Circolare informativa monotematica n.6 del 07/06/2017 ACCONTO IMU E TASI E SCADENZA 30/06/2017 VERSAMENTO IMPOSTE DA REDDITI 2017

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1 A cura del Comitato Scientifico: Pozzato Giuseppe Commercialista e Revisore Legale Gasparinetti Raffaella Commercialista Bisson Alessandra Commercialista Silvestri Michela Consulente del Lavoro Chemello Valeria Consulente del Lavoro Zimello Edoardo Consulente Aziendale Pozzato Alice Dottore in Economia Tognon Laura Dottore in Economia Minchio Alice Dottore in Consulente del Lavoro Casarotto Claudio Commercialista e Revisore Legale Tessaro Mauro Commercialista e Revisore Legale Todeschini Stefano Commercialista e Revisore Legale Cipolla Fernando Consulente Tributario Baccinelli Alessandra Commercialista e Revisore Legale Masolo Nicola Commercialista Maino Mariarosa Avvocato De Negri Enrico Avvocato Fracasso Maria Avvocato Circolare informativa monotematica n.6 del 07/06/2017 ACCONTO IMU E TASI E SCADENZA 30/06/2017 VERSAMENTO IMPOSTE DA REDDITI 2017 ACCONTO 2017 IMU E TASI Si coglie l occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte. Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero). VERSAMENTI Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l aliquota d imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%). L acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l anno precedente (quindi quelle del 2016), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2017, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2016). Scadenza Parametri di calcolo Acconto giugno 2017 Aliquote 2016 Saldo dicembre 2017 (il 16 cade di sabato) Aliquote 2017 (se approvate entro 28 ottobre) È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017 (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l anno in corso). Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo: 1

2 Codice contributo Imu Immobile Destinatario versamento 3912 Abitazione principale e pertinenze Comune 3914 Terreni Comune 3916 Aree fabbricabili Comune 3918 Altri fabbricati Comune 3925 Fabbricati D Stato 3930 Fabbricati D (incremento) Comune Codice tributo Tasi Immobile Destinatario versamento 3958 Abitazione principale e pertinenze Comune 3959 Fabbricati rurali a uso strumentale Comune 3960 Aree fabbricabili Comune 3961 Altri fabbricati Comune L utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente. LE ALIQUOTE APPLICABILI Imu L'aliquota di base prevista per l Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille). Tasi L aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l Imu: per i fabbricati rurali a uso strumentale l aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell 1 per mille; la somma delle aliquote della Tasi e dell Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento a un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali, ove dovuta); è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione sia già stata in passato deliberata; per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un aliquota massima del 2,5 per mille. Con questa articolatissima situazione è di fondamentale importanza verificare puntualmente la delibera e il regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo regolamenti Imu e Tasi. I SOGGETTI PASSIVI Imu Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare: il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto); l usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare); il titolare del diritto d uso; 2

3 il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza; il titolare del diritto di enfiteusi; il titolare del diritto di superficie; il concessionario di aree demaniali; nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l immobile in corso di costruzione); il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l immobile, non deve versare). Tasi Ai soli fini Tasi, l imposta è dovuta: sia dal possessore dell immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu); che dal detentore. Per detentore si intende il soggetto che utilizza l immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi: l inquilino, quando l immobile è dato in locazione; il comodatario, quando l immobile è oggetto di comodato; l affittuario, quando l immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda. La Tasi complessivamente dovuta in relazione all immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% e il 30% dell imposta complessivamente dovuta sull immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%. L imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore. Se l immobile è destinato ad abitazione principale, l esonero dal versamento della Tasi spetta solo all utilizzatore; il possessore, al contrario, sulla quota di sua pertinenza, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l Imu che la Tasi. GLI IMMOBILI INTERESSATI L Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune. Fabbricati Sì Sì Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati L abitazione principale è esente da Imu e da Tasi. No (solo A/1, A/8, A/9) No (solo A/1, A/8, A/9) Fabbricati rurali No Sì Aree fabbricabili Sì Sì 3

4 Fabbricati I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. A esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili; i coefficienti di rivalutazione per l anno 2017 sono stati approvati con il D.M ), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori. Categoria catastale Moltiplicatore A (diverso da A/10) - C/2 C/6 C/7 160 B 140 C/3 C/4 C/5 140 A/10 e D/5 80 D (escluso D/5) 65 C/1 55 Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell articolo 10, D.Lgs. 42/2004. I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall Imu, mentre la Tasi risulta dovuta. È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli. Terreni agricoli I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135. I terreni sono comunque esenti da Imu nelle seguenti situazioni: quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l esenzione vale per una parte del territorio comunale; terreni ubicati nelle cosiddette isole minori indicate nell allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna); per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell apposita previdenza, l esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti; i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti. Aree edificabili Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future. 4

5 Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale. ***** DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 30 GIUGNO Entro il prossimo 30 giugno 2017 è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2016 degli Enti non commerciali. Dichiarazione Imu La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta: entro il prossimo 30 giugno 2017 occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale. Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune. Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari. Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione. Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni: fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; fabbricati di interesse storico o artistico; fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati); fabbricati merce invenduti; terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma. Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell imposta; si ricorda, in particolare, il caso dei beni in leasing, dove ogni compravendita o modifica di valore di un area 5

