COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE

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1 COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/2/1999 e successivamente modificato con delibb. CC nn. 14 del 29/2/2000 e n. 16 del 2/4/2004)

2 INDICE Art.1: Ambito di applicazione Art.2: Aree possedute da coltivatore diretto Art.3: Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali Art. 4: Esenzione per gli immobili posseduti ed utilizzati da Enti non commerciali Art. 5: Equiparazione all abitazione principale Art. 6: Determinazione del valore delle aree fabbricabili Art. 7: Riduzioni di imposta per fabbricati inagibili o inabitabili Art. 8: Modalità di versamento Art. 9: Attività di controllo Art.10 :Obbligo di comunicazione delle variazioni Art. 11: Abolizione dei controlli formali Art. 12: Entrata in vigore

3 ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successivi modificazioni. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. ARTICOLO 2 - AREE POSSEDUTE DA COLTIVATORE DIRETTO. 1. Ai sensi del combinato disposto dell art. 2, comma 1, lett. A) del D.lgs. 446/97, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che espletano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. 2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge n 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. 3. Ai fini di quanto sopra disposto, la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito complessivo IRPEF determinato per l'anno precedente. ARTICOLO 3 - ESENZIONE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO STATO E DI ENTI TERRITORIALI 1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni, delle Comunità montane, dei Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Sanitarie Locali, oltre che per quelli destinati esclusivamente ai compiti istituzionali anche per quelli ad uso promiscuo (istituzionale e non). 2. I soggetti sopra elencati per usufruire della ulteriore esenzione concessa (immobili destinati ad uso promiscuo) devono produrre, entro il termine di scadenza della prima rata di versamento dell ICI, o se la data è successiva entro 30 giorni dal momento in cui si è verificata tale condizione, l elenco di tali immobili con l indicazione dei relativi dati catastali e della loro destinazione. ARTICOLO 4 - ESENZIONE PER GLI IMMOBILI POSSEDUTI ED UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI E ONLUS. 1. Ai sensi del combinato disposto dell art 7 del D.Lgs. 504/92 e dell art 59 comma 1 let. C) del D.Lgs. 446/97, si dispone l applicazione dell esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali ONLUS, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dal

4 medesimo ente, a titolo di proprietà, o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario. ARTICOLO 5 EQUIPARAZIONE ALL ABITAZIONE PRINCIPALE. 1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell aliquota ridotta e della detrazione d imposta, sono equiparate all abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. 2. Sono assimilate all abitazione principale, con conseguente applicazione dell aliquota ridotta, e della eventuale detrazione prevista per l abitazione principale, le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta di 1 grado e da questi ultimi utilizzate come abitazione principale, purché la concessione risulti da atto scritto e registrato ed a concessione che il comodatario sia residente. 3. E altresì assimilata all abitazione principale una delle pertinenze dell unità immobiliare classificata o classificabile nelle cat. catastali C/2, C/6 o C/7 (cantine, garage, box o posto auto) anche se non ubicata nello stesso complesso immobiliare, fermo restando l unicità della detrazione. ARTICOLO 6 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI 1. La Giunta Comunale con specifico provvedimento e con la collaborazione dell ufficio urbanistica, determina, almeno ogni tre anni e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. 2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nel provvedimento di cui al precedente comma Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati al sensi dei comma l del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo. 4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo abbia dichiarato o sia stato definito ai fini fiscali per lo stesso anno d imposta il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, tale valore costituirà base imponibile a decorrere dal 1 gennaio dell anno d imposta successivo, sempreché le caratteristiche dell area, non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale. 5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

5 ARTICOLO 7 - RIDUZIONI D IMPOSTA PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 1. L imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono tali condizioni. 2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari ( unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d uso, nelle quali risulti inagibile o inabitabile l intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest ultimo caso le riduzioni d imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili ed inabitabili e non all intero fabbricato. 3. Affinché un fabbricato o una unità immobiliare sia considerata inagibile o inabitabile deve avere le sotto descritte caratteristiche: - immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, ai sensi dell art. 31, comma 1, lettera c),d) ed e) della L n. 457 ; 4. L inagibilità o inabitabilità può essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte dell Ufficio Tecnico comunale con spese a carico del proprietario; b) mediante dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente ai sensi della legge n. 15. Il Comune si riserva, comunque, di accertare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi della precedente lettera b), mediante verifiche effettuate dall Ufficio Tecnico Comunale. 5. In ogni caso la riduzione prevista dal comma 1) ha decorrenza dalla data in cui è accertata dall Ufficio Tecnico Comunale o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all Ufficio Tributi. ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI VERSAMENTO 1. L imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso. Non saranno sanzionati tuttavia, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell altro ( anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell imposta relativa all immobile condiviso, sempreché questi ne dia comunicazione scritta all Ufficio Tributi entro l anno in cui viene effettuato il versamento. 2. La norma di cui al primo comma, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi d imposta pregressi. 3. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili : a) i versamenti tempestivamente

