BLUPRESTITO ABBINABILE AI FINANZIAMENTI TARIFFA CPI9 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA
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- Bernarda Petrucci
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1 BLUPRESTITO ABBINABILE AI FINANZIAMENTI TARIFFA CPI9 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA TEMPORANEA IN CASO DI MORTE IN FORMA COLLETTIVA A PREMIO UNICO ED A CAPITALE DECRESCENTE IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: Nota Informativa; Condizioni di Assicurazione; Glossario; Informazioni sul trattamento dei dati personali; Modulo di Adesione DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI ADESIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Il presente Contratto di Assicurazione è facoltativo e non è necessario per ottenere il Finanziamento alle condizioni proposte 1
2 1. NOTA INFORMATIVA BLUPRESTITO ABBINABILE AI FINANZIAMENTI TARIFFA CPI9 Temporanea in Caso di Morte in forma Collettiva a Premio Unico ed a Capitale Decrescente Polizza Collettiva/Convenzione nr La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI Aviva Vita S.p.A, Impresa di Assicurazione del Gruppo Aviva, ha sede legale e direzione generale in Via A. Scarsellini Milano Italia. Numero di telefono: 02/27751 sito internet: Indirizzo di posta elettronica: per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@aviva.com per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@aviva.com Aviva Vita S.p.A, è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto Ministeriale n del 09/09/1988 (Gazzetta Ufficiale nr. 223 del 22/09/1988). Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Iscrizione all albo dei gruppi assicurativi n INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONE In base all ultimo bilancio approvato, l ammontare del patrimonio netto di Aviva Vita S.p.A. è pari ad Euro ,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro ,00 e le Riserve patrimoniali a Euro ,00. L Indice di Solvibilità dell Impresa di Assicurazione riferito alla gestione vita è pari a 114,91%. L indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il presente Contratto di Assicurazione è un assicurazione collettiva ad adesione facoltativa, operante esclusivamente in applicazione di un apposita Convenzione che la Contraente (la Banca facente parte del Gruppo UBI Banca che eroga il Finanziamento) stipula con l Impresa di Assicurazione Aviva Vita S.p.A. ; non è necessario, pertanto, la sua sottoscrizione al fine di ottenere il Finanziamento alle condizioni proposte. Le prestazioni indicate di seguito sono operanti per tutta la Durata della Copertura Assicurativa intendendosi per tale l arco di tempo che intercorre tra la Data di decorrenza e la data di scadenza della Copertura Assicurativa. La Durata della Copertura Assicurativa, espressa in mesi interi, coincide con la durata del contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa) nel limite minimo di 1 anno e massimo di 10 anni. Più precisamente la Polizza Collettiva presuppone: un unico Contraente (la Banca facente parte del Gruppo UBI Banca che eroga il Finanziamento e che ha stipulato con l Impresa di Assicurazione il Contratto di Assicurazione), un'unica Polizza Collettiva (Contratto di Assicurazione) e tante coperture assicurative per quanti sono i clienti della Contraente intestatari di Finanziamenti che abbiano deciso di aderire; Pagina 1 di 9
3 per ogni Assicurato cui corrisponderà una singola posizione individuale la prestazione iniziale assicurata è pari all importo totale del Finanziamento richiesto oppure, in caso di cointestazione del Finanziamento, possono essere assicurate fino a sei persone fisiche per ciascun contratto di Finanziamento: con la possibilità di ripartire la somma assicurata in proporzioni di volta in volta definibili fra i cointestatari; oppure: ogni cointestatario potrà essere assicurato pro quota (con capitale assicurato in parti uguali); oppure: uno dei cointestatari potrà essere assicurato per l importo totale del Finanziamento. Il Contratto di Assicurazione prevede la seguente prestazione assicurativa: Prestazione in caso di Decesso Nel caso in cui il Decesso dell Assicurato si verifichi nel corso della durata del contratto di Finanziamento, l Impresa di Assicurazione liquida, con le modalità ed i tempi di cui all Art. 13 PAGAMENTI DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONE delle Condizioni di Assicurazione ai Beneficiari la prestazione assicurativa pari al Debito residuo in linea capitale alla data del Decesso, al netto di eventuali rate insolute. La prestazione assicurativa verrà corrisposta previa richiesta di liquidazione presentata alla Contraente unitamente alla prescritta documentazione giustificativa. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell Art. 8 PRESTAZIONI ASSICURATE delle Condizioni di Assicurazione. L Indennizzo non potrà superare l importo di Euro ,00 per Assicurato; il limite complessivo per Assicurato in caso di intestazione o cointestazione di più Finanziamenti assicurati è pari a Euro ,00. Per maggiori dettagli sull applicazione di detto limite si rinvia all Art. 4 LIMITI DI INDENNIZZO delle Condizioni di Assicurazione. La presente garanzia viene prestata nel rispetto dei requisiti di cui all art. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ delle Condizioni di Assicurazione: senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato, salvo le limitazioni previste all Art. 9 ESCLUSIONI delle Condizioni di Assicurazione che possono dar luogo al mancato pagamento della prestazione; per Assicurati di età compresa tra 18 anni compiuti e 65 anni compiuti, calcolata alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, e che alla data di scadenza originaria del Finanziamento abbiano un età inferiore o uguale a 75 anni. L Assicurato dovrà leggere attentamente le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di adesione relative alle dichiarazioni dell Assicurato ed alla compilazione del Questionario Sanitario ai fini dell efficacia della Copertura Assicurativa. 