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1 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 1 CONVENZIONE TRA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA E LA FIDAS - ADVS DI RAVENNA, L AVIS COMUNALE DI CESENA, L AVIS COMUNALE DI FORLI, L AVIS PROVINCIALE DI RAVENNA E L AVIS PROVINCIALE DI RIMINI, AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 2005 n. 219 L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA, con sede legale provvisoria in Ravenna, Via De Gasperi n.8, nella persona del Direttore generale, Dott. Andrea Des Dorides, di seguito denominata Azienda E l ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE DI RAVENNA, aderente alla FIDAS, ( Federazione Nazionale Associazioni Donatori di Sangue), con sede legale in Ravenna, Viale Randi n.5, iscritta nel registro regionale delle associazioni di volontariato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 482 del 15/7/1992, nella persona del Presidente pro tempore, Dott. Franco Bencivelli, in qualità di legale rappresentante; l ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE Sezione Comunale di Cesena -, con sede legale in Cesena, Via Serraglio 14, che agisce anche in rappresentanza delle sezioni di Savignano sul Rubicone, Cesenatico, Fiumicino, San Mauro Pascoli, Montiano, San Piero in Bagno, Alfero, Gambettola, Gatteo, S. Angelo, Sarsina, Mercato Saraceno e Sogliano sul Rubicone, iscritta nel registro regionale delle associazioni di volontariato con decreto del Presidente della Giunta regionale n.303/1993, nella persona del Presidente pro tempore, Dott. Fausto Aguzzoni, in qualità di rappresentante legale; L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE Sezione Comunale di Forlì -, con sede legale in Forlì, Via Giacomo della Torre n.7, che agisce anche in rappresentanza delle sezioni di Bertinoro, Castrocaro, Civitella, Dovadola, Forlimpopoli, Meldola, Modigliana, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio, iscritta nel registro regionale delle associazioni di volontariato con decreto del Presidente della Giunta regionale n.605 del 4/9/1992, nella persona del Presidente pro tempore, Flamini Valdemaro, in qualità di rappresentante legale; l ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE - Sezione Provinciale di Ravenna -, con sede legale in Ravenna, Via T. Gulli 108, che agisce anche in rappresentanza delle Sezioni Comunali della Provincia, iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di volontariato con decreto del Presidente della Giunta regionale n del 17/9/1993, nella persona del Presidente pro tempore, Carlo Casadio, in qualità di rappresentante legale; l ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE Sezione provinciale di Rimini -, con sede legale in Rimini, Via Coriano n.10/b, iscritta nel registro regionale delle associazioni di volontariato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. del, nella persona del Presidente pro tempore, Sig. Claudio Baschetti, in qualità di legale rappresentante; di seguito denominate Associazioni visto lo schema di accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome recante

2 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 2 "Definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni fra Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed Associazioni, Federazioni dei donatori di sangue" approvato il 20 marzo 2008 dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; vista la convenzione fra la Regione Emilia Romagna e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue stipulata ai sensi dell articolo 6 della legge 21 ottobre 2005 n. 219 ed approvata con deliberazione di Giunta n del 28/7/2008; vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n.978 del 2012, con la quale è stata prorogata per un triennio la validità della convenzione tra la Regione Emilia Romagna, Avis regionale e Fidas regionale approvata con la deliberazione della Giunta regionale n.1319 del 28/07/2008; considerato che la suddetta convenzione, approvata con deliberazione di Giunta n.1319 del 2008 e prorogata con deliberazione di Giunta n.978 del 2012, rappresenta lo schema tipo di riferimento per gli accordi a livello locale; richiamate le convenzioni, approvate a livello locale sulla base dello schema tipo vigente con le deliberazioni di seguito indicate: deliberazione dell ex Azienda USL di Forlì n. 72 del 7/03/2012 con scadenza 31/03/2015 deliberazione dell ex Azienda USL di Cesena n.195 del 22/12/2011 con scadenza il 31/12/2014 deliberazione dell ex Azienda USL di Rimini n. 761 del 24/10/2013 con scadenza 31/12/2014 deliberazione dell ex Azienda USL di Ravenna n. 425 del 16/7/2012 con scadenza 31/12/2014; richiamato il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta della Regione Emilia Romagna, delle Aziende sanitarie, degli enti e delle agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 424 del 31 marzo 2014; richiamato, altresì, l accordo per l utilizzo di un data base unico delle strutture trasfusionali e delle associazioni di volontariato sangue di area vasta Romagna firmato in data 16 aprile 2013 fra le ex aziende USL di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini e l Avis comunale di Cesena, l Avis comunale di Forlì, l Avis provinciale di Ravenna, la Fidas Advs di Ravenna e l Avis Provinciale di Rimini; vista la vigente normativa in materia di attività trasfusionali, di produzione di emoderivati e di donazione e raccolta sangue fra cui in particolare: la legge 21/10/2005 n. 219 Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, il D.Lgs. 9/11/2007 n. 207 Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica degli effetti indesiderati ed incidenti gravi ; il D.Lgs. 9/11/2007 n. 208 Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie

3 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 3 relative ad un sistema di qualità pe del r i servizi trasfusionali ; il D.Lgs. 20/12/2007 n. 261 Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005 gennaio n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti ; l' Accordo, ai sensi dell art. 4 del D. Lgs. 28/8/1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta e sul modello per le visite di verifica del 16/12/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 del 17/5/2011; premesso che: la legge 21 Ottobre 2005, n. 219, riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti e valorizza il ruolo delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, prevedendo la loro partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini del raggiungimento dell autosufficienza di sangue, emocomponenti e farmaci derivati, del conseguimento dei più alti livelli di sicurezza nell ambito di tutto il processo trasfusionale, dello sviluppo della medicina trasfusionale e in particolare nell ambito dell assistenza a pazienti ematologici e oncologici, e del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori; nella Regione Emilia-Romagna il principio della partecipazione del volontariato del sangue è stato da tempo affermato (L.R. n 16/19 77 ed allegato 7 al PSR ) ed ha trovato concreta attuazione nei successivi atti regionali di integrazione e modificazione; con deliberazione dell Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 121 del 18/6/2013 è stato approvato il Piano sangue e plasma regionale per il triennio , che costituisce il riferimento per la programmazione, da attuare in un sistema che deve coniugare qualità dei processi, efficacia dell assistenza, sostenibilità; l accreditamento istituzionale delle organizzazioni sanitarie e dei professionisti in Emilia Romagna ha previsto l adesione del Sistema sangue a tale normativa con l applicazione dei requisiti generali ( 2011) e specifici ( entro il 31/12/2014) riguardanti i Servizi Trasfusionali, con delibera di Giunta Regionale n. 819 del 13/06/2011; la delibera di Giunta Regionale n.69 del 21 gennaio 2013 ha recepito l accordo, ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 26 agosto 1997, n.281, tra il, governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente Linee guida per l accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, approvato nella seduta del 25 luglio 2012; premesso, altresì, che:

4 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 4 a decorrere dal 1 gennaio 2014 è costituita, ai s ensi dell articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e dell articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1994, n.19, l Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, che opera nell ambito territoriale dei comuni precedentemente inclusi nelle Aziende Unità Sanitarie Locali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini; le ex Aziende UU. SS. LL. di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini operavano già come area vasta Romagna, quale strumento di organizzazione e coordinamento per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali; nell ambito dell area vasta Romagna era stato costituito il Programma Trasfusionale composto dai Servizi trasfusionali delle quattro ex Aziende Sanitarie, dalle Unità di Raccolta Associative di Ravenna e Forlì e dall Officina Trasfusionale, con l obiettivo di garantire l autosufficienza locale e l integrazione con il Centro Regionale Sangue; l assetto del Programma Trasfusionale di Area Vasta Romagna prevedeva: 1. l Officina Trasfusionale, con sede presso il Centro Servizi di Area Vasta Romagna in località Pievesestina di Cesena, quale unico centro di produzione di emocomponenti per le quattro ex Aziende di Area Vasta Romagna con la funzione di coordinamento della gestione amministrativocontabile della predetta Officina in capo all ex Azienda USL di Cesena; 2. il mantenimento del servizio al paziente presso i Servizi Trasfusionali delle singole ex Aziende; 3. lo sviluppo graduale di nuove forme di partnership con le associazioni dei donatori al fine di sviluppare il versante dei servizi al donatore; - nell ambito del Programma Trasfusionale di Area Vasta Romagna era costituito, e tutt oggi confermato, l organismo denominato Comitato di Programma Trasfusionale di Area Vasta Romagna, ora Comitato di Programma Trasfusionale di Azienda; convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 Termini generali dell accordo In attuazione di quanto previsto dall art. 7 della legge 21/10/2005 n. 219 nell ambito dell Azienda la partecipazione delle Associazioni alle attività trasfusionali ed il relativo concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Regionale sono disciplinati dalla presente convenzione. L Azienda e le Associazioni riconoscono la funzione degli organismi regionali di coordinamento, individuati nel Piano Sangue e Plasma Regionale, per la piena attuazione dei contenuti della presente convenzione. ART. 2 Oggetto della convenzione Le attività garantite dalle Associazioni nell ambito della convenzione sono le seguenti: - attività di gestione associativa ( Avis Forlì, Avis Cesena, Avis Rimini, Avis

