STATUTO DEL C.A. TO2 ALTA VALLE SUSA Modificato ai sensi della D.G.R. n del
|
|
- Aniella Battaglia
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO DEL C.A. TO2 ALTA VALLE SUSA Modificato ai sensi della D.G.R. n del ART. 1 DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE 1. Il Comprensorio Alpino promosso e costituito ai sensi della L. 11 febbraio 1992 n. 157 e della L.R. 04 settembre 1996 n. 70 nella forma del comitato per la gestione faunistica, ambientale e venatoria del territorio agro-silvo-pastorale assume la denominazione di Comprensorio Alpino TO2 - Alta Valle Susa La durata del Comprensorio Alpino Alta Valle Susa è a tempo indeterminato. 3. Il Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa ha sede in Piazza Grand Hoche frazione Beaulard del Comune di Oulx ART. 2 IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO 1. La Giunta regionale con provvedimento n del ha riconosciuto il Comprensorio Alpino To2 quale persona giuridica privata. ART. 3 FINALITÀ DEL COMPRENSORIO ALPINO 1. Il Comprensorio Alpino TO 2 - Alta Valle Susa - ha come finalità di gestire senza scopo di lucro il territorio agro-silvo-pastorale compreso nel C.A. TO2 in relazione all'attività di carattere venatorio, promuovendo ed organizzando le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmando gli interventi per il miglioramento degli habitat anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e la partecipazione a specifici progetti utili a garantire la salvaguardia dei diritti e degli interessi in materia faunistica, ambientale, venatoria ed agricola nonchè di gestire le eventuali zone di addestramento ed allenamento cani e degli altri istituti di protezione se ricompresi nel territorio del Comprensorio Alpino TO2. 2. A tal fine il Comprensorio Alpino TO2 - Alta Valle Susa - potrà svolgere tutte le attività previste per la gestione di cui al precedente comma dalle norme vigenti in materia ed in particolare dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e della Legge Regionale 04 settembre 1996, n. 70. ART. 4 ORGANI DEL COMPRENSORIO ALPINO 1. Sono organi del Comprensorio Alpino TO2 - Alta Valle Susa: - il Presidente; - il Comitato di Gestione; - il Consiglio Esecutivo. ART. 5 IL PRESIDENTE 1. Il Presidente rappresenta il Comprensorio Alpino di fronte ai terzi ed in giudizio. 2. Il Presidente è eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento. 3. L'elezione del Presidente avviene in forma palese con la partecipazione di almeno i due terzi dei componenti del Comitato di Gestione. Dalla seconda convocazione in poi è sufficiente la partecipazione della metà più uno dei componenti. Risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancato raggiungimento della prevista maggioranza si procederà ad un ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che abbiano riportato la maggioranza dei voti all'esito della prima votazione. 4. Il Comitato di Gestione elegge con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, il Vice Presidente convoca, entro quindici giorni, il Comitato di Gestione per l'elezione del nuovo Presidente. 5. Il Presidente ed il Vice Presidente durano normalmente in carica quanto il Comitato di Gestione. 6. Non possono essere nominati Presidente o Vice Presidente e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. 7. Il Presidente ed il Vice Presidente, anche disgiuntamente, sono revocabili dal Comitato di Gestione in qualunque tempo con le modalità, la partecipazione e la maggioranza assoluta di cui al precedente comma 3. In tal caso ed immediatamente il Comitato di Gestione deve provvedere all'elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente. ART. 6 IL COMITATO DI GESTIONE 1. Il Comitato di Gestione è nominato dalla Provincia o dalla Città metropolitana secondo le modalità attuative del disposto dell'art. 18, comma 4, della Legge Regionale 04 settembre 1996, n Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni.
