PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'occupazione e gli affari sociali ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per l'occupazione e gli affari sociali PRELIMINARE 1992/0449(COD) 17 luglio 2001 ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (16 direttiva particolare ai sensi dell articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (7914/1/01 REV 1 C5-0293/ /0449(COD)) Commissione per l'occupazione e gli affari sociali Relatrice: Helle Thorning-Schmidt PR\ doc PE

2 Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi **I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi **II Procedura di cooperazione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune *** Parere conforme maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE ***I Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi ***II Procedura di codecisione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune ***III Procedura di codecisione (terza lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.) Emendamenti a un testo legislativo Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. PE /14 PR\ doc

3 INDICE Pagina PAGINA REGOLAMENTARE... 4 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA... 5 MOTIVAZIONE PR\ doc 3/14 PE

4 PAGINA REGOLAMENTARE Nella seduta del 20 aprile 1994 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta/sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (16 direttiva particolare ai sensi dell articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (COM(1992) /0449 (COD)). Nella seduta del 5 luglio 2001 la Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali (7914/1/01 REV 1 - C5-0293/2001). Nella riunione del 27 luglio 1999 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali aveva nominato relatrice Helle Thorning-Schmidt. Nella riunione (Nelle riunioni) del ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura. In quest'ultima riunione/nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con... voti favorevoli,... contrario(i) e... astensione(i)/all'unanimità. Erano presenti al momento della votazione... (presidente/presidente f.f.),... (vicepresidente),... (vicepresidente),...(relatrice),...,... (in sostituzione di...),... (in sostituzione di..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento),... e.... La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il... Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata/è stato fissato al... alle.... PE /14 PR\ doc

5 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (16 direttiva particolare ai sensi dell articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (7914/1/01 REV 1 C5-0293/ /0449(COD)) (Procedura di codecisione: seconda lettura) Il Parlamento europeo, vista la posizione comune del Consiglio (7914/1/01 REV 1 C5-0293/2001), vista la sua posizione in prima lettura 1 sulla proposta (e sulla proposta modificata) della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1992)560 2 ), vista la proposta modificata della Commissione (COM(1994)284 3 ), visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, visto l'articolo 80 del suo regolamento, vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0000/2001), 1. modifica come segue la posizione comune; 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. 1 GU C 128 del GU C 77 del GU C del PR\ doc 5/14 PE

6 Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento Emendamento 1 Considerando 3 È opportuno, come primo passo, introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle vibrazioni, a causa degli effetti di queste sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, segnatamente i disturbi muscolo-scheletrici, neurologici e vascolari. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti le possibili distorsioni di concorrenza. È necessario, come primo passo, introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle vibrazioni, a causa degli effetti di queste sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, segnatamente i disturbi muscolo-scheletrici, neurologici e vascolari. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti le possibili distorsioni di concorrenza. Il Consiglio e il Parlamento europeo si impegnano ad approntare quanto prima possibile direttive sugli altri agenti fisici di cui alla proposta originaria della Commissione del Motivazione La proposta originaria della Commissione del 1992 conteneva anche misure di protezione dei lavoratori dai campi acustici udibili, dai campi elettrici, da quelli magnetici e dalle relative combinazioni. Contestualmente alla presentazione della posizione comune il Consiglio ha dichiarato di voler proseguire l esame della proposta originaria. Il Parlamento europeo deve formulare, di concerto con il Consiglio, un analoga promessa politicamente vincolante. Emendamento 2 Articolo 3, paragrafo 2 2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo 2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: intero: a) il valore limite giornaliero di a) il valore limite giornaliero di PE /14 PR\ doc

