Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
|
|
- Cornelia Cappelli
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 L 139/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/799 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2016 che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada ( 1 ), in particolare l'articolo 11 e l'articolo 12, paragrafo 7, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 165/2014 ha introdotto tachigrafi digitali di seconda generazione, detti «tachigrafi intelligenti», che includono una connessione al sistema globale di navigazione satellitare (global navigation satellite system = GNSS), una comunicazione remota a fini di diagnosi precoce e un'interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti. È opportuno stabilire le specifiche per i requisiti tecnici per la costruzione dei tachigrafi intelligenti. (2) Lo strumento di diagnosi precoce remota istituito dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/2014 dovrebbe trasmettere ad un agente che effettua controlli su strada i dati del tachigrafo digitale e le informazioni relative ai pesi e al peso per asse del veicolo combinato completo (motrice e rimorchi o semirimorchi), a norma della direttiva 96/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). Ciò dovrebbe consentire un controllo efficace e rapido dei veicoli da parte delle autorità preposte con un numero ridotto di dispositivi elettronici nella cabina del veicolo. (3) In conformità alla direttiva 96/53/CE, lo strumento di diagnosi precoce remota dovrebbe utilizzare le norme CEN DSRC ( 3 ) di cui alla medesima, nella banda di frequenza MHz. Siccome tale banda di frequenza è utilizzata anche per il pedaggio elettronico e al fine di evitare interferenze tra le applicazioni del pedaggio e le applicazioni del controllo, gli agenti preposti al controllo non dovrebbero utilizzare il dispositivo di diagnosi precoce remota presso i caselli autostradali. (4) Al fine di affrontare le attuali vulnerabilità, con il tachigrafo intelligente è opportuno introdurre nuovi meccanismi di sicurezza per mantenere il livello di sicurezza del tachigrafo digitale. Una delle vulnerabilità è l'assenza di date di scadenza dei certificati digitali. Al fine di conformarsi alle migliori pratiche in materia di sicurezza, si raccomanda di evitare l'uso di certificati digitali privi di data di scadenza. Il periodo di validità in condizioni di funzionamento normali delle unità elettroniche di bordo dovrebbe essere di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio dei relativi certificati digitali. Le unità elettroniche di bordo dovrebbero essere sostituite dopo tale periodo di validità. ( 1 ) GU L 60 del , pag. 1. ( 2 ) Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del , pag. 59). ( 3 ) Norme sulla comunicazione dedicata a corto raggio del comitato europeo di normazione (CEN) EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN e ISO
2 L 139/ (5) La trasmissione di informazioni sicure e affidabili sul posizionamento è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento dei tachigrafi intelligenti. Al fine di migliorare la sicurezza del tachigrafo intelligente è pertanto opportuno garantirne la compatibilità con i servizi a valore aggiunto offerti dal programma Galileo specificati nel regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). (6) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, i meccanismi di sicurezza introdotti da tale regolamento si dovrebbero applicare 36 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti di esecuzione necessari, per consentire ai fabbricanti di sviluppare la nuova generazione di tachigrafi intelligenti e di ricevere le schede di omologazione dalle autorità competenti. (7) In conformità al regolamento (UE) n. 165/2014, i veicoli immatricolati per la prima volta in uno Stato membro 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento della Commissione dovrebbero essere dotati di un tachigrafo intelligente conforme alle prescrizioni del medesimo. In ogni caso, 15 anni dopo la data di applicazione di tali requisiti, tutti i veicoli circolanti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di immatricolazione dovrebbero essere dotati di un tachigrafo intelligente conforme. (8) Il regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione ( 2 ) autorizzava, per un periodo di transizione conclusosi il 31 dicembre 2013, l'impiego di un adattatore per consentire l'installazione dei tachigrafi sui veicoli delle categorie M1 e N1. A causa delle difficoltà tecniche connesse all'individuazione di un'alternativa all'impiego dell'adattatore, gli esperti dell'industria automobilistica e dei tachigrafi, insieme alla Commissione, hanno concluso che non era fattibile nessuna soluzione alternativa all'adattatore che non comportasse costi elevati per l'industria, che sarebbero sproporzionati rispetto alle dimensioni del mercato. L'impiego dell'adattatore nei veicoli delle categorie M1 ed N1 dovrebbe pertanto essere autorizzato a tempo indeterminato. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente regolamento reca le disposizioni necessarie all'applicazione uniforme dei seguenti aspetti riguardanti i tachigrafi: a) registrazione della posizione del veicolo in determinati punti nel corso del periodo di lavoro giornaliero del conducente; b) diagnosi precoce remota di eventuali manomissioni o uso improprio dei tachigrafi intelligenti; c) interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti; d) le prescrizioni amministrative e tecniche per le procedure di omologazione dei tachigrafi, compresi i meccanismi di sicurezza. 2. La costruzione, il collaudo, l'installazione, l'ispezione, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti soddisfano le prescrizioni tecniche di cui all'allegato 1C del presente regolamento. 3. Per quanto riguarda la costruzione, il collaudo, l'installazione, l'ispezione, il funzionamento e la riparazione, i tachigrafi diversi dai tachigrafi intelligenti continuano a soddisfare le prescrizioni dell'allegato 1 o dell'allegato 1B, secondo i casi, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio ( 3 ). ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009, che adegua per la nona volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 21 del , pag. 3). ( 3 ) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del , pag. 8).
3 L 139/3 4. A norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 96/53/CE, il dispositivo di diagnosi precoce remota trasmette anche i dati sul peso forniti da un sistema di pesatura interno di bordo, ai fini della rapida individuazione delle frodi. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) «tachigrafo digitale» o «tachigrafo di prima generazione», un tachigrafo digitale diverso da un tachigrafo intelligente; 2) «dispositivo esterno del GNSS», un dispositivo comprendente il ricevitore GNSS, quando l'unità elettronica di bordo non è un'unità singola, nonché gli altri componenti necessari per proteggere la comunicazione dei dati sulla posizione al resto dell'unità elettronica di bordo; 3) «fascicolo informativo», il fascicolo completo, in forma elettronica o cartacea, contenente tutte le informazioni fornite dal fabbricante o dal suo mandatario all'autorità di omologazione ai fini dell'omologazione di un tachigrafo o di un suo componente, compresi i certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014, i risultati delle prove di cui all'allegato 1C del presente regolamento, nonché disegni, fotografie e altri documenti pertinenti; 4) «fascicolo di omologazione», il fascicolo informativo, in formato elettronico o cartaceo, più i documenti aggiunti dall'autorità di omologazione al fascicolo informativo nello svolgimento delle proprie funzioni, compresa la scheda di omologazione CE del tachigrafo o di un suo componente aggiunta alla fine della procedura di omologazione; 5) «indice del fascicolo di omologazione», il documento in cui è elencato il contenuto numerato del fascicolo di omologazione, che ne identifica tutte le parti pertinenti. Il formato di tale documento distingue le fasi successive della procedura di omologazione CE, incluse le date delle revisioni e degli aggiornamenti del fascicolo; 6) «dispositivo di diagnosi precoce remota», le dotazioni dell'unità elettronica di bordo utilizzate per svolgere controlli su strada mirati; 7) «tachigrafo intelligente» o «tachigrafo di seconda generazione», un tachigrafo digitale conforme agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 165/2014, nonché all'allegato 1C del presente regolamento; 8) «componente del tachigrafo» o «componente», uno dei seguenti elementi: l'unità elettronica di bordo, il sensore di movimento, la carta tachigrafica, il foglio di registrazione, il dispositivo esterno del GNSS e il dispositivo di diagnosi precoce remota; 9) «autorità di omologazione», l'autorità di uno Stato membro preposta all'omologazione del tachigrafo o dei suoi componenti, alla procedura di autorizzazione, al rilascio e, se del caso, alla revoca delle schede di omologazione, che agisce in qualità di punto di contatto per le autorità di omologazione degli altri Stati membri e che garantisce che i fabbricanti adempiano i loro obblighi relativamente alla conformità alle prescrizioni del presente regolamento. Articolo 3 Servizi basati sulla localizzazione 1. I fabbricanti garantiscono la compatibilità dei tachigrafi intelligenti con i servizi di posizionamento offerti dai sistemi Galileo e EGNOS (il servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria). 2. Oltre ai sistemi di cui al paragrafo 1, i fabbricanti possono anche scegliere di assicurare la compatibilità con altri sistemi di navigazione satellitare.
