Art. 1 Soggetti beneficiari del contributo e requisiti generali

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1 Allegato parte integrante ALLEGATO A) Criteri e modalità per la concessione di contributi ai comuni per la promozione della filiera corta dei prodotti agricoli - attuazione dell articolo 65 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio). Art. 1 Soggetti beneficiari del contributo e requisiti generali 1. I comuni della provincia di Trento possono beneficiare di contributi per la realizzazione di mercati destinati all attività di vendita diretta di prodotti locali, effettuata da parte di imprenditori agricoli operanti in ambito provinciale. o nei territori limitrofi a quello ove è ubicato il mercato medesimo. Gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente solamente i prodotti locali, provenienti dalla propria azienda. Il mercato agricolo può essere istituito nuovo con una propria autonoma e specifica denominazione o riservando appositi posteggi in un mercato già esistente; in tal caso il mercato agricolo deve essere chiaramente identificabile e riconoscibile dal consumatore e collocato in un ambito ben definito e delimitato. 2. Si considerano imprenditori agricoli quelli definiti all articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative ed i loro consorzi di cui all articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, iscritti nel Registro delle imprese di cui all articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che svolgono esercizio dell attività di vendita ai sensi del Decreto legislativo 228/ Spetta al comune beneficiario del contributo la verifica dell operatività degli imprenditori agricoli in ambito provinciale nonché quella della provenienza locale dei prodotti venduti, di cui al comma 1. Art. 2 Interventi ammessi a contributo 1. Sono ammessi a contributo i seguenti interventi programmati dai comuni per la realizzazione di mercati, sia coperti che scoperti, destinati all esercizio della vendita diretta di prodotti locali da parte degli imprenditori agricoli: - acquisto di allestimenti mobili (casette mobili, chioschi, tende, tensostrutture, bancarelle ecc.), arredi ed attrezzature; - acquisto delle aree destinate allo svolgimento del mercato; - predisposizione delle aree con gli impianti elettrici, idraulici e sanitari eventualmente necessari (a titolo esemplificativo rientrano in questa voce i lavori di apprestamento ed adeguamento delle aree in modo da renderle funzionali ed idonee alla specifica attività); - acquisto e ristrutturazione o solo ristrutturazione di immobili dismessi destinati ad ospitare, in maniera permanente, i mercati agricoli; Pag. 1 di 6 All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S

2 - spese tecniche di progettazione, direzione lavori, certificazione, collaudo statico, per la sicurezza di cantiere nella misura massima cumulativa del 7 per cento dei lavori; - imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), soltanto se per il Comune beneficiario la medesima risulta essere indetraibile. 2. Non sono ammessi a contributo: - l acquisto e/o interventi edilizi su immobili di nuova costruzione. Per immobili di nuova costruzione si intendono edifici ultimati entro l anno solare precedente alla data di presentazione della domanda di contributo; - l acquisto e la ristrutturazione o solo la ristrutturazione di beni immobili che insistono su di un area urbanisticamente non compatibile con l effettuazione del mercato contadino: la compatibilità urbanistica deve sussistere alla data di presentazione della domanda. 3. E sempre ammessa la sostituzione dei beni originariamente indicati con altri, purchè non vengano alterate le finalità del progetto e nel rispetto di quanto stabilito all articolo 5, comma I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri finanziamenti da parte della Provincia. Art. 3 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile 1. Sono ammessi a contributo gli interventi con spesa minima ammissibile comprensiva di IVA pari a euro. 2. La spesa massima ammissibile comprensiva di IVA è pari a euro. Art. 4 Misura e concessione dell agevolazione 1. Il contributo è pari al 90% della spesa ammessa ed è proporzionalmente ridotto, in sede di liquidazione, qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti di importo inferiore nonché totalmente revocato qualora la stessa risulti inferiore a quella minima ammissibile, pari a euro. 2. Il contributo è concesso in 5 rate annuali anticipate, determinate secondo la seguente formula: dove: "R" "C" "i" "n" R = C. i (1+i)n-1 (1+i)n - 1 indica la rata annua costante di contributo; indica il contributo in unica soluzione; indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall U.E. vigente al momento della concessione; indica la durata del contributo. Pag. 2 di 6 All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S