7 esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 1,15 m/s 2 oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 21 m/s 1,75 ; b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,6 m/s 2, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 11 m/s 1,75. esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,7 m/s 2 oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 13,7 m/s 1,75 ; b) il valore giornaliero di esposizione che fa scattare l'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è fissato a 0,5 m/s 2, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 8,5 m/s 1,75. Motivazione Questo emendamento si prefigge di riportare la direttiva al livello alla base dell approvazione in prima lettura da parte del Parlamento, nel 1994, della proposta della Commissione. Dal momento che non sono state prodotte nuove prove scientifiche che consentano di modificare la valutazione degli effetti nocivi per la salute, in particolare per la schiena, delle vibrazioni trasmesse al corpo intero, vengono a mancare le basi scientifiche per l aumento di non poco conto proposto dalla posizione comune (da 0,7 m/s 2 a 1,5 m/s 2). Emendamento 3 Articolo 9 Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere un periodo transitorio massimo di 6 anni a decorrere da * allorché sono utilizzate delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente a ** che, tenuto conto dei più recenti progressi tecnici e/o dell'applicazione delle misure organizzative, non consentono di rispettare i valori limite di esposizione. Quanto alle attrezzature utilizzate nei 1. Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere un periodo transitorio massimo di 5 anni a decorrere da * allorché sono utilizzate delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente a ** che, tenuto conto dei più recenti progressi tecnici e/o dell'applicazione delle misure organizzative, non consentono di rispettare i valori limite di esposizione. Quanto alle attrezzature utilizzate nei PR\ doc 7/14 PE

8 settori agricolo e forestale gli Stati membri possono allungare di 3 anni il periodo transitorio massimo. settori agricolo e forestale gli Stati membri possono allungare di 2 anni il periodo transitorio massimo per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero. 2. Gli Stati membri stabiliscono le deroghe di cui al paragrafo 1 previa consultazione delle parti sociali, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale. Motivazione La proposta originaria della Commissione non conteneva disposizioni transitorie diverse dal termine normale di 3 anni per l attuazione. Inoltre, ai sensi dell allegato II, era possibile stabilire deroghe fino a 5 anni. Il Consiglio invece consente periodi transitori di durata fino a 6 anni, con ulteriori 3 anni per i settori agricolo e forestale. I periodi transitori vanno visti in relazione al progresso tecnologico, alle sollecitazioni sul piano della sicurezza e della salute ai danni dei lavoratori interessati e all onere economico che la direttiva impone agli imprenditori. La proposta originaria operava con un periodo di 5 anni nel corso del quale i comparti interessati dovevano sostituire l attrezzatura e i macchinari in questione sulla scorta del progresso tecnologico. Fortunatamente quest ultimo non si è fermato e un periodo di 5 anni è senz altro sufficiente. Nei settori agricolo e forestale il ritmo delle sostituzioni non è così serrato come negli altri comparti per quanto riguarda i macchinari che producono vibrazioni trasmesse al corpo intero. Di questo bisogna tener conto consentendo una proroga di 2 anni, ossia identica a quella della proposta originaria. Secondo il testo della direttiva è possibile prendere in considerazione disposizioni transitorie solo se nonostante lo sviluppo tecnologico non è possibile rispettare i valori limite. Per garantire non soltanto che non si tratti di disposizioni transitorie generali ma anche che tali norme non vengano interpretate troppo rigidamente, esse debbono poter essere definite solo previa consultazione delle parti sociali conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale. Emendamento 4 Articolo 13 Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione PE /14 PR\ doc

9 pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali. Sulla base di tali relazioni la Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro. Pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali. Tale relazione contiene tra l altro un elenco debitamente motivato delle disposizioni transitorie e delle deroghe stabilite dagli Stati membri. La relazione contiene altresì una descrizione delle migliori prassi nel prevenire le vibrazioni nocive per la salute e delle modalità alternative in tema di organizzazione del lavoro, nonché di ciò che gli Stati membri hanno fatto per divulgare questi elementi. Sulla base di tali relazioni la Commissione effettua una valutazione complessiva dell attuazione della direttiva, anche sulla scorta della ricerca e delle informazioni scientifiche e informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro anche in merito alle opportune proposte di modifica. Motivazione Scopo del presente emendamento è garantire che gli Stati membri forniscano anche informazioni dettagliate sull attuazione pratica della direttiva. Nella sua qualità di colegislatore il Parlamento europeo ha un chiaro interesse a ricevere informazioni sulla misura in cui i cittadini dell Unione ottengono quel miglioramento della sicurezza e della salute prospettato loro dalla direttiva. Un modo concreto di raggiungere tale obiettivo potrebbe essere di informarsi reciprocamente sulle migliori prassi e scambiarsele. La divulgazione delle esperienze degli Stati membri dovrebbe aver luogo attraverso l Agenzia per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro di Bilbao. Alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione complessiva nella quale si dovrebbe tener conto anche della ricerca e delle nuove conoscenze acquisite. Ciò risulta particolarmente importante alla luce delle discussioni di non poco conto che vi sono state sui risultati della ricerca in materia in relazione all approvazione di questa direttiva. PR\ doc 9/14 PE

