COMUNE DI FUMANE PROVINCIA DI VERONA Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Seduta Straordinaria - Pubblica
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1 COPIA Deliberazione n 37 in data 23/06/2010 COMUNE DI FUMANE PROVINCIA DI VERONA Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Seduta Straordinaria - Pubblica Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. RINVIATA L anno duemiladieci, addì ventitre del mese di giugno alle ore nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Eseguito l'appello risultano: Presenti Assenti Presenti Assenti 1 BIANCHI DOMENICO X 10 CONATI SERGIO X 2 CHESINI AGOSTINO X 11 BONAZZI GIUSEPPE X 3 ZANTEDESCHI CRISTIAN X 12 PLATANO LUCIANO 4 CAVAIONI ANDREA X 13 FRAPPORTI MIRCO X 5 COTTINI DAMIANO X 14 NICOLIS MARIA PAOLA 6 ANTOLINI GIOVANNI X 15 SIMEONI GIAMPAOLO X 7 CASTAGNA GIAN ATTILIO X 16 CAPOZZA NICOLETTA 8 FUMANERI ANTONIO X 17 ZAMBONI EZIO X 9 TOTOLO GIUSEPPE X TOTALI 14 3 Partecipa alla seduta la dott.ssa DANIELA STAGNOLI Segretario del Comune. Il sig. BIANCHI DOMENICO nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. La presente deliberazione viene trasmessa in copia per l'esecuzione e gli adempimenti di competenza a: Segretario Uff. Tributi Uff. Anag./ser cim Uff. Commercio/Ecologia Uff. Segreteria Uff. Tecnico LL.PP Ufficio Sociale Uff. Tecnico Ed Privata Capigruppo + Albo X X X N. _471 registro atti pubblicati REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ) Copia del presente verbale è stato affisso all'albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Addì L'INCARICATO COMUNALE F.to Boscaini Gloria 1
2 Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. RINVIATA P R O P O S T A D I D E L I B E R A Z I O N E PREMESSO: - che con delibera di C.C. n. 44 del , esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e che il medesimo è a tutt oggi ancora in vigore; - che l art. 55 Modalità di concessione al comma 1 prevede la possibilità di concedere le sepolture individuali solo in presenza di salme o ceneri, ed al comma 3 la deroga per il richiedente che sia coniuge superstite del defunto e di età superiore ai 65 anni; VALUTATA la possibilità che anche la persona sola che dimostri di non avere parenti o affini fino al secondo grado che abbia più di 70 anni, ovvero che sia oltre che coniuge, anche figlio, genitore o fratello ultrasettantenne del defunto possa chiedere la concessione di sepoltura privata; DATO inoltre ATTO che la Regione Veneto con legge 18 del 4 marzo 2010 pubblicata sul BUR 21 del ha dato disposizioni circa la Cremazione, la consegna, la destinazione, la dispersione delle ceneri; - che all art. 48 detta legge prevede l istituzione presso ogni comune di un registro per le cremazioni, dove saranno annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato, l eventuale manifestazione di volontà circa la destinazione e dispersione delle ceneri e quant altro previsto all art. 49; RILEVATO che già con delibera di G.C n. 111 del , a seguito della L. 130/01 nelle more dell approvazione di apposito regolamento di attuazione si era provveduto ad approvare la procedura di affidamento e conservazione delle ceneri e ritenuto quindi di dover inserire detta possibilità anche nel regolamento comunale di polizia mortuaria; VISTO il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti; SI PROPONE 1) DI SOSTITUIRE il comma 3 dell art. 55 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 44 del , con il seguente: La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma a favore del richiedente di età superiore ai 70 anni senza parenti né affini entro il 2 grado ovvero al coniuge, figlio, genitore o fratello ultrasettantenne del defunto; 2) DI ISTITUIRE presso l Ufficio dello Stato Civile il Registro per la cremazione come previsto dall art 48 della L.R. Veneto 18 del 4 marzo 2010; 3) DI INSERIRE, nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, dopo l art. 45 i seguenti articoli: ART. 45/bis Registri per la cremazione, l affidamento e la dispersione delle ceneri E istituito presso l Ufficio di Stato Civile il Registro per la Cremazione, sul quale saranno annotati: a) numero progressivo e data; 2
