Prot. n Frosinone, 16 ottobre 2008

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1 Prot. n Frosinone, 16 ottobre 2008 Al Dirigente del Settore Economico Finanziario Servizio Trattamento Economico del Personale Ai sigg. Dirigenti Ai titolari delle posizioni organizzative p.c. Al sig. Presidente Al sig. Assessore al Personale Al Direttore Generale Al Segretario Generale All uffico CEd per la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia Ai dipendenti muniti di casella di posta elettronica Alle OO.SS. Oggetto: Lettera - Circolare sulle disposizioni in materia di assenze per malattia dettate dall art. 71 del D.L. n. 112 del Premessa Con legge n. 133 del , è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ad oggetto: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. L articolo 71 di detto decreto prevede alcune disposizioni specifiche in materia di assenza per malattia per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che riguardano le fasce di reperibilità del lavoratore, il trattamento economico e la tipologia di certificazione medica. Su tale materia, di estrema delicatezza e di assoluta rilevanza, la Funzione Pubblica, data anche la complessità e i conseguenti dubbi applicativi, ha ritenuto di intervenire con propri pareri e circolari esplicative. A tal fine, per la migliore attuazione della normativa e la piena conoscibilità della materia da parte dei dirigenti e di tutti i dipendenti, con la presente nota circolare si ritiene opportuno fornire utili ed opportune indicazioni e chiarimenti, richiamando all attenzione le vigenti prescrizioni in materia di assenza per malattia, che derivano dal combinato disposto dell articolo 21 del CCNL e dell articolo 71 del D.L. n. 112 del

2 Art del Codice Civile. Riferimenti normativi ed interpretativi Art. 5 della Legge n. 300 del , recante: Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Art. 5 del Decreto - legge , n. 463 ad oggetto: Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini convertito nella legge n. 638 del Art. 21 CCNL del comparto del personale delle Regioni ed Autonomie locali del , art. 10 CCNL del , art. 13 CCNL del Art. 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) del decreto-legge , n. 112, ad oggetto: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica UPPA n. 45 del , recante: <Certificazione medica giustificativa dell assenza per malattia dei dipendenti della pubblica amministrazione. Art. 71 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112>. Parere ARAN N C7 del , sulle corrette modalità applicative della nuova disciplina in materia di trattamento economico delle assenze per malattia del personale contenute nell art. 71 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112; Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del , ad oggetto: <Decreto legge n. 112 del 2008 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria art. 71 assenze dal servizio dei pubblici dipendenti>. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del , ad oggetto: <Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria art. 71 assenze dal servizio dei pubblici dipendenti ulteriori chiarimenti>. 1. Il trattamento economico nel caso di assenza per malattia L art. 71, comma 1, del D.L. n. 112 del dispone che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, 2

3 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. I risparmi conseguenti all attuazione della norma per gli enti locali concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Secondo la norma tali risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi destinati alla contrattazione collettiva. Per quanto sopra il trattamento economico fondamentale del personale del Comparto Regioni- Autonomie Locali, in base ai chiarimenti forniti dall Aran, si articola nelle seguenti voci retributive: a) lo stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale), differenziato in relazione alle singole categorie di inquadramento del sistema di classificazione professionale, destinato a remunerare in via ordinaria la prestazione del dipendente nell ambito del rapporto sinallagmatico derivante dal contratto individuale di lavoro; b) la tredicesima mensilità, pienamente assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare; c) la progressione economica orizzontale, che, rappresentando una forma di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traduce in un incremento dello stipendio tabellare, attraverso il conseguimento da parte del dipendente, sulla base di criteri selettivi e meritocratici, di successive posizioni economiche stabilite all interno di ciascuna categoria in cui si articola il sistema di classificazione; d) la retribuzione individuale di anzianità, per il solo personale che già ne fruisce, in quanto conseguente al congelamento ed alla definitiva scomparsa alla fine degli anni 80 delle classi e degli scatti di anzianità, che facevano parte integrante del trattamento fondamentale; e) gli eventuali assegni ad personam riconosciuti al personale, finalizzati a garantire il trattamento economico fondamentale già in godimento dello stesso nel momento dell attribuzione di uno diverso e di importo più basso di tale trattamento economico, per effetto di un mutamento intervenuto nei contenuti del suo rapporto di lavoro. Il trattamento economico accessorio è quello finalizzato, invece, a compensare la produttività e remunerare le prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di rischio o disagio o ancora specifiche modalità di esecuzione della stessa, anche sotto il profilo temporale. Sostanzialmente, il trattamento economico accessorio ricomprende tutte le voci retributive comunque diverse da quelle sopra elencate relativamente alla nozione di trattamento economico fondamentale. Per l individuazione specifica delle singole voci del trattamento economico accessorio, anche sotto il profilo regolativo, occorre fare riferimento alle prescrizioni dell art. 17 del CCNL dell e delle altre clausole contrattuali che, in modo particolare, le hanno disciplinate. Tali voci retributive, attualmente, sono: 1. compensi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi, secondo la disciplina dell art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL dell e dell art.37 del CCNL del ; 3

