3 Decennale Postuma Risarcitoria Tutela Integrale Costruzione Opere Civili Tutela del Patrimonio e dei Beni Mod. 5022/9/FI CAR - Ed.

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1 MARKRC.TIF 140 SOCIETAN.TIF 31 BOLLINO.TIF 100 Mod. 5022/9 CAR - ED. 01/09 - Rist. 12/10 Decennale Postuma Risarcitoria Tutela Integrale Costruzi one Opere Civili 3 Decennale Postuma Risarcitoria Tutela Integrale Costruzione Opere Civili Tutela del Patrimonio e dei Beni Mod. 5022/9/FI CAR - Ed. 12/10 Decennale Postuma Risarcitoria Tutela Integrale Costruzione Opere Civili Tutela del Patrimonio e dei Beni Mod. 5022/9/FI CAR - Ed. 12/10 Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

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3 Mod. 5022/9 CAR - ED. 01/09 - Rist. 12/10 Decennale Postuma Risarcitoria Tutela Integrale Costruzione Opere Civili Condizioni di assicurazione Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod.5022/9 CAR sono formate da n.10 pagine 1 di 10

4 DECENNALE POSTUMA RISARCITORIA TUTELA INTEGRALE COSTRUZIONE OPERE CIVILI NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono DEFINIZIONI essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. APPALTATORE Il soggetto che assume l obbligo dell esecuzione delle opere. ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. COLLAUDO Tutti gli atti, le procedure, e le prove necessarie a determinare l accettazione dell intera opera da parte del Committente, ovvero l utilizzo dell opera secondo la sua destinazione d uso. COMMITTENTE Il soggetto per il quale viene eseguita l opera assicurata. CONTRAENTE Il soggetto che stipula con Reale Mutua l'assicurazione. CONTROLLORE TECNICO L organismo di Tipo A abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d opera secondo le norme UNI EN che opera ai sensi delle norme UNI COPERTURA Sistema orizzontale o sub-orizzontale o inclinato destinato alla protezione degli spazi sottostanti da agenti esterni metereologici o altro. FRANCHIGIA L importo che viene detratto dall indennizzo per ciascun sinistro e che rimane a carico dell Assicurato. IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE Sistemi di impermeabilizzazione continui, così definiti come da norme "UNI", atti a garantire l impermeabilità delle coperture sotto l azione di acque meteoriche o derivanti da esercizio. INDENNIZZO/RISARCIMENTO La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro. OPERE Le opere costruite descritte in polizza. 2 di 10

5 DECENNALE POSTUMA RISARCITORIA TUTELA INTEGRALE COSTRUZIONE OPERE CIVILI NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato PARTI DELL OPERA DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA Le parti strutturali dell opera oggetto di collaudo statico ai sensi delle norme di legge ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell opera quali, murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant altro di simile. PARTI DELL OPERA NON DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA Le opere di completamento e finitura dell opera non rientranti nella precedente definizione, quali ad esempio pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant altro di simile. POLIZZA Il documento che prova l assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all applicazione della regola proporzionale. RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. SCOPERTO La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell Assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. 3 di 10

6 DECENNALE POSTUMA RISARCITORIA TUTELA INTEGRALE COSTRUZIONE OPERE CIVILI NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato SEZIONE I - DANNI ALLE COSE Art.1 - Oggetto dell assicurazione Reale Mutua si obbliga nei confronti del Contraente e in favore dell Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, durante il periodo di efficacia dell assicurazione, a indennizzare l Assicurato per i danni materiali e diretti causati all opera assicurata da un evento di cui sia responsabile l Appaltatore ai sensi dell art.1669 del Codice Civile. L obbligo di Reale Mutua concerne esclusivamente: Part.1 Opere: il rimborso, per la parte eccedente l importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate. Part.2 Impermeabilizzazione delle coperture: il rimborso, per la parte eccedente l importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, fino al limite di indennizzo indicato nel modulo di polizza Mod.5022 CAR, dei danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture, nonché ad altre parti dell opera eventualmente coinvolte e danneggiate, causati da un difetto di costruzione. Partita 3 Spese di demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nel limite del massimale assicurato. Art.2 - Delimitazione dell assicurazione Reale Mutua non indennizza: a) i vizi palesi dell opera o vizi occulti comunque noti al Contraente ovvero all Assicurato, prima della decorrenza della presente assicurazione; b) i danni cagionati o agevolati da dolo dell Assicurato, del Contraente, dell utente dell opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere; c) i danni derivanti da modifiche dell opera intervenute dopo il collaudo definitivo; d) i danni indiretti o conseguenziali; e) le spese di ricerca e riparazione del danno in eccedenza ad un sottolimite pari al 10% del limite di indennizzo relativo alla partita interessata dal danno; f) le spese ed i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimite pari al 10 % del limite di indennizzo alla partita interessata dal danno; g) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione; h) i danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni; i) i danni derivanti da difetti, anche gravi, che non compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell opera; j) i danni conseguenti ad inadeguata impermeabilizzazione; k) i danni derivanti da normale assestamento; l) i danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; fulmine, caduta di aerei; m) danni da terremoto, alluvione, uragano e altri simili eventi naturali; n) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualsiasi causa originato; o) atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; p) esplosioni e radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, inquinamento da qualunque causa, salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. 4 di 10

