I RISCHI DERIVANTI DAL FUMO DI TABACCO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
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- Enrichetta Marini
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1 Circ. n Novembre 2013 I RISCHI DERIVANTI DAL FUMO DI TABACCO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI INTRODUZIONE Con la presente informativa sono a ricordare che dal 10 gennaio 2005, ai sensi dell articolo 19 del Decreto Legge n. 266 del 9 novembre 2004, sono entrate definitivamente in vigore le disposizioni anti-fumo di cui all articolo 51, comma 2 della Legge n. 3 del 13 gennaio IL FUMO ATTIVO ED IL FUMO PASSIVO Per addentrarsi proficuamente nell argomento, occorre evidenziare come esista, accanto all esposizione al rischio fumo da parte di soggetti attivi (cioè i fumatori), anche un esposizione passiva da parte di soggetti non fumatori che, condividendo gli stessi ambienti di vita, di lavoro o di svago con fumatori, aspirano involontariamente sia il fumo espirato che quello collaterale che fuoriesce nell ambiente circostante. direttamente dalla sigaretta Siccome quasi il 75% degli italiani non fuma (Fonte: ISTAT), va da sé come l opinione pubblica esiga l attuazione di politiche di tutela dai rischi provocati da fumo passivo : d altra parte, è esperienza quotidiana come sia sufficiente un solo fumatore che condivide il proprio spazio con altri per mettere a rischio la salute di più persone. Nei luoghi di lavoro, in cui le persone passano gran parte della propria giornata, la situazione appare ulteriormente aggravata dal fatto che la maggior concentrazione di fumatori (sia maschi che femmine) si ha proprio nelle fasce di età corrispondenti a quella della vita lavorativa. I RISCHI LEGATI AL FUMO DI TABACCO Il fumo attivo di sigaretta è un fattore di rischio indiscusso non solo per la comparsa di tumori, ma anche di altre gravissime patologie. Delle persone che, nel nostro Paese, perdono la vita ogni anno a causa del fumo, un terzo muoiono per malattie bronchiali e polmonari, un terzo per malattie cardiache ed un terzo per neoplasie. L O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) definisce il tabagismo una malattia del comportamento che costringe il fumatore a fumare anche nelle situazioni nelle quali egli ne viene sicuramente danneggiato (ad esempio, quando è ammalato) o nelle quali è vietato. 1
2 Il fumo passivo, cioè respirato da soggetti non fumatori, è altrettanto tossico e nocivo di quello attivo, tanto da essere stato classificato, nel 2002, come cancerogeno di Gruppo I (al pari, ad esempio, dell amianto, che, come noto, è stato eliminato da ogni ambiente di lavoro) dalla I.A.R.C. (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, organismo interno all O.M.S.), che già aveva così classificato, nel 1985, il fumo attivo. L appartenenza al gruppo I dei cancerogeni significa, in concreto, una sufficiente evidenza delle conoscenze per concludere che esiste una relazione causa-effetto tra l esposizione al fumo di sigaretta e la comparsa di tumori nell essere umano. Ciò in quanto il fumo di sigaretta prevede, negli spazi confinati, una elevata concentrazione di particelle respirabili (particolato fine o polveri sottili) e sostanze cancerogene note quali benzene, 1,3-butadiene, benzo[a]pirene, 4-(methylnitrosamina)-1-(3-pyridyl)-1-butanone e altri. Il fumo di tabacco inalato direttamente dal fumatore ha una composizione chimica del tutto simile a quella del fumo passivo : la differenza sta però nel fatto che nel fumo passivo si trovano, spesso, più sostanze cancerogene (ed altre sostanze tossiche) che nel fumo che il fumatore aspira personalmente e ciò perché il fumo che si diffonde dalla sigaretta accesa ha una temperatura più bassa e presenta un diverso livello di acidità. Nella tabella seguente si indicano i principali effetti del fumo sull uomo: FUMO ATTIVO FUMO PASSIVO Disturbi delle vie respiratorie: fischio del respiro; mancanza di fiato già al minimo sforzo fisico. Malattie polmonari: tumore polmonare; bronchite cronica; enfisema. Tumori: bocca, lingua e laringe; stomaco ed esofago; pancreas; reni e vescica. Malattie cardiovascolari: angina pectoris e infarto; malattie vascolari cerebrali (ictus); malattie alle arterie periferiche. Disturbi delle vie respiratorie: fischio del respiro; mancanza di fiato già al minimo sforzo fisico. Causa diretta di: tumore polmonare; malattie cardiovascolari; bronchite cronica. In grado di peggiorare i sintomi di: asma e malattie croniche respiratorie; malattie acute respiratorie. In ambito lavorativo, il fumo di tabacco (sia questo attivo che passivo ) ha, inoltre, l ulteriore caratteristica negativa di interagire con le altre sostanze tossiche cui il lavoratore è esposto nell ambiente di lavoro: riducendo l efficienza dei meccanismi di difesa delle vie respiratorie rispetto a sostanze chimiche inquinanti, ne può aggravare gli effetti, oppure, reagendo con queste, ne va a formarne di più tossiche. 2
