ART. 1 CONSIDERAZIONI E INQUADRAMENTO NORMATIVO

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1 CITTA DI GHEDI REGOLAMENTO COMUNALE INSTALLAZIONE DI STAZIONI PER LA TELEFONIA RADIO MOBILE, IMPIANTI PER LA TELECOMUNICAZIONE E LA TRASMISSIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE - Norme per la tutela della salute pubblica dai rischi di inquinamento da onde e campi elettromagnetici. Procedure per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie, relative l'installazione degli impianti per le reti di telefonia cellulare, impianti di trasmissione, telecomunicazione e servizi similari. Deliberazione n. 25 del 30/04/2002 e successiva modifica con deliberazione n 33 del 13/06/2002 del Consiglio Comunale di Ghedi. Redatto ai sensi dell art. 8 L. 36/2001

2 ART. 1 CONSIDERAZIONI E INQUADRAMENTO NORMATIVO In una fase di enorme sviluppo delle cosiddette radiofrequenze a fronte del progressivo diffondersi di tralicci, pali, antenne ed altre apparecchiature per l insediamento di stazioni radiobase, la città di Ghedi adotta le seguenti norme nell intento di tutelare la salute dei cittadini residenti, nonché i caratteri ambientali e paesaggistici del territorio locale. A norma del presente Regolamento, l installazione di impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, quali le stazioni radio base per l erogazione dei servizi di telefonia mobile, servizi digitali verso/da apparati mobili e servizi similari, può essere autorizzata a condizione che siano rispettate le norme urbanistiche vigenti e le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nel rispetto della normativa statale e regionale sugli impianti di telecomunicazione, con particolare riguardo alla prevenzione sanitaria ed alla tutela della salute pubblica. Fondamento di questo regolamento il: PRINCIPIO DI CAUTELA E DI MINIMIZZAZIONE DELL ESPOSIZIONE dall art. 4 del D.M. 381/98 (legge quadro nazionale in materia). Secondo tale concetto la progettazione e la realizzazione degli impianti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetici più bassi possibile, prevedendo persino l eventuale introduzione di misure che portino a ridurre l esposizione della popolazione anche se siano rispettati i limiti di esposizione e le misure di cautela. Quadro normativo di riferimento: D.M n. 381; LEGGE 22/02/2001 n. 36; LEGGE REGIONE LOMBARDIA 11/05/2001 n. 11; CIRCOLARE REGIONE LOMBARDIA n. 58/2001 qualità dell ambiente; DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE LOMBARDIA n. VII/7351 del 11/12/2001; LEGGE REGIONE LOMBARDIA n. 4 del 06/03/2002 art. 3. ART. 2 MODALITA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE A seguito di apposita domanda, compilata da soggetti autorizzati all esercizio di servizi di telecomunicazioni e diffusione radiotelevisiva, da presentare al Sindaco, così come specificato nel successivo art. 4, le relative concessioni edilizie e le autorizzazioni inerenti alla realizzazione di impianti di telecomunicazione e trasmissione, saranno rilasciate dall Amministrazione Comunale nei modi previsti dal vigente regolamento comunale e subordinatamente all'acquisizione, negli atti istruttori, di dichiarazioni asseverate rilasciate da tecnici abilitati relativi sia alla sicurezza degli impianti installati, sia al rispetto delle disposizioni della legge 46/90, della Legge 626/94 e successive integrazioni e della normativa antincendio, oltre che dei pareri favorevoli dell'a.r.p.a. Lombardia, nonché in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 11 del 11/05/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Tali pareri dovranno contenere le seguenti valutazioni: a) Rispetto dei limiti per l esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall impianto e del rispetto dell obiettivo di qualità per l emissione degli impianti come sotto specificato. Per la formulazione del suddetto parere, i soggetti gestori dovranno presentare idonea relazione per la valutazione previsionale dell esposizione e dei recettori prossimi all impianto nelle condizioni di massima emissione, tenendo conto dei valori di fondo esistenti, rilevati preventivamente in corrispondenza dei recettori stessi; b) Conformità della tipologia degli impianti alla normativa vigente ed ai protocolli recanti norme di buona tecnica, sulla base dell'esame della documentazione tecnica fornita dal gestore secondo quanto previsto dall'allegato 1 alle linee guida applicative del Decreto 10 settembre 1998 n. 381, della Legge Regionale 11/01 e successivo Regolamento n. 6 del 20/11/01;

