CRITERI GENERALI DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1988, N
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1 Allegato parte integrante ALLEGATO A) CRITERI GENERALI DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1988, N. 15 PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE, DELL EDUCAZIONE E DELLO SPIRITO COOPERATIVI Pag. 1 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-S
2 GENERALITA I presenti criteri disciplinano le forme di intervento previste dalla Legge regionale 28 luglio 1988, n. 15 Promozione e sviluppo della cooperazione, dell educazione e dello spirito cooperativi (di seguito L.R. 15/88) costituite da: - contributi per la realizzazione di attività finalizzate alla promozione e allo sviluppo della cooperazione, dell educazione e dello spirito cooperativi; - iniziative dirette inerenti la realizzazione di attività finalizzate alla promozione e allo sviluppo della cooperazione, dell educazione e dello spirito cooperativi. Pag. 2 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-S
3 Capo I CONTRIBUTI Art. 1 SOGGETTI BENEFICIARI 1. Ai sensi dell articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione n. 3/L di data 1 aprile Regolamento di esecuzione della L.R. 15/88 (di seguito Regolamento) - possono presentare domanda di contributo: a) le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute ai sensi della legislazione regionale; b) le società cooperative e loro consorzi; c) gli enti, le associazioni e gli organismi pubblici e privati; d) le organizzazioni che hanno per scopo istituzionale la formazione e/o la diffusione della cultura cooperativa; e) le persone fisiche che perseguono le finalità previste dalla legge regionale. Art. 2 INIZIATIVE AMMISSIBILI 1. Sono ammissibili a finanziamento, in generale, tutte le iniziative volte alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione, dell educazione e dello spirito cooperativi che comportino una ricaduta diretta sul territorio provinciale. 2. Ai sensi dell art. 5 del Regolamento sono ammissibili a finanziamento: a) interventi formativi; b) studi, indagini e ricerche; c) divulgazione dei principi cooperativistici; d) divulgazione di materiale promozionale cooperativo; e) scambi di esperienze; f) iniziative per lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese cooperative; g) interventi in favore dei giovani. Pag. 3 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-S
4 Art. 3 RISERVA DI QUOTA A FAVORE DELLE IMPRESE IN POSSESSO DEL RATING DI LEGALITA 1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall art. 3, comma 3 del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 MEF-MISE Regolamento concernente l individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell articolo 5-ter, comma 1, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm., la Giunta provinciale provvede annualmente a riservare, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate sul capitolo di bilancio di competenza, una quota di risorse in favore dei soggetti iscritti nell elenco delle imprese in possesso del rating di legalità di cui all articolo 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n e ss.mm. 2. Decorso il termine per la presentazione delle domande di contributo, nel caso di risorse non utilizzate della quota riservata in favore dei soggetti in possesso del rating di legalità di cui al comma precedente, la Giunta provinciale, con proprio provvedimento, può destinare tali risorse a favore delle domande di contributo delle imprese non in possesso del rating di legalità, accolte ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie. Art. 4 SPESE AMMISSIBILI, LIMITI MINIMI E MASSIMI 1. Nell ambito delle iniziative finanziabili, sono ammesse a finanziamento le spese indicate nella tabella Spese ammissibili, allegata alla deliberazione di approvazione dei presenti criteri, e nei limiti ivi previsti. L ammissibilità di eventuali voci di spesa non indicate nella tabella saranno valutate dalla struttura provinciale competente nel rispetto della finalità del contributo ai fini cooperativistici e della coerenza della spesa preventivata rispetto alle finalità dell iniziativa. 2. Per ciascuna iniziativa è previsto un limite minimo (euro 5.000,00) e massimo (euro ,00) di spesa ammissibile; la spesa eccedente il limite massimo contemplata nel budget rimane a totale carico del Pag. 4 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-S
5 soggetto richiedente; ove il soggetto richiedente presenti più iniziative, il contributo massimo annuale concedibile complessivo non può superare il limite di euro ,00, nel rispetto, in ogni caso, della soglia prevista per gli aiuti concessi in regime di de minimis. 3. Non è consentito il frazionamento degli interventi al fine di eludere i limiti massimi di spesa. 4. Ad eccezione dei progetti riguardanti studi, indagini e ricerche ed in generale per tutte le attività di natura formativa le eventuali spese inerenti al personale dipendente del soggetto richiedente eventualmente utilizzato per la realizzazione delle attività non può superare il 50% del budget. 