PROVINCIA di TARANTO. Assenze per Malattia. Assenze per malattia Settore Personale

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1 PROVINCIA di TARANTO Assenze per Malattia Assenze per malattia Settore Personale

2 1.1. Assenze per malattia Assenza Il dipendente a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l ultimo episodio morboso in corso. Nel computo devono essere considerati anche i giorni festivi o non lavorativi ricadenti nel periodo considerato, secondo le prognosi indicate nei certificati. In casi particolarmente gravi, superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi. Prima di concedere l ulteriore periodo di assenza, l Amministrazione procede, su richiesta del dipendente, all accertamento delle condizioni di salute, per il tramite della Commissione Medica di verifica del Ministero dell Economia e delle Finanze competente, ( Decreto 12/02/2004 MEF), al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Iter procedurale Il dipendente che non possa presentarsi in servizio per malattia deve darne comunicazione al Dirigente del Settore di appartenenza o ad un suo delegato all inizio dell orario di lavoro del primo giorno di assenza, salvo comprovato impedimento, precisando l indirizzo ove potrà essere reperito. Lo stesso obbligo vige in caso di prosecuzione della malattia. Ogni Dirigente o suo delegato, venuto a conoscenza della malattia del proprio dipendente, dovrà comunicare tempestivamente tale evento al Settore Personale (anche via gestionepersonale@provincia.ta.it). Vi è l obbligo di presentare il certificato medico per tutte le assenze per malattia anche per l assenza di un solo giorno. Qualora, per eccezionali e motivate esigenze, si verifichi la necessità di dover cambiare indirizzo durante il periodo di malattia, il dipendente è tenuto a darne preventiva comunicazione al Settore Personale via fax al n.099/ ovvero via . In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura che la rilascia, all Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità all amministrazione interessata. E importante precisare che l invio telematico effettuato dal medico soddisfa l obbligo del lavoratore di recapitare l attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata a/r alla propria amministrazione entro due giorni successivi all inizio della malattia o della sua eventuale prosecuzione. In altri termini, il dipendente NON dovrà più trasmettere il certificato alla propria amministrazione. La modalità di trasmissione telematica dei certificati è l unica modalità consentita dalla legge per l invio degli attestati di malattia. In caso di ricovero ospedaliero i certificati rilasciati dalla struttura ospedaliera sostituiscono quelli del medico curante e devono essere inviati nei termini previsti. Al Settore Personale deve, altresì, pervenire il certificato di dimissioni dall ospedale. Trattamento giuridico I periodi di assenza per malattia non interrompono la maturazione dell anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. Assenze per malattia Settore Personale

3 Il lavoratore che abbia superato i massimi periodi di conservazione del posto e che sia stato riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non alle mansioni correlate al profilo professionale attribuito, può essere utilizzato dalla Provincia di Taranto in mansioni equivalenti della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile, in mansioni proprie di un profilo inserito nella categoria immediatamente inferiore, con l espresso consenso dell interessato. Nel caso di superamento dei periodi massimi di conservazione del posto ovvero quando non sia stato possibile applicare quanto previsto in materia di mutamento di mansioni ovvero qualora il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo allo stesso l indennità sostitutiva del preavviso. Tutti i periodi di malattia del dipendente durante il periodo di prova spostano in avanti il termine del periodo di prova stesso di un pari numero di giorni. I periodi di assenza non interrompono la maturazione dell anzianità di servizio a tutti gli effetti. In nessun caso è ammesso il frazionamento delle giornate di malattia. Trattamento economico Ai sensi dell art. 21 CCNL 6/7/1995, il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: a) dipendenti: intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, per i primi 9 mesi di assenza; b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto d) i periodi di assenza ulteriori non sono retribuiti. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti pubblici delle pubbliche amministrazioni, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. La decurtazione viene applicata sulle singole voci retributive accessorie, così come precisato dall ARAN orientamento applicativo RAL527 del 5/06/2011. Resta fermo il trattamento più favorevole, eventualmente previsto dai contratti collettivi per le assenze per malattia dovute: ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, ricovero ospedaliero o a day hospital, assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, debitamente certificate dal medico curante o dalla competente Asl o struttura convenzionata; il lavoratore interessato dovrà produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui risulti se l assenza dal servizio sia dovuta ad una condizione morbosa assimilabile ad una patologia grave che ha richiesto o richiede la effettuazione di terapie salvavita. Le eccezioni di cui sopra vanno parimenti considerate ai fini del computo del periodo massimo di comporto della malattia (36 mesi). Ripresa in servizio Qualora il dipendente voglia tornare in servizio prima della scadenza del termine previsto nelle certificazioni mediche, è necessario che il suddetto presenti una specifica certificazione medica Assenze per malattia Settore Personale

