Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese verso la PA «Plafond Crediti PA» (22 maggio 2012)
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1 Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese verso la PA «Plafond Crediti PA» (22 maggio 2012) Gianfranco Torriero Direttore Centrale Responsabile Direzione Strategie e Mercati Finanziari Roma, 18 settembre 2012
2 Ulteriori accordi previsti dalle «Nuove Misure per il credito alle PMI» «Nuove misure per il credito alle PMI» 22 maggio 2012 Plafond «Progetti Investimenti Italia» 10 mld Iniziativa per finanziare i progetti imprenditoriali delle PMI Plafond «Crediti PA» 10 mld Iniziativa per smobilizzare i crediti che le PMI vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione 2 14
3 Per memoria Nuova moratoria (dati al 31/7/2012) Primi tre mesi di piena operatività Domande accolte N = Debito residuo = 11,3 mld euro Liquidità = 1,7 mld euro 3 14
4 Costituzione del plafond Crediti PA Il plafond Crediti PA, di ammontare minimo pari a 10 miliardi di euro, è la risultante di plafond individuali, attivati dalle singole banche o gruppi bancari aderenti all iniziativa, utilizzando la provvista acquisita dalla BCE o dalla CDP ovvero attraverso altri canali di finanziamento particolarmente competitivi, che consentano di praticare all impresa condizioni di accesso al credito vantaggiose. Nel caso dei gruppi bancari, il plafond potrà essere utilizzato anche per il tramite degli intermediari finanziari ad essi appartenenti. Con particolare riferimento alla provvista acquisibile dalla CDP nell ambito della Quarta Convenzione ABI CDP per il finanziamento delle PMI siglata il 1 marzo 2012, è stato ridefinito il perimetro d applicazione prevedendo che la provvista messa a disposizione per lo smobilizzo dei crediti vantanti dalle imprese nei confronti della PA (di ammontare complessivo pari a 2 miliardi di euro), inizialmente destinata a finanziare solo le operazioni di sconto pro soluto di tali crediti, possa essere utilizzata anche attraverso altre forme di smobilizzo (es. sconto pro solvendo; anticipazione bancaria, con o senza cessione del credito). 4 14
5 Criterio di ripartizione Il criterio di ripartizione tra le banche del plafond Crediti PA prende a riferimento la quota di mercato di ciascuna banca o gruppo bancario nel finanziamento alle imprese, calcolato come rapporto tra il valore dei finanziamenti verso imprese non finanziarie residenti in Italia (al netto delle rettifiche di valore) al 31 dicembre 2011 ed il valore di settore alla stessa data. Il valore dei finanziamenti dovrà essere determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza (di cui alla Circolare della Banca d Italia n. 272 del 30 luglio 2008), secondo uno schema che sarà oggetto di una specifica Lettera circolare ABI. 5 14
6 Imprese ammissibili Le imprese ammissibili alle operazioni realizzate a valere sul plafond Crediti PA sono le PMI così come definite dalla normativa comunitaria, operanti in Italia e appartenenti a tutti i settori. In linea con le indicazioni fornite in relazione all ammissibilità delle imprese alle operazioni individuate dalle Nuove misure per il credito alle PMI, in deroga al criterio comunitario di riferimento, le banche verificano il possesso dei requisiti dimensionali della singola impresa sempre ed esclusivamente sul bilancio civilistico e non su quello consolidato. Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. [in bonis] Per le imprese che presentino "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni (e fino ad un massimo di 180 giorni), la banca può valutare la realizzazione delle operazioni descritte nell accordo, tenuto conto degli impatti e dei vincoli regolamentari, qualora il ritardo di pagamento dell impresa sia imputabile al mancato incasso dei crediti vantati nei confronti della PA per i quali l impresa richiede l attivazione del plafond. 6 14
