Incidenti stradali: le nuove disposizioni

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1 INCONTRO DI STUDIO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE LE NOVITA LEGISLATIVE PER LA P.M. FAENZA (RA) - 19 maggio 2006 Incidenti stradali: le nuove disposizioni LEGGE 21 febbraio 2006, n. 102 Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali. (Gazzetta Ufficiale n. 64 del ) Ugo Sergio Auteri 1

2 Premessa In materia di sinistri stradali la legge 102 del 2006 introduce un riforma destinata ad incidere significativamente sul piano sanzionatorio nei confronti dei responsabili di incidenti stradali e sulla tutela giurisdizionale dei diritti delle vittime della strada. Il recente intervento si pone quindi un duplice obiettivo, inasprendo, da un lato, le sanzioni penali e amministrative accessorie a quelle penali previste per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose e accelerando, dall altro, i tempi di definizione dei procedimenti risarcitori. In sintesi la legge 21 febbraio 2006, n. 102 composta di soli 6 articoli: - l articolo 1 aumenta il periodo di sospensione della patente di guida in caso di lesione personale grave o di omicidio colposo, sostituisce il comma 2 ed introduce il comma 2-bis nell art. 222 del c.d.s.; - l'articolo 2 eleva le pene per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime, sostituisce il secondo comma dell'articolo 589 ed il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale; - l'articolo 3 prevede che alle cause di risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali si applichino le norme processuali delle cause civili. - l'articolo 4 abbrevia i termini per le indagini preliminari e la fissazione della data del giudizio, modificando gli articoli 406, 416, 429 e 552 del codice di procedura penale; - l'articolo 5 consente la liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali modificando l'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; - l'articolo 6 prevede la prestazione di lavoro di pubblica utilità quale sanzione amministrativa accessoria per il condannato, introducendo l art. 224-bis nel c.d.s. 2

3 La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida In materia di applicazione di sanzioni accessorie all accertamento di reati commessi in violazione delle norme del codice della strada, l art. 1 della legge 102/2006 prevede un aumento del periodo di sospensione della patente di guida fino a due anni in caso di lesioni personali colpose aggravate e fino a quattro anni in caso di omicidio colposo con l eventuale diminuzione fino a un terzo in caso di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e seg. Cpp (Richiesta di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.) Reato Periodo sospensione patente Periodo sospensione patente modificato da l. 102/06 Lesioni personali colpose Da 15 giorni a tre mesi Da 15 giorni a tre mesi Lesioni personali colpose gravi o gravissime Da uno a sei mesi Fino a due anni * Omicidio colposo Da due mesi a un anno Fino a quattro anni * * con eventuale diminuzione fino ad un terzo in caso di applicazione dell art. 444 cpp Reati di omicidio colposo e lesioni personali: pene, prescrizione e competenza Il nuovo articolo 589 comma 2 del codice penale, a partire dal 1 aprile 2006, prevede per il reato di omicidio colposo un aumento di pena da un minimo di due ad un massimo di cinque anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nella precedente formulazione era prevista la reclusione da uno a cinque anni. Art. 589/2 c.p. Fino al 31 marzo 2006 Dal 1 aprile 2006 Omicio colposo reclusione da uno a cinque anni reclusione da due a cinque anni 3

4 Per quanto riguarda invece le lesioni personali gravi e gravissime per fatti commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, le modifiche introdotte dalla legge 102/2006 prevedono un inasprimento ancor più significativo attraverso un aumento della pena detentiva minima e massima prevista dal 3 comma dell art. 590 c.p. e l abolizione della sanzione penale pecuniaria alternativa della multa: Art. 590/3 c.p. Fino al 31 marzo 2006 Dal 1 aprile 2006 Lesioni gravi Lesioni gravissime reclusione da due a sei mesi o multa da L (.247) a (.619) reclusione da sei mesi a due anni o multa da L (.619) a L (.1.238) reclusione da tre mesi a un anno o multa da euro 500 a euro reclusione da uno a tre anni Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della Legge 102/2006 continuerà ad applicarsi la disciplina degli articoli 589 e 590 del codice penale antecedenti la modifica, per effetto del principio del favor rei imposto dall'art. 2 comma 3 del codice penale secondo il quale: Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Al riguardo va evidenziata la recente modifica dei termini di prescrizione praticata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 per effetto della quale il termine di estinzione per il delitto di omicidio colposo previsto dall art. 589, 2 e 3 comma è di 12 anni e per quel che riguarda le lesioni personali gravi e gravissime, il reato si estingue nel termine di sei anni dalla commissione del fatto. A decorrere dall 8 dicembre 2005, l art. 157 del codice penale prevede infatti che : La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. (omissis) I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma,... (omissis) 4

