Polizza Infortuni. Contratto di Assicurazione Infortuni

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1 Fascicolo Informativo Polizza Infortuni Contratto di Assicurazione Infortuni Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. Società del Gruppo Assicurativo

2 Polizza Infortuni- Nota Informativa Indice NOTA INFORMATIVA pag. di 6 GLOSSARIO pag. di CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag. di 7 NORME PER L ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. di 7 Art. Modalità di stipulazione dell Assicurazione pag. di 7 Art. Durata dell Assicurazione e tacito rinnovo pag. di 7 Art. Decorrenza dell Assicurazione e pagamento del Premio pag. di 7 Art. Dichiarazioni del Contraente pag. di 7 Art. 5 Modifiche dell Assicurazione pag. di 7 Art. 6 Oneri fiscali pag. di 7 Art. 7 Validità territoriale pag. di 7 Art. 8 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente pag. di 7 Art. 9 Area clienti pag. di 7 Art. 0 Forma delle comunicazioni a Intesa Sanpaolo S.p.A. pag. di 7 Art. Rinvio alle norme di legge pag. di 7 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI pag. di 7 Art. Oggetto dell assicurazione pag. di 7 Art. Persone assicurabili pag. di 7 Art. Persone non assicurabili pag. di 7 Art. 5 Delimitazioni dell assicurazione: esclusioni pag. di 7 Art. 6 Garanzie previste dall assicurazione pag. di 7 Art. 7 Prestazioni e indennizzi: pag. di 7 A) Pacchetti obbligatori pag. di 7 B) Garanzie opzionali pag. 5 di 7 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI pag. 5 di 7 Art. 8 Denuncia e liquidazione dei sinistri pag. 5 di 7 Art. 9 Documentazione pag. 6 di 7 Art. 0 Obblighi dell Assicurato pag. 6 di 7 Art. Valutazione del sinistro e pagamento dell indennizzo pag. 7 di 7 Art. Anticipo dell indennizzo pag. 7 di 7 Art. Variazioni di rischio cambio attività aggravamento e diminuzione del rischio pag. 7 di 7 Art. Sostituzione pag. 7 di 7 Art. 5 Assicurazione presso altri assicuratori pag. 7 di 7 ASSISTENZA pag. 8 di 7 Art. 6 Prestazioni di assistenza pag. 8 di 7 INFORMATIVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI pag. di 8 FAC-SIMILE MODULO DI POLIZZA pag. di 5

3 Polizza Infortuni Nota Informativa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima di sottoscrivere il Modulo di Polizza.

4 Polizza Infortuni - Nota Informativa /6 A. Informazioni sull Impresa di assicurazione ) Informazioni generali a) Denominazione, forma giuridica e gruppo di appartenenza Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 8. b) Indirizzo della sede legale e della direzione Generale, Uffici amministrativi, sito internet e indirizzo di posta elettronica, recapiti telefonici Sede legale e Direzione Generale: Corso Inghilterra, 08 Torino Uffici amministrativi: Via San Francesco d Assisi, 0 Torino tel , fax Viale Stelvio, 55/ Milano tel Sito internet: Indirizzo di posta elettronica certificata: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com. Servizio Clienti: numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.0 alle ore 0.00 e il sabato dalle 8.0 alle ore.0 Indirizzo di posta elettronica: servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicura.com c) Estremi del provvedimento di autorizzazione all esercizio e il numero di iscrizione all albo delle imprese di assicurazione Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con i provvedimenti ISVAP n. 0 del 0/09/96 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 dell 8/0/96 e n. 6 del /07/06 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 0/08/006. La Società ha come socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed è soggetta all attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.; è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n ) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società In base al bilancio d esercizio 07, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. dispone della seguente situazione patrimoniale: Patrimonio netto Capitale sociale Riserve patrimoniali Indice di solvibilità ,8 Si evidenzia che in data gennaio 06 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), introdotta nell ordinamento giuridico italiano dal Decreto Legislativo maggio 05 n. 7 - che ha recepito la Direttiva 009/8/CE e ha modificato e integrato il D.Lgs. 09/005 (Codice delle Assicurazioni Private) - e dagli Atti Delegati, emanati con Regolamento Delegato UE n. 5/05, che integrano la direttiva citata. Eventuali successivi aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della società sono disponibili sul sito B. Informazioni sul contratto Il contratto è riservato ai correntisti delle banche del gruppo Intesa Sanpaolo Maggiori dettagli Il contratto di Assicurazione può essere sottoscritto esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso una delle banche del gruppo Intesa Sanpaolo. È possibile concludere il contratto presso una Filiale della propria Banca oppure, per i titolari del contratto Servizi via internet, cellulare e telefono tramite un offerta a distanza proposta dalla Filiale o dalla Filiale on line. Art. Modalità di stipulazione dell Assicurazione. Tacito rinnovo alla scadenza Maggiori dettagli La Polizza ha durata annuale con tacito rinnovo. Art. Durata dell Assicurazione e tacito rinnovo.