4. PREMIO UNICO Le prestazioni assicurate sono garantite previo pagamento all Impresa di Assicurazione di un Premio unico, da parte della Contraente per conto dell Assicurato, in via anticipata e in un'unica soluzione. Il Premio per ogni Assicurato è calcolato sommando al caricamento fisso determinato in funzione della durata contrattuale come di seguito riporato: 10,00 per durate fino a 12 mesi 20,00 per durate da 13 mesi fino a 24 mesi 30,00 per durate da 25 mesi fino a 36 mesi 50,00 per durate da 37 mesi fino a 48 mesi 60,00 per durate da 49 mesi fino a 60 mesi 70,00 per durate oltre i 60 mesi un caricamento variabile determinato applicando il tasso dello 0,0350% all importo totale del Finanziamento richiesto e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero di mesi di durata del Finanziamento stesso. Pagina 2 di 9
4 Tale Premio viene versato dall Assicurato al momento del Perfezionamento del Finanziamento e della sottoscrizione del Modulo di Adesione, mediante trattenuta sul conto corrente dell Assicurato stesso che, a tal fine, ha conferito alla Contraente della Polizza Collettiva apposito mandato all incasso. Il Premio può essere finanziato; in tal caso l importo del Premio è aggiunto all importo del Finanziamento erogato dalla Contraente. I costi trattenuti dall Impresa di Assicurazione a titolo di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, sono pari al: Caricamento fisso: 10,00 per durate fino a 12 mesi. La quota parte percepita dall intermediario è pari al 24,50% del costo stesso; 20,00 per durate da 13 mesi fino a 24 mesi. La quota parte percepita dall intermediario è pari al 24,50% del costo stesso; 30,00 per durate da 25 mesi fino a 36 mesi. La quota parte percepita dall intermediario è pari al 24,50% del costo stesso; 50,00 per durate da 37 mesi fino a 48 mesi. La quota parte percepita dall intermediario è pari al 24,50% del costo stesso; 60,00 per durate da 49 mesi fino a 60 mesi. La quota parte percepita dall intermediario è pari al 24,50% del costo stesso; 70,00 per durate oltre 60 mesi. La quota parte percepita dall intermediario è pari al 24,50% del costo stesso. Caricamento variabile (già incluso nel tasso di Premio riportato all Art. 11 PAGAMENTO DEL PREMIO delle Condizioni di Assicurazione): 54,50% del Premio unico versato al netto del caricamento fisso. La quota parte percepita dall Intermediario è pari al 89,91% del costo stesso. A titolo esemplificativo considerando un Finanziamento per un Capitale di Euro ,00, di durata 41 mesi, per un Premio unico di Euro 365,00, i costi (fissi e variabili) di acquisizione e gestione del Contratto trattenuti dall Impresa di Assicurazione sono pari a Euro 221,68 di cui Euro 166,60 rappresentano l importo percepito dall Intermediario. In caso di anticipata estinzione totale del contratto di Finanziamento non dovuta a liquidazione della prestazione in caso di Decesso, ovvero nei casi di trasferimento del Finanziamento (quale ad esempio la Surroga) o di accollo del Finanziamento, l Impresa di Assicurazione restituirà all Assicurato, entro 30 giorni, la parte di Premio corrispondente al periodo residuo non goduto rispetto alla data di scadenza originaria. Esclusivamente al momento dell anticipata estinzione totale o del trasferimento del Finanziamento, in alternativa al rimborso del premio, l Assicurato può richiedere per iscritto all Impresa di Assicurazione, per il tramite della Contraente, di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria. In caso di accollo del Finanziamento non sarà possibile mantenere in vigore la Copertura Assicurativa. Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell Art. 12 ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, TRASFERIMENTO, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO delle Condizioni di Assicurazione. Di seguito si riporta un esempio di calcolo del rateo di premio che verrà rimborsato all Impresa di Assicurazione in caso di estinzione della Copertura: Decorrenza delle coperture assicurative 01/03/2015 Scadenza delle coperture assicurative 01/03/2020 Capitale assicurato ,00 Data Estinzione Anticipata 01/08/2018 Durata originaria del Finanziamento espressa in mesi interi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento) Mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla data di anticipata estinzione N 60 K 41 Pagina 3 di 9
5 TASSO PREMIO 0,03500% CARICAMENTO FISSO 50 PREMIO TOTALE 365,00 Costi sul premio in valore assoluto H 221,68 Provvigioni (% dei costi sopra riportati) 166,60 Spese di gestione 55,08 Premio versato al netto dei costi PP 143,33 Importo da rimborsare R 96,40 di cui Premio puro 14,41 di cui spese 81,99 C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5. COSTI 5.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SULL ASSICURATO COSTI GRAVANTI SUL PREMIO SPESE DI EMISSIONE: l'emissione del presente Contratto di Assicurazione non è gravata da alcuna spesa di emissione. SPESE DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO: CARICAMENTO FISSO: importo fisso determinato in funzione della durata contrattuale come di seguito definito: 10,00 per durate fino a 12 mesi 20,00 per durate da 13 mesi fino a 24 mesi 30,00 per durate da 25 mesi fino a 36 mesi 50,00 per durate da 37 mesi fino a 48 mesi 60,00 per durate da 49 mesi fino a 60 mesi 70,00 per durate oltre 60 mesi. COSTO PERCENTUALE (CARICAMENTO VARIABILE): il costo percentuale già incluso nel tasso di Premio è pari alla seguente percentuale: COSTO % 54,50% Il costo percentuale (caricamento variabile) è calcolato sul Premio unico versato al netto del caricamento fisso; il Premio a sua volta viene calcolato secondo quanto riportato al precedente Punto 4 PREMIO UNICO. I costi per eventuali accertamenti sanitari sono a carico dell Assicurato cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi. *** Nella seguente tabella viene riportata la quota parte dei costi sopra riportati percepita dall Intermediario: Pagina 4 di 9
