COMUNE DI FUMANE PROVINCIA DI VERONA Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Seduta Straordinaria - Pubblica
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1 COPIA Deliberazione n 42 in data 19/07/2010 COMUNE DI FUMANE PROVINCIA DI VERONA Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Seduta Straordinaria - Pubblica Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA L anno duemiladieci, addì diciannove del mese di luglio alle ore nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Eseguito l'appello risultano: Presenti Assenti Presenti Assenti 1 BIANCHI DOMENICO 10 CONATI SERGIO 2 CHESINI AGOSTINO 11 BONAZZI GIUSEPPE 3 ZANTEDESCHI CRISTIAN 12 PLATANO LUCIANO 4 CAVAIONI ANDREA 13 FRAPPORTI MIRCO 5 COTTINI DAMIANO 14 NICOLIS MARIA PAOLA 6 ANTOLINI GIOVANNI 15 SIMEONI GIAMPAOLO 7 CASTAGNA GIAN ATTILIO 16 CAPOZZA NICOLETTA 8 FUMANERI ANTONIO 17 ZAMBONI EZIO 9 TOTOLO GIUSEPPE TOTALI 15 2 Partecipa alla seduta la dott.ssa DANIELA STAGNOLI Segretario del Comune. Il sig. BIANCHI DOMENICO nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. La presente deliberazione viene trasmessa in copia per l'esecuzione e gli adempimenti di competenza a: Segretario Uff. Tributi Uff. Ragioneria Uff. Commercio/Ecologia Uff. Segreteria Uff. Tecnico LL.PP Ufficio Sociale Uff. Tecnico Ed Privata Capigruppo + Albo N. 508 registro atti pubblicati REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ) Copia del presente verbale è stato affisso all'albo Pretorio il Addì e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. L'INCARICATO COMUNALE F.to Milena Grigoli
2 Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA PREMESSO: P R O P O S T A D I D E L I B E R A Z I O N E - che con delibera di C.C. n. 44 del , esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e che il medesimo è a tutt oggi ancora in vigore; - che l art. 55 Modalità di concessione al comma 1 prevede la possibilità di concedere le sepolture individuali solo in presenza di salme o ceneri, ed al comma 3 la deroga per il richiedente che sia coniuge superstite del defunto e di età superiore ai 65 anni; VALUTATA la possibilità che anche la persona sola che dimostri di non avere parenti o affini fino al secondo grado che abbia più di 70 anni, ovvero che sia oltre che coniuge, anche figlio, genitore o fratello ultrasettantenne del defunto possa chiedere la concessione di sepoltura privata; DATO inoltre ATTO che la Regione Veneto con legge 18 del 4 marzo 2010 pubblicata sul BUR 21 del ha dato disposizioni circa la Cremazione, la consegna, la destinazione, la dispersione delle ceneri; - che all art. 48 detta legge prevede l istituzione presso ogni comune di un registro per le cremazioni, dove saranno annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato, l eventuale manifestazione di volontà circa la destinazione e dispersione delle ceneri e quant altro previsto all art. 49; RILEVATO che già con delibera di G.C n. 111 del , a seguito della L. 130/01 nelle more dell approvazione di apposito regolamento di attuazione si era provveduto ad approvare la procedura di affidamento e conservazione delle ceneri e ritenuto quindi di dover inserire detta possibilità anche nel regolamento comunale di polizia mortuaria; VISTO il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti; CONSIDERATA la proposta fatta nel precedente Consiglio Comunale, di inserire del Regolamento Comunale quanto previsto dall art. 41 della L.R.V. 18 del , relativamente alla raccolta delle ossa all interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti; SI PROPONE 1] DI SOSTITUIRE il comma 3 dell art. 55 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 44 del , con il seguente: 3. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma a favore del richiedente di età superiore ai 70 anni senza parenti né affini entro il 2 grado ovvero al coniuge, figlio, genitore o fratello ultrasettantenne del defunto; 2] DI ISTITUIRE presso l Ufficio dello Stato Civile il Registro per la cremazione come previsto dall art 48 della L.R. Veneto 18 del 4 marzo 2010; 3] DI INSERIRE nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, dopo il comma 1 dell art. 40, la seguente frase: E altresì ammessa la collocazione delle cassette di resti all interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, fino ad un massimo di 3 urne. 4] DI INSERIRE, nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, dopo l art. 45 i seguenti articoli: ART. 45/bis Registri per la cremazione, l affidamento e la dispersione delle ceneri
3 E istituito presso l Ufficio di Stato Civile il Registro per la Cremazione, sul quale saranno annotati: a) numero progressivo e data; b) cognome, nome e dati anagrafici del dichiarante; c) modalità di espressione della volontà; d) eventuale volontà di consegna o di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte; e nel caso idi consegna dell urna cineraria al coniuge o ad altro familiare, anche e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna; f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro; g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). Art. 45/ter Diverse destinazioni delle ceneri 2. Le urne contenenti le ceneri possono essere: - tumulate all interno del Cimitero in apposite celle, o mediante interramento in spazi a ciò destinati, o all interno di loculi tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati comunale. - consegnate al soggetto affidatario o disperse secondo la volontà del defunto. Art. 45/quater Affidamento dell urna cineraria 1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto tramite la dichiarazione davanti all Ufficiale dello Stato Civile o attraverso apposita disposizione testamentaria. 2. Inoltre: a. per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione; b. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e ss. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi; c. per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti. 3. Quanto risulta dalla dichiarazione di cui al comma 2 punto a) vale anche contro il parere dei familiari. 4. Quanto previsto al comma 2 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione. 5. Nei casi di cui al comma 2 lettere b) e c), la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n L autorizzazione all affidamento è rilasciata dal Comune di Fumane nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta. 7. Resta valida la possibilità di rinuncia all affidamento dell urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta. 8. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
