Comunicato n. 15 Castelfranco Piandiscò, 18 settembre 2018
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- Amerigo Giustino Fabbri
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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI" ARIC81700A C.F Via Roma 193, Piandiscò Castelfranco Piandiscò (AR) Tel Fax ARIC81700A@istruzione.it / ARIC81700A@pec.istruzione.it Comunicato n. 15 Castelfranco Piandiscò, 18 settembre 2018 A tutto il Personale Docente e ATA AL SITO WEB DELL'ISTITUTO OGGETTO: ASSENZE DEL PERSONALE SCOLASTICO Si forniscono, qui di seguito, le principali informazioni per la gestione delle assenze ai sensi delle norme vigenti. Premessa Le modalità di comunicazione delle assenze e di richiesta dei permessi sono le stesse per tutto il personale (Docente o ATA, a tempo indeterminato o determinato). La modulistica è presente sul sito dell istituto (e non presso la Segreteria del personale come indicato nell'art. 29 del Regolamento d'istituto, che sarà oggetto di aggiornamento). 1. Assenze per malattia (CCNL Scuola 2009, art 17) A) Tutto il personale scolastico Docente e ATA, fatta salva l ipotesi di comprovato impedimento, deve: 1. comunicare l assenza alla Segreteria del personale telefonicamente il prima possibile (fra le 7:45 e le 8:00) e comunque non oltre l inizio dell orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica (prima dell ora in cui il dipendente dovrebbe prendere servizio quel giorno); la telefonata ha valore di fonogramma e come tale viene protocollata; 2. comunicare subito il numero dei giorni della prognosi (in mancanza di tale comunicazione, l'assenza s'intende della durata di un solo giorno, con la relativa difficoltà di disporre la supplenza per i giorni successivi nel caso che la malattia si prolunghi); 3. effettuare la comunicazione di cui sopra anche nel caso di prosecuzione dell assenza (prosecuzione oltre il termine previsto da precedente certificato medico). B) Tutti/e i/le docenti al fine di permettere la migliore organizzazione possibile della loro sostituzione, vista l articolazione dell Istituto comprensivo in numerose scuole sono tenuti/e a comunicare la propria assenza con le modalità indicate sopra al punto (A) non soltanto alla Segreteria del personale (per l eventuale attivazione di una supplenza), ma anche alla propria scuola di servizio (per la gestione dell emergenza, eventualmente in attesa di un/a supplente); se per motivi di estrema urgenza il/la docente non può avvertire la sua scuola, lo segnala alla segreteria che provvede a comunicare immediatamente l assenza alla scuola interessata. C) I/Le docenti delle scuole dell infanzia e delle primarie, qualora la malattia insorga il giorno precedente a quello dell'assenza, sono invitati/e a informare subito personalmente i/le loro ICS "Don Milani" Castelfranco Piandiscò Comunicato n. 15 Assenze del Personale scolastico Pagina 1
2 colleghi/e, così che questi/e possano eventualmente rendersi disponibili, se le circostanze lo richiedono, a cambiare i propri turni di lavoro del primo giorno di assenza del/la collega, per garantire lo svolgimento dell attività scolastica in attesa che la situazione si definisca. 2. Certificazione / Reperibilità e Visita di controllo / Decurtazione della retribuzione (CCNL Scuola 2009, art 17 / DM 18 dicembre 2009 / DPCM 206/2017 Dipartimento Funzione Pubblica) Certificazione Per tutte le assenze superiori a 10 giorni, l assenza deve essere giustificata con certificato medico telematico del medico di base convenzionato con il SSN. Per i primi due eventi dell anno solare, se essi prevedono un assenza inferiore a 10 giorni, può essere indifferentemente rilasciata da una struttura pubblica o privata; a partire dal terzo evento, occorre in ogni caso il certificato telematico. Qualora il dipendente voglia riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi, il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso, ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo. Fasce orarie di reperibilità Il personale assente per malattia dovrà osservare le seguenti fasce orarie di reperibilità: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 tutti i giorni, anche non lavorativi e festivi. Visita di controllo Nel caso di assenze immediatamente precedenti o successive a una giornata non lavorativa, il dirigente scolastico richiede obbligatoriamente la visita di controllo sin dal primo giorno di assenza (ad esclusione dei casi di ricovero o day hospital presso strutture ospedaliere pubbliche o private); altrimenti il dirigente ne valuta discrezionalmente la necessità. Il controllo potrà tuttavia essere