5 Polizza Infortuni - Nota Informativa /6 AVVERTENZA Il Contraente può dare disdetta dal contratto inviando a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. idonea comunicazione, a mezzo lettera raccomandata all indirizzo sotto indicato, con preavviso di almeno 0 giorni dalla scadenza dell anno assicurativo, o recandosi presso la filiale con la quale è intrattenuto il rapporto bancario; in tal caso il contratto cesserà di produrre i propri effetti alle ore.00 del giorno di scadenza annuale. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Portafoglio Via San Francesco d Assisi, 0 0 Torino. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto prevede la copertura a seguito di un infortunio occorso all Assicurato nello svolgimento dell attività professionale, nonché in ogni altra attività che non abbia carattere professionale. In particolare è prevista una copertura base che ha per oggetto le seguenti prestazioni predefinite: Morte da Infortunio, Invalidità permanente da infortunio, Inabilità temporanea da infortunio o Diaria da ricovero, Assistenza. Per la copertura base sono previsti differenti pacchetti caratterizzati da livelli di somme assicurate crescenti. In caso di sottoscrizione di più Assicurati del medesimo nucleo familiare o della medesima azienda, ogni componente assicurato potrà personalizzare la propria offerta scegliendo tra i pacchetti indicati nella tabella. Ogni contratto copre fino ad un massimo di 7 Assicurati. PACCHETTI / GARANZIE Morte da infortunio Invalidità permanente da infortunio Inabilità temporanea da infortunio o Diaria da ricovero Assistenza BASE PREMIUM GOLD SI SI SI AVVERTENZA: Le coperture Inabilità temporanea da infortunio/diaria da ricovero sono alternative fra loro a seconda della professione dell Assicurato: per i lavoratori autonomi è prevista la garanzia Inabilità temporanea da Infortunio per tutti gli altri Assicurati lavoratori non autonomi e non lavoratori è prevista la garanzia Diaria da ricovero. AVVERTENZA: i pacchetti Premium e Gold possono essere sottoscritti soltanto dagli Assicurati con età maggiore di 8 anni. Alla copertura base è possibile aggiungere garanzie opzionali, acquistabili singolarmente e eventualmente distinte per i diversi assicurati che compongono il nucleo familiare o facenti parte della società: Perdita anno scolastico da infortunio Danni estetici da infortunio Indennizzo fratture da infortunio. Ogni Assicurato, può scegliere tra due valori di indennizzo: Base o Plus come indicato in tabella. INDENNIZZO Perdita anno scolastico da infortunio Danni estetici da infortunio Indennizzo fratture da infortunio BASE PLUS Allegato Allegato AVVERTENZA: Per il dettaglio dei singoli indennizzi relativi alla garanzia Indennizzi fratture da infortunio, si rimanda all allegato delle condizioni di assicurazione. AVVERTENZA: La garanzia Perdita anno scolastico da infortunio è riservata agli assicurati con età 9 anni (minore o uguale). Per maggiori dettagli relativi alle singole coperture si rinvia ai seguenti artt.:6 Garanzie previste dall assicurazione, 7 Prestazioni e indennizzi.

6 Polizza Infortuni - Nota Informativa /6 AVVERTENZA Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 7 Validità territoriale, 6 Garanzia previste, Persone non assicurabili, 5 Delimitazioni dell assicurazione: esclusioni, 0 Obblighi dell Assicurato delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA Sono previsti scoperti e franchigie minime a carico dell Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia artt.:6 Garanzie previste dall assicurazione, 7 Prestazioni e indennizzi delle Condizioni di Assicurazione. A titolo di esempio: ) Invalidità totale permanente L invalidità comporta la perdita di un rene con integrità del rene superstite. La valutazione del danno viene effettuata sulla base della c.d. Tabella INAIL (prevista dal D.P.R. n. ) che prevede per la predetta lesione un grado di Invalidità permanente pari al 5%. L indennizzo che sarà corrisposto al cliente terrà conto della deduzione della franchigia contrattualmente prevista nell ordine del %. Si otterrà il seguente schema di liquidazione: Danno quantificato da Tabella INAIL: 5% Franchigia: % Indennizzo = Danno quantificato da Tabella INAIL Franchigia = 5% - % = % Somma assicurata: ,00 Indennizzo = ,00 x % =.500,00 ) Inabilità temporanea - Pacchetto Premium Danno quantificato: riconosciuti 0 giorni di inabilità temporanea Franchigia: giorni Indennizzo = Danno quantificato (0 giorni) Franchigia ( giorni) = 0- = 6 giorni liquidati Somma assicurata: 00 Indennizzo = 00 x 6 = 600,00 ) Diaria da ricovero Pacchetto Premium Danno quantificato: riconosciuti 0 giorni di ricovero in istituto di cura Somma assicurata: 00 Indennizzo = 00 x 0 =.000,00. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Le dichiarazioni del Contraente (e per il suo tramite dell Assicurato) riguardano la presa d atto e la conoscenza delle condizioni di inassicurabilità e di non operatività dell assicurazione; l Assicurato è tenuto a comunicare con esattezza i dati forniti a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. AVVERTENZA Maggiori dettagli Le dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, ai sensi degli artt. 89, 89, 89 c.c., la perdita totale o parziale dell indennizzo. I casi di nullità sono quelli derivanti dalle disposizioni di legge. Per maggiori dettagli si rinvia all art. Dichiarazioni del Contraente.

