Allegato alla deliberazione di C.C. n. 34 del lettera B REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

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1 Allegato alla deliberazione di C.C. n. 34 del lettera B REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 1

2 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ART. 1 ESERCIZIO DELL ATTIVITA Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi area purché in forma itinerante. L esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, sulla base della normativa regionale, dal Funzionario Responsabile ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione Lombardia. Il Funzionario Responsabile rilascia, altresì l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, a favore del cittadino residente o della società di persone la cui sede legale sia posta nel territorio comunale. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo n. 114/1998. L autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. A tal fine l'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzativo. ART. 2 POSTEGGI Il posteggio è quella parte di area pubblica della quale il Comune ha la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio ha la durata di dieci anni ed è rinnovabile. ART. 3 RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 114/1998, è subordinato alla presentazione al protocollo del Comune di una istanza nella quale l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 114/1998; b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede l'autorizzazione. ART. 4 DISPOSIZIONI REGIONALI Il presente Regolamento è adottato in conformità agli indirizzi regionali approvati con Legge della Regione Lombardia n. 15 del pubblicata sul B.U.R.L in data

3 ART. 5 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA L'Ufficio Comunale competente all'istruttoria della domanda provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, il recapito telefonico del medesimo e gli orari di ricevimento al pubblico. Procede quindi alla verifica dei contenuti della domanda e all'accertamento, mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n Il procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune. Entro il suddetto termine le domande si intendono accolte e l'ufficio è tenuto al rilascio dell'atto autorizzativo qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego. Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni ovvero siano intervenute difficoltà negli accertamenti d'ufficio a causa di ritardi nelle risposte da parte di altri Enti pubblici non imputabili al Comune. ART. 6 FUNZIONARIO COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene rilasciata a firma del Funzionario Responsabile dell Ufficio Commercio e deve contenere l'intestazione del soggetto richiedente e/o del preposto in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione, l'ubicazione e la superficie di vendita del posteggio, se non trattasi di autorizzazione in forma itinerante, nonché eventuali prescrizioni. ART. 7 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO Il Comune garantisce ai sensi della Legge 07 agosto 1990, n. 241, la partecipazione del soggetto interessato al procedimento consentendo al medesimo la visione in ogni momento della pratica inerente alla domanda nonché la sua partecipazione ad eventuali riunioni operative inerenti la medesima. CAPO II MERCATO ART. 8 TIPOLOGIA DEL MERCATO Nel Comune di Borno è istituito n. 1 mercato periodico a cadenza settimanale. Riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi con strutture mobili su area scoperta. ART. 9 ESTREMI DEGLI ATTI FORMALI DI CONFERMA O DI NUOVA ISTITUZIONE DEL MERCATO Il presente Regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato istituito con appositi atti dal Comune. ART. 10 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO Il mercato ha luogo nei giorni di mercoledì ed i posteggi si intendono occupati dalle ore alle ore