2 3. Il Comitato di Gestione viene rinnovato alla scadenza dall'ente delegato con le modalità indicate dalle norme attuative delle direttive della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della Legge Regionale 04 settembre 1996, n. 70, vigenti. 4. Il Comitato di Gestione uscente resta in carica sino alla nomina del nuovo Comitato. ART. 7 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE 1. Il Comitato di Gestione si intende validamente costituito con la nomina effettuata dall'ente delegato. 2. Le riunioni sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, nonché su richiesta formulata da un terzo dei componenti il Comitato di Gestione. 3. L'avviso di convocazione, da inviarsi almeno tre giorni liberi prima, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica certificata o fax, deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione nonché l'ordine del giorno. 4. Le riunioni del Comitato di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza ed impedimento, dal Vice Presidente si intendono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, fatti salvi i casi di cui ai successivi commi 6 e Il Comitato di Gestione in sede di convocazione ordinaria approva il bilancio preventivo ed il rendiconto tecnico e finanziario; nomina e revoca il Segretario ed eventuali Commissioni utili allo svolgimento dell attività del C.A. con facoltà di determinare un rimborso spese; nomina e revoca i componenti del Consiglio esecutivo e determina l eventuale rimborso spese; delibera sulla responsabilità degli amministratori; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del comitato riservati alla sua competenza dallo statuto. 6. Il Comitato deve riunirsi almeno due volte in via ordinaria nell'arco di un anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto tecnico e finanziario ed in sede di approvazione consuntiva entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio economico e comunque, a fronte di motivate giustificazioni, non oltre il 30 giugno di ogni anno. In tali occasioni la riunione del Comitato di Gestione si intende validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità il voto del Presidente determinerà la prevalenza. 7. Il Comitato di Gestione in sede di convocazione straordinaria delibera l'approvazione e le modificazioni dello statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale nelle forme indicate dagli artt. 14 e 12 c.c. con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera altresì sulla nomina e sulla revoca del Presidente e del Vice Presidente con le maggioranze e le modalità previste dall'art. 5 comma In sede convocazione ordinaria il Comitato di gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti e, in caso di parità, il voto del Presidente determinerà la prevalenza. 9. Le riunioni del Comitato di Gestione sono riservate ai suoi componenti e convocati con le modalità di cui all'art. 7, comma 3, salvo che venga deliberato la pubblicità della seduta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Comitato. 9 bis Alle riunioni del Comitato di gestione sono invitati a partecipare, esclusivamente come uditori e senza diritto di voto, un rappresentante di ogni Associazione venatoria non rappresentata nel Comitato di gestione, che abbia una rappresentatività nell ATC o nel CA. 10. Fatte salve le condizioni ostative, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge e dalle norme attuative di regolamento, i componenti del Comitato di Gestione decadono dalla carica ove siano assenti ingiustificati a tre riunioni nell arco di un anno o, in ogni caso, consecutive. E' compito del Presidente comunicare alla Provincia l'intervenuta causa di decadenza, recesso ed esclusione cosi' come il decesso del componente il Comitato entro dieci giorni dal suo accadimento. 11. L esclusione dei componenti il Comitato di gestione è ammessa solo per giusta causa. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata da inviare al Presidente. 12. Al verificarsi di una delle cause di recesso, esclusione o decadenza nei confronti di uno dei componenti del Comitato di Gestione, entro giorni 15 il Presidente provvederà a darne comunicazione all'ente delegato che provvederà alla sua sostituzione. 13. Ai componenti del Comitato di Gestione può competere un rimborso delle spese di trasporto sostenute dai componenti del Comitato di gestione per compiti di istituto, autorizzate dal Comitato stesso, che devono essere documentate. In caso di utilizzo dell automezzo proprio il rimborso non può superare quello previsto dalle tabelle ACI. 14. Le deliberazioni del Comitato di Gestione contrarie alla legge o allo statuto possono essere annullate su istanza di qualunque componente del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino o del pubblico ministero con le modalità di cui allo articolo 23 c.c. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o agli atti di indirizzo e programmazione della Regione può essere sospesa anche dalla Giunta Regionale.
3 ART. 8 COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE 1. Il Comitato di Gestione esercita tutti i poteri in ordine alla gestione della caccia programmata che le disposizioni statali, regionali e provinciali nonché il presente statuto non devolvono ad altri organi. 2. In particolare il Comitato di Gestione, in conformità agli indirizzi della pianificazione faunistica regionale, provinciale e della Città metropolitana, svolge i seguenti compiti: a) predispone lo statuto del Comprensorio Alpino e lo approva con le maggioranze di cui all'art. 7, comma 7; b) predispone, nel limite massimo di un anno dal suo insediamento, il piano di utilizzazione del territorio venabile per il biennio successivo, corredandolo con i programmi di immissione e di riqualificazione faunistica e con le indicazioni circa i prelievi di fauna selvatica; c) promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistico, ove previste; provvede sulla base di appositi censimenti effettuati sotto il coordinamento di esperti faunistici regionali, ove previsti, a formulare le proposte dei piani di abbattimento selettivo agli ungulati di cui all art.44, comma 1, lettera f) della l.r. 70/96, ed al cinghiale nel caso in cui se ne ravvisi la necessità e dei piani numerici di prelievo alla specie appartenenti alla tipica fauna alpina, alla starna, alla pernice rossa e alla volpe e li sottopone all approvazione della Giunta regionale. Le proposte di cui sopra devono essere conformi agli indirizzi regionali in materia. d) promuove ed organizza gli interventi volti a migliorare gli habitat e provvede alla documentazione cartografica degli stessi. e) determina per ogni annata venatoria il quantitativo di fauna selvatica da immettere, prevedendo eventuali limitazioni nonché azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche; f) svolge gli incombenti relativi alle procedure di ammissione dei cacciatori previsti dalle norme e dai provvedimenti regionali; g) esercita la facoltà di ammettere un numero di cacciatori superiore a quello fissato dalla normativa regionale, nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 14 della Legge , n. 157 ed alla