4 2. retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, secondo la disciplina degli artt. 10 ed 11 del CCNL del e dell art. 10 del CCNL del ; 3. indennità di turno, di reperibilità, di maneggio valori, di rischio, di disagio (art. 22, art. 23, art. 36, art. 37 del CCNL del ; art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell ); 4. indennità per orario notturno, festivo e notturno - festivo, secondo la disciplina prevista dall art. 24 del CCNL del ; 5. indennità per specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f) ed i) del CCNL dell ; 6. incentivi per le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell art. 15, comma 1, lettera k), del CCNL dell (legge n. 109/1994, ecc.); 7. indennità di L prevista per il personale della ex VIII q.f. dall art. 37, comma 4, del CCNL del e dall art. 17, comma 3, del CCNL dell ; 8. indennità del personale dell'area di vigilanza, sia per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 sia di carattere generale, ai sensi dell art. 37, comma 1, lett. b), primo e secondo periodo, del CCNL del , con le integrazioni introdotte dall art. 16 del CCNL del ; 9. indennità del personale educativo degli asili nido, del personale insegnante delle scuole materne ed elementari, dei docenti delle scuole degli enti locali, dei docenti di sostegno operanti nelle scuole statali, del personale docente dei centri di formazione professionale (art. 37, comma 1, lett. c), d) ed e) del CCNL del ; artt. 30, 31, 32, 32-bis, e 34 del CCNL del ); 10. indennità di tempo potenziato, di cui all art. 37, comma 2, del CCNL del ; 11. indennità di L annue lorde di cui all art. 4 del CCNL del per il personale delle categorie A e B1; 12. indennità di comparto, di cui all art. 33 del CCNL del Pertanto secondo il disposto di cui al comma 1 dell art. 71 solo le voci afferenti al trattamento economico fondamentale, devono essere computate ai fini del calcolo del trattamento da corrispondere nei primi dieci giorni di assenza per malattia. La norma prescrive una decurtazione permanente nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l assenza si protrae per più di dieci giorni. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia. In sostanza, i dieci giorni non sono un contingente predefinito massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali e l assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale (individuata dai CCNL e dagli accordi di comparto) a partire dal primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque scontato relativamente ai primi dieci giorni. 4

5 Inoltre è stato chiarito dalla Funzione Pubblica che, per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale, continuano ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento. La decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell art. 71 opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia. In proposito, come noto, i vigenti CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza. Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina legale e permangono, cosicchè la trattenuta di cui al comma 1 dell art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia. Per il Comparto Regioni e Autonomie Locali, in particolare, ai sensi dell art. 21, comma 7, lett. a) del CCNL del continuano ad operare le decurtazioni fino a 15 giorni mentre per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al predetto contratto. Il Servizio Trattamento Economico del Personale provvederà a dare attuazione alle decurtazioni di cui all art. 71, comma 1, del D.L. n. 112 del con decorrenza dal (data di immediata attuazione del decreto legge citato) sulla base di specifici reports trasmessi dall ufficio Personale e Risorse Umane 2. Le assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici Per quanto riguarda le assenze dovute a visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai dipendenti, si evidenzia che il D.L. n. 112 del 2008 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze in questione. Quindi, anche dopo l entrata in vigore del provvedimento, tali assenze continuano ad essere imputate come in precedenza. Gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell assenza sono: i permessi brevi, soggetti a recupero; i permessi per documentati motivi personali (3 giorni all anno); l assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti (secondo l orientamento della giurisprudenza: Cass. civ., n del 5 settembre 1988; Cass. civ. n del 14 giugno 1985); gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti; le ferie. Il ricorso all uno o all altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione). Si precisa che, dopo l entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, in linea generale, se l assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici - ricorrendone i presupposti è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. Pertanto, salvo quanto di seguito specificato, le assenze in questione saranno trattate dall amministrazione come assenze per malattia ai fini dell applicazione della relativa disciplina. Esse quindi debbono essere considerate per la decurtazione retributiva ai fini dell art. 71, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008 e debbono essere calcolate quali giornate di malattia ai fini dell applicazione dell art. 71, comma 2. 5

