lampare) - Lunghezza della pezza limitata a 800 m e altezza massima limitata a 120 m, tranne per le tonnare vaganti. Reti fisse (da imbrocco e impiglianti) e tramagli - Altezza massima delle reti fisse limitata a 4 m. - È vietato detenere a bordo e calare più di m di reti fisse per nave. Palangaro di fondo - È vietato detenere a bordo e calare più di m di palangaro per nave. Palangaro di superficie (derivante) - È vietato detenere a bordo e calare più di 60 km di palangaro per nave. Allegato III Dimensioni minime delle maglie Reti da traino (reti a strascico, reti da traino superficiale [*], sciabiche ancorate, ecc.): Reti da circuizione: 40 mm 14 mm [*] Per la pesca con reti da traino superficiale di sardine ed acciughe, la dimensione minima delle maglie è ridotta a 20 mm, a condizione che dette specie costituiscano almeno il 70% delle catture a cernita avvenuta. Allegato IV ( 15) Taglie minime Specie Taglie minime

15 PESCI Dicentrarchus labrax Diplodus spp. Engraulis encrasicolux [*] Epinephelus spp. Lophius spp. Merluccius merluccius Mugil spp. Mullus spp. Pagellus spp. Pagrus pagrus Polyprion americanus Scomber scombrus Solea vulgaris Sparus aurata 23 cm 15 cm 9 cm 45 cm 30 cm 20 cm 16 cm 11 cm 12 cm 18 cm 45 cm 18 cm 20 cm 20 cm [Tonno rosso (Thunnus thynnus) 70 cm o 6,4 kg [**]](16). Trachurus spp. 12 cm [Xiphias gladius [***] 120 cm] (17). CROSTACEI Homarus gammarus 85 mm cefalotorace 240 mm lunghezza totale Nephrops norvegicus 20 mm cefalotorace 70 mm lunghezza totale Palinuridae 240 mm lunghezza totale MOLLUSCHI Pecten spp. Venerupis spp. Venus spp. 100 mm 25 mm 25 mm

16 [*] Gli Stati membri possono convertire la taglia minima in numero di esemplari di questa specie al chilogrammo. [**] Tuttavia, il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, non si applica al pesce di peso compreso tra 3,2 e 6,4 kg catturato accidentalmente, fino ad una percentuale del 15% calcolata in unità (18). [***] Si tratta della lunghezza misurata sulla retta ideale che congiunge la punta dell'osso mascellare inferiore all'estremità posteriore del più piccolo raggio caudale (furca caudale) (19). (15) Per una deroga al presente allegato, si rimanda all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 49/1999. (16) Voce inizialmente sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 782/98, successivamente così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 812/2000 e, da ultimo, abrogata dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 973/2001, al quale si rimanda per ulteriori precisazioni. (17) Voce abrogata dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 973/2001, al quale si rimanda per ulteriori precisazioni. (18) Nota così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 812/2000. (19) Nota così rinumerata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 782/98. Allegato V ( 20) Zona di gestione di 25 miglia intorno alle isole maltesi a) Zone in cui è autorizzata la pesca con attrezzi da traino nelle acque circostanti le isole maltesi: coordinate geografiche Zona A Zona H A N, E A N, E A N, E A N, E A N, E A N, E H N, E H N, E H N, E H N, E H N, E

17 Zona B Zona I B N, E B N, E B N, E B N, E B N, E B N, E I N, E I N, E I N, E I N, E Zona C Zona J C N, E C N, E C N, E C N, E J N, E J N, E J N, E J N, E Zona D Zona K D N, E D N, E D N, E D N, E K N, E K N, E K N, E K N, E K N, E Zona E Zona L E N, E E N, E E N, E E N, E E N, E L N, E L N, E L N, E L N, E

18 Zona F Zona M F N, E F N, E F N, E F N, E M N, E M N, E M N, E M N, E M N, E Zona G Zona N G N, E G N, E G N, E G N, E G N, E N N, E N N, E N N, E N N, E N N, E N N, E b) Coordinate geografiche di alcuni punti intermedi lungo l'isobata dei 200 m all'interno della zona di gestione di 25 miglia ID Latitudine Longitudine N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E