Legge Regionale 04 settembre 1996, n. 70; h) esprime, ai sensi del comma 5 del citato art. 14, le proprie determinazioni in ordine all'eventuale accesso al Comprensorio Alpino di cacciatori già ammessi in altro Comprensorio Alpino, sulla base delle norme regionali; i) avanzano proposte sul piano faunistico-venatorio regionale e relative agli altri strumenti di pianificazione provinciali previsti dal comma 7 dell'art. 10 della legge 157/92; l) predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari e/o conduttori di fondi rustici per i seguenti obiettivi, previsti al comma 11 dell'art. 14 della Legge 157/92: - la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; - le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Reg. CEE n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni; - la coltivazione di fondi oggi incolti, lo sfalcio dei terreni incolti ed il ripristino delle aree maggiormente degradate; - il ripristino delle zone umide e di fossati; - la differenziazione delle colture; - la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica; - la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori; - la collaborazione operativa, ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; m) provvede, ai sensi dell'art. 14 comma 14 della legge 157 del 1992, all'erogazione di eventuali contributi integrativi a quelli primari erogati dall'ente delegato di cui all'art. 26 della legge 157/92, per i risarcimenti dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica cacciabile e dall'esercizio dell'attività venatoria, in base alle disponibilità del proprio bilancio con stanziamenti definiti anno per anno in sede di bilancio preventivo ed alle eventuali risorse finanziarie trasferite dalla Regione, nonché all'erogazione di contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni medesimi e previamente concordati in sede di bilancio; n) può proporre alla Giunta Regionale la sospensione della caccia anche solo temporanea e per aree e/o per specie determinate in deroga al calendario venatorio; o) può stabilire una ripartizione interna del territorio del Comprensorio Alpino individuando, ai fini di una migliore gestione del patrimonio faunistico, aree di caccia specifica. La individuazione di tali aree e gli eventuali regolamenti gestionali devono essere proposti alla Giunta Regionale per l'approvazione;
4 p) può gestire zone di ripopolamento e cattura, oasi, zone di addestramento e allenamento cani, aziende per la produzione della fauna selvatica e centri pubblici di riproduzione della stessa che si trovino ricompresi nel territorio del Comprensorio Alpino, nei limiti e nelle forme stabilite dalle norme regionali, provinciali e della Città metropolitana; q) può assumere iniziative, anche di gestione, in aziende per la produzione della fauna selvatica; r) assume e licenzia personale da inquadrare con riferimento al C.C.N.L. vigente in materia di agricoltura; s) avanza ai competenti organi regionali, provinciali e della Città metropolitana proposte e richieste in materia faunistica, venatoria ed ambientale che riguardino il territorio del Comprensorio Alpino TO2 - Alta Valle Susa; t) promuove ed organizza iniziative culturali, di studio e ricerca, anche collaborando con enti pubblici e privati; u) predispone ed approva con le maggioranze di cui all'art. 7 comma 8 il Regolamento per il prelievo venatorio del Comprensorio Alpino; v) può introdurre una graduazione sulla quota di sottoscrizione conferita dai cacciatori sulla base di abbattimenti selezionati ed individuati nel regolamento di cui al precedente punto u); ART. 9 IL CONSIGLIO ESECUTIVO 1. Il Comitato di gestione formato da 10 o 20 componenti può eleggere nel suo seno un Consiglio esecutivo composto da 6 componenti, due in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza delle associazioni venatorie, uno in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale ed uno in rappresentanza degli enti locali. Nei Comitati di gestione formati da 30 componenti il Consiglio esecutivo è composto da 10 componenti, tre in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, tre in rappresentanza delle associazioni venatorie, due in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale e due in rappresentanza degli enti locali. Il Presidente ed il Vice Presidente fanno parte di diritto del Consiglio Esecutivo e sono compresi tra i componenti come sopra indicati. 2. I componenti del Consiglio Esecutivo vengono separatamente scelti e proposti dai rappresentanti di ciascuna categoria in seno al Comitato di Gestione. Durano in carica quanto il Comitato di Gestione ed esercitano i compiti dallo stesso delegati. 3. Il Comitato di Gestione ratifica la nomina del Consiglio Esecutivo prendendo atto delle indicazioni effettuate dalle singole categorie. Per il caso in cui taluna indicazione manchi o non avvenga nei tempi richiesti dal Comitato di Gestione, con la maggioranza di cui all'art. 7, comma 8, il Comitato di Gestione potrà ratificare la nomina di un Consiglio Esecutivo composto dai soli membri delle categorie che avranno fornito l'indicazione dovuta. 4. Il Consiglio Esecutivo può essere delegato con la maggioranza di cui all'art. 7, comma 8, all'ordinaria amministrazione del Comprensorio Alpino, fermo il rispetto dei parametri di bilancio ed il controllo del Comitato di Gestione. 5. Il Consiglio Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, del Vice Presidente in sua assenza o impedimento o su richiesta di un terzo dei suoi membri con le modalità ed i termini di cui all'art. 7, comma 3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e delle stesse verrà steso verbale sottoscritto dagli intervenuti. Alle riunioni del Consiglio Esecutivo possono partecipare gli osservatori incaricati dalla Giunta Regionale e di cui all'art. 7, comma 9, i quali devono essere convocati con le modalità di cui al presente comma. 6. Il Consiglio Esecutivo delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti degli intervenuti. ART. 10 GESTIONE FINANZIARIA 1. Le entrate del Comprensorio Alpino TO2 - Alta Valle Susa - sono costituite dalle seguenti sottoscrizioni: a) quote di sottoscrizione conferite annualmente dai singoli cacciatori ammessi all'esercizio dell attivita' venatoria nel territorio del Comprensorio Alpino, previste dall'art. 19 comma 3 della Legge Regionale 04 settembre 1996, n. 70; b) quote di sottoscrizione applicate dal Comprensorio Alpino ed approvate dalla Giunta Regionale, finalizzate ai piani di abbattimento selettivo degli ungulati; c) quote di sottoscrizione demandate alla determinazione statutaria e di regolamento del Comprensorio Alpino TO2 - Alta Valle Susa - ed approvate dalla Giunta Regionale in relazione alla valutazione qualitativa del soggetto abbattuto; d) contributi della Regione, della Provincia e della Città metropolitana, anche su progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi della pianificazione faunistica territoriale presentati dal Comitato di Gestione; e) contributi della Regione destinati al risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio; f) eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati.
