C.R.A.E.M. HERA IMOLA-FAENZA Srl REGOLAMENTO

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1 C.R.A.E.M. HERA IMOLA-FAENZA Srl REGOLAMENTO AGGIORNAMENTO

2 REGOLAMENTO In applicazione della Legge n. 460/97 e con riferimento allo Statuto sottoscritto in data , l Associazione CRAEM ha provveduto alla stesura del presente regolamento applicativo. ARTICOLO 1 - BENEFICIARI Sono ammessi a beneficiare dei rimborsi per spese inerenti alle prestazioni sanitarie contemplate nel presente Regolamento, tutti i dipendenti a tempo indeterminato di HERA IMOLA-FAENZA SRL (o di qualunque altra azienda subentri alla medesima in Via Casalegno 1 Imola - BO) o di aziende di Imola - BO che partecipano al gruppo HERA ai quali si applica il CCNL Settore Elettrico e per i quali viene regolarmente versata la quota prevista dal CCNL Settore Elettrico. Tale diritto può perdurare per il dipendente proveniente dal CCNL Settore Elettrico, trasferito in altra azienda del gruppo HERA, se continua ad essere versata la quota prevista dal CCNL Settore Elettrico. I dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro o iniziano lo stesso in corso d anno, hanno diritto al rimborso solo per le spese sanitarie sostenute durante la vigenza del rapporto di lavoro. Sono esclusi: - il personale assunto con contratti di lavoro interinale, su progetto, ecc... - il personale assunto a tempo determinato; - i dipendenti distaccati per cariche elettive politiche; - i dipendenti che sostengono spese sanitarie in aspettativa e tutti i casi per i quali è prevista la sospensione del rapporto di lavoro, senza diritto alla retribuzione, ad eccezione dei dipendenti in aspettativa per motivi di salute, previa presentazione di idonea documentazione al CRAEM. Le prestazioni concesse agli iscritti, salvo quanto diversamente disposto dal regolamento, sono estese: a) al coniuge nel caso che il reddito di quest ultimo non sia superiore al limite minimo di legge no tax (il valore sarà adeguato automaticamente alla legislazione vigente che per l anno 2006 indica ancora l importo di 2.840,51 2

3 Euro); per confermare tale situazione sarà obbligatoria la presentazione di copia della dichiarazione dei redditi (modello 730 o equivalente) ogni anno ; b) ai figli a carico fino al compimento del 26 ann o di età; per confermare tale situazione sarà obbligatoria a partire dal 18 anno di età la presentazione di copia della dichiarazione dei redditi (modello 730 o equivalente) ogni anno; c) ai figli a carico inabili, handicappati, gravemente invalidi, dietro presentazione di apposita documentazione al Consiglio del CRAEM; d) nel caso in cui entrambi i genitori percepiscano la pensione minima INPS, ad un solo genitore indicato dall iscritto: sarà obbligatoria la presentazione del modello CUD del genitore (ogni anno) ed una dichiarazione del dipendente dalla quale risulti che si occupa finanziariamente delle esigenze del genitore. ARTICOLO 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL CRAEM E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E di competenza del CRAEM l erogazione dei sussidi relativi a: 1) ricoveri ed interventi chirurgici in Italia e all Estero riferiti a stati morbosi di notevole gravità o persistenza per i quali occorre il ricorso ad operatori e strutture superspecializzate e di alta qualifica; 2) terapie straordinarie connesse ai ricoveri ed agli interventi di cui al punto precedente; 3) alta consulenza (visite specialistiche e consulenze sia in Italia che all Estero), nei soli casi in cui la consultazione di specialisti di chiara e notoria fama è riconosciuta indispensabile sulla base di opportuna documentazione in relazione alla particolare gravità dello stato morboso ovvero in vista degli interventi chirurgici di cui al precedente punto 1); 4) interventi di medicina preventiva mirati alla diagnosi precoce delle malattie con particolare riguardo a quelle oncologiche e genetiche effettuati presso istituti specializzati, nel caso di indisponibilità delle strutture pubbliche di realizzare iniziative in tal senso; 5) ricoveri in appositi Organismi Nazionali (Comunità, Centri specializzati e simili) per terapie di recupero da tossicodipendenza e da alcoolismo (sarà valutata la richiesta di accensione di eventuali prestiti). 3