7 Operazioni oggetto dell accordo 1/3 Il plafond Crediti PA potrà essere utilizzato mediante le seguenti modalità tecniche: 1. sconto pro soluto; 2. anticipazione del credito, con cessione dello stesso (realizzata anche nella forma dello sconto pro solvendo); 3. anticipazione del credito, senza cessione dello stesso. I crediti che possono essere oggetto di smobilizzo ai sensi dell accordo in questione devono essere certificati come certi, liquidi ed esigibili, ai sensi dell art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/08 e in tale certificazione deve essere indicata la data di pagamento. La realizzazione delle operazioni di cui al precedente punto 3 è subordinata a: il conferimento, da parte dell impresa alla banca, di un mandato irrevocabile all incasso del credito vantato nei confronti della PA; l acquisizione da parte della banca della copertura (diretta o nella forma della controgaranzia) del Fondo per le Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lettera a) (di seguito, Fondo) o di altro garante equivalente o controgarantito dal Fondo stesso. 7 14
8 Operazioni oggetto dell accordo 2/3 La durata delle operazioni di cui al punto 3 sarà coerente con la data di pagamento del credito, prevedendo dunque che l impresa rimborsi l anticipazione non prima della data di pagamento indicata dalla PA in sede di certificazione. L ammontare anticipato dalla banca non potrà inoltre inferiore al 70% del valore del credito che l impresa vanta nei confronti della PA, al netto di eventuali debiti della stessa impresa rilevati in sede di certificazione, nelle modalità previste dal relativo decreto ministeriale. Ai sensi del punto 7 dell accordo, le banche aderenti si impegnano a non computare, ai fini del raggiungimento del limite di fido complessivamente concesso all impresa, la quota delle anticipazioni di cui al punto 3 che risulta coperta dal Fondo o da altro garante equivalente. Restano fermi tutti i normali obblighi in tema di segnalazioni di vigilanza riferiti alla posizione dell impresa finanziata. Quest ultima previsione è condizionata al fatto che i crediti oggetto della anticipazione non siano stati già considerati dalla banca ai fini di precedenti operazioni di finanziamento (ovvero non abbiano costituito l elemento fondante sulla cui base la banca aveva deliberato la concessione di precedenti finanziamenti). 8 14
9 Operazioni oggetto dell accordo 3/3 Nei casi di incompatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità Interno, la normativa di riferimento autorizza le Regioni a rilasciare la certificazione senza l indicazione di una data per il pagamento. In tali casi, le operazioni di smobilizzo di cui ai punti 1 e 2 sono realizzate a discrezione delle banche aderenti, tenuto conto dei relativi profili di rischio. Per quanto riguarda le operazioni di anticipazione di cui al punto 3, è previsto invece che: queste possano essere realizzate, per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che l impresa sia in bonis e non abbia ritardi di pagamento, e che il Fondo rilasci una garanzia rinnovabile per ulteriori 6 mesi - anche più volte, a semplice richiesta della banca - qualora il pagamento del credito non avvenga nel frattempo; È fondamentale per le banche che le istruzioni operative del Fondo attualmente in fase di definizione (a seguito delle modifiche introdotte dall art. 39 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214) prevedano che il rinnovo della garanzia avvenga senza una nuova verifica delle situazione economico-finanziaria dell impresa da parte dello stesso Fondo; le banche valutino autonomamente se (eventualmente in ragione dell elevato standing creditizio dell impresa) applicare anche a queste operazioni la previsione di cui al citato punto 7 dell accordo [non computare]. 9 14
10 Condizioni di realizzazione delle operazioni 1/2 Il tasso d interesse applicabile alle operazioni di smobilizzo cui all accordo in discorso, sarà determinato sulla base di due elementi: 1) il costo della provvista per la banca; 2) uno spread funzione della qualità dell impresa [La componente 2) non dovrà includere eventuali quote del costo di provvista sostenuto dalla banca ma essere funzione della qualità dell impresa finanziata] Il costo di riferimento della provvista è fissato indicativamente pari al costo effettivo di accesso per la banca alla provvista BCE nell ambito della Long Term Refinancing Operation, calcolato come somma tra il tasso di rifinanziamento principale della BCE ed i costi accessori dell operazione sostenuti dalla banca. L utilizzo del parametro relativo al costo della provvista BCE vale anche per le banche che non abbiano acquisito tale provvista e che utilizzino canali di funding alternativi (come, ad esempio, la provvista messa a disposizione dalla CDP ai sensi della prima citata Quarta Convenzione ). Resta in ogni caso fermo che la componente del costo della provvista che la banca potrà