Corte di Cassazione, Sezione 6 civile. Ordinanza 8 giugno 2015, n Integrale
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- Giuseppe Marchetti
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1 Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 8 giugno 2015, n Integrale INPS - Omesso versamento di contributi assicurativi - Intimazione di pagamento - Opposizione - Termine perentorio - Quaranta giorni dalla notifica della cartella - Mancata impugnazione - Definitività del diritto alla contribuzione previdenziale - Impossibilità di estinzione per prescrizione - Inadempimento o ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali - Sanzioni civili - Dipendenza funzionale - Medesimo regime prescrizionale - Estensione degli effetti dell'interruzione anche alle sanzioni civili - Rigetto del ricorso REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro - Presidente Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19704/2012 proposto da: (OMISSIS) S.P.A. ((OMISSIS)), Agente per la Riscossione per la Provincia di (OMISSIS), in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante, in proprio e quale mandataria della (OMISSIS) I.N.P.S. ( (OMISSIS) S.p.A.), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'avvocatura CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
2 - resistente con procura - contro (OMISSIS); - intimato - avverso la sentenza n. 337/2012 della CORTE D'APPELLO di MESSINA del 21/2/12 depositata il 9/3/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/4/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA; udito l'avvocato (OMISSIS) difensore dell'i.n.p.s. che chiede il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1 - Considerato che e' stata depositata relazione del seguente contenuto: "La (OMISSIS) S.p.A. impugnava innanzi alla Corte di appello di Messina la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l'opposizione proposta da (OMISSIS), nei confronti dell'i.n.p.s. e del concessionario, avverso l'intimazione di pagamento n. (OMISSIS) notificatagli in data 10/6/2008 per il mancato saldo della cartella esattoriale n. (OMISSIS), notificata (secondo il concessionario) il 6/4/2001, emessa per l'omesso versamento di contributi assicurativi e somme aggiuntive relativi agli anni 1988 e Ad avviso del Tribunale la definitivita' della cartella per mancata opposizione nei termini non comportava l'applicazione della prescrizione decennale ma il piu' breve termine quinquennale di cui alla Legge n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9, che, nello specifico, era decorso senza atti interruttivi. La Corte di appello confermava la suddetta decisione ritenendo che la cartella esattoriale non opposta fosse priva di attitudine ad acquisire efficacia di giudicato ma avesse solo l'effetto sostanziale di rendere il credito irretrattabile, con conseguente inapplicabilita' ai fini della prescrizione dell'articolo 2953 c.c.. Evidenziava che rispetto al termine quinquennale di prescrizione non risultassero atti interruttivi. Avverso tale sentenza la (OMISSIS) S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'I.N.P.S. e (OMISSIS) sono rimasti solo intimati (mancano, in realta', in atti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate spedite dalla ricorrente). Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5, nonche' contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia ritenuto inammissibile il ricorso dell' (OMISSIS) per tardivita' laddove la cartella esattoriale, costituente l'atto presupposto, non era stata impugnata nei termini rendendo cosi' definitivo e non piu' contestabile il credito dell'ente previdenziale. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5, nonche' nullita' del procedimento (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Si duole del fatto che sia stato considerato compiuto il termine di prescrizione quinquennale senza distinguere tra contributi e somme aggiuntive. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare della Legge n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9, e dell'articolo 2946 c.c., nonche' insufficiente
3 motivazione (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Lamenta che sia stata ritenuta applicabile la norma speciale di cui al citato articolo 3, comma 9, e conseguentemente il termine di prescrizione quinquennale ivi previsto, laddove tale norma si riferisce solo alle "contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria" e non anche alle sanzioni pecuniarie. Il primo motivo e' invero inconferente con il decisum della sentenza impugnata. La Corte territoriale, come gia' il Tribunale, pur in presenza di un unico atto di opposizione, ha distinto tra l'opposizione alla cartella (ritenuta tardiva in ragione della notifica avvenuta in data 6/4/2001, con conseguente definitivita' del credito nella stessa accertato) e l'opposizione all'intimazione di pagamento (accolta per essere maturato il - ritenuto applicabile - termine di prescrizione quinquennale intercorso tra la definitivita' della cartella e la notifica dell'intimazione avvenuta il 10/6/2008). Quanto agli altri motivi, occorre svolgere alcune considerazioni. Nessuna violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5, puo' essere addebitata ai giudici di appello. Deve, al riguardo, rammentarsi che, secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'articolo 24 dello stesso decreto e' fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perche' diretto a rendere non piu' contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire cosi' una rapida riscossione del credito medesimo (cfr. ex plurimis Cass. 25 giugno 2007, n ; Cass. 12 marzo 2008, n. 6674; Cass. 5 febbraio 2009, n. 2835; Cass. 19 aprile 2011, n del 19/04/2011). Ne consegue che, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non e' piu' soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e cio' che puo' prescriversi e' soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo cosi' definitivamente formatosi. Riguardo a quest'ultima, e' pur vero che questa Corte ha precisato che, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformita' a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'articolo 2953 