10 MOTIVAZIONE 1. Antefatti Il 23 dicembre 1992 la Commissione presentò una proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime di sicurezza e di salute relative all esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici quali campi acustici udibili, vibrazioni, campi elettrici, campi magnetici e relative combinazioni (COM(92)560). La posizione comune sulla quale il Parlamento è chiamato ad esprimersi in seconda lettura riguarda soltanto le vibrazioni meccaniche. Il 24% di tutti i lavoratori dipendenti in Europa è esposto a vibrazioni meccaniche in relazione al proprio lavoro. 9 paesi su 15 sono dell avviso che debbano essere adottate ulteriori misure di protezione in materia di vibrazioni meccaniche. E soprattutto nei seguenti lavori che si ha un esposizione alle vibrazioni meccaniche: - addetti dell industria mineraria, edile, manifatturiera e dei trasporti, - lavoratori dell industria estrattiva e dell edilizia, - autisti e operatori di macchinari mobili Fonte: Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro The state of the occupational safety and health, La proposta di direttiva contiene valori che fanno scattare l azione e valori limite per due tipi di vibrazioni: vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, vibrazioni trasmesse al corpo intero Le vibrazioni trasmesse al sistema mano/braccio possono far perdere la sensibilità alle dita e provocare una riduzione permanente della sensibilità e della prensilità, dolori alle spalle e alle membra e un rischio di artrosi. Le vibrazioni trasmesse al corpo intero possono comportare problemi alla schiena, in particolare lombalgie, ma anche l ernia al disco e una degenerazione precoce della colonna vertebrale. Una maggiore intensità delle vibrazioni e una prolungata esposizione aumentano i rischi, mentre i periodi di riposo li diminuiscono. Lavorare in posizioni costrette e torcere frequentemente la schiena aumenta il rischio di danni. Lo stesso vale se i muscoli sono stanchi o la schiena viene contratta a seguito di un duro lavoro fisico, di scossoni o di movimenti improvvisi dovuti ad esempio a un suolo sconnesso PE /14 PR\ doc

11 o a piccole collisioni. 2. Valutazione della posizione comune in relazione alla prima lettura del Parlamento europeo 2.1. Valutazione dell accoglienza riservata agli emendamenti del Parlamento In prima lettura il Parlamento aveva presentato 26 emendamenti in totale concernenti le vibrazioni meccaniche. Secondo la vostra relatrice, 21 di questi sono stati inseriti nella posizione comune, 2 lo sono stati solo parzialmente e 3 non sono stati presi in considerazione. I 3 emendamenti in questione (nn. 15, 29 e 32) riguardano tutti il fatto che deve essere un dovere e non un diritto effettuare un controllo sanitario in caso di superamento dei valori limite per l esposizione alle vibrazioni. Secondo la posizione comune, articolo 8, paragrafo 1, i lavoratori hanno diritto ad essere sottoposti a sorveglianza sanitaria in caso di superamento dei valori che fanno scattare l azione e non, come nella proposta del Parlamento, in caso di superamento dei valori limite. La relatrice è dell avviso che la posizione comune possa essere accolta. Uno degli emendamenti (il n. 20) accolti solo parzialmente riguarda il fatto che gli Stati membri devono trasmettere ogni due anni un elenco delle deroghe approvate in relazione alla direttiva. Nella posizione comune quest obbligo è stato sì introdotto, ma la trasmissione deve aver luogo solo ogni 4 anni, cfr. articolo 10, paragrafo 4. La relatrice è dell avviso che sia importante effettuare in permanenza una revisione e un esame delle deroghe e considera la posizione comune un compromesso accettabile. La relatrice è in linea di principio contraria alle deroghe. Se essa ha deciso di non presentare emendamenti volti a rendere più rigorosa l applicazione di deroghe, ciò ha a che fare precisamente con il fatto che essa ritiene che i valori limite della posizione comune debbano essere abbassati. L altro emendamento (il n. 21) riguarda il comitato tecnico. La posizione comune è conforme alla procedura vigente fin dal 1991 e la relatrice non ritiene che sia necessario presentare emendamenti. Nonostante questo grado estremamente alto di accettazione degli emendamenti del Parlamento, la posizione comune non è, secondo la relatrice, del tutto soddisfacente. Essa non può certo raccomandare al Parlamento di approvare la posizione comune senza modifiche. Ciò è dovuto al fatto che la posizione comune in punti di importanza decisiva per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero ha ridimensionato la proposta originale della Commissione cui il Parlamento aveva aderito in prima lettura. Per quanto concerne invece le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio la posizione comune si mantiene fedelmente al livello approvato in prima lettura dal Parlamento. PR\ doc 11/14 PE