5 2. Il Presidente o il Consiglio Esecutivo se nominato predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo. Il Comitato di Gestione provvede alla sua approvazione entro il successivo 30 dicembre nei modi di cui all'art. 7, comma 5. Tale bilancio deve essere trasmesso in copia alla Regione entro giorni 20 dalla sua approvazione. 3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 4. Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte nel bilancio del Comprensorio Alpino TO2 - Alta Valle Susa-. 5. Le entrate sono iscritte a bilancio separatamente, secondo la loro natura e provenienza. Le entrate corrispondenti a contributi per progetti finalizzati sono evidenziate distintamente per ciascun progetto. 6. Le spese sono classificate per categorie, evidenziando la loro destinazione. In particolare, debbono comunque essere indicate: a) le spese per l'acquisto di beni durevoli; b) le spese per il personale; c) le spese di gestione e di funzionamento (godimento e manutenzione dei locali, utenza di servizi, uso e manutenzione di automezzi e altri strumenti tecnici, etc.); d) le spese per l'allevamento e l'immissione di fauna selvatica e quelle per il controllo ed il prelievo della stessa; e) le spese per il miglioramento ambientale; f) le spese per la vigilanza; g) le spese per la prevenzione dei danni cagionati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria; h) le spese per l'erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni; i) le spese per la predisposizione e l'attuazione di progetti finalizzati; l) altre spese. 7. Il Comitato di Gestione ha facoltà di spesa nei limiti della disponibilità di bilancio. 8. Il bilancio deve essere previsto a pareggio. Nel caso in cui il conto consuntivo presenti un disavanzo per sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute nel corso dell'esercizio, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo dovrà prevederne l'integrale ripianamento, anche attraverso l'aumento delle quote di sottoscrizione di cui all'art. 10, comma I, lett. b) e c). 9. L'inosservanza delle regole di tenuta del bilancio comporterà l'azione di responsabilità contro gli amministratori deliberata dal Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 22 c.c. e degli artt e ss. c.c. in quanto applicabili. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché' sia assunta con il voto favorevole della maggioranza del Comitato di Gestione, esclusa la facoltà di rinunzia o transazione in relazione all'azione di responsabilità. ART. 11 RENDICONTO TECNICO E FINANZIARIO 1. Il Presidente o il Consiglio Esecutivo predispone entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'esercizio precedente ed il Comitato di Gestione provvede alla sua approvazione nei modi e nei tempi di cui all'art. 7, commi 5 e Il rendiconto deve comprendere il conto economico ed il conto patrimoniale. 3. Allo stesso devono essere allegati una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti del Comprensorio Alpino TO2 - Alta Valle Susa Per i progetti finalizzati per i quali siano stati erogati contributi da parte della Regione o della Provincia o della Città metropolitana i predetti documenti debbono fornire specifica indicazione circa l'utilizzo dei contributi stessi ed i risultati conseguiti. 5. Il rendiconto corredato dai relativi allegati deve essere trasmesso in copia alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno o nel maggior termine di cui all'art. 7, comma I dati riferiti ai piani di prelievo effettuati con i relativi risultati devono essere trasmessi alla Giunta Regionale entro 30 giorni dal termine ultimo dei prelievi. ART. 12 ESTINZIONE - SCIOGLIMENTO 1. Per il caso in cui i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi il Presidente del Comitato di Gestione deve comunicare l'intervenuta situazione alla Giunta Regionale cui sono demandati il provvedimento di estinzione e l'eventuale devoluzione dei fondi residui, entro giorni trenta dall'accertamento della situazione stessa. 2. Non è ammesso lo scioglimento volontario del Comitato. 3. Non è ammessa la trasformazione del Comitato né la trasformazione delle finalità dello stesso. ART. 13 NORME DI RINVIO 1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico italiano.
Art. 1 - Denominazione, durata e sede. 1. L Ambito Territoriale di Caccia promosso e costituito ai sensi della L.11 febbraio 1992 n.
