Prime osservazioni dei Servizi della Commissione sulle decisioni nazionali di attuazione della PAC notificate dagli Stati membri

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1 Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione Europea PIUE III Prime osservazioni dei Servizi della Commissione sulle decisioni nazionali di attuazione della PAC notificate dagli Stati membri Documento fondato sulle Osservazioni alle notifiche inviate dagli Stati Membri entro il 31 gennaio 2015 in conformità al Reg. (UE) n. 639/2014 DS-CDP REV 1 il cui testo originale è in inglese ed è il solo facente fede 1

2 Lo scopo della presente nota, che si basa sul documento di lavoro DS-CDP REV1, è di favorire la massima divulgazione ad alcune considerazioni dei Servizi della Commissione europea formulate a seguito di una prima valutazione del contenuto delle decisioni nazionali di attuazione della PAC, ricevute dagli Stati membri. In tale sede i Servizi della Commissione europea hanno ritenuto opportuno richiamare alcuni principi generali della legislazione unionale per una corretta attuazione delle scelte nazionali, che la Riforma della Politica Agricola Comune (PAC) ha lasciato nelle facoltà degli Stati membri. Le considerazioni contenute in questa nota e nel DS-CDP REV1 non pregiudicano ogni ulteriore presa di posizione da parte della Commissione europea, né di qualsiasi futura sentenza della Corte di giustizia europea, che è la sola competente ad emanare interpretazioni giuridicamente vincolanti del diritto dell'unione. Il documento originale dei Servizi della Commissione riguarda le decisioni concernenti: I criteri addizionali di ammissibilità nell'applicazione del pagamento per i giovani agricoltori (articolo 50, del regolamento (UE) n. 1307/2013; articoli 49 e 50 del regolamento delegato (UE) n 639/2014); le definizioni di attività agricola (articolo 4 del regolamento (UE) n 1307/2013, gli articoli 4-7 del regolamento delegato (UE) n 639/2014) e l ammissibilità delle superfici agricole (articolo 32 del regolamento (UE) n 1307/2013; articolo 8 del regolamento delegato (UE) n 639/2014); l'uso della riserva (articolo 30 del regolamento (UE) n 1307/2013, gli articoli del Regolamento delegato (UE) n 639/2014); la tassazione del trasferimento dei diritti di pagamento senza terra (articolo 34 del regolamento (UE) N. 1307/2013, gli articoli del Regolamento delegato (UE) n 639/2014). 2

3 1. Pagamento per i giovani agricoltori-criteri addizionali di ammissibilità. 1) I criteri addizionali di ammissibilità definiti conformemente all articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 devono essere obiettivi e non discriminatori, nonché appropriati, alla luce delle finalità dei pagamenti per i giovani agricoltori nell ambito del I pilastro. In linea con questa previsione, essi possono consistere solo in requisiti in termini di competenze e/o formazione: ad esempio, non è appropriato fare distinzioni tra giovani agricoltori beneficiari e non beneficiari delle pertinenti misure del programma di Sviluppo Rurale. 2) Di conseguenza, gli Stati membri non possono stabilire, come criterio di ammissibilità all aiuto per i giovani agricoltori, nell ambito del regime dei Pagamenti diretti i criteri più ristrettivi previsti dal regolamento sullo Sviluppo Rurale. Infatti, la definizione adottata nel regolamento sullo Sviluppo Rurale, è leggermente differente e stabilisce delle condizioni addizionali (ad es. la necessità di elaborare un business plan). 3) I criteri di ammissibilità addizionali dovrebbero adattarsi all approccio annuale dei Pagamenti diretti. 4) In conformità con i Trattati europei sulla libera circolazione delle persone, anche le competenze e/o la formazione acquisita in altri Stati membri devono essere riconosciute idonee Definizione di attività agricola 5) Gli Stati membri devono assicurare che tutte le condizioni per gli aiuti siano verificabili e controllabili. In particolare, quando sono fissate le date limite (ad es. mietitura prima del 1 ottobre; taglio dell erba tra il 1 giugno ed il 15 settembre), i controlli devono essere organizzati in modo che siano efficaci. 6) In caso di attività che possono essere eseguite solo ogni due anni, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento delegato 639/2014, ciò deve essere chiaramente indicato nella notifica e devono essere ben spiegate le ragioni ambientali che lo giustificano. 7) Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n 1305/2013: "I pagamenti agroclimatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno [tra l'altro] oltre i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi del regolamento (UE) n 1307/2013, articolo 4, paragrafo 1, lettera c ), punti ii) e iii)". Pertanto, i criteri e l attività minima di cui, rispettivamente, ai predetti punti ii) e iii) devono essere definiti e notificati alla Commissione indipendentemente dagli impegni Agro-climatico-ambientali (AEC) che devono andare oltre tali criteri e attività minima. 