5 Delitto Prescrizione (dal 8/12/2005) Omicidio colposo (art. 589/2 c.p.) Lesioni gravi o gravissime (art. 590/3 c.p.) 12 anni 6 anni Secondo la tesi più accreditata la disposizione legislativa in esame trasferisce, o meglio, restituisce, al Tribunale ordinario, la competenza a decidere in materia di reati di lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in considerazione dell inapplicabilità in concreto del previsto aggravamento sanzionatorio in tali ipotesi di reato da parte del giudice di pace, a causa della sua impossibilità di applicare la pena della reclusione o quella della multa. L art. 52 del decreto legislativo n. 274/2000 prevede infatti che: lettera a) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell arresto alternativa a quella della multa o dell ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da 258 ad 2582; se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi ; lettera b) quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 516 a euro o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi. Pur tuttavia risulta che alcune Procure della Repubblica sostengano una tesi diametralmente opposta, ritenendo che la competenza a giudicare i reati di lesioni personali colpose gravi e gravissime rimanga al Giudice di Pace. Dalla lettura della circolare del Corpo di P.M. di Milano datata 20 aprile 2006 ed avente per oggetto Nuove disposizioni in materia di danni alle persone derivanti da violazioni alle norme del codice della strada si osserva che sono state impartite disposizioni in tal senso previo confronto con la locale Procura della Repubblica precisando che: Riguardo alle modifiche procedurali relative ai reati di lesioni personali colpose gravi e gravissime, si rammenta che l art. 4 della legge 274/2000 demanda al Giudice di 5

6 Pace la competenza a giudicare tali delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, trattandosi di illeciti perseguibili a querela. Dopo avere avviato un confronto con la locale Procura della Repubblica si ritiene di potere affermare che le modifiche introdotte con la legge in commento non determinino una modifica della competenza a giudicare, che rimane quindi al Giudice di Pace, al quale debbono essere trasmesse le notizie relative ai reati previsti dall art. 590 comma terzo sopra indicati, solo se in presenza della condizione di procedibilità. Cause di risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali L art. 3 della legge 102/2006 estende il cd. rito del lavoro (libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile) alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti a incidenti stradali. Tale soluzione pone, per molti autori, dubbi interpretativi tutt altro che trascurabili, i quali evidenziano il rischio di sortire effetti contrari rispetto agli obbiettivi e alle esigenze di maggiore celerità delle cause in materia di infortunistica stradale in ragione delle oggettive difficoltà di applicazione di un sistema normativo concepito specificamente per la disciplina processuale di controversie del tutto particolari, quali quelle relative al lavoro, in materia di infortunistica stradale. Sebbene non sia stato esplicitamente previsto, l applicazione dell art. 3 della legge 102/2006 sottrae ai giudici di pace la competenza esclusiva a decidere cause di valore inferiore a euro relative a sinistri con lesioni. Per quanto le motivazioni siano ampiamente articolate, tale convinzione si basa sostanzialmente sulla inevitabile applicazione per analogia dell art. 413, 1 comma c.p.c. 1, che affida alla competenza del Tribunale le controversie individuali in materia di lavoro (art. 409 cpc), anche per le cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni in conseguenza di sinistri stradali. 2 Alla convinzione secondo la quale l intervento dell art. 3 della legge 102/2006 attribuisce al Tribunale il potere esclusivo di decidere, secondo il rito del lavoro, su ogni causa avente ad oggetto sinistri con lesioni, anche per danni di valore inferiore a euro, si contrappone parte della dottrina che afferma invece che il recente intervento legislativo non modifichi quelle che sono le regole sulla competenza che rimane vincolata 1 Art. 413 cpc (Giudice competente) 1.Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione del giudice del lavoro. 2 Vedi Incidenti stradali; legge n.102/2006, breve guida pratica per il risarcimento danni su 6

7 al valore della causa, ritenendo, quindi, di competenza del Giudice di Pace le controversie di valore non superiore ai ,70 euro, e del Tribunale quelle eccedenti tale valore. 3 Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali L art. 5 della legge 102/06 introduce la facoltà per il danneggiato di chiedere una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza. Inopportuno però in questo caso il richiamo alla legge 990/69 in quanto la stessa risulta definitivamente abrogata dal nuovo codice delle assicurazioni dal primo gennaio 2006 che disciplina ampiamente la materia. Sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità La legge in esame introduce infine una nuova sanzione amministrativa accessoria all accertamento dei reati in materia di circolazione stradale. Il nuovo art. 224-bis del c.d.s. dispone e disciplina l applicazione facoltativa della sanzione accessoria del lavoro di pubblica utilità da parte del giudice in sede di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per un periodo da uno a sei mesi o da tre a sei mesi in caso di recidiva. L attività dovrà essere svolta nell ambito della provincia dove risiede il condannato a favore dello Stato, regioni, province, comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità saranno comunque determinate dal Ministro della Giustizia con proprio decreto. 3 La nuova normativa processuale per i procedimenti di risarcimento danni da incidenti stradali con conseguenze letali e lesioni personali di Stefano Galeani 7

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