6 QUOTA-PARTE DEL CARICAMENTO FISSO QUOTA-PARTE DEL COSTO RETROCESSA ALL INTERMEDIARIO PERCENTUALE (CARICAMENTO VARIABILE RETROCESSA ALL INTERMEDIARIO 24,50 % 89,91% 6. SCONTI Non sono previsti sconti. 7. REGIME FISCALE - LEGALE 7.1 IMPOSTE SUI PREMI I premi di Assicurazione sulla Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. 7.2 DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI Le Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e a condizione che l impresa di Assicurazione non abbia facoltà di recesso dal Contratto, danno diritto annualmente ad una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall Assicurato nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente. Si consideri che concorrono alla determinazione dell importo massimo del premio sul quale calcolare la detrazione sopra menzionata tutti i premi versati dall Assicurato nel periodo d imposta a fronte di: eventuali altre polizze stipulate dopo il : assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte da qualsiasi causa derivante, polizze anche in forma mista per la quota attinente al rischio di morte, polizze che garantiscono il rischio di invalidità permanente da infortunio o da malattia non inferiore al 5% ovvero rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; eventuali polizze Vita/Infortuni stipulate entro il e sulle quali l Assicurato prosegue il pagamento dei premi nel medesimo periodo di imposta. 7.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte in dipendenza del Contratto in caso di Decesso dell Assicurato, non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell art. 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/ DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO Ai sensi dell Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di Decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario e sono esenti da imposte di successione. 7.5 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ Ai sensi dell Art.1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 8.1 DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE La Copertura Assicurativa decorre dalle ore del giorno di Perfezionamento del Finanziamento a condizione che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto. Successivamente la Contraente provvede ad inviare in modo tempestivo all Assicurato una Lettera di Benvenuto. 8.2 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA La Copertura Assicurativa prevista dal presente Contratto di Assicurazione si intende operante con le limitazioni di cui all Art. 9 ESCLUSIONI delle Condizioni di Assicurazione dalle ore della Data di Decorrenza, (giorno di Perfezionamento) a condizione che l Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto. Pagina 5 di 9
7 Per maggiori dettagli relativi alla data di decorrenza del Contratto di Assicurazione e all efficacia della Copertura Assicurativa si rimanda alla lettura dell Art. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA delle Condizioni di Assicurazione. 8.3 AMBITO DI APPLICAZIONE L Assicurato è la persona coincidente con il cliente della Contraente che ha ottenuto il Perfezionamento di un Finanziamento da parte della stessa e ha sottoscritto il Modulo di Adesione, aderendo al Contratto di Assicurazione - sulla cui vita è stipulata la Copertura Assicurativa. In particolare, è assicurabile ciascuna persona fisica, che: sia residente in Italia; sottoscriva un contratto di Finanziamento con la Contraente di durata non inferiore a 1 anno e non superiore a 10 anni. Gli importi massimi assicurabili sono riportati al punto 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE che precede; abbia un età compresa tra 18 anni compiuti e 65 anni compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che alla data di scadenza originaria del Finanziamento abbia un età inferiore o uguale a 75 anni.; ferma restando la verifica dei requisiti di assicurabilità di cui all art. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITA delle Condizioni di Assicurazione, figuri quale accollante di un Finanziamento rispetto al quale sia venuta meno la Copertura Assicurativa in capo all accollato, nel qual caso la nuova copertura avrà le stesse caratteristiche residue di durata, scadenza nonché importo residuo del Finanziamento originario. 9. CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA La Copertura Assicurativa cessa alle ore del giorno in cui si è verificato il primo dei seguenti eventi: Decesso dell Assicurato; scadenza originaria del contratto di Finanziamento; esercizio del diritto di recesso dal Contratto di Assicurazione; anticipata estinzione totale del Finanziamento; trasferimento del Finanziamento (ad esempio, nel caso di Surroga); accollo, ai sensi dell art del Codice Civile; perdita dei requisiti di assicurabilità ai sensi degli Art. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITA delle Condizioni di Assicurazione. Per maggiori dettagli relativi alla risoluzione del Contratto di Assicurazione si rimanda alla lettura dell Art. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA e dell Art. 12 ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, TRASFERIMENTO, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO delle Condizioni di Assicurazione. 