5 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 5 Ravenna e Fidas Ravenna) secondo il disciplinare tecnico di cui all articolo 4; - attività di gestione dell unità di raccolta (Avis Forlì e Avis Ravenna), secondo il disciplinare tecnico di cui allegato C; - eventuali progetti speciali per attività di supporto alle attività trasfusionali secondo i disciplinari tecnici concordati fra le parti. L Azienda e le Associazioni conformano le attività ai seguenti principi: 1. garanzia della partecipazione delle Associazioni alla programmazione ed organizzazione delle attività trasfusionali; 2. promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti; 3. promozione dell informazione dei cittadini e della formazione dei donatori; 4. promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa; 5. sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni e definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il sistema trasfusionale aziendale; 6. sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dalle Associazioni attraverso l utilizzo del sistema informativo trasfusionale aziendale e regionale; 7. promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario; 8. promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività trasfusionali; 9. inserimento della raccolta in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali aziendali; 10. incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell osservazione epidemiologica; 11. definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto della convenzione; 12. definizione di: durata, validità, modalità ed organismi di controllo sull applicazione della convenzione stessa. L Azienda e le Associazioni si impegnano ad assicurare il coordinamento e la corretta applicazione della presente convenzione. ART. 3 Partecipazione delle Associazioni alla programmazione locale L Azienda si impegna ad assicurare la più ampia partecipazione delle Associazioni alle fasi della programmazione e alla definizione degli accordi a livello locale sulle attività trasfusionali. Garantisce, altresì, la presenza di tutte le componenti istituzionali, tecniche ed associative, interessate alla qualificazione ed allo sviluppo delle attività trasfusionali. L Azienda e le Associazioni riconoscono che gli organismi collegiali a livello regionale e provinciale, così come individuati dal Piano Sangue e Plasma regionale, svolgono le seguenti funzioni:

6 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 6 a) proporre accordi tra le parti in merito all organizzazione ed al finanziamento delle attività di cui al precedente articolo 2; b) esprimere pareri consultivi e/o proposte riguardanti la programmazione, l organizzazione generale ed il relativo finanziamento del sistema sangue regionale e locale; c) monitorare l attuazione della programmazione delle attività trasfusionali. Il Piano Sangue e Plasma regionale stabilisce le modalità di partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue nei Comitati Ospedalieri per il buon uso del sangue, degli emocomponenti, degli emoderivati e delle cellule staminali emopoietiche, periferiche, midollari e da cordone ombelicale. ART. 4 Disciplinare tecnico per la gestione delle attività associative Il disciplinare tecnico regola l attività associativa garantita dalle Associazioni a supporto delle attività trasfusionali e si articola in: 1. promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti 2. gestione associativa 3. formazione 4. tutela del donatore e promozione della salute 5. informazione e consenso 6. tutela della salute del donatore e del candidato donatore 7. inidoneità alla donazione 8. flussi informativi e informazioni sui donatori 9. copertura assicurativa dei donatori. 1 Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti L Azienda e le Associazioni promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti. Tali attività sono attuate attraverso: a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi; b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione; c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale; d) il supporto alle Associazioni per svolgere iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti; e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi; f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale. Le Associazioni assicurano il proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale e aziendale concernenti l autosufficienza per il

7 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 7 sangue intero e per gli emoderivati, impegnandosi a finalizzare le iniziative di promozione alla realizzazione delle scelte tecniche ed operative individuate dalla suddetta programmazione. Il Comitato di Programma Trasfusionale di Azienda partecipa alla definizione di azioni promozionali relative ad obiettivi e progetti locali che devono essere coordinati anche con le campagne di comunicazione regionali. Si prende atto che la regione potrà valutare iniziative particolari e/o progetti obiettivo, in accordo con le Associazioni per la promozione e la propaganda del dono del sangue, da realizzarsi anche con il concorso delle Aziende Sanitarie e delle istituzioni locali, assicurandone il relativo finanziamento. L Azienda, tramite il proprio sistema trasfusionale aziendale, fornisce alle Associazioni il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente. Le Associazioni, in accordo con l Azienda, assicurano l impegno del proprio personale nell attuazione di interventi educativi nelle scuole e il proprio consenso al conseguimento degli obiettivi di programmazione locale concernenti l autosufficienza per sangue intero ed emoderivati, impegnandosi a realizzare le iniziative di promozione e chiamata alla realizzazione delle scelte tecniche ed operative individuate dalla suddetta programmazione. Le Associazioni partecipano all attuazione di programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori, favorendo le iniziative promosse a tale scopo dall Azienda o attivando proprie iniziative d intesa con l Azienda e il sistema trasfusionale aziendale. 2 Gestione associativa In base alla normativa vigente, e in aderenza ai propri fini istituzionali, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni. Sulla base di quanto previsto dal Piano Sangue e Plasma regionale, l Azienda concorda con le Associazioni specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso: 1) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione del servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori; 2) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata; 3) adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente e sulla base dell accordo per l utilizzo di un data base unico firmato in data 16 aprile 2013 fra le ex aziende USL di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini e l Avis comunale di Cesena, l Avis comunale di Forlì, l Avis provinciale di Ravenna, la Fidas Advs di Ravenna e l Avis Provinciale di Rimini, di un flusso informativo bidirezionale, di una banca dati condivisa tra le Associazioni e il sistema trasfusionale aziendale, secondo le direttive impartite. Il sistema informativo del sistema sangue locale in particolare nel caso di modificazioni e/o integrazioni, tiene