19 N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E

20 N E N E (20) Allegato inserito dall'allegato del regolamento (CE) n. 813/2004 così come sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 maggio 2004, n. L 185. Allegato V [Definizione di lunghezza dei pescherecci secondo l'iccat: - per qualsiasi peschereccio costruito dopo il 18 luglio 1982, il 96% della lunghezza fuori tutto sulla linea di galleggiamento all'85% dell'altezza minima di costruzione misurata a partire dal cielo della chiglia, oppure la distanza dalla parte anteriore della ruota di prora all'asse del manicotto del timone su questa stessa linea di galleggiamento, qualora detta distanza sia superiore. Per le navi munite di un rastrello di chiglia, la linea di galleggiamento sulla quale verrà misurata la lunghezza dovrà essere parallela alla linea di galleggiamento contrattuale; - per qualsiasi peschereccio costruito anteriormente al 18 luglio 1982, la lunghezza immatricolata che figura nei registri nazionali o in qualsiasi altro documento riguardante la nave.] ( 21). (21) Allegato aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1075/96 e successivamente abrogato dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 973/2001, al quale si rimanda per ulteriori precisazioni.

Proposta di regolamento (COM(2018)0143 C8-0123/ /0069(COD))

Proposta di regolamento (COM(2018)0143 C8-0123/ /0069(COD)) 22.3.2019 A8-0381/ 001-019 EMENDAMENTI 001-019 presentati da Commissione per la pesca Relazione Linnéa Engström A8-0381/2018 Pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per la pesca 2009 PROVVISORIO 2003/0229(CNS) 16.11.2004 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 14/4 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/86 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2016 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo LA COMMISSIONE

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 1.2.2018 L 29/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/153 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano

Dettagli

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 31.12.2002 L 356/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2340/2002 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002 che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di

Dettagli

IT Unita nella diversità IT A8-0263/92. Emendamento. Jens Gieseke, Gabriel Mato a nome del gruppo PPE

IT Unita nella diversità IT A8-0263/92. Emendamento. Jens Gieseke, Gabriel Mato a nome del gruppo PPE 11.9.2017 A8-0263/92 92 Articolo 16 Articolo 16 Porti designati per i gruppi 1, 2, 3, 4 e 7 La soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto di un piano pluriennale, oltre la quale i pescherecci

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.7.2019 C(2019) 5092 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 10.7.2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione relativo

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 2.2.2018 L 30/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/161 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2017 che istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 7.11.2003 L 289/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1954/2003 DEL CONSIGLIO del 4 novembre 2003 relativo alla gestione dello sforzo di pesca per

Dettagli

16422/14 DT-RS/lmm DGB 3

16422/14 DT-RS/lmm DGB 3 Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 gennaio 2015 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0341 (NLE) 16422/14 PECHE 574 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Dettagli

Cosa si intende per pesca diretta del tonno rosso? Quella praticata da coloro che sono forniti di quota

Cosa si intende per pesca diretta del tonno rosso? Quella praticata da coloro che sono forniti di quota Cosa si intende per pesca diretta del tonno rosso? Quella praticata da coloro che sono forniti di quota Che cosa si intende per pesca accessoria/accidentale di tonno rosso e qual è il limite? Si intende

Dettagli

L 198/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 198/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 198/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 26.7.2008 REGOLAMENTO (CE) N. 718/2008 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 2008 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.10.2017 C(2017) 6982 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 23.10.2017 che istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. che modifica il regolamento (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. che modifica il regolamento (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 20.5.2015 COM(2015) 212 final 2015/0108 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.7.2014 COM(2014) 457 final 2014/0213 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento

Dettagli

Regolamento (CE) N. 3259/94

Regolamento (CE) N. 3259/94 Regolamento (CE) N. 3259/94 Regolamento (CE) N. 3259/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci. IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO. a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'unione europea

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO. a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'unione europea COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

Dettagli

LA PESCA, GLI ATTREZZI E LE RISORSE ITTICHE

LA PESCA, GLI ATTREZZI E LE RISORSE ITTICHE LA PESCA, GLI ATTREZZI E LE RISORSE ITTICHE LA PESCA IN MARE L attività di pesca è un attività millenaria. L uomo ha sempre cercato sostentamento anche dal mare. Negli ultimi tempi però vi è una sensibilità

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare PROGETTO DI PARERE

PARLAMENTO EUROPEO Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare PROGETTO DI PARERE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 17.10.2014 2014/0138(COD) PROGETTO DI PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.11.2017 C(2017) 7875 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 30.11.2017 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli

Dettagli

Zona 4. Zona compresa tra 40.º 31,45 N ed il parallelo di Almenara (39.º 44,40 N) dal 1 luglio al 31 agosto inclusi.

