COMUNE DI PIOMBINO. (Provincia di Livorno)

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1 COMUNE DI PIOMBINO (Provincia di Livorno) LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA DI 2096,64 kwp, IN PIOMBINO (LI) LOC. RIOTORTO VECCHIO RELAZIONE TECNICO/ILLUSTRATIVA APPENDICE 1 NORME DI RIFERIMENTO COMMITTENZA: Fm Solare, con sede in Firenze, Via Caduti di Cefalonia n 31. REDAZIONE: Ing. Maurizio Mazzanti, Via di Vacciano 6h, Bagno a Ripoli (FI) Geom. Marco Casati, Via Roma 42, Peccioli (PI) DATA: Marzo 2010

2 Indice NORME E PROCEDURE AUTORIZZATIVE... 3 Il nuovo Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER)... 4 Conformità con la Strumentazione Urbanistica e Regolamentare Comunale: una sentenza recente... 5 Ulteriori elementi in merito al procedimento autorizzativo e alla conformità con la Strumentazione Urbanistica e Regolamentare Comunale... 6 ALLEGATO A SENTENZA TAR UMBRIA N. 518 DEL 15 GIUGNO

3 La produzione di energia dalla fonte solare fotovoltaica è incentivata dallo Stato, in base al Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 45 del 23 febbraio (c.d. nuovo Conto Energia ), che definisce anche, per quanto di competenza dello Stato, le procedure autorizzative. Per quanto attiene alle procedure autorizzative, in particolare, è previsto quanto segue: Ai sensi dell art. 5 comma 7 del D.M. 19 febbraio 2007: per la costruzione e l esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n Se, quindi, il sito individuato per l installazione dell impianto fotovoltaico non richiedesse alcuna autorizzazione, in base al DM 19 febbraio 2007, sarebbe sufficiente la presentazione della DIA. Ai sensi dell art. 5 comma 9 del D.M. 19 febbraio 2007: Ai sensi dell art. 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici. Ne consegue che, anche nel caso in cui il terreno candidato a ospitare l impianto fotovoltaico sia destinato ad attività agricole, non si rende necessario modificare in alcun modo lo strumento urbanistico comunale. Tuttavia, lo stesso comma 7 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007, sopra ricordato, fa correttamente riferimento anche alla legislazione regionale, trattandosi di materia concorrente tra Stato e Regioni. A questo punto entra in gioco la Legge Regionale 39/2005, che al comma 1 dell'articolo 13 prevede di assoggettare gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili all'autorizzazione unica, in applicazione dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, prescrizione applicabile all'impianto proposto in quanto la sua potenza nominale non consente di ricadere entro i limiti della "Attività libera" (articolo 17 della L.R. 39/2005) o della semplice DIA (articolo 16 della L.R. 39/2005). L'autorizzazione unica è definita all'articolo 10 della L.R. 39/2005, ed è rilasciata a conclusione di un "procedimento unificato" (quindi conferenza dei servizi, ecc), secondo le procedure stabilite all'articolo 11 della stessa L.R. 39/2005. La competenza in ordine al rilascio della autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica è in capo alla Provincia (di Pisa), ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della stessa L.R. 39/2005. E molto importante segnalare che l attivazione del suddetto procedimento unificato è in realtà subordinata all acquisizione del parere di compatibilità ambientale da parte della Regione Toscana: si tratta della prima fase, detta Verifica di Impatto Ambientale, esperita ai sensi della L.R. n. 79/1998, di cui è responsabile la Regione, la quale a conclusione di questa prima fase del 3

