Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n (1). DEI REATI IN GENERALE. Della legge penale

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1 Archivio selezionato: Codici Autorità: Codice Penale - 19/10/1930, n Gazzetta uff.: 26/10/1930, n. 251 Classificazioni: LEGGE PENALE - Fonti della norma penale Epigrafe Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n (1). (1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n è stato pubblicato nella G.U. del Regno del 26 ottobre 1930, n LIBRO PRIMO DEI REATI IN GENERALE TITOLO I Della legge penale ARTICOLO N.1 Reati e pene: disposizione espressa di legge. [I]. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite [25 2 Cost.]. ARTICOLO N.2 Successione di leggi penali. [I]. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato [25 2 Cost.]. [II]. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione [650 1 c.p.p.] e gli effetti penali [689 c.p.p.]. [III]. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135 (1). [IV]. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [ c.p.p.]. [V]. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti (2). 2a) n. 6

2 [VI]. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti [ Cost.] (3). (1) Comma inserito dall'art. 14 l. 24 febbraio 2006, n. 85, con effetto a decorrere dal 28 marzo (2) In tema di sanzioni applicabili agli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato v. art. 3 d.lg. 8 giugno 2001, n (3) La Corte cost., con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dello stesso art. 2». ARTICOLO N.3 Obbligatorietà della legge penale. [I]. La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini [4 1 ] o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato [4 2 ; 28 prel.], salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno [68 1, 90 1, Cost.; c. nav.] o dal diritto internazionale. [II]. La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima [7-10; 17, 18 c.p.m.p.; 1080 c. nav.] o dal diritto internazionale. ARTICOLO N.4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato. [I]. Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani [i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali] (1), gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi [29 prel.] residenti nel territorio dello Stato [242 3 ]. [II]. Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, [quello delle colonie] (1) e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato [2, 3 c. nav.]. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera [4 c. nav.]. (1) I riferimenti all'istituto coloniale devono ritenersi non più operanti a seguito di quanto previsto dal Trattato di pace ratificato nel 1947 e dalla cessazione della Amministrazione fiduciaria italiana sulla Somalia dal 1 luglio ARTICOLO N.5 Ignoranza della legge penale (1). [I]. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale [47 3 ]. (1) La Corte cost., con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile».

3 ARTICOLO N.6 Reati commessi nel territorio dello Stato. [I]. Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato [4 2 ] è punito secondo la legge italiana [11]. [II]. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione. ARTICOLO N.7 Reati commessi all'estero. [I]. È punito secondo la legge italiana [11 2, ] il cittadino o lo straniero [248 2, ] che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano (1) [ ; 1080 c. nav.]; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [467]; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [ , 464, 466]; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali [357] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [8-10, 501 4, , 537, 591 2, 604, ; 17, 18 c.p.m.p.; , 239 c.p.m.g.; c. nav.] o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana (2). (1) Numero così modificato dall'art. 1 5 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n (2) V., in particolare: art Trattato 11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'italia (l. 27 maggio 1929, n. 810); art. 3 l. 10 maggio 1976, n. 342; art. 2 l. 25 marzo 1985, n. 107; art. 4 l. 26 novembre 1985, n. 718; art. 4 d.lg. 8 giugno 2001, n ARTICOLO N.8 Delitto politico commesso all'estero. [I]. Il cittadino o lo straniero [248 2, ], che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana [11 2, ], a richiesta del ministro di grazia e giustizia (1) [ ; 342 c.p.p.] (2). [II]. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela [ ; , 342 c.p.p.]. [III]. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [ ]. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

4 (1) Ora ministro della giustizia, ai sensi del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con modif., in l. 17 luglio 2006, n (2) Per una deroga v. art l. 24 gennaio 1979, n. 18. ARTICOLO N.9 Delitto comune del cittadino all'estero. [I]. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (1) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima [11 2, ], sempre che si trovi nel territorio dello Stato [4 2 ]. [II]. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia (2) [ ; 342 c.p.p.], ovvero a istanza [130; 341 c.p.p.] o a querela [ ; c.p.p.] della persona offesa. [III]. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia [128, 129; 342 c.p.p.], sempre che l'estradizione [13; 697 c.p.p.] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto (3). (1) Il testo recitava: «Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato». Per i delitti previsti nel codice penale e in altre leggi diverse da quelle militari di guerra, la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo: d.lg.lt. 10 agosto 1944, n. 224 e d.lg. 22 gennaio 1948, n. 21. Per i delitti previsti dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è stata abolita e sostituita con quella «massima prevista dal codice penale» (l. 13 ottobre 1994, n. 589). V. ora anche art Cost., come modificato dall'art. 1, l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1. (2) V. sub art. 8. (3) Comma così modificato dall'art. 5 1 l. 29 settembre 2000, n che ha sostituito alle parole «a danno di uno Stato estero» le parole «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero». V. sub art. 322-ter. ARTICOLO N.10 Delitto comune dello straniero all'estero. [I]. Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (1) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima [11 2, ], sempre che si trovi nel territorio dello Stato [4 2 ], e vi sia richiesta del ministro di grazia e giustizia (2) [ ; 342 c.p.p.], ovvero istanza [130; 341 c.p.p.] o querela [ ; c.p.p.] della persona offesa. [II]. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno

5 straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro di grazia e giustizia (2) [128, 129; 342 c.p.p.], sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato [4 2, ]; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena (3) dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l'estradizione [13; 697 c.p.p.] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene (4). (1) Il testo originario recitava: «un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo». Per la soppressione della pena di morte, v. sub art. 9. (2) V. sub art. 8. (3) V. nota 1. Il testo originario recitava: «si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo». (4) Comma così modificato dall'art. 5 2 l. 29 settembre 2000, n V. sub art. 322-ter. ARTICOLO N.11 Rinnovamento del giudizio. [I]. Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero [138, ]. [II]. Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato [138, ], qualora il ministro di grazia e giustizia (1) ne faccia richiesta [128, 129, ; 342 c.p.p.; c. nav.]. (1) V. sub art. 8. ARTICOLO N.12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere. [I]. Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento [ c.p.p.]: 1) per stabilire la recidiva [99-101] o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità [ ] o la professionalità nel reato [105] o la tendenza a delinquere [108]; 2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria [19, 28-37]; 3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato [4 2 ], a misure di sicurezza personali [201 2, 215]; 4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno [185], ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato [4 2 ], agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili [ ; 741 c.p.p.].

6 [II]. Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il ministro di grazia e giustizia (1) ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4. (1) V. sub art. 8. ARTICOLO N.13 Estradizione. [I]. L'estradizione è regolata dalla legge penale italiana [ c.p.p.], dalle convenzioni e dagli usi internazionali [696 c.p.p.] (1). [II]. L'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera. [III]. L'estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto. [IV]. Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali [26 1 Cost.]. (1) V., in particolare, la Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con l. 30 gennaio 1963, n V., inoltre, per i singoli Stati sottoindicati, i provvedimenti che rendono esecutive le convenzioni con ciascuno di essi stipulate: Argentina, 19 febbraio 1992, n. 219; Australia, l. 15 ottobre 1975, n. 655 e 2 gennaio 1989, n. 12; Austria, l. 9 giugno 1977, n. 628; Belgio, l. 5 agosto 1981, n. 500; Bolivia, l. 17 marzo 1901, n. 95; Brasile, l. 23 aprile 1991, n. 144; Bulgaria, l. 12 aprile 1995, 127; Canada, l. 22 aprile 1985, n. 158; Cecoslovacchia, l. 19 novembre 1924, n. 1559; Costarica, r.d. 23 aprile 1875, n. 2452; Cuba, l. 20 marzo 1930, n. 521 e r.d. 16 aprile 1934, n. 805; Francia, r.d. 30 giugno 1870, n e r.d. 20 agosto 1873, n. 1550; Germania federale, r.d. 14 dicembre 1871, n. 574 e l. 11 dicembre 1984, n. 969; Gran Bretagna-Irlanda del Nord, l. 2 gennaio 1989, n. 11; Jugoslavia, r.d. 13 dicembre 1923, n. 3182; Libano, l. 12 febbraio 1974, n. 87; Marocco, l. 12 dicembre 1973, n. 1043; Messico, r.d. 8 giugno 1874, n. 939 e r.d. 31 ottobre 1899, n. 420; Panama, l. 17 aprile 1931, n. 517; Paraguay, r.d. 11 maggio 1911, n. 501; Polonia, l. 7 giugno 1993, n. 193; Portogallo, r.d. 9 luglio 1878, n. 4454; Romania, l. 20 febbraio 1975, n. 127; Santa Sede, l. 25 luglio 1929, n. 810; Spagna, l. 9 giugno 1977, n. 605; Stati Uniti, l. 9 ottobre 1974, n. 632 e l. 26 maggio 1984, n. 224; Tunisia, l. 28 gennaio 1871, n. 267; Ungheria, l. 23 luglio 1980, n. 511; Uruguay, r.d. 14 agosto 1881, n. 391; Venezuela, l. 17 aprile 1931, n ARTICOLO N.14 Computo e decorrenza dei termini. [I]. Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune. [II]. Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