Zona 4. Zona compresa tra 40.º 31,45 N ed il parallelo di Almenara (39.º 44,40 N) dal 1 luglio al 31 agosto inclusi. DECRETO APA/79/2006 del 19 gennaio, con il quale si stabilsce un piano integrale di gestione per la conservazione delle risorse ittiche nel Mediterraneo Da diversi anni si osserva nel Mediterraneo spagnolo

Dettagli

Piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo. Proposta di regolamento (COM(2018)0229 C8-0162/ /0109(COD))

Piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo. Proposta di regolamento (COM(2018)0229 C8-0162/ /0109(COD)) 29.3.2019 A8-0389/ 001-041 EMENDAMENTI 001-041 presentati da Commissione per la pesca Relazione Marco Affronte Piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo A8-0389/2018 (COM(2018)0229

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 15 luglio 2014 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 15 luglio 2014 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 15 luglio 2014 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0213 (COD) 11841/14 PECHE 356 CODEC 1622 PROPOSTA Origine: Data: 11 luglio 2014 Destinatario: n. doc.

Dettagli

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 150/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO CEE N. 811/2004 DEL CONSIGLIO el 21.4.2004 che istituisce misure per la

Dettagli

Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; VISTO il decreto

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1928/2004 DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 1928/2004 DEL CONSIGLIO 6.11.2004 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 332/5 REGOLAMENTO (CE) N. 1928/2004 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 che stabilisce, per il 2004,

Dettagli

PROGETTO DI PARERE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2016/0187(COD)

PROGETTO DI PARERE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2016/0187(COD) Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 30.1.2017 2016/0187(COD) PROGETTO DI PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 172. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 luglio 2018.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 172. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 luglio 2018. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 172 Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 9 luglio 2018 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2018/963 della

Dettagli

A8-0381/320. soppresso. Motivazione

A8-0381/320. soppresso. Motivazione 11.1.2018 A8-0381/320 320 Articolo 10 paragrafo 3 3. In deroga al paragrafo 1, è vietato tenere a bordo o utilizzare reti da posta derivanti nel Mar Baltico. soppresso Il divieto dell'utilizzo di reti

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO PESCARA ORDINANZA N. 18/2009 DISCIPLINA della pesca e dello sbarco DEL TONNO ROSSO Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti legislativi) REGOLAMENTI 29.5.2015 L 133/1 I (Atti legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2015/812 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE)

Dettagli

APPROFONDIMENTI NORMATIVI ED ESPERIENZE OPERATIVE.

APPROFONDIMENTI NORMATIVI ED ESPERIENZE OPERATIVE. APPROFONDIMENTI NORMATIVI ED ESPERIENZE OPERATIVE. Approfondimento. LE TAGLIE MINIME. Modifiche al regime sanzionatorio italiano sono state apportate dall'art. 6 del D.Lgs. n. 153/2004 (come mod. dall'art.

Dettagli

AUDIZIONE Senato

AUDIZIONE Senato AUDIZIONE Senato 17.06.2014 NUMERO ATTO PRPOSTA REG. CE COM(2014) 265 DEF Atto comunitario n. 36: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un divieto di pesca con reti

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 31.10.2017 L 281/21 REGOLAMENTO (UE) 2017/1973 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati

Dettagli

Parlamento europeo P8_TA(2018)0001

Parlamento europeo P8_TA(2018)0001 Parlamento europeo 2014-2019 TESTI APPROVATI P8_TA(2018)0001 Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'organizzazione regionale di gestione della pesca

Dettagli

La nuova disciplina dell obbligo di sbarco

La nuova disciplina dell obbligo di sbarco La nuova disciplina dell obbligo di sbarco Focal Point MEDAC Italia WG1 Barcellona, 4 marzo 2014 La situazione attuale in Italia D.LGS.4/2012 Art.7, comma 1 VIETATO detenere, sbarcare e trasbordare esemplari