3 3. Il contributo pluriennale decorre dal 30 giugno o dal 31 dicembre di ogni anno, successivi alla data di concessione. 4. Le domande sono istruite secondo l ordine cronologico di presentazione; la concessione dei contributi avviene in ordine cronologico rispetto al termine dell istruttoria. Le domande non finanziabili per esaurimento delle risorse vengono, per una sola volta, riconsiderate d ufficio e finanziate nell anno successivo in via prioritaria rispetto a quelle presentate successivamente. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili per il secondo anno consecutivo le medesime domande sono considerate non accoglibili. Art. 5 Termini, modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare 1. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente in materia di commercio secondo il modello appositamente predisposto e deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e dal presente documento. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: A) per ciascuna tipologia di investimento: - copia del provvedimento comunale che istituisce il nuovo mercato o che assegna, nell ambito di un mercato già esistente, i posteggi riservati agli imprenditori agricoli operanti nell ambito provinciale per la vendita diretta di prodotti locali, dal quale risulti la compatibilità urbanistica dell area con l esercizio del mercato; B) per l acquisto di allestimenti mobili (casette mobili, chioschi, tende, tensostrutture, bancarelle ecc.), arredi ed attrezzature: - copia dei preventivi di acquisto; C) per l acquisto delle aree destinate allo svolgimento del mercato ed acquisto di immobili dismessi: - copia della delibera di approvazione in linea tecnica dell acquisizione dell immobile corredata da una perizia di stima asseverata e da un piano finanziario con l indicazione degli eventuali oneri di gestione; D) per la predisposizione delle aree con gli impianti elettrici, idraulici e sanitari eventualmente necessari e per la ristrutturazione di immobili dismessi: - copia della delibera di approvazione con i relativi allegati (progetto, computo metrico estimativo e piano finanziario) in linea tecnica o in via Pag. 3 di 6 All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S

4 definitiva del progetto comprendente la relazione tecnica con l indicazione del rispetto degli standard di risparmio energetico stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale 825 del 20 aprile 2007 (ove ricorra). 2. Nel caso in cui si renda necessaria l integrazione o la regolarizzazione della domanda o della documentazione, la struttura fissa al richiedente un termine per provvedervi di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta. Nel caso di inerzia da parte del soggetto interessato, la struttura competente fissa un ulteriore termine perentorio di 10 giorni, scaduto il quale senza che sia intervenuta la regolarizzazione richiesta, la struttura definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti. 3. Non sono ammissibili domande integrative. Per domanda integrativa si intende la richiesta di aggiungere ulteriori spese al programma di investimento inizialmente presentato al fine di conseguire un aumento dell agevolazione. Fatto salvo il caso di diniego dell agevolazione o rinuncia alla domanda già presentata, può essere presentata una nuova domanda decorsi tre anni dalla data di presentazione della precedente. 4. Il procedimento si conclude nel termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della domanda. Art. 6 Termine iniziale e finale per l effettuazione degli interventi 1. Gli interventi possono essere iniziati a partire dal giorno di presentazione della domanda di contributo e conclusi non oltre 12 mesi dalla data di concessione dello stesso. 2. Con riguardo ai termini di avvio e realizzazione degli interventi nonché al termine per la rendicontazione dei medesimi, si applica quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale n del 10 giugno 2005 e successive modificazioni in tema di proroghe e revoche in caso di mancata osservanza degli stessi. 3. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione degli interventi finanziati si considerano: a) acquisto di allestimenti mobili, arredi ed attrezzature: data delle fatture; b) acquisto delle aree destinate allo svolgimento del mercato e acquisto di immobili dismessi: data del contratto di compravendita o dell atto di trasferimento da procedure concorsuali o da vendite forzate; c) predisposizione delle aree con gli impianti elettrici, idraulici e sanitari eventualmente necessari e ristrutturazione di immobili dismessi: - termine iniziale: data di inizio lavori indicata nella delibera comunale di approvazione della contabilità finale dei lavori e del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere; - termine finale: data di fine lavori indicata nella delibera comunale di approvazione della contabilità finale dei lavori e del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere. Pag. 4 di 6 All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S