c.c.), trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'articolo 2946 c.c. (cfr. Cass. 26 agosto 2004, n. 2004, in motivazione; si veda anche la piu' recente Cass. 24 febbraio 2014, n. 4338). Tuttavia, nel caso di specie, le censure della ricorrente non riguardano il passaggio motivazionale nel quale la Corte territoriale ha ritenuto l'inapplicabilita', ai fini della prescrizione decennale, dell'articolo 2953 c.c., con la conseguenza che l'operativita' del termine breve quinquennale, almeno per quanto attiene al credito per i contributi, puo' dirsi coperto da giudicato, ma sono solo incentrate sul preteso erroneo diverso trattamento attribuito alle sanzioni rispetto ai contributi. La ricorrente ha, infatti, censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile, anche alle sanzioni civili, il termine di prescrizione quinquennale dettato per le obbligazioni contributive previdenziali dalla Legge n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9 (per quanto sopra considerato coperto da giudicato). A sostegno della censura ha richiamato Cass. 10 agosto 2006, n , secondo cui, costituendo le sanzioni civili una obbligazione di natura diversa dalle obbligazioni contributive, non e' ad esse applicabile il regime di prescrizione previsto per queste ultime obbligazioni. L'orientamento citato dalla ricorrente (confermato dalla sola successiva Cass. 6 luglio 2011, n ) e' stato tuttavia superato da molteplici e conformi pronunce successive. E' stato, infatti, ritenuto che in tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro e' tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica - legalmente predeterminata -
4 dell'inadempimento o del ritardo ed assolve una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814; Cass. 21 dicembre 2010, n ; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 20 febbraio 2014, n e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004 n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986 n. 194). Deve, dunque, considerarsi prevalente l'indirizzo favorevole alla sussistenza di una identica natura giuridica del credito per sanzioni civile rispetto a quello per contributi evasi. In ogni caso, anche a voler sostenere una natura diversa delle sanzioni rispetto ai crediti contributivi, sia in ragione della diversita' di disciplina e dei diversi presupposti che ne scaturiscono, sia per espressa disposizione di legge (si pensi alle norme del codice civile in materia di privilegi: articoli 2754 e 2788 c.c.), tale diversa natura non elimina il fondamentale carattere di accessorieta', evocato dalla disciplina legislativa che obbliga il contribuente inadempiente al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno. Seppure tale carattere non significa attribuzione a tali somme aggiuntive la medesima natura degli interessi civilistici, caratterizzati dall'elemento della periodicita' (con la conseguente inapplicabilita' del termine quinquennale di cui all'articolo 2948 c.c., n. 4), tuttavia l'individuazione del termine prescrizionale non puo' che riferirsi alle norme di legge che, nello specifico, regolano la materia delle conseguenze dell'inadempimento contributivo. Di conseguenza, le doglianze della ricorrente vanno disattese. Invero, con ordinanza interlocutoria del 1 aprile 2014, n. 7569, una causa avente ad oggetto analoga questione e' stata da questa Corte rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in relazione al contrasto determinatosi (in particolare tra la decisione Cass. 6 luglio 2011, n e le altre, di segno contrario, sopra citate). Valutera' il Collegio l'opportunita' di attendere le determinazioni del Primo Presidente e quelle, eventuali, della Sezioni Unite. In conclusione, si propone il rigetto del ricorso (riservata al collegio ogni valutazione in ordine all'ordinanza interlocutoria di cui sopra si e' detto), il tutto con ordinanza, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., n. 5". 2 - La ricorrente ha depositato memoria con allegato l'originale dell'avviso di ricevimento del ricorso notificato a (OMISSIS). 3 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimita' in materia e non scalfite dalla memoria ex articolo 380 bis c.p.c., con la quale la (OMISSIS) (gia' (OMISSIS)) S.p.A. si e' limitata sostanzialmente a riproporre le ragioni esposte a sostegno dei motivi di ricorso e a ribadire la diversita' della natura delle somme aggiuntive rispetto ai contributi. Riguardo a tale ultimo aspetto occorre evidenziare che questa Corte a Sezioni unite, con la recente decisione n del 13 marzo 2015 intervenuta a seguito dell'ordinanza interlocutoria del 1 aprile 2014, n. 7569, ha precisato che: "sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi e', quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticita' funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, si' che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei
5 contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticita' funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica". Le Sezioni unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: "In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticita', rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, si' che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili". Non vi e' dubbio allora che, nella fattispecie in esame, gli effetti dell'interruzione del termine di prescrizione dettato per le obbligazioni contributive previdenziali dalla Legge n. 335 del 1995, articolo 3, comma 9 (e la conseguente operativita' del termine breve quinquennale - coperta da giudicato -), si estendano anche alle relative sanzioni civili. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'articolo 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo. 4 - In conclusione il ricorso va rigettato. 5 - La circostanza che le doglianze della ricorrente non riguardino la posizione dell'i.n.p.s. consente di compensare tra tali parti le spese del presente giudizio di legittimita'. Nulla va disposto per le spese nei confronti di (OMISSIS), rimasto intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese nei confronti dell'i.n.p.s.; nulla per le spese nei confronti di (OMISSIS).
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