2.1 Criteri per mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo per il pascolo o la coltivazione 8) Il cosiddetto criterio di mantenimento di cui al punto ii), dell articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento. (UE) n. 1307/2013, costituisce un'alternativa non connessa alla produzione e riguarda superfici agricole che non sono usate per scopi produttivi o che non sono naturalmente mantenute in uno stato idoneo per il pascolo. Pertanto, il criterio non deve essere correlato alla produzione (ad es. il pascolamento o la densità minima di bestiame/ha non devono far parte della decisione). Per le stesse ragioni, l obbligo di rimuovere la vegetazione infestante, non deve costituire un incentivo a produrre. 1 Questo principio va rispettato anche quando i criteri di ammissibilità addizionali sono stabiliti ai sensi dell'articolo 30 paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) n 1307/

4 9) Di conseguenza, se i criteri riguardano ad esempio i seminativi, sono applicabili solo nel caso in cui questi terreni non siano utilizzati per scopi produttivi (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i) del regolamento (UE) n. 1307/2013). In altre parole, i criteri di mantenimento non comprendono gli elementi distintivi propri dei terreni in produzione. 10) Inoltre, le superfici agricole correlate ai criteri di mantenimento sono in ogni caso terreni agricoli ; quindi, non appare appropriato distinguere i seminativi dai pascoli. 11) Per le colture permanenti non utilizzate per scopi produttivi, in considerazione della necessità di fissare dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato adatto per la coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre i metodi e macchinari agricoli ordinari, appare invece appropriato fissare specifici criteri che riguardano non solo il terreno ma anche le stesse piante che vi insistono (ad esempio non basta lo sfalcio dell'erba). 12) D altro canto, l'ammissibilità (vale a dire che la superficie agricola è utilizzata per un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n 1307/2013 definizione di ettaro ammissibile), necessita di essere valutata annualmente per ogni parcella agricola. Pertanto, se un agricoltore coltiva o alleva animali su una certa quota della propria azienda, egli è ancora conforme con il requisito generale di mantenere le altre superfici agricole aziendali in base ai criteri di non produzione che lo Stato membro ha stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n 1307/ ) In questo contesto, l'attività agricola deve essere svolta su ogni ettaro, non sembra opportuno stabilire, nell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii) del regolamento (UE) n 1307/2013, una graduazione di criteri di mantenimento a seconda delle dimensioni dell'azienda o del tipo di attività agricola esercitata, ad esempio nel caso in cui il taglio dell'erba e la rimozione dal campo entro una certa data costituisce il criterio di mantenimento, non si può prevedere che tale obbligo non si applica alle aziende di piccole dimensioni. 14) La scelta nazionale deve basarsi su criteri dettagliati e giustificati, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii). Tutti i criteri devono rispettare il principio generale di essere oggettivi e non discriminatori, ad esempio, non è sufficiente prevedere che un agricoltore deve esercitare almeno "una pratica agronomica sulla superficie" entro una certa data. 2.2 Minima attività su superfici agricole naturalmente mantenute in uno stato idoneo per il pascolo o la coltivazione 15) Alcuni Stati membri hanno dichiarato di non avere superfici agricole naturalmente mantenute in uno stato adatto per il pascolo o la coltivazione ai sensi del punto iii) dell articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n 1307/2013. I Servizi della Commissione hanno compreso che questi Stati membri hanno attentamente valutato la situazione e concluso che non c è alcun rischio che questo tipo di superfici sia dichiarato dagli agricoltori nel 2015 o negli anni seguenti. Se ciò non fosse il caso, vale la pena ricordare che la lettera b) dell'articolo 4, paragrafo 2) del regolamento (UE) n 1307/2013, impone agli Stati membri di stabilire criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo per il pascolo o la coltivazione. 16) Come indicato al precedente punto 7, gli Stati membri che hanno previsto il sostegno per impegni di pascolamento nell ambito delle misure agro-ambientali dei loro programmi di Sviluppo Rurale, sono invitati a valutare attentamente l opzione del pascolamento come attività minima, assicurando che essa sia distinguibile dagli impegni di pascolamento per i quali è previsto il sostegno nell ambito delle misure dello Sviluppo Rurale. Infatti, ai sensi dell articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, i pagamenti agro- 4