5 Art. 7 Erogazione del contributo 1. Il contributo viene erogato dopo l accertamento della regolare esecuzione dell investimento, alla scadenza di ciascuna rata annuale al 30 giugno o al 31 dicembre di ogni anno. Le rate eventualmente già maturate alla data di accertamento della regolare esecuzione dell investimento sono erogate tutte assieme. 2. L erogazione del contributo viene effettuata previa presentazione da parte del soggetto beneficiario della seguente documentazione: A) per l acquisto di allestimenti mobili (casette mobili, chioschi, tende, tensostrutture, bancarelle ecc.), arredi ed attrezzature: - copia semplice delle fatture quietanzate con l attestazione del sindaco o del segretario comunale in merito alla loro conformità agli originali, resa ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. 445/00; B) per l acquisto delle aree destinate allo svolgimento del mercato ed acquisto di immobili dismessi: - copia semplice del contratto di compravendita o dell atto di trasferimento da procedure concorsuali o da vendite forzate, regolarmente registrato, con allegato l eventuale piano di casa materialmente divisa (nel caso di porzioni di immobile) e dell istanza di intavolazione della realità immobiliare interessata, da acquisire d ufficio ; - copia del mandato di pagamento dell immobile acquistato, se nel relativo contratto d acquisto il pagamento non risulta effettuato; C) per la predisposizione delle aree con gli impianti elettrici, idraulici e sanitari eventualmente necessari e ristrutturazione di immobili dismessi: - copia semplice della delibera di approvazione della contabilità finale dei lavori e del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere, indicante anche la data di inizio e quella di fine lavori; - relazione tecnica e stato finale dei lavori redatti da un tecnico abilitato oppure copia semplice delle fatture quietanzate con l attestazione del sindaco o del segretario comunale in merito alla loro conformità agli originali, resa ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. 445/00; - copia del mandato di pagamento dei lavori effettuati, se è presentato lo stato finale dei lavori anziché le copie delle fatture quietanzate. 3. Ogni eventuale modifica sostanziale nelle caratteristiche dell intervento dovrà essere comunicata al Servizio competente in materia di commercio. 4. La suddetta documentazione deve essere presentata obbligatoriamente entro 120 giorni dal termine fissato per l ultimazione dell intervento, pena la dichiarazione di decadenza dal contributo. Pag. 5 di 6 All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S

6 Art. 8 Obblighi e decadenza 1. Il comune che ha beneficiato del contributo ha l obbligo di non alienare o distogliere dalla destinazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i beni per i quali sono state concesse le agevolazioni; tale obbligo permane per un periodo di: a) tre anni per i beni mobili; b) dieci anni per i beni immobili. 2. Il termine decorre: a) per i beni mobili: dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui vi siano più fatture, dalla data dell ultima fattura; b) per i beni immobili: - nel caso di acquisto di immobile dismesso: dalla data del contratto di compravendita o dell atto di trasferimento da procedure concorsuali o da vendite forzate; - nel caso di ristrutturazione: dalla data dell ultima fattura. Se l investimento comprende entrambe le tipologie (acquisto e ristrutturazione), il vincolo decennale decorre anche per l acquisto dalla data dell ultima fattura relativa ai lavori. 3. I beni oggetto di agevolazione possono essere utilizzati anche per altri eventi e manifestazioni nelle giornate in cui non si svolge il mercato per il quale sono stati finanziati. 4. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo e dei requisiti previsti all articolo 1, comma 1, viene dichiarata la decadenza totale dei contributi sia per i beni mobili che per i beni immobili. 5. La decadenza dei contributi per qualsiasi motivo comporta la restituzione delle somme erogate oltre all interesse calcolato al tasso legale secondo la formula di matematica finanziaria dell interesse semplice decorrente dalla data di emissione dei mandati di pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite. Pag. 6 di 6 All. 001 RIFERIMENTO: 2011-S

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