6 Quanto alle modalità di certificazione di queste assenze, nel caso in cui l assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell arco dell anno solare ovvero l assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all attestazione da quest ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N. Secondo la Funzione Pubblica, nel caso di imputazione dell assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle esigenze funzionali ed organizzative di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l art. 71, comma 3, del D.L. n. 112 del In riferimento ad assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita si sottolinea che il secondo periodo del comma 1 dell art. 71 fa salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute a: - infortunio sul lavoro; - a causa di servizio - a ricovero ospedaliero; - a day hospital; - patologie gravi che richiedano terapie salvavita. 3. La certificazione medica L art. 71, comma 2, del D.L. n. 112 del in commento, prevede che, nell ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l assenza venga giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. La norma individua le modalità con cui i pubblici dipendenti debbono giustificare le assenze per malattia. Essa fa riferimento alternativamente alla giustificazione delle assenze che in generale si protraggono per un periodo superiore a dieci giorni e - a prescindere dalla durata - alla giustificazione delle assenze che riguardano il terzo episodio di assenza in ciascun anno solare. Il periodo superiore a dieci giorni si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell intera assenza sia nell ipotesi in cui in occasione dell evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l assenza sia continuativa ( malattia protratta ). In base alla norma, nella nozione di secondo evento rientra anche l ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto evento di un solo giorno. 6

7 Nei casi sopra visti l assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.. Come chiarito dalla Funzione Pubblica, il concetto di «struttura sanitaria pubblica» include sia i presidi ospedalieri e quelli ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale sia i medici di medicina generale («medici di base») in virtù delle convenzioni tra questi ultimi e il Servizio sanitario nazionale (art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992). Tali medici in base alla convenzione stipulata con le A.S.L. e all Accordo collettivo nazionale vigente sono tenuti al rilascio della certificazione (Accordo del 23 marzo 2005, art. 45): la certificazione medica prodotta dal lavoratore, per essere accettata dal Sevizio Personale e Risorse Umane, dovrà chiaramente attestare l appartenenza del medico rilasciante a una struttura sanitaria pubblica. La norma esclude che nelle ipotesi descritte la certificazione a giustificazione dell assenza possa esse rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. L Amministrazione pertanto non potrà considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato. La consegna del certificato medico deve avvenire entro il terzo giorno dall inizio della malattia direttamente al Sevizio Personale e Risorse Umane oppure mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Sevizio Personale e Risorse Umane. Qualora la consegna a mano del certificato avvenga presso una delle sedi decentrate o centri operativi sarà compito del responsabile di tale unità organizzativa garantire che il certificato pervenga al Sevizio Personale e Risorse Umane entro il terzo giorno dall inizio della malattia. Il dipendente deve sempre giustificare con certificato medico l assenza per malattia anche se relativa a un solo giorno. La mancata presentazione della necessaria documentazione, con le modalità e i tempi previsti, comporterà l automatica corrispondente decurtazione di giorni di ferie. Al fine di garantire il rispetto della normativa sulla privacy, si invita il personale a trasmettere i certificati di malattia, oltre che a mezzo posta anche in caso di consegna a mano, opportunamente inseriti in busta chiusa, riportante l indicazione «Contiene certificato di malattia»: il personale addetto al ritiro e il personale dell ufficio protocollo trasmetteranno le buste, senza aprirle, al Sevizio Personale e Risorse Umane. 4. Reperibilità e controllo della malattia L art. 71, comma 3, del D.L. n. 112 del in commento, prevede che l'amministrazione disponga il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di 7

