REGOLAMENTO AZIENDALE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA

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1 REGOLAMENTO AZIENDALE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA Art. 1 Oggetto del Regolamento e norme introduttive 1. Il presente Regolamento disciplina l affidamento di lavori in economia da parte dell U.O. Ingegneria Clinica ed Ospedaliera dell Azienda ULSS 15, in ottemperanza al principio comunitario di proporzionalità, contemperando altresì l efficacia e l economicità dell azione amministrativa con i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. 2. Le norme in esso contenute sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i (di seguito rispettivamente indicati come codice e regolamento ). Art. 2 Limiti di importo e divieto di frazionamento 1. L'affidamento di lavori in economia è consentito nel limite di importo di ,00 Euro. 2. L importo di cui al precedente comma 1 è ridotto ad ,00 qualora i lavori siano oggetto di esecuzione in amministrazione diretta. 3. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del consiglio dei Ministri che dovessero modificare le soglie stabilite dall art.125 del codice. 4.Tutti gli importi di cui al presente regolamento, comprensivi degli eventuali costi della sicurezza, devono intendersi al netto dell IVA e, ove previsto, degli oneri previdenziali ed assistenziali. 5. I lavori di importo superiore a ,00 Euro, ivi comprese le prestazioni di manutenzione periodica o non periodica, non potranno essere frazionati artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento, sottraendoli dalle ordinarie procedure di scelta del contraente. Art. 3 Responsabile del procedimento 1. La carica di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in economia è assunta dal Direttore dell U.O. Ingegneria Clinica ed Ospedaliera, ovvero dai collaboratori dell ufficio dallo stesso delegati a tale funzione, in relazione ai singoli interventi da realizzare con le modalità del presente regolamento. 2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti previsti dal Codice e dal regolamento. In particolare provvede in relazione alle attività di istruttoria, scelta del criterio di selezione, rapporti con l AVCP, indagini di mercato, lettere di invito, attestazioni interenti la regolare esecuzione della prestazione, oltre a tutti gli altri adempimenti complementari previsti. 3. Il responsabile del procedimento opera nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e concorrenza evitando l interpello reiterato di concorrenti quando sia a conoscenza che i requisiti richiesti per l esecuzione dei lavori sono posseduti da un numero sufficientemente ampio di soggetti. 1

2 Art. 4 Tipologie di lavori 1. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, i lavori che l U.O. Ingegneria Clinica ed Ospedaliera può affidare in economia sono quelli di seguito individuati: a) manutenzione di opere o di impianti, comprese opere di ampliamento o completamento; b) interventi non programmabili o urgenti in materia di sicurezza; c) lavori che non possono essere differiti, dopo l infruttuoso esperimento di una procedura di gara; d) lavori necessari per la compilazione di studi e progetti; e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori; f) lavori di demolizione; g) manutenzione delle opere relative alla viabilità; h) manutenzione e riparazione delle aree verdi; i) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze di proprietà dell Azienda ULSS o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario; j) opere di bonifica ambientale funzionali all esecuzione di attività istituzionali. Art. 5 Criteri generali in materia di procedura e di scelta del contraente 1. Le acquisizioni mediante procedura di cottimo fiduciario sono disposte: a) direttamente; b) con ricorso a sondaggio o indagine di mercato; c) con procedura negoziata tra almeno cinque ditte; secondo le indicazioni operative di cui al successivo art.6, nel rispetto dei principi di cui all art. 1, applicando il principio della rotazione. 2. Nelle procedura di cottimo fiduciario per affidamento di lavori di importo superiore ai ,00 euro la fase relativa all apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e tecnica e le offerte economiche viene svolta in seduta pubblica, previa comunicazione agli operatori economici partecipanti del giorno e dell ora predeterminati. 3. L esito degli affidamenti in economia di importo pari o superiore ai ,00 euro è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul sito internet aziendale. Art. 6 Modalità di esecuzione e di affidamento degli interventi in economia 1. I lavori in economia possono essere eseguiti, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti e del Regolamento attuativo, nelle seguenti forme: a. in amministrazione diretta, impiegando materiali, attrezzature e mezzi d opera della stazione appaltante, oppure appositamente acquistati e noleggiati, e personale dipendente della stazione appaltante stessa, oppure assunto per l occasione sotto la direzione del RUP. 2