7 DECENNALE POSTUMA RISARCITORIA TUTELA INTEGRALE COSTRUZIONE OPERE CIVILI NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato Art. 3 - Procedure per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Reale Mutua e l altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà. Art. 4 - Mandato dei Periti I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; c) verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all art.15; d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all art. 5; e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 5 - Determinazione dei danni indennizzabili La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti: a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l integrale ricostruzione a nuovo dell opera, escludendo il solo valore dell area; b) stimando la spesa necessaria al momento dal sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate; c) stimando il valore ricavabile dai residui. L ammontare del danno sarà pari all importo della stima di cui al punto b) eventualmente integrato da quanto previsto ai commi e) e f) dell art. 2 delimitazioni di garanzia -, diminuito dell importo della stima di cui al punto c), ma non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per l opera al momento del sinistro (stima a), fermo quanto previsto al successivo art. 16 Limite di indennizzo. Se al momento del sinistro la somma assicurata - rivalutata secondo quanto previsto dall art Indicizzazione - risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo dell opera, come stimato al punto a), Reale Mutua risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell opera ferma restando l integrale applicazione delle franchigie convenute sull importo indennizzabile a termini di polizza. Non si applicherà la regola proporzionale suddetta se la somma assicurata, con la rivalutazione prevista all art Indicizzazione -, risulterà insufficiente in misura non superiore al 20% (ventipercento). Qualora tale limite del 20% (ventipercento) dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l eccedenza rispetto a detta percentuale. 5 di 10

8 DECENNALE POSTUMA RISARCITORIA TUTELA INTEGRALE COSTRUZIONE OPERE CIVILI NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato Art. 6 - Pagamento dell indennizzo Il pagamento dell indennizzo verrà effettuato all Assicurato previa detrazione degli importi per franchigia e scoperto indicati nella scheda di polizza, a fronte di una quietanza, redatta da Reale Mutua e sottoscritta dall Assicurato, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo. L importo da corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione dell opera al momento del sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d uso della stessa. A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro 1 (uno) anno dalla data del sinistro, Reale Mutua provvederà a versare all Assicurato il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l ammontare del danno determinato a norma del secondo comma dell art. 5 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso. ART. 7 - SOMMA ASSICURATA - ASSICURAZIONE PARZIALE La somma assicurata deve corrispondere: a) per la Partita 1 - Opere, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell opera, escludendo il solo valore dell'area; b) per la Partita 2 Impermeabilizzazione delle coperture, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle impermeabilizzazioni delle coperture (elemento di tenuta e strato di copertura sovrastante) comprensivo di materiali e costi di manodopera. ART. 8 - INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI AD OPERAZIONI DI SALVATAGGIO I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all art del C.C., sono a carico di Reale Mutua solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili. 6 di 10

