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1 Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.a. Indice 1- Fondo Coasco 1 2- Passaggio di competenze dall Ipsema all Inps in riferimento ai contributi di malattia, maternità, donazione sangue 3- Deducibilità dei contributi di assistenza sanitaria 3 4 Redazione: Pedrazzini Raffaella, Calzari Alessandra, Fedele Barbara, Balestrieri Gloria, Preda Elisa

2 1 Fondo Coasco Fonti: Circolare Inps n. 215 del 18 luglio 1994; Circolare Inps n. 17 del 13 marzo 1995; Circolare Inps n. 171 e n. 172 del 13 novembre 2013; Risoluzione Agenzia dell Entrate n. 81/E del 13 novembre 2013 Circolare n. 1/2013 del Fondo Coasco Il CCNL dei Proprietari di Fabbricati prevede all art. 6 Funzionamento strumenti contrattuali, relazioni sindacali e gestione contratto che, qualora il condominio o il proprietario di fabbricato aderisca a Confedilizia, o applichi i contratti collettivi di lavoro, è tenuto a versare, per il personale con qualifica di portiere, il contributo per l assicurazione COASCO; per gli addetti alle pulizie è dovuto, inoltre, anche il contributo per l assistenza contrattuale. Fino al 31 dicembre 2013 i contributi COASCO andavano versati all Inps, ente con il quale era stata sottoscritta un apposita convenzione per la riscossione, con periodicità mensile, transitando nella sezione dell Uniemens elemento <CodAssociazione>, nel percorso <ContribAssistContrattuale>, utilizzando i codici W300 e W350 previsti dalle circolari Inps n. 215 del e n. 71 del Il codice W300 era da utilizzare per il versamento del contributo di assistenza contrattuale relativo ai dipendenti del profilo B) della classificazione di cui all art. 18 del C.C.N.L. Proprietari di Fabbricati (pulitori e manutentori). Il codice W350 era da utilizzare per il versamento del contributo di assistenza contrattuale relativo ai dipendenti di cui ai profili A), C) e D) della classificazione di cui all art. 18 del C.C.N.L. Proprietari di Fabbricati (custodi, amministratori, addetti alla vigilanza). In aggiunta a quanto disciplinato dal citato art. 6 del C.C.N.L., l'accordo di rinnovo del C.C.N.L. stesso del 12 novembre 2012, ha previsto con l art. 9, l istituzione del Fondo Coasco. Con decorrenza 1 gennaio 2014, la circolare n. 1/2013 emanata dal Fondo COASCO e le circolari Inps n. 171 e n. 172 dell 11/12/2013, hanno dettato le nuove modalità di versamento del contributo, che avverrà attraverso l impiego del modello unificato F24. Si utilizzeranno due appositi codici causale di versamento F24, istituiti con la risoluzione n. 81/e del 13/11/2013 dell Agenzia delle Entrate: CUST (ex W350) da utilizzare per il versamento del contributo di assistenza contrattuale relativo ai dipendenti di cui ai profili A), C) e D) della classificazione di cui all art. 18 del C.C.N.L. (custodi, amministratori, addetti alla vigilanza); PULI (ex W300) da utilizzare per il versamento del contributo di assistenza contrattuale relativo ai dipendenti del profilo B) della classificazione di cui all art. 18 del C.C.N.L. (pulitori e manutentori). Questa nuova modalità di versamento del contributo, oltre a modificare la modalità di compilazione del modello F24, modifica anche le modalità di compilazione della denuncia UNIEMENS. Compilazione modello F24 Il contributo deve essere indicato nella sezione Inps del modello F24 nel seguente modo: 2

3 Codice sede: Causale contributo: il codice della sede Inps di competenza. la matricola Inps dell Azienda. Notiziario del Lavoro N.12 Periodi di riferimento : nel campo da indicare il mese e l anno di competenza secondo il formato mese/anno (es. gennaio 2014 sarà 01/2014). Importi a debito versati: l importo dovuto. Compilazione denuncia Uniemens Sulla denuncia contributiva Uniemens il contributo deve essere esposto all interno di: <Denuncia individuale>, <Dati retributivi>, <Dati particolari>, e occorrerà valorizzare l elemento <Convbilat> inserendo nell elemento <Conv>, in corrispondenza di <CodConv>, il valore CUST oppure PULI, a seconda della tipologia dei lavoratori per il quale si sta effettuando il versamento. In corrispondenza dell elemento <Importo> deve essere valorizzato il contributo, a livello individuale. L elemento <Importo> contiene l attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il periodo di competenza del versamento effettuato con l F24, espresso nella forma AAAA-MM. 2 Passaggio di competenze dall Ipsema all Inps in riferimento ai contributi di malattia, maternità, donazione sangue. Fonti: art.10 c. 3 D.L. 76/2013 Circolare Inail n.65 del 23/12/2013 Circolare Inps n. 179 del 23/12/2013 L art. 10, comma 3, del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, ha previsto il trasferimento all Inps, a decorrere dal 1 gennaio 2014, della gestione diretta delle attività inerenti l accertamento e riscossione di contributi e l erogazione delle prestazioni previdenziali con riferimento all indennità di malattia, maternità, disabilità e donazione sangue per il personale assicurato presso l ex-ipsema. A fronte di ciò, a decorrere da gennaio 2014, sono dovuti all'inps i contributi di malattia e maternità che in precedenza venivano versati all'ipsema. L'Inps e l'inail hanno emanato una circolare congiunta (n. 179 per Inps e n. 65 per Inail) in data 23/12/2013 con la quale vengono fornite le indicazioni operative legate alla modifica normativa. Pertanto, a far data dal 01/01/2014 l'inps riscuote direttamente i contributi di malattia e maternità ed eroga le prestazioni relative ai seguenti soggetti: marittimi componenti l'equipaggio di navi; altri lavoratori imbarcanti ma non facente parte dell'equipaggio; personale navigante dell'aviazione civile; addetti agli uffici delle società di navigazione. 3