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA di BIELLA STATUTO del COMITATO AMBITO TERRITORIALE PER LA CACCIA BIELLA 1 STRUTTURA di DIRITTO PRIVATO di INTERESSE PUBBLICO Art. 1 - Denominazione, durata e sede 1. L Ambito
STATUTO DELL AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA A.T.C. AT 1 Nord Tanaro.
STATUTO DELL AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA A.T.C. AT 1 Nord Tanaro. Art. 1 - Denominazione, durata e sede 1. L ambito Territoriale di Caccia, promosso e costituito ai sensi della l.11 febbraio 1992 n.
STATUTO. AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATCTO5 Collina Torinese
STATUTO AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATCTO5 Collina Torinese Ultimo aggiornamento gennaio 2015 1 ART. 1 DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE 1. L Ambito Territoriale di Caccia promosso e costituito ai sensi della
STATUTO TIPO DEL COMITATO AMBITO TERRITORIALE PER LA CACCIA (O COMPRENSORIO ALPINO) Art. 1 Denominazione, durata e sede
Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di caccia e dei Comprensori Alpini approvato con DGR n. 5-24032 del 2 marzo 1998 e modificato con DDGR n. 95-7849 del 17 dicembre 2007, n. 33-2150 del 6 giugno 2011.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TORINO 3 ZONA PINEROLESE STATUTO
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TORINO 3 ZONA PINEROLESE STATUTO ART.1 DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE 1. L Ambito Territoriale di Caccia promosso e costituito ai sensi della legge n.157 dell 11 Febbraio 1992
Via Valle San Giovanni n. 8 int Nizza Monferrato (AT) Telefono e fax 0141/
AMBITO TERRITORIALE CACCIA ATC - AT2 SUD TANARO Via Valle San Giovanni n. 8 int. 6 14049 Nizza Monferrato (AT) Telefono e fax 0141/793679 E-mail: atcat2@alice.it 1 STATUTO AMBITO TERRITORIALE CACCIA ATC
Art. 1 Natura degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini
Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n. 10 26362 del 28.12.1998 modificati con DDGR n. 37 26995 dell 1.4.199, n. 38 8084 del 23.12.2002 e n. 56 9630 del
CACCIA. Art. 1. Natura degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini
CACCIA ATTI PROGRAMMATICI ATC E CA Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n. 10 26362 del 28.12.1998 modificata con DDGR n. 37 26995 dell 1.4.199, n. 38
Art. 1 Natura degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini
GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n. 10 26362 del 28.12.1998 modificata con DDGR n. 37 26995 dell 1.4.199, n. 38 8084
CACCIA ATTI PROGRAMMATICI ATC E CA
CACCIA ATTI PROGRAMMATICI ATC E CA Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n. 10 26362 del 28.12.1998 modificata con DDGR n. 37 26995 dell 1.4.199, n. 38
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni
BASSA PIANURA AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA STATUTO A.T.C. MO1 TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
STATUTO A.T.C. MO1 TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 1 Denominazione e durata 1. L associazione denominata A.T.C. MO1 Bassa Pianura è costituita quale associazione
BOZZA DI NUOVO STATUTO in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale (in riferimento alla L.R. n. 7 del 29 aprile 2013)
BOZZA DI NUOVO STATUTO in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale (in riferimento alla L.R. n. 7 del 29 aprile 2013) STATUTO DEL CENTRO STUDI E RICERCHE STORICHE SULL ARCHITETTURA MILITARE
Associazione Italiana di Acustica
Associazione Italiana di Acustica A.I.A. 1 Statuto della Associazione Italiana di Acustica Cap. I Denominazione e finalità 1.1 E costituita una associazione denominata Associazione Italiana di Acustica
STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e finalità)
STATUTO Articolo 1 (Denominazione e finalità) L Associazione Professionale Insegnanti di Discipline Giuridiche e Economiche (APIDGE) non ha fini di lucro, adotta per tutte le sue attività i principi generali
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ACCADEMIA DEL GUSTO DEL MEDITERRANEO Art. 1 Costituzione È costituita un Associazione non riconosciuta denominata: Accademia
art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL AFRICA ONLUS art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus. 2. L Associazione ha sede in provincia di
A relazione dell'assessore Ferrero:
REGIONE PIEMONTE BU39S1 29/09/2016 Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 33-3978 Art. 38 l.r. n. 26 del 22 dicembre 2015 "Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali
Il Consorzio assume il nome di "CONSORZIO DELLE STRADE VICINALI DI CASTAGNETO CARDUCCI".