7 ARTICOLO N.15 Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale. [I]. Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito [68] (1). (1) V. in tema di illeciti depenalizzati l'art. 9 l. 24 novembre 1981, n ARTICOLO N.16 Leggi penali speciali. [I]. Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti (1). (1) V. sub art. 15. LIBRO PRIMO DEI REATI IN GENERALE TITOLO II Delle pene CAPO I Delle specie di pene, in generale (1)(1) V. anche artt. 1-9, coord. ARTICOLO N.17 Pene principali: specie (1). [I]. Le pene principali stabilite per i delitti sono: 1) (2) 2) l'ergastolo [22] (3); 3) la reclusione [23] (4); 4) la multa [24]. [II]. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1) l'arresto [25] (4); 2) l'ammenda [26].

8 (1) Per i reati di competenza del giudice di pace, v. gli artt. 52 («Sanzioni»), 53 («Obbligo di permanenza domiciliare») e 54 («Lavoro di pubblica utilità») d.lg. 28 agosto 2000, n In tema di sanzioni applicabili agli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato v. art. 9 ss. d.lg. 8 giugno 2001, n (2) Il testo originario, da ritenersi abrogato per le ragioni esposte sub art. 9, recitava: «la morte». (3) La Corte cost., con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 «nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile». Su tale sentenza, v. anche sub artt. 69 e 73. (4) Per la possibile sostituzione delle pene detentive brevi con le sanzioni della semidetenzione, della libertà controllata e della pena pecuniaria della specie corrispondente v. artt l. 24 novembre 1981, n Per i reati di competenza del giudice di pace, v. l'art. 62 d.lg. n. 274, cit. ARTICOLO N.18 Denominazione e classificazione delle pene principali. [I]. Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale [3 coord.] la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. [II]. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda. ARTICOLO N.19 Pene accessorie: specie. [I]. Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici [28, 29; 13 coord.]; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte [30, 32; 13, 14 coord.]; 3) l'interdizione legale [32]; 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [32-bis]; 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [32-ter, 32-quater]; 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro (1); 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [34] (2) (3). [II]. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte [35; 13, 14 coord.]; 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [35-bis] (4). [III]. Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna [36; 536 c.p.p.].

9 [IV]. La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni [671 2 ]. (1) Numero inserito dall'art. 5 1 l. 27 marzo 2001, n. 97. (2)L'art. 93, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alla parola: «potestà dei genitori» le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio (3) Comma così sostituito dall'art. 118 l. 24 novembre 1981, n Il testo originario recitava: «Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4) la perdita della capacità di testare e la nullità del testamento fatto prima della condanna; 5) la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale». (4) Comma così sostituito dall'art. 118 l. n. 689, cit. Il testo originario recitava: «Pena accessoria per le contravvenzioni è la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte». ARTICOLO N.20 Pene principali e accessorie. [I]. Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna [442 2, 448 1, , c.p.p.]; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa [77, 139; 442 2, , 605 1, 662 c.p.p.; 183 att. c.p.p.]. LIBRO PRIMO TITOLO II CAPO II ARTICOLO N.21 [Pena di morte] (1). DEI REATI IN GENERALE Delle pene Delle pene principali, in particolare (1) L'articolo è da ritenersi abrogato per le ragioni esposte sub art. 9. Il testo recitava: «[I]. La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario, ovvero in un altro luogo indicato dal Ministro della giustizia. [II]. L'esecuzione non è pubblica, salvo che il Ministro della giustizia disponga altrimenti». ARTICOLO N.22 Ergastolo (1).