3 b) cognome, nome e dati anagrafici del dichiarante; c) modalità di espressione della volontà; d) eventuale volontà di consegna o di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte; e nel caso idi consegna dell urna cineraria al coniuge o ad altro familiare, anche e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna; f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro; g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). Art. 45/ter Diverse destinazioni delle ceneri 2. Le urne contenenti le ceneri possono essere: - tumulate all interno del Cimitero in apposite celle, o mediante interramento in spazi a ciò destinati, o all interno di loculi tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati comunale. - consegnate al soggetto affidatario o disperse secondo la volontà del defunto. Art. 45/quater Affidamento dell urna cineraria 1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto tramite la dichiarazione davanti all Ufficiale dello Stato Civile o attraverso apposita disposizione testamentaria. 2. Inoltre: a. per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione; b. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e ss. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi; c. per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti. 3. Quanto risulta dalla dichiarazione di cui al comma 2 punto a) vale anche contro il parere dei familiari. 4. Quanto previsto al comma 2 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione. 5. Nei casi di cui al comma 2 lettere b) e c), la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n L autorizzazione all affidamento è rilasciata dal Comune di Fumane nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta. 7. Resta valida la possibilità di rinuncia all affidamento dell urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta. 8. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari. 3
4 9. In caso di rinuncia all affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono disperse in appositi spazi cimiteriali di cui all art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 c.d. cinerario comune se esistente, ovvero nell ossario comune. Art. 45/quinques - Procedura per l affidamento 1. Ai fini dell autorizzazione all affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto: - i dati anagrafici e la residenza dell affidatario richiedente; - il luogo di effettiva conservazione; - l obbligo di informare l Amministrazione comunale procedente della variazione del luogo di conservazione; - la conoscenza della propria diretta responsabilità per la corretta conservazione dell urna e della possibilità dell Amministrazione Comunale di effettuare controlli. 2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri. Art. 45/sexies Dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri è autorizzata: - dall Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso; - ovvero nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dall Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta. 2. La volontà del defunto deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria. 3. Inoltre: a. per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione; b. per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti. 4. Quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione. 5. Nel caso di cui al comma 3 lettera b), la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo. In mancanza, da: a. l esecutore testamentario; b. dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi; c. dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo. 4
5 7. Non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune, a seguito di pagamento di quanto previsto in tariffa. Art. 45/septies - Luoghi di dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita, ai sensi dell art. 50 della L.R.V. n. 18/2010, nei seguenti luoghi: a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri; b) in natura; c) in aree private. 3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada". 4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. 5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. 6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano. 5