3 b. i lavori di importo inferiore ai ,00 euro sono affidati mediante l emissione di un buono d ordine a firma del Direttore dell U.O. Ingegneria Ospedaliera e Clinica o suo delegato, previo svolgimento di apposita indagine di mercato ovvero in affidamento diretto ad un fornitore, previa dichiarazione motivata di congruità prezzi da parte del funzionario responsabile dell istruttoria, in relazione alla prestazione da eseguire; c. i lavori di importo compreso tra i ,00 e i ,00 euro sono affidati con provvedimento del Direttore dell U.O. Ingegneria Ospedaliera e Clinica. Per i lavori di importo superiore a ,00 euro l affidamento deve essere preceduto da indagine di mercato richiedendo almeno 3 preventivi di spesa, fatti salvi i casi di cui all art. 57 del Codice e gli interventi urgenti di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento. La richiesta di preventivo può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica o per iscritto contemporaneamente alle ditte individuate, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione. I lavori di importo inferiore a ,00 possono essere affidati direttamente ad una determinata ditta: il Direttore dell U.O. Ingegneria Ospedaliera e Clinica può procedere con affidamento diretto ad una determinata impresa, previa dichiarazione motivata di congruità prezzi da parte del funzionario responsabile dell istruttoria. I lavori di importo superiore a quelli indicati non potranno essere artificiosamente frazionati al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente comma. d. I lavori di importo superiore ai euro (e fino ai euro) sono affidati con deliberazione del Direttore Generale a seguito di procedura negoziata di cottimo fiduciario con confronto concorrenziale tra almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero ditte idonee. Le ditte da invitare sono individuate sulla base di indagine di mercato, oppure tramite elenchi aperti predisposti e gestiti anche previo avviso pubblico sul sito internet aziendale. Gli affidamenti di lavori di importo superiore ai ,00 euro sono disposti mediante il ricorso ad uno dei seguenti criteri: a) al prezzo più basso; b) all offerta economicamente più vantaggiosa. 2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente articolo. Art. 7 Requisiti dell operatore economico 1. Gli operatori economici a cui vengono affidate le acquisizioni in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall art. 38 del codice dei contratti. L'affidatario dei lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all art. 40 del codice di contratti prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. 2. Il controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell art. 48 del codice dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di acquisizione, viene effettuato a conclusione della procedura stessa. Art. 8 3

4 Garanzie 1. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all art. 1 del presente regolamento: a) la cauzione provvisoria non è richiesta per le acquisizioni in economia di importo inferiore ai ,00 euro; b) la cauzione definitiva non è richiesta per gli affidamenti in economia di importo fino ai euro e per tutti quelli in cui si preveda che il pagamento del corrispettivo avvenga a prestazioni eseguite e dichiarate regolari ; 2. La cauzione provvisoria è fissata nella misura del 2% dell importo su cui si acquisisce l offerta, mentre la cauzione definitiva è prevista nella misura del 10% dell importo contrattuale. L importo può essere ridotto nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dall art. 75 comma 7 del Codice. 3. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva vengono costituite nella forma di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa o latra garanzia idonea e devono prevedere espressamente: a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2 del c.c.; c) operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell amministrazione regionale. 4. La mancata costituzione della cauzione definitiva, ove richiesta, determina la decadenza dell affidamento. 5. La cauzione definitiva, ove richiesta, copre gli oneri per il mancato ed inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell attestazione inerente la regolare esecuzione della prestazione. Art. 9 Formalizzazione dell aggiudicazione e stipula del contratto 1. Per le acquisizioni di importo inferiore a ,00 euro la formalizzazione dell aggiudicazione con il soggetto affidatario e la stipula del contratto coincidono con l emissione del relativo buono d ordine firmato dal Direttore dell U.O. Ingegneria Ospedaliera e Clinica o suo delegato. 2. Il Direttore del U.O. Ingegneria Ospedaliera e Clinica procede alla formalizzazione dell aggiudicazione con il soggetto affidatario mediante lettera di affidamento, che deve essere sottoscritta per accettazione e restituita all Ente e che tiene luogo a contratto (c.d. scambio di lettera commerciale). 3. Lo schema di lettera di contratto deve indicare: a. codice identificativo della prestazione (CIG) attribuito dall autoirtà di Vigilanza e, ove obbligatorio per legge, il codice unico di progetto (CUP); a. l elenco dei lavori e delle somministrazioni; b. i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l importo di quelli a corpo; c. le modalità e condizioni di esecuzione; d. il termine di ultimazione dei lavori; e. le modalità di pagamento; f. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il rapporto per inadempimento dell affidatario; g. le garanzie a carico dell'esecutore, ove previste. 4