4 procedimento rilascerà la certificazione di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (D.Lgs. n. 4/2008), nonché dell Art. 11 della stessa L.R. n. 79/1998, salvo l eventuale decisione di richiesta di VIA Valutazione di Impatto Ambientale, il quale procedimento includerebbe e supererebbe tutti i successivi.! Una importante e recente novità che, a livello non direttamente normativo ma pianificatorio, ridefinisce gli obiettivi di penetrazione delle fonti rinnovabili sul territorio della Regione Toscana è il PIER Piano di Indirizzo Energetico Regionale, definitivamente approvato dal Consiglio Regionale il giorno 8 luglio Il PIER indica una strada percorribile alla Toscana non soltanto no nuke e no carbone, ma anche no oil, grazie agli obiettivi di diffusione delle energie rinnovabili e di miglioramento dell efficienza energetica, e ai relativi strumenti per conseguirli anno per anno. Gli obiettivi all anno 2020, che per una trasformazione energetica di questa portata è ormai molto prossimo, sono talmente ambiziosi da superare abbondantemente gli stessi obiettivi Europei, a partire dalla previsione dell energia solare fotovoltaica a 700 MW, contro i meno di 10 MW attuali, la medesima previsione per l energia eolica, di cui 300 MW offshore, sul mare, così come ai 300 MW geotermici, 100 dei quali da ottenersi per mezzo di risorse marginali rispetto a quelle sfruttate finora, e all impulso per l impiego sostenibile delle biomasse a uso energetico soltanto da filiere corte, cioè da risorse regionali. Tra gli strumenti individuati per conseguire gli obiettivi, da segnalare la semplificazione delle norme autorizzative, in linea con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali prodotte dal precedente Governo e anche oltre per particolari applicazioni, per esempio per l energia solare in agricoltura, l impegno ad aggiornare piani e regolamenti Comunali per l inserimento delle fonti rinnovabili e per la nuova edilizia energeticamente efficiente, oltre che sostegno finanziario per le aree produttive e i distretti artigianali e per le applicazioni più innovative. L obiettivo complessivo più ambizioso, ricordato nella Introduzione al PIER, punta alla copertura di almeno il 50% del fabbisogno di energia elettrica per mezzo di fonti rinnovabili, mentre la sola fonte fotovoltaica dovrà soddisfare almeno il 5% del fabbisogno complessivo e costituire il 10% della produzione da fonti rinnovabili. Molto interessante, a questo ultimo proposito, è il seguente passaggio dell Introduzione al PIER: può essere ipotizzata una previsione di settecento megawatt di potenza per il fotovoltaico che,... gode di interessanti stimoli sul fronte della ricerca e dell innovazione tecnologica sia sui materiali impiegati, sia sulla performance degli impianti in termini di efficienza. I vantaggi, per il fotovoltaico, riguardano non solo la possibilità di installazione sui tetti delle abitazioni, ma soprattutto sugli immobili delle attività economiche in generale e nelle aree interessate da progetti di ripristino ambientale, bonifica o messa in sicurezza, così come nelle aree agricole dove possono essere sperimentate forme di integrazione con le attività agricole e dell allevamento. Di particolare rilievo anche il seguente passaggio, tratto dal par Il quadro normativo e programmatico regionale, sezione Semplificazione amministrativa e pianificazione : La normativa nazionale, innovata dalla L. 244/2007, Legge Finanziaria 2008, e quella regionale, da adeguare alle novità della ricordata Finanziaria, contengono elementi di semplificazione rivolti a favorire la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, tra tutti l articolo 12 del Dlgs 387/2003, il quale, in particolare, prevede che l autorizzazione all impianto abbia valore di variante agli strumenti urbanistici e che tali 4

5 impianti possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani territoriali; è tuttavia necessario assicurare l armonizzazione di tali opportunità con le esigenze proprie della gestione del territorio, per garantire, come continua il comma 7 dello stesso articolo, la valorizzazione delle tradizione agroalimentari, la tutela delle biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Per fare questo è necessario che gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio dei Comuni sappiano anticipare e gestire, in armonia con la LR 1/2005, con il PIT, e con i PTC provinciali, in un contesto condiviso con i livelli di programmazione su scala provinciale e regionale, in osservanza del procedimento unificato previsto dalla LR 1/2005, le opportunità derivanti dallo sviluppo della produzione di energia attraverso l impiego di rinnovabili, in un quadro di sostenibilità economica, ambientale e territoriale attenta alla tutela del territorio e del paesaggio. Il sistema delle regole, delle procedure e dei tempi che governano l installazione di impianti per la produzione di energia alimentati da rinnovabili, in particolare la realizzazione di parchi eolici, di centrali fotovoltaiche, di centrali idroelettriche, di centrali a biomasse e di centrali geotermoelettriche, deve, pertanto essere parte di un più generale governo del territorio, in grado di assicurare una valutazione strategica (ai sensi della Direttiva 2001/42/CE) circa la capacità del territorio di accogliere l impianto, avvalendosi anche delle procedure di valutazione integrata di cui all articolo 11 e seguenti della LR 1/2005. Infine, appare molto pertinente alla materia oggetto della presente Relazione il seguente passaggio della sezione Energia fotovoltaica, capoverso Disposizioni attuative : Per consentire la installazione di impianti che occupano grandi quantità di suolo anche in aree agricole, sulla scorta della disciplina che verrà dettata dalla LR 39/2005 e delle indicazioni fornite dal PIT, è ritenuta necessaria la specifica indicazione, da parte del comune o dei comuni interessati, di ambiti nel proprio strumento urbanistico (Regolamento Urbanistico in conformità col Piano Strutturale), così come indicato nel precedente capitolo 1. Complessivamente, il PIER traccia un percorso volto al concreto conseguimento di obiettivi tanto ambiziosi quanto necessari alla sostenibilità stessa dell economia e del benessere collettivo della Toscana e della sua comunità, e nello stesso spirito di concretezza individua nei territori destinati all agricoltura e all allevamento, nel rispetto delle specificità produttive, della biodiversità e dei pregi paesaggistici, una delle sedi naturali in cui collocare le installazioni fotovoltaiche, ferma restando la ricerca del massimo grado di integrazione con le attività preesistenti e tipiche e con l ambiente locale. "# $%# &'# '# # ( ' Ai fini della conformità degli interventi di installazione di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili con le disposizioni urbanistiche e regolamentari comunali, è rilevante la Sentenza del T.A.R. dell'umbria, n. 518 del 15 giugno 2007, riprodotta anche nell Allegato A alla presente nota. Secondo il commento del sito professionale : Il TAR Umbria ha affrontato la questione relativa alla possibilità di installare parchi eolici in zona agricola come ammesso dall art. 12 del Dlgs. n. 387/2003 di attuazione della Direttiva 2001/77/CE, in particolare in mancanza di una specifica espressa previsione localizzativa da parte degli strumenti urbanistici. 5