4 L 139/ Articolo 4 Procedura di omologazione di un tachigrafo e dei componenti di un tachigrafo 1. Il fabbricante o il suo mandatario presenta una domanda di omologazione di un tachigrafo o di uno dei suoi componenti o di un gruppo di componenti alle autorità di omologazione designate da ciascuno Stato membro. Tale domanda consiste in un fascicolo informativo contenente le informazioni relative a ciascuno dei componenti interessati, comprese, se del caso, le schede di omologazione di altri componenti necessari per completare il tachigrafo, nonché ogni altro documento pertinente. 2. Uno Stato membro rilascia l'omologazione per i tachigrafi, i componenti o i gruppi di componenti conformi alle prescrizioni amministrative e tecniche di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o 3, secondo i casi. In tal caso l'autorità di omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione conforme al modello di cui all'allegato II del presente regolamento. 3. L'autorità di omologazione può chiedere al fabbricante o al suo mandatario di fornire ulteriori informazioni. 4. Il fabbricante o il suo mandatario mette a disposizione delle autorità di omologazione, nonché degli organismi responsabili del rilascio dei certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014, tutti i tachigrafi o i relativi componenti necessari a garantire lo svolgimento soddisfacente della procedura di omologazione. 5. Qualora il fabbricante o il suo mandatario chieda l'omologazione di determinati componenti o gruppi di componenti di un tachigrafo, egli fornisce alle autorità di omologazione gli altri componenti, già omologati, nonché le altre parti necessarie per la costruzione del tachigrafo completo, al fine di consentire loro di effettuare le prove necessarie. Articolo 5 Modifiche delle omologazioni 1. Il fabbricante o il suo mandatario informa senza indugio le autorità di omologazione che hanno rilasciato l'omologazione iniziale, in merito alle eventuali modifiche del software o dell'hardware del tachigrafo o della natura dei materiali usati per la sua fabbricazione che sono registrati nel fascicolo informativo e presenta una domanda di modifica dell'omologazione. 2. Le autorità di omologazione possono rivedere o estendere un'omologazione esistente oppure rilasciare una nuova omologazione, secondo la natura e le caratteristiche delle modifiche. Si procede a una «revisione» quando l'autorità di omologazione ritiene che le modifiche del software o dell'hardware del tachigrafo o della natura dei materiali usati per la sua fabbricazione siano di lieve entità. In tali casi, l'autorità di omologazione rilascia i documenti rivisti del fascicolo informativo, precisando la natura delle modifiche apportate e la data della loro approvazione. Una versione aggiornata del fascicolo informativo in una forma consolidata, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche apportate, è sufficiente a soddisfare questa prescrizione. Si procede a un'«estensione» quando l'autorità di omologazione ritiene che le modifiche del software o dell'hardware del tachigrafo o della natura dei materiali usati per la sua fabbricazione siano sostanziali. In tali casi, l'autorità di omologazione può ritenere necessario che siano effettuate nuove prove e ne informa il fabbricante o il suo mandatario. Se i risultati di tali prove sono soddisfacenti, l'autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione rivista recante un numero che identifica l'estensione rilasciata. La scheda di omologazione riporta il motivo dell'estensione e la data del rilascio. 3. L'indice del fascicolo informativo indica la data dell'ultima estensione o dell'ultima revisione dell'omologazione o la data dell'ultimo consolidamento della versione aggiornata dell'omologazione.