7 Polizza Infortuni - Nota Informativa /6 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione della professione Ogni aggravamento o diminuzione del Rischio va comunicato Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, con particolare riferimento alla variazione dell attività professionale dichiarata o relative condizioni di esercizio. Per maggiori dettagli anche in ordine alle conseguenze che possono derivare dalla mancata comunicazione si invita a leggere attentamente l art. Variazioni di rischio cambio attività delle Condizioni di Assicurazione nonché gli artt. 897 e 898 del Codice Civile. Si precisa che la classificazione delle attività professionali è disciplinata nell Allegato Tabella Professioni e classi di rischio. Esempio degli effetti derivanti dalla mancata comunicazione di variazione dell attività professionale. Risultando, in sede di liquidazione del sinistro, una differenza tra attività dichiarata nel modulo di polizza e attività svolta al momento del sinistro, si darà applicazione alla regola prevista dalla tabella per la definizione degli indennizzi dell art. Variazioni di rischio cambio attività - aggravamento e diminuzione del rischio, delle Condizioni di Assicurazione. Esempio: attività dichiarata in polizza classe di rischio - albergatore attività al momento del sinistro classe di rischio - tornitore Ipotizzando un indennizzo di 0.000, l indennizzo effettivamente liquidato sarà pari a Verrà corrisposto un indennizzo ridotto pari al 60% come riportato nella tabella dell art. Variazioni di rischio cambio attività - aggravamento e diminuzione del rischio. 6. Premio Il Premio si paga con addebito sul conto corrente In caso di mancato pagamento è prevista la sospensione dell Assicurazione AVVERTENZA Il pagamento del Premio avviene tramite autorizzazione all addebito sul conto corrente del Contraente presso una delle Banche del gruppo Intesa Sanpaolo. L estratto conto bancario costituisce quietanza di pagamento. L Assicurazione decorre dalle ore del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore del giorno del pagamento. Il Premio è addebitato mensilmente, senza applicazione di nessun interesse. Se alle successive scadenze il Contraente non paga il Premio, l Assicurazione resta sospesa dalle ore del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e viene riattivata dalle ore del giorno di pagamento. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.a. applica i seguenti sconti sul premio complessivo di polizza sulla base del numero di persone assicurate: assicurati, sconto 5% assicurati, sconto 0% assicurati o più assicurati, sconto 5% La Società può riconoscere una tariffa convenzionata al personale dipendente, in esodo o in quiescenza appartenente alle Banche e Società Italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il premio e le somme assicurate non sono soggette ad indicizzazione o ad adeguamento; pertanto sia le somme assicurate che il premio annuale non subiranno alcuna variazione per tutta la durata contrattualmente prevista.

8 Polizza Infortuni - Nota Informativa 5/6 8. Diritto di recesso AVVERTENZA Recesso per contratto concluso tramite offerta a distanza Disdetta Maggiori dettagli Nei casi di acquisto del Contratto tramite Offerta a Distanza dalla Filiale o dalla Filiale On Line, il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro giorni dalla data di decorrenza della Polizza, senza penali e senza indicare il motivo e di ottenere la restituzione del Premio al netto delle imposte. Per far valere questo diritto il Contraente deve inviare alla Società, entro giorni dalla data di decorrenza della Polizza (fa fede la data del timbro postale di invio), la comunicazione scritta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R. Entro giorni dalla ricezione della comunicazione di Recesso, Intesa Sanpaolo Assicura provvede alla restituzione del Premio al netto di imposte. Come riportato alla lettera B Informazioni sul contratto della presente Nota Informativa, il Contraente può recedere dal contratto dandone disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata alla Società entro 0 giorni dalla scadenza dell anno assicurativo o recandosi presso la filiale con la quale è intrattenuto il rapporto bancario. Art. Durata dell assicurazione e tacito rinnovo. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti nascenti dalla polizza si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 95 c.c). 0. Legge applicabile al contratto Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.. Regime fiscale Regime fiscale Al contratto si applica il trattamento fiscale italiano. Le aliquote d imposta applicate sul premio sono quelle di seguito riportate a seconda del ramo assicurativo: per il ramo Malattia e infortuni,50% per il ramo Assistenza 0%. C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo Al verificarsi del sinistro, è necessario fare Denuncia In caso di Sinistro, il Contraente deve avvisare la Compagnia entro 0 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, con una comunicazione scritta a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Via San Francesco d Assisi, 0 0 Torino In alternativa può inviare una al seguente indirizzo di posta elettronica: sinistrisalute@intesasanpaoloassicura.com Maggiori dettagli Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti articoli: art. 0 Obblighi dell Assicurato, art. Criteri di indennizzabilità e art. Liquidazione e pagamento dell indennizzo.