STATUTO PER IL CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI Approvato con delibera Consiglio Comunale n. del ART. 1: COSTITUZIONE DEL CONSORZIO Per iniziativa del Comune di Castagneto Carducci è costituito,
UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO
UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO 22 Febbraio 2016 INDICE TITOLO PRIMO Art. 1 - Costituzione, denominazione, attribuzione e sede TITOLO SECONDO Art. 2 - Organi Art. 3 - Assemblea
LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 39 del 9 agosto 1974 - Istituzione dell' Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' artigianato
Associazione Ex Allievi di Villa Favorita Resina
Associazione Ex Allievi di Villa Favorita Resina Atto Costitutivo di Associazione Si dichiara di voler costituire un associazione tra gli Ex Allievi dell Istituto Villa Favorita Ercolano (Na), diretta
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ART. 1. E' costituito un Comitato per il coordinamento tecnico - organizzativo provinciale
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ART. 1 E' costituito un Comitato per il coordinamento tecnico - organizzativo provinciale degli A.T.C. della provincia di Forli'-Cesena in ottemperanza all'articolo
Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri
Organi sociali Quali sono gli organi obbligatori in una struttura organizzativa di una associazione? - Il consiglio direttivo - L assemblea dei soci, che è l organo sovrano e deliberativo Quale è la funzione
STATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4
Articolo 1 E' costituita una Associazione sotto la denominazione di "ICEPS - Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale e i Problemi dello Sviluppo" con sede in Roma. Articolo 2 L'Associazione
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri REGOLAMENTO COMMISSIONE RAGGRUPPAMENTO DONNE INGEGNERI TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 Costituzione
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO Articolo 1 (Nome e sede) 1. È costituita l Associazione: Dirigenti per l innovazione - Associazione Allievi
Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia
Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia Articolo 1 - Costituzione E costituito, nell ambito di Assolegno - Associazione di settore di Federlegno-Arredo - con sede presso la
FEDERFARMA LAZIO - STATUTO
ARTICOLO 1 E costituita, con sede in Roma, Via dei Tizii n. 10, l Associazione denominata: FEDERFARMA LAZIO ARTICOLO 2 1. La FEDERFARMA LAZIO riunisce e rappresenta le Associazioni Sindacali Provinciali
AMBITO TERRITORIALE di CACCIA LUCCA 12 STATUTO
AMBITO TERRITORIALE di CACCIA LUCCA 12 STATUTO Art. 1. Costituzione - Denominazione - Dimensione Sede L AMBITO TERRITORIALE di CACCIA LUCCA 12, è costituito dal territorio dei Comuni di seguito elencati:
COMUNE DI MARCELLINA Provincia di Roma
COMUNE DI MARCELLINA Provincia di Roma CONSULTA PER LA TUTELA AMBIENTALE LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI Approvato con deliberazione di C.C n. 40 del 28/11/2012. Art 1 COSTITUZIONE
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COMO Art. 1 Enti locali partecipanti e funzioni 1. Fanno parte della Conferenza dei Comuni
Regolamento Gruppo Prime Lavorazioni Legno
Regolamento Gruppo Prime Lavorazioni Legno Articolo 1 - Costituzione E costituito, nell ambito di Assolegno - Associazione di settore di Federlegno-Arredo - con sede presso la stessa, il Gruppo Prime Lavorazioni
REGOLAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO. Art.1 (RIUNIONE-CONVOCAZIONE)
REGOLAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO Art.1 (RIUNIONE-CONVOCAZIONE) Le riunioni del Consiglio Direttivo ai sensi dell art. 14 comma 3 dello statuto sono convocate dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente
COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA
COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ENTE RICREATIVO STATUTO STATUTO COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA ente ricreativo ARTICOLO 1 E' costituito con il presente atto, tra i sopraindicati signori, un
STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.
STATUTO STATUTO dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti. 1) DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione di Promozione Turistica Pro Loco denominata
Regolamento di Funzionamento degli Organi
Regolamento di Funzionamento degli Organi (aggiornamento approvato nella riunione dell Assemblea del 18 giugno 2015) ARTICOLO l Assemblea dei Soci Il governo del Consorzio è affidato all Assemblea dei
LEGGE REGIONALE N. 29 DEL REGIONE PUGLIA. Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali
LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 26-10-2006 REGIONE PUGLIA Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 139 del 27 ottobre 2006 ARTICOLO 1 (Finalità) 1.
CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE)
CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE) 1. È costituita fra gli Enti pubblici di ricerca l Associazione denominata
Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO
Titolo I Disposizioni generali Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO Art. 1. - È costituita un'associazione denominata Federazione Italiana Operatori Geriatrici (di seguito F.I.O.G.)
Città di Seregno. Regolamento delle Consulte
Città di Seregno Regolamento delle Consulte Art. 1 - Istituzione delle Consulte Comunali 1. Il Comune di Seregno valorizza le libere forme associative per la partecipazione dei cittadini all attività amministrativa,
statuto approvato dalla XX^ Assemblea Generale del 5 dicembre 2014
statuto approvato dalla XX^ Assemblea Generale del 5 dicembre 2014 1 ART. 1 E' istituita l'unione delle Province Piemontesi (U.P.P.), Associazione senza fine di lucro. L'Unione aderisce all'unione Province
L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.