3 c) Idoneità del sito destinato ad ospitare l'impianto in relazione all eventuale presenza di altre fonti di emissione elettromagnetica, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla necessità di riservare misure di maggiore cautela in quei casi in cui si possono verificare esposizioni ai campi elettromagnetici per periodi prolungati non inferiori alle quattro ore su soggetti non esposti per ragioni professionali; d) Rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le immissioni del rumore causato dall'impianto. e) Rispetto delle distanze minime previste dalle leggi vigenti; f) Conseguimento obbligatorio durante la fase istruttoria, dei pareri delle Commissioni Comunali: Edilizia ed Ecologia; E garantito in qualsiasi fase dell istruttoria, il diritto all informazione ed all accesso agli atti da parte della popolazione residente, impegnando altresì l Amministrazione Comunale a rendere pubbliche le richieste avanzate dalle varie imprese in base a quanto previsto dal Regolamento Comunale di accesso agli atti. Tali disposizioni si applicano a tutte le concessioni ed autorizzazioni richieste antecedentemente e già rilasciate, nonché a tutte le concessioni richieste successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione. Per tutti gli impianti soggetti a concessione edilizia, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2-bis del D.L. n. 115/97 convertito con modificazioni in legge n. 189/97, dovrà essere preventivamente espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale, salvo diversa disposizione della Regione Lombardia. Tutte le istallazioni anche se non implicanti interventi apprezzabili sotto il profilo edilizio sono soggetti a provvedimenti edilizi autorizzativi. Per le categorie di opere oggetto del presente Regolamento non può essere applicata alcuna forma di asseverazione, autocertificazione o denuncia di inizio attività, neppure ai sensi della L.R. 22/99. ART. 3 SPESE DI ISTRUTTORIA E DIRITTI DI SEGRETERIA Le spese occorrenti per l istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Si ritiene congrua che dette spese siano ricompresse, per ogni impianto, secondo la complessità dell istruttoria tra un minimo di 774,69 euro ed un massimo di 1549,37 euro, da richiedersi qualora siano necessari sopraluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve essere effettuato a favore del Comune al momento della richiesta di autorizzazione. Sono dovuti, annualmente, i diritti di segreteria, tali diritti saranno quantificati entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente deliberazione, e commisurati all'attività amministrativa finalizzata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, alla realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale ed all'informazione alla cittadinanza. Le relative somme - comprese quelle dovute per il rilascio delle concessioni edilizie - saranno introitate in un apposito capitolo di bilancio che servirà a finanziare le attività relative alla prevenzione, la realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale e le attività di informazione alla cittadinanza, con particolare riferimento alla promozione di campagne educative nelle scuole volte a favorire un uso consapevole delle nuove tecnologie e la conoscenza dei potenziali rischi connessi. ART. 4 PIANO DI LOCALIZZAZIONE Il Piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazione che i concessionari devono presentare entro il 30 novembre di ogni anno art. 4 comma 11 delle Legge Regionale n. 11 del 11/5/2001 dovrà essere corredato dalla seguente documentazione: Dati anagrafici del concessionario: Sede legale, telefono e fax del titolare dell impianto;