10. RISCATTO, RIDUZIONE E PRESTITI La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto e di riduzione del Contratto di Assicurazione e non prevede la concessione di prestiti. 11. DIRITTO DI RECESSO L Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato perfezionato il Finanziamento e compilando l apposito Modulo di recesso. In alternativa potrà inviare all Impresa di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo: Aviva Vita S.p.A. Via A. Scarsellini Milano. L eventuale Premio pagato verrà rimborsato all Assicurato nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Qualora il premio sia stato finanziato, la Contraente utilizzerà il rimborso per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell Assicurato, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento del Finanziamento e riduzione della rata del Finanziamento stesso, senza applicazione di alcun costo o onere per l Assicurato. Si rinvia all Art. 7 DIRITTO DI RECESSO delle Condizioni di Assicurazione per un maggior dettaglio delle modalità di esercizio del diritto di Rcesso. Pagina 6 di 9
8 12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE 12.1 PAGAMENTI DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONE L Impresa di Assicurazione esegue i pagamenti delle prestazioni garantite entro 30 giorni dalla data di pervenimento della documentazione completa. Per maggiori dettagli in merito alla documentazione da consegnare all Impresa di Assicurazione, necessaria a verificare l esistenza dell obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto, si rimanda allo specifico Art. 13 PAGAMENTI DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONE delle Condizioni di Assicurazione. Si richiama l attenzione dell Assicurato affinchè sia sua cura portare i Beneficiari a conoscenza della designazione, mettendoli inoltre nelle condizioni di produrre la documentazione richiesta dall Impresa di Assicurazione PRESCRIZIONE Ai sensi dell Art del Codice Civile i diritti derivanti dai Contratti di Assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal Contratto di Assicurazione. L Impresa di Assicurazione, in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, è obbligata a versare le somme non reclamate a favore dell apposito Fondo istituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze. 13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO In base all art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/05) al Contratto di Assicurazione si applica la legge italiana. 14. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO Il Contratto di Assicurazione, ogni documento ad esso allegato nonché tutte le comunicazioni in corso di Contratto di Assicurazione sono redatti in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione. 15. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all Impresa di Assicurazione: Aviva Vita S.p.A. SERVIZIO RECLAMI Via A. Scarsellini Milano telefax indirizzo reclami_vita@aviva.com. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Via del Quirinale Roma Fax /745 - Numero Verde I reclami indirizzati per iscritto all IVASS, utilizzando l apposito modello reperibile nella sezione Reclami del sito dell Impresa di Assicurazione, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l individuazione del soggetto di cui si lamenta l operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. Per avviare la mediazione occorre, con l assistenza di un avvocato, presentare un istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia. Pagina 7 di 9
9 16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO L Impresa di Assicurazione comunica per iscritto all Assicurato, in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente da inviare all Assicurato stesso, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del Contratto di Assicurazione stesso. Per l aggiornamento dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell Impresa di Assicurazione di cui al punto 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONE si rimanda al sito internet dell Impresa di Assicurazione all indirizzo Inoltre, sempre sul sito è disponibile un Area Clienti che offre la possibilità all Assicurato di controllare la propria posizione relativa al presente Contratto. Per accedervi basta selezionare l apposito link presente in homepage e, dopo essersi registrato, l'assicurato riceverà, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la necessaria password di accesso. Tramite l'area Clienti l Assicurato può consultare ad esempio le Condizioni Contrattuali, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze. 17. COMUNICAZIONI DELL ASSICURATO ALL IMPRESA Le comunicazioni dell Assicurato possono essere fatte pervenire, oltre che direttamente all Impresa di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Aviva Vita S.p.A. Via A. Scarsellini Milano (Italia), anche alla Contraente presso cui è stato sottoscritto il Modulo di Adesione. 