5 L 139/5 4. Una nuova omologazione è necessaria quando le modifiche richieste del tachigrafo omologato o dei suoi componenti comporterebbero il rilascio di un nuovo certificato di sicurezza o di interoperabilità. Articolo 6 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 2 marzo Tuttavia, gli allegati si applicano a decorrere dal 2 marzo 2019, ad eccezione dell'appendice 16 che si applica a decorrere dal 2 marzo Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 1 dicembre 2015, n. 219 Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1. (15G00232) (GU n.7
Dettagli18.10.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23
18.10.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23 REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2008 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PROVVISORIO 2001/0255(COD) 23 ottobre 2003 ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA
DettagliL 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.4.2007
L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.4.2007 REGOLAMENTO (CE) N. 434/2007 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione
DettagliMINISTERO DELLA SALUTE DECRETO
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 16 aprile 2012, n. 77 Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili,
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) DELLA COMMISSIONE 2016/799 del 18 marzo 2016 (G.U.U.E. n. L 139 del 26.5.2016)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) DELLA COMMISSIONE 2016/799 del 18 marzo 2016 (G.U.U.E. n. L 139 del 26.5.2016) che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
DettagliUwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 11 marzo 2014 (OR. en) 7579/14 DENLEG 64 AGRI 193 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 10 marzo 2014 Destinatario: n. doc. Comm.: D031056/03
DettagliMercoledì 13 Marzo 2013 Best Western Hotel Piacenza Assemblea Generale Associazione
Mercoledì 13 Marzo 2013 Best Western Hotel Piacenza Assemblea Generale Associazione Novità normative per la prevenzione incendi il D.M. 20/12/12 Impianti di protezione attiva contro l incendio Geom. Luca
DettagliIL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
30.4.2004 IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 166/ 124 DIRETTIVA 2004/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale
DettagliMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
DettagliCONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 febbraio 2014 (OR. en) 6504/14 ENV 140. NOTA DI TRASMISSIONE Commissione europea
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 14 febbraio 2014 (OR. en) 6504/14 ENV 140 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Destinatario: n. doc. Comm.: D031561/02 Oggetto: Segretariato generale
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 95/16/CE del Parlamento
DettagliUNIONE EUROPEA. Bruxelles, 4 aprile 2000 1998/0202 (COD) C5-0105/2000 PE-CONS 3608/00 ENV 48 ENT 28 CODEC 145
UNONE EUROPEA L PARLAMENTO EUROPEO L CONSGLO Bruxelles, 4 aprile 2000 1998/0202 (COD) C5-0105/2000 ENV 48 ENT 28 CODEC 145 Oggetto: Decisione n o del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico Direttiva 14 ottobre 2010 Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE,
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 30.4.2004 COM(2004) 339 definitivo 2004/0112 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica e aggiornamento del regolamento (CE) n. 1334/2000
DettagliGAZZETTA UFFICIALE N.210 DEL 09 SETTEMBRE 2005 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO
GAZZETTA UFFICIALE N.210 DEL 09 SETTEMBRE 2005 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 2 agosto 2005 Modalita' di presentazione della documentazione per notifica di indagine clinica con dispositivi medici IL MINISTRO
DettagliEuro 1: nel 1993 le case costruttrici sono state obbligate ad adottare la marmitta catalitica e l alimentazione ad iniezione.