10 [I]. La pena dell'ergastolo [1, 2 coord.] è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti (2) a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [29, 32, 36]. [II]. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto (3). (1) In origine l'articolo constava di un terzo e di un quarto comma. Tali due commi abrogati dall'art. 1, l. 25 novembre 1962 n erano così formulati: «[III]. Il Ministro della giustizia può disporre che l'esecuzione della pena abbia luogo in una colonia o in un altro possedimento d'oltremare. [IV]. Il condannato, che sconta la pena in una colonia o in un altro possedimento d'oltremare, può essere ammesso al lavoro al l'aperto, anche prima che sia trascorso il termine indicato nel primo capoverso». La Corte cost., con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 «nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile». Su tale sentenza, v. anche sub artt. 69 e 73. (2) Ora istituti penitenziari ad opera della l. 26 luglio 1975, n. 354, nonché gli artt. 110 e 111 d.p.r. 30 giugno 2000, n (3) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 25 novembre 1962 n Il testo originario recitava: «Il condannato all'ergastolo, che ha scontato almeno tre anni della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto». ARTICOLO N.23 Reclusione (1). [I]. La pena della reclusione [1, 2 coord.] si estende da quindici giorni a ventiquattro anni [64, 66, 78], ed è scontata in uno degli stabilimenti (2) a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. [II]. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto. (1) In origine l'articolo constava di un terzo comma decaduto in seguito all'espressa abrogazione dei due ultimi commi dell'art. 22 che recitava: «Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente». (2) V. sub art. 22. ARTICOLO N.24 Multa (1). [I]. La pena della multa [8 1 coord.] consiste nel pagamento allo Stato di una somma [8 1 coord.] non inferiore a euro 50, né superiore a euro [66 n. 3, 78 1 n. 3, 133-bis 2, 501-bis 1, 648-bis 1, 648-ter 1 ] (2). [II]. Per i delitti determinati da motivi di lucro [61 n. 7 ], se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro (3). (1) Articolo così sostituito dapprima dall'art. 1 d.ls.lt. 5 ottobre 1945, n. 679, poi dall'art. 1 d.lg.c.p.s. 21 ottobre 1947, n. 1250, successivamente dall'art. 1, l. 12 luglio 1961, n. 603, e infine dall'art. 101 l. 24 novembre 1981, n Il testo originario recitava: «[I]. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquanta, né superiore a

11 cinquantamila. [II]. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire cinquanta a ventimila. [III]. Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo». Mentre il comma 3 rimaneva immutato nelle stesure del 1945, del 1947 e del 1961, per poi venire meno con la stesura dovuta alla l. n. 689 del 1981, che gli ha fatto subentrare l'attuale art. 133-bis c.p., i primi due commi del presente articolo parlavano, rispettivamente, nel 1945 di «somma non inferiore a lire cento, né superiore a lire centomila» e di «multa da lire cento a lire quarantamila», nel 1947 di «somma non inferiore a lire quattrocento né superiore a lire quattrocentomila»; e di «multa da lire quattrocento a centosessantamila», nel 1961 di «somma non inferiore a lire duemila, né superiore a lire due milioni» e di «multa da lire duemila a ottocentomila»; (2) Comma modificato dall'art. 3 della l. 15 luglio 2009, n. 94, che ha sostituito le parole: "non inferiore a euro 5" con le parole: "non inferiore a euro 50" e le parole: "né superiore a euro 5.164" dalle parole: "né superiore a euro ". (3) Comma modificato dall'art. 3 della l. 15 luglio 2009, n. 94, che ha sostituito le parole: "da euro 5 a euro 2.065" con le parole: "da euro 50 a euro ". ARTICOLO N.25 Arresto. [I]. La pena dell'arresto [1 coord.] si estende da cinque giorni a tre anni [64, 66, 78], ed è scontata in uno degli stabilimenti (1) a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. [II]. Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni. (1) V. sub art. 22. ARTICOLO N.26 Ammenda. [I]. La pena dell'ammenda [8 coord.] consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20, né superiore a euro [66 n. 3,78 1 n. 3, 133-bis 2 ] (1). (1) Articolo così sostituito dapprima dall'art. 2 d.lg.lgt. 5 ottobre 1945, n. 679, poi dall'art. 2 d.lg.c.p.s. 21 ottobre 1947, n. 1250, successivamente dall'art. 2 l. 12 luglio 1961, n. 603, e infine dall'art. 101 l. 24 novembre 1981, n Il testo originario era così formulato: «[I]. La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire venti né superiore a lire diecimila. [II]. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo». Mentre il comma 2 rimaneva immutato nelle stesure del 1945, del 1947 e del 1961, per venire poi meno con la stesura dovuta alla l. 24 novembre 1981, n. 689, cit., che gli ha fatto subentrare l'attuale art. 133-bis c.p., il comma 1 del presente articolo parlava nel 1945 di «somma non inferiore a lire cinquanta, né superiore a lire ventimila», nel 1947 di «somma non inferiore a lire centosessanta, né superiore a lire ottantamila» e nel 1961 di «somma non inferiore a lire ottocento, né superiore a lire quattrocentomila». Infine l'articolo è stato modificato dall'art. 3 della l. 15 luglio 2009, n. 94, che ha sostituito le parole: «non inferiore a euro 2» con le parole: «non inferiore a euro 20» e le parole: «né superiore a euro 1.032» con le