8 reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore e dalle ore 14 alle ore di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. La norma impone la richiesta della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l assenza sia limitata ad un solo giorno e, innovando rispetto alle attuali previsioni negoziali, stabilisce un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli. La norma specifica che la richiesta per l attivazione della visita fiscale dovrà essere presentata tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative. Ciò significa che la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno. Il dipendente, che durante l assenza per malattia, per particolari e giustificati motivi, dimori in un luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione precisando l indirizzo ove può essere reperito. In caso contrario, il recapito per la visita domiciliare è quello della residenza comunicata dal dipendente al Sevizio Personale e Risorse Umane: pertanto, in caso di irreperibilità per cambio domicilio, ovvero per dimora presso domicilio provvisorio diverso da quello abituale, la responsabilità dell assenza alla visita fiscale domiciliare ricade esclusivamente sul dipendente. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi che devono essere comunque adeguatamente documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione al Servizio Personale e Risorse Umane. L assenza ingiustificata in occasione della visita fiscale rende ingiustificato l intero periodo di assenza per malattia oggetto del controllo medico- fiscale e comporta oltre alla perdita dell intera retribuzione giornaliera per tutto il periodo in questione, dall inizio sino al successivo controllo medico - fiscale andato a buon fine, sino a un massimo di dieci giornate. A tal fine la Corte Cost. 26 gennaio 1988 n. 78, ha così disciplinato la materia: 1) l assenza alla prima visita di controllo comporta la totale perdita di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia; 2) l assenza anche alla seconda visita di controllo comporta, oltre alla sanzione prevista dal punto 1, la riduzione del 50% del trattamento economico per il restante periodo; 3) l assenza anche alla terza visita di controllo determina l interruzione dell erogazione dell indennità economica da parte dell INPS da quel momento fino al termine del periodo di malattia. L assenza ingiustificata del lavoratore configura in ogni caso un inadempienza anche nei confronti del datore di lavoro, sussistendo l interesse di quest ultimo a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa del proprio dipendente. Il Servizio Personale e Risorse Umane comunicherà al dirigente presso cui il dipendente lavora le assenze ingiustificate di quest ultimo per l attivazione delle necessarie verifiche e per il conseguente procedimento disciplinare. 8

9 5. Modalità di comunicazione dell assenza L assenza per malattia deve essere comunicata oltre che all ufficio di appartenenza al Servizio Risorse Umane tempestivamente e comunque all inizio dell orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell assenza, salvo comprovato impedimento. In caso di turnazioni, fatta salva l inderogabilità della comunicazione dell assenza per malattia all inizio dell orario del proprio turno di lavoro, è preferibile, salvo casi di indisposizioni o malattie sopravvenute, che tale comunicazione venga effettuata all inizio della giornata lavorativa così da consentire al soggetto competente l organizzazione interna dei servizi. Qualora l assenza per malattia derivi da infermità causata da colpa di un terzo, l esempio tipico è rappresentato dal lavoratore che risulti vittima di un incidente stradale per causa altrui, il dipendente è obbligato a segnalare all amministrazione gli estremi dell evento che ne ha causato l infermità, al fine di consentire all ente di agire nei confronti del responsabile per ottenere il risarcimento del danno subito (ossia il rimborso dell assenza retribuita del dipendente). In caso di omissione, l ente si rivarrà direttamente sul dipendente, trattenendogli la retribuzione per il relativo periodo di assenza. 6. Trattamento economico dell assenza per malattia (art. 21 CCNL del e ss. mm. e ii.) Ai sensi dell art. 21 CCNL del comparto del personale delle Regioni ed Autonomie locali del , come integrato dall art. 10 CCNL del , art. 13 CCNL del , il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: a) trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fi sso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, per i periodi di assenza, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza; i risparmi concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio dell ente e non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa; b) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, nei primi nove mesi di assenza (fatta eccezione per i primi dieci giorni di cui alla lettera a); c) 90% della retribuzione di cui alla lettera b) per i successivi tre mesi di assenza; d) 50% della retribuzione di cui alla lettera b) per gli ulteriori sei mesi del periodo di 18 mesi di conservazione del posto; e) il successivo periodo di 18 mesi, che deve essere richiesto dal lavoratore in casi particolarmente gravi e può essere concesso dall amministrazione previo un accertamento sanitario delle condizioni 9