4 I concessionari di posteggio possono giungere sul posto dalle ore ed installare il proprio banco a condizione che si garantisca il passaggio per la posa degli altri banchi, anche da un altro ingresso. In caso si constatino disfunzioni, rilevate dalla Polizia Municipale, l orario di arrivo è fissato dalle ore 7.15 alle ore 7.45 per il periodo invernale e dalle ore 7.00 alle ore 7.30 per il periodo estivo. La posa dei banchi, in questo caso, deve avere inizio dopo l orario massimo di arrivo. Il periodo invernale è fissato da ottobre a maggio ed il periodo estivo da giugno a settembre. Ogni operatore commerciale è tenuto a fare in modo di facilitare lo sgombero e lasciare il transito, in caso di urgenze, ai mezzi di soccorso. Entro le ore tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercantile della stessa. ART. 11 RICHIAMO DELLA LOCALIZZAZIONE, DELLA CONFIGURAZIONE E DELL'ARTICOLAZIONE DEL MERCATO L'area di svolgimento del mercato viene individuata nelle seguenti Vie o Piazze del centro storico o parti di esse: a) Via Vittorio Veneto b) Via Fonte Pizzoli c) Via Giardini d) Piazza Umberto I e) Via Vittorio Emanuele f) Via Don Pinotti I posteggi fissi annuali sono così definiti: - n. 27 riservati ai titolari di autorizzazione per il settore non alimentare; - n. 12 riservati ai titolari di autorizzazione per il settore alimentare; - n. 05 riservati ai produttori agricoli di cui alla Legge n. 59/1963. I posteggi stagionali estivi vanno dal 01 giugno al 31 agosto e sono così definiti: - n. 02 riservati ai titolari di autorizzazione per il settore non alimentare. Ai sensi della Legge Regionale , n. 15, il Comune individua le tipologie merceologiche dei posteggi come segue: - n. 07 posteggi destinati alla vendita di abbigliamento per uomo/donna/bambino escluse le calzature e la pelletteria; - n. 03 posteggi destinati alla vendita di generi alimentari esclusa la frutta; - n. 04 posteggi destinati alla vendita esclusiva di frutta; - n. 01 posteggio destinato alla vendita di carne bianca e pollo allo spiedo; - n. 01 posteggio destinato alla vendita di pesce fresco, surgelato e fritto; - n. 03 posteggi destinati alla vendita di calzature; - n. 01 posteggio destinato alla vendita di calzetteria; - n. 03 posteggi destinati alla vendita di dolciumi; - n. 01 posteggio destinato alla vendita di fiori; - n. 01 posteggio destinato alla vendita di casalinghi; - n. 01 posteggio destinato alla vendita di bigiotteria; - n. 01 posteggio destinato alla vendita di vimini; - n. 01 posteggio destinato alla vendita di pelletteria; - n. 01 posteggio destinato alla vendita di biancheria intima; - n. 01 posteggio destinato alla vendita di ferramenta; - n. 01 posteggio destinato alla vendita di giocattoli; - n. 01 posteggio destinato alla vendita di cappelli; - n. 01 posteggio destinato alla vendita articoli di erboristeria; 4

5 - n. 01 posteggio destinato alla vendita di animali e prodotti per l allevamento; - n. 01 posteggio destinato alla vendita di quadri e artigianato artistico, cose usate; - n. 02 posteggi destinati alla vendita di stoffe e biancheria per la casa; - n. 02 posteggi destinati alla vendita di libri, computer e software; - n. 01 posteggio stagionale destinato alla vendita di articoli di abbigliamento sportivo; - n. 01 posteggio stagionale destinato alla vendita di palloncini, giochi e attrazioni con dimostrazioni dell operatore. Facendo salvi i diritti acquisiti e quelli derivanti dalle disposizioni di legge, ogni volta si renda disponibile un posteggio, la priorità per l assegnazione spetta agli operatori che vendono gli articoli mancanti indicati nell elenco di cui sopra. La priorità tra le singole specializzazioni merceologiche è stabilita dal Comune e resa nota quando viene pubblicata sul Bollettino Regionale ai sensi di legge. In sede di rilascio delle nuove autorizzazioni, la tipologia merceologica dovrà essere indicata nel titolo. Nelle autorizzazioni da rilasciare per i posteggi già esistenti, il funzionario indicherà l attuale specializzazione merceologica degli operatori. In caso di subingresso il subentrante non potrà cambiare la tipologia merceologica diversa da quella del cedente salvo scelta tra le sopra elencate, se disponibile. Gli attuali operatori potranno scegliere il cambio della propria tipologia merceologica all interno di quelle sopra elencate solo se disponibile. Il cambio avviene dietro presentazione di domanda e dopo aver ottenuto l autorizzazione da parte del Funzionario Responsabile. I posteggi per i titolari non agricoltori o stagionali sono individuati dalla piantina allegata alla presente deliberazione, la loro dimensione deve garantire le misure minime del banco al suolo, compreso l automezzo, di mt. 04 x 08. I posteggi stagionali sono incrementati di una unità e le loro dimensioni sono rispettivamente di mt. 05 x 04 (abbigliamento sportivo) e mt. 04 x 02 (palloncini e attrazioni). I posteggi per gli agricoltori hanno la dimensione minima di mt. 04 x 03. Trattandosi di nuova istituzione essi possono essere spostati o modificati dal Funzionario Responsabile, prima della loro assegnazione definitiva, data con l atto di concessione di posteggio. Successivamente alla assegnazione definitiva, per comprovate esigenze, i posteggi, compatibilmente con le dimensioni del mezzo utilizzato dall operatore, possono comunque essere spostati e ridotti sino all ingombro minimo, mediante provvedimento adottato dal Funzionario Responsabile. In caso di particolari necessità quali posa dell albero natalizio, addobbi particolari ed altre, indicate dall Amministrazione Comunale, parte dei posteggi possono essere temporaneamente spostati a cura del Funzionario Responsabile. Lo spostamento deve avvenire favorendo, ove possibile, la posizione del posteggio nell area disponibile più vicina. Non è possibile lo spostamento in aree esterne a quelle indicate al punto 1. ART. 12 MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA I banchi, gli autoservizi e le attrezzature, debbono essere collocati nell apposito spazio assegnato, lasciando liberi gli accessi pedonali delle case ed assicurare il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, PS), mediante lo sgombero 5