Per verificare la rispondenza ad Euro 1, 2, 3, 4 o 5 del proprio veicolo, occorrerà leggere il punto (V.9) della pagina 2 della carta di circolazione (nel caso di nuovo modello formato A 4 denominato modello
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata
DettagliREGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 17.7.2014
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.7.2014 C(2014) 4581 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 17.7.2014 relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e
DettagliIL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL ENERGIA
Assessorato dell Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità DECRETO 3 marzo 2011 (G.U.R.S. n. 13 del 25 marzo 2011) Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della
DettagliArt. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2014), coordinato con la legge di conversione
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
9.9.2015 L 235/37 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015 che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati
DettagliCircolazione stradale: direttiva europea per incentivare la sicurezza dei pedoni ( Direttiva Europea 17.11.2003 n 2003/102/CE )
Circolazione stradale: direttiva europea per incentivare la sicurezza dei pedoni ( Direttiva Europea 17.11.2003 n 2003/102/CE ) Con la Direttiva 2003/102/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sono
DettagliDI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
COMUNE DI PINEROLO MANUALE DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI ALLEGATO N. 6 PIANO DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI PIANO DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI Articolo 1 Sicurezza fisica
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 19.7.2006 COM(2006) 407 definitivo Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina
DettagliGazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127 del 03-06-2006
Pagina 1 di 5 Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 127 del 03-06-2006 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA' ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO
DettagliAutoscuola Marche - http://www.autoscuolamarche.com/ DIRETTIVA 2009/5/CE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2009
DIRETTIVA 2009/5/CE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2009 che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti
DettagliCRONOTACHIGRAFO: nuove regole dal 2 marzo 2015
Modena, 27 febbraio 2015 CRONOTACHIGRAFO: nuove regole dal 2 marzo 2015 Lunedì 2 marzo 2015 entra in vigore una piccola parte del Regolamento europeo 165/2014, che apporta alcune modifiche alle norme tecniche
DettagliPROCEDURA OPERATIVA PER L ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO
28/06/2011 Pag. 1 di 9 PROCEDURA OPERATIVA PER L ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO 1 SCOPO... 2 2 APPLICABILITÀ... 2 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... 2 3.1 Moduli... 2 4 RESPONSABILITÀ... 2 5 MODALITÀ OPERATIVE...
DettagliDECRETO RETROFIT MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO 1 dicembre 2015, n. 219
DECRETO RETROFIT MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 1 dicembre 2015, n. 219 Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1. (15G00232)
DettagliDecreto del Ministero della difesa 25 marzo 2015
Decreto del Ministero della difesa 25 marzo 2015 Procedura per l'esenzione, nell'interesse della difesa, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti
DettagliIl regolamento si compone di due articoli (di cui il secondo fissa la data di applicazione) e tre allegati.
Roma, 24/06/2010 Protocollo: R.U. 85800 Alle Direzioni Regionali ed Interregionali delle Dogane Rif.: Allegati: 1 Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI Alla Direzione Centrale Accertamenti e Controlli Alla
DettagliPiano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per lo Sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti
DettagliNormazione Veicoli Pesanti GNL: Motori a ciclo in accensione comandata e a ciclo diesel
Convegno GNL: opportunità e nuovi utilizzi Milano 17 Novembre 2014 Normazione Veicoli Pesanti GNL: Motori a ciclo in accensione comandata e a ciclo diesel Ing G.M. Rodella Direttore CUNA 1 La normazione
DettagliDIRETTIVA 2006/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 12 dicembre 2006
27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 374/5 DIRETTIVA 2006/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di
DettagliArticolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea.
19.4.2016 L 103/13 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/594 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2016 che istituisce un modello per l'indagine strutturata presso i destinatari finali dei programmi operativi
Dettagli(Atti legislativi) REGOLAMENTI
28.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 60/1 I (Atti legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 165/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel
DettagliApprovata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012
Disposizioni in materia di professioni non organizzate Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012 Art. 1. (Oggetto e definizioni). 1. La presente legge, in attuazione dell
DettagliGESTIONE DELLE RISORSE Capitolo 6
1. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE Le Aree/Servizi che operano nell'ambito del Sistema di gestione per la qualità del DSU Toscana sono identificate in un apposito organigramma, riportato nel capitolo
DettagliEN 81-20/50:2014. Le nuove norme in materia di ascensori
VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN ASSOCIATION DES ENTREPRISES SUISSES D ASCENSEURS ASSOCIAZIONE DI IMPRESE SVIZZERE DI ASCENSORI EN 81-20/50:2014 Le nuove norme in materia di ascensori CEN Comitato
DettagliDIRETTIVA 2009/36/CE DELLA COMMISSIONE
17.4.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 98/31 DIRETTIVE DIRETTIVA 2009/36/CE DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2009 che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici
Dettaglivelum wls DATASHEET Rilevatore di Movimento Doppia Tecnologia a Tenda per esterno con antimascheramento Wireless 868 Mhz Bi-Direzionale KSI5402010.
