Ai Capi Ripartizione. Ai Capi Ufficio S E D E

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1 U.P.T.A. Ai Capi Ripartizione Ai Capi Ufficio S E D E Ordine di Servizio n.371 del 10 OTT Oggetto: circolare n. 8/2008: ulteriori chiarimenti sulle assenze dal servizio dei pubblici dipendenti art. 71 del Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Facendo seguito al precedente OdS n. 199 del , si rende noto che con la legge n. 133 del è stato convertito con modifiche il decreto legge n. 112/2008, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Con circolare n. 8/2008, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione ha fornito nuovi chiarimenti in merito agli istituti di seguito contemplati. ASSENZA PER MALATTIA Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione con la predetta circolare n. 8/2008 ha chiarito le modalità di decurtazione della retribuzione in caso di assenza per malattia in applicazione dell art. 71, comma 1, della Legge citata in oggetto. La disposizione stabilisce che nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. In proposito, la circolare chiarisce che La norma prescrive una decurtazione permanente nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l assenza si protrae per più di dieci giorni. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.( ) e che La decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell art. 71 opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia. Ad ulteriore chiarimento in merito, la circolare prevede che la trattenuta di cui al comma 1 dell art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia. La circolare in esame rammenta che resta fermo il trattamento economico più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. E stato, altresì, chiarito che, in caso di assenza per visita specialistica, terapie e accertamenti diagnostici, gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell assenza sono: i permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto o degli accordi recepiti in d.p.r. ovvero secondo le specifiche normative di settore; i permessi per documentati 1

2 motivi personali, secondo i CCNL di comparto, gli accordi recepiti in d.p.r. ovvero secondo le specifiche normative di settore (3 giorni all anno); l assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrono i presupposti secondo l orientamento della giurisprudenza (Cass. civ., n del 5 settembre Cass. civ. n del 14 giugno 1985), gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti; le ferie. Il ricorso all uno o all altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione). In particolare, con riferimento alle richiamate sentenze della Cassazione, si ritiene opportuno porre l attenzione delle SS.LL. sul contenuto delle relative massime di seguito riportate: 1) Cass. civ., n del 5 settembre 1988 : nel concetto di malattia sono anche comprese le terapie che si rendono indispensabili - pur dopo l'esaurimento della fase acuta - ai fini della guarigione del lavoratore, ovvero nel caso di malattie croniche, per evitare un peggioramento della malattia ; 2) Cass. civ. n del 14 giugno 1985: Il lavoratore assente per malattia con diritto alla conservazione del posto ha l'obbligo di recuperare al più presto le proprie energie psico-fisiche onde tornare sul posto di lavoro in piena efficienza; l'inadempimento di tale obbligo, che comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, può consistere (nel regime anteriore alla legge n. 638 del 1983) nel fatto che il lavoratore si allontani dal proprio domicilio durante il periodo di malattia e non può essere giustificato neppure dalla circostanza che lo stesso si rechi presso un laboratorio di analisi per effettuare accertamenti diagnostici (o ritirarne le risultanze), a meno che tali accertamenti non ineriscano proprio alla malattia che giustifica l'assenza dal lavoro, o comunque ad uno stato patologico in atto. Tanto premesso, si ritiene opportuno evidenziare che, in applicazione di quanto chiarito dalla Funzione Pubblica, nel comparto Università gli istituti ai quali il dipendente può dunque ricorrere per la giustificazione dell assenza richiesta per visita specialistica, terapie ed accertamenti diagnostici sono: i permessi brevi di cui all art. 33 del CCNL del (cfr OdS. n. 373/04), i 3 giorni annui di permesso per gravi motivi personali o familiari di cui all art. 30, comma 2, del CCNL del così come modificato dall art. 9 del CCNL del ; l assenza per malattia di cui all art. 34 del CCNL , nel solo caso in cui ricorrano i presupposti fissati dalla sopra richiamata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 8/08; le ferie di cui all art. 28 del CCNL del Sempre con riferimento alla visita medica specialistica, la circolare in argomento ha precisato che qualora il dipendente imputi il giorno di visita specialistica, terapie ed accertamenti diagnostici all assenza per malattia, ricorrendone i presupposti, detto giorno soggiacerà alle nuove disposizioni come formulate all art. 71 della legge n. 133/08. Pertanto le assenze in questione saranno trattate dall Amministrazione come assenze per malattia e dunque soggette al trattamento economico di cui al predetto art. 71, co. 1 (esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio) e debbono essere calcolate quali giornate di malattia ai fini dell applicazione dell art. 71, comma 2, della Legge n. 133/08. Nella medesima circolare si puntualizza altresì che nel caso in cui l assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell arco dell anno solare ovvero l assenza per visita specialistica, terapie ed accertamenti diagnostici si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, 2