6 del banco mobile nel più breve tempo possibile, comunque non superiore a dieci minuti dal momento dell avviso. ART. 13 DESCRIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE Dalle ore 7.00 alle ore è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza, delle forze di polizia o quelli appositamente autorizzati dal Sindaco. E inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi, anche privati, necessari al passaggio delle persone. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in altra area idonea. ART. 14 MODALITÀ DI TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DEL MERCATO Presso l'ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione e la superficie assegnata. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della pianta organica. Copia della planimetria e della pianta organica è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e per la tenuta del ruolino presenze. ART. 15 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AI PRECARI O SPUNTISTI I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 10, comma 2, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato. Per esigenze di viabilità, i posteggi lasciati liberi in Piazza Umberto I e in Via Vittorio Emanuele possono essere assegnati in altro luogo all interno dell area di mercato. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi liberi, l'ufficio competente formerà apposita graduatoria che includa gli operatori che abbiano fatto richiesta di posteggio, attribuendo a loro un punto per ogni giornata di attività o di presenza effettiva alla "SPUNTA" all'inizio delle operazioni. Il Comune può ritenere valida la domanda presentata per più anni o in epoca passata, restando ferma la necessità dell aggiornamento annuale della graduatoria. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in graduatoria quale è definito dando la priorità: a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze effettive sul mercato comprensive della spunta senza posa del banco (anzianità di presenza), quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità o specializzazione merceologica; b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal Registro Imprese. 6

7 La graduatoria dei precari è tenuta dall'ufficio Commercio e dalla Polizia Municipale; una copia aggiornata è depositata presso l'ufficio Commercio Comunale. ART. 16 CANONE DI OCCUPAZIONE ED USO SERVIZI Il canone di occupazione è dovuto nella misura e modalità previste dai Regolamenti e altre disposizioni comunali in materia. Parimenti l uso dei servizi quale l energia elettrica per i posteggi alimentari e lo spazzamento della strada saranno corrisposti dagli operatori secondo le disposizioni comunali. Gli operatori in spunta devono pagare il canone di occupazione del suolo pubblico annualmente; la tariffa è calcolata come per i titolari di posteggio in proporzione al numero delle occupazioni effettuate. ART. 17 SUBINGRESSO Il trasferimento in gestione o in proprietà dell intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all art. 5 del Decreto Legislativo n. 114/1998. L interessato al subingresso deve presentare domanda al Comune e conserva i titoli di priorità del cedente. I termini di presentazione della domanda di subingresso sono fissati in quattro mesi per atto tra vivi ed un anno per causa di morte, fermo restando, in questo ultimo caso, il diritto degli eredi di proseguire l attività dopo la morte del dante causa. Possono essere concesse proroghe, per comprovata necessità, di trenta giorni per gli atti tra vivi e di mesi sei per causa di morte. ART. 18 MODALITÀ DI VENDITA Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita, il posteggio dovrà essere libero da ogni ingombro e rifiuti, salvo la spazzatura minuta, effettuata dal Comune e a carico dell operatore. E data la possibilità di convenzionare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con il Comune. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre metri 01 dalla verticale del limite di posteggio. Le sporgenze delle tende oltre il limite di posteggio non possono essere utilizzate con merce appesa o quant altro. I posteggi dovranno essere posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti. E consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti. 7