4 attestante la piena idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie al profilo di appartenenza allo stesso (orientamento applicativo ARAN RAL561 del 5/06/2011) Assenze continuative superiori a 60 giorni I dipendenti a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, dovranno essere sottoposti a visita presso il medico competente, precedente alla ripresa del lavoro che ne verificherà l idoneità alla mansione. Il Settore Personale provvederà a comunicare all interessato modalità e termini per essere sottoposto alla visita medica. Accertamenti 1.2. Visite fiscali La Provincia di Taranto dispone il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all effettuazione della visita tenendo conto dell esigenza di contrastare e prevenire l assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Iter procedurale Sulla base di quanto sopra premesso, il Settore Personale deve disporre obbligatoriamente la visita fiscale sin dal primo giorno se l assenza per malattia si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Nelle altre ipotesi, il Settore Personale disporrà le visite fiscali unicamente dietro espressa richiesta da parte del Dirigente dei Settori competenti. Sanzioni Qualora il dipendente risulti assente dalla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l intero periodo fino a dieci giorni e nella misura della metà per l ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. L applicazione di detta sanzione non esclude la possibilità di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente per violazione degli obblighi contrattuali. Modalità 1.3 Fasce di reperibilità In caso di assenza per malattia, le fasce orarie di reperibilità dei dipendenti entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo sono le seguenti: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 Assenze per malattia Settore Personale

5 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 L obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni festivi e non lavorativi. Sono esclusi dall obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortunio sul lavoro (accertato dall INAIL); malattia per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta Queste circostanze devono risultare dal certificato medico inoltrato dal medico curante. Non rientreranno in questa casistica le certificazioni prive di queste indicazioni. Modalità 1.4 Visite mediche specialistiche e terapie Per quanto riguarda le assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche o accertamenti diagnostici, ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell orario di servizio, è opportuno distinguere: 1) per l assenza superiore a metà giornata lavorativa, il dipendente usufruisce di una giornata intera di malattia, e pertanto si assenta dal lavoro per l intera giornata, con le relative decurtazioni previste dall art. 71, c. 1 del Decreto Legislativo 112/08 del ) per l assenza inferiore o pari a metà giornata lavorativa, il dipendente può : a) usufruire di un permesso breve, da recuperare, pari alle sole ore in cui è impegnato per la visita e, in questo caso, lavorerà regolarmente le restanti ore. Qualora il dipendente opti per il recupero delle ore, si ricorda, che i permessi a recupero o permesso breve non possono avere una durata superiore alla metà dell orario di lavoro giornaliero, purché di almeno 4 ore consecutive, e non possono eccedere il limite di 36 ore complessive annue, tenendo presente che vanno recuperate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal Dirigente, in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione; b) usufruire di una intera giornata di malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, purchè nella certificazione rilasciata dal medico venga evidenziato il nesso causale tra la visita e la necessità di riposo. Nel caso di cui al punto 1) nonché al punto 2. b) di cui sopra, il dipendente deve produrre al Settore Personale la certificazione rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria, anche privati, che ha svolto la visita o la prestazione, avendo cura di indicare il giorno, l orario di inizio e fine della prestazione. Per il personale che deve sottoporsi a terapie mediche per patologie quali cervicalgia, sciatalgie,ecc., sarà necessaria la certificazione rilasciata dal medico di famiglia o dal medico specialista che prescrive le terapie (anche cumulativa), nonché quella rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le date di effettuazione delle terapie. Anche in questi casi, trattandosi di equiparazione della visita ad una assenza per malattia, si opererà la relativa decurtazione stipendiale prevista dal citato art. 71, primo comma, D.L. 112/08. Assenze per malattia Settore Personale