4 Generalità e sede legale della proprietà della struttura di supporto su cui è installato l impianto. Descrizione delle installazioni nel territorio comunale: Cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con indicazione dei siti e/o delle aree su cui vi sono già installati impianti ricetrasmittenti e dei siti e/o aree su cui si prevede l installazione di nuovi impianti; Elenco delle installazioni, esistenti e di nuova realizzazione, con la denominazione del sito e l indirizzo. Per ogni singola installazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione: Caratteristiche del sito: Progetto dell impianto in scala 1:200; Studio di impatto ambientale, attestante l idoneità del sito prescelto per ospitare l impianto, corredato della simulazione fotografica (fotomontaggio) in scala da almeno tre significativi punti di visualizzazione. Coordinate geografiche ed altitudine del punto o zona di installazione; Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con indicazione degli edifici preesistenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 metri dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne ricetrasmittenti (rispetto al nord geografico). Caratteristiche radioelettriche dell impianto: la documentazione dovrà essere conforme a quanto previsto dall allegato B delle Legge Regionale Lombardia n. 11 del Per quanto non esplicitamente disposto dal presente articolo si rimanda alla documentazione prescritta dal Regolamento Regionale n. 6 del , art. 4 comma 14, art. 6 comma 4, art. 7 comma 12, ed alla Legge Regionale n. 11 del 11/05/2001 all art. 9. ART. 5 PIANO DELLE AREE O DI ZONIZZAZIONE La realizzazione di nuovi impianti tecnologici di trasmissione e telecomunicazione è consentita esclusivamente su aree di proprietà dell Amministrazione Comunale, al fine di meglio vigilare sul rispetto della normativa vigente e alla tutela della salute pubblica. L Amministrazione Comunale sensibile a tale problematica, ritiene opportuno adottare un PIANO DI ZONIZZAZIONE ELETTROMAGNETICA per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, cercando di minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Ai sensi dell art. 4 comma 1 della Legge Regionale n. 11/2001, del Regolamento del 19/12/2001 e del D.G.R. n. 7/7351 del 11/12/2001 e delle successive modifiche e/o integrazioni, l Amministrazione Comunale contestualmente all approvazione del presente regolamento, provvede ad approvare il piano delle aree (o piano di zonizzazione elettromagnetica) nelle quali è consentita l installazione degli impianti di telecomunicazione e trasmissione. ART. 6 MODIFICHE AGLI IMPIANTI Le eventuali richieste di modifiche alle caratteristiche degli impianti, dovranno essere inoltrate all Amministrazione Comunale ed all'a.r.p.a. Lombardia, utilizzando l apposita modulistica predisposta nel Regolamento Regionale Lombardo n. 6 del 19/11/2001. Successivamente all'ottenimento dei pareri da parte degli enti preposti, e alla verifica dell effettiva corrispondenza a quanto indicato nel presente regolamento, l Amministrazione Comunale provvederà a rilasciare il relativo titolo. ART. 7 ENTRATA IN ESERCIZIO IMPIANTI Per ciascun impianto autorizzato, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio. La comunicazione relativa dovrà essere inviata all Amministrazione Comunale ed all'a.r.p.a. Lombardia che ha rilasciato il nulla osta sanitario.

5 Entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione di entrata in servizio, i gestori dovranno fornire agli stessi enti i risultati della misurazione delle intensità dei campi elettromagnetici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio e di tilt peggiore in corrispondenza dei recettori prossimi considerati in sede di valutazione previsionale. Ogni impianto dovrà essere sottoposto annualmente alla verifica di idoneità, con le modalità previste per l entrata in esercizio. Tale norma si applica anche agli impianti già in esercizio o già autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione. Questa verifica è richiesta comunque e sempre anche con l istallazione di nuove tecnologie (attivazione servizio UMTS da parte dei gestori del servizio GSM già attivi). ART. 8 INSTALLAZIONE IMPIANTI Le installazioni dei suddetti impianti fissi su aree idonee e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche saranno soggette al rilascio di concessione edilizia Inoltre, tali installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, delle aree verdi, delle riserve e delle zone protette, dei monumenti e delle zone archeologiche e con le vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti in materia. Dovrà essere pertanto acquisito in via preventiva il nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti. In particolare, dovrà essere assicurata, in sede localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici ed architettonici. Le scelte cromatiche nella realizzazione dei manufatti relativi all installazione di impianti di telecomunicazione, se non altrimenti controindicate da prescrizioni attinenti alla navigazione aerea, dovranno privilegiare colori neutri e comunque dovranno essere mimetizzanti, anche mediante l adozione di particolari accorgimenti schermanti. Per quanto riguarda la realizzazione di pali o tralicci di supporto, questi dovranno rispettare il criterio del minore impatto visivo. Nel caso di impianti a servizio di più gestori, potrà essere autorizzata l installazione di supporti a traliccio qualora vi siano problematiche legate alla sicurezza statica dei manufatti. ART. 9 CONVENZIONE Sugli immobili di proprietà Comunale possono essere autorizzate installazioni se ritenute idonee ai sensi del presente regolamento. Tali autorizzazioni dovranno essere supportate da un aggiuntivo atto di Convenzione tra il Comune proprietario ed il soggetto gestore, in cui siano regolate le condizioni tecniche, economiche e temporali cui l'installazione è assoggettata. E fatto obbligo ai gestori, di mantenere i luoghi assegnati, in buono stato di manutenzione a propria cura e spese. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere, per gli impianti da realizzare su proprietà del Comune, sia che si tratti di aree libere che di edifici, un atto unilaterale d'obbligo alla rimozione degli impianti e di tutte le eventuali pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 90 giorni dalla scadenza della concessione ministeriale ove questa non sia rinnovata e l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo è esteso anche al caso di cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida in modo autonomo di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