velum wls Rilevatore di Movimento Doppia Tecnologia a Tenda per esterno con antimascheramento Wireless 868 Mhz Bi-Direzionale KSI540200.303 CARATTERISTICHE PRINCIPALI I I rilevatori di movimento velum
Dettagli(Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1996 PAG. 0064 0067)
Direttiva 96/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure
Dettagli***II POSIZIONE COMUNE
PARLAMENTO EUROPEO 1999 Documento di seduta 2004 C5-0522/2000 22/10/2000 ***II POSIZIONE COMUNE Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE
19.11.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 309/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2013 che approva la sostanza attiva olio di arancio ai sensi del
DettagliPOSIZIONE (UE) N. 13/2013 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA
C 360 E/66 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 10.12.2013 POSIZIONE (UE) N. 13/2013 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA in vista dell adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
DettagliD.M. 18 marzo 2010 (1).
D.M. 18 marzo 2010 (1). Modalità di offerta e obblighi degli operatori nell'ambito della piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato (3). (2) --------------------------------------------------------------------------------
DettagliIl progetto SIMULATOR
Conferenza Esri Italia 2015 Roma 15-16 Aprile 2015 Ergife Palace Hotel Il progetto SIMULATOR Utilizzo di dati da ricevitori GNSS a singola frequenza per il monitoraggio geofisico Davide Curone Esri Italia
DettagliSTRUMENTI PER COMPETERE: IL DISCIPLINARE TECNICO CERTIFICATO LINEE GUIDA
STRUMENTI PER COMPETERE: IL DISCIPLINARE TECNICO CERTIFICATO Progetto ideato con la collaborazione di Segreteria organizzativa a cura di: LINEE GUIDA PREMESSA Con la presente iniziativa la Camera di Commercio
DettagliPROT. n. 1133 del 1 LUGLIO 2014
PROT. n. 1133 del 1 LUGLIO 2014 Provvedimento di revoca dell autorizzazione, alla società Suolo e Salute s.r.l., ad esercitare il controllo e la certificazione sull attività di importazione da Paesi terzi
Dettagli14880 N. 54 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 31-12-2015 Parte I
14880 N. 54 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 31-12-2015 Parte I delle Strutture complesse, semplici, incarichi di coordinamento e posizioni organizzative delle Aziende Sanitarie della
DettagliIncontri informativi. Nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica
PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA Ufficio Impianti Termici Incontri informativi Nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto
DettagliELLISSE AL VOSTRO FIANCO PER LA SICUREZZA
Organismo Abilitato Il primo organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive ad effettuare le verifiche di legge degli impianti ai sensi del DPR 462/01 AL VOSTRO FIANCO PER LA SICUREZZA Abilitazione
DettagliCOMUNE DI PONTEBBA PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI PONTEBBA PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/03/2013 I N D I C E TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Oggetto Art.
DettagliREGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 12.3.2014
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.3.2014 C(2014) 1553 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 12.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
DettagliCOMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 28.11.2002 SEC(2002) 1286 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO LETTERA RETTIFICATIVA N. 4 AL PROGETTO PRELIMINARE
DettagliREGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DEI VEICOLI CISTERNA STRADALI SECONDO CAP. 6.8 DELL IMDG CODE
Pag. 1 di 6 INDICE 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 TERMINI E DEFINIZIONI...2 3 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE...2 3.1 CONDIZIONI GENERALI... 2 3.2 CONDIZIONI DI SICUREZZA... 2 3.3 PRESENZA DI OSSERVATORI
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2011 DELLA COMMISSIONE
L 252/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.9.2011 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti
DettagliTachigrafo digitale e tolleranze con prospetto esplicativo di *Giorgio BACILIERI e **Franco MEDRI
Tachigrafo digitale e tolleranze con prospetto esplicativo di *Giorgio BACILIERI e **Franco MEDRI La Commissione UE con la nota di orientamento n. 4 relativa alle registrazione dei periodi di guida con
DettagliCAPITOLO 9 STATISTICHE INDICE
CAPITOLO 9 STATISTICHE INDICE CAPITOLO 9 STATISTICHE...2 9.1 OGGETTO...2 9.2 AMBITO DI APPLICAZIONE...2 9.3 RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI...3 9.4 STATISTICHE MENSILI ED ANNUALI...4 Cap. 9 pag. 1 CAPITOLO
DettagliAlle Direzioni Regionali ed Interregionali delle Dogane. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI. Alle Direzioni Centrali
Protocollo: Rif.: Allegati: n. 26466/RU Roma, 26.03.2010 Alle Direzioni Regionali ed Interregionali delle Dogane Agli Uffici delle Dogane Alle Direzioni Centrali LORO SEDI Agli Uffici di diretta Collaborazione
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 264
DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 264 Attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta
PARLAMENTO EUROPEO 1999 Documento di seduta 2004 C5-0474/2001 2000/0211(COD) IT 22.10.01 Posizione comune definita dal Consiglio il 16 ottobre 2001 in vista dell'adozione delle direttiva del Parlamento
DettagliArt. 1 Contenuti della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida
Leggi d'italia Ministero delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 9-8-2013 Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente. Pubblicato nella Gazz.