10 di salute del lavoratore finalizzato a stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non è retribuito. Resta confermato il trattamento più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio (articolo 22 del CCNL ), oppure a ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero (articolo 21, comma 7, lettera a), del CCNL ), nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, comprensive di ricovero ospedaliero o day hospital e dei giorni di assenza dovute a tali terapie (articolo 25, comma 7-bis, del CCNL ). 7. L incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva Il comma 5 dell at. 71 D.L. n. 112 del 2008 in esame stabilisce che: Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n La norma afferma che le assenze dal servizio non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa (salvo le eccezioni indicate) volendo rispondere ad un criterio di efficienza ed economicità poiché impedisce che le amministrazioni possano considerare l assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. La norma vincola le p.a. in sede negoziale e, in particolare, in sede di contrattazione integrativa, impedendo di considerare allo stesso modo la presenza e l assenza dal servizio ai fini dell assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti (la norma non riguarda invece la retribuzione di posizione, che non ha carattere di incentivo ma di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità dell incarico). La disposizione, spiega la Funzione Pubblica, non intende in alcun modo introdurre degli automatismi legati alla presenza in servizio e non vuole derogare alla natura ed ai contenuti dei progetti e dei programmi di produttività e alla conseguente necessità di valutare comunque l effettivo apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, attraverso l introduzione di un nuovo criterio, automatico e generalizzato, di erogazione dei relativi compensi incentivanti, incentrato sulla sola presenza in servizio. Tuttavia si vuol evitare che, anche in base ai consolidati orientamenti della magistratura contabile (Corte dei conti, sez. II centrale, n. 44/2003), nell erogazione dei compensi incentivanti venga seguita ogni forma di automatica determinazione del compenso o di "erogazione a pioggia". Resta inoltre fermo che le indennità o le retribuzioni connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa (ad es. turno, reperibilità, rischio, disagio, trattamento per lavoro 10

11 straordinario ecc.) possono essere erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta. In riferimento, infine, ai permessi per citazione a testimoniare la Funzione Pubblica chiarisce che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considerata, nell ambito dell utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell amministrazione, permessi per motivi di servizio). 8. permessi retribuiti 8.1. Permessi per documentati motivi personali e familiari Per tale fattispecie resta fermo quanto previsto dall art. 19, comma 2, del CCNL dei dipendenti delle Regioni e delle Autonomie Locali del (tre giorni l anno) e si rinvia, pertanto alla nota di questo ufficio prot. n del Permessi in favore delle persone con handicap in situazione di gravità L art. 19, comma 6, del CCNL del comparto del personale delle Regioni ed Autonomie locali del prevede la possibilità di fruire in maniera frazionata ad ore le tre giornate intere di permesso (di cui al comma 3 dell art. 33), fissando allo scopo un contingente massimo (18 ore). In tali casi è data facoltà al dipendente di scegliere se fruire di una o più giornate intere di permesso oppure di frazionarle a seconda delle esigenze. Quindi che, in base alla legge vigente, i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente nel corso del mese di: - due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese (comma 2 dell art. 33); - tre giorni interi di permesso a prescindere dall orario della giornata (comma 3 dell art. 33) ovvero 18 ore mensili, da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere. Considerato che i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL vale solo nel caso di fruizione frazionata. Naturalmente, la modalità di fruizione dei permessi mensili deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili. E importante chiarire che queste previsioni non incidono sulla possibilità alternativa per il dipendente di fruire delle due ore di permesso al giorno, che, come detto, sono accordate direttamente dalla legge e quindi restano salve. 11

12 8.3 permessi per coloro che assistono le persone con handicap in situazione di gravità Per coloro che assistono le persone con handicap in situazione di gravità in base al combinato disposto dell art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 e dell art. 20 della l. n. 53 del 2000, soggetti legittimati alla fruizione di permessi sono i genitori e i parenti o affini entro il terzo grado che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, conviventi o, ancorché non conviventi, se l assistenza è caratterizzata da continuità ed esclusività. Anche in questo caso, ai sensi del citato art. 19, comma 6, del CCNL, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, è stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18). Anche in questo caso vale il ragionamento sopra esposto: poiché questi permessi giornalieri sono disciplinati direttamente dalla legge, è la legge stessa che dovrà stabilire un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore previsto dal CCNL vale solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero. IL DIRIGENTE Dott. Giuseppe Caruso 12

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