8 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 8 conto anche delle istanze delle Associazioni, in relazione al servizio di chiamata, alle esigenze, necessità e responsabilità associative e alle statistiche, utilizzate da queste ultime. A tal fine le Associazioni si impegnano ad operare secondo programmi concordati con il sistema trasfusionale aziendale e definiti annualmente in sede di Comitato di Programma Trasfusionale di Azienda. Le Associazioni assicurano altresì, il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, su delega del sistema trasfusionale aziendale e in accordo con il donatore. Le Associazioni si impegnano, inoltre, a collaborare, secondo le direttive impartite, con il sistema trasfusionale aziendale nelle situazioni di emergenza, che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue. I donatori hanno facoltà di scegliere liberamente, nell ambito dell Azienda, la sede di raccolta alla quale fare riferimento per le donazioni. 3 Formazione L Azienda e le Associazioni, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l organizzazione di programmi specifici di formazione continua. In particolare compete al Comitato Trasfusionale Aziendale la definizione del piano di formazione del personale addetto alla raccolta nonché la responsabilità di attuazione dello stesso. Le Associazioni si impegnano a : 1) collaborare con il sistema trasfusionale aziendale nella ricognizione del fabbisogno formativo del personale addetto alla raccolta; 2) formare il personale addetto alla raccolta anche tramite la partecipazione ai corsi allo scopo istituiti dal Centro Regionale Sangue; 3) favorire le iniziative di formazione proposte dal Comitato Trasfusionale Aziendale. 4 Tutela del donatore e promozione della salute La legge 219/05 riconosce alle Associazioni la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti. A tale fine l Azienda definisce specifiche modalità di collaborazione con le Associazioni per favorire: - il rispetto del diritto all'informazione del donatore; - l applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore; - il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore; - la tutela dei dati personali e sensibili del donatore; - l eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso; - l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione

9 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 9 ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante delle Associazioni di donatori di sangue; - i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente; - lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere. - la partecipazione al Comitato di programma sangue e plasma. 5 Informazione e consenso Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dal D.M. 03 Marzo 2005 e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni, l Azienda, tramite le Associazioni e con l apporto tecnico del sistema trasfusionale aziendale, promuove specifiche iniziative per l informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sui diversi tipi di prelievo cui possono essere sottoposti. L informazione ai donatori deve essere assicurata ogni qualvolta vengano modificate le tradizionali tecniche e/o quantità di prelievo o vengano introdotti nuovi accertamenti ai fini delle ammissioni alle donazioni e più in generale, in tutti i casi in cui l Azienda o le Associazioni ritengano utile una corretta informazione dei donatori. L Azienda trasmetterà le comunicazioni in tempo utile affinché l associazione possa garantire un informazione efficace e tempestiva. La documentazione relativa al consenso informato è composta da: - informativa e consenso per il trattamento dei dati (sensibili e personali) da parte delle Associazioni, le quali hanno la veste di titolare ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n.196/2003 (da richiedere una sola volta); - informativa per dati sensibili da trattare da parte dell Azienda, in veste di titolare ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 196/2003 (da richiedere una sola volta); - informativa e consenso alla donazione (da richiedere ogni volta). L Azienda e le Associazioni concordano di omogeneizzare la modulistica e le modalità organizzative in essere. 6 Tutela della salute del donatore L'Azienda, tramite le proprie strutture sanitarie, garantisce, con le modalità e la periodicità prescritta dal D.M. 3 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, l effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici previsti dai succitati dispositivi, da eseguirsi prima della prima donazione o contestualmente alle donazioni successive, oltre che dagli altri eventuali accertamenti che il medico addetto riterrà necessari diretti a stabilire o a confermare l idoneità fisica dei donatori e a tutelare la loro salute. Tali accertamenti sono disposti dai medici del sistema trasfusionale aziendale o dai medici delle Associazioni operanti nei punti di raccolta, cui il donatore

10 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 10 afferisce, secondo le modalità e gli standard operativi definiti dal Comitato Trasfusionale Aziendale e aggiornati su proposta dei professionisti del gruppo selezione raccolta e condivisi con le Associazioni. Deve sempre essere garantita l univocità dei comportamenti relativamente ai criteri di selezione e di sospensione dei donatori e la valutazione periodica in ambito di incontri periodici aziendali sull andamento dei dati relativi alla sorveglianza dei donatori. Il personale sanitario e amministrativo dell UDR garantisce il sistematico aggiornamento delle cartelle informatizzate, per raggiungere la completa archiviazione del materiale cartaceo. L esito dei controlli, sia periodici che sulla donazione, viene comunicato al donatore interessato, nel caso in cui i parametri rilevati siano alterati. Copia degli esiti degli esami viene consegnata al successivo controllo, a richiesta del donatore. Le comunicazioni al donatore relative al suo stato di salute devono contenere l invito ad informare il medico curante. E garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore, in base alla normativa vigente. Tutto quanto sopra esplicitato in termini di funzioni e compiti è posto a carico della persona responsabile dell UDR o del Responsabile del Servizio Trasfusionale. I SIMT e l Officina Trasfusionale, per quanto di rispettiva competenza, garantiscono l attività di validazione sulle donazioni di sangue ed emocomponenti. I criteri di valutazione dell idoneità dei donatori tesi a favorire l uniformità operativa di tutte le strutture trasfusionali della regione sono definiti dalle linee guida adottate. 7 Inidoneità alla donazione In caso di inidoneità alla donazione, il donatore non potrà usufruire del giorno di riposo previsto dall articolo 8 della legge 219/2005. In questi casi è previsto il rilascio al donatore di un certificato giustificativo di assenza dal lavoro strettamente legato ai tempi di trasferimento e di sosta presso il punto di raccolta. 8 Flussi informativi e informazioni sui donatori Le modalità per lo scambio di informazioni tra le Associazioni e l'azienda sono concordate sulla base delle linee guida predisposte dagli organismi regionali o locali. In particolare si richiama l accordo biennale per l utilizzo di un data base unico delle strutture trasfusionali e delle associazioni di volontariato sangue di area vasta Romagna firmato in data 16 aprile 2013 fra le ex aziende USL di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini e l Avis comunale di Cesena, l Avis comunale di Forlì, l Avis provinciale di Ravenna, la Fidas Advs di Ravenna e l Avis Provinciale di Rimini, ferma restando la proprietà dei dati in capo alle rispettive provenienze. Per consentire alle Associazioni di mantenere aggiornata la situazione sanitaria dei propri donatori iscritti, l UO SIMT e il personale medico autorizzato comunicano alle Associazioni ogni variazione intervenuta nell idoneità del donatore, precisando se è stata disposta sospensione temporanea ( indicando in tal caso il periodo) o definitiva del donatore. Analoga comunicazione verrà data per la revoca del provvedimento di sospensione temporanea.

