*** IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

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1 «Minori: ricorre lo stato di abbandono quando la vita offerta al minore non è in grado di assicurargli un normale sviluppo psico-fisico» (Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2014, numero: 14448) Minore- sviluppo psico-fisico - Stato di abbandono - adozione La L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1, (nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile. Ricorre, per tanto, la situazione di abbandono sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi sociali sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psicofisico, per cui la rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità effettiva. *** IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio - Presidente - Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere - Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -

2 Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere - Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: P.G. e A.A., elettivamente domiciliati in Roma via Sabotino 12, presso l'avv. MISSORI FRANCESCO che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per cassazione e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n ovvero agli indirizzi p.e.c. francescomissorigordineavvocatiroma.org o francesco.missori.tin.it; - ricorrente - nei confronti di: avv. minore M.R., nella qualità di curatore speciale della P.S., giusta decreto del Tribunale per i minorenni di Roma del 17 agosto 2011, autorizzata a usufruire del patrocinio a spese dello Stato in virtù della delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma del 18 luglio 2013, rappresentata e difesa da sè medesima ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio in via (OMISSIS) (p.e.c. (OMISSIS)); - controricorrente - e nei confronti di: Sindaco di Roma, in qualità di tutore della minore P. S. presso l'ufficio tutele in Roma viale Manzoni 16; Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma; Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma; - intimati - avverso la sentenza n. 2843/2013 della Corte d'appello di Roma emessa 2

3 in data 9 aprile 2013 e depositata il 16 maggio 2013, R.G. n /2012; sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto FATTO E DIRITTO Rilevato che: 1. Il Tribunale per i minorenni di Roma, con sentenza n. 359/2012 del 22 agosto - 3 settembre 2012, ha dichiarato lo stato di adottabilità di P.S., nata il (OMISSIS) da A.A. e P.G., e ha nominato come tutore provvisorio il Sindaco di Roma, disponendo il divieto di contatto con i genitori e altre figure parentali, confermando l'affidamento ai servizi sociali e la sospensione della potestà genitoriale. 2. Hanno proposto appello P.G. e A.A. contestando la sussistenza dello stato di abbandono della figlia. 3. La Corte appello di Roma, con sentenza 2843/13 del 9 aprile - 16 maggio 2013, ha confermato la decisione di primo grado. 4. Ricorrono per cassazione, affidandosi a tre motivi di impugnazione, P.G. e A.A.. 5. Si difende con controricorso l'avv. M.R. nella sua qualità di curatore della minore. 6. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8 e 12. Secondo i ricorrenti la Corte di appello ha desunto la loro inidoneità genitoriale con riferimento esclusivamente alle loro personalità, senza alcun riscontro concreto al rapporto con la figlia che è stato descritto riportandosi acriticamente alle relazioni dei servizi sociali. Lamentano che la Corte di appello non abbia tenuto conto delle richieste istruttorie dirette a provare il miglioramento della loro condizione di vita dall'inizio del procedimento. 3

4 7. Con il secondo motivo si deduce omessa e insufficiente motivazione sugli stessi punti indicati nel precedente motivo e sulla mancanza di qualsiasi indagine volta ad accertare la presenza di parenti idonei a sostenere il loro ruolo genitoriale. 8. Con il terzo motivo si deduce la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 12, consistita nella mancata audizione dei genitori della minore da parte della Corte di appello. Ritenuto che: 9. Il primo motivo appare chiaramente inammissibile perchè volto a contestare la valutazione dei fatti compiuta dalla Corte di appello senza dedurre alcun reale contrasto della decisione e della sua motivazione con il contenuto delle norme pretesamente violate. Non è infatti corrispondente al contenuto della motivazione della sentenza impugnata l'affermazione per cui la Corte di appello si sarebbe limitata a considerare la personalità dei genitori di P. S. al fine di escludere la loro capacità genitoriale. Al contrario la Corte di appello ha ripercorso, nei dettagli, il tormentato rapporto della piccola S. con il suo ambiente familiare dalla nascita sino alla relazione del Servizio Sociale dell'8 gennaio 2013 da cui continua a emergere una situazione gravemente pregiudizievole per la minore. 10. La L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1, (nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la "situazione di abbandono" sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale 4

5 sviluppo psico-fisico, cosicchè la rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (cfr. Cass. civ. 1^ sezione n del 29 marzo 2011). 11. Nel caso in esame la Corte di appello, attraverso il riferimento alle relazioni degli operatori medici e sociali che hanno seguito la A. e la figlia nei due anni intercorsi fra la nascita della bambina e la pronuncia della sentenza in appello, ha potuto ritenere la totale inadeguatezza dei genitori, riscontrare una situazione fortemente lesiva per la figlia e un grave rischio evolutivo qualora alla stessa non venga assicurato un nucleo familiare in grado di garantirle stabilità ed equilibrio. Ha escluso una capacità di recupero della funzione genitoriale essendosi dimostrata inutile a tal fine l'articolata e fattiva attività di sostegno posta in essere dai servizi sociali. 12. La decisione appare pertanto conforme alle prescrizioni normative e alle indicazioni interpretative della giurisprudenza relative alla L. n. 184 del 1983, citati artt. 1, 8 e Il secondo motivo di ricorso è infondato. Non esiste nella motivazione, come si è appena affermato, alcuna omissione di valutazione, sia per quanto riguarda il rapporto fra la A. e la figlia sia per quanto riguarda il contesto familiare che potrebbe supportare il recupero di una capacità genitoriale da parte di A.A. e P.G.. In particolare l'unica figura parentale che ha dimostrato nel corso del procedimento disponibilità ad occuparsi della piccola S. e a sostenere la coppia genitoriale è stata la nonna paterna ma nonostante tale disponibilità i servizi sociali hanno potuto constatare l'assoluta inadeguatezza a svolgere tale difficile compito. 14. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso infondato. P. G. e A.A. hanno partecipato a tutte le fasi del giudizio sullo stato di adottabilità della figlia svolgendo a mezzo del loro difensore tutte le deduzioni e difese che hanno ritenuto necessarie e opportune. Sono stati sentiti dal Tribunale per i minorenni e non risulta dall'esposizione illustrativa del ricorso che essi abbiano sollecitato la Corte di appello a una nuova audizione personale. 5

6 Peraltro entrambi i genitori sono stati continuativamente a contatto con i servizi sociali che da ultimo nella relazione dell'8 gennaio 2013 ha riportato le dichiarazioni di P.G. e di sua madre. Dichiarazioni che smentiscono qualsiasi miglioramento della situazione familiare e anzi prospettano ulteriori motivi per ritenere impraticabile qualsiasi reinserimento della piccola S. nel nucleo familiare di origine. 15. Il ricorso va pertanto respinto. Si ritiene di compensare le spese del giudizio attesa la natura personalissima degli interessi coinvolti e la sofferenza che fa ovviamente carico ai genitori nell'affrontarlo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 marzo Depositato in Cancelleria il 25 giugno

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