6 Nel caso di specie, un Comune (Spoleto) aveva negato la compatibilità urbanistica di un parco eolico destinato ad essere realizzato in zona agricola sul presupposto che il PRG non avesse individuato aree idonee per la realizzazione di parchi eolici nel territorio comunale. Il TAR ha censurato tale ricostruzione, affermando comunque che i Comuni possono certamente prevedere, nell esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici. Del resto, l articolo 12, comma 7, del Dlgs n. 387/2003 sottintende tale potere, laddove prevede che «Nell ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale». Tuttavia, in mancanza di una simile previsione conformativa, è indubbio secondo il TAR che, in base alla predetta disposizione, detti impianti possano essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica) in tutte le zone agricole. E che, conseguentemente, la mancanza di una specifica espressa previsione localizzativa non possa determinare l incompatibilità urbanistica di un sito ubicato in zona a destinazione agricola." Per quanto riguarda il progetto di riferimento del presente documento, può essere utile evidenziare quanto segue: Quanto riportato in merito a impianti eolici è valido, in diritto, anche per gli impianti fotovoltaici, rientrando nelle stesse disposizioni di legge (in particolare della L. 10/1991 e del Dlgs. 387/2003). Rispetto alle "salvaguardie" menzionate nel Dlgs. 387/2003, cioè "sostegno nel settore agricolo,... valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali,... tutela della biodiversità,... del patrimonio culturale e del paesaggio rurale", è infine ragionevole attribuire agli impianti fotovoltaici un impatto minore rispetto agli impianti eolici. Nel caso in cui gli strumenti urbanistici del Comune non prevedano espressamente aree vocate e/o riservate per la localizzazione di impianti fotovoltaici, la sentenza sopra illustrata potrebbe essere sufficiente a dissipare i dubbi di legittimità rispetto agli stessi strumenti urbanistici. # # )# "# $ %# &'# # Il primo Atto che il Comune di Piombino potrà produrre sarà il parere di Conformità dell intervento proposto con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale, necessario ai fini dell espletamento del procedimento unificato, rispetto al quale quindi esso assume carattere di priorità e di presupposto. In quanto previsto in materia autorizzativa dalla L.R. n. 39/2005, il soggetto sovraordinato cui il Comune si riferirà sarà la Provincia di Livorno. Ai fini della espressione di un parere di conformità eventualmente positivo, facendo seguito a tutto quanto illustrato, si evidenziano i seguenti elementi. Una opzione è considerare che l intervento proposto non comporta la realizzazione di nuove opere edili ne di impianti tecnologici stabili, essendo ciascun inseguitore solare assimilabile a una struttura prefabbricata, solamente appoggiata e non ancorata a terra, installabile e rimovibile in tempi molto limitati; se fosse adottata una interpretazione di questo tipo, non sarebbe necessario modificare in alcun modo il Regolamento Urbanistico ovvero il Regolamento Edilizio. Un altra opzione consiste nel prendere atto della sentenza del TAR dell Umbria n. 518 del 15 giugno 2007, e in base ad essa concedere direttamente la compatibilità urbanistica. 6