11 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 11 9 Copertura assicurativa dei donatori L Azienda garantisce, d intesa con le Associazioni, idonee coperture assicurative, aggiornate nei massimali, che devono garantire il donatore e candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall accertamento dell idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita e dagli esami di controllo. I massimali minimi da inserire nelle polizze assicurative e i rischi da coprire saranno quelli definiti da linee guida adottate dagli organi preposti a livello regionale. Copia della polizza assicurativa dovrà essere allegata come parte integrante della convenzione. ART.5 Gestione della raccolta Le parti prendono atto che il piano sangue e plasma regionale, sulla base dei criteri nazionali e regionali di autorizzazione e di accreditamento, nell ambito dei rapporti convenzionali con le associazioni dei donatori di sangue, indica: 1) i criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e quantitativi di attività; 2) le modalità di integrazioni tecniche e funzionali con il servizio trasfusionale territorialmente competente e i relativi standard operativi; Ciò premesso l organizzazione e la gestione della raccolta sangue e degli emocomponenti nel territorio dell Azienda, assume le caratteristiche rappresentate negli allegati di seguito elencati: allegato B) per gli ambiti territoriali di Cesena e Rimini allegato C) per gli ambiti territoriali di Forlì e Ravenna. ART.6 Tutela della riservatezza Le parti prendono atto che il personale delle strutture trasfusionali e di raccolta è tenuto: - a garantire che il colloquio con il candidato donatore sia effettuato nel rispetto della riservatezza; - ad adottare tutte le misure volte a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti la salute fornite dal candidato donatore e dei risultati dei test eseguiti sulle donazioni, nonché nelle procedure relative ad indagini retrospettive, qualora si rendessero necessarie; - a garantire al donatore la possibilità di richiedere al personale medico della struttura trasfusionale di non utilizzare la propria donazione, tramite una comunicazione riservata di autoesclusione; - a comunicare al donatore qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione pre - donazione e/o negli esami di controllo. ART. 7 Sistema Informativo Trasfusionale I Direttori Generali delle ex Aziende UUSSLL di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini e l Associazione Avis Comunale di Cesena, l Associazione AVIS Comunale di Forlì, l Associazione Avis Provinciale di Ravenna, l Associazione AVIS Provinciale di

12 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 12 Rimini e l Associazione FIDAS ADVS di Ravenna hanno sottoscritto in data 16/4/2013 un accordo biennale per l utilizzo di un data base unico delle strutture trasfusionali e delle Associazioni di volontariato del sangue di area vasta, ora Azienda USL della Romagna, ferma restando la proprietà dei dati in capo alle rispettive provenienze. L accordo è stato sottoscritto al fine di implementare e sviluppare il sistema informativo trasfusionale di Area Vasta Romagna, ora Azienda USL della Romagna, sia per la parte di pertinenza dei Servizi Trasfusionali sia per la parte riguardante le Associazioni di donatori e si propone di realizzare la banca dati del sistema informativo delle strutture trasfusionale di AVR e della Associazioni di volontariato sangue del territorio in cui confluiranno i dati anagrafici, i dati sanitari e i dati sensibili e genetici dei cittadini destinatari di una prestazione sanitaria ed in particolare i dati associati a pazienti, ai donatori e all intero percorso donazionale, dalla raccolta alla trasfusione nella sua complessità. Per quanto non riportato in questa sede, si fa esplicito rinvio all accordo sottoscritto, in particolare in materia di: - finalità del progetto di realizzazione della banca dati denominata Eliot e dei relativi trattamenti; - obblighi delle parti - specificazione dei dati contenuti nella banca dati - contitolarità dei trattamenti di dati - adempimenti in materia di trattamento di dati personali - designazione dei responsabili di trattamenti di dati - ulteriori responsabili di trattamento: responsabili esterni - informativa e consenso del paziente/donatore per trattamento dati nel gestionale - regole di accesso alla banca dati diritti d autore sulla banca dati - durata dell accordo. ART. 8 Rapporti economici Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni, l Azienda garantisce il rimborso dei costi delle attività associative, nonché dell eventuale attività di raccolta, come da allegato A, parte integrante della presente convenzione. Le parti si impegnano ad adeguare i rimborsi delle attività associative e di raccolta alle eventuali modifiche tariffarie disposte dalla regione e intervenute in corso di vigenza della presente convenzione. Inoltre l Azienda garantisce la fornitura del materiale di consumo e delle attrezzature necessari all attività di raccolta e provvede allo smaltimento del materiale a rischio biologico. Ai fini del riconoscimento del rimborso le Associazioni, di norma, presentano mensilmente idonea documentazione sul numero di unità di sangue e plasma raccolte. Detta documentazione dovrà essere controfirmata dal Direttore del Servizio Trasfusionale, territorialmente di riferimento. Ai sensi dell articolo 4 del decreto 3 marzo 2005 Caratteristiche e modalità per la