disposto autonomamente dall'inps: sempre; con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale ( possono dunque essere disposte per lo stesso certificato medico due o più visite di controllo, anche nei giorni festivi eventualmente ricompresi nel certificato medico). Il dipendente, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare ogni giorno, anche domenicale o festivo, nelle fasce orarie di reperibilità, nel domicilio comunicato alla scuola. Nel caso in cui il dipendente durante la malattia dimori in luogo diverso da quello comunicato o debba assentarsi dal proprio domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici indifferibili o altri giustificati motivi da certificare, deve darne preventiva comunicazione alla scuola. Per il lavoratore che si assenta da lavoro in caso di malattia e qualora non risultasse reperibile presso l indirizzo indicato nel caso di visita fiscale durante le fasce di reperibilità è prevista l applicazione di sanzione per assenza ingiustificata. Ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017, è escluso dall obbligo di rispettare le fasce di reperibilità il personale che si trovi in una delle seguenti condizioni: malattia riconducibile a patologie che richiedono terapie salvavita; malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio con menomazioni ascrivibili alle prime tre categorie della tabella A allegata al DPR 834/81; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%. Decurtazione della retribuzione Per ciascuna assenza per malattia viene operata una decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni di assenza. ICS "Don Milani" Castelfranco Piandiscò Comunicato n. 15 Assenze del Personale scolastico Pagina 2
3 In caso di proroga di un periodo di malattia per uno o più periodi successivi, continuativi, la malattia viene considerata come un unico evento e viene effettuata una sola decurtazione della retribuzione nei primi 10 giorni. La decurtazione della retribuzione non viene operata nei casi di assenze per malattia dovute a: (a) infortunio sul lavoro; (b) causa di servizio; (c) ricovero o day hospital; (d) convalescenza postricovero, (purché il periodo sia immediatamente successivo al ricovero); (e) patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Adempimenti del personale per l'esonero dalla reperibilità e dalla decurtazione della retribuzione Le esclusioni dall obbligo di reperibilità e dalla decurtazione della retribuzione devono essere espressamente dichiarate dal personale e documentate con idonea certificazione medica che attesti che la patologia è conseguente alla situazione dichiarata. 3. Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici 3.1. Docenti (Legge 125/2013) Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. Il personale decide a quale tipologia di assenza o permesso ricorrere: (a) assenza per malattia con decurtazione della retribuzione da giustificare con certificato cartaceo di struttura pubblica o privata attestante l'avvenuta prestazione e l'orario; (b) permesso breve da recuperare; (c) permesso per motivi personali da giustificare con autocertificazione o attestazione dell'avvenuta prestazione ATA (CCNL Scuola 2018) L art. 33 del CCNL Scuola 2018 riconosce specifici permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, fino a un massimo di 18 ore per anno scolastico, compresi anche i tempi di percorrenza da e per la sede del lavoro. Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto, e sono sottoposti allo stesso regime economico. Sei ore di permesso corrispondono convenzionalmente a un'intera giornata lavorativa. Le ore di permesso: a) non sono cumulabili nella stessa giornata lavorativa con altre tipologie di permessi orari; b) non sono assoggettate alla decurtazione della retribuzione prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia, eccetto che nel caso in cui vengano fruite su base giornaliera. In caso di part-time si procede a riproporzionare le ore di permesso spettanti. Nel caso di visite specialistiche concomitanti a situazione di incapacità lavorativa temporanea (malattia), l assenza dal servizio è imputata a malattia e sottoposta alla disciplina legale e contrattuale prevista per la malattia (decurtazione, controllo fiscale, certificato telematico del medico curante, attestazione della presenza nella struttura che ha erogato la prestazione per giustificare l assenza dal domicilio) Nel caso di cicli di terapie e trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa temporanea, un unico certificato del medico curante, anche cartaceo, corredato del calendario delle prestazioni, presentato prima dell inizio delle terapie, è sufficiente a ICS "Don Milani" Castelfranco Piandiscò Comunicato n. 15 Assenze del Personale scolastico Pagina 3