STATUTO DID (Associazione donne italiane diplomatiche) Art.1 È costituita tra le donne italiane diplomatiche e dirigenti del Ministero Affari Esteri l'associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane
PROVINCIA DI VENEZIA. DELIBERAZIONE DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA nell esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale
PROVINCIA DI VENEZIA DELIBERAZIONE DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA nell esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale N. 54/2014 del 28/10/2014 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO La
ART. 11 NORMA FINALE
REGOLAMENTO DELEGAZIONE TERRITORIALE ART. 1 COSTITUZIONE 1. La Delegazione territoriale è la struttura istituzionale di partecipazione attraverso la quale il Cesvot articola la propria presenza sul territorio
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1 E costituita con sede in Nocera Umbra (PG), Vocabolo Colle n. 11, una Associazione scientifico culturale
COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA GIOVANI
COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA GIOVANI Approvato con deliberazione n. 85/C.C. del 30.11.2016 e modificato con deliberazione n. 73/C.C. del 25.7.2017
Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.
STATUTO Atto costitutivo 12/3/1965 n. 196454/2731 rep. Dr. Giudice. Modificato in sede d Assemblee Straordinarie dei Soci Del 19/11/1980, del 9/4/1981, del 26/6/1991, del 24/6/1992 E del 28/6/1994. Art.
COSTITUZIONE DI COMITATO
COSTITUZIONE DI COMITATO L'anno duemilasedici il giorno 09 del mese di giugno in Piazza del Popolo n.7 - Montecatini Terme, c/o Grand Hotel Plaza I Signori: - Pasquale Passaretti - Stefano Luigi Poggetti
A.T.C. VR 2 DEI COLLI
A.T.C. VR 2 DEI COLLI Via Dante Alighieri - 37031 Illasi (VR) Tel.: 045.6520489 fax: 045.6528035 e-mail: atc.vrdue@gmail.com codice fiscale : 93096680231 Art. 1 - Natura giuridica e sede. 1. L ambito territoriale
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA
Relazione della I Commissione permanente
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Relazione della I Commissione permanente AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (Seduta del 22 dicembre 2016) Relatore di maggioranza:
STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVERA Articolo 1 Denominazione e sede. E costituito il Comitato dei Genitori della
STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RIVERA Articolo 1 Denominazione e sede. E costituito il Comitato dei Genitori della Scuola Elementare di Rivera con sede in ALMESE (TO) Frazione
Regolamento. Gruppo Giovani Ance Como
REGOLAMENTO Regolamento Gruppo Giovani Ance Como Sommario Art. 1 - Costituzione Art. 2 - Scopi Art. 3 - Membri ordinari Art. 4 - Membri aggregati Art. 5 - Organi del Gruppo Art. 6 - Assemblea Art. 7 -
Regolamento della Consulta delle Professioni della provincia di Agrigento.
Allegato 5 Regolamento della Consulta delle Professioni della provincia di Agrigento. * * * Art. 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono: a) Legge è
FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O
FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O depositato in data 09.08.2004 presso il Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche ART. 1 E' costituita per iniziativa dell'istituto
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA Art. 1 E costituita in Verona l Associazione Montessori Verona. L Associazione è indipendente, autonoma, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Scopo
Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori
Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori Art. 1 Costituzione La Fondazione Forum Permanente ANIA - Consumatori, di seguito Forum, è costituita su iniziativa dell ANIA Associazione Nazionale
COMUNE DI ACI CASTELLO REGOLAMENTO
COMUNE DI ACI CASTELLO ( CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI APPROVATO CON DELIBERA CONSIALRE N. 22 DEL 01.04.2011 (Integrato con la delibera
Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili
Regolamento Gruppo Giovani Imprenditori Edili Testo approvato dal Consiglio Direttivo del Gruppo il 13 settembre 2001 e dall Assemblea del 7 febbraio 2002 Ratifica del Consiglio Direttivo dell ACEN il
Indice. Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Organi)
Regolamento interno per i lavori della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini Indice Art. 1 Finalità Art. 2 Organi Art.
Proposta di legge n 42 del 25/11/2014 della Giunta Regionale
Proposta di legge n 42 del 25/11/2014 della Giunta Regionale CAPO VIII (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della
REGOLAMENTO (Nuovo Regolamento approvato dall Assemblea Straordinaria dei soci il 14/09/2006)
REGOLAMENTO (Nuovo Regolamento approvato dall Assemblea Straordinaria dei soci il 14/09/2006) REGOLAMENTO Articolo 1 Funzionamento del Fondo 1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento: degli
MOVIMENTO GIOVANILE COLDIRETTI
MOVIMENTO GIOVANILE COLDIRETTI Regolamento Art. 1 Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell art. 11 dello Statuto della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, l attività del Movimento Giovanile.