12 parole: «né superiore a euro ». ARTICOLO N.27 Pene pecuniarie fisse e proporzionali. [I]. La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali [250]. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo. LIBRO PRIMO TITOLO II CAPO III ARTICOLO N.28 Interdizione dai pubblici uffici. DEI REATI IN GENERALE Delle pene Delle pene accessorie, in particolare [I]. L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea [29]. [II]. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale [48 3 Cost.], e di ogni altro diritto politico; 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale [357] o d'incaricato di pubblico servizio [358]; 3) dell'ufficio di tutore [346, 424 c.c.] o di curatore [48, 90, 247 3, 248 3, 264 2, 320 6, 321, 356, 392, 424, 508, 528 c.c.; 78 c.p.c.; 605 c. nav.], anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura [338 c.p.p.]; 4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico (1); 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti; 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

13 [III]. L'interdizione temporanea [37] priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze (2). [IV]. Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque [37, 79]. [V]. La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi [512, 541 1, 564 4, 569, 609-nonies] (3). (1) La Corte cost., con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero «limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro». Successivamente la Corte cost., con sentenza 19 luglio 1968, n. 113 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso numero «per quanto attiene alle pensioni di guerra» e ciò anche con riguardo alla sopravvenuta emanazione della l. 8 giugno 1966, n. 424, il cui art. 1 ha abrogato «le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione o di ogni altro assegno od indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza». (2) La Corte cost., con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro». (3) V. art. 12 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 per alcune previsioni particolari di pene accessorie in materia tributaria. ARTICOLO N.29 Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici. [I]. La condanna all'ergastolo [22] e la condanna alla reclusione [23] per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque [28, 31, 33 1, 98 2, 139, 140 4, 317-bis, 371 3, 373 2, 377 3, 383, 386 5, ] (1). [II]. La dichiarazione di abitualità [102, 103] o di professionalità nel delitto [105], ovvero di tendenza a delinquere [108], importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici [33]. (1) Oltre all'art c.c., v. anche art. 2 5 l. 20 giugno 1952, n. 645; art d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361; art. 6l. 20 febbraio 1958, n. 75; art d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570; art. 2 2 l. 25 gennaio 1982, n. 17; art. 12 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74. ARTICOLO N.30 Interdizione da una professione o da un'arte. [I]. L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti. [II]. L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese,

14 né superiore a cinque anni [31, 139, ], salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge [79] (1). (1) V. artt , e r.d. 16 marzo 1942, n. 267; art l. 31 dicembre 1982, n. 979; art. 12d.lg. 10 marzo 2000, n. 74. ARTICOLO N.31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione. [I]. Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere [33 2, 37, 79, 139, 140 2, 366 4, 373 2, ]. ARTICOLO N.32 Interdizione legale. [I]. Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale [144 a, 222 a, c.p.p.]. [II]. La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale [316 c.c.; c.p.p.] (1) (2). [III]. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [662 1 c.p.p.] (3), salvo che il giudice disponga altrimenti [33 1 ] (2). [IV]. Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale [424 c.c.]. (1)L'art. 93, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alla parola: «potestà dei genitori» le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio (2) Commi così sostituiti dall'art. 119 l. 24 novembre 1981, n Il testo precedente recitava: «La condanna all'ergastolo importa anche la perdita della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna. - Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale, salvo che il giudice disponga altrimenti». (3) Ai sensi dell art. 105, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, le parole: «potestà dei genitori», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio ARTICOLO N.32 bis