13 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 13 donazione del sangue e degli emocomponenti il donatore, dopo la donazione, deve ricevere un congruo ristoro, comprendente anche l assunzione di un adeguata quantità di liquidi. Per le unità di raccolta gestite dalle Associazioni il ristoro post donazione è ricompreso nel rimborso per le attività di raccolta. Le attività svolte dalle Associazioni non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266 del 1991, articolo 8, comma 2. I rimborsi alle Associazioni sono pagati entro i termini stabiliti dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre I termini del pagamento sono convenzionalmente fissati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della nota debito. Su proposta del Comitato Trasfusionale aziendale possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti, anche promossi dalle Associazioni, e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l avvio di sperimentazioni per un miglioramento della raccolta e il raggiungimento dell autosufficienza. ART. 9 Trasporto Sangue e/o attrezzature Il trasporto del sangue degli emocomponenti e/o delle attrezzature viene effettuato di norma con mezzi e modalità previsti dall organizzazione dell Azienda. L Associazione può essere un soggetto di trasporto, svolto secondo le istruzioni fornite dal Comitato Trasfusionale Aziendale. ART. 10 Accesso ai documenti amministrativi Secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1991, n 266, alle Associazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Azienda USL nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 Agosto 1990, n 241 e successive modifiche e integrazioni. ART.11 Locali Le Associazioni, titolari delle Unità di Raccolta, mettono a disposizione i locali per lo svolgimento dell attività associativa e di raccolta con assunzione dei relativi costi di gestione. Qualora le Associazioni, non titolari delle unità di raccolta, mettano a disposizione i locali per lo svolgimento dell attività associativa, se ne assumono i relativi costi di gestione. Per quanto riguarda l eventuale utilizzo di locali aziendali da parte delle Associazioni per l attività associativa e/o di raccolta si rinvia a specifico accordo. ART. 12 Durata della convenzione La presente convenzione ha validità di anni a decorrere dal e fino al. L eventuale rinnovo è oggetto di apposito atto deliberativo. Sei mesi prima del termine le parti si incontreranno per definire il rinnovo della convenzione e, di comune accordo, potranno in qualunque momento modificare la convenzione per particolari esigenze che potrebbero verificarsi. ART. 13 Esenzioni La presente convenzione è esente dall imposta di bollo e dall imposta di registro ai

14 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 14 sensi dell art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n 266. ART. 14 Controversie legali Per eventuali controversie relative all interpretazione, applicazione o risoluzione della presente convenzione è competente il Foro di Ravenna. Ravenna ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE DI RAVENNA, aderente alla FIDAS Il Presidente pro tempore Dott. Franco Bencivelli AZIENDA USL DELLA ROMAGNA Il Direttore Generale Dott. Andrea Des Dorides ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE Sezione Comunale di Cesena Il Presidente pro tempore Dott. Fausto Aguzzoni ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE Sezione Comunale di Forlì Il Presidente pro tempore Valdemaro Flamini ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE - Sezione Provinciale di Ravenna Il Presidente pro tempore Carlo Casadio ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE Sezione provinciale di Rimini Il Presidente pro tempore Claudio Baschetti allegato A tabella rimborsi minimi per attività associativa e di raccolta allegato B gestione raccolta ambiti territoriali Cesena - Rimini

15 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 15 allegato C gestione raccolta ambiti territoriali di Forlì Ravenna ALLEGATO A Tabella relativa ai rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta sangue a decorrere dal 1 gennaio 2014 rimborsi per le attività associative Donazione di sangue 20,10 Donazione di plasma in aferesi 24,45 Donazione di piastrine in aferesi e multicomponent 28,83 rimborsi per le attività di raccolta con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale raccolta sangue 38,86 raccolta plasma in aferesi 45,56 raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi) 45,56 Multicomponent 45,56 rimborsi per le attività associative più raccolta con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale Sangue 58,96 plasma in aferesi 70,00 piastrine in aferesi (citoaferesi) 74,39 Multicomponent 74,39