4 giustificare le assenze, ma deve essere accompagnato dalle singole attestazioni di presenza da cui risultino l effettuazione delle prestazioni previste e la corrispondenza al ciclo prescritto dal medico curante. 4. Permessi brevi (CCNL 2009, art. 16) Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo sia indeterminato che determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore (unità minime che siano orarie di lezione). Considerato il vincolo della compatibilità con le esigenze di servizio, per ovvie esigenze organizzative la domanda di permesso deve essere presentata con un congruo anticipo (almeno tre giorni) eccetto che nei casi di emergenza debitamente documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale docente, l attribuzione dei permessi è in ogni caso subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio. I permessi complessivamente fruiti nel corso dell'anno scolastico non possono eccedere: (a) per il personale ATA, 36 ore; (b) per il personale Docente, il rispettivo orario settimanale di insegnamento. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate: entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso; in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio; per i l personale docente, prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. N ei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. 5. Permessi per concorsi, esami, lutti, matrimoni (CCNL 2009, art. 15) Il dipendente ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti erogati a domanda da presentarsi al dirigente scolastico per i seguenti casi: partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio (per il personale assunto a tempo determinato: senza retribuzione e con interruzione della maturazione dell'anzianità di servizio); lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi; matrimonio: quindici giorni consecutivi, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. 6. Permessi per motivi personali o familiari Per ovvie esigenze organizzative, le domande per i permessi qui di seguito elencati devono essere presentate con un congruo anticipo (almeno tre giorni) eccetto che nei casi di emergenza debitamente documentati anche mediante autocertificazione. ICS "Don Milani" Castelfranco Piandiscò Comunicato n. 15 Assenze del Personale scolastico Pagina 4
5 6.1. Personale con contratto a tempo indeterminato a) D ocenti (CCNL 2009, art. 15) Il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, possono essere fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. Tali permessi vengono scalati dal totale dei giorni di ferie annualmente spettanti. b) ATA (CCNL 2018, artt. 31 e 32) Il dipendente ha diritto a 18 ore per anno scolastico di permessi personali fruibili sia su base oraria sia per l intera giornata (in questo caso equivalgono convenzionalmente a 6 ore, indipendentemente dall orario di lavoro previsto in quella giornata). In caso di part-time si procede al riproporzionamento delle ore Personale con contratto a tempo determinato (CCNL 2009, art. 19) Il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a sei giorni d i permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione, senza retribuzione e con interruzione della maturazione dell'anzianità di servizio. 7. Permessi per benefici ex Legge 104/92 ATA (CCNL 2018, art. 32) Per il personale ATA, i tre giorni di permesso di cui all art. 33, comma 3 legge 104/1992 possono essere fruiti anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili. E prevista da parte del dipendente una programmazione dei permessi, di norma mensile, da comunicare all ufficio all inizio del mese; ma è anche previsto che, in caso di necessità e urgenza, la comunicazione possa essere presentata nelle 24 ore precedenti, e comunque non oltre l inizio dell orario di lavoro della giornata in cui si utilizza il permesso. 8. Assenza dei/le docenti dalle attività previste nel Piano annuale degli impegni. I/Le Docenti possono utilizzare un permesso breve (si veda il precedente punto 4) anche nei casi in cui, per ragioni eccezionali di forza maggiore, non possano partecipare a un'attività prevista nel Piano annuale degli impegni. Le ragioni per le quali viene richiesto il permesso devono essere documentare in maniera circostanziata, anche con autocertificazione. Il Dirigente Scolastico (Edoardo Verdiani) ICS "Don Milani" Castelfranco Piandiscò Comunicato n. 15 Assenze del Personale scolastico Pagina 5
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