3 unitamente all attestazione da quest ultima rilasciata, la relativa prescrizione rilasciata da una struttura pubblica o dal medico convenzionato con il S.S.N.. Si coglie, inoltre, l occasione per segnalare che il CINECA - Consorzio Interuniversitario, con in data , con riferimento alla procedura carriere e stipendi di Ateneo CSA, in uso presso questa Amministrazione, ha reso operative le nuove disposizioni normative in argomento, precisando, tra l altro per il personale tecnico amministrativo, le voci del trattamento fondamentale erogate nei primi dieci giorni di malattia: - stipendio; - RIA; - Indennità integrativa speciale; - Eventuali assegni ad personam; - Per i dirigenti: oltre le voci di cui sopra, la retribuzione di posizione, parte fissa. Infine, con riferimento agli obblighi di comunicazione dell assenza per malattia si richiama, l attenzione delle SS.LL. sul rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nell OdS n. 291 del , con particolare riferimento all orario (ore 10.00) entro il quale devono essere inseriti nella procedura informatica Si.R.P. il nominativo del dipendente assente per malattia nonchè l eventuale domicilio di reperibilità diverso da quello noto all Amministrazione. PERMESSI RETRIBUITI Il comma 5 dell art. 71 del d.l. n. 112 del 2008, in sede di conversione, è stato modificato limitatamente al riferimento al comma 3 dell art. 33 della L. n. 104 del 1992: tale comma è stato, infatti, sostituito con il comma 6 del medesimo art. 33 della L. n. 104/92. Il nuovo testo, quindi, recita: 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n In particolare, la circolare n. 8/2008 si è soffermata in maniera puntuale sui permessi fruibili dai dipendenti portatori di handicap grave, escludendoli dal novero delle assenze dal servizio che non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Quindi, la disciplina relativa alla distribuzione dei fondi destinati alla contrattazione collettiva contenuta nel comma 5 dell art. 71 prevede ora una deroga espressa, tra l altro, per tutte le tipologie di permesso fruibili dai dipendenti portatori di handicap grave, richiamati dal comma 6 dell art. 33 della L. n. 104/92, ovvero: a) quelli giornalieri previsti dal comma 3 dell art. 33 della legge 104/92; b) quelli orari previsti dal comma 2 del medesimo articolo. E opportuno precisare che, in base alla norma (comma 6 dell art. 33 della legge 104/92), i due istituti sono alternativi e, pertanto, non possono essere in alcun caso cumulati nel corso dello stesso mese. 3