9 Polizza Infortuni - Nota Informativa 6/6. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Reclami e Qualità del servizio Via San Francesco d Assisi, 0 0 Torino Fax Indirizzo reclami@intesasanpaoloassicura.com oppure reclami@pec.intesasanpaoloassicura.com In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, è possibile rivolgersi direttamente all'ivass, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il fac-simile di reclamo all IVASS disponibile sul sito nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo. I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a: IVASS Via del Quirinale, 0087 Roma Fax Indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 800.., appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. SISTemI AlTeRNATIVI di RISoluzIoNe delle CoNTRoVeRSIe e FoRo ComPeTeNTe In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell infortunio, o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente l Assicurato o gli aventi diritto hanno la facoltà di rivolgersi alla Compagnia per demandare la decisione della controversia a un Collegio di tre medici, secondo le modalità descritte all art. 8 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie foro competente delle Condizioni di assicurazione a cui si rimanda per i dettagli. Il Collegio stesso si riunirà nella città in cui vi è la sede dell istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell Assicurato. Resta salva la facoltà di interessare l Autorità Giudiziaria, ma prima per tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs. del marzo 00 n. 8 e successive modifiche da effettuare innanzi l Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o domicilio principale dell Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. La richiesta di mediazione può esser inviata a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., ufficio Sinistri Via San Francesco d Assisi, 0 0 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com fax: Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al prensente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale dell Assicurato o dei soggetti che intendano far valere dirittti derivanti dal contratto. Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, il Contraente/Assicurato potrà consultare il sito internet di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ( nell apposita sezione dedicata al prodotto Polizza Infortuni. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Il Rappresentante Legale (Alessandro Scarfò)

10 Polizza Infortuni Glossario

11 Polizza Infortuni - Glossario / ASSICURATO Il soggetto residente in Italia il cui interesse è protetto dall assicurazione. BENEFICIARIO Soggetto che viene designato a ricevere l indennizzo in caso di morte dell Assicurato. CONTRAENTE Chi stipula l assicurazione. DIARIA La somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea o di ricovero in istituto di cura. FILIALE La Filiale di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo che svolge attività di intermediazione per incarico della Società. FILIALE ON LINE La struttura messa a disposizione dei clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata in assistenza telefonica che fornisce, tra l altro, supporto all utilizzo dell home banking e consulenza nelle fasi di preventivazione e di acquisto tramite offerta a distanza della polizza Infortuni. FIRMA DIGITALE Tipo di firma elettronica che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l integrità del documento stesso. La sottoscrizione dei documenti con firma digitale avviene tramite l utilizzo delle credenziali informatiche che consistono in un Codice Titolare e un Pin e da una password generata da una chiavetta fisica O-KEY (token) oppure da una chiavetta O-KEY virtuale. FIRMA TRADIZIONALE Firma autografa apposta dal Contraente sul modulo di polizza in formato cartaceo per il tramite del soggetto incaricato del collocamento presso la banca intermediaria. FRANCHIGIA Parte del danno che rimane a carico dell Assicurato. IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. Struttura organizzata, specializzata nel settore sanitario, che eroga i servizi il servizio di assistenza agli assicurati. INABILITÀ TEMPORANEA Temporanea incapacità fisica dell Assicurato ad attendere all attività lavorativa dichiarata in Polizza. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di sinistro. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza una invalidità permanente o una inabilità temporanea. INTERMEDIARIO La Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo distributrice del Contratto di Assicurazione. INVALIDITÀ PERMANENTE Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall attività esercitata. ISTITUTO DI CURA Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, pubblici o privati, regolarmente autorizzati all erogazione dell assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.

12 Polizza Infortuni - Glossario / IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è l autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 5/0, a decorrere dal..0, l'ivass succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'isvap. LAVORATORE AUTONOMO Per lavoratore autonomo si intende persona fisica che deve presentare ai fini dell imposta sul Reddito (IRE) una dichiarazione che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente o nella quale i redditi da lavoro autonomo siano maggiori di quelli da lavoro dipendente e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 7 (reddito agrario), 5 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. dicembre 986, n. 97 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. LAVORATORE NON AUTONOMO La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato. NON LAVORATORE Persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore non autonomo. MODULO DI POLIZZA Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell Assicurato, le garanzie acquistate e i relativi indennizzi, il premio pagato e la durata della copertura assicurativa. PERIODO ASSICURATIVO Periodo di tempo della validità della garanzia assicurativa, che normalmente coincide con un annualità. POLIZZA I documenti che provano il contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell Assicurazione. RICOVERO Permanenza in istituto di cura con almeno un pernottamento, documentato da cartella clinica. SOMMA ASSICURATA La somma indicata nel Modulo di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro. SINISTRO Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. SOCIETÀ La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha sede legale in Italia, Corso Inghilterra,, 08 - Torino ed è autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 0 del 0/09/96 pubb. su G.U. N. 6 dell 8/0/96 e N. 6 del /07/06 pubb. su G.U. N. 85 del 0/08/06. La Società ha come socio unico Intesa San Paolo Vita S.p.A. ed è soggetta all attività di direzione e coordinamento di Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita Iscritta all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. della quale la Compagnia si avvale, costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione ore su, tutti i giorni dell anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni d assistenza previste in Polizza. TERZO PAGATORE Esclusivamente per le polizze stipulate da persone fisiche e presso una delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. (offerta in sede - processo cartaceo), è il soggetto diverso dal Contraente e dall Assicurato, titolare di un conto corrente sul quale viene addebitato il premio di polizza.