4 6) terapie non in degenza, quali: emodialisi e terapie connesse con malattie oncologiche, fisioterapia riabilitativa motoria, interventi chirurgici, purché riconosciute indispensabili ma non praticabili da parte della struttura pubblica; 7) presidi ortopedici ed altre protesi, nei soli casi in cui l applicazione ha scopo direttamente ed esclusivamente funzionale e/o curativo comunque su prescrizione medica ortopedica (ad esempio: arti artificiali, carrozzelle per invalidi, cannule tracheali e apparecchi di protesi per laringectomizzati, sonde vescicali e simili, cinti erniali, calze elastiche, ginocchiere, cavigliere, bustini, ventriere e simili) con esclusione di presidi aventi scopo prevalentemente estetico; 8) apparecchi acustici, negli accertati casi in cui la loro adozione si renda necessaria dal punto di vista funzionale; 9) fisioterapia; 10) psicoterapia; 11) cure termali; 12) lenti e montature da vista; 13) lenti a contatto; 14) cure e protesi odontoiatriche, ortodonzia: - protesi odontoiatriche (cure inerenti l istituzione della protesi, protesi mobili o fisse, modifica, riparazioni o ribasamenti delle protesi, sostituzione di protesi); - ortodonzia (trattamento ortodontico con apparecchiature fisse o mobili purchè accompagnati da giustificazione medica). 15) visite specialistiche ed accertamenti diagnostici Restano esclusi dall ammissione a sussidi tutti gli interventi a fini estetici. In caso di diritto a rimborsi/risarcimenti anche da altra organizzazione/ente assistenziale o S.S.N. l iscritto (socio) si impegna a restituire al CRAEM l eventuale somma eccedente la spesa effettivamente sostenuta. Per ogni caso va presentata una specifica domanda Le domande da presentare al CRAEM per il rimborso delle spese sanitarie devono essere redatte su appositi moduli ( MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE ) all uopo predisposti in distribuzione presso il CRAEM e corredati della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute (fatture e/o ricevute fiscali ecc.) * unitamente alla seguente documentazione giustificativa: 4

5 - per le ipotesi di cui ai punti da 1) al 11) certificato rilasciato da uno specialista o da una struttura ospedaliera che specifichi la diagnosi e/o patologia, la necessità di ricoveri, interventi, terapie straordinarie ed alta consulenza da effettuarsi in Italia o all Estero, oppure prescrizione medica comprovante la necessità delle protesi e della terapia; - per le ipotesi di cui al punto 12);13) apposita distinta in distribuzione presso il CRAEM con indicazione analitica delle singole prestazioni ed il loro valore (SCHEDA PER LENTI E MONTATURE). - per le ipotesi di cui al punto 14) apposita distinta in distribuzione presso il CRAEM con indicazione analitica delle singole prestazioni ed il loro valore (SCHEDA PER CURE ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE). - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ( obbligatorio per comunicare eventuali variazioni rispetto alla situazione dichiarata al momento dell iscrizione ma da allegare sempre per i familiari a carico dopo il 18 anno di età come dichiarazione sostitutiva ). - * La documentazione attestante le spese effettivamente sostenute (fatture e/o ricevute fiscali ecc.) deve essere obbligatoriamente intestata al beneficiario della prestazione. * NOTA BENE: LA QUOTA PARTE RIMBORSATA DAL CRAEM NON PUO' ESSERE PORTATA IN DETRAZIONE DALL' IRPEF : OBBLIGATORIO CHE GLI ORIGINALI DI FATTURE/SCONTRINI/RICEVUTE SIANO SIGLATI CON TIMBRO " RICHIESTA RIMBORSO PRESENTATA AL CRAEM" PRIMA DI FOTOCOPIARLI Non sono rimborsabili dal CRAEM le richieste mancanti anche di una sola delle documentazioni previste. Non sono altresì rimborsabili ricevute arretrate relative ad anni per i quali è già stato effettuato il rimborso. 5