6 edificabile, esenzione sui fabbricati, l indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc., deve essere oggetto di presentazione del modello Imu. Dichiarazione Tasi Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi). Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità di modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi. Dichiarazione Imu e Tasi Enc Il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2016 relative agli Enti non commerciali; l obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in toto o in parte, l esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall articolo 7, lettera 1, D.Lgs. 504/1992. La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2016 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare la dichiarazione in scadenza il 30 giugno. A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica. ***** VERSAMENTO IMPOSTE DA REDDITI 2017 : PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO Anche quest anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi2017. Il Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (DL 193/2016) ha previsto, a partire da quest anno, il differimento dei termini di versamento delle imposte che quindi, a regime, assumeranno, per i soggetti con partita iva, scadenze diverse da quelle fin ora considerate abituali. Il differimento del termine di versamento dal 16 al 30 giugno si applicherà a tutte le imposte (e contributi previdenziali) derivanti dalla auto - liquidazione dei redditi eseguita nei modelli di reddito. In merito si ricorda anche che le imposte possono essere versare in rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno o dal 30 luglio e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi. Nella tabella che segue si tiene anche conto delle possibili rateazioni e dei relativi interessi su di esse dovuti 6

7 Titolari di partita Iva Rata Scadenza Interessi Scadenza con maggiorazione 0,4% Interessi unica 30 giugno luglio giugno luglio luglio ,18 21 agosto , agosto ,51 18 settembre , settembre ,84 16 ottobre , ottobre ,17 16 novembre , novembre ,50 Non titolari di partita Iva Rata Scadenza Interessi Scadenza con maggiorazione 0,4% Interessi unica 30 giugno luglio giugno luglio luglio ,33 31 luglio , agosto ,66 31 agosto , ottobre ,99 2 ottobre , ottobre ,32 31 ottobre , novembre ,65 30 novembre 2017 Si segnala che manca ad oggi un provvedimento che proroghi le scadenze di versamento per taluni contribuenti (come accaduto negli anni scorsi a imprese e professionisti, nonché a soci di società, per effetto di una ritardata pubblicazione del pacchetto di provvedimenti necessari all applicazione degli studi di settore) e che quindi tutti gli adempimenti sono inseriti nella tabella di cui sopra e considerati con le loro scadenze naturali. VERSAMENTO E COMPENSAZIONE I versamenti d imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti: Soggetti Irpef Soggetti Ires Imposte sui redditi - saldo Imposte sui redditi acconto prima rata Imposte sui redditi acconto seconda rata Iva annuale saldo 6099 Irap - saldo 3800 Irap acconto prima rata 3812 Irap acconto seconda rata 3813 Interessi pagamento dilazionato importi realizzabili Sez. Erario 1668 Interessi pagamento dilazionato importi realizzabili Sez. Regioni 3805 COMPENSAZIONI Si ricorda che: i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2017 potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017; dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a euro per ciascun anno solare; ai sensi dell articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a euro. Al fine di liberare la possibilità di compensare i crediti erariali con 7

8 tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo. La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può avvenire secondo due distinte modalità: compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap); compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 a zero ) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap). DA RICORDARE In particolare si osserva che le nuove regole in tema di compensazione di cui alla informativa dello scorso mese, riguardano le sole compensazioni "orizzontali" e non anche le "verticali". Sul punto è opportuno ricordare che, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate: le compensazioni verticali riguardanti crediti e debiti della stessa natura, ancorché effettuate tramite modello F24, rimangono tali e quindi non soggiacciono alle regole previste in tema di compensazioni orizzontali ; non tutte le compensazioni tra debiti e crediti della stessa tipologia di tributo sono considerate verticali : infatti, qualora il credito sia sorto successivamente al debito che si vuole compensare, la compensazione deve comunque considerarsi orizzontale e soggiacere pertanto alle relative regole. MODELLO IVA E VERSAMENTO DELL IMPOSTA A partire dal 2017 il modello Iva non è più contenuto nel modello Redditi 2017, tuttavia con una modifica agli articoli 6 e 7, D.P.R. 542/1999, apportata dal comma 20 dell articolo 7-quater del recente D.L. 163/2016, è stata prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva 2017 fino al termine previsto per le imposte dirette con applicazione della prevista maggiorazione. Ne consegue che il debito Iva 2017 poteva/può essere versato alle seguenti scadenze: - in unica soluzione al 16/3/2017 o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16/3/2017 e il 30/6/2017, - in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 16/3/2017 oppure al 30/6/2017 (sono in questo caso dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensili). In assenza di una esplicita previsione nei citati articoli 6 e 7, D.P.R. 542/1999 si ritiene che in ipotesi di versamento in unica soluzione non sussista l ulteriore possibilità di differire il versamento del saldo Iva al 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%. 8

9 SOCIETA DI CAPITALI Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio: se l approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene entro il 120 giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2017; se l approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene oltre il 120 giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 30 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l approvazione; se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2016, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio ***** Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento. 9

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