6 Iter procedurale assenze per malattia e/o prosecuzione - comunicazione Settore appartenenza inizio orario di lavoro dello stesso giorno - informazione Settore Personale da parte dell'ufficio di assegnazione - trasmissione telematica del certificato da parte del Medico all INPS - ricovero: trasmissione certificato anche in formato cartaceo entro 2 giorni a) Trattamento giuridico MALATTIA Assenza massima : 36 mesi Computo : riferimento tre anni precedenti l ultimo evento morboso b) Trattamento economico primi 9 mesi: intera retribuzione i successivi 3 mesi : 90% della retribuzione ulteriori 6 mesi: 50% della retribuzione periodi ulteriori fino a un massimo di mesi 18 : conservazione del posto senza alcuna retribuzione Nei primi 10 giorni di malattia di qualunque durata viene esclusa dal trattamento fondamentale ogni indennità o emolumento di carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro emolumento accessorio salvo i seguenti casi: infortunio sul lavoro o a causa di servizio, ricovero ospedaliero o a day hospital, assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, debitamente certificate dal medico curante o dalla competente Asl o struttura convenzionata; il lavoratore interessato dovrà produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui risulti se l assenza dal servizio sia dovuta ad una condizione morbosa assimilabile ad una patologia grave che ha richiesto o richiede la effettuazione di terapie salvavita. Le eccezioni di cui sopra vanno parimenti considerate ai fini del computo del periodo massimo di comporto della malattia (36 mesi). Assenze per malattia Settore Personale

7 VISITE FISCALI Controllo a richiesta del Dirigente del Settore obbligatorio se l assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative Fasce di reperibilità visite fiscali durante tutti i giorni, compresi i festivi: dalle ore 09;00 alle ore 13,00 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 Esclusione obbligo visite fiscali nei seguenti casi infortunio sul lavoro (accertato dall INAIL) malattia per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta Assenza in caso di visita controllo o nessun trattamento economico per l intero periodo fino a 10 giorni o metà trattamento economico per l ulteriore periodo o nessuna decurtazione per i giorni di ricovero ospedaliero Visite mediche specialistiche e terapie intera giornata: decurtazione di indennità accessorie; permesso breve (36 ore annue): - non superiore a 4 ore giornaliere - obbligo di recupero entro il mese successivo a quello della fruizione. Assenze per malattia Settore Personale

8 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 1.1 Assenze per malattia Art CCNL Assenze per malattia 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. 3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa qualifica oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a qualifica inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento. Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: a. intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto. b. 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza; c. 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d. i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento. 9. Il dipendente è tenuto, a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Assenze per malattia Settore Personale

9 10. L'amministrazione dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale. 11. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. 12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. 14. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonchè a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del contratto. Per le amministrazioni alle quali, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, si applicava l' art. 18 del DPR n. 347 del 1983, il trattamento economico spettante al dipendente nell'ipotesi di cui al comma 7, lettera c) è transitoriamente fissato, fino alla scadenza del presente contratto, nella misura dei 2/3 della retribuzione di cui alla lettera a) dello stesso comma. Art.10 - CCNL Assenze per malattia 1.Dopo il comma 7 dell art. 21 del CCNL del , è inserito il seguente: 7.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo. 2. Il comma 4 dell art.21 del CCNL del è sostituito dal seguente: 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dal 1 e 2 comma, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l ente, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell ambito della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a categoria inferiore. In tal caso trova applicazione l art.4, comma 4, della legge n.68/1999 Assenze per malattia Settore Personale