5. Non è ammissibile a contributo l I.V.A. Art. 5 TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. La domanda di contributo è presentata alla struttura provinciale competente in materia di cooperazione (di seguito struttura competente ) mediante l apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, nel periodo decorrente dal 1 gennaio al 30 settembre di ogni anno, per le iniziative che si intendono realizzare nel medesimo anno. La domanda presentata dopo la scadenza di detto termine è dichiarata irricevibile. 2. La domanda deve contenere le generalità del richiedente, la denominazione dell iniziativa e la dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla data di concessione del contributo, gli eventuali importi concessi a titolo di de minimis di cui ha beneficiato (nelle sole ipotesi in cui sia tenuto ad allegare la dichiarazione de minimis in sede di presentazione della domanda). Alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione: - scheda illustrativa dell iniziativa; - preventivo di spesa; - dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante i contributi eventualmente ricevuti dal soggetto richiedente a titolo di Pag. 5 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-S
6 agevolazioni de minimis (da non presentare per gli interventi formativi o se il richiedente non è un impresa); - eventuale dichiarazione sostitutiva attestante l avvenuta iscrizione nell elenco delle imprese in possesso del rating di legalità di cui all articolo 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n e ss.mm., unitamente alla dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a comunicare alla struttura competente l eventuale revoca o sospensione del rating eventualmente disposta nei propri confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell erogazione del contributo. 3. Ogni domanda di contributo deve riguardare una sola iniziativa e deve essere presentata prima dell inizio di qualsiasi attività in essa contemplata, pena l inammissibilità a finanziamento della/e attività svolte nel frattempo. Art. 6 ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 1. Le domande vengono istruite e finanziate dalla struttura competente - nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a bilancio in base all ordine cronologico di arrivo. 2. Per tutte le domande di contributo relative ad iniziative di comunicazione realizzate attraverso i mezzi di comunicazione di massa, la struttura competente acquisisce il parere dell Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento in merito alla congruità della spesa. La congruità è calcolata avendo a riferimento le tariffe di mercato applicate dalle aziende che forniscono servizi o prodotti di comunicazione-informazione. 3. Le domande accolte ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie vengono trasferite d ufficio all annualità successiva e finanziate in via prioritaria, previa conferma da parte del soggetto richiedente. In questo caso le iniziative dovranno essere realizzate nel corso dell annualità successiva. L accoglimento delle domande trasferite all annualità successiva è subordinato all integrazione della domanda mediante la presentazione di una scheda illustrativa aggiornata dell iniziativa Pag. 6 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-S
7 entro il 28 febbraio dell anno di realizzazione dell iniziativa e, comunque, prima dell avvio della stessa. 4. Il contributo provinciale è concesso nella seguente misura: Interventi formativi 50% Studi, indagini e ricerche 50% Divulgazione dei principi cooperativistici 50% Divulgazione di materiale promozionale cooperativo 40% Scambi di esperienze 40% Iniziative per lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese 40% cooperative Interventi in favore dei giovani (fino a 35 anni di età) 50% 5. Qualora l iniziativa abbia ricevuto contributi da parte di altri enti pubblici (es. Regione, Comunità, Comuni, etc) l intervento provinciale è ammesso, tenuto conto di tali contributi, fino al raggiungimento del limite massimo delle predette percentuali di intervento, al fine di non generare avanzo. 6. Fatto salvo quanto di seguito disposto per le iniziative svolte nell ambito di attività scolastiche, ogni iniziativa deve essere completata entro il 31 dicembre dell anno di presentazione della domanda di contributo. L iniziativa svolta nell ambito di attività scolastiche deve essere completata entro il termine dell anno scolastico di riferimento. 7. Il termine di completamento dell iniziativa può essere prorogato una sola volta, per giustificati motivi, per un periodo massimo di 6 mesi. La richiesta di proroga deve essere presentata entro la scadenza del termine originariamente stabilito e comunque non oltre la data del 20 dicembre ovvero, nel caso di iniziative da realizzarsi nell ambito di attività scolastiche, non oltre il termine dell anno scolastico di riferimento. 8. L iniziativa non avviata entro il termine di completamento stabilito, eventualmente prorogato, comporta la decadenza totale dal contributo. Pag. 7 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-S
8 L iniziativa completata oltre il termine stabilito, eventualmente prorogato, comporta la decurtazione del contributo del 10%. Art. 7 RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE 1. Entro i sei mesi dalla data stabilita per il completamento dell iniziativa oggetto di finanziamento, il beneficiario del contributo deve presentare alla struttura competente, ai fini della liquidazione, la seguente documentazione: a) relazione firmata dal legale rappresentante; essa deve contenere specifiche indicazioni riguardo alle iniziative previste ed effettivamente realizzate, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati (per quanto applicabili) e, nel caso di corsi di formazione, l elenco o il registro delle presenze, sottoscritto dal responsabile organizzativo; b) rendiconto dettagliato delle spese effettuate e delle eventuali entrate conseguite, articolato per voci di spesa corrispondenti a quelle elencate nel preventivo accluso alla domanda di contributo; per ciascuna voce di spesa deve essere data indicazione della documentazione di supporto (fornitore, numero/data fattura, parcelle o altra documentazione comprovante la spesa sostenuta, importo imponibile); c) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà con la quale il beneficiario del contributo attesta: - che le spese elencate nel rendiconto sono documentate da fatture, parcelle o da altra documentazione comprovante la spesa sostenuta, puntualmente elencata nel rendiconto medesimo, e che le spese medesime sono state regolarmente pagate; - che la documentazione comprovante la spesa sostenuta di cui sopra è conservata presso la sede dell ente (o domicilio nel caso di persona fisica); - che l iniziativa non ha beneficiato di altri interventi pubblici o, in caso contrario, la misura di tali interventi. d) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante l assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d acconto; e) copia del materiale idoneo a dimostrare l avvenuta effettuazione dell iniziativa, qualora presente; f) richiesta di accreditamento su c/c bancario. Pag. 8 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-S
9 2. Non sono rendicontabili le spese sostenute tramite mezzi di pagamento non elettronico, quali assegni e contanti. 3. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta, per giustificati motivi, per un periodo massimo di 6 mesi. La richiesta di proroga del termine per la rendicontazione dell iniziativa deve essere presentata entro la scadenza del termine originariamente stabilito. 4. La proroga del termine di completamento dell iniziativa comporta lo slittamento automatico per pari durata del termine di rendicontazione, fatta salva la possibilità di sua eventuale proroga, alle condizioni di cui sopra. 5. Fatto salvo quanto già stabilito riguardo ai limiti di spesa minimi e massimi, in sede di rendicontazione è consentita la compensazione fra le varie voci di spesa nel limite massimo del 20% dell importo complessivo della spesa ammessa. 6. In relazione ai costi sostenuti per il personale docente o amministrativo, sono ammesse, in sede di rendicontazione, variazioni in relazione al costo orario e al numero delle ore di effettivo impiego nella misura massima del 20% rispetto a quanto programmato, fermo restando il rispetto dei limiti massimi previsti nei parametri di spesa di cui alla tabella Spese ammissibili, allegata alla deliberazione di approvazione dei presenti criteri. 7. Compatibilmente con le disponibilità di cassa, la liquidazione del contributo avverrà a conclusione dell iniziativa, previa presentazione della documentazione di cui al comma La mancata presentazione della documentazione a rendiconto entro il termine stabilito, eventualmente prorogato, comporta la decadenza totale dal contributo. Nel caso in cui detta documentazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, ma comunque prima che intervenga il provvedimento di decadenza, il finanziamento viene decurtato del 10%. 9. Qualora si riscontrino difformità tra iniziative programmate e iniziative realizzate, o tra costi ammessi e rendicontati, i contributi Pag. 9 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-S
10 sono proporzionalmente ridotti, salvo i casi in cui le difformità siano tali da snaturare le iniziative programmate, nei quali è adottato un provvedimento di decadenza dal contributo. Capo II INIZIATIVE DIRETTE Art. 8 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 1. La Giunta provinciale può promuovere sulla base di un programma temporale ovvero a fronte di specifiche esigenze interventi finalizzati alla promozione e valorizzazione del sistema cooperativo. 2. Ai sensi del combinato disposto dell art. 5 e dell art. 9 del Regolamento possono essere realizzate direttamente le seguenti iniziative: a) interventi formativi; b) studi, indagini e ricerche; c) divulgazione dei principi cooperativistici; d) divulgazione di materiale promozionale cooperativo; e) scambi di esperienze; f) iniziative per lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese cooperative; g) interventi in favore dei giovani. Art. 9 MODALITA DI REALIZZAZIONE 1. Le iniziative di cui all art. 8 sono realizzate avvalendosi anche di professionalità esterne all amministrazione provinciale in conformità alle procedure di selezione e affido incarichi previste dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23. Pag. 10 di 10 All. 001 RIFERIMENTO: 2016-S
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