IL DIRETTORE S.C. FORMAZIONE
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- Oreste Silvestri
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1 Anno 2018 Determinazione n del 29/03/ Atti S.C. Formazione Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON L UNIVERSITA' CARLO CATTANEO LIUC PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE CURRICULARE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL MASTER IN MANAGEMENT PER IL COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE - DURATA QUINQUENNALE. IL DIRETTORE S.C. FORMAZIONE Premesso che, con DGR n. X/4473 del , è stata costituita l Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo e che, pertanto, quest ultima, ai sensi dell art. 2, comma 8, lettera c) della Legge Regionale n. 23 dell , a decorrere dal , è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo; Vista la propria Deliberazione n. 1 del , esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Presa d atto della DGR n. X/4473 del Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo; Preso atto della deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 14 febbraio 2018 avente per oggetto: Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio Versione V1 ; Richiamata la deliberazione n. 500 del , con cui il Direttore Generale ha delegato i dirigenti responsabili di Struttura Complessa e Semplice all'adozione di determinazioni dirigenziali; Richiamato l art. 4 del D.M. 25/03/1998 il quale prevede che i tirocini siano svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici o privati; Vista la DGR n. 825 del 25/10/2013 avente per oggetto: Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini ; Premesso che: - la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni; - la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; - il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento; - il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n, 509 dispone che i corsi di studio devono prevedere tirocini formativi e di orientamento; Pag.: 1/6
2 Vista la pec del 30/01/2018 prot del 31/01/2018, agli atti d ufficio, pervenuta dall Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza, contenente la richiesta di rinnovare la convenzione per l espletamento di tirocini di formazione e orientamento curriculare da parte degli studenti iscritti al Master in Management per il Coordinamento delle Professioni Sanitarie, da svolgersi presso la ASST Santi Paolo e Carlo; Preso atto del parere favorevole espresso con mail del 06/03/2018, agli atti d ufficio, dal Dirigente DiPSa Presidio S. Carlo, Dr. Giuseppe Negrini, circa l accoglimento della citata proposta di convenzione; Visto il testo di convenzione da stipularsi - (All. 1) parte integrante del presente provvedimento; Ritenuto opportuno procedere nel merito: DETERMINA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: 1. di accogliere la proposta dell'università Carlo Cattaneo LIUC di rinnovare la convenzione quinquennale per l espletamento di tirocini di formazione e orientamento degli studenti Iscritti al Master in Management per il Coordinamento delle Professioni Sanitarie, da svolgersi presso la ASST Santi Paolo e Carlo; 2. di stipulare la convenzione con l'università Carlo Cattaneo LIUC per l espletamento di tirocini di formazione curriculare degli studenti Iscritti al Master in Management per il Coordinamento delle Professioni Sanitarie; 3. di stabilire la durata della convenzione in 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e comunque fino alla conclusione dell'ultimo tirocinio avviato in vigenza della stessa comprese eventuali sospensioni o proroghe; potrà essere prorogata per uguale periodo, previa acquisizione parere favorevole scritto delle Parti; 4. che dall adozione della presente non derivano oneri a carico dell ASST; 5. che la copertura assicurativa degli studenti è garantita dalla Università Carlo Cattaneo LIUC; 6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto dal Direttore S.C. Formazione Dott. Francesco Giglio e che la sua esecuzione è affidata al medesimo; 7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo della Giunta Regionale, e che verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell art.17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii. Pag.: 2/6
3 Documento firmato digitalmente da: Francesco Giglio - Dirigente Amministrativo - ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002 Pratica trattata da: Carmela Racco Dirigente: Francesco Giglio Il presente atto si compone di n. 6 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale. Pag.: 3/6
4 CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE PER STUDENTI ISCRITTI AL MASTER IN MANAGEMENT PER IL COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE TRA l'università Carlo Cattaneo - LIUC - di seguito denominato soggetto promotore, con sede in Corso Matteotti, Castellanza VA, partita iva/codice fiscale rappresentata dal Dirigente Delegato, Dottor Gian Claudio Castellani, nato al Cairo EGITTO l 11/01/1956 in qualità di autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, E l'azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con sede legale in Milano, via Antoniodi Rudinì n. 8 CAP codice fiscale/p.i d ora in poi denominata soggetto ospitante, rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dott. Marco Salmoiraghi, nato a Ponte San Pietro (BG) il 11/12/1957 PREMESSO CHE I tirocini non costituiscono rapporto di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale; i tirocini promossi tra l Università e l'asst Santi Paolo e Carlo sono solo di natura curriculare, sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell offerta formativa; i tirocini possono essere svolti presso datori di lavoro pubblici o privati, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati dalla normativa vigente; i tirocini devono essere svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. SI CONVIENE QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DEL TIROCINIO 1. Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso l'asst Santi Paolo e Carlo, ed in altre sedi eventualmente specificate nei progetti formativi individuali, soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,, di seguito denominati tirocinanti, per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali di cui al successivo art Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell arco temporale che è definito nei singoli Progetti Formativi Individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante. 3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art. 6. Pag.: 4/6
5 ARTICOLO 2 - PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione. Durante lo svolgimento del tirocinio l attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato del soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, con competenze professionali adeguate e coerenti per affiancare il tirocinante. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti. ARTICOLO 3 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal Progetto Formativo Individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l ambiente di lavoro; - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre esigenze svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante. - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto all art ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi, processi organizzativi e produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali. ARTICOLO 4 - OBBLIGHI SOGGETTO PROMOTORE Il soggetto promotore assicura ogni tirocinante: presso l Istituto Nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, copertura INAIL posizione n ; presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi polizza RCT n Axa Assicurazione; Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Il soggetto promotore si preoccupa di monitorare il rispetto dei diritti e degli obblighi del tirocinante. Il soggetto promotore si impegna, inoltre, a garantire con la collaborazione del soggetto ospitante, al tirocinante che lo richiede, il rilascio di attestazione o la certificazione delle competenze acquisite con il tirocinio nel rispetto della normativa vigente. ARTICOLO 5 - OBBLIGHI SOGGETTO OSPITANTE Preso atto che ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. a del D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla salute sicurezza sul lavoro, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: a) L ente promotore è responsabile del controllo dell effettuazione della formazione sulla sicurezza, da parte dello studente, in base all art. 37 del D.Lgs. 81/08 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, così come definiti dall Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, n. 1/CSR del ; In particolare si concorda: - che l effettuazione della formazione generale viene accertata da parte del soggetto promotore; - che la formazione specifica viene erogata a cura del soggetto ospitante; Pag.: 5/6
6 b) gli obblighi ci cui agli artt. 36 Informazione ai lavoratori e 41 Sorveglianza sanitaria del D.Lgs. 81/08 sono a carico del soggetto ospitante. Il soggetto ospitante infine è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste per l attivazione e monitoraggio del tirocinio e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge ed inoltre a collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell esperienza ed alla redazione della relazione finale, ove prevista. ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO 1. La presente convenzione ha validità di 5 (cinque) anni e decorre dalla data di ultima sottoscrizione e comunque fino alla conclusione dell ultimo tirocinio avviato in vigenza della stessa, comprese eventuali sospensioni o proroghe. 2. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie: a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo; b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l effettivo svolgimento dell esperienza formativa del tirocinante. 3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato tempestivamente alle altre parti coinvolte in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione. ARTICOLO 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamenti per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni e di essere a conoscenza di quanto previsto dall art. 13 dello stesso decreto. ARTICOLO 8 - SPESE DI REGISTRAZIONE La presente Convenzione è soggetta all imposta di bollo, ai sensi dell art. 3, parte 1 del D.P.R. 16/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ove previsto dalla normativa vigente in materia. Le spese di bollo sono a carico del soggetto promotore. ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall esecuzione della presente Convenzione, è competente il Foro di Milano. Milano,. Per il soggetto ospitante: ASST Santi Paolo e Carlo Il Direttore Generale Dott. Marco Salmoiraghi Per il soggetto promotore: Università Carlo Cattaneo LIUC Il Dirigente Delegato Dottor Gian Claudio Castellani Pag.: 6/6
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