8 ART. 19 FUNZIONAMENTO DEL MERCATO Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo Statuto Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitario provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'azienda A.S.L.. Il Sindaco può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 10, mediante emanazione di ordinanza. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito. E consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio. E obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti. ART. 20 RICHIAMO DELLE NORME IGIENICO - SANITARIE PER LA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie e alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, qualora siano direttamente desumibili dalle disposizioni di legge in vigore, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Decorsi sei mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata. ART. 21 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO La sospensione o la revoca del posteggio sono provvedimenti adottati nei casi previsti dalla legge a cura del Funzionario Responsabile. Le autorizzazioni possono essere sospese per l inottemperanza alle norme del presente Regolamento, per un periodo non superiore a venti giorni di calendario. Le autorizzazioni sono revocate in caso di due violazioni commesse a distanza inferiore di dodici mesi. ART. 22 REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità: - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati; 8

9 - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti. E comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali vigenti. La revoca del posteggio può essere temporanea. ART. 23 MODALITÀ DI RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO Il Comune può sempre provvedere allo spostamento di singoli banchi all interno delle aree di cui all art. 11. In caso di ridefinizione dell'ampiezza complessiva del mercato per ristrutturazione, compatibilmente con la disponibilità di superficie, è fatta salva l'esigenza della revisione dei singoli posteggi e per le nuove autorizzazioni si applica la normativa regionale vigente. Il Funzionario Responsabile comunica agli Enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base: a) dell'anzianità di frequenza quali concessionari dei posteggi; b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al Registro Imprese. CAPO III COMMERCIO ITINERANTE ART. 24 DEFINIZIONE L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 114/1998, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante. ART. 25 LIMITAZIONI Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse. Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato. Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre 1 ora con l'obbligo di spostarsi di almeno mt. 100 dalla precedente sosta. 9

10 Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di mt. 500 partendo da un qualsiasi banco del mercato o della fiera. ART. 26 ORARI La fascia oraria entro la quale l'operatore deve svolgere l attività di vendita in forma itinerante è la stessa di quella stabilita per il commercio in sede fissa. CAPO IV FIERE E SAGRE ART. 27 DETERMINAZIONE DELLE AREE L area per lo svolgimento della vendita in occasione delle fiere o sagre è la stessa di quella per il mercato. ART. 28 ISTITUZIONE DELLA SAGRA DI SAN FERMO E istituita a tutti gli effetti la sagra di San Fermo che si svolge il giorno otto agosto nel pomeriggio dalle ore alle ore E facoltà del Comune anticipare l apertura al mattino, tranne quando cade nella giornata di svolgimento del mercato. I posteggi da assegnare sono n. 25. In base alla disponibilità di suolo possono essere incrementati fino ad un massimo di n. 30. I posteggi sono di regola gli stessi di quelli previsti per il mercato ma possono comunque variare e sono assegnati di volta in volta a cura della Polizia Municipale, anche in posti diversi, a seconda delle esigenze dell organizzazione della manifestazione. Hanno la priorità nella assegnazione coloro che hanno partecipato alle feste degli anni precedenti, con graduatoria in base alle presenze degli ultimi 7 anni. ART. 29 ISTITUZIONE DELLA SAGRA DEL SANTO PATRONO E istituita la sagra del Santo Patrono che si svolge la domenica più vicina, precedente o successiva al giorno 24 giugno. Quando il 24 giugno cade di domenica la sagra è svolta lo stesso giorno. Per lo svolgimento valgono, a tutti gli effetti, le disposizioni del precedente art. 28. ART. 30 DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO La domanda di concessione dei posteggio deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al protocollo del Comune almeno 40 giorni prima dello svolgimento della fiera. Qualora nello stesso Comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni. Il Comune potrà inoltre scegliere di considerare la domanda con validità pluriennale senza necessità di riproposizione. 10