13 Polizza Infortuni Condizioni di Assicurazione

14 Polizza Infortuni - Condizioni di Assicurazione /7 Norme Per l AssIcurAzIoNe IN generale Articolo modalità DI stipulazione Dell AssIcurAzIoNe Il Contratto di Assicurazione può essere sottoscritto esclusivamente dal titolare di un conto corrente presso una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo distributrice del prodotto. Per titolare del conto si intende il Contraente o, se presente, il Terzo Pagatore. È possibile concludere il contratto presso una Filiale della propria Banca. Il contratto può essere stipulato in nome e per conto degli Assicurati, ai quali spettano, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 89 del Codice Civile i rispettivi diritti derivanti dalla polizza. In caso di richiesta di estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitati i Premi, se il Contraente o Terzo Pagatore non apre un nuovo conto corrente presso una banca del Gruppo, l Assicurazione viene annullata con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto senza necessità di disdetta e senza l applicazione del termine di tolleranza di cui all art. 90, comma del Codice Civile. Al momento della chiusura del conto saranno addebitate le residue rate successive di premio fino alla scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. Articolo DurATA Dell AssIcurAzIoNe e TAcITo rinnovo la Polizza ha durata annuale ( anno). In mancanza di disdetta da parte del Contraente, da effettuarsi almeno 0 giorni prima della scadenza dell Assicurazione, questa è prorogata per un anno e così successivamente (tacito rinnovo annuale). La disdetta può essere effettuata recandosi direttamente in Filiale o con lettera raccomandata A.R. da inviare in Compagnia a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A,Via San Francesco d'assisi 0, 0 Torino. Per i casi in cui il contratto si riferisce al Periodo Assicurativo, questo è stabilito nella durata di un anno. Articolo DecorreNzA Dell AssIcurAzIoNe e PAgAmeNTo Del PremIo L Assicurazione decorre dalle ore del giorno indicato nel Modulo di Polizza. Se il Contraente o Terzo Pagatore non paga il Premio o la prima rata di Premio, l Assicurazione resta sospesa fino alle ore del giorno in cui viene pagato il Premio. Il pagamento della polizza stipulata presso la Filiale avviene tramite autorizzazione all addebito sul conto corrente del Contraente, o di altra figura comunque titolare di un conto corrente presso una delle banche del Gruppo. L estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Il Premio è annuale, e addebitato a cadenza mensile, senza applicazione di nessun interesse. se alle successive scadenze non viene pagato il Premio, l Assicurazione resta sospesa dalle ore del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e viene riattivata dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e salvo il diritto della compagnia al pagamento dei premi scaduti, secondo l art. 90 del codice civile. In caso di estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitati i Premi (senza apertura di un nuovo conto in una Banca del Gruppo), le rate mensili residue di Premio saranno addebitate in un unica soluzione fino alla concorrenza dell importo del Premio annuo. Articolo DIcHIArAzIoNI Del contraente Premesso che il contratto e il relativo premio di polizza sono determinati in base alle informazioni e dichiarazioni fornite dal Contraente, ai sensi degli articoli 89, 89 e 89 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo dovuto a seguito di sinistro. Articolo 5 modifiche Dell AssIcurAzIoNe Per richiedere eventuali modifiche dell Assicurazione il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Società - Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A, Via San Francesco d'assisi 0, 0 Torino o all Intermediario, oppure recarsi direttamente nella filiale presso la quale ha sottoscritto la Polizza. Articolo 6 oneri FIscAlI Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente o del Terzo Pagatore. Articolo 7 VAlIDITÀ TerrITorIAle L assicurazione vale in tutto il mondo, salvo quanto previsto all art. 5 Delimitazione dell assicurazione: esclusioni (missioni onu all estero o Paesi in stato di guerra) e le limitazioni riguardanti la prestazione per inabilità temporanea (art. 9 Documentazione Inabilità Temporanea). Articolo 8 sistemi AlTerNATIVI DI risoluzione Delle controversie e Foro competente Resta salva la facoltà di interessare l Autorità Giudizia-