5 4. Le spese di stipulazione ed eventuale registrazione sono a carico della ditta contraente. Art. 10 Esecuzione del contratto 1. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione dei contratti e collabora a tale scopo con il direttore lavori. 2. Qualora la controparte non adempia agli obblighi contrattuali la Stazione Appaltante si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e del risarcimento del danno, ove non ritenga più efficace il ricorso all esecuzione in danno previa diffida. 3. I lavori sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall acquisizione da parte di un funzionario prescelto dal responsabile del procedimento. Qualora la contabilità dei lavori sia redatta in forma semplificata ai sensi del comma 2 dell art.11, il certificato di regolare esecuzione è sostituito dal visto di conformità di cui al medesimo comma 2. Art. 11 Contabilità dei lavori in economia e liquidazione delle spese 1. Per i lavori affidati mediante procedura di cottimo fiduciario e di importo superiore ai euro si procede alla compilazione di: registro di contabilità stato di avanzamento lavori certificati di pagamento rendiconto finale della spesa complessiva controfirmato dal RUP Le spese sono liquidate dal RUP su presentazione della documentazione di cui sopra. Effettuata l ultima liquidazione il RUP cura la redazione del rendiconto finale ed autorizza a svincolare l eventuale cauzione prestata dalla ditta. 2. Per i lavori di importo inferiore ai ,00 l attestazione dell avvenuta regolare esecuzione e della corretta quantificazione del credito spettante alla ditta può prescindere dalla compilazione dei documenti di cui al comma 1 ed avvenire tramite apposizione di tale dichiarazione, anche a mezzo timbro, sulla fattura presentata dalla ditta. L attestazione spetta al Direttore Lavori/responsabile dell istruttoria e la fattura viene poi controfirmata dal RUP per autorizzarne il pagamento. 3. La liquidazione delle fatture per il pagamento del corrispettivo è preceduta dall'accertamento della regolarità contributiva e fiscale. Art. 12 Perizia suppletiva per maggiori spese 1. Ove durante l esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva per chiedere l autorizzazione sulla eccedenza della spesa. 2. In nessun caso comunque la spesa complessiva può superare il limite di Euro ,00 e il limite di Euro ,00 nel caso di affidamento diretto. 5

6 Art. 13 Interventi d urgenza 1.Il responsabile del procedimento può ordinare l immediata esecuzione di lavori in deroga alle procedure precedentemente indicate, qualora ciò si renda necessario per motivi di urgenza, anche per prevenire danni a persone e/o cose, oppure alla stazione appaltante. 2. Le motivazioni dell urgenza devono risultare da un apposito verbale compilato dal responsabile del procedimento; tale verbale deve essere trasmesso unitamente ad una perizia estimativa di spesa alla Stazione appaltante per la copertura della spesa e perl autorizzazione all esecuzione dei lavori. Art. 14 Interventi di somma urgenza 1. Il responsabile del procedimento o il tecnico che per primo si reca sul luogo può disporre l immediata esecuzione di lavori o l immediata acquisizione di forniture per motivi di somma urgenza, quando le circostanze riscontrate non consentono alcun indugio nel rimuovere le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o per la salute pubblica. 2. L esecuzione di lavori o forniture può essere affiata, previa compilazione di un verbale di somma urgenza, con affidamento diretto ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico che per primo si è recato sul posto, concordando il prezzo delle prestazioni oppure, in mancanza del consenso, ingiungendo l esecuzione dei lavori e delle forniture sulla base dei prezzi proposti dalla stazione appaltante. 3. Il responsabile del procedimento cura la redazione di una perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza entro dieci giorni dall ordine di esecuzione e trasmette tale perizia alla stazione appaltante unitamente al verbale di somma urgenza, per la copertura della spesa per l approvazione dei lavori e delle forniture. 4. Qualora la stazione appaltante non approvi la perizia trasmessa, il responsabile del procedimento procede comunque alla liquidazione delle spese relative alla parte dell opera o dei lavori realizzati. Art. 15 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione. 6

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