9 DECENNALE POSTUMA RISARCITORIA TUTELA INTEGRALE COSTRUZIONE OPERE CIVILI NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Art. 9 - Oggetto dell assicurazione Reale Mutua tiene indenne il Contraente, nei limite dei massimali convenuti per la SEZIONE II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza per danneggiamenti a cose, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione I della presente polizza. Art.10 - Delimitazione dell assicurazione Non sono considerati Terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro in rapporti di cui al punto a). c) le società le quali rispetto al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell art.2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime. L assicurazione non comprende: d) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati; nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; e) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture di servizi nonché le perdite dei prodotti; da mancato godimento in tutto o in parte dell opera assicurata; f) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta; g) i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. Art.11 - Gestione delle controversie Spese legali Reale Mutua assume, fino a quando ne ha l interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico di Reale Mutua le spese sostenute per resistere all azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Reale Mutua ed il Contraente in proporzione del rispettivo interesse. Reale Mutua non riconosce spese incontrate dal Contraente per legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né di spese di giustizia penale. Il Contraente è responsabile per ogni pregiudizio derivante dall inosservanza dei termini e degli obblighi di cui sopra. 7 di 10

10 DECENNALE POSTUMA RISARCITORIA TUTELA INTEGRALE COSTRUZIONE OPERE CIVILI NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI Art Efficacia della garanzia L assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l efficacia della garanzia: - che l opera sia stata realizzata a regola d arte, secondo la migliore tecnica costruttiva; - in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali; - che l opera stessa sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato in polizza; - che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalla legge; - che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della polizza): - i certificati definitivi di collaudo con esito positivo e di accettazione dell opera sottoscritti dal Committente o, in alternativa, il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili - i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un Controllore Tecnico - Art Effetto e durata della garanzia Il contratto è stipulato per la durata e con la decorrenza fissate in polizza. La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento del premio e in nessun caso prima della data risultante dai certificato definitivo di collaudo con esito positivo dell opera o, in alternativa, dalla data risultante dal certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili. La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10 (dieci) anni dalla data risultante dai certificati suddetti. Relativamente alle impermeabilizzazioni coperture se operante la partita 2 la garanzia è efficace a partire dal 2 (secondo) anno successivo alla data di effetto della garanzia e fino al 5 (quinto) anno compreso Art Periodo di assicurazione e premio Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in polizza. Art Denuncia dei sinistri - Obblighi dell Assicurato L Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve: a) darne immediata notizia a Reale Mutua; b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettaglio rapporto scritto; c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l entità del danno; d) fornire a Reale Mutua ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall avviso, l assicurazione, fermo restando quanto stabilito all art.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l Autorità di Polizia. L Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza. Art Limite di indennizzo La somma assicurata, con la rivalutazione prevista all art Indicizzazione -, costituisce il massimo indennizzo che Reale Mutua è tenuta a corrispondere all Assicurato, per uno o più sinistri per l intera durata del contratto, fermi i limiti di indennizzo indicati nel modulo di polizza Mod CAR. Art Onere della prova a carico dell Assicurato In tutti i casi in cui Reale Mutua rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente polizza, resta inteso che l onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell Assicurato che intenda far valere un diritto all indennizzo. 8 di 10

11 DECENNALE POSTUMA RISARCITORIA TUTELA INTEGRALE COSTRUZIONE OPERE CIVILI NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato ART INDICIZZAZIONE Le somme assicurate e le franchigie previste nel modulo di polizza Mod.5022 CAR, si intendono adeguati, ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza fissata in polizza, secondo gli indici ISTAT relativi al costo di costruzione dei fabbricati residenziali, con il massimo del 5%. Art Limitazione dell assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni Se al tempo del sinistro esistono altra o altre assicurazioni stipulate dall Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Art. 20 Modificazione e trasformazioni dell Assicurato o del Contraente Nel caso di fusione della società Contraente o Assicurata, la polizza continua nei confronti della società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con il Contraente e nei confronti dell Assicurato nella loro nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione del Contraente, la polizza continua nei confronti dell Assicurato sino alla scadenza: tutti gli obblighi previsti in polizza a carico del Contraente devono considerarsi a carico dell Assicurato. Il Contraente è tenuto a dare avviso scritto dei fatti sopra indicati entro 15 (quindici) giorni a Reale Mutua. Art Dichiarazioni inesatte o reticenze - Obblighi del Contraente o dell Assicurato Reale Mutua presta il suo consenso all assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile. Il Contraente o l Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne notizia telegraficamente a Reale Mutua e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire a Reale Mutua ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate. Art Recesso in caso di sinistro Avvenuto un sinistro, anche prima di liquidare l indennizzo e fino al 60 (sessantesimo) giorno da quello in cui l indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, Reale Mutua può recedere dal contratto, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 (trenta) giorni. Di ciò verrà data notizia all Assicurato se diverso dal Contraente. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Reale Mutua mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell efficacia del recesso alla data di scadenza del contratto stabilita in polizza. Art Oneri fiscali Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all esecuzione della presente polizza sono a carico del Contraente e dell Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Reale Mutua. Art Forma delle comunicazioni del Contraente o dell Assicurato a Reale Mutua Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione di Reale Mutua ovvero all Agenzia alla quale è assegnata la polizza. 9 di 10