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. 520/15/CONS APPROVAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI PER LA CONCLUSIONE PER TELEFONO DI CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 74/24 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/448 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 2015 che stabilisce norme di polizia sanitaria specifiche per l'introduzione nell'unione di taluni prodotti di origine animale
DettagliLa sicurezza delle macchine utensili
La sicurezza delle macchine utensili Casistica di infortuni derivanti dall uso di macchine utensili Nicola Delussu Coordinamento Tecnico Regioni Gruppo macchine e impianti D.lgs. 81/2008 Art. 70 - Requisiti
DettagliObiettivi di accessibilità per l anno 2014
Comune di Arenzano Obiettivi di accessibilità per l anno 2014 Redatto ai sensi dell articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Redatto il 30/03/2014 1 SOMMARIO Obiettivi di accessibilità
DettagliSaes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO SOMMARIO 1. Definizioni 2. Elenco 3. Diritto al voto maggiorato 4. Legittimazione alla richiesta di iscrizione 5. Modalità per richiedere l iscrizione
DettagliPORTALE NdR. L architettura del sistema
PORTALE NdR L accesso al Portale NdR è garantito attraverso una procedura di accreditamento della singola ws che avviene attraverso l impiego di certificati digitali. Non sono richiesti requisiti tecnici
DettagliArt. 3 Art. 4. Art. 5 Art. 6.
D.L.vo 4 settembre 2002, n. 262 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all aperto. (Suppl. Ordinario alla
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
22.5.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 126/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 440/2010 DELLA COMMISSIONE del 21 maggio 2010 relativo alle tariffe da pagare all'agenzia
DettagliDiciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I
P7_TA-PROV(2011)0208 Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla
DettagliDECISIONE DELLA COMMISSIONE
L 2/32 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 2000 in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione relative
Dettagli1. Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (art. 8, comma 2, del DLgs n. 150/2012)
Linee guida per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all acquisto e all uso e all attività di consulenza sull impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti Premessa La direttiva
DettagliLE NUOVE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DAI FULMINI E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI
LE NUOVE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DAI FULMINI E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI PREMESSA In data 8 gennaio 2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 6), è stato pubblicato il D.P.R.