12 2.2. Modifiche dei valori limite che fanno scattare l azione nel caso delle vibrazioni trasmesse al corpo intero Il Consiglio ha modificato i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l azione per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero, e ha previsto disposizioni transitorie assai lunghe. La relatrice ha pertanto deciso di presentare emendamenti volti a riportare questi valori al livello proposto dalla Commissione nella proposta di direttiva originaria e che il Parlamento accettò senza presentare emendamenti. Nella proposta originaria della Commissione il valore limite di esposizione era fissato a 0,7 m/s 2 per un periodo di riferimento di 8 ore, mentre nella posizione comune esso è fissato a 1,15 m/s 2. Nella proposta originaria della Commissione il valore di esposizione che fa scattare l azione era fissato a 0,5 m/s 2 su un periodo di riferimento di 8 ore, mentre nella posizione comune è fissato a 0,6 m/s 2. In linea di principio la relatrice è scettica nei confronti dei valori limite poiché questi possono essere percepiti come un accettazione delle sollecitazioni che si trovano al di sotto degli stessi. L alternativa ai valori limite sarebbero requisiti metodologici assai chiari e precisi per quanto riguarda le misure di protezione che l imprenditore deve adottare affinché i lavoratori non vengano esposti a vibrazioni nocive per la salute. Al riguardo, la relatrice è dell avviso che i valori limite fissati in questa direttiva daranno all industria una certa flessibilità per adottare le misure più adeguate per la singola impresa. Per questo motivo la relatrice può accettare i valori limite, a condizione tuttavia che questi diano ai lavoratori una protezione concreta. Ciò va anche visto in relazione al fatto che nel caso dei valori di esposizione che fanno scattare l azione è previsto l obbligo di attuare misure in caso di superamento degli stessi. Alla luce della norma ISO 2631, su un periodo di riferimento di 8 ore si possono fissare i seguenti livelli: sotto circa 0,5 m/s 2 non sussistono rischi per la salute documentati; tra circa 0,5 m/s 2 e 0,8 m/s 2 vi è un potenziale rischio per la salute; sopra 0,8 m/s 2 sussistono rischi per la salute. E questa valutazione di ordine sanitario a costituire la base della proposta della Commissione e che secondo la relatrice dovrebbe rispecchiarsi, rispettivamente, nei valori limite e nei valori che fanno scattare l azione. Vista sullo sfondo di questa base la posizione comune rappresenta un significativo aumento dei valori limite. Si tratta nella fattispecie di una direttiva minima. Gli Stati membri avranno la possibilità di stabilire norme più severe. Anche in un ottica della concorrenza è importante che vi sia una situazione omogenea dappertutto. Nel dibattito sulla direttiva sulle vibrazioni vi sono state non poche discussioni sul fatto che non esistono documentazioni scientifiche che comprovano i valori limite fissati. Ciò ha indotto la relatrice della commissione per l occupazione e gli affari sociali, in occasione della PE /14 PR\ doc