16 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 16 ALLEGATO B Gestione Raccolta sangue ambiti territoriali di Cesena e Rimini L organizzazione e la gestione della raccolta del sangue e degli emocomponenti negli ambiti territoriali di Cesena e Rimini assume le seguenti caratteristiche: la raccolta del sangue e degli emocomponenti è pubblica, gestita secondo una delle modalità previste dall articolo 4 del D. Lgs 261/2007 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n.222/2010. La raccolta si articola nei seguenti punti: territorio di Cesena - SIMT ospedale Bufalini - Mercato Saraceno - Cesenatico - Alfero - Savignano sul Rubicone - Calisese - San Piero in Bagno territorio di Rimini - SIMT ospedale - Bellaria - Cattolica - Coriano - Morciano - Novafeltria - Riccione - Santarcangelo. La titolarità delle autorizzazioni al funzionamento delle succitate articolazioni organizzative è in capo all Azienda, così come l accreditamento delle stesse. L Azienda, riconoscendo il ruolo assolto dall Avis sul territorio, si avvale della particolare esperienza acquisita dalle Associazioni per conseguire gli obiettivi legati alla raccolta.

17 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 17 ALLEGATO C Gestione raccolta sangue ambiti territoriali di Forlì e Ravenna Disciplinare tecnico per la gestione delle unità di raccolta da parte dell AVIS comunale di Forlì e dell Avis provinciale di Ravenna, ai sensi dell articolo 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n.219 Il presente disciplinare tecnico regola la gestione da parte dell associazione Avis Comunale di Forlì e Avis Provinciale di Ravenna ( di seguito dette Associazioni), ai sensi dell articolo 7, della legge 21 ottobre 2005 n.219 dell Unità di raccolta (UdR) rispettivamente negli ambiti territoriali di Forlì e Ravenna. Gestione dell Unità di Raccolta In conformità alla programmazione sanitaria regionale e locale è riconosciuto il ruolo delle Associazione e Federazioni dei donatori di sangue nell'organizzazione e nella gestione delle attività di raccolta di sangue intero e/o di emocomponenti, sotto la responsabilità tecnico scientifica del SIMT. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 20 dicembre 2007 n.261 l'azienda affida all AVIS Comunale di Forlì e dell AVIS Provinciale di Ravenna la gestione dell'unità di raccolta rispettivamente nell ambito territoriale di Forlì e nell ambito territoriale di Ravenna. Secondo il decreto legislativo 20 dicembre 2007 n.261, articolo 2, comma 1, lettera f), per unità di raccolta si intende la struttura incaricata della raccolta, previa autorizzazione della regione o provincia autonoma competente, gestita dalle associazioni dei donatori volontari di sangue convenzionate e costituite ai sensi della normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 219/2005, l AVIS Comunale di Forlì e l Avis Provinciale di Ravenna sono state autorizzate a gestire l'unità di raccolta con provvedimento della Regione Emilia Romagna rispettivamente n. del e n. del. Le unità di raccolta si articolano nei seguenti punti di raccolta: ambito territoriale di Forlì - Santa Sofia - Modigliana - Forlì presso H. Morgagni Pierantoni ambito territoriale di Ravenna - Alfonsine - Bagnacavallo - Casola Valsenio - Castelbolognese - Cervia - Conselice - Fusignano - Massalombarda

18 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 18 - Ravenna Tomaso Gulli - San Pancrazio - S.P. in Vincoli Carraie - autoemoteca - SIMT Lugo (l Avis utilizza la sede ospedaliera, articolazione organizzativa di Ravenna, solo una domenica al mese) - SIMT Faenza ( L Avis utilizza la sede ospedaliera, articolazione organizzativa di Ravenna, solo una domenica al mese). La titolarità delle autorizzazioni al funzionamento dei suddetti punti di raccolta è in capo alle Associazioni, ciascuna per la rispettiva competenza, così come l accreditamento delle stesse. Le Associazioni si uniformano alle disposizioni tecniche emanate dal SIMT, in coerenza con quanto concordato in sede di Comitato di Programma Sangue e Plasma AVR, ora Comitato di Programma Trasfusionale di Azienda. Le Associazioni provvedono alla gestione delle rispettive unità di raccolta e dei relativi punti di raccolta presso i punti sopra elencati, sia con personale e mezzi propri, o rese disponibili da enti pubblici e /o da terzi. Le Associazioni provvedono alla raccolta di sangue e plasma, secondo un piano definito e in orari concordati con il SIMT. L Azienda, da parte sua, si impegna ad accettare gli emocomponenti raccolti dalle Associazioni, in conformità alla programmazione annuale concordata. Le Associazioni utilizzano esclusivamente per l'attività di raccolta il materiale di consumo fornito dall'azienda. A tal fine le Associazioni segnalano il fabbisogno di materiale di consumo al SIMT di riferimento e quest'ultimo provvede a richiederlo ai magazzini, utilizzando un codice di centro di costo "Unità di raccolta", creato ai fini della presente collaborazione. Inoltre l Azienda provvede allo smaltimento del materiale a rischio biologico e a fornire al personale impegnato nell attività di raccolta i dispositivi di protezione individuale. Le Associazioni, in qualità di gestore dell unità di raccolta, garantiscono che: - la raccolta venga effettuata in sedi autorizzate, esclusivamente da personale qualificato e autorizzato, con l'impegno di fare partecipare il personale stesso al piano di formazione predisposti dalle Direzioni dei SIMT. Per il personale addetto sarà favorita la partecipazione ad idonei corsi di formazione predisposti da Enti riconosciuti; - il personale preposto, prima di avviare l'attività di raccolta, accerti che i locali dove verrà effettuata siano igienicamente idonei e che l attrezzatura sia funzionante e correttamente impostata; - lo svolgimento delle attività di selezione e di raccolta del sangue o emocomponenti venga effettuata in conformità alla normativa e agli indirizzi tecnici del SIMT; - il materiale e le attrezzature utilizzati nell'ambito della raccolta, vengano