18. CONFLITTO DI INTERESSI L Impresa di Assicurazione è dotata di una procedura per l individuazione e la gestione dei conflitti d interesse nell offerta e nell esecuzione dei contratti di assicurazione, al fine di garantire che l operato della stessa e dei propri intermediari non rechi pregiudizio agli interessi dei Contraenti, nel rispetto altresì degli obblighi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. In particolare la procedura è finalizzata a fare in modo che l Impresa di Assicurazione, a seconda della tipologia dei contratti offerti: - si astenga dall effettuare operazioni in cui vi sia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, attraverso la sua preventiva individuazione; - valuti l eventuale inevitabilità del conflitto così individuato; - effettui operazioni nell interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni stesse; - operi al fine di contenere i costi a carico dei Contraenti ed ottenere per loro il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi; - si astenga dall effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi; - si astenga da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro. Aviva Vita S.p.A., Impresa di Assicurazione che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc, è posseduta al 79,5% da Aviva Italia Holding S.p.A., allo 0,5% da Aviva Italia S.p.A. ed al 20% dalla società Unione di Banche Italiane S.c.p.a., in breve UBI Banca. Il prodotto viene distribuito da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (iscritta alla sezione D del RUI con nr. D , da Banca Carime S.p.A. (iscritta alla sezione D del RUI con nr. D , Banca Popolare di Ancona S.p.A. (iscritta alla sezione D del RUI con nr. D , da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (iscritta alla sezione D del RUI con nr. D , facenti parte del Gruppo Unione di Banche Italiane di cui è capogruppo UBI Banca S.c.p.a., iscritta alla sezione D del RUI con nr. D Nell ambito di tali rapporti ed in applicazione della procedura sopra descritta, è stata pertanto individuata la seguente situazione passibile di conflitto di interesse: - l impresa di Assicurazione e l Intermediario che distribuisce il prodotto sono legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. In ogni caso l Impresa di Assicurazione, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi. Pagina 8 di 9
10 * * * * Aviva Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Patrick Dixneuf Data ultimo aggiornamento: 1 febbraio 2016 Pagina 9 di 9
11 2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI ALL ASSICURATO BLUPRESTITO ABBINABILE AI FINANZIAMENTI TARIFFA CPI9 Temporanea in Caso di Morte in forma Collettiva a Premio Unico ed a Capitale Decrescente Polizza Collettiva/Convenzione nr ART. 1 GARANZIA PRESTATA Il presente Contratto di Assicurazione, di cui alla Polizza Collettiva stipulata tra la Contraente e Aviva Vita S.p.A., prevede che, in caso di Decesso dell Assicurato nel corso della durata del contratto di Finanziamento, Aviva Vita S.p.A., di seguito definita Impresa di Assicurazione, liquidi ai Beneficiari, il capitale assicurato pari al Debito residuo del Finanziamento rimasto da ammortizzare alla data del Decesso dell Assicurato. La garanzia è prestata dall Impresa di Assicurazione in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni dell Assicurato. ART. 2 OBBLIGHI DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Gli obblighi dell Impresa di Assicurazione risultano esclusivamente dalla Polizza Collettiva, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Modulo di Adesione e dalle eventuali appendici rilasciate dall Impresa di Assicurazione stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto di Assicurazione valgono le norme di legge applicabili. ART. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ E assicurabile ciascuna persona fisica: residente in Italia; che sottoscriva un contratto di Finanziamento di durata non inferiore a 1 anno e non superiore a 10 anni. Gli importi massimi assicurabili sono riportati all Art. 4 LIMITI DI INDENNIZZO che segue; la cui età sia compresa tra 18 anni compiuti e 65 anni compiuti alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e che alla data di scadenza originaria del Finanziamento abbia un età inferiore o uguale a 75 anni. Nel caso di accollo, è considerato assicurabile ferma restando la verifica dei requisiti di assicurabilità di cui al presente Art. 3 - l accollante di un Finanziamento rispetto al quale sia venuta meno la Copertura Assicurativa in capo all accollato, nel qual caso la nuova copertura avrà le stesse caratteristiche residue di durata, scadenza nonché importo residuo del Finanziamento originario. Può accedere alla Copertura Assicurativa a condizione che sia stato pagato il Premio, la persona fisica che abbia sottoscritto l apposito Modulo di Adesione ed abbia alternativamente (in funzione della somma assicurata - da intendersi complessiva nel caso l Assicurato stesso sia intestatario o cointestatario di più Finanziamenti assicurati - e dell età, secondo la tabella seguente più oltre riportata): 1. compilato il Questionario Sanitario su apposito Modulo; 2. effettuato una visita medica compilando il Rapporto di Visita Medica su apposito modulo ed effettuato gli altri accertamenti sanitari richiesti dall Impresa di Assicurazione. Rapporto di Visita MedicaRapporto di Visita MedicaIl costo della visita e degli accertamenti medici è a totale carico dell'assicurato. SOMMA ASSICURATA PER ASSICURATO (**) Fino a ,00 ETÀ ALL ADESIONE DA 18 ANNI COMPIUTI A 60 ANNI NON COMPIUTI Questionario Sanitario ETÀ ALL ADESIONE DA 60 ANNI COMPIUTI A 65 ANNI COMPIUTI Rapporto di Visita Medica Nel caso in cui l importo totale della somma assicurata, considerando altre eventuali coperture assicurative caso morte con l Impresa di Assicurazione, superi i ,00 Euro, sarà necessario che l Assicurato produca la sottoindicata documentazione: SOMMA ASSICURATA PER ASSICURATO (**) Fino a ,00 ETÀ ALL ADESIONE DA 18 ANNI COMPIUTI A 60 ANNI NON COMPIUTI Questionario Sanitario ETÀ ALL ADESIONE DA 60 ANNI COMPIUTI A 65 ANNI COMPIUTI Rapporto di Visita Medica Pagina 1 di 9