12 DECENNALE POSTUMA RISARCITORIA TUTELA INTEGRALE COSTRUZIONE OPERE CIVILI NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se espressamente richiamate in polizza) A - Danni diretti derivanti da gravi difetti che colpiscano parti dell opera destinate a lunga durata A deroga dell art. 2 i) tra i danni che non compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità dell opera si indennizzano quelli derivanti da gravi difetti che colpiscono parti dell opera destinate per propria natura a lunga durata e quelle non destinate per propria natura a lunga durata se coinvolte da sinistro che abbia colpito le parti a lunga durata. Sono esclusi i danni derivanti da normale assestamento. Il limite massimo di indennizzo è indicato nel modulo di polizza Mod CAR. B - Clausola di compromesso di stipula e frazionamento del premio Premesso che il premio della presente polizza decennale postuma è unico ed indivisibile si stabilisce fra le Parti di frazionarne il pagamento come indicato nel modulo di polizza Mod.5022 CAR Ed.05/06 Reale Mutua si impegna ad assicurare l'opera alle condizioni della presente polizza purché: a) si sia provveduto al pagamento della prima rata di premio; b) non siano sopravvenute varianti in corso d'opera o proroghe della durata dei lavori di costruzione superiori a 12 mesi complessivi; c) non si siano verificati nel corso della costruzione dell opera sinistri che possano avere compromesso la stabilità e/o solidità dello stesso; d) sia stato effettuato, con esito favorevole e senza riserve, il monitoraggio in corso di costruzione, da parte del Controllore tecnico, delle parti dell opera per le quali è previsto ai fini del rilascio delle estensioni della garanzia assicurativa. In ogni caso la presente polizza diviene operativa non prima dalle ore 24,00 del giorno del pagamento della seconda rata di premio e comunque non prima delle ore 24,00 del giorno dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Qualora la seconda rata di premio non venga corrisposta nei termini previsti, la garanzia è sospesa fino alle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermo restando che in caso di inadempimento Reale Mutua può, a sua scelta, dichiarare risolto il contratto mediante lettera raccomandata oppure esigerne giudizialmente l'esecuzione. Se una o più condizioni di cui alle lettere b), c), d) non risultassero soddisfatte, Reale Mutua si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento dell'emissione della polizza e di proporre nuove condizioni per l'operatività della stessa. Qualora non si pervenga ad un accordo fra le Parti sulle nuove condizioni, Reale Mutua si impegna a rimborsare, al netto delle imposte, la rata di premio già versata. 10 di 10

13 Decennale Postuma Risarcitoria Tutela Integrale Costruzione Opere Civili NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Società Reale Mutua di Assicurazioni forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi. b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d Appello 11, Torino (Italia). c) Recapito telefonico: fax Sito internet: buongiornoreale@realemutua.it d) Autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923,n 966 REA Torino, n Iscritta al numero dell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto dell Impresa è pari a milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 506%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua ( 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Il prodotto Decennale Postuma Risarcitoria contiene garanzie per tutelare l Assicurato, tramite l attivazione della Sezione I Danni alle cose di polizza, dai danni materiali e diretti, che può subire l opera descritta in polizza, a seguito di un evento di cui sia responsabile l Appaltatore ai sensi dell art del Codice Civile, nei primi dieci anni successivi all ultimazione della stessa. Il prodotto Decennale Postuma Risarcitoria contiene inoltre garanzie per tenere indenne l Assicurato, tramite l attivazione della Sezione II Responsabilità civile verso terzi, per i danni involontariamente cagionati a terzi in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione I di polizza. La copertura assicurativa è articolata in due Sezioni: - la Sezione I Danni alle cose, a sua volta suddivisa in Partite; - la Sezione II Responsabilità civile verso terzi. la cui attivazione è opzionale e che può quindi essere acquistata o meno, a seconda delle esigenze del Contraente. Il Contraente potrà inoltre decidere, nell ambito della Sezione I Danni alle cose, se acquistare o meno determinate estensioni di garanzia. Saranno operanti solo le Sezioni, le Partite e le estensioni di garanzia acquistate ed esplicitamente richiamate nel modulo di polizza. Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione. Mod. 5022/9/NI CAR - Rist. 12/10 Pag. 1 di 6