5 ambientali non possono includere i pagamenti per impegni che non vadano oltre i criteri di mantenimento o l attività minima, definiti ai sensi dell articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/ ) L opzione del pascolamento è un attività annuale accettabile in base all articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), a condizione che la scelta tra il pascolamento e le attività non produttive sia lasciata agli agricoltori interessati e l agricoltore che l adotta non abbia un incentivo economico (per ragioni di costi, redditività, ecc) a scegliere la densità minima di bestiame rispetto all'attività annuale non produttiva. Naturalmente, come per gli altri tipi di requisiti, il rispetto della densità minima di bestiame deve essere assicurata per ogni relativo ettaro. 18) Il solo fatto che un agricoltore rispetti la densità minima di bestiame complessiva, non lo esenta dall obbligo di svolgere l attività agricola su ogni ettaro di superficie naturalmente mantenuta, affinché sia ettaro ammissibile. 19) Le superfici agricole naturalmente mantenute in uno stato idoneo per il pascolo o la coltivazione devono essere opportunamente identificate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) ai sensi dell articolo 5, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 640/ Definizione di prati permanenti, pratiche locali tradizionali, coefficiente di riduzione articolo 32(5) 20) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri possono decidere che le superfici in cui le erbe e le altre piante erbacee da foraggio non sono tradizionalmente predominanti possono essere qualificate come prati permanenti se possono essere pascolate, e se esse fanno parte di pratiche locali consolidate. 21) È fondamentale che la decisione di classificare le superfici come prati permanenti con pratiche locali consolidate PG-ELP si basi sulla valutazione che queste superfici: a. siano accessibili agli animali b. possano essere pascolate. 22) La possibilità di considerare come prati permanenti i terreni dove l erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti non si applica indistintamente a tutte le superfici. La superficie PG ELP deve far parte di pratiche locali consolidate e questa caratteristica deve essere giustificata alla luce dell'articolo 7 del regolamento (UE) n 639/ ) L identificazione specifica di queste superfici nel sistema SIPA è fondamentale per il controllo, al fine di consentirne la distinzione dalle superfici non ammissibili, così come dalle altre superfici a prato permanente. 24) Il coefficiente di riduzione indicato nell articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non deve essere confuso con il sistema pro-rata per i prati permanenti contenente le caratteristiche del paesaggio e gli alberi come stabilito nell articolo 10 del regolamento (UE) n. 640/2014. Il sistema pro-rata consente agli Stati membri di applicare, in alternativa a taluni metodi di determinazione della superficie ammissibile di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, un sistema che si basa sulla percentuale di superficie inammissibile. L'applicazione del coefficiente di riduzione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si aggiunge al pro-rata dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 640/2014 (o alle norme di ammissibilità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 640/2014), ed è quindi applicato sulla superficie ammissibile. 5

6 4. Elenco delle specie arboree per boschi cedui a rotazione rapida e relativo ciclo colturale massimo 25) Ai sensi dell articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri devono definire le specie arboree che sono ammesse per i boschi cedui a rotazione rapida. Ogni decisione dove essere motivata ai sensi dell articolo 62, del regolamento (UE) n. 639/2014. Le giustificazioni, devono essere basate su criteri oggettivi e non discriminatori come l adattabilità climatica ed agronomica delle specie per il territorio dello Stato membro. 