Provincia. A cura di: Provincia Barletta Andria Trani. Settore Polizia Provinciale, Protezione Civile

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1 Provincia A cura di: Provincia Barletta Andria Trani Settore Polizia Provinciale, Protezione Civile

2 Norme che disciplinano l utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide prodotte : Legge n 574 del 11/11/1996 Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione. Decreto del 6/7/2005 del Ministero Politiche Agricole e Forestali, che detta i criteri, le norme tecniche per la Disciplina regionale per l utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide. Regolamento regionale n 27 del 7/12/2007 Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide prodotte.

3 Il Legale Rappresentante del Frantoio DEVE inviare una comunicazione al Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni, da utilizzare per lo spandimento agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide almeno 30 ggprima della distribuzione; La stessa comunicazione deve essere inviata all ARPA Puglia Dipartimento BAT Via Piccini n Bari; La comunicazione deve essere corredata da una Relazione Tecnica di cui all allegato 1 del Regolamento Regionale. Qualora i siti di spandimento ricadono nel territorio di due o più comuni, la comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei sindaci interessati; La comunicazione deve essere conservata per 5 anni e esibita ad ogni controllo da parte dell autorità competente; Qualsiasi variazione dei dati contenuti nella relazione tecnica deve essere comunicata;

4 Lo spandimento deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione delle sostanze sui terreni onde evitare conseguenze di pericolo al sistema ecologico. La distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve avvenire uniformemente sull intera superficie del terreno in modo da evitare fenomeni di ruscellamento. I quantitativi che si possono utilizzare sui terreni di acque di vegetazione e di sanse umide sono: 50 mcper ettaro ad anno, se le acque di vegetazione e le sanse umide provengono da frantoi a ciclo tradizionale; 80 mcper ettaro ad anno, se le acque di vegetazione e le sanse umide provengono da frantoi a ciclo continuo.

5 CATEGORIE DITERRENI ESCLUSI DALLO SPANDIMENTO DELLE A.V.E S.U. E VIETATO spandere le acque di vegetazione e le sanse umide secondo l art 5 del Regolamento Regionale : Alcuni esempi: terreni non adibiti ad uso agricolo; terreni situati a distanza inferiore a 200 metri dalle aree urbane; terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri; terreni situati a distanza inferiore a 10 metri dai corsi d acqua misurati a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione; terreni situati a distanza inferiore a 10 metri dall inizio dell arenile per le acque marino costiero, lacuali e di transizione, boschi, giardini ed aree ad uso pubblico; aree di cava; suoli con ph inferiore a 6,5.

6 Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a 30 ggin silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all interno del frantoio o in altra località, previa comunicazione al Sindaco del luogo ove ricadono. Restano ferme le disposizioni in materia di edificabilità dei suoli (Art 6 Legge 574 del 1996). La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere calcolata in base ai paratetri previsti dall art 6 del Regolamento Regionale.

7 Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire in contenitori coperti atte al evitare l emissione di odori molesti. Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire su platea impermeabilizzata al fine di evitare fenomeni di percolazione e di infiltrazione. La capacità minima del contenitore di stoccaggio deve essere sufficiente a contenere la sanse umide nei periodi in cui l impiego agricolo è impedito da motivazioni climatiche, agronomiche., come descritto dall art 7 del Regolamento Regionale.

8 Il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide è regolamentato dall art 8 del Regolamento Regionale. La movimentazione delle A.V.e S.U. deve essere accompagnato da un DOCUMENTO DI TRASPORTO. Il documento di trasporto deve essere redatto in duplice copia, di cui una copia deve essere conservata presso il frantoio e l altra detenuta da trasportatore. Il documento di trasporto deve essere registrato a cura del frantoio nel REGISTRO di scarico delle acque di vegetazione e delle sanse umide, conservato per 5 anni ed esibito ad ogni controllo da parte delle autorità. Il trasporto delle A.V. e S.U. deve essere effettuato in contenitori chiusi. Nel caso in cui le acque di vegetazione e le sanse umide vengono prodotte, trasportate ed utilizzate all interno della stessa azienda, senza percorrere la pubblica viabilità non è necessario il documento di trasporto. Sarà sufficiente tenere aggiornata una scheda in cui sono riportati l individuazione del sito di spandimento, la data di distribuzione e le quantità in mc. L Art 8 comma 3 del Regolamento Regionale prevede che i documenti di trasporto delle A.V. e S.U. devono essere registrati su un registro.

9 chiunque procede allo spandimento delle A.V.e S.U. senza la preventiva comunicazione soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 258,00 a 516,00. In tale circostanza il sindaco ordina il divieto dell attività di spandimento; chiunque procede allo spandimento di A.V.o S.U. con inosservanza dei modi di applicazione di cui all art 4 c. 2 della Legge 574/96 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 258,00 a 516,00; chiunque procede allo spandimento delle A.V.e S.U. senza osservare le precauzioni previste dall art 4 c. 1 della Legge 574/06 soggiace ad una sanzione amministrativa da 516,00 a 1.549,00, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato; chiunque procede allo spandimento delle A.V.e S.Ucon inosservanza del limite di accettabilità di cui all art 2 della Legge 574/96 soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 1.549,00. Tale sanzione è aumentata sino al 1/3 in caso di violazioni di particolare gravità del suddetto limite di accettabilità;