12 Oltre ,00 Fino a ,00 Oltre ,00 Fino a ,00 (***) Rapporto di Visita Medica Esame completo delle urine Rapporto di Visita Medica Esame completo delle urine ECG (*) Esami del sangue (*) Rapporto di Visita Medica Esame completo delle urine Rapporto di Visita Medica Esame completo delle urine ECG (*) Esami del sangue (*) (*) - ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; - esami del sangue: Emocromo completo con formula, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Glicemia, Hbs, Ag, HCV (**) ai fini del calcolo della somma assicurata: devono essere considerate anche altre eventuali coperture assicurative caso morte con l Impresa di Assicurazione; l'importo è da intendersi complessivo nel caso l Assicurato stesso sia intestatario o cointestatario di più Finanziamenti assicurati. (***) nel caso in cui, per effetto di cumuli con altre eventuali Coperture Assicurative caso morte con l Impresa di Assicurazione, la somma assicurata ecceda i ,00 Euro è richiesto sempre il Rapporto di Visita medica oltre all'ulteriore documentazione che l Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di ricevere. L Impresa di Assicurazione: relativamente al Questionario Sanitario, si riserva il diritto, una volta esaminato lo stesso di richiedere la compilazione del Rapporto di Visita Medica; relativamente al Rapporto di Visita Medica ed agli accertamenti sanitari, si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria, di decidere circa la concessione o il rifiuto della Copertura Assicurativa. Tali documenti vengono raccolti dalla Contraente ed inviati all Impresa di Assicurazione. Si precisa che, in caso di cointestazione del Finanziamento, possono essere assicurate fino a sei persone fisiche per ciascun Contratto di Assicurazione: con la possibilità di ripartire la somma assicurata in proporzioni di volta in volta definibili fra i cointestatari; oppure: ogni cointestatario potrà essere assicurato pro quota (con capitale assicurato in parti uguali); oppure: uno dei cointestatari potrà essere assicurato per l importo totale del finanziamento. Nel caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Finanziamento, la mancata accettazione da parte dell Impresa di Assicurazione dell ammissione alla Copertura Assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l efficacia della Copertura per i rimanenti Assicurati, a condizione che il totale della somma assicurata sia pari all importo del Finanziamento e che sia rispettato quanto previsto per l ammissione alla Copertura Assicurativa. ART. 4 LIMITI DI INDENNIZZO La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale, al netto di eventuali rate insolute. L Indennizzo non potrà superare Euro ,00 per Assicurato e per Sinistro, limite complessivo per ogni Assicurato anche in caso di intestazione o cointestazione di più Finanziamenti assicurati. L indennizzo non potrà superare l importo di Euro ,00 per Sinistro; il limite complessivo per Assicurato in caso di intestazione o cointestazione di più Finanziamenti assicurati è pari a Euro ,00. In caso di finanziamenti erogati il cui importo sia superiore al massimale di Euro ,00, gli indennizzi saranno liquidati proporzionalmente in base al rapporto fra tale massimale ed il Finanziamento erogato alla Data di decorrenza della Copertura Assicurativa. ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell Impresa di Assicurazione possono comportare la perdita totale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall Impresa di Assicurazione all atto della compilazione del Questionario Sanitario o del Rapporto di Visita Medica devono Pagina 2 di 9
13 corrispondere a verità ed esattezza. Pertanto, qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell Assicurato, tra il momento della sottoscrizione del Questionario Sanitario o del Rapporto di Visita Medica e la Data di erogazione del Finanziamento, l Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione all Impresa di Assicurazione prima dell erogazione, al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste. In ogni caso per ciascun Assicurato l accettazione del rischio da parte dell Impresa di Assicurazione è da ritenersi confermata purché l erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Se l erogazione del Finanziamento fosse successiva al termine sopraindicato, l Assicurato sarebbe tenuto a ripetere la formalità di ammissione di cui al presente articolo, anche qualora non siano intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all atto della sottoscrizione/adesione, la Contraente e gli Assicurati sono tenuti questi ultimi anche tramite la Contraente a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all Impresa di Assicurazione, comprensiva del domicilio in caso di trasferimento all estero. ART. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA La Copertura Assicurativa decorre dalle ore del giorno di perfezionamento del Finanziamento a condizione che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto con le modalità indicate all Art. 11 PAGAMENTO DEL PREMIO Il perfezionamento dell adesione e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati, secondo quanto disposto dall art. 23 del D. Lgs 231/2007, all adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo. La decorrenza della Copertura Assicurativa e la durata del Contratto di Finanziamento vengono comunicate all Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La durata della Copertura Assicurativa espressa in mesi interi, coincide sempre con la durata del contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite minimo di 1 anno e massimo di 10 anni. La Contraente provvede, anche per conto dell Impresa di Assicurazione, ad inviare tempestivamente all Assicurato una Lettera di Benvenuto nella quale vengono riportati: la data di decorrenza; l importo del premio versato; i termini per l esercizio del diritto di recesso con l indicazione, nel caso in cui il premio fosse stato finanziato, di come si ridurrebbe l importo del finanziamento e la corrispondente rata; il riepilogo delle caratteristiche della Copertura Assicurativa sottoscritta; i riferimenti dell Impresa di Assicurazione cui rivolgersi per informazioni. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all originario piano di ammortamento del Finanziamento. In ogni caso tutte le garanzie cessano alle ore del giorno in cui si è verificato il primo dei seguenti eventi: Decesso dell Assicurato; scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; esercizio del diritto di recesso dal Contratto di Assicurazione; anticipata estinzione totale del Finanziamento; trasferimento del Finanziamento (ad esempio, nel caso di Surroga); accollo, ai sensi dell art del Codice Civile; perdita dei requisiti di assicurabilità ai sensi degli Art. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITA. Nel caso vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Finanziamento e venga effettuata l anticipata estinzione totale del Finanziamento (anche in seguito alla liquidazione dell Indennizzo per Decesso di un Assicurato) oppure in caso di trasferimento del Finanziamento - la Contraente dovrà inviare all Impresa di Assicurazione una comunicazione circa l estinzione totale del Finanziamento o il trasferimento; la Copertura Assicurativa si estinguerà per tutti gli Assicurati e l Impresa di Assicurazione procederà al rimborso del Premio pagato e non goduto in virtù della cessazione anticipata rispetto alla scadenza originariamente pattuita, secondo quanto previsto dall Art. 12 Pagina 3 di 9
14 ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, TRASFERIMENTO, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO che segue. In alternativa, gli Assicurati possono - mediante richiesta scritta da inviare, contestualmente all anticipata estinzione o al trasferimento del Finanziamento, all Impresa di Assicurazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure utilizzando l apposito modulo disponibile presso la sede e tutte le filiali della Contraente-, richiedere di mantenere in vigore il Contratto di Assicurazione per la medesima durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In questo caso gli Indennizzi relativi alla Copertura Assicurativa saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del Finanziamento stesso. ART. 7 DIRITTO DI RECESSO L Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di decorrenza dello stesso recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l apposito Modulo di recesso. In alternativa potrà inviare all Impresa di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo: Aviva Vita S.p.A. Via A. Scarsellini Milano. L eventuale Premio pagatoverrà rimborsato all Assicurato nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Qualora il premio sia stato finanziato, la Contraente utilizzerà il rimborso per ridurre, di pari importo, il Debito residuo dell Assicurato, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento del Finanziamento L Assicurato esonera l Impresa di Assicurazione da qualsiasi responsabilità derivante dalla messa a disposizione della Contraente dell importo rimborsato. ART. 8 PRESTAZIONI ASSICURATE La presente garanzia prevede, in caso di Decesso dell'assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di Durata della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76 anno di età dell Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 9 ESCLUSIONI. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale in essere alla data del Decesso, al netto di eventuali rate insolute, che residua dal rapporto di Finanziamento tra l Assicurato e la Contraente. Si precisa inoltre che, ai fini della determinazione della prestazione garantita, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall Assicurato alla Contraente. In caso di cointestazione del Finanziamento con ripartizione dell importo totale del Finanziamento, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all importo totale del Debito residuo: pertanto l Impresa di Assicurazione liquiderà ai Beneficiari, in caso di Decesso dell Assicurato, una prestazione pari all importo del Debito residuo alla data del Decesso dell Assicurato moltiplicato per il rapporto fra la prestazione iniziale assicurata relativa all Assicurato deceduto e l importo totale del Finanziamento alla Data di decorrenza della copertura assicurativa. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all originario piano di ammortamento del Finanziamento. L Indennizzo non potrà superare l importo di Euro ,00 per Sinistro, come previsto dall Art. 4 LIMITI DI INDENNIZZO. La prestazione assicurata verrà liquidata dall Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall Art. 10 BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI che segue. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione a carico dell Impresa di Assicurazione e il Premio versato resta acquisito da quest ultima. Pagina 4 di 9
15 ART. 9 ESCLUSIONI Le prestazioni assicurate di cui all Art. 8 PRESTAZIONI ASSICURATE sono garantite qualunque possa essere la causa del Decesso dell Assicurato senza limiti territoriali, per tutto il periodo di vigore della Copertura Assicurativa. E escluso dalla garanzia soltanto il Decesso causato da: incidente di volo, se l Assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo); partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni; contaminazione biologica e/o chimica connessa direttamente o indirettamente ad atti terroristici; dolo dei Beneficiari; guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro; infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; suicidio e tentativi di suicidio nel corso dei primi due anni di validità della Copertura Assicurativa; sinistri provocati volontariamente dall Assicurato; sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico; limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Questionario Sanitario: seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione del Questionario Sanitario, nonchè malattie, malformazioni