26) L elenco delle specie individuate ai sensi dell articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 deve essere coerente con l elenco delle specie adatte alle EFA; in particolare, solo le specie indicate nell elenco per i boschi cedui a rotazione rapida, possono essere considerate per gli scopi di cui all articolo 46, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 1307/ ) Ai sensi dell articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri devono determinare la durata massima del ciclo colturale dei boschi cedui a rotazione rapida (SRC). Alcuni Stati membri hanno fissato la durata massima del ciclo colturale superiore ad 8 anni. Le superfici investite a SRC non devono essere confuse con i boschi che non sono considerati come superfici ammissibili. Per i programmi di Sviluppo Rurale, se il ciclo colturale è compreso tra i 2 e gli 8 anni si tratta di bosco ceduo a rotazione rapida ; se questo periodo è compreso tra gli 8 e i 20 anni si tratta di alberi a crescita rapida, mentre se il ciclo colturale è di oltre 20 anni, si tratta di una bosco normale. In aggiunta alle specie designate, altri elementi (ad es. la densità d impianto), dovrebbero chiaramente indicare che l uso del suolo attuale corrisponde a quello dichiarato dall agricoltore. Pertanto i servizi della Commissione intendono far comprendere che quando il ciclo colturale è più lungo di 8 anni gli Stati membri interessati dovranno verificare con particolare attenzione se le caratteristiche dell impianto sono idonee a qualificare il bosco come SRC. 5. Decisioni per stabilire l elenco di superfici prevalentemente usate per attività non agricole 28) L'elenco che gli Stati membri possono stabilire ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n 1307/2013 (superfici utilizzate prevalentemente per attività non agricole) riguarda soltanto le superfici agricole di potenziali ettari ammissibili, che, per definizione, non sono utilizzate principalmente per attività agricole. In via generale esse sono così assimilate, ogni anno di domanda, alle superfici non ammissibili, senza ulteriori valutazioni caso per caso o possibilità per l'imprenditore in questione di dimostrare l effettiva prevalenza dell'utilizzo per l attività agricola. Solo le superfici, che comunemente non sono utilizzate prevalentemente per attività agricole, possono essere incluse nell elenco. Gli Stati membri sono invitati a giustificare attentamente ogni superficie che sia stata aggiunta nell elenco in considerazione del relativo impatto e del conseguente rischio di contestazioni che tali aggiunte possono comportare. Le superfici dell elenco negativo non devono essere confuse con le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n 1307/2013, che si riferiscono al possibile utilizzo di una superficie agricola per attività non agricole e all'elenco dei criteri da utilizzare per valutare se tali superfici possono essere considerate, a seguito di una valutazione caso per caso, come prevalentemente utilizzate per le attività agricole. 29) Inoltre, le superfici non agricole, che sono in ogni caso inammissibili, come strade, mare, fiumi, superfici sotto serra con pavimenti in cemento, ecc., non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n 1307/2013 e non devono essere inserite nell elenco. 6

7 30) Gli Stati membri devono applicare entrambi le lettere a) e b) dell'articolo 32, paragrafo 3 del regolamento (UE) n 1307/2013, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea Decisioni riguardanti l uso della riserva 6.1 Principi generali 31) La riserva, in linea di principio, non può essere utilizzata per rendere inefficaci le disposizioni dell'atto di base, in particolare per quanto riguarda la prima assegnazione di cui al regolamento (UE) n 1307/2013. Ad esempio, una superficie non abbinata a diritti all aiuto poiché l'agricoltore che la dichiara non soddisfa le condizioni di prima assegnazione, non può rientrare dalla riserva perché considerata superficie a rischio di abbandono. Allo stesso modo, non è adeguato utilizzare la riserva perché l azienda è inferiore alla dimensione minima fissata a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) n 1307/2013 per avere assegnati i diritti all'aiuto. 32) I servizi della Commissione non sono nelle condizioni di esprimere un parere sulla classificazione delle casistiche dei terreni a rischio di abbandono / superfici soggette a programmi di ristrutturazione (articolo 30, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013) od a specifici svantaggi (articolo 30, paragrafo 7, lettera b) dello stesso regolamento). Tuttavia, nel primo caso (lettera a), l evento dovrebbe essere collegato al territorio. Nel secondo caso(lettera b), invece, lo svantaggio dovrebbe essere specifico e ci dovrebbero essere regole chiare su come identificare la popolazione degli agricoltori interessati. Inoltre, gli Stati membri devono fare attenzione quando definiscono le priorità di cui al secondo comma dell'articolo 30, paragrafo 7) per il primo (lettere a) e il secondo caso (lettera b); devono essere in grado di identificare chiaramente la popolazione in ogni categoria e in grado di giustificare il motivo per cui si dà la priorità di una sull'altra, la categorizzazione in sé potrebbe essere contestata dai beneficiari interessati. 