6 eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata; b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune. 4. L imposta dovuta in conseguenza ad atto di accertamento e di liquidazione emesso dal competente Ufficio comunale o in applicazione dell istituto del ravvedimento operoso, può essere corrisposta oltre che utilizzando le consuete modalità di versamento, anche con versamento su c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale. ARTICOLO 9 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO 1. La Giunta Comunale verifica annualmente con il Funzionario Responsabile le potenzialità della struttura organizzativa dell Ufficio, concordando con lo stesso, in sede di attribuzione del P.E.G., le soluzioni necessarie per l effettuazione dell attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali; 2. La Giunta Comunale con propria deliberazione, sentito il Funzionario responsabile, potrà stabilire per gli anni pregressi all entrata in vigore del presente regolamento, l effettuazione dell attività di liquidazione secondo criteri selettivi, con l eliminazione inoltre, dell'attività di controllo sugli errori formali che non incidono sulla determinazione dell ammontare dell imposta da versare. 3. L attività di controllo può essere effettuata : a. direttamente dall' Ufficio Tributi. b. con affidamento dell'incarico a ditta esterna coadiuvata dall'ufficio Tributi. 4. Ai fini del potenziamento dell attività svolta dall ufficio Tributi del Comune, ai sensi dell art. 59 del D.Lgs. 446/97 sono attribuiti con atto della Giunta Comunale, a partire dall entrata in vigore del presente regolamento, compensi incentivanti al personale addetto all Ufficio Tributi, in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva. 5. La Giunta Comunale potrà finanziare, oltre a quanto previsto al punto precedente, appositi progetti che coinvolgano oltre all Ufficio Tributi anche altri servizi dell amministrazione comunale aventi come obiettivo : - determinazione della base imponibile oggetto dell imposizione ai fini del raggiungimento di una maggiore equità fiscale e del recupero dell eventuale tributo evaso; - riduzione di costi e di tempi di effettuazione delle attività connesse alla gestione dell ICI; - semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l attività di controllo sostanziale. ART OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI 1. Ogni modifica della titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento degli immobili per i quali è dovuta l imposta, compresa la costituzione e l estensione di tali diritti,

7 nonché di ogni altra variazione che comporti una diversa liquidazione dell imposta che si determina a partire dall anno 2004, deve essere comunicata al Comune, utilizzando l apposito modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, entro 90 giorni dalla data di avvenuta variazione, con l indicazione dei dati anagrafici del contribuente, del suo codice fiscale, del suo domicilio, dell esatta individuazione dell unità immobiliare interessata, ivi compresi gli identificativi catastali e gli estremi dell atto che ha comportato la variazione del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento. Pertanto l obbligo di presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti, previsto dall art. 10, comma 4 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n 504, è soppresso. 2. In caso di variazione avvenuta per decesso, i termini per la presentazione della comunicazione sono gli stessi previsti per la denuncia di successione, ferme restando le scadenze dei pagamenti. 3. Le comunicazioni previste ai precedenti commi sono presentate direttamente al Comune, che rilascerà ricevuta, oppure inviate per posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l interessato a regolarizzarla, assegnandoli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l interessato non provvederà a regolarizzarla nei termini assegnatogli, l omissione sarà soggetta ad applicazione di sanzione. 4. Restano immutati i termini previsti per i casi di cui all art. 10, comma 6 del D. Lgs n 504/ La comunicazione in presenza di più contitolari soggetti passivi dell imposta, può essere presentata in un unico modello, purché riporti i dati relativi a tutti contitolari. 6. L omissione della comunicazione è punita con una sanzione di 103,29 per ciascuna unità immobiliare non dichiarata. Trascorsi i termini per la presentazione della comunicazione previsti dal comma 1, 2, e 4, il contribuente può regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell istituto del ravvedimento operoso, presentando la comunicazione entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza dei termini sopra citati, provvedendo contestualmente al pagamento della sanzione prevista per l omissione, ridotta ad un ottavo ed allegando alla stessa copia della ricevuta di versamento. Per le variazioni che interverranno dal 1 gennaio al 31 dicembre 2004, essendo il primo anno interessato alla trasformazione delle modalità di presentazione della denuncia di variazione, non si darà luogo all irrogazione di sanzioni nel caso in cui si verifichi un ritardo superiore ai 90 giorni nella presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e 2, alla luce delle disposizioni recate dall art. 6, comma 2, del D.Lgvo. n 472 del , purché la stessa sia presentata entro il 31 marzo Sono esclusi dall obbligo della comunicazione gli immobili esenti dall imposta ai sensi dell art. 7 del D.Lgvo n 504/ Per le variazioni intervenute nel corso dell anno 2003 dovrà essere presentata denuncia di variazione con le modalità e nei termini previsti dall art. 10, comma 4 del D.Lgvo 504/92. ART ABOLIZIONE DEI CONTROLLI FORMALI 1. Viene a cessare, in base a quanto disposto dall art. 12, l obbligo del controllo formale d ufficio sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Conseguentemente vengono meno le operazioni di liquidazione sulla sola base delle dichiarazioni presentate e sono sostituite dall attività prevista dal successivo comma 2 e dall art.9 del presente regolamento. 2. Il Comune entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l imposizione, può emettere motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Per gli anni di vigenza del presente regolamento non operano nel territorio del Comune le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4 primo periodo e comma 5, all'art. 11, commi

8 1 e 2, fatta eccezione per quanto previsto per le unità immobiliari di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.Lgvo 504/92, ed all'art. 14, comma 2 dello stesso Decreto legislativo. ART ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

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