DettagliArticolo 2 Ai fini del regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ),
L 75/60 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 22.3.2005 DECISIONE N. 2/2004 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA del 22 giugno 2004 che modifica l allegato 1 dell accordo fra la Comunità
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
10.4.2014 IT L 107/5 REGOLAMENTO (UE) N. 358/2014 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2014 che modifica l'allegato II e l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
DettagliMINISTERO DEI TRASPORTI. DECRETO INTERMINISTERIALE 25 gennaio 2008, n. 39 (G.U. n. 62 del 13.3.2008)
MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 25 gennaio 2008, n. 39 (G.U. n. 62 del 13.3.2008) Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla
DettagliREGOLAMENTO (CE) N. 282/2008 DELLA COMMISSIONE
28.3.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 86/9 REGOLAMENTO (CE) N. 282/2008 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto
DettagliCATENE E PNEUMATICI INVERNALI
CATENE E PNEUMATICI INVERNALI IL SEGNALE CLASSICO CHE TROVIAMO SULLE NOSTRE STRADE Il segnale più noto e quello che si trova sulle strade dei nostri Comuni è quello della ruota catenata su fondo blu. Significa
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1579 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI FALLICA, FLORESTA, ANGELINO ALFANO, GERMANÀ, GIU- DICE, GRIMALDI, MARINELLO, MINARDO, MISURACA,
DettagliREGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE
20.2.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 47/51 REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2013 che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
DettagliDELIBERA N. 255/11/CONS CLASSIFICAZIONE DEI DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE L AUTORITA
DELIBERA N. 255/11/CONS CLASSIFICAZIONE DEI DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE L AUTORITA NELLA sua riunione di Consiglio del 5 maggio 2011; VISTA la legge 31
DettagliDECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del 12.10.2015
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.10.2015 C(2015) 7046 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 12.10.2015 che approva determinati elementi del programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-
DettagliTra PREMESSO CHE. - con Determinazione n. 151 del 25/11/2008 è stato individuato l Ordine degli Avvocati
CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E
DettagliDematerializzare i documenti? Prima occorre dematerializzare (bene e a norma) il processo
Giovanni Michele Bianco Marco Trainotti Università di Verona Direzione Organizzazione del Sistema Informativo Dematerializzare i documenti? Prima occorre dematerializzare (bene e a norma) il processo Nessuno
DettagliCITTÀ DI VENTIMIGLIA (PROVINCIA DI IMPERIA)
CITTÀ DI VENTIMIGLIA (PROVINCIA DI IMPERIA) DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ADOTTATA CON I POTERI DEL GIUNTA COMUNALE COPIA Del 29/01/2014 N. 14 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DettagliALEX IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI
ALEX IMPIANTI ELETTRICI Di Carlotta Alexandre TEL. 33512345678 PI 08152660018 m a rea s is tem i@g m a il.c o m IMPIANTI ELETTRICI DOMOTICA RISPARMIO ENERGETICO IMPIANTI GREEN ENERGY SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA
DettagliREGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)
L 162/12 27.6.2015 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1011 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 2015 che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori
DettagliEpigrafe. Premessa. 1. Oggetto del regolamento. 2. Domanda di autorizzazione. 3. Fase istruttoria. 4. Provvedimento di autorizzazione.
D.P.R. 11-2-1998 n. 53 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti
DettagliREGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE. del XXX
COMMIIONE EUROPEA Bruxelles, XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMIIONE del XXX che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e
DettagliINTRODUZIONE. Pagina 1 di 5
INTRODUZIONE La procedura ANAS Trasporti Eccezionali Web (TEWeb) è stata realizzata per consentire alle ditte di, provviste di un personal computer collegato ad Internet, un semplice, rapido e comodo strumento
DettagliAPPLICAZIONE PILOTA DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE NELLE AREE PROTETTE
APPLICAZIONE PILOTA DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE NELLE AREE PROTETTE Cosa devono sapere le organizzazioni responsabili di aree protette che vogliono sviluppare un sistema di gestione ambientale per
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
9.9.2015 L 235/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1501 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015 relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo
Dettagli1. Finalità del trattamento dati
Informativa resa all interessato per il trattamento assicurativo dei dati personali ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 - Codice della Privacy Con effetto 10
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE)
30.10.2014 L 309/23 REGOLAMENTO (UE) N. 1154/2014 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2014 relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse
DettagliTassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni TTPCP PANORAMICA. 1 Introduzione... 2. 2 Calcolo della TTPCP... 3
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni TTPCP PANORAMICA Edizione 2013
DettagliPROGETTAZIONE / PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDICE. Revisioni
Pagina 1 di 8 INDICE 1.1 OBIETTIVO 1.2 APPLICAZIONE 1.3 RESPONSABILITÀ 1.4 FLOW ATTIVITÀ 1.5 PIANIFICAZIONE 1.6 VERIFICHE E PIANI DI RECUPERO 1.7 VALIDAZIONE E MODIFICHE AL PROGETTO 1.8 MODULISTICA Revisioni
DettagliRegolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio del 27 ottobre 2003
Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio del 27 ottobre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea al protocollo
Dettagli