15 Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (1). [I]. L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore [2380-bis, 2381, 2450, , c.c.], sindaco [2397, 2450 c.c.], liquidatore [2487 ss. c.c.], direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (2) [2396 c.c.], nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore [2203 c.c.]. [II]. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio [448 2 ] (3). (1) Articolo inserito dall'art. 120 l. 24 novembre 1981, n (2) Le parole «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari» sono state sostituite alle parole «e direttore generale» dall'art lett. a) l. 28 dicembre 2005, n (3) Vedi anche art c.c.; d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600; art. 5 2 l. 13 dicembre 1989, n. 401; art. 6 l. 20 dicembre 1990, n. 408; art l. 30 dicembre 1991, n. 413; art. 12d.lg. 10 marzo 2000, n. 74. ARTICOLO N.32 ter Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (1). [I]. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio [32-quater]. [II]. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni [139, ]. (1) Articolo inserito dall'art. 120 l. 24 novembre 1981, n ARTICOLO N.32 quater Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (1). [I]. Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (2). (1) Articolo dapprima inserito dall'art. 120 l. 24 novembre 1981, n. 689 («Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso, commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»), poi prima sostituito dall'art. 21 l. 19 marzo 1990, n. 55 («Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»), e da ultimo così sostituito

16 dall'art. 3 d.l. 17 settembre 1993, n. 369, conv., con modif., in l. 15 novembre 1993, n (2) Il riferimento all'art. 319-quater è stato fatto dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n Quello all'art. 644 è ad opera dell'art. 7 l. 7 marzo 1996, n. 108, mentre l'art. 6, comma 1, l. 29 settembre 2000, n. 300, ha inserito le parole «316-ter» e «322-ter». V. art. 15 l. n. 300, cit. ARTICOLO N.32 quinquies Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (1). [I]. Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater primo comma (2), e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. (1) Articolo inserito dall'art. 52 l. 27 marzo 2001, n. 97. (2) Il riferimento all'art. 319-quater; primo comma, è stato inserito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n ARTICOLO N.33 Condanna per delitto colposo. [I]. Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo [43] (1). [II]. Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria. (1) Comma così sostituito dall'art. 121 l. 24 novembre 1981, n Il testo originario recitava: «Le disposizioni dell'art. 29 e del secondo capoverso dell'articolo precedente non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo». ARTICOLO N.34 Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa (1). [I]. La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale [32 2, 98 2, 541 1, 564 4, 569; 316 c.c.; c.p.p.]. [II]. La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa [32 3 ] per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta [98 2, 139, ]. [III]. La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore [320, 324 c.c.] spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile. [IV]. La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [671 2 ; 288 c.p.p.] importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del

17 figlio, in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile [320, 324 c.c.]. [V]. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena [163], gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori (2) (3). (1) L'art. 93, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, nella rubrica e nel testo, alla parola: «potestà» e alle parole: «potestà dei genitori», le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio L'articolo era stato già sostituito dall'art. 122 l. 24 novembre 1981, n Il testo originario recitava: «Perdita della patria potestà o dell'autorità maritale, ovvero sospensione dall'esercizio di esse. [I] La legge determina i casi nei quali la condanna importa la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale. [II] La condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà o dell'autorità maritale importa la sospensione dall'esercizio di esse per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. [III] La perdita della patria potestà o dell'autorità maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o al marito spetti sui beni del figlio o della moglie, in forza della patria potestà o dell'autorità maritale. [IV] La sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o al marito spetti sui beni del figlio o della moglie, in forza della patria potestà o dell'autorità maritale». (2) Comma aggiunto dall'art. 5 l. 7 febbraio 1990, n. 19. (3) Per una ipotesi particolare di sospensione delle pene accessorie v. l'art. 7 l. 8 marzo 2001, n. 40 in tema di misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto fra detenute e figli minori. ARTICOLO N.35 Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (1). [I]. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità. [II]. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni [79, 139, ]. [III]. Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere [689 3, 691 2, ], ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto. (1) V. art c.p.c., come sostituito ad opera dell'art. 25 l. 4 giugno 1985, n. 281, nonché art r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art , 12, 14 d.p.r. 9 ottobre 1990, n ARTICOLO N.35 bis Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (1). [I]. La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore [2380-bis, 2381, 2450, , c.c.], sindaco [2397, 2450 c.c.], liquidatore [2487 ss. c.c.], direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (2)