6 ARTICOLO 3 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di rimborso con allegata relativa documentazione devono pervenire, pena la decadenza, entro il termine massimo del 15 Gennaio dell anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese L erogazione dei sussidi avverrà nel corso dell esercizio finanziario successivo. Per una corretta gestione contabile i sussidi sanitari saranno erogati tramite assegno circolare. ARTICOLO 4 - SANZIONI I dipendenti che, a mezzo di falsa dichiarazione, documentazione contraffatta od altro, otterranno rimborsi senza averne titolo, dovranno restituire dette somme maggiorate degli interessi bancari calcolati in base al prime rate ABI e potranno essere suscettibili di sospensione dei sussidi per un periodo di tempo che il CRAEM valuterà. ARTICOLO 5 - PRESTAZIONI CONSIDERATE Gli interventi che possono dare luogo a sussidi da parte del CRAEM sono esclusivamente quelli elencati nel Tariffario allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Detto Tariffario, sarà aggiornato dal CRAEM ogni qualvolta ne ricorreranno gli estremi previa approvazione dell Assemblea dei soci Verranno rimborsate e indicate nei relativi mandati di pagamento solo le richieste complete della documentazione prevista dall art. 2. 6

7 ARTICOLO 6 - TETTO MASSIMO DI RIMBORSO Il sussidio liquidabile sarà determinato secondo quanto stabilito dal Tariffario allegato e con il limite massimo di spesa annua di Euro 2.000,00= Il Tariffario allegato è riferito alle prestazioni individuali dell iscritto e/o assistito a carico dello stesso. Il rimborso massimo annuo di 2000 Euro è riferito all iscritto e quindi comprensivo anche delle prestazione degli assistiti a suo carico. Restano escluse da questo limite le prestazioni di carattere eccezionale (COD. 7A) se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo del CRAEM per il carattere eccezionale e d urgenza attestato nella documentazione presentata dall iscritto. ARTICOLO 7 - SUSSIDI STRAORDINARI Il CRAEM potrà decidere di erogare prestazioni straordinarie, su esplicita richiesta, ai dipendenti e loro familiari a carico che dovessero trovarsi in gravi situazioni di malattia, infermità e in casi di decesso. A tale scopo potrà essere utilizzata una quota massima pari al 10% dell importo residuo annuo rimanente dopo i rimborsi ai dipendenti, non comulabile. Tale sussidio potrà essere deliberato dal Consiglio del CRAEM, previa accurata indagine e anche in assenza di specifica documentazione medica. ARTICOLO 8 - RICORSI L iscritto, qualora ravvisi una non corretta interpretazione del presente Regolamento che determini il rigetto totale o parziale della richiesta di rimborso, per sé o per il familiare a carico, può ricorrere al Consiglio Direttivo del CRAEM entro 30 giorni dalla data comunicata agli iscritti per ritirare i sussidi. Il CRAEM decide entro 30 giorni dalla data del ricevimento del ricorso tranne i casi per i quali si renda necessario un supplemento di istruttoria. 7