13 riunione del 21 giugno, a chiedere alla Commissione di presentare una documentazione. Successivamente la Commissione ha inviato alla relatrice 24 relazioni sulle vibrazioni meccaniche che giustificano la proposta originaria della Commissione sui valori limite. Secondo questo materiale scientifico non esistono dubbi sul fatto che ad un aumento dell intensità delle vibrazioni corrisponde un rischio accresciuto di danni. Risulta dalla norma in che momento ci si trovi in presenza di un rischio. Il limite è fissato a circa 0,8 m/s 2. Non è tuttavia possibile affermare con precisione quanti altri lavoratori subiranno un danno in caso di raggiungimento di un valore diverso. Questo va detto apertamente. Sfruttare questa mancanza di precisione per non fissare un valore sarebbe un calcolo fatto alle spalle di coloro che sono esposti alle vibrazioni dannose e che sopportano il rischio. Nelle indagini scientifiche si sostiene che spesso non sono le sole vibrazioni trasmesse al corpo intero a provocare questi danni. Le posture hanno ad esempio anch esse una certa importanza. E stato espresso alla relatrice il punto di vista secondo cui ciò significherebbe che non ha senso fissare dei valori limite. Al riguardo, la relatrice vorrebbe segnalare che è proprio con la scelta del metodo legislativo, la fissazione di valori limite, che si tiene conto di questo, cioè che si devono prendere più misure cautelative appunto per portare l esposizione al di sotto dei valori limite. La relatrice ricorda che l alternativa sarebbero requisiti metodologici assai rigorosi e precisi per prevenire i danni alla schiena Disposizioni transitorie Nella proposta originaria la direttiva presupponeva che gli Stati membri mettessero in vigore le necessarie disposizioni giuridiche e amministrative al più tardi il 31 dicembre 1995, il che corrispondeva a un normale termine di attuazione di tre anni. Inoltre, nell allegato concernente le vibrazioni meccaniche (sezione A, n. 12 e sezione B, n. 12) era prevista la possibilità di fissare deroghe per un periodo di 5 anni dopo il termine per l attuazione per quanto concerne i valori limite, quando il livello tecnico non consente di rispettare i valori limite. All articolo 9, primo comma, della posizione comune è prevista la possibilità di un periodo transitorio di 6 anni al massimo allorché sono utilizzate delle attrezzature di lavoro che, tenuto conto dei più recenti progressi tecnici e/o dell applicazione delle misure organizzative, non consentono di rispettare i valori limite di esposizione. La relatrice è dell avviso che l aumento di questo periodo da 5 a 6 anni non sia giustificato dal punto di vista tecnico. In linea di principio la relatrice è contraria a lunghi periodi transitori. Essa riconosce tuttavia che esistono sicuramente attrezzature di lavoro le quali, benché correttamente utilizzate, non consentono di rispettare i valori limite inizialmente proposti dalla Commissione e che la relatrice propone di reinserire. La relatrice è pertanto dell avviso che il periodo di transizione debba essere stabilito in conformità del progresso tecnico e del regolare ritmo di sostituzione delle attrezzature di lavoro, e ritiene che gli originari 5 anni siano adeguati. Nella posizione comune, all articolo 9, secondo comma, è altresì prevista la possibilità di allungare di altri 3 anni il periodo transitorio massimo, e precisamente nei settori agricolo e PR\ doc 13/14 PE

14 forestale. La relatrice riconosce che il ritmo delle sostituzioni delle attrezzature di lavoro in questi due settori non è lo stesso che negli altri comparti e pertanto vi potrebbero essere problemi specifici, soprattutto in conseguenza del suolo alquanto irregolare nei campi e nei boschi. La relatrice si pone quindi favorevolmente nei confronti di un estensione di ulteriori 2 anni, tuttavia solo per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero. Per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il progresso tecnologico dovrebbe essere lo stesso in questo settore che negli altri comparti PE /14 PR\ doc

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