19 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 19 impiegati e conservati correttamente, secondo le indicazioni ricevute dal SIMT; - le unità di sangue o emocomponenti raccolte e i relativi campioni d'analisi vengano confezionati secondo le indicazioni ricevute dalle Direzioni dei SIMT; - il confezionamento e il trasporto delle unità di sangue e di emocomponenti e dei campioni di sangue vengano effettuate nel rispetto delle indicazioni predisposte. In caso di necessità particolari e/o straordinarie, le parti possono convenire sull'attivazione d'urgenza di punti di raccolta in giornate aggiuntive, rispetto al calendario prestabilito. Al fine di aumentare le risorse destinate alla raccolta delle unità trasfusionali e alla loro successiva lavorazione, le parti convengono sulla necessità di ottimizzare la rete e l organizzazione dedicata alla raccolta stessa. Conseguentemente si impegnano a programmare e realizzare la razionalizzazione delle strutture deputate alla raccolta al fine di favorire, attraverso i possibili recuperi di efficienza, il miglioramento della produttività complessiva, senza penalizzare il donatore e la volontarietà del dono. Le Unità di raccolta provvedono alla gestione dei punti di raccolta con risorse proprie, eventualmente con il supporto dell Azienda attraverso la messa a disposizione di locali. Persona responsabile dell'unità di Raccolta Le Associazioni, ciascuna per la rispettiva competenza, designano la persona responsabile dell'unità di raccolta e ne comunicano il nominativo alla regione o provincia autonoma, come previsto dalle norme nazionali in materia di autorizzazione e di accreditamento. La persona responsabile dell'unità di raccolta deve possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia ed esperienza pratica post laurea di almeno due anni nelle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti o nei servizi trasfusionali. La persona responsabile garantisce che le attività di raccolta del sangue e di emocomponenti siano effettuate in conformità alle procedure tecniche stabilite dal servizio trasfusionale di riferimento in base alle norme vigenti e che l'unità di raccolta, fissa o mobile, sia in possesso delle autorizzazioni secondo le modalità previste dalla regione o provincia autonoma. Sistema Qualità Per quanto riguarda il Sistema Qualità - l Unità di Raccolta gestita dall Associazione al fine di assolvere i rispettivi obblighi in materia, è coadiuvata da una funzione di garanzia della qualità, interna o associata, scelta insieme alla Direzione del SIMT. Tale funzione collabora, con il responsabile dell Unità di Raccolta e il SIMT nella soluzione di tutte le problematiche correlate al Sistema Qualità; - le procedure e quanto ritenuto rilevante ai fini del sistema Qualità e della sicurezza del sangue e dei suoi componenti sono convalidati prima di essere introdotti e riconvalidati ad intervalli regolari o quando avvengono modifiche. - la persona responsabile dell Unità di Raccolta definisce, congiuntamente con il SIMT, i compiti e le responsabilità del personale attraverso descrizioni aggiornate delle attività assegnate;

20 File: Bozza Convenzione Unica Ausl Romagna 20 novembre doc 20 - la persona responsabile dell Unità di Raccolta affida la responsabilità della gestione dei processi e quella della garanzia della qualità a persone diverse ed indipendenti, che operano con autonomia; - il personale dell Unità di Raccolta riceve una formazione iniziale per il suo inserimento e per il mantenimento della competenza in rapporto ai compiti specifici assegnati. La documentazione del percorso formativo e' aggiornata e mantenuta attraverso appositi registri, tenuti dal responsabile qualità dell Unità di raccolta, in accordo con il responsabile qualità del SIMT. Il personale sanitario è inserito nell attività di selezione e raccolta, secondo il suo ruolo, dopo l iscrizione nell elenco regionale del personale formato con apposito corso regionale. - il contenuto dei programmi di formazione è rivisto annualmente dal SIMT sulla scorta delle nuove conoscenze sanitarie e tecnologiche e la competenza del personale e' valutata ad intervalli regolari. Comodato di attrezzature e beni dell Azienda L eventuale comodato di attrezzature e beni di proprietà dell Azienda che la stessa mette a disposizione per le attività dell Unità di Raccolta è disciplinato con specifico allegato.

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