4 Sono esclusi dal versamento dei contributi i pescatori componenti equipaggi di natanti non superiori a 10 tonnellate, riconosciuti autonomi o associati in cooperativa. La circolare in oggetto prevede una particolare specificità per le imprese di navigazione aerea, per le quali è dovuto all Inps il solo versamento del contributo di maternità con esclusione del contributo di malattia. Gli adempimenti contributivi e le aliquote contributive sono già operative presso l'istituto in quanto i datori di lavoro già versano i contributi obbligatori all'inps. Tuttavia ci sono delle specificità, legate alla determinazione della base imponibile, tipiche di questi settori ed in particolare: per le aziende della pesca la base imponibile è costituita da salari minimi garantiti stabiliti dai relativi contratti collettivi nazionali, applicati in base alla tipologia di pesca esercitata; per le aziende di navigazione aerea la base imponibile è costituita da limiti minimi stabiliti mensilmente per ciascuna categoria professionale navigante dell aviazione civile. Come detto, a decorrere dal 1 gennaio 2014 i datori di lavoro sono tenuti a versare all Inps i contributi di malattia e maternità, contestualmente al versamento degli altri contributi obbligatoriamente dovuti all Istituto mediante denuncia contributiva UniEmens con cadenza mensile. La misura dei contributi è rispettivamente pari a: 0.46% per la maternità; 2.22% per la malattia. 3 Deducibilità dei contributi di assistenza sanitaria Fonti: Decreto Ministeriale 27/10/2009 La regolamentazione della disciplina fiscale dei contributi di assistenza sanitaria integrativa è contenuta negli articoli 10 comma 1 lettera e-ter), e 51 comma 2 lettera a) del Tuir. L articolo 21 del Tuir comma 2 recita quanto segue: non concorrono a formare il reddito, i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Successivamente il Decreto Sacconi del 27/10/2009 riguardante i "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale" ha previsto l obbligatorietà dell iscrizione dei Fondi Sanitari all Anagrafe dei Fondi istituita presso il Ministero della Salute. 4

5 In particolare l'articolo 3 del Decreto prevede che i fondi sanitari si debbano iscrivere all'anagrafe ovvero debbano rinnovare la loro iscrizione entro il 31 luglio di ciascun anno. Presupposto necessario per perfezionare l iscrizione è, in occasione del primo accesso, la presentazione telematica dell atto costitutivo, del regolamento, del nomenclatore delle prestazioni garantite, del bilancio preventivo e consuntivo, o documento equivalente, e lo schema di modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare. Oltre alla documentazione sopra indicata, deve essere prodotta alla Anagrafe dei fondi, anche una serie di attestazioni, relative all anno precedente, riguardanti l ammontare delle risorse impegnate per le prestazioni direttamente erogate o rimborsi effettuati agli assistiti, e l ammontare totale delle risorse impegnate per la copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti. Alla luce di quanto sopra esposto sembra abbastanza chiaro che, in occasione del primo accesso al fondo in caso di fondo neo costituito, non si possa parlare di avvenuta iscrizione, in quanto non può essere prodotta tutta la documentazione necessaria relativa all'anno precedente; la conseguenza di ciò è quindi quella che il rispetto delle condizioni che danno diritto alla deducibilità dei costi si perfezionano solo a posteriori. A seguito del rinnovo del contratto dell Industria Metalmeccanica del 05/12/2012, nel maggio del 2013 si è costituto il Fondo di assistenza sanitaria METASALUTE. Adempiendo a quanto stabilito dalla norma il fondo ha presentato nei termini ordinariamente previsti (entro il 31/07/2013) domanda di iscrizione all Anagrafe dei Fondi per ottenere il nulla osta circa la possibilità di godere dei benefici fiscali previsti dalla attuale normativa. Nonostante il rispetto di questo adempimento il Ministero della salute ha negato il perfezionamento dell iscrizione, motivando il rifiuto con la mancanza della documentazione relativa all anno precedente, oggettivamente mancante in quanto inesistente. Rispetto a questo panorama e da un attenta lettura del decreto sembra di capire che, nel caso di fondo neo istituito, il primo approccio all'anagrafe non può perfezionarsi con l'iscrizione, perché non può essere prodotta la documentazione relativa all'anno precedente. Pertanto il requisito dell effettiva iscrizione si potrà perfezionare solo l'anno successivo all'atto della presentazione della documentazione necessaria relativa all anno precedente. Se così fosse, sarebbe auspicabile un intervento del Legislatore in quanto, dalla lettura del decreto Sacconi e dall intervento recente del MEFOP, sembra di dover ritenere che la possibilità di dedurre i contributi di assistenza sanitaria possa essere attuata solo ex post in quanto il rispetto delle condizioni avviene solo a seguito della presentazione, entro il 31 luglio, di una serie di documentazioni relative all'anno precedente. Se così fosse, la tempistica di rilascio dell attestazione però di fatto limita la possibilità di poter godere di quanto disposto dall'art. 51 del TUIR, in quanto palesemente oltre la scadenza di ogni possibilità di recupero, e pertanto verrebbe vanificato quanto riconosciuto dal TUIR. Questa problematica deve chiaramente estendersi, alla luce di quanto sopra indicato, non solo ai fondi neo istituiti ma anche a quei fondi ormai a regime da anni che annualmente devono rinnovare la loro iscrizione all'anagrafe. 5

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