15 Polizza Infortuni - Condizioni di Assicurazione /7 ria, ma tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo gli obblighi previsti dal D. Lgs. del marzo 00 n. 8 e successive modifiche da effettuare innanzi l Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. La richiesta di mediazione può essere inviata a: Intesa sanpaolo Assicura s.p.a. ufficio sinistri Via san Francesco d Assisi, 0 0 Torino oppure all indirizzo comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com ovvero al numero di fax Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale dell Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. Qualora tra l Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell infortunio o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di tre medici. L incarico deve essere conferito per iscritto dalle parti con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte e il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici della città ove ha sede l istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell Invalidità Totale Permanente a epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. La richiesta può essere inviata a: Intesa sanpaolo Assicura s.p.a. ufficio sinistri Via san Francesco d Assisi, 0 0 Torino oppure all indirizzo comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com ovvero al numero di fax Articolo 9 AreA clienti La Compagnia mette a disposizione, all interno del proprio sito internet, un apposita Area Riservata ai Contraenti di polizze sottoscritte con Intesa Sanpaolo Assicura. L accesso al servizio è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite delle credenziali rilasciate direttamente dalla Compagnia, su richiesta dell interessato, che garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione. L utilizzo dell Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate all atto del primo accesso. All interno dell Area sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, il fascicolo informativo del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre ad ogni altra eventuale informazione utile ai fini di una migliore comprensione della propria posizione assicurativa da parte del Contraente. Articolo 0 comunicazioni A INTesA sanpaolo AssIcurA s.p.a. Tutte le comunicazioni da parte dell Assicurato diverse da quelle specificamente indicate negli articoli precedenti, indirizzate a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. dovranno essere fatte: in forma scritta tramite raccomandata A/R a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A, Via San Francesco d Assisi 0-0 Torino, ovvero tramite posta elettronica certificata: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com. Articolo rinvio Alle Norme DI legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Norme che regolano l AssIcurAzIoNe INForTuNI Articolo oggetto Dell AssIcurAzIoNe Il contratto prevede la copertura a seguito di un infortunio occorso all Assicurato nello svolgimento dell attività professionale, nonché in ogni altra attività che non abbia carattere professionale. La Società assicura il pagamento degli indennizzi previsti dalle garanzie acquistate, riportate nell art. 7 Prestazioni e indennizzi e nel modulo di polizza sottoscritto. L assicurazione è operante anche per gli infortuni derivanti da: a) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;

16 Polizza Infortuni - Condizioni di Assicurazione /7 b) atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva (ferma l esclusione di cui all art. 5 - Delimitazioni dell'assicurazione: Esclusioni) c) atti di temerarietà, se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa d) stato di malore o incoscienza e) asfissia non dipendente da malattia f) avvelenamento acuto e lesioni derivanti da ingestione inconsapevole o assorbimento involontario di sostanze tossiche g) annegamento, assideramento, congelamento, folgorazioni oppure colpi di sole, di calore o di freddo h) conseguenze obiettivamente constatabili di morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali i) incidenti aerei che l Assicurato subisca in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato passeggeri, su velivoli o elicotteri j) stato di guerra (dichiarata o di fatto) per il periodo massimo di giorni dall inizio delle ostilità in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un Paese fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, sino ad allora in pace k) incidenti da circolazione stradale. Articolo PERSONEASSICURABILI Le persone assicurabili sono le persone appartenenti all azienda Contraente nella qualità di: socio, lavoratori subordinati (nello specifico dipendenti, dirigenti). Articolo PERSONENONASSICURABILI Nonsonoassicurabililepersone: a) chealmomentodellastipuladellapolizzaabbianocompiutoil75 annodietà; b) che alla scadenza dell annualità hanno compiuto76anni; c) affettedaalcolismo,tossicodipendenza,aidso sindromi correlate; qualora tali patologie si mani-festino in corso di contratto la polizza potràessereannullata;ipremiincassatiapartiredallaprimaratasuccessivaalmanifestarsi dellecondizionisopraindicateverrannorestituitialcontraente; d) che svolgano le seguenti attività: palombaro, sommozzatore,stuntman,attivitàcircense,collaudatoreopilotadiveicoliamotore-mezzisubacquei,speleologo,lavoriinminieraopozzi, attivitàsportivaatitoloprofessionistico,attività sportivaatitoloprofessionistico,(sportprofessionistici,ovverotuttiglisportcostituentiperl Assicurato attività professionale principale o checomunquecomportinounaqualsiasiforma diremunerazionesiadirettacheindiretta),atti- vitàacontattoconesplosiviomaterialepirotec- nico,pilotiepersonaledivolo,pilotididelta- plano,paracadutisti,ecolorochenonsvolgono attivitàamministrativanelleforzedell ordinee delleforzearmate. QualoravengastipulataunapolizzaperunAssicuratorientrantenell elencosopradescritto,lapolizza verrà annullata e i premi al netto delle impostesarannorestituitialcontraente;parimenti alverificarsidiuncambiodiattivitàincorsodi contrattoversoprofessionisopraelencate,ipremi eventualmenteincassatisuccessivamenteatale cambiosarannorestituitialcontraente. Articolo5 DELIMITAZIONI DELL ASSICURAZIONE: ESCLUSIONI L assicurazione non è operante per gli infortuni derivanti: a) dausoeguidadimezzisubacqueioaerei(fatta eccezioneperquantoprevistoall art./c),dalla partecipazioneagareautomobilistiche/motoristicheeallerelativeprove,dallaguidadiveicoli amotoresenzaessereinpossessodellarelativaabilitazione; b) praticaaqualunquetitolodisportestremiquali, atitoloesemplificativoenonlimitativoparacadutismo, skydiving, bungee jumping, sci e snowboardestremiedacrobatici,freestylesky, airboarding,canyo ningotorrentismo,arrampicatalibera(freeclimbing)ealtredisciplineassimilabili; c) praticaaqualunquetitoloatitoloprofessionisticodeiseguentisportpericolosi:scialpinismo (sci fuoripista e snowboard fuoripista), saltodaltrampolinoconscieidrosci,bobeskeletonesimiliatleticapesante,sollevamentopesi, lottanellesuevarieformeinclusoilpugilato,arti marziali in genere, rugby, football americano, hockeyarotelleesughiaccio,scalatadiroccia o ghiaccio oltre il grado della scala U.I.I.A.(UnioneInternazionaledelleAssociazioni Alpinistiche),discesesurapidedifiumietorrenti con qualsiasi mezzo incluso il rafting, hydrospeedecanoaeimmersioniconautorespiratore; d) dastatodiubriachezzaallaguidadiveicoli,da usononterapeuticodistupefacentioallucinogeni opsicofarmaciassuntiascopononterapeutico; e) da contaminazione biologica o chimica connessaadattiditerrorismo; f) daattiditemerarietà(fattaeccezioneperquanto stabilitoall art./c),dallapartecipazioneaimpresedicarattereeccezionalequaliadesempio: spedizioniesplorativeoarticheohimalayane/andine,regateoceaniche,sciestremo; g) datrasformazionioassestamentidell atomoe da accelerazioni di particelle atomiche(salvo quelle subite come paziente durante applicazioniradio-terapiche);