11 ART. 31 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il Funzionario Responsabile, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri: - maggior numero di presenze effettive; - anzianità desunta dal Registro Imprese; - ordine cronologico di presentazione delle domande. L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera o sagra. ART. 32 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera o sagra, sarà effettuata, all'orario stabilito, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente. CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI ART. 33 C.O.S.A.P. Per ogni tipo di occupazione deve essere corrisposto il Canone di occupazione del suolo pubblico secondo le modalità previste dal Regolamento apposito, applicando le tariffe stabilite. ART. 34 PUBBLICITÀ DEI PREZZI I prodotti esposti sui banchi di vendita devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore. I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente. Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura. ART. 35 NORMA GENERALE In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati. ART. 36 PROCEDURA PER LE SANZIONI Per le procedure riguardo alle sanzioni in ordine alla stesura dei verbali, alla determinazione delle sanzioni pecuniarie, al sequestro, confisca e devoluzione delle merci, si rinvia alle disposizioni di legge in materia. 11

12 ART. 37 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 114/1998 alla Legge Regionale n. 15/2000 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche. ART. 38 ABROGAZIONI Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche. 12

13 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE INDICE GENERALE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Art. 1 Esercizio dell attività pag. 02 Art. 2 Posteggi pag. 02 Art. 3 Rilascio dell autorizzazione pag. 02 Art. 4 Disposizioni regionali pag. 02 Art. 5 Istruttoria della domanda pag. 03 Art. 6 Funzionario competente al rilascio dell autorizzazione pag. 03 Art. 7 Partecipazione al procedimento pag. 03 CAPO II MERCATO Art. 8 Tipologia del mercato pag. 03 Art. 9 Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato pag. 03 Art. 10 Giornate e orari di svolgimento pag. 03 Art. 11 Art. 12 Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell articolazione del mercato pag. 04 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita pag. 05 Art. 13 Descrizione della circolazione pedonale e veicolare pag. 06 Art. 14 Modalità di tenuta e consultazione della Pianta Organica del mercato pag. 06 Art. 15 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari o spuntisti pag. 06 Art. 16 Canone di occupazione ed uso servizi pag. 07 Art. 17 Subingresso pag. 07 Art. 18 Modalità di vendita pag. 07 Art. 19 Funzionamento del mercato pag. 08 Art. 20 Art. 21 Richiamo delle norme igienico sanitarie per la vendita dei generi alimentari pag. 08 Sospensione e revoca della autorizzazione e concessione di posteggio pag. 08 Art. 22 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse pag. 08 Art. 23 Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato pag

14 CAPO III COMMERCIO ITINERANTE Art. 24 Definizione pag. 09 Art. 25 Limitazioni pag. 09 Art. 26 Orari pag. 10 CAPO IV FIERE E SAGRE Art. 27 Determinazione delle aree pag. 10 Art. 28 Istituzione della sagra di San Fermo pag. 10 Art. 29 Istituzione della sagra del Santo Patrono pag. 10 Art. 30 Domanda di concessione del posteggio pag. 10 Art. 31 Criteri di assegnazione dei posteggi pag. 11 Art. 32 Assegnazione provvisoria dei posteggi pag. 11 CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI Art. 33 COSAP pag. 11 Art. 34 Pubblicità dei prezzi pag. 11 Art. 35 Norma generale pag. 11 Art. 36 Procedura per le sanzioni pag. 11 Art. 37 Rinvio alle disposizioni di legge pag. 12 Art. 38 Abrogazioni pag

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