3 Per citare un esempio tratto dalla letteratura scientifica di settore, è dimostrato l effetto moltiplicativo del rischio di tumore al polmone nei lavoratori esposti ad amianto fumatori rispetto ai lavoratori non fumatori. LA NORMATIVA VIGENTE La produzione normativa di settore è abbondante e, risalendo, il suo avvio, a circa trent anni fa, ha portato ad una complessa stratificazione di precetti e procedure. Per fare chiarezza e, soprattutto, per poter individuare, nel prosieguo del presente approfondimento, quali siano gli obblighi per Enti ed Aziende (comprese le Scuole) in merito alla tutela dei propri lavoratori dai rischi da fumo, si analizzano di seguito tutte le norme più rilevanti. Legge 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" La storica e ormai famosa Legge non menziona i luoghi di lavoro tra gli ambienti in cui è proibito fumare, perseguendo scopi di tutela della salute pubblica con un generico ed assoluto divieto di fumo nei locali quali corsie d'ospedale, aule delle scuole, metropolitane, sale d'attesa, locali chiusi adibiti a pubblica riunione, ecc. Si riporta in tabella l articolo1 della Legge, indicante tali ambienti: ARTICOLO 1 LEGGE 584/1975 È, vietato fumare: a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte; b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici". La norma, emanata a seguito di due pronunce dei Giudici Amministrativi che avevano interpretato estensivamente le norme della Legge 584/75, ha come suoi destinatari tutte le Amministrazioni Pubbliche e prevede che esse attuino il divieto di fumo espresso dalla Legge 584/75, esercitando poteri amministrativi regolamentari e disciplinari nonché poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private in concessione o in appalto. 3
4 La Direttiva fornisce, inoltre, i criteri interpretativi per l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto, allargando lo spettro di azione della vecchia Legge 584/75: per locale aperto al pubblico si intende quello in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi in orari prestabiliti; tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla Pubblica Amministrazione e dalle Aziende Pubbliche per l esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico, sono soggetti al divieto di fumo; tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico, sono sottoposti al divieto di fumo; i luoghi indicati dall'articolo 1 della Legge 584/75, anche se non si tratta di "locali aperti al pubblico", rientrano tra quelli in cui vige il divieto di fumo. La Direttiva precisa, inoltre, che le Amministrazioni e gli Enti possono comunque estendere il divieto a luoghi diversi da quelli previsti dalla Legge. Resta l'obbligo di apporre cartelli con indicazione del divieto di fumo nei locali in cui è applicato. Nell'elenco dei locali in cui si applica il divieto di fumo, oltre ai "classici" ospedali, scuole, banche, ecc., si trovano anche uffici postali, uffici degli enti territoriali, uffici delle società erogatrici di servizi pubblici (corrente elettrica, acqua, compagnie telefoniche, ecc.). Circolare Ministeriale n. 4 del 28 marzo 2001 "Interpretazione ed applicazione delle Leggi vigenti in materia di divieto di fumo". Con tale Circolare il Ministro della Sanità, interpretando la normativa vigente, stila un elenco non esaustivo delle tipologie di locali in cui deve vigere il divieto di fumare e indica compiti e responsabilità dei Dirigenti in merito al controllo del rispetto del divieto stesso. Articolo 52, comma 20 Legge Finanziaria 2002 L'articolo 7 (Apparato sanzionatorio per i trasgressori) della Legge 584/75 è sostituito dal seguente, presentato nella Legge Finanziaria del 2002 (articolo 52, comma 20): ARTICOLO 7 LEGGE 584/1975 (COSI COME MODIFICATO DALL ARTICOLO 52, COMMA 20 LEGGE FINANZIARIA 2002) I trasgressori alle disposizioni dell'art. 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Le persone indicate all'art. 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma è aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b). 4