7 Alternativamente, può essere modificato il Regolamento Urbanistico ovvero il Regolamento Edilizio, pratica che comporta i dovuti passaggi in Giunta e in Consiglio, e può essere risolta almeno in via di principio, trattandosi del recepimento di norme nazionali. Alla base della possibilità di modificare abbastanza facilmente il Regolamento Urbanistico ovvero il Regolamento Edilizio, risiede la norma di legge per cui, ai fini della installazione di impianti energici alimentati a fonti rinnovabili, non è necessario modificare la destinazione d uso del terreno agricolo, stabilita dall art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (richiamato poi nello stesso D.M. 19 febbraio 2007 che definisce il quadro di incentivazione alla fonte fotovoltaica): Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. Concludendo, si ritiene comunque, sulla base di quanto sopra esposto e illustrato, che non sia necessario modificare alcuno strumento e Regolamento Comunale, ai fini della concessione del parere positivo di conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale. 7

8 ALLEGATO A SENTENZA TAR UMBRIA N. 518 DEL 15 GIUGNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'umbria ha pronunciato la seguente SENTENZA Sent. n. 518 Depositata il 15 Giugno 2007 sul ricorso n. 16/2007, proposto dalla GAMESA ENERGIA ITALIA S.P.A., con sede in Roma, in persona del direttore generale rappresentante legale pro-tempore Carmelo Scalone, rappresentata e difesa dall avv. Luigi Pianesi e con lui elettivamente domiciliata in Perugia presso lo studio dell avv. Carlo Calvieri, alla Via Bartolo 37/43; contro - il Comune di Spoleto, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall avv. Massimo Marcucci, anche domiciliatario in Perugia, alla Via Bartolo n. 10; - il dirigente dello Sportello Unico Impresa e Cittadino del Comune di Spoleto, arch. Antonella Quondam Girolamo, il dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica del Comune di Spoleto, arch. Giuliano Maria Mastroforti, non costituiti in giudizio; - Claudio Gennari e Maria Filomena Magrini, non costituiti in giudizio; per l annullamento - del certificato di compatibilità urbanistica rilasciato dallo Sportello Unico Impresa e Cittadino del Comune di Spoleto in data 9 novembre 2006 e comunicato alla società ricorrente con nota prot in data 13 novembre 2006; - del parere della Direzione Pianificazione Urbanistica prot /06 in data 7 novembre 2006, comunicato con fax in data 18 dicembre 2006; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta alla pubblica udienza del 16 marzo 2007 la relazione del dott. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO 1. La società ricorrente ha elaborato un progetto per la realizzazione nell area del Monte Acetella, in territorio del Comune di Spoleto, di un parco eolico composto da 27 aerogeneratori. L area, classificata urbanisticamente zona agricola (spazio rurale), è individuata quale sito eolico potenziale ai fini dell installazione di impianti eolici dal Piano Energetico Regionale adottato dalla Regione Umbria con deliberazione consiliare n. 402 in data 21 luglio Dovendo sottoporre il progetto alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell articolo 3, comma 1, della l.r. 11/1998, la società ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio della dichiarazione di compatibilità urbanistica prevista dall articolo 5, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998. Lo Sportello Unico Impresa e Cittadino del Comune di Spoleto ha rilasciato in data 9 novembre 2006 un atto nel quale si certifica che l area in questione non risulta urbanisticamente compatibile con la realizzazione di un impianto eolico, in quanto il P.R.G. vigente ed il P.R.G. (Parte strutturale) adottato con deliberazione consiliare n. 107/2003 non hanno individuato aree idonee per la realizzazione di parchi eolici nel territorio del Comune. 8