14 Decennale Postuma Risarcitoria Tutela Integrale Costruzione Opere Civili Sezione I - Danni alle cose La Sezione I Danni alle cose assicura i danni materiali e diretti che può subire l opera assicurata nei primi dieci anni successivi all ultimazione della stessa, purché causati da un evento di cui sia responsabile l Appaltatore ai sensi dell art del Codice Civile. Questa Sezione è suddivisa in tre partite. Partita 1. Opere L indennizzo dei danni materiali e diretti all opera assicurata causati da rovina totale o parziale dell opera, ovvero da gravi difetti di parti dell opera, destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell opera. Partita 2. Impermeabilizzazione delle coperture L indennizzo dei danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture nonché ad altre parti dell opera eventualmente coinvolte e danneggiate. Partita 3. Spese di demolizione e sgombero Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nei limiti del massimale assicurato. Esiste inoltre la possibilità di scegliere e acquistare la seguente garanzia denominata Condizione Particolare: A Danni derivanti da gravi difetti che colpiscano parti dell opera destinate a lunga durata. AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti articoli: 2 Delimitazione dell assicurazione, 12 Efficacia della garanzia, 13 Effetto e durata della garanzia. Si evidenziano altresì le delimitazioni regolamentate nell articolo 8 Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio. AVVERTENZA: le garanzie prevedono che siano applicati, a seconda dei casi, scoperti, franchigie, nonché limiti di indennizzo, per sinistro e per l intera durata della copertura assicurativa. In proposito si vedano le somme assicurate ed i limiti di indennizzo indicati nel modulo di polizza o riportati nell allegato integrativo Mod VAR. Sezione II Responsabilità civile verso terzi. La Sezione II Responsabilità civile verso terzi tiene indenne l Assicurato, nei limite dei massimali convenuti per la Sezione II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione I di polizza. AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti articoli: 10 Delimitazione dell assicurazione, 12 Efficacia della garanzia, 13 Effetto e durata della garanzia. AVVERTENZA: la garanzia prevede che siano applicati, a seconda dei casi, scoperti, franchigie e massimali. In proposito si vedano i massimali indicati nel modulo di polizza o riportati nell allegato integrativo Mod VAR. ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE Per calcolare l indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene. Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo: Esempi A B C Entità del danno Scoperto 20% con il minimo di Limite di indennizzo Esempio A : Il danno indennizzato sarà di 550 (riducendo 750 dello scoperto minimo di 200; non opera il limite di indennizzo). Esempio B: Il danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo). Esempio C: Il danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo). Mod. 5022/9/NI CAR - Rist. 12/10 Pag. 2 di 6