17 Polizza Infortuni - Condizioni di Assicurazione /7 h) da terremoti e alluvioni. sono anche esclusi dall assicurazione gli infortuni occorsi in occasione di: atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasioni e simili (fatta eccezione per quanto stabilito all art. /j). Inoltre nei confronti del personale amministrativo delle Forze dell ordine e delle Forze Armate l assicurazione non vale per gli infortuni occorsi durante gli interventi di ordine pubblico e durante la partecipazione a missioni dell onu. Articolo 6 garanzie PreVIsTe DAll'AssIcurAzIoNe È prevista una copertura base che ha per oggetto le seguenti prestazioni predefinite: Morte da Infortunio, Invalidità permanente da infortunio Inabilità temporanea da infortunio o Diaria da ricovero Assistenza. Per la copertura base sono previste differenti pacchetti caratterizzati da livelli di somme assicurate crescenti. In caso di sottoscrizione di più Assicurati della medesima azienda, ogni Assicurato potrà personalizzare la propria offerta scegliendo tra i pacchetti indicati nella tabella. PAccHeTTI/ garanzie BAse PremIum gold morte da infortunio Invalidità permanente da infortunio Inabilità temporanea da infortunio o Diaria da ricovero La garanzia Assistenza è da intendersi inclusa e operante per tutte i pacchetti. Ogni contratto copre fino ad un massimo di 7 Assicurati. Le coperture Inabilità temporanea da infortunio/diaria da ricovero sono alternative fra di loro a seconda della professione svolta dall Assicurato: per i lavoratori autonomi è prevista la garanzia Inabilità temporanea da Infortunio per tutti gli altri Assicurati: lavoratori non autonomi e non lavoratori è prevista la garanzia Ricovero in Istituto di cura. Alla copertura base è possibile aggiungere garanzie opzionali, acquistabili singolarmente e eventualmente distinte per i diversi assicurati. Ogni Assicurato, può scegliere tra due valori di indennizzo: Base o Plus come indicato in tabella. Per il dettaglio dei singoli indennizzi relativi alla garanzia Indennizzi fratture da infortunio, si rimanda all allegato delle condizioni di assicurazione. Articolo 7 PresTAzIoNI e INDeNNIzzI In relazione alle garanzie acquistate, gli indennizzi, riportati nel modulo di polizza, sono riconosciuti secondo le modalità sotto descritte. A) PresTAzIoNI PAccHeTTI morte da infortunio In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti la morte dell Assicurato, verrà corrisposta la somma indicata nel modulo di polizza. La garanzia è prestata anche successivamente alla scadenza della polizza, purché l infortunio si verifichi in corso di contratto e la Morte da infortunio si verifichi entro due anni dal giorno in cui è avvenuto l infortunio. La Società liquiderà la somma assicurata, in parti uguali agli eredi testamentari, o in mancanza agli eredi legittimi, dell Assicurato come indicato nel modulo di polizza. L Assicurato in corso di contratto ha il diritto di modificare per iscritto, l indicazione dei beneficiari indicati in polizza comunicandolo alla Società. La somma assicurata per il caso Morte non è cumulabile con quella prevista per la garanzia Invalidità Permanente da Infortunio; se però successivamente all indennizzo per la garanzia Invalidità permanente da Infortunio, l Assicurato muore, verrà corrisposta la differenza tra l indennizzo pagato per quest ultima e la somma assicurata per il caso Morte se questa risulta maggiore. Non verrà richiesto nessun rimborso da parte della Società in caso contrario. morte presunta Qualora in seguito a infortunio indennizzabile a termini di polizza, non venga ritrovato il corpo dell Assicurato (art. 60 comma e 6 Codice Civile), trascorsi sei mesi dalla presentazione o accettazione dell istanza di morte (art. 76 e 77 codice di procedura civile), verrà corrisposta agli eredi testamentari, o in mancanza agli eredi legittimi dell Assicurato, la somma assicurata indicata nel modulo di polizza per la garanzia morte. Se successivamente alla liquidazione, l Assicurato risultasse in vita, o risultasse che la morte non sia dipesa da infortunio indennizzabile, la Società ha diritto alla restituzione della somma liquidata. In seguito alla restituzione della somma assicurata alla Società, l Assicurato potrà eventualmente far valere i propri diritti e richiedere l indennizzo derivante dall Invalidità permanente. INDeNNIzzo BAse Plus Perdita anno scolastico da infortunio Danni estetici da infortunio Indennizzo fratture da infortunio Allegato Allegato morte dei coniugi/conviventi more uxorio per infortunio conseguente al medesimo evento Qualora in seguito a infortunio indennizzabile a termini di polizza, si verifichi in conseguenza del medesimo evento, la morte di entrambi i coniugi/conviventi more uxorio ed entrambi siano assicurati verrà corrisposta ai