33) Le disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 7, lettere a) e b) del regolamento (UE) n 1307/2013, non sono destinate a trattare i casi di forza maggiore che devono essere affrontati con le pertinenti disposizioni nell ambito della prima assegnazione o di cui all'articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n 639/2014 (vedere la sezione successiva). 34) Le decisioni devono chiaramente includere il tipo (nuovi diritti all aiuto e/o incremento in valore di quelli esistenti) ed il livello di assegnazione dei diritti (tutti i terreni senza diritti / incremento di valore dei diritti fino alla media; altrimenti quale regola limitativa si applicherà). 35) Le condizioni di ammissibilità per l assegnazione dei diritti dalla riserva devono essere ben definite, oggettive e non discriminatorie. 36) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) n 1307/2013, le assegnazioni da riserva ai giovani agricoltori e ai "nuovi agricoltori" sono obbligatorie. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, la riserva deve superare il 3% del massimale previsto per il regime del pagamento di base (BPS) nell anno 2015, ove ciò fosse necessario, per coprire le assegnazioni a giovani agricoltori e ai "nuovi agricoltori". Gli Stati membri non possono imporre un limite a tale percentuale. Tuttavia, come previsto dall'articolo 28, del regolamento (UE) n 639/2014, gli Stati membri hanno la possibilità di non concedere aumenti di valore per i diritti esistenti ai giovani 2 Vedi causa C-61/09 (Landkreis Bad Dürkheim), così come le cause pendenti C-422/13 (Wree) e C-684/13 (Demmer). 7

8 agricoltori e ai "nuovi agricoltori". Questa discrezionalità non è ammessa laddove lo Stato membro ha deciso, ai sensi dell articolo 30, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013 di aumentare il valore dei diritti esistenti per le categorie di agricoltori definite ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/ ) È una opzione per gli Stati membri decidere di fissare la riserva ad un livello superiore al 3% rispetto al massimale del BPS nell anno 2015 anche a causa della necessità di coprire gli stanziamenti di cui all'articolo 30, paragrafo 7, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1307/2013. Allorché essi intendano fissare un limite alla copertura di queste esigenze, dovrebbero definire regole chiare ed oggettive su come tale limite sarà applicato. 38) Per le esigenze definite ai sensi dell articolo 30, paragrafo 7, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1307/2013, non esiste alcuna possibilità di alimentare la riserva negli anni successivi all anno ) I servizi della Commissione hanno fornito una serie di risposte agli Stati membri per quanto riguarda l'utilizzo della riserva per i giovani agricoltori ed i nuovi agricoltori. 6.2 Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali 40) L articolo 2 paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, contiene un elenco non esaustivo dei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali. Come chiarito nel considerando 5 dello stesso Regolamento, gli Stati membri sono obbligati a prendere le decisioni caso per caso, nel rispetto dei criteri che si evincono dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (ECJ). Laddove un agricoltore dichiara di trovarsi in una situazione di forza maggiore o di circostanze eccezionali, gli Stati membri devono pertanto valutare il caso specifico anche quando esso non è esplicitamente indicato nell elenco di cui all articolo 2 paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/ ) Ci possono essere casi in cui il principio di forza maggiore, può essere invocato anche in assenza di uno specifico riferimento a tale principio (si veda ad esempio la causa T-220/04 3 ). Di conseguenza, il principio può essere applicato anche per l articolo 24, paragrafo 1, lettera b) e l articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Ciò può essere illustrato dai due esempi seguenti: a) Nel 2013, un agricoltore non ha fatto domanda per i pagamenti diretti, poiché è stato ricoverato in ospedale per l intero anno. Nel 2015, egli può ottenere i diritti all aiuto di cui all art. 