Dettagli

(Atti legislativi) REGOLAMENTI

(Atti legislativi) REGOLAMENTI 25.11.2015 L 308/1 I (Atti legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2015/2102 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune

Dettagli

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 8 della presente direttiva.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 8 della presente direttiva. Dir. 2004/41/CE del 21 aprile 2004 ( 1). Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la

Dettagli

Note sulla taglia minima su prodotti di acquacoltura

Note sulla taglia minima su prodotti di acquacoltura Note sulla taglia minima su prodotti di acquacoltura Sovente da parte delle autorità di controllo vengono sollevate osservazioni in merito la detenzione di animali con taglia inferiore alla taglia minima

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 698 final - Annexes 2 to 8.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 698 final - Annexes 2 to 8. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 ottobre 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0344 (NLE) 13797/16 ADD 2 PECHE 400 PROPOSTA Origine: Data: 27 ottobre 2016 Destinatario: Jordi AYET

Dettagli

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima; Vista la legge 17 febbraio 1982, n.41, recante

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO Concernente le misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 IL CONSIGLIO

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 gennaio 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 gennaio 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 gennaio 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0001 (NLE) 5018/17 PECHE 1 PROPOSTA Origine: Data: 10 gennaio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: COM(2017)

Dettagli

Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa

Dettagli

61o anno 28 settembre 2018

61o anno 28 settembre 2018 Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 244 I Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 28 settembre 2018 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento (UE) 2018/1308 del Consiglio,

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 3.7.2017 COM(2017) 356 final 2017/0147 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di

Dettagli

Osservatorio nazionale della pesca

Osservatorio nazionale della pesca CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI PESCA: LA CIRCUIZIONE Avoid By Catch FONDO EUROPEO PESCA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 Osservatorio nazionale della pesca UNIONE EUROPEA FAI FEDERPESCA CARATTERISTICHEDEISISTEMIDIPESCA:LACIRCUIZIONE

Dettagli

L 340/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 340/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 340/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 22.12.2007 REGOLAMENTO (CE) N. 1559/2007 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2007 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell Atlantico

Dettagli

ANNEX ALLEGATO. della. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

ANNEX ALLEGATO. della. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30..2018 COM(2018) 368 final ANNEX ALLEGATO della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/200,

Dettagli

DIR N. 97/11/CE

DIR N. 97/11/CE DIR. 03.03.1997 N. 97/11/CE Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Pubblicata nella

Dettagli

3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 15 ottobre

3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 15 ottobre Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 maggio 2015 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0213 (COD) 8446/15 PECHE 150 CODEC 627 NOTA PUNTO "I/A" Origine: Destinatario: Segretariato generale

Dettagli

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRASINI G U A R D I A C O S T I E R A

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRASINI G U A R D I A C O S T I E R A UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRASINI G U A R D I A C O S T I E R A ORDINANZA N 22/2013 DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA, E DELLO SBARCO E DELLA REGISTRAZIONE STATISTICA DEL TONNO ROSSO

Dettagli

ABC per ridurre le catture accidentali

ABC per ridurre le catture accidentali ABC per ridurre le catture accidentali A.B.C. (AVOID BY CATCH): tecnologie per ridurre le catture accidentali perfezionare l'attività di circuizione orientata al piccolo pelagico rendendola maggiormente

Dettagli

Vista la direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999, recante modifica della direttiva 97/1970/CE;

Vista la direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999, recante modifica della direttiva 97/1970/CE; DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1999, n.541 Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare PROGETTO DI PARERE

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare PROGETTO DI PARERE PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare PROVVISOIRIO 2004/0020(CNS) 29.9.2004 PROGETTO DI PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287 PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Documento legislativo consolidato 11.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0287 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 luglio 2007 in vista dell'adozione

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 208/56 Rettifica della decisione 2004/414/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, che modifica la decisione 2003/779/CE per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, 5.3.2009 COM(2009) 107 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla definizione della posizione della Comunità nell ambito della Commissione

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 189/52 Rettifica della decisione 2004/437/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2000/572/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 12.8.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 207/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2011 DELLA COMMISSIONE dell 11 agosto 2011 che modifica il regolamento