5 Articolo 51 ( Tutela della salute dei non fumatori ) Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" La norma ha colmato, individuandolo in maniera esplicita, la lacuna della Legge 584/75 in merito ai luoghi di lavoro e prevede che, entro un anno dalla pubblicazione del regolamento di attuazione, tutti i luoghi di lavoro siano adeguati alla nuova normativa. In sintesi, impone che dal 10 gennaio 2005 è espressamente vietato fumare in tutti i locali chiusi, fatta eccezione per quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e per quelli eventualmente riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 "Attuazione dell articolo 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori" Rappresenta il regolamento di attuazione dell articolo 51 della Legge 3/03. Si riporta nella tabella seguente il testo dell Allegato 1 alla norma, indicante i requisiti tecnici (molto, molto pesanti e costosi) di cui devono essere dotati i locali riservati ai fumatori: ALLEGATO 1 D.P.C.M. 23/12/2003: REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO. 1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali: a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati; b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura; c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10; d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori. 2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali è indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto. 3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti. 4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della legge16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio. 5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi. 6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell'ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorità competente. 7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni. 8. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE». 9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI». 10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata. 11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo all'applicazione della 5
6 normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 6
7 Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all entrata in vigore dell articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla salute dei non fumatori" Costituisce un chiarimento (se ce ne fosse stato bisogno) in merito alla concreta applicazione dell articolo 51 della Legge 3/2003. E comunque importante e di aiuto, perché il Ministero della Salute sgombera il campo da alcuni possibili equivoci. In particolare, tra le altre questioni: si conferma il divieto di fumare non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in quelli privati che siano aperti al pubblico o ad utenti, comprendendo tra questi i lavoratori dipendenti (in quanto utenti, appunto, dei locali in cui prestano la propria attività lavorativa); si sottolinea che la realizzazione di aree riservate ai fumatori non rappresenta un obbligo ma un opzione che un Azienda o un Ente può o meno attuare; nel caso in cui si intendesse adibire uno spazio ai fumatori, questo deve essere conforme a quanto stabilito dall Allegato 1 del Decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre Il Testo coordinato del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 Il Testo coordinato del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 ( in gazzetta ufficiale- serie generalen. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 08 Novembre 2013, n. 128, ( pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 264 del ) alla pag.1, recante : Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca Stabilisce: All art. 4 Tutela della salute nelle scuole Il comma 1. All articolo 51 della legge 16 Gennaio 2003, n.3 dopo il comma 1 è inserito il seguente: Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all aperto di pertinenza delle istituzioni (( del sistema educativo e di istruzione e di formazione )) Al comma 2. E vietato l utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (( e nelle aree all aperto di pertinenza delle istituzioni ((del sistema di istruzione e di formazione )). 7
8 Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell Interno e della Giustizia, e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 Durante la seduta del 16 dicembre 2004 la Conferenza Stato-Regioni dà attuazione al comma 7 dell articolo 51 della Legge 3/2003, che demanda proprio a questo Organismo Collegiale la ridefinizione delle procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali e di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate. L Accordo contiene altresì una preziosa raccomandazione per i Datori di lavoro di Aziende ed Enti circa la necessità di informare i lavoratori sui rischi per la propria sicurezza e salute derivanti dal fumo, sia esso attivo che passivo, sulle misure di prevenzione e protezione adottate nei luoghi di lavoro, sulle sanzioni previste dalle vigenti normative per i trasgressori del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi anche di Esperti in materia. Il Dirigente Scolastico Guido Soroldoni 8
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