10 Art CCNL Integrazione della disciplina delle assenze per malattia 1. Nell art.21 del CCNL del , dopo il comma 4, nel testo modificato dall art.10, comma 2, del CCNL successivo a quello dell stipulato in data , è inserito il seguente comma 4 bis: 4.bis.Ove non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l indennità sostitutiva del preavviso. Art D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. Assenze per malattia Settore Personale Art. 55-septies - D.Lgs 165/2001 (Controlli sulle assenze). 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', all'amministrazione interessata. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.

11 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinche' si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita', secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento. 5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. 5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ((il permesso e' giustificato)) mediante la presentazione di attestazione ((, anche in ordine all'orario,)) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione ((o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica)). (38) 6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3. Orientamento Applicativo ARAN RAL 527 del 5/06/2011 Quali sono le corrette modalità applicative della nuova disciplina in materia di trattamento economico delle assenze per malattia del personale contenute nell art.71 del D.L. 25 giugno 2008 n.112. In particolare quali sono le voci retributive assoggettate a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni? Nel merito del quesito formulato, si deve necessariamente evidenziare che la particolare problematica esposta attiene, nei suoi aspetti generali, all interpretazione di specifiche disposizioni di legge (le modalità applicative dell art.71 del D.L. 25 giugno 2008, n.112) e che, conseguentemente, essa esula dall attività di assistenza della scrivente Agenzia, limitata, ai sensi dell art.46, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, alla sola formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Assenze per malattia Settore Personale

12 Pertanto, specifiche indicazioni in questa materia dovranno essere richieste direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, cui compete, istituzionalmente, la interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico. Per quanto di competenza dell ARAN, si ritiene utile evidenziare quanto segue. Attualmente, sulla base delle indicazioni dell art.45 del D.Lgs.n.165/2001 e delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, attuative delle stesse, il trattamento economico fondamentale del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali si articola nelle seguenti voci retributive: a) lo stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale), differenziato in relazione alle singole categorie di inquadramento del sistema di classificazione professionale, destinato a remunerare in via ordinaria la prestazione del dipendente nell ambito del rapporto sinallagmatico derivante dal contratto individuale di lavoro; b) la tredicesima mensilità, pienamente assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare; c) la progressione economica orizzontale, che, rappresentando una forma di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traduce in un incremento dello stipendio tabellare, attraverso il conseguimento da parte del dipendente, sulla base di criteri selettivi e meritocratici, di successive posizioni economiche stabilite all interno di ciascuna categoria in cui si articola il sistema di classificazione; d) la retribuzione individuale di anzianità, per il solo personale che già ne fruisce, in quanto conseguente al congelamento ed alla definitiva scomparsa alla fine degli anni 80 delle classi e degli scatti di anzianità, che facevano parte integrante del trattamento fondamentale; e) gli eventuali assegni ad personam riconosciuti al personale, finalizzati a garantire il trattamento economico fondamentale già in godimento dello stesso nel momento dell attribuzione di uno diverso e di importo più basso di tale trattamento economico, per effetto di un mutamento intervenuto nei contenuti del suo rapporto di lavoro. Il trattamento economico accessorio è quello finalizzato, invece, a compensare la produttività e remunerare le prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di rischio o disagio o ancora specifiche modalità di esecuzione della stessa, anche sotto il profilo temporale. Sostanzialmente, il trattamento economico accessorio ricomprende tutte le voci retributive comunque diverse da quelle sopra elencate relativamente alla nozione di trattamento economico fondamentale. Per l individuazione specifica delle singole voci del trattamento economico accessorio, anche sotto il profilo regolativo, occorre fare riferimento alle prescrizioni dell art.17 del CCNL dell e delle altre clausole contrattuali che, in modo particolare, le hanno disciplinate. Tali voci retributive, attualmente, sono: 1. compensi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi, secondo la disciplina dell art.17, comma 2, lett. a) del CCNL dell e dell art.37 del CCNL del ; 2. retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, secondo la disciplina degli artt.10 ed 11 del CCNL del e dell art. 10 del CCNL del ; 3. indennità di turno, di reperibilità, di maneggio valori, di rischio, di disagio (art.22, art.23, art.36, art.37 del CCNL del ; art.17, comma 2, lett. e) del CCNL dell ); 4. indennità per orario notturno, festivo e notturno - festivo, secondo la disciplina prevista dall art.24 del CCNL del ; 5. indennità per specifiche responsabilità ex art.17, comma 2, lett. f) ed i) del CCNL dell ; 6. incentivi per le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell art. 15, comma 1, lettera k), del CCNL dell (art.92, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006, ecc.); Assenze per malattia Settore Personale