6 ART. 10 ZONIZZAZIONE Fermi restando i limiti di esposizione di campi elettromagnetici, si rende necessario perseguire dei criteri di scelta dei siti che, minimalizzi gli effetti dell'esposizione sulla popolazione. Il Comune mette a disposizione più aree ritenute idonee e compatibili sotto il profilo urbanistico, edilizio, sanitario e di sicurezza, sulle quali potranno essere installati uno o più traliccio pali attrezzati per ospitare le apparecchiature dei diversi gestori che né faranno richiesta presso quest amministrazione. Nelle aree di seguito elencate saranno indirizzati tutti i gestori che desiderassero posizionare impianti per telefonia mobile. Verranno incentivate il più possibile le operazioni di sinergico accordo tra i diversi gestori. AREA I.: in queste zone si ritiene opportuno valutare caso per caso l'idoneità o meno dei siti localizzati in relazione alle diverse potenze di trasmissione usata, dei livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici irradiati. L'installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni in queste zone, dovrà in ogni caso garantire una distanza minima di metri 150 dal perimetro esterno di edifici ed aree in cui risiedano. operino professionalmente o permangano persone per almeno 4 ore al giorno. Particolare attenzione dovrà essere posta altresì alla distanza delle aree di potenziale sviluppo insediativo dello strumento urbanistico comunale. AREA 2: la parte di territorio non rientrante nell'area 1, dove è possibile l'installazione di impianti, nei termini previsti dalle vigenti normative, previo il rilascio delle autorizzazioni edilizie necessarie. ZONE VIETATE: si deve escludere tassativamente la possibilità di installare impianti di telecomunicazioni e per la trasmissione entro il limite inderogabile minimo di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di: ASILI E EDIFICI SCOLASTICI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE OSPEDALI E CASE DI CURA CARCERI ORATORI E PARCHI PUBBLICI ORFANOTROFI AREE AD ALTA CONCENTRAZIONE ABITATIVO-RESIDENZIALE STRUTTURE SIMILARI E RELATIVE PERTINENZE. ZONE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI APPOSITAMENTE DESTINATE AL POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI: sono aree individuate nell'allegato piano di zonizzazione ed identificate nello strumento urbanistico vigente, come aree a servizi tecnologici atte all'installazione di impianti per la telefonia. Al presente piano. sono allegate le verifiche tecniche effettuate alle aree di seguito elencate, dalle quali risultano i limiti massimi entro i quali verranno autorizzati i vari gestori richiedenti gli impianti. A seguito di queste verifiche tecniche che salvaguardano il territorio circostante, sono state individuate le seguenti aree per l'installazione di impianti: area in via Isorella zona depuratore Comunale; area in via Volta a nord dell'area verde: zona a sud del parcheggio del centro sportivo; zona verde a nord e adiacente il magazzino comunale di via Isorella; aree localizzate nelle rotatorie previste per la tangenziale ad est del centro abitato.