Dettagli

15858/17 ADD 2 RM/ff DGB 2A. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 gennaio 2018 (OR. en) 15858/17 ADD 2

15858/17 ADD 2 RM/ff DGB 2A. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 gennaio 2018 (OR. en) 15858/17 ADD 2 Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 gennaio 2018 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0287 (NLE) 15858/17 ADD 2 PECHE 537 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Dettagli

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE 22.4.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 110/7 II (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del

Dettagli

A7-0295/15. Motivazione

A7-0295/15. Motivazione 14.11.2012 A7-0295/15 15 Considerando 7 bis (nuovo) (7 bis) Al fine di garantire la conservazione degli stock di squali e di impedire nel contempo le gravi perdite economiche e sociali che inevitabilmente

Dettagli

DECRETO N.1915/DecA/65 DEL

DECRETO N.1915/DecA/65 DEL DECRETO N.1915/DecA/65 DEL 20.10.2011 Oggetto: Misure tecniche successive all arresto temporaneo obbligatorio per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante nelle acque del mare territoriale

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2008 DEL CONSIGLIO. del 29 settembre 2008

REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2008 DEL CONSIGLIO. del 29 settembre 2008 29.10.2008 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 286/33 REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2008 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2008 relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari

Dettagli

L 201/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 201/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 201/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.7.2008 REGOLAMENTO (CE) N. 734/2008 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2008 relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d alto mare dagli effetti

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 645 final - Annexes 2 to 8.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 645 final - Annexes 2 to 8. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 novembre 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0287 (NLE) 13780/17 ADD 2 PECHE 414 PROPOSTA Origine: Data: 7 novembre 2017 Destinatario: Jordi AYET

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto Guardia Costiera TARANTO Largo Arcivescovado, n 17 tel. 099/4713611 fax 0994718288 taranto@guardiacostiera.it - www.taranto.guardiacostiera.it/

Dettagli

IV 2007 NEWSLETTER TRIMESTRALE SULLA PESCA PUGLIESE. Caratteristiche tecniche della flotta

IV 2007 NEWSLETTER TRIMESTRALE SULLA PESCA PUGLIESE. Caratteristiche tecniche della flotta NEWSLETTER TRIMESTRALE SULLA PESCA PUGLIESE IV 2007 Caratteristiche tecniche della flotta Le imbarcazioni censite nei Compartimenti Marittimi pugliesi nel 2007 sono 1.704, la stazza complessiva ammonta

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 7 aprile 2011 (OR. en) 8202/11 Fascicolo interistituzionale: 2010/0392 (NLE) PECHE 84

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 7 aprile 2011 (OR. en) 8202/11 Fascicolo interistituzionale: 2010/0392 (NLE) PECHE 84 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 7 aprile 2011 (OR. en) 8202/11 Fascicolo interistituzionale: 2010/0392 (NLE) PECHE 84 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva,

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 162/8 30.4.2004 REGOLAMENTO (CE) N. 869/2004 DEL CONSIGLIO del 26 aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 199/2 29.7.2017 REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2017/1398 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Doc. XVIII n. 69 RISOLUZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Estensore DALLA TOR) approvata nella seduta del 25 giugno

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 13.8.2003 L 204/21 REGOLAMENTO (CE) N. 1438/2003 DELLA COMMISSIONE del 12 agosto 2003 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 20.10.2016 C(2016) 6606 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 20.10.2016 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale

Dettagli

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) L 276/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1811/2002 DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2002 recante modifica del regolamento (CE) n. 2555/2001 che

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 185/4 Rettifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento

Dettagli

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 12 marzo 2014 (OR. en) 7584/14 Fascicolo interistituzionale: 2014/0079 (NLE) PECHE 135 PROPOSTA Origine: Data: 10 marzo 2014 Destinatario: n. doc. Comm.: COM(2014)

Dettagli

PE-CONS 61/15 DGB 2A UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 6 gennaio 2016 (OR. en) 2015/0063 (COD) PE-CONS 61/15 PECHE 404 CODEC 1432