6 MODIFICA E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. SINDACO La proposta di deliberazione riporta alcune modifiche che hanno un carattere di provvisorietà perché sostanzialmente si ritiene, dopo avere interloquito anche con la responsabile di questo servizio, che il regolamento di Polizia Mortuaria avrebbe bisogno di una revisione completa, nel senso che sono uscite normative nazionali e regionali, per le quali c è la necessità di un aggiornamento completo di questo regolamento. Siamo in attesa, sono in attesa un po tutte le amministrazioni, delle direttive che dovrebbero essere emanate dalla Regione e che dovrebbero andare a cogliere tutte quelle novità che nel tempo si sono verificate e si sono determinate anche a livello normativo, che dovrebbero sostanzialmente tendere a modificare e a rendere attuali tutti i regolamenti di Polizia Mortuaria. Obiettivo di questa proposta di delibera è quello sostanzialmente di soddisfare esigenze che abbiamo verificato sul territorio da parte di diversi cittadini, nel senso che vorrebbero utilizzare alcune loro esigenze che ci sono nei nostri cimiteri per quanto riguarda soprattutto la concessione di loculi o tombe che erano state prima regolate in una certa maniera e che, invece, con questo tipo di modifiche si vorrebbero soddisfare alcune esigenze che vanno nella direzione di soddisfare non solo esigenze specifiche personali ma che tengono conto anche di modifiche che altri comuni hanno fatto, cioè non sono richieste estemporanee che sono valide solo per Fumane. Abbiamo sentito anche altri comuni e anche questi hanno adottato modalità come quelle stasera proposte che non sono quindi legate esclusivamente al nostro territorio ma sono anche esigenze sentite nella nostra zona. Ho voluto chiedere anche un supporto ed una visione da parte della Commissione Regolamento per vedere se sostanzialmente le proposte che noi avevamo formulato a livello propositivo come Giunta potevano essere recepite come periodo transitorio in attesa di potere poi definire in maniera compiuta il nuovo regolamento appena ci saranno le condizioni. Sostanzialmente la proposta è quella di sostituire il comma 3 dell Art. 55, ossia che la concessione viene proposta o può essere effettuata in via eccezionale in deroga al primo comma a favore dei richiedenti di età superiore ai settanta anni senza parenti né affini entro il secondo grado ovvero coniuge, figlio, genitore o fratello ultrasettantenne del defunto, di istituire presso l Ufficio dello Stato Civile il registro per la cremazione, come previsto dall Art. 48 della Legge Regionale Veneto N. 18 del 4 marzo 2010 e di inserire nel Regolamento di Polizia Mortuaria dopo l Art. 45 i seguenti articoli: Art. 45 bis Registri per la cremazione ed affidamento e dispersione delle ceneri, Art. 45 ter Diverse destinazioni delle ceneri, Art. 45 quater Affidamento dell urna cineraria, Art. 45 quinques Procedura per l affidamento, Art. 45 sexies Dispersione delle ceneri e Art. 45 septies Luoghi di dispersione delle ceneri. Voglio portare a conoscenza dei consiglieri comunali che c è la necessità, quando faremo il nuovo regolamento ma forse dovremmo anche proporre un qualcosa di nuovo prima, di andare a mettere i cippi su tutti i cimiteri, cippi che identificano le tombe a terra e per i quali bisognerà provvedere con una certa gradualità partire, non so, da Fumane o da qualche cimitero. Quindi io non ho altro da aggiungere e se il Presidente della Commissione o qualcun altro vuole intervenire siamo qua per ascoltarli. CONSIGLIERA NICOLIS La discussione che abbiamo un po portato in Commissione riguardava l innalzamento dell età, si capisce 6
7 che una persona sola di una certa età pensi a prepararsi un posto, però pensando che l età aumenti di media abbiamo proposto i 70 anni rispetto a questo, anche perché c era stato un allargamento rispetto non solo al coniuge ma anche al figlio, genitore o fratello. L altra cosa invece è questa come preoccupazione: che non si occupino loculi e che poi non ci sia la possibilità di venderne per situazioni di emergenza, io mi riferivo soprattutto a Fumane e non conosco la situazione degli altri cimiteri. Quello che, invece, abbiamo anche discusso in gruppo di Solidarietà e Pluralismo e che vorrei aggiungere questa sera e proporre al Consiglio Comunale è l inserimento di un articolo che è presente nella legge regionale ma non nel nostro Regolamento di Polizia Mortuaria, ed è relativo all Art. 41 comma 1 della Legge Regionale Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie sono raccolte e depositate nell ossario comune a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all Art. 30 lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all interno di loculi o tombe insieme a feretri di congiunti. E questa una situazione che si verifica però non capiamo perché non sia dentro nel regolamento. SINDACO Ne hai parlato con gli uffici? CONSIGLIERA NICOLIS Ho chiesto e mi è stato detto che non c era. CONSIGLIERE FRAPPORTI Mi è concesso? Debbo dire che la Commissione si è riunita sabato mattina ma ciò che ha garantito la validità della seduta è stata la presenza dei due membri di minoranza perché di quattro rappresentanti di maggioranza era presente solo il Vicesindaco. Io parlo di quello che è successo sabato mattina; poiché il Sindaco dice che ci si deve rivedere tra un mese potremmo sospendere la votazione di questo punto ed approfondire anche quegli aspetti di cui accennava adesso la Presidente? SINDACO Possiamo rinviarlo al prossimo mese integrando con quanto riportato da Nicolis però per il resto, secondo il mio modesto punto di vista, è opportuno aspettare le direttive regionali per elaborare un nuovo regolamento. CONSIGLIERE FUMANERI Qui il collega mi pare non sia stato avvertito di nulla, giusto? Sabato c è stato il funerale del parroco, ora se ragioniamo un pochettino, un ora prima del funerale mettersi in Comune a fare discorsi sui morti non mi sembrava una cosa opportuna, tutto là. Quindi è questione di sensibilità, è questione di valutazioni personali soggettive ed io resto nella mia idea, anche perché non credo che qui eravamo di fronte ad una urgenza tale per cui non si poteva dire Facciamo lunedì, che era l altro giorno, non vedo.quindi ho risposto, mi pare anche con gli incisi post risposta, e mi fermo qui. Io sono dell idea che se non c è l urgenza si può anche rinviare e non è che cada il mondo. 7
8 CONSIGLIERE CASTAGNA Il problema è che la convocazione è stata fatta il giorno 14 per il giorno 14. CONSIGLIERA NICOLIS C è scritto sabato 14, una persona controlla e telefona, Milena mi ha assicurato che aveva visto Fumaneri, Bonazzi e anche te. CONSIGLIERE CASTAGNA Il problema è che non sono mai mancato alla Commissione e sarei venuto volentieri. CONSIGLIERA NICOLIS Se vedi che non coincidono le date, scusa, uno si pone il problema, è sabato o è il 14 e se sta scritto 14 evidentemente si fa una telefonata e si chiede. Comunque è lo stesso, siccome ci sono sempre problemi per la Commissione andiamo avanti con i problemi, Fumaneri la riunione era convocata prima che il parroco morisse per le otto e un quarto per permettere all ufficio di essere presente in ufficio alle nove, si pensava che la proposta fosse anche accettabile, il Sindaco aveva detto che la maggioranza era tutta d accordo e convochiamo, rendiamo formale la Commissione e portiamola in Consiglio Comunale. CONSIGLIERE FUMANERI Nessuno mi ha detto nulla di tutto questo. CONSIGLIERA NICOLIS È quello che mi hanno riferito. CONSIGLIERE FUMANERI Resto della mia idea punto, dopo puoi dire quello che vuoi. CONSIGLIERE CHESINI L orario di mattina a me non va perché ho impegni di lavoro. SINDACO Allora proponiamo di rinviare l approvazione delle modifiche aggiornando l oggetto al prossimo Consiglio Comunale con le integrazioni richieste. : chi è favorevole a questo rinvio? Chi è contrario? Chi si astiene? La proposta di rinvio viene votata all unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 14 presenti e votanti. RINVIATA. 8
9 COMUNE DI FUMANE AL CONSIGLIO COMUNALE DI FUMANE ALLEGATO A DELIBERAZIONE C.C. 37 DEL Il segretario C.le F.to Stagnoli Daniela FUMANE, lì OGGETTO: Pareri ai sensi dell art.49 primo comma della Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Visto con parere favorevole. PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA F.to Dott.ssa Stagnoli Daniela 9
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12 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO F.to BIANCHI DOMENICO F.to Dott.ssa DANIELA STAGNOLI CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ( art D.Lgs. 18 agosto n. 267 ) La presente deliberazione è divenuta esecutiva il... decorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al Controllo ( art. 134, comma 3 ); lì... IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DANIELA STAGNOLI Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo. Fumane, IL FUNZIONARIO F.to (Boscaini Gloria) 12
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