e stati patologici rientranti tra quelli elencati nel Questionario Sanitario che, sottaciuti dovessero invece risultare già diagnosticati al momento della sottoscrizione dello stesso; limitatamente alle Coperture Assicurative assunte con Rapporto di Visita Medica: seguiti e conseguenze di Infortuni già verificatisi e malattie sottaciute che dovessero risultare già diagnosticate alla data di sottoscrizione del Rapporto di Visita Medica; stato di ubriachezza/ebbrezza: - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il Decesso avvenga alla guida di un veicolo; - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro; sinistro dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri abbia sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L indicazione è rilevabile sul sito internet Qualora l indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione; sinistro avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque presentata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso. In questi casi l Impresa di Assicurazione restituirà ai Beneficiari la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata con la seguente formula: Rimborso del Premio Puro: (PVita - CF)*(1-H)*[(N-K)*(N-K+1)] / [N*(N+1)] Rimborso dei Costi: (PVita*H+CF)* (N-K)/N Dove PVita = Premio versato CF = Caricamento fisso suo Premio H = Costi sul premio in percentuale N = durata originaria del Finanziamento espressa in mesi interi K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data di Decesso. ART. 10 BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI Beneficiari in caso di Decesso dell Assicurato, sono gli eredi testamentari dello stesso o in mancanza gli eredi Pagina 5 di 9
16 legittimi, salvo diversa designazione effettuata dall Assicurato sul Modulo di Adesione o salvo il caso di designazioni in contrasto con norme di legge o regolamentari. L Assicurato non può designare l Intermediario-Contraente come Vincolatario-Creditore Pignoratizio o Beneficiario della prestazione assicurativa. Nel corso della durata contrattuale l Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione dei Beneficiari, mediante richiesta scritta effettuata presso il Soggetto Incaricato. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento dell Assicurato, purchè la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti). ART. 11 PAGAMENTO DEL PREMIO Le prestazioni assicurate sono garantite previo pagamento all Impresa di Assicurazione di un Premio unico, da parte della Contraente per conto dell Assicurato, in via anticipata e in un'unica soluzione. Resta inteso che gli oneri economici connessi al Contratto di Assicurazione sono ad esclusivo carico dell Assicurato, che è obbligato, pertanto, a rimborsare alla Contraente l importo dei Premi corrisposti all Impresa di Assicurazione. La determinazione del Premio per ogni Assicurato avviene sommando al caricamento fisso determinato in funzione della durata contrattuale come di seguito riporato: 10,00 per durate fino a 12 mesi 20,00 per durate da 13 mesi fino a 24 mesi 30,00 per durate da 25 mesi fino a 36 mesi 50,00 per durate da 37 mesi fino a 48 mesi 60,00 per durate da 49 mesi fino a 60 mesi 70,00 per durate oltre i 60 mesi un caricamento variabile determinato applicando il tasso dello 0,0350% all importo del Finanziamento richiesto e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero di mesi di durata del Finanziamento stesso. In caso di cointestazione con ripartizione dell importo totale del Finanziamento, il Premio per ogni Assicurato è calcolato sulla base della quota percentuale dell importo totale del Finanziamento relativa ad ogni Assicurato. Tale Premio viene versato dall Assicurato al momento del Perfezionamento del Finanziamento e della sottoscrizione del Modulo di Adesione, mediante trattenuta sul conto corrente dell Assicurato stesso che, a tal fine, ha conferito alla Contraente della Polizza Collettiva, apposito mandato all incasso. Il Premio può essere finanziato; in tal caso l importo del Premio è aggiunto all importo del Finanziamento erogato dalla Contraente. ART. 12 ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE, TRASFERIMENTO, ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO In caso di anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento non successiva a liquidazione dell Indennizzo, ovvero nei casi di trasferimento del Finanziamento (quali, ad esempio, la Surroga) o di accollo dello stesso l Impresa di Assicurazione provvederà all estinzione della Copertura Assicurativa ed al rimborso del rateo di Premio pagato e non goduto. Esclusivamente al momento dell anticipata estinzione totale o del trasferimento del Finanziamento, in alternativa al rimborso del premio, l Assicurato può richiedere per iscritto all Impresa di Assicurazione di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria. La richiesta dovrà essere effettuata dall Assicurato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure utilizzando l apposito Modulo disponibile presso la sede della Contraente. In caso di accollo del Finanziamento non sarà possibile mantenere in vigore la Copertura Assicurativa. La Contraente dovrà inviare all Impresa di Assicurazione comunicazione dell anticipata estinzione totale /trasferimento/accollo del Finanziamento. Nel caso in cui l Assicurato non richieda di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa oppure in caso di accollo, l Impresa di Assicurazione restituirà all Assicurato, entro 30 giorni, la parte di Premio corrispondente relativo al periodo di assicurazione non goduto calcolata sommando i risultati delle seguenti formulazioni: Rimborso del Premio Puro: (PVita - CF)*(1-H)*[(N-K)*(N-K+1)] / [N*(N+1)] Pagina 6 di 9
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