4 Resta, inoltre, confermato che la deroga di cui si è discusso sopra non è applicabile per i permessi fruiti ai sensi dell art. 33, comma 3, della L. n. 104/92, e cioè dai dipendenti per assistenza a familiari o affini portatori di handicap grave. Nella circolare n. 8/08 si fa, altresì, menzione delle Leggi nn. 584/1967 e 52/2001 che disciplinano, rispettivamente, il permesso per donazione di sangue ed il permesso per donazione di midollo osseo. Tali norme prevedono che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente conservano la retribuzione per l intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione e che i donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente conservano la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione finalizzate al completo ripristino del suo stato fisico come ritenuto necessario dall èquipe medica che ha effettuato il trapianto. Nella circolare è precisato che tali fattispecie, pur non essendo state contemplate espressamente né dal Decreto Legge n. 112/08 né dalla Legge n. 133/08, non sono state neppure abrogate o modificate. Con riferimento al comma 4 dell art. 71 della L. n. 133/08 ( Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. ), il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione ha chiarito che solo qualora il CCNL di comparto dovesse prevedere la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui al comma 3 dell art. 33 della L. n. 104/92 (sia per i dipendenti portatori di handicap grave che per i dipendenti che assistono un familiare/affine portatore di handicap grave), fissando il tetto delle 18 ore, è data facoltà del dipendente, a seconda delle esigenze, di scegliere se fruire dei tre giorni interi oppure di frazionarli ad ore. Con riferimento a tale fattispecie, si evidenzia che il CCNL Comparto Università nulla dispone a riguardo. Tuttavia, l Amministrazione, con OdS. n. 373/04, recependo la circolare INPDAP 10 luglio 2000 n. 34, ha già consentito ai dipendenti portatori di handicap grave di richiedere, in luogo delle tre giornate intere di permesso mensile, il loro frazionamento ad ore, fino ad un massimo di 18 ore mensili, ferma restando la possibilità di fruire dell intera giornata lavorativa che sarà, in tal caso, scalata dal predetto monte ore mensile nella corrispondente misura oraria. In sintesi, in virtù di quanto sopra rappresentato, il portatore di handicap grave può fruire, alternativamente, di: - due ore di permesso giornaliero retribuito senza indicazione di un contingente massimo mensile; - tre giorni interi di permesso mensile, a prescindere dall orario della giornata, ovvero 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze. Il ragionamento sopra esposto vale anche per i permessi fruibili dai dipendenti che assistono un familiare o affine portatore di handicap grave: il CCNL Comparto Università nulla dispone al riguardo ma l Amministrazione, con il medesimo OdS. n. 373/04, recependo la circolare INPDAP 10 luglio 2000 n. 34, ha già consentito ai dipendenti che assistono familiari o affini portatori di handicap grave di richiedere, in luogo delle tre giornate intere di permesso mensile, il loro frazionamento ad ore, fino ad un massimo di 18 ore mensili, ferma restando la possibilità di fruire dell intera giornata lavorativa che sarà, in tal caso, scalata dal predetto monte ore mensile nella corrispondente misura oraria. Per quel che concerne i permessi per nascita figli o per gravi motivi personali e familiari di cui all art. 30, comma 2, del CCNL così come modificato dall art. 9 del CCNL del , nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL Comparto Università che preveda la possibilità di fruizione frazionata degli stessi con fissazione del monte ore, si confermano le disposizioni 4

5 attualmente in essere e contenute nel citato OdS n. 373/04, ovvero la possibilità di fruire delle tre giornate intero di permesso annuo (a prescindere dall orario della giornata) o, a richiesta, di 18 ore di permesso annuo, ferma restando la possibilità di fruire dell intera giornata lavorativa che sarà, in tal caso, scalata dal predetto monte ore annuo nella corrispondente misura oraria PART-TIME L art. 73 del D.L. n. 112/08 che ha innovato il regime della trasformazione del rapporto di lavoro dal regime a tempo pieno al regime a tempo parziale, in sede di conversione in legge del decreto de quo, non ha subito modifiche di sorta. Pertanto, si rinvia a quanto già precisato con il precedente OdS n. 199/08. Tuttavia, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione con la circolare in argomento ha chiarito che la disciplina speciale contenuta nell art. 12 bis del D.Lgs. n. 61/00, innovato dalla legge n. 247/07, a favore dei dipendenti affetti da patologia oncologica, deve ritenersi ancora vigente nonostante l entrata in vigore dell art. 73 della Legge n. 133/08. Pertanto, il dipendente affetto da patologia oncologica, per la quale residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti della terapia salvavita ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro dal regime a tempo pieno al regime a tempo parziale e, a richiesta, alla successiva riconversione a tempo pieno. La norma accorda, altresì, una precedenza rispetto agli altri lavoratori ad ottenere la trasformazione per i dipendenti che assistono malati oncologici o soggetti riconosciuti inabili al lavoro e per i genitori di figli conviventi di età minore di 13 anni o di figli conviventi portatori di handicap. ULTERIORI DISPOSIZIONI Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione, con la circolare n.8/08, ha richiamato l attenzione dei dirigenti sulla puntuale verifica dei presupposti per il riconoscimento dei permessi richiesti dai dipendenti, nonché sulla verifica della documentazione a supporto e a giustificazione dell assenza. E stata, altresì, sottolineata la rilevanza dell attività di programmazione da parte dei dirigenti anche relativamente alle presenze e assenze dal servizio dei dipendenti che sono tenuti, nei limiti del possibile, a presentare con congruo anticipo le richieste di permesso. Per eventuali chiarimenti in merito si prega di contattare l'ufficio Personale tecnico-amministrativo ai nn /37698/ E' possibile, inoltre, inviare richieste via fax al n /713 ovvero a mezzo all'indirizzo personale@unina.it. Con preghiera di diffusione tra tutto il personale. gf/mc/sp IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.to dott.ssa Maria Luigia LIGUORI 5

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