18 [2396 c.c.], nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore [2203 c.c.]. [II]. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni [139, ] e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio. (1) Articolo inserito dall'art. 123 l. 24 novembre 1981, n (2) Le parole «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari» sono state sostituite alle parole «e direttore generale» dall'art lett b) l. 28 dicembre 2005, n ARTICOLO N.36 Pubblicazione della sentenza penale di condanna. [I]. La sentenza di condanna [442 2, 533, c.p.p.] [alla pena di morte o] (1) all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza [43 2 c.c.]. [II]. La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni (2). [III]. La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato. [IV]. La legge determina gli altri casi [165 1, 186, 347 3, , 475, 498 3, 501-bis 4, 518, 722] nei quali la sentenza di condanna [442 2, 533, c.p.p.] deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti [536, 694 c.p.p.] (3). (1) Circa la pena di morte, v. sub art. 9. (2) Il primo paragrafo del comma è stato modificato dall'art. 37, comma 18, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n Il testo recitava: «La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più [448 2 ] giornali designati dal giudice e nel sito internet del Ministero della giustizia». Precedentemente le parole: «e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni», erano state aggiunte dall'art. 67, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69. (3) L'art. 37, comma 18, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111, ha soppresso le parole «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia», che erano poste in fine al comma. L'art. 2, comma 216, della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2009), ha inserito, dopo le parole «capoversi precedenti», le parole «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia». V. anche art. 61 r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, conv. nella l. 18 marzo 1926, n. 562, e sostituito dalla l. 18 ottobre 1959, n. 945; art. 8 7, 9 l. 8 febbraio 1948, n. 47; art d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361; art d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570; art. 6 6 l. 30 aprile 1962 n. 283, nel testo sostituito dall'art. 4 l. 26 febbraio 1963, n. 441; art d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223; artt e 38 4 l. 20 maggio 1970, n. 300; artt. 5 2 e 7 2 l. 15 dicembre 1990, n Per previsioni particolari v. art. 32 l. 5 febbraio

19 1992, n In tema di sanzioni applicabili agli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato v. art. 18 d.lg. 8 giugno 2001, n ARTICOLO N.37 Pene accessorie temporanee: durata. [I]. Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato [136]. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria [79, 139, 140]. ARTICOLO N.38 [Condizione giuridica del condannato alla pena di morte] (1). (1) L'articolo è da ritenersi abrogato per le ragioni esposte sub art. 9. Il testo recitava: «[I]. Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica». Analoga equiparazione è prevista per il condannato alla pena militare di morte con degradazione dall'art. 35 c.p.m.p. LIBRO PRIMO TITOLO III CAPO I ARTICOLO N.39 Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni. DEI REATI IN GENERALE Del reato Del reato consumato e tentato [I]. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice [17; 4-7, 9 coord.] (1). (1) Per le leggi finanziarie v. r.d. 24 settembre 1931, n. 1473; art. 2d.lg. 18 dicembre 1997, n ARTICOLO N.40 Rapporto di causalità. [I]. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso

20 o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. [II]. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. ARTICOLO N.41 Concorso di cause. [I]. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento [62 n. 5 ]. [II]. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. [III]. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui. ARTICOLO N.42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva. [I]. Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. [II]. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale [571 2, 572 2, 584, 586] o colposo [259, 326 2, 335, 350, 355 3, 387, 391 2, 449, 450, 451, 452, 500 2, 527 2, 589, 590] espressamente preveduti dalla legge [43]. [III]. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione. [IV]. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa [43 2 ] (1). (1) In tema di sanzioni applicabili agli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato v. art. 5 d.lg. 8 giugno 2001, n In tema di violazione tributaria v. art. 5 d.lg. 18 dicembre 1997, n ARTICOLO N.43 Elemento psicologico del reato. [I]. Il delitto:è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

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