18 Polizza Infortuni - Condizioni di Assicurazione 5/7 figli minorenni, purché risultanti beneficiari della prestazione, la somma assicurata prevista per ogni genitore, aumentata del 50% rispetto a quella indicata in polizza. Invalidità Permanente In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti un Invalidità Permanente totale verrà corrisposta la somma assicurata indicata nel modulo di polizza. Se l infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente parziale, l indennizzo è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertata con riferimento alla Tabella INAIL (Allegato ) e della somma assicurata scelta. La garanzia è prestata anche successivamente alla scadenza della polizza, purché l invalidità permanente si verifichi entro due anni dal giorno in cui è avvenuto l infortunio. a) Determinazione dell indennizzo La Società: non corrisponde alcun indennizzo se l invalidità è pari o inferiore alla franchigia del % se l invalidità è superiore al %, ma inferiore al 50%, liquida un indennizzo pari ai punti di Invalidità permanente accertata diminuita dei punti di franchigia per somma assicurata scelta qualora l invalidità permanente accertata sia pari o maggiore del 50% liquida l intera somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza (senza applicazione di alcuna franchigia) qualora l invalidità permanente accertata sia pari o maggiore del 80% liquida la somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza con una maggiorazione del 0% (senza applicazione di alcuna franchigia). b) Accertamento del grado di invalidità La valutazione del grado di invalidità è effettuata con riferimento alle percentuali stabilite nell Allegato n. al D.P.R. del 0/06/965 n. (cosiddetta Tabella INAIL Allegato ), presente nelle Condizioni di Assicurazione) e in base ai criteri seguenti: la perdita totale e irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta qualora l infortunio determini menomazione a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell arto stesso la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 00% nei casi di invalidità permanente non specificati l indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa dell Assicurato, indipendentemente dalla professione da lui svolta in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di organo o arto già menomati, le percentuali della Tabella INAIL Allegato A), sono diminuite in base al grado di invalidità preesistente in caso di mancinismo, relativamente alle menomazioni degli arti superiori le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno, per il lato sinistro e viceversa per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Inabilità Temporanea In caso di Inabilità Temporanea dell Assicurato conseguente a infortunio la Società liquida la Diaria indicata nel modulo di polizza a partire dal 5 giorno di inabilità (5 giorno incluso). In seguito agli accertamenti medico legali disposti dalla Società, l 'indennità è corrisposta secondo le seguenti modalità: a) integralmente per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere all attività dichiarata in polizza; b) al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato ha potuto attendere solo in parte all attività dichiarata in polizza. L'indennità per inabilità temporanea viene riconosciuta per un periodo massimo di 80 giorni per sinistro. Diaria da ricovero In caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio, la Società assicura il pagamento della Diaria indicata nel modulo di polizza per ogni pernottamento a partire dal primo pernottamento e per un massimo di 65 pernottamenti per sinistro. B) PresTAzIoNI garanzie opzionali Perdita Anno scolastico In caso di infortunio per lo studente con età maggiore o uguale a 6 anni o inferiore o uguale a 9 anni, che comporti assenza prolungata dalle lezioni per un periodo pari (o superiore) a mesi, o una bocciatura o impossibilità a sostenere gli esami delle scuole elementari, medie e superiori, la Società liquida la somma assicurata indicata in polizza. La liquidazione della somma assicurata verrà riconosciuta dietro presentazione della cartella clinica e di opportuna certificazione rilasciata dalla segreteria scolastica che attesti il periodo di assenza. Danno estetico In caso di infortunio che comporti un danno estetico che dia origine a un intervento chirurgico per la riparazione dello stesso, la Società liquida l indennizzo indicato in polizza. La liquidazione dell indennizzo verrà riconosciuta in seguito alla presentazione della relativa cartella clinica.

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