4 9. In caso di rinuncia all affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono disperse in appositi spazi cimiteriali di cui all art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 c.d. cinerario comune se esistente, ovvero nell ossario comune. Art. 45/quinques - Procedura per l affidamento 1. Ai fini dell autorizzazione all affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto: - i dati anagrafici e la residenza dell affidatario richiedente; - il luogo di effettiva conservazione; - l obbligo di informare l Amministrazione comunale procedente della variazione del luogo di conservazione; - la conoscenza della propria diretta responsabilità per la corretta conservazione dell urna e della possibilità dell Amministrazione Comunale di effettuare controlli. 2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri. Art. 45/sexies Dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri è autorizzata: - dall Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso; - ovvero nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dall Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta. 2. La volontà del defunto deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria. 3. Inoltre: a. per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione; b. per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti. 4. Quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione. 5. Nel caso di cui al comma 3 lettera b), la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo. In mancanza, da: a. l esecutore testamentario; b. dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi; c. dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo. 7. Non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune, a seguito di pagamento di quanto previsto in tariffa. Art. 45/septies - Luoghi di dispersione delle ceneri
5 1. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita, ai sensi dell art. 50 della L.R.V. n. 18/2010, nei seguenti luoghi: a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri; b) in natura; c) in aree private. 3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada". 4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. 5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. 6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
6 OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. Il Sindaco ricorda che l argomento era stata rinviato nella precedente seduta del Consiglio Comunale affinché venisse integrato con ulteriori precisazioni in merito alla collocazione dei resti all interno di loculi o tombe; viene ribadito che le modificazioni proposte intendono soddisfare esigenze di carattere transitorio in quanto si è in attesa della definizione in materia di normative a carattere regionale per potere così approvare un nuovo testo completo e rielaborato. Il consigliere Frapporti Mirco entra nella sala consiliare ed i presenti risultano ora 16. Il Sindaco procede quindi alla lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. Consigliere Nicolis: La richiesta espressa dai cittadini era di favorire i richiedenti senza parenti e affini, nonchè coniuge, figlio, genitore o fratello del defunto; si è quindi proposto di alzare il limite anagrafico a 70 anni per evitare di autorizzare concessioni di loculi troppo anticipate. Consigliere Simeoni: Con riferimento all ordine di assegnazione del loculo si ritiene di lasciare libera scelta al cittadino come attualmente o si pensa di regolamentare diversamente? Penso sia importante dare un ordine. Sindaco: In giunta abbiamo modificato i prezzi delle concessioni, diversificandoli a seconda della posizione. In occasione della prossima revisione regolamentare si può rivedere anche questo criterio come anche quello della sepoltura per terra e della necessaria regolamentazione dei cippi Non avendo altri chiesto la parola la proposta è messa ai voti IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la proposta di deliberazione posta all ordine del giorno; VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell art. 49 del D.LGS. 267/2000; UDITA l esposizione del relatore e la discussione scaturita; ALL UNANIMITA dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 16 presenti e votanti D E L I B E R A DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva, che si intende qui di seguito integralmente trascritta.
7 COMUNE DI FUMANE AL CONSIGLIO COMUNALE DI FUMANE ALLEGATO A DELIBERAZIONE C.C. 42 DEL Il segretario C.le F.to Stagnoli Daniela FUMANE, lì 14/07/2010 OGGETTO: Pareri ai sensi dell art.49 primo comma della Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Visto con parere favorevole. PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA F.to Dott.ssa Stagnoli Daniela
8 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO F.to BIANCHI DOMENICO F.to Dott.ssa DANIELA STAGNOLI CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ( art D.Lgs. 18 agosto n. 267 ) La presente deliberazione è divenuta esecutiva il... decorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al Controllo ( art. 134, comma 3 ); lì... IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DANIELA STAGNOLI Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo. Fumane,... IL FUNZIONARIO ( (Milena Grigoli)
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