15 Decennale Postuma Risarcitoria Tutela Integrale Costruzione Opere Civili ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE) Qualora la garanzia sia prestata nella forma a valore intero (vedasi il Glossario alla voce Forme di assicurazione) e la somma assicurata risulti inferiore al valore del bene, per la valutazione dell entità del danno, fermo restando il disposto dell Art. 3 delle CGA Procedura per la valutazione del danno, troverà applicazione la cosiddetta regola proporzionale, richiamata nell art. 5 delle Condizioni di assicurazione. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e come regolamentato nell Art. 21 delle Condizioni di assicurazione Si sottolinea l importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, incluse le dichiarazioni esposte nel questionario 5009 CAR, sottoscritto dal Contraente. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento o, in genere, di ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Esempio di aggravamento del rischio: Una polizza Decennale Postuma Risarcitoria assicura un fabbricato residenziale a più piani. Successivamente all ultimazione dei lavori e all attivazione della garanzia di polizza, l Assicurato decide di cambiare la destinazione d uso del fabbricato. Dal momento che la nuova destinazione d uso potrebbe comportare un importante aumento dei carichi e delle sollecitazioni sulle strutture dell immobile, l Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione dei suoi propositi a Reale Mutua. 6. Premi Il premio, salva diversa pattuizione, è un premio unico, NON frazionabile, per l intera durata della copertura assicurativa. È possibile pagare il premio nei seguenti modi: - denaro contante, (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), - assegno bancario, - assegno circolare, - bonifico bancario, - bollettino postale, - bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS). AVVERTENZA - L impresa o l intermediario, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso oppure a seguito di specifiche convenzioni, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto. 7. Rivalse Avvertenza: Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro, qualora quest ultimo sia un soggetto diverso dal Contraente e dall Assicurato. 8. Diritto di recesso Il prodotto Decennale Postuma Risarcitoria prevede la facoltà di recesso a seguito di sinistro. Per i dettagli si veda l art. 22 delle Condizioni di assicurazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). Nell assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l applicazione della legge italiana. Mod. 5022/9/NI CAR - Rist. 12/10 Pag. 3 di 6

16 Decennale Postuma Risarcitoria Tutela Integrale Costruzione Opere Civili 11. Regime fiscale Alla polizza Decennale Postuma Risarcitoria si applica l aliquota d imposta del 21,25%. Resta ferma l applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge. Nel caso di rischio ubicato all estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese. C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro l Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione. I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti nell Art. 15 delle Condizioni di assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Buongiorno Reale Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'appello Torino, Numero Verde (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax , buongiornoreale@realemutua.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all ISVAP Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet en.htm chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Informazioni Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio Buongiorno Reale Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'appello Torino, Numero Verde (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax , buongiornoreale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia. Commissione di Garanzia Nella continua attenzione verso i propri Clienti Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la Commissione di Garanzia dell Assicurato Reale Mutua con sede in Via dell Arcivescovado n Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Società Reale Mutua di Assicurazioni Luigi Lana Decennale Postuma Risarcitoria F11WA.TIF Mod. 5022/9/NI CAR - Rist. 12/10 3 Tutela Integrale Costruzione Opere Civili Mod. 5022/9/NI CAR - Rist. 12/10 Pag. 4 di 6

17 Decennale Postuma Risarcitoria Tutela Integrale Costruzione Opere Civili Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente GLOSSARIO. Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. APPALTATORE Il soggetto che assume l obbligo dell esecuzione delle opere. ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. COLLAUDO Tutti gli atti, le procedure, e le prove necessarie a determinare l accettazione dell intera opera da parte del Committente, ovvero l utilizzo dell opera secondo la sua destinazione d uso. COMMITTENTE Il soggetto per il quale viene eseguita l opera assicurata. CONTRAENTE Il soggetto che stipula con Reale Mutua l'assicurazione. CONTROLLORE TECNICO L organismo di Tipo A abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d opera secondo le norme UNI EN che opera ai sensi delle norme UNI COPERTURA Sistema orizzontale o sub-orizzontale o inclinato destinato alla protezione degli spazi sottostanti da agenti esterni metereologici o altro. FRANCHIGIA L importo che viene detratto dall indennizzo per ciascun sinistro e che rimane a carico dell Assicurato. IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE Sistemi di impermeabilizzazione continui, così definiti come da norme "UNI", atti a garantire l impermeabilità delle coperture sotto l azione di acque meteoriche o derivanti da esercizio. INDENNIZZO/RISARCIMENTO La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro. OPERE Le opere costruite descritte in polizza. PARTI DELL OPERA DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA Le parti strutturali dell opera oggetto di collaudo statico ai sensi delle norme di legge ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell opera quali, murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant altro di simile. Mod. 5022/9/NI CAR - Rist. 12/10 Pag. 5 di 6

18 Decennale Postuma Risarcitoria Tutela Integrale Costruzione Opere Civili PARTI DELL OPERA NON DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA Le opere di completamento e finitura dell opera non rientranti nella precedente definizione, quali ad esempio pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant altro di simile. POLIZZA Il documento che prova l assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all applicazione della regola proporzionale. RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. SCOPERTO La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell Assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Mod. 5022/9/NI CAR - Rist. 12/10 Pag. 6 di 6

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