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, a condizione che possa dimostrare, al momento della sottoscrizione della domanda nel 2015, che gli è stato impedito da cause di forza maggiore di presentare la domanda nel ; b) Un agricoltore che conduceva un azienda agricola di 100 ettari, è deceduto nel 2013 prima di sottoscrivere la domanda. La vedova, ha rilevato l azienda e presentato domanda di aiuto nel 2013, ma solo per 20 ettari (poiché non è in grado di portare avanti l intera superficie aziendale). Nel caso in cui lo Stato membro applica l articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nel 2015, tale articolo va applicato a tutti i 100 ettari, a condizione che la vedova possa dimostrare, al momento della sottoscrizione della domanda nel 2015, che la mancata conduzione degli 80 ettari mancanti, fu dovuta a cause di forza maggiore. In tali casi, ai fini della prima assegnazione dei diritti all aiuto ai sensi dell articolo 24 del regolamento (UE) n. 1307/2013, non è necessario che l agricoltore abbia rispettato il 3 Spagna contro Commissione, punto 165 e causa T-251/04, Grecia contro Commissione, punto Ciò resta valido anche se l agricoltore sia stato in grado di presentare di nuovo la domanda di aiuto nel

9 termine di cui all articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1122/2009. È inoltre meritevole di attenzione il fatto che tali casi impattano solo sulla concessione dei diritti all aiuto nel 2015, cioè non comportano una concessione retroattiva di pagamenti diretti per gli anni precedenti. Questi casi richiedono di essere confrontati con quelli in cui le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali impediscono all agricoltore di adempiere ad ogni obbligo per l anno di domanda 2015 e seguenti; in questi casi, l agricoltore, deve rispettare i requisiti della notifica previsti dall articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 640/ ) Sulla base di quanto sopra, nonché delle ulteriori norme vigenti (si vedano l articolo 24, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2), l articolo 32, paragrafo 4, l articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e gli articoli 19 e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014), i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali che si verificano nell ambito della prima assegnazione dei diritti all aiuto, possono sempre essere risolti durante questa prima fase, ed è altamente raccomandato che sia questa la soluzione utilizzata. Il ricorso all articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 dovrebbe essere, pertanto, limitato alla situazione descritta nell articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014, cioè allorché un agricoltore è stato impossibilitato a presentare una domanda di assegnazione dei diritti all aiuto ai sensi dell articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 entro la scadenza prevista per la prima assegnazione degli stessi. Questo va correlato ai casi che non possono essere trattati entro il periodo di tempo disponibile per la prima assegnazione dei diritti all aiuto (ad es. prolungata ospedalizzazione di un agricoltore dall inizio alla fine del 2015). In questi casi, l assegnazione in base all articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 è obbligatoria per gli Stati membri come previsto dall articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/ ) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n 639/2014, l'articolo 31, paragrafo1, dello stesso regolamento si applica anche agli Stati membri che mantengono i diritti all'aiuto esistenti. 44) Nel contesto di cui sopra, è opportuno che gli Stati membri prevedano un importo della riserva sufficiente per l applicazione dell articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, il carattere obbligatorio dell'articolo 30, paragrafo 7, lettera c), comporta che si tratta di una disposizione di per sé "prioritaria" e quindi non dovrebbe essere considerata nell elenco delle priorità stabilite dagli Stati membri ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30, paragrafo Decisioni riguardanti il trasferimento dei diritti all aiuto 45) Laddove è presa, ai sensi dell articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la decisione di tassare i diritti all aiuto trasferiti senza terra, si applicano le modalità previste dall articolo 26 del regolamento (UE) n. 639/2014, ad esempio quando è fissata una percentuale più alta del 30% e non eccedente il 50%, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 26, tale aumento percentuale, può essere applicato solo durante i primi tre anni di applicazione del regime di pagamento di base, ovvero dall anno 2015 all anno I seguenti punti non riguardano le decisioni nazionali italiane: 1), 2), 3), 4), 13), 15), 24), 28), 299 e 43). 9

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