utilizzare nella determinazione del tasso d interesse finito per il cliente non potrà essere superiore alle condizioni BCE. Considerato inoltre che sia la provvista della BCE che quella messa a disposizione della CDP vengono acquisite dalle banche a tasso variabile, gli aderenti all accordo possono strutturare il tasso d interesse finale anche come tasso fisso, a condizione che la componente del costo della provvista venga fissato sulla base delle condizioni vigenti al momento di stipula del finanziamento per le due citate tipologie di provvista. In ultimo, si ricorda che, come specificato nell accordo, le banche aderenti sono tenute a comunicare al cliente, oltre al tasso di interesse finito, anche le due componenti che lo determinano (ovvero il costo della provvista e lo spread)
11 Ulteriori indicazioni Come per i precedenti accordi aventi ad oggetto interventi in favore delle PMI, valgono i principi in base ai quali: le operazioni di finanziamento sono impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito e; nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure; l accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte, restando ferma la facoltà della banca di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle descritte. Le banche che intendono aderire all accordo, lo comunicano all ABI mediante l apposito modulo, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'adesione. Durata accordo 11 14
12 Addendum (Accordo ABI-ANCE del 3 agosto 2012) Equiparazione ai fini della realizzazione delle operazioni di anticipazione previste dal Plafond Crediti PA tra la certificazione di cui all art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 185/2008 e la certificazione prevista dall'art. 141, comma 2, del DPR n. 207/2010 per i crediti derivanti da contratti di lavori pubblici così come definiti dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006). L equiparazione è condizionata al fatto che l impresa richiedente integri la certificazione presentata con i seguenti documenti finalizzati a minimizzare il rischio che il valore dei pagamenti effettuati dalla PA possa risultare inferiore al valore del credito certificato, oggetto di anticipazione bancaria: i. Estratto Conto Elenco Documenti di Equitalia, relativo alla presenza di inadempienze all obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento; ii. fatture quietanzate per eventuali subappalti, relative al precedente pagamento riscosso dal soggetto beneficiario; iii. in caso di anticipazione con cessione del credito, la dichiarazione di accettazione da parte dell amministrazione debitrice. È inoltre necessario che sull operazione di anticipazione dei crediti certificati ai sensi dell'art. 141, comma 2, del DPR n. 207/2010 possa essere acquisita dalla banca una copertura del Fondo di Garanzia delle PMI. In presenza di queste condizioni (ovvero esistenza della certificazione integrata dalla documentazione prevista e disponibilità del Fondo al rilascio della garanzia), considerato che la certificazione dei crediti derivanti da contratti di lavori pubblici non specifica con esattezza quando l amministrazione debitrice effettuerà il pagamento, vale quanto previsto dal punto 12 del Plafond Crediti PA in relazione alle anticipazioni di crediti la cui certificazione non indica una data di pagamento
13 Addendum (Accordo ABI-ANCE del 3 agosto 2012) In linea generale, viene dunque previsto che: 1. le operazioni di anticipazione dei crediti certificati ai sensi dell'art. 141, comma 2, del DPR n. 207/2010 possano essere realizzate, per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che l impresa sia in bonis e non abbia ritardi di pagamento, e che il Fondo rilasci una garanzia rinnovabile per ulteriori 6 mesi - anche più volte, a semplice richiesta della banca - qualora il pagamento del credito non avvenga nel frattempo; 2. le banche valutino autonomamente se applicare anche a queste operazioni (eventualmente in ragione dell elevato standing creditizio dell impresa) la previsione di cui al punto 7 dell accordo che riguarda l impegno a non computare, ai fini del raggiungimento del limite di fido complessivamente concesso all impresa, la quota delle anticipazioni che risulta coperta dal Fondo o da altro garante equivalente
14 Grazie per l attenzione! g.torriero@abi.it r.rinaldi@abi.it a.varrati@abi.it cr@abi.it 14 14
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