8 TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO C.R.A.E.M. 1A VISITE SPECIALISTICHE Concorso spesa fino ad un massimo del 40 % di Euro 80 della spesa per visita ed eventuali esami fatti direttamente dallo specialista. Sono considerate visite, tutte le prestazioni diagnostiche, ecografia, raggi x, risonanza magnetica, Tac, analisi visiva, visite specialistiche per medicina dello sport, eseguite in struttura pubblica o centro autorizzato. Rimborso nella medesima misura per i ticket superiori a relativi a visite specialistiche ed esami effettuati presso la struttura sanitaria pubblica. Restano escluse dai rimborsi visite ed esami per idoneità ( patente, medico-legali o altra certificazione). Massimo rimborso per prestazione 32 Euro Massimo rimborso annuo 250Euro 2 CODICE PREDISPOSTO PER EVENTUALE PRESTAZIONE 3 OCULISTICA Occhiali: 3A1 telaio: per il telaio, montaggio e coloritura lenti concorso spesa fino ad un massimo del del 30% di Euro 80,00. 3A2 lenti: rimborso del 30% della spesa (senza limite) E previsto il rimborso di un paio di occhiali completo (lenti + telaio) ed un ulteriore cambio di lenti per ogni prescrizione medica che registri una variazione della capacità visiva rispetto alla precedente prescrizione. Detta facoltà è concessa anche trascorso un periodo di tre anni dal precedente rimborso di occhiali o lenti senza variazione della prescrizione medica. Massimo rimborso annuo 200 Euro Lenti a contatto: 3B1 Lenti a contatto permanenti: rimborso del 30% della spesa. E previsto il rimborso delle lenti a contatto permanenti (es. annuali ) Massimo rimborso annuo 120 Euro 8

9 3B2 Lenti a contatto di durata limitata ( usa e getta, giornaliere, settimanali. semestrali): rimborso del 50% della spesa Massimo rimborso annuo 90 Euro E previsto il rimborso delle lenti a contatto di durata limitata dietro presentazione della prescrizione medica. 4A ODONTOIATRIA Rimborso del 50% dell importo speso. Il rimborso è subordinato alla presentazione della Scheda cure odontoiatriche e ortodontiche, opportunamente compilata dal medico dentista, 5 ORTOPEDIA 5A plantari e scarpe ortopediche, busti, calze, guaine, purché prescritti da medico specialista, contributo del 40% (comprensivo d eventuale rimborso del SSN); 5B portatori di handicap rimborso del 90% (compreso eventuale contributo USL) per tutto quanto serve al miglioramento delle attività funzionali ai portatori di handicap. 6A TRASPORTO AUTOAMBULANZA Concorso spesa pari al 50% comprensivo degli sconti previsti per convenzioni. 7 INTERVENTI CHIRURGICI 7A rimborso del 50% per spese relative ad interventi chirurgici per patologie gravi e/o terapie per malattie oncologiche nel caso in cui il Servizio Sanitario Nazionale non offra la medesima prestazione. Massimo rimborso annuo Euro Le prestazioni sopraindicate se non sono autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo CRAEM vengono rimborsate con COD. 7B 9

10 7B concorso spesa pari al 50% per piccoli interventi chirurgici svolti anche presso cliniche private in day-ospital o forme simili per finalità curative funzionali (es. laser per correzioni oculistiche); il rimborso verrà calcolato sull importo dedotto di un eventuale contributo da parte del SSN. Sono escluse le prestazioni di carattere estetico e non funzionale. 8A APPARECCHI ACUSTICI Contributo fino ad un massimo del 90% di Euro 400,00 per orecchio comprensivo d eventuale contributo del SSN. Sono rimborsabili anche eventuali spese accessorie che assicurino la funzionalità degli apparecchi 9A ALLATTAMENTO ARTIFICIALE Contributo di Euro 50,00 per mese per i primi sei mesi di vita. E necessaria una documentazione del pediatra di base che certifichi l inizio e la necessità dell allattamento artificiale. 10A CURE TERMALI Rimborso del 40% della spesa per cure termali. Sono rimborsati anche i ticket se superiori a Euro 19,99. Si precisa che verranno rimborsate solo le cure prescritte dal medico identificabili chiaramente dal certificato di pagamento. Massimo rimborso annuo 200 Euro 11A TERAPIE Rimborso del 40% della spesa per chiroterapie, laserterapie, agopuntura, massaggi prescritti dal medico specialista: fisiatra od ortopedico ed eseguiti da massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione diplomati. Massimo rimborso annuo 300 Euro 12 A PSICOTERAPIE Rimborso del 40% di una spesa max di Euro 80,00 per ogni colloquio o seduta di psicoterapia se eseguite da medici specialisti. Massimo rimborso per prestazione 32 Euro Massimo rimborso annuo 200Euro 10

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