10 chiunque procede allo spandimento delle A.V.e S.Uin violazione di cui all art 5 della Legge 574/06 è punito con la sanzione amministrativa da 516,00 a 2.582,00; nel caso di mancato rispetto delle norme tecniche come previsto dall art 8 del D.M.6/7/2005 e dal Regolamento Regionale, nonché l inosservanza delle prescrizioni impartite dal Sindaco, comportano l adozione dei seguenti provvedimenti: a) Limitazione o sospensione dell attività di spandimento; b) Divieto di esercizio dell attività di spandimento in caso di reiterazioni delle violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e l ambiente. chiunque effettui utilizzazione agronomica delle A.V.e S.U. al di fuori dei casi e delle procedure previste dal regolamento regionale ovvero non ottemperi al divieto o all ordine di sospensione dell attività di spandimento è punito penalmente con ammenda da 1.500,00 a ,00 o con l arresto fino ad 1 anno. ( Ex art 137 c.14 D.Lgs152/06 s.m.i.)

11 Tutte le attività che hanno aree scoperte collegate allo svolgimento dell attività DEVONO realizzare un impianto di raccolta delle acque meteoriche così come previsto dall art. 113 parte III del D.Lgs152/06 e s.m.i., così come disciplinato dal decreto n. 282 del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 Novembre La mancata osservanza di quanto suddetto comporta una sanzione amministrativa da 1.500,00 a ,00, ai sensi dell art. 133 c.9 Parte III del D.lgs152/06 e s.m.i.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALL ATTIVITA DIMOLITURA DELLE OLIVE FISCOLI provenienti dai cicli produttivi tradizionali CARTONCINI FILTRANTI o OVATTA nel caso in cui gli oli grezzi vengano filtrati; MORCHIE e FONDAMI di serbatoi stoccaggio olio IMBALLAGGI (lattine, bottiglie, pedane, cellophane ) CENERI se presente BRUCIATORE per la produzione di acqua calda alimentato con combustibile ad esempio sanse; REFLUI DEI SERVIZI IGENICI, non collegati alla fogna pubblica ma provvisti di vasca Imhoff; ACQUE METEORICHE di prima pioggia.

13 Art. 190 c. 1 Parte IV prevede: Tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti Non Pericolosi. Art. 190 c. 1 lettera a) Parte IV prevede: Annotazioni dei rifiuti prodotti e conferiti entro 10gg lavorativi dalla produzione e dallo scarico del medesimo. Art. 190 c. 6 Parte IV prevede: Vidimazione registro dalla Camera di Commercio. Art. 258 c. 2 e 3 Parte IV prevede: PER ATTIVITA CON NUMERO LAVORATORI INFERIORI A 15 chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il RCS di rifiuti NON pericolosi da 1.040,00 a 6.200,00 (doppio del min. o 1/3 max) Nel caso i dati incompleti o inesatti ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione da 260,00 a 1.550,00 (doppio del min. o 1/3 max)

14 Art. 193 c. 1 Parte IV prevede: I Rifiuti prodotti devono essere conferiti a DITTE AUTORIZZATE AL TRASPORTO e accompagnati da FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI. Art. 193 c. 6, lett. b) Parte IV prevede: Vidimazione gratuita dalla Camera di Commercio o c/o Ufficio del Registro. Il trasporto senza il FORMULARIO o se lo stesso indica dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione da 1.600,00 a 9.300,00 (doppio del min. o 1/3 max) Nel caso i dati incompleti o inesatti ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione da 260,00 a 1.550,00 (doppio del min. o 1/3max)

15 COMUNICAZIONE ANNUALE DA INVIARE ALLA CAMERA DICOMMERCIO dei Rifiuti prodotti. Art. 189 c. 3 Parte IV prevede: non soggetto a presentare la denuncia dei rifiuti NON PERICOLOSI, per i produttori che non hanno più di 10 dipendenti I soggetti obbligati alla comunicazione annuale dei rifiuti (MUD) che non la effettuino ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto soggiacciono ad una sanzione amministrativa da 2.600,00 a ,00 (doppio del min. o 1/3 max) Se tale comunicazione è effettuata entro il 60 giorno dalla scadenza di presentazione della stessa la sanzione amministrativa da 26,00 a 160,00 (doppio del min. o 1/3 max)

16 Le foglie o il materiale vegetale rivenienti dagli impianti di defogliazione sono sottoprodotti se il loro impiego sia certo sin dalla fase della produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito e non debbono essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari (Art 183 lett.pd.lgs152/2006 s.m.i.). Le foglie possono essere utilizzate in agricoltura come sostanza organica ed essere utilizzate adottando la normale pratica agricola; Le foglie possono essere inviate ad attività di allevamento di bestiame in genere; Le foglie possono essere inviate agli impianti di produzione di energia come Biomassa.

17 I frantoianiche immettono sul mercato oli in confezione (bottiglie, lattine.) sono tenuti all iscrizione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ; La mancata adesione al Consorzio Nazionale Imballaggi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da ,00 a ,00 (Art 261 c.2 D.Lgs 152/06).

18 Le acque di vegetazione decorso i 30g.g. di stoccaggio diventano RIFIUTI e non possono essere utilizzate in campo agronomico, pertanto seguono le procedure previste dalla Parte IV del D.Lgs 152/2006 Sezione Rifiuti.

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