9 L atto richiama il parere della Direzione Pianificazione Urbanistica prot /06 in data 7 novembre 2006, nel quale si sottolinea che pochi mesi è stata respinta dal Consiglio comunale una osservazione della ricorrente al P.R.G. adottato, volta ad ottenere una destinazione urbanistica che preveda l installazione nell area, e che quindi a tal fine sarebbe necessario attivare una variante urbanistica. 2. La società ricorrente impugna il certificato, poiché preclude una positiva valutazione di impatto ambientale sul progetto. Sostiene che non vi è affatto la necessità che i piani urbanistici prevedano aree idonee alla realizzazione di impianti eolici, essendo la compatibilità di tali impianti con alcune destinazioni di zona già prevista dalla legge. Infatti, per espressa previsione dell articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all articolo 2, comma 1, lettere b) e c) (vale a dire gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, tra cui rientrano sicuramente i campi eolici) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici. Pertanto, la certificazione impugnata si pone in contrasto con il d.lgs. 387/2003, oltre che con la Direttiva 2001/77/CE di cui costituisce attuazione e che si propone di ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili e di razionalizzare e accelerare le procedure all opportuno livello amministrativo (articoli 3 e 6), nella prospettiva dell adempimento degli impegni assunti dall Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto. Altro profilo di contrasto è riscontrabile nei confronti del P.E.R., che individua l area in questione come sito idoneo all installazione di impianti eolici, e delle stesse disposizioni urbanistiche (articoli 61 e 71 delle N.T.A. del P.R.G.) che proprio in zona agricola ammettono la realizzazione di impiantistica di iniziativa pubblica e/o privata, sotto forma anche di impianti a rete, sia interrati che aerei. 3. Il Comune di Spoleto si è costituito in giudizio e controdeduce puntualmente. 4. Il ricorso è fondato e dev essere accolto, per le ragioni appresso indicate La difesa del Comune sostiene che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto andrebbe a censurare l adozione del P.R.G. Parte strutturale, nonché il provvedimento (deliberazione consiliare n. 51 in data 15 giugno 2005) con cui è stata respinta l osservazione presentata dalla ricorrente per ottenere una destinazione urbanistica dell area coerente con il proprio progetto, e rispetto ai quali si è determinata acquiescenza (o inoppugnabilità). Appare evidente che nell impugnazione in questione le vicende del procedimento urbanistico entrano marginalmente, quali connotazioni di contorno, posto che si controverte della legittimità di un accertamento negativo condotto in applicazione dei piani urbanistici vigenti e senza metterne in discussione la validità. La reiezione dell osservazione presentata dalla ricorrente (peraltro, in data 9 ottobre 2003, vale a dire prima dell entrata in vigore del d.lgs. 387/2003) non può perciò assumere rilevanza se non per confermare l esistenza di un orientamento politico-amministrativo pregiudizialmente contrario all installazione Nel merito, l utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (articoli 1, comma 4, della legge 1991, 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003); anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto dell 11 dicembre 1997 (ratificata con legge 120/2002). Espressione evidente di tale favor legislativo per le fonti rinnovabili è la previsione dell articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, sulla possibilità di installare gli impianti anche in zona agricola. Peraltro, detta possibilità non è senza limiti. 9

10 Come sottolinea anche la società ricorrente, i Comuni possono certamente prevedere, nell esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici. Del resto, l articolo 12, comma 7, invocato dalla ricorrente, sottintende tale potere, laddove prevede che Nell ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Tuttavia, in mancanza di una simile previsione conformativa, è indubbio che, in base alla predetta disposizione, detti impianti possano essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica) in tutte le zone agricole. E che, conseguentemente, la mancanza di una specifica espressa previsione localizzativa non possa determinare l incompatibilità urbanistica di un sito ubicato in zona a destinazione agricola. La difesa del Comune non eccepisce l esistenza di alcuna previsione comunale di tal segno. Si limita a sostenere che l impianto, per le sue caratteristiche tecniche e dimensionali, potrebbe essere realizzato soltanto in zona D (destinazione a pubblici servizi), in quanto riconducibile alla tipologia degli impianti industriali destinati alla produzione di energia di cui al d.p.r. 12 aprile 1968, allegato B, n. 2, lettera e), aggiunta dal D.P.C.M. 3 settembre Ma è evidente che una simile corrispondenza tipologica potrebbe farsi valere, in senso limitativo, qualora non vi fosse la previsione dell articolo 12, comma 7, citato. Tale disposizione costituisce una sorta di interpretazione autentica volta a chiarire positivamente la questione della compatibilità degli impianti eolici con la destinazione agricola dei terreni, a scapito dell opzione interpretativa alternativa precedentemente prospettata, consistente nel ritenere necessaria per l installazione la destinazione industriale del sito (cfr. TAR Campania, Napoli, I, 10 gennaio 2005, n. 44). Inoltre, sottolinea che la zona interessata presenta interessanti valenze naturalistiche ed agricole, che la rendono del tutto incompatibile con un installazione così impattante come quella del parco eolico. Al riguardo, il Collegio rileva che non risultano vincoli tali da precludere a priori l installazione; in ogni caso, la compatibilità dell installazione con la tutela dei valori ambientali e culturali del territorio (l area, posta sulla dorsale dei Monti Acetella, Acquasalce, Rascino e Cupiano, confina con la zona boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico) dovrà essere valutata nell ambito della v.i.a. 5. All accoglimento del ricorso segue l annullamento del provvedimento impugnato. Sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo dell'umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. La presente sentenza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2007, con l intervento dei magistrati: Avv. Pier Giorgio Lignani Avv. Annibale Ferrari Dott. Pierfrancesco Ungari L'ESTENSORE F.to Pierfrancesco Ungari Presidente. Consigliere. Consigliere, estensore. IL PRESIDENTE F.to Pier Giorgio Lignani F.to Rossella Cardoni IL SEGRETARIO 10

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