FEDERAZIONE DI BERGAMO REGOLAMENTO DELL'UNIONE COMUNALE DI BERGAMO
FEDERAZIONE DI BERGAMO REGOLAMENTO DELL'UNIONE COMUNALE DI BERGAMO Approvato dalla direzione provinciale il 09/04/2016 Titolo I Principi generali Articolo 1. Premessa Fra i circoli territoriali del Partito
A relazione dell'assessore Ferrero: Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.;
REGIONE PIEMONTE BU39S3 25/09/2014 Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2014, n. 16-337 L. 157/1992. L.r. 5/2012. DGR n. 31-7448 del 15.4.2014 e s.m.i.. Approvazione dei piani di prelievo
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI Approvato dal Consiglio Direttivo del 10 maggio 2011 Art. 1 Disposizioni generali 1. Il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci è istituito a norma dell
STATUTO FORUM UNIREC-CONSUMATORI
STATUTO FORUM UNIREC-CONSUMATORI (Testo aggiornato alla approvazione del Consiglio UNIREC del 20 novembre 2018.) Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede La Fondazione FORUM UNIREC-CONSUMATORI - in
ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE
ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE Art.1 Denominazione E costituita a Roma, con sede legale
A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO
A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO associazione di volontariato nell ambito del disagio psichiatrico PER LA PROVINCIA DI RAVENNA STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE ART.1 Nello spirito della Costituzione
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO
Allegato alla deliberazione C.C. n. 24 del 2/4/2012 Il Presidente Il Segretario F.to Frigerio Ft.to Urbano Unità Organizzativa Servizi Sociali REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO 1 INDICE Articolo
Associazione Direttori Casse Rurali Trentine
STATUTO 2010 TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE SCOPO DURATA Articolo 1. E costituita la ASSOCIAZIONE DEI DIRETTORI DELLE CASSE RURALI TRENTINE E DEGLI ORGANISMI DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA
STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SCOPI DELL ASSOCIAZIONE - SEDE DURATA. Articolo 1. Denominazione, natura e scopi
STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SCOPI DELL ASSOCIAZIONE - SEDE DURATA Articolo 1 Denominazione, natura e scopi 1. L associazione è denominata Ambito Territoriale di Caccia n 8 Siena Sud in abbreviazione
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011 Art. 1 Costituzione, sede, durata Il giorno 7 (sette) dicembre
STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE
STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE TITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Fonti normative Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro fondamento giuridico nella legge n 267/2000, T.U.
Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti
Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti Articolo 1 Costituzione, Denominazione, Sede e Durata In attuazione della delibera
CONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1
CONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE E costituita, con sede in Torino, Corso
proposta di legge n. 102
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 102 a iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Biancani, Traversini presentata in data 22 dicembre 2016 MISURE URGENTI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE
STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SCOPI DELL ASSOCIAZIONE - SEDE DURATA. Articolo 1. Denominazione, natura e scopi e durata
STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SCOPI DELL ASSOCIAZIONE - SEDE DURATA Articolo 1 Denominazione, natura e scopi e durata 1. L associazione è denominata Ambito Territoriale di Caccia n 8 Siena Sud in abbreviazione
A relazione dell'assessore Ferrero:
REGIONE PIEMONTE BU38S1 22/09/2016 Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2016, n. 30-3945 L.157/1992. L.r. 5/2012.DGR n. 21-3140 dell'11.4.2016 e s.m.i..approvazione piani di prelievo numerico
SVILUPPO ECONOMICO ISERNIA (Azienda Speciale C.C.I.A.A. Isernia) STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e sede)
\ SVILUPPO ECONOMICO ISERNIA (Azienda Speciale C.C.I.A.A. Isernia) STATUTO Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Isernia (in
DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FORLI - CESENA
DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FORLI - CESENA SEDUTA DEL 04/04/2002 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO del Consiglio
REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA'
Citta'di Casoria REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA' approvato dal Consiglio Comunale con atto n 9 del 23.03.2017-1 Articolo 1 ISTITUZIONE E SEDE Al fine di favorire la piena integrazione
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA» Art. 1: Costituzione - E costituita l associazione di promozione sociale denominata «Accademia Musicæsena», con sede legale a Cesena in Via Ex
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata «Istituto di Studi e Ricerche
STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1
STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE Art.1 E costituita una associazione non riconosciuta denominata 'Gruppo Medioevale In Illo Tempore con durata illimitata nel tempo e senza scopo di
SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 2/7 ART.
OPERAZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPECIE CINGHIALI
Città di Domodossola RIPARTIZIONE 4^ PIANIFICAZIONE TERRITORIALE UFFICIO AMBIENTE OPERAZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPECIE CINGHIALI AMB/inf/scheda rev.00 del 05/08/2009 Oggetto: Riattivazione dei coadiutori
Regolamento Consulta delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato. V Municipalità Arenella/Arenella. Norme di carattere generale ART 1
Regolamento Consulta delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato. V Municipalità Arenella/Arenella Norme di carattere generale ART 1 Istituzione e sede 1. La Consulta dell associazionismo
ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari
ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII Indice Degli Articoli Statutari Art.1 - Denominazione Art.2 - Fini dell Associazione Art.3 - Soci effettivi ed Aggregati Art.4 - Ammissione dei
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI
Emanato con Decreto Rettorale n. 23, prot. n. 2464/A3 del 16 marzo 2012 e s.m. e i. (D.R. n. 52, prot. n. 4810/A3 del 30 maggio 2012) REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI