S T U D I O G O R I N I S OC IETA T R A P R O F E S S IO N IST I A RE S P ONSA B IL ITA L I MIT A T A C O M ME R C IA L IST I R E V ISORI L E G A L I

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1 Como, INFORMATIVA MENSILE N. 12/2018 NOVITA NOVEMBRE 2018 INDICE NOVEMBRE 2018: NOVITÀ 1 Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA Omissione in presenza di fatture emesse e ricevute Comunicazioni ai contribuenti... pag. 2 2 Modello IVA TR integrativo Elementi che non incidono sulla destinazione e/o sull ammontare del credito IVA... pag. 3 3 Passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario - Chiarimenti... pag. 4 4 Credito d imposta per ricerca e sviluppo Costi di ricerca commissionata dall estero Rilevanza ai fini del calcolo della media... pag. 4 5 Lavoro nero e violazione dell obbligo di pagamento delle retribuzioni con mezzi tracciabili Sanzioni Cumulabilità... pag. 5 6 Libretti al portatore Obbligo di estinzione entro il... pag. 6 7 Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica Cessione della detrazione Ulteriori chiarimenti... pag. 7 8 Cessioni intracomunitarie Identificazione IVA del cessionario nello stato della lavorazione... pag. 7 9 Servizi relativi a beni immobili Territorialità IVA... pag.8 DICEMBRE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.... pag. 8 Informativa mensile n. 12/2018 pag. 1

2 NOVEMBRE 2018: NOVITA 1 COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - OMISSIONE IN PRESENZA DI FATTURE EMESSE E RICEVUTE - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI Al fine di incentivare l assolvimento degli obblighi tributari e l emersione spontanea delle basi imponibili l Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti: la mancata comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA; in presenza di fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, comunicate ai sensi dell art. 21 del DL 78/2010 e dell art. 1-ter del DL 148/ CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni relative al confronto tra i dati delle liquidazioni periodiche IVA e delle fatture emesse contengono: il codice fiscale, la denominazione, il cognome e nome del contribuente; il numero identificativo della comunicazione, l anno d imposta e il trimestre di riferimento; il codice atto; le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all anomalia riscontrata; l invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia. Informazioni di dettaglio All interno del portale informatico dell Agenzia delle Entrate denominato Fatture e Corrispettivi, nella sezione Consultazione, area Dati rilevanti ai fini IVA, sono infatti resi disponibili i seguenti dati: numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori in relazione al trimestre di riferimento; dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione o cognome e nome, identificativo estero o codice fiscale o partita IVA); dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti: tipo documento; numero documento; data di emissione e, per le fatture di acquisto, data di registrazione; imponibile/importo; aliquota IVA ed imposta; natura operazione; esigibilità IVA; dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo SdI/file, data di invio e numero della posizione del documento all interno del file). 1.2 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI Le suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dagli stessi. Informativa mensile n. 12/2018 pag. 2

3 Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. 1.3 SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può: richiedere informazioni; ovvero segnalare all Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia. 1.4 REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. Cause ostative al ravvedimento Si ricorda che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato: un avviso bonario a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell art. 54-bis del DPR 633/72; un atto di accertamento. 2 MODELLO IVA TR INTEGRATIVO - ELEMENTI CHE NON INCIDONO SULLA DESTINAZIONE E/O SULL AMMONTARE DEL CREDITO IVA Nella ris. Agenzia delle Entrate n. 82 sono stati forniti chiarimenti circa la possibilità di inviare un modello IVA TR integrativo al fine di integrare o modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o sull ammontare del credito IVA infrannuale. 2.1 ELEMENTI CHE NON INCIDONO SULLA DESTINAZIONE E/O SULL AMMONTARE DEL CREDITO IVA Non ravvisando ostacoli di tipo normativo o procedurale, la risoluzione in esame ha ammesso la possibilità di inviare un modello IVA TR integrativo anche per integrare o modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o sull ammontare del credito IVA infrannuale. A titolo esemplificativo, si tratta: della richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria; dell attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali; dell apposizione del visto di conformità. È necessario, tuttavia, che: l integrazione/rettifica del predetto modello avvenga entro il termine per la trasmissione della dichiarazione annuale IVA (di regola, il 30 aprile); l eccedenza IVA non sia già stata rimborsata o compensata. 2.2 DICHIARAZIONE ANNUALE IVA SOSTITUTIVA NEI TERMINI Poiché i predetti elementi modificati non incidono sul contenuto della dichiarazione annuale IVA, non è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva nei termini. 2.3 SANZIONI AMMINISTRATIVE Non è prevista l irrogazione di sanzioni per l integrazione/correzione dei citati Informativa mensile n. 12/2018 pag. 3

4 elementi, salvo che ricorra l ipotesi di utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale risultante da un modello IVA TR carente del visto di conformità. In questo caso, per l indebito utilizzo del credito IVA in compensazione è dovuta la sanzione amministrativa pari al 30% dell importo compensato ferma restando la possibilità di beneficiare della riduzione derivante dall istituto del ravvedimento operoso. 3 PASSAGGIO DAL REGIME DI VANTAGGIO AL REGIME FORFETARIO - CHIARIMENTI Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 72, è possibile il passaggio dal regime di vantaggio (di cui all art. 27 del DL 98/2011) al regime forfetario (di cui alla L. 190/2014), previa distinzione del periodo in cui questo si verifica. 3.1 ADOZIONE DEL REGIME DI VANTAGGIO ENTRO IL Per i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio per le nuove attività avviate entro il , è sempre ammesso il passaggio al regime forfetario, anche nel caso in cui ci si sia avvalsi della possibilità prevista dall art. 1 co. 88 della L. 190/2014 di continuare ad applicare il regime di vantaggio fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio dall inizio dell attività, ovvero del trentacinquesimo anno di età). Fino a tale data, infatti, il regime di vantaggio rappresentava il regime naturale per chi ne possedeva le caratteristiche, per cui coloro che avevano scelto di rimanervi negli anni successivi all introduzione del regime forfetario non erano soggetti al vincolo di permanenza che normalmente ricorre in caso di opzione per un regime d imposta diverso da quello naturale. Nella fattispecie oggetto di interpello, quindi, è stato ammesso il transito al regime forfetario dal 2018 rispetto ad un soggetto che aveva iniziato l attività nel 2014 in regime di vantaggio, continuativamente applicato fino al Inoltre, è possibile applicare la tassazione ridotta al 5% ancora per il 2018, ultimo anno residuo al compimento del quinquennio agevolato dall inizio dell attività. 3.2 ADOZIONE DEL REGIME DI VANTAGGIO NEL 2015 Per i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio nel 2015 (ultimo anno in cui lo stesso poteva essere scelto), il passaggio al regime forfetario è possibile solo dopo il decorso del triennio di durata fissato dal DPR 442/97 (anni 2015, 2016 e 2017). Sul punto, la ris. Agenzia delle Entrate n. 67 aveva precisato che, limitatamente al 2015, il regime di vantaggio aveva cessato di essere un regime naturale per i soggetti che ne possedevano i requisiti, divenendo un regime facoltativo opzionale, espressione di una specifica scelta del contribuente. 4 CREDITO D IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO - COSTI DI RICERCA COMMISSIONATA DALL ESTERO - RILEVANZA AI FINI DEL CALCOLO DELLA MEDIA Con la risposta a interpello n. 58, l Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al calcolo del credito d imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all art. 3 del DL 145/ RICERCA COMMISSIONATA DALL ESTERO Il co. 1-bis del citato art. 3 stabilisce che il credito d imposta di cui al comma 1 Informativa mensile n. 12/2018 pag. 4

5 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell Unione europea, negli Stati aderenti all accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (...). Tale disposizione, inserita dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), si applica a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al , quindi, in linea generale, dal RILEVANZA AI FINI DEL CALCOLO DELLA MEDIA Ai fini del calcolo del credito d imposta per le attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, secondo l Agenzia delle Entrate, la media storica deve essere calcolata tenendo conto di tutti i costi ammissibili sostenuti nei periodi di riferimento, ivi compresi quelli relativi alla ricerca commissionata da soggetti non residenti, anche se nel periodo in cui si intende accedere all agevolazione l impresa non sostiene costi di ricerca per commesse dall estero. 5 LAVORO NERO E VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CON MEZZI TRACCIABILI - SANZIONI - CUMULABILITÀ L art. 1 co della L n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto l obbligo, in capo ai datori di lavoro e committenti: di pagare la retribuzione od ogni suo anticipo con strumenti tracciabili; a partire dall L Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), con la nota n. 9294, ha fornito ulteriori chiarimenti al riguardo, con riferimento al caso in cui gli organi ispettivi accertino l impiego di lavoratori in nero e riscontrino, altresì, che il pagamento degli stessi avvenga in contanti e non mediante strumenti di pagamento tracciabili. Per approfondimenti sulla disciplina in esame, si veda la Circolare Mensile di settembre MAXI-SANZIONE PER IL LAVORO NERO Ai sensi dell art. 3 co. 3 e 3-quater del DL 12/2002 (conv. L. 73/2002), in caso di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, ferma restando l applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria (c.d. maxi-sanzione per il lavoro nero ): da 1.500,00 a 9.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro; da 3.000,00 a ,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro; da 6.000,00 a ,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro. Le suddette sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di: lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno; minori in età non lavorativa. Informativa mensile n. 12/2018 pag. 5

6 5.2 SANZIONE PER LA VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE RETRIBUZIONI Ai sensi dell art. 1 co. 913 della L. 205/2017, al datore di lavoro che viola l obbligo di pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro. Applicabilità in caso di lavoro nero Con la nota n. 9294, l Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) ha chiarito che, nel caso del lavoro nero, non può di per sé escludersi l applicazione anche della sanzione prevista per il pagamento di retribuzioni mediante strumenti non tracciabili (es. contanti), in quanto: le due sanzioni sono poste a tutela di interessi diversi, i quali possono risultare contemporaneamente violati e, pertanto, comportare una duplice risposta sanzionatoria; non è prevista una esplicita esclusione del cumulo. È stato tuttavia evidenziato che l illecito si configura solo laddove sia accertata l effettiva erogazione della retribuzione in contanti; peraltro, atteso che nelle ipotesi di lavoro nero la periodicità della erogazione della retribuzione può non seguire l ordinaria corresponsione mensile, in ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in nero sono state effettuate. 6 LIBRETTI AL PORTATORE - OBBLIGO DI ESTINZIONE ENTRO IL Il Ministero dell Economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 187, ricorda che, entro il, i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e, quindi, non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti, pena l applicazione di una sanzione amministrativa da 250,00 a 500,00 euro. 6.1 MODALITÀ DI ESTINZIONE Entro il, in particolare, il portatore deve presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane spa che hanno emesso il libretto e scegliere tra le seguenti modalità di estinzione: chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo; trasferire l importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo; chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto. 6.2 CONSEGUENZE DELLA MANCATA ESTINZIONE In assenza di estinzione entro il, i libretti al portatore diventeranno inutilizzabili. Vale a dire che banche e Poste italiane spa non potranno dar seguito a richieste di movimentazioni sui predetti libretti e, fermo restando l obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate ad effettuare una comunicazione al Ministero dell Economia e delle finanze, che applicherà al portatore fuori tempo massimo una sanzione amministrativa da 250,00 a 500,00 euro. Informativa mensile n. 12/2018 pag. 6

7 7 DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - CESSIONE DELLA DETRAZIONE - ULTERIORI CHIARIMENTI Con la risposta a interpello n. 61, l Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della cessione della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 7.1 AMBITO APPLICATIVO DELLA FACOLTÀ DI CESSIONE DELLA DETRAZIONE Per le spese sostenute dall al , la possibilità di cedere la detrazione in argomento riguardava soltanto gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali. Per le spese sostenute dall , invece, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute: sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali; sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari. 7.2 SOGGETTI PRIVATI A CUI PUÒ ESSERE CEDUTA LA DETRAZIONE Riprendendo i chiarimenti forniti nelle circ n. 11 e n. 17, l Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli altri soggetti privati cui viene ceduta la detrazione devono avere un collegamento con l intervento e, dunque, con il rapporto che ha originato il diritto all agevolazione (tale collegamento deve essere valutato con riferimento sia alla cessione originaria che a quella successiva). Tale collegamento si ravvisa e, quindi, la detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica può essere ceduta: alla società che esercita l attività di somministrazione di lavoro e che, in particolare, fornisce il personale somministrato alle imprese appaltatrici dei lavori; alla società che svolge l attività di somministrazione di lavoro che partecipa ad un associazione temporanea di imprese (o raggruppamento temporaneo di imprese) per l assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito; il credito può essere ceduto anche a favore delle imprese partecipanti all associazione temporanea che non hanno eseguito i lavori. 8 CESSIONI INTRACOMUNITARIE - IDENTIFICAZIONE IVA DEL CESSIONARIO NELLO STATO DELLA LAVORAZIONE Con il principio di diritto n. 10, l Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA delle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo stabilito in Italia verso un cessionario soggetto passivo UE nel caso in cui tali beni siano sottoposti a lavorazione presso un terzo soggetto stabilito in un altro Stato membro. 8.1 CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI CON LAVORAZIONE IN ALTRO STATO UE L Agenzia delle Entrate richiama le indicazioni fornite con la C.M n. 13, in cui si rappresentava il caso di una cessione di beni realizzata secondo il seguente schema: un operatore nazionale (IT) cede beni nei confronti di un soggetto passivo greco (EL); Informativa mensile n. 12/2018 pag. 7

8 IT consegna i beni, per conto di EL, a un soggetto portoghese (PT) per la lavorazione; al termine della lavorazione, PT invia i beni in Grecia a EL. In base al principio di diritto n. 10/2018, tale operazione costituisce una cessione intracomunitaria non imponibile IVA tra IT ed EL, ai sensi dell art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/ IDENTIFICAZIONE DEL CESSIONARIO NELLO STATO DELLA LAVORAZIONE L operazione sopra descritta deve qualificarsi come cessione intracomunitaria ex art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93, tra IT ed EL, anche nel caso in cui il cessionario EL possieda un identificativo IVA sia nel Paese di stabilimento che in quello in cui viene effettuata la lavorazione (nel caso descritto, il Portogallo). Si osserva, infatti, che: la destinazione finale dei beni è il Paese dove il cessionario è stabilito; la proprietà dei beni viene trasferita dall operatore italiano a quello greco nel Paese di destinazione dei beni. Alla luce di tali elementi, la cessione intracomunitaria deve considerarsi effettuata nei confronti della partita IVA del cessionario rilasciata dal Paese di destinazione del bene (Grecia) e non, invece, nei confronti della partita IVA del cessionario rilasciata dal Paese della lavorazione (Portogallo). 9 SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI - TERRITORIALITÀ IVA Con la risposta a interpello n. 77, l Agenzia delle Entrate ha affermato che, ai fini della territorialità IVA, rientra tra i servizi immobiliari (art. 7-quater del DPR 633/72), piuttosto che tra i servizi generici (art. 7-ter del DPR 633/72), la messa a disposizione di un luogo (parco con villa antica, foresteria ed altre strutture) destinato ad ospitare eventi quali congressi o convegni. 9.1 QUADRO NORMATIVO Ai sensi dell art. 31-bis, par. 1, del Regolamento UE n. 282/2011, rientrano tra i servizi relativi a beni immobili, con rilevanza territoriale IVA nello Stato in cui l immobile è situato, i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni. Nella fattispecie considerata, la messa a disposizione del luogo destinato ad ospitare eventi soddisfa il menzionato nesso rispetto al bene immobile. Richiamando la lett. a) del citato art. 31-bis, par. 1, del Regolamento, infatti, un tale nesso si riscontra, in particolare, allorquando il bene immobile rappresenta un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale ed indispensabile per la sua prestazione ovvero quando il servizio è erogato o destinato all immobile. 9.2 EFFETTI AI FINI DELL APPLICAZIONE DELL IMPOSTA Trattandosi di una prestazione di servizi relativa ad un bene immobile, a norma dell art. 7-quater co. 1 lett. a) del DPR 633/72 l operazione ha rilevanza territoriale ai fini IVA nel luogo in cui è situato l immobile stesso. Se il bene immobile è ubicato in Italia, la prestazione è ivi rilevante ai fini dell IVA ed è ininfluente la circostanza che il soggetto passivo committente del servizio sia stabilito ai fini IVA al di fuori del territorio dello Stato. 9.3 ACCESSORIETÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI Soddisfano il requisito di accessorietà ex art. 12 del DPR 633/72 (e, dunque, l IVA si applica con le medesime regole della prestazione principale) alcuni servizi aggiuntivi offerti dall organizzatore dell evento, quali il presidio all ingresso, l illuminazione e la climatizzazione dei locali. Informativa mensile n. 12/2018 pag. 8

9 DICEMBRE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO Versamenti per la rottamazione delle cartelle per gli anni Versamenti per la rottamazione delle cartelle per il periodo I soggetti che, entro il , hanno presentato la domanda per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, affidati all Agente della riscossione dall al , devono effettuare il versamento del totale delle somme dovute, ovvero della prima rata, scaduto il Resta fermo che entro il dovevano essere versate le rate relative a pregressi piani di dilazione di cui all art. 19 del DPR 602/73, scadute entro il In caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per la rottamazione, con il versamento della prima rata entro la scadenza in esame si beneficia del differimento del versamento delle residue somme: in via automatica, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dall , gli interessi al tasso dello 0,3% annuo; oppure, per scelta del debitore, in unica soluzione entro il I soggetti che, entro il , hanno presentato la domanda per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, affidati all Agente della riscossione dall al , devono effettuare il versamento: del totale delle somme dovute, scaduto il ; ovvero delle rate scadute il , il e il In caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per la rottamazione, con il versamento delle suddette rate entro la scadenza in esame si beneficia del differimento del versamento delle residue somme: in via automatica, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dall , gli interessi al tasso dello 0,3% annuo; oppure, per scelta del debitore, in unica soluzione entro il Informativa mensile n. 12/2018 pag. 9

10 Saldo IMU Seconda rata IMU 2018 enti non commerciali Saldo TASI Versamento IVA mensile Versamento ritenute e addizionali I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell imposta municipale propria (IMU) dovuta per l anno 2018: sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2018; con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata. Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2018, pari al 50% dell imposta complessivamente corrisposta per il Il conguaglio dell imposta complessivamente dovuta per il 2018 dovrà essere corrisposto entro il I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi devono provvedere al versamento del saldo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per l anno 2018: sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2018; con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata. I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: liquidare l IVA relativa al mese di novembre 2018; versare l IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l IVA possono far riferimento all IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. I sostituti d imposta devono versare: le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2018; le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2018 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all art. 25-ter del Informativa mensile n. 12/2018 pag. 10

11 segue Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR Versamento acconti da 730/2018 Autocertificazione per l esclusione dal canone RAI per l anno 2019 DPR 600/73, entro il termine in esame, se l ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2018 non è di almeno 500,00 euro. I datori di lavoro sostituti d imposta devono versare l acconto dell imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel L acconto è commisurato: al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2017; oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell anticipo della tassazione del TFR. Il saldo dovrà essere versato entro il In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2018, i sostituti d imposta devono versare: il secondo o unico acconto, dovuto per il 2018, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre. Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l anno 2019, in caso di: non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell abbonamento radio-televisivo per suggellamento. L autocertificazione va presentata: compilando l apposito modello approvato dall Agenzia delle Entrate; mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino. Informativa mensile n. 12/2018 pag. 11

12 Versamento acconto IVA Presentazione modelli INTRASTAT Regolarizzazione secondo o unico acconto 2018 Rimborsi modelli 730/2018 integrativi Adempimenti persone decedute L autocertificazione può inoltre essere presentata: mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC); entro il. La presentazione dell autocertificazione relativa al 2019, sia mediante il servizio postale che in via telematica, può avvenire entro il , ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell addebito in bolletta della prima rata del canone. I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l acconto IVA relativo al I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: relativi al mese di novembre 2018, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di novembre 2018, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2018, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. Con il provv. Agenzia delle Entrate n sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l anno 2018, la cui scadenza del termine era il , possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell 1,5%, oltre agli interessi legali. I sostituti d imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2018 integrativo, i relativi rimborsi. Gli eredi delle persone decedute dopo il devono provvedere al versamento: dell IRPEF, dell IRAP, dell IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi; dovute dal defunto in relazione all anno Informativa mensile n. 12/2018 pag. 12

13 Adempimenti persone decedute Opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi Opzione per il regime ex L. 398/91 Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni Gli eredi delle persone decedute dall al : devono presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2018 cui era obbligato il defunto; possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all operato del defunto, l infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2016 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2017, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: nell anno 2016, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. I soggetti passivi IVA che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate di cui all art. 22 del DPR 633/72, possono optare per la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri e per la loro trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate: mediante l apposita funzionalità disponibile sul relativo sito ( con effetto per il periodo d imposta 2019; beneficiando delle previste agevolazioni, ai sensi del DLgs. 127/2015. Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, devono comunicare l opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L n. 398: alla SIAE competente, in ragione del proprio domicilio fiscale; a decorrere dal L opzione è vincolante per 5 anni. I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell applicazione della ritenuta d acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti: Informativa mensile n. 12/2018 pag. 13

14 segue Contributi previdenza complementare Trasparenza fiscale Cessione detrazione per interventi antisismici o di riqualificazione energetica Registrazione contratti di locazione l apposita dichiarazione per gli anni 2019 e seguenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti); mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC). Le persone fisiche che, nel 2017, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all impresa assicuratrice l importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2018 o REDDITI 2018 PF). Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare. I soggetti IRES solari devono comunicare all Agenzia delle Entrate la conferma dell opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata. In generale, la conferma dell opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell operazione. I soggetti che hanno diritto alla detrazione IRPEF/IRES per interventi antisismici o di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni condominiali e che nel 2018 hanno ceduto a terzi il credito corrispondente alla detrazione spettante, devono comunicare all amministratore del condominio i dati relativi alla cessione del credito, se non sono già stati indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi. Le parti contraenti devono provvedere: alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2018 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo modello RLI, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall Agenzia delle Entrate. Informativa mensile n. 12/2018 pag. 14

15 Iscrizione al Registro imprese degli agenti e rappresentanti di commercio Estinzione libretti al portatore I soggetti che, alla data del , erano iscritti nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla L. 204/85, devono presentare in via telematica alla competente Camera di Commercio la domanda di iscrizione nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo (REA), al fine di avviare o riprendere l attività, facendo valere la pregressa iscrizione nel soppresso ruolo. I possessori di libretti di deposito bancari o postali al portatore devono provvedere alla loro estinzione. La violazione di tale prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da 250,00 a 500,00 euro. Studio Gorini s.t.p. a r.l. Informativa mensile n. 12/2018 pag. 15

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