13 7. indennità di L prevista per il personale della ex VIII q.f. dall art. 37, comma 4, del CCNL del e dall art.17, comma 3, del CCNL dell ; 8. indennità del personale dell'area di vigilanza, sia per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 sia di carattere generale, ai sensi dell art.37, comma 1, lett. b), primo e secondo periodo, del CCNL del , con le integrazioni introdotte dall art.16 del CCNL del ; 9. indennità del personale educativo degli asili nido, del personale insegnante delle scuole materne ed elementari, dei docenti delle scuole degli enti locali, dei docenti di sostegno operanti nelle scuole statali, del personale docente dei centri di formazione professionale (art.37, comma 1, lett. c), d) ed e) del CCNL del ; artt.30, 31, 32, 32-bis, e 34 del CCNL del ); 10. indennità di tempo potenziato, di cui all art.37, comma 2, del CCNL del ; 11. indennità di L annue lorde di cui all art.4 del CCNL del per il personale delle categorie A e B1; 12. indennità di comparto, di cui all art.33 del CCNL del art. 41- D.Lgs n. 81/2008 Sorveglianza sanitaria 2. La sorveglianza sanitaria comprende e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneita' alla mansione. Orientamento Applicativo ARAN RAL561 del 05/06/2011 Un lavoratore in malattia può decidere autonomamente di rientrare in servizio prima della scadenza del termine previsto nelle certificazioni mediche? Riteniamo che il dipendente potrebbe anche rientrare in servizio prima della scadenza del periodo di assenza risultante dalla certificazione medica ma, al fine di evitare ogni possibile responsabilità del datore di lavoro, alla luce delle previsioni dell art.2110 e dell art.2087 del codice civile, dell art.21 del CCNL del e successive modificazioni ed integrazioni, della legge n.626/1994 e dell art.38 della Costituzione, è necessario che il lavoratore presenti una specifica certificazione medica attestante la piena idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza dello stesso. Assenze per malattia Settore Personale 1.2 Visite fiscali D.L. n. 112/ art. 71 convertito in Legge n. 133/2008 D.Lgs 165/2001 art. 55-septies Circolare Funzione Pubblica n.10/2011 (Allegato A) Legge 638/1983 art. 5 Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della meta' per l'ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o gia' accertati da precedente visita di controllo".

14 1.3 Fasce di reperibilità DM , N. 206 Fasce orarie di reperibilità 1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Esclusioni dall'obbligo di reperibilità 1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. 2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. 1.4 Visite mediche specialistiche e terapie 1.5 D.L. n. 112/ art. 71 convertito in Legge n. 133/2008 D.Lgs 165/2001 art. 55-septies Circolare Funzione Pubblica n.10/2011 (Allegato B) Circolare Servizio personale del 30/01/2014 prot. n (Allegato C) Circolare Funzione Pubblica n.2/2014 (Allegato D) Assenze per malattia Settore Personale

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