PE-CONS 61/15 DGB 2A UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 6 gennaio 2016 (OR. en) 2015/0063 (COD) PE-CONS 61/15 PECHE 404 CODEC 1432 UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Bruxelles, 6 gennaio 2016 (OR. en) 2015/0063 (COD) PE-CONS 61/15 PECHE 404 CODEC 1432 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.3.2019 COM(2019) 132 final 2019/0074 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo dell'accordo

Dettagli

IV 2006 NEWSLETTER TRIMESTRALE SULLA PESCA PUGLIESE. San Benedetto del Tronto dove alcune imbarcazioni. Caratteristiche tecniche della flotta

IV 2006 NEWSLETTER TRIMESTRALE SULLA PESCA PUGLIESE. San Benedetto del Tronto dove alcune imbarcazioni. Caratteristiche tecniche della flotta NEWSLETTER TRIMESTRALE SULLA PESCA PUGLIESE IV 2006 Caratteristiche tecniche della flotta In questa sezione abbiamo rivolto la nostra attenzione alle caratteristiche tecniche del naviglio per valutare

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, L 292/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2000 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1295/2008,

Dettagli

11692/14 KPE/lmm DGB 3

11692/14 KPE/lmm DGB 3 Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 luglio 2014 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0189 (NLE) 11692/14 PECHE 347 N 17 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: Accordo tra l'unione

Dettagli

d iniziativa dei senatori DONNO, PUGLIA, FATTORI, MORONESE e SANTANGELO

d iniziativa dei senatori DONNO, PUGLIA, FATTORI, MORONESE e SANTANGELO Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2738 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori DONNO, PUGLIA, FATTORI, MORONESE e SANTANGELO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2017 Modifica delle sanzioni

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.3.2017 COM(2017) 126 final 2017/0054 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 26.6.2019 C(2019) 4548 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 26.6.2019 che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

DECRETO N. 159/DecA/7 DEL 4 febbraio L Assessore. VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare, gli articoli 3, 6 e 57;

DECRETO N. 159/DecA/7 DEL 4 febbraio L Assessore. VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare, gli articoli 3, 6 e 57; DECRETO N. 159/DecA/7 DEL 4 febbraio 2011 Oggetto: Direttive per la gestione dei procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni e gare di pesca sportiva

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 20.10.2017 C(2017) 6995 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 20.10.2017 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 24.4.2015 COM(2015) 180 final Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell Atlantico

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI IT 8.5.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 115/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 395/2010 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n.

Dettagli

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 55/4 REGOLAMENTO (UE) 2016/293 DELLA COMMISSIONE dal 1 o marzo 2016 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

Dettagli

FISHJOB DIVERSIFICAZIONE DELL ATTIVITA DI PESCA. Pescaturismo

FISHJOB DIVERSIFICAZIONE DELL ATTIVITA DI PESCA. Pescaturismo DIVERSIFICAZIONE DELL ATTIVITA DI PESCA Pescaturismo CHE COS È IL PESCATURISMO? Per pescaturismo si intendono le attività intraprese dall'armatore singolo, impresa o cooperativa di nave da pesca costiera

Dettagli

Reti derivanti wwwww Obbligo di sbarco

Reti derivanti wwwww Obbligo di sbarco wwwww Obbligo di sbarco Marco Affronte Membro del Parlamento Europeo Commissione Pesca Commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare Commissione Pesca Lavori in corso Disposizioni per la

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 5.6.2015 L 139/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/864 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 4.4.2019 L 95/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2019/543 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2019 che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e

Dettagli

ALLEGATO. della. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

ALLEGATO. della. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 24.4.2018 COM(2018) 229 final ANNEX 1 ALLEGATO della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea DIRETTIVE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea DIRETTIVE L 127/4 IT DIRETTIVE DIRETTIVA (UE) 2019/782 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2019 recante modifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 20 marzo 2009 (OR. en) 7850/09 Fascicolo interistituzionale: 2009/0041 (CNS) PECHE 74 PROPOSTA

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 20 marzo 2009 (OR. en) 7850/09 Fascicolo interistituzionale: 2009/0041 (CNS) PECHE 74 PROPOSTA CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 20 marzo 2009 (OR. en) 7850/09 Fascicolo interistituzionale: 2009/0041 (CNS) PECHE 74 PROPOSTA Mittente: Commissione europea Data: 19 marzo 2009 Oggetto: Proposta

Dettagli