7 ART. 11 IMPIANTI ESISTENTI Per quanto riguarda gli impianti già installati o autorizzati che: a) non rispettano i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente; b) non rispettano i Regolamenti Urbanistici e le distanze minime, come previsto dal precedente articolo e dall art. 4 comma 8 della Legge Regionale n 11 del 11 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; l'amministrazione Comunale comunicherà ai titolari e/o gestori degli impianti l avvio di procedimento di risanamento. L adeguamento dei limiti di emissione dovrà essere realizzato entro il termine massimo di 6 mesi, come specificato dall art. 9 comma 5 della legge Regionale n 11 del 11 maggio I gestori degli impianti esistenti, localizzati in aree che non rispettano i Regolamenti urbanistici e le distanze minime, dovranno presentare il programma degli interventi di risanamento che prevede la delocalizzazione dei medesimi. La delocalizzazione degli impianti deve avvenire in siti conformi alla pianificazione in materia, il tutto entro i 24 mesi successivi come stabilito dalla normativa vigente. Nel caso che il risanamento comporti sia la delocalizzazione che l adeguamento ai limiti di esposizione si applicano le procedure per la delocalizzazione fermo restando il rispetto del termine di 6 mesi per l adeguamento delle emissioni. Scaduti i termini sopra indicati, l Amministrazione Comunale procederà all immediata dichiarazione di decadenza dell autorizzazione o concessione edilizia e ordinerà la rimozione dell impianto a cura e spese del concessionario. ART. 12 MONITORAGGI Ai sensi dell' art. 14 della Legge n. 36 del 14/02/2001 pubblicata sulla GU 55/2001, l'amministrazione Comunale promuove il monitoraggio continuo degli impianti fissi per telefonia mobile ricadenti nell'ambito del proprio territorio, per il tramite del servizio A.R.P.A. Lombardia. Qualora l'amministrazione Comunale ne ravvisasse la necessità, il gestore dell'impianto si dovrà impegnare, a proprio onere e spese, ad effettuare i monitoraggi in continuo attraverso l'incarico a società specializzate e riconosciute dall'ente di controllo A.R.P.A.. Gli esiti di tali controlli saranno resi noti alla popolazione mediante pubblicazione periodica all'albo pretorio oltre che mediante ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea. ART. 13 LIMITI E DIVIETI Le localizzazioni degli impianti nuovi ed esistenti dovranno rispettare il PIANO DI ZOONIZZAZIONE e parte integrante del regolamento. Gli impianti installati entro i confini comunali devono essere collocati fuori dai limiti del centro abitato, come previsto dal piano di zonizzazione. In casi di particolare delicatezza ed in funzione della potenza delle emissioni elettromagnetiche degli apparati potranno essere autorizzate da parte del Sindaco distanze diverse da quelle previste ai punti precedenti. Tuttavia la distanza minima non potrà mai essere inferiore a 75 metri. E vietata l installazione degli impianti su abitazioni civili, edifici pubblici o comunque immobili ed aree in cui la popolazione abitualmente risieda per più di quattro ore. E facoltà del Sindaco in qualità di responsabile della salute pubblica, far contenere i livelli di soglia di emissioni del campo elettromagnetico a livelli inferiori a garanzia di una maggiore tutela della salute dei cittadini.

8 Nella necessità di mitigare il più possibile l'impatto visivo e assicurare. in sede di localizzazione e progettazione è necessaria la salvaguardia dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici. In particolare devono essere sempre prescritte all'interno del provvedimento autorizzativo le piantumazioni arboree o altre forme di cortina. atte a mascherare quanto più possibile gli impianti. Per quanto non riportato o previsto nel presente regolamento si fa specifico riferimento alle vigenti normative nazionali e regionali inerenti all esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. In caso di inadempienza da parte dei concessionari alle prescrizioni del presente regolamento, l'amministrazione Comunale procederà - previa diffida a adempiere entro un termine abbreviato che verrà successivamente stabilito - ad ordinare la disattivazione dell'impianto e la successiva rimozione dello stesso a carico del concessionario del servizio, previa dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per l'impianto. Trascorsi 60 giorni senza che il concessionario abbia eseguito l'ordine di disattivazione e di rimozione, provvederà l'amministrazione in danno al concessionario. Con l approvazione del presente atto gli strumenti urbanistici dovranno uniformarsi a quanto previsto nel presente regolamento al fine di salvaguardare i diritti della popolazione senza recare danni agli operatori del settore ed al servizio di utilità sociale da questi svolto. ART. 14 CONTROLLO E VIGILANZA L Amministrazione comunale al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria ed ambientale per la protezione dell ambiente e la salvaguardia della salute pubblica può in qualsiasi momento richiedere dati o documenti inerenti alle emissioni. Inoltre può decidere di effettuare controlli, tramite il proprio personale o tecnici incaricati sia all impianto che sulle emissione trasmesse.. Le spese necessarie per i controlli sopra indicati saranno a carico delle ditte stesse.

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