Circolare ABI - Serie Lavoro n febbraio 2018

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1 Circolare ABI - Serie Lavoro n febbraio 2018 CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO (AS/1171) Fondo nazionale per il sostegno dell occupazione (F.O.C.) Verbale di accordo 29 gennaio 2018 Prime indicazioni operative Si fa seguito alla Circolare ABI, serie Lavoro, n. 7 del 29 gennaio 2018, con la quale è stato trasmesso il testo del Verbale di accordo in oggetto, per diramare prime indicazioni operative. Il Gruppo di lavoro ABI/Sindacati, cui era stata demandata l attuazione di quanto necessario a realizzare i rinvii contrattuali di cui all art. 32 del ccnl 31 marzo 2015 in tema di nuovi ambiti di intervento del Fondo per l occupazione (F.O.C.) 1, ha avviato la propria attività nel luglio 2015, individuando come prioritarie le misure per assicurare l incremento retributivo, stabilito dal medesimo ccnl, in favore dei lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale in servizio al 31 marzo 2015 e per la rimodulazione della prestazione del F.O.C. per le assunzioni/stabilizzazioni, alla luce dell esonero contributivo previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell anno Definiti tali profili con il Verbale di accordo 25 novembre , il Gruppo ha ripreso i lavori e, al termine di un lungo e fruttuoso confronto durato oltre un anno, in occasione dell incontro del 29 gennaio 2018 è stato sottoscritto il Verbale di accordo in oggetto con il quale è stata data attuazione a tutti i rimanenti impegni assunti con il ccnl. L intesa risulta particolarmente innovativa, non solo nel panorama delle relazioni industriali nazionali, e conferma l importanza di interlocuzioni costruttive, rafforzando la bilateralità come strumento per affrontare la delicata transizione in atto. Con l accordo sono state sviluppate sinergie in materia di politiche attive per l occupazione, anche in un ottica di occupabilità dei lavoratori bancari, che consentono agli Associati una più efficace gestione dell attuale fase caratterizzata, da un lato, da un marcato sviluppo di nuove professioni e, dall altro, dall esigenza di attuare un ricambio generazionale sostenibile. Il complesso delle soluzioni individuate, in ragione dell ampiezza degli interventi previsti come pure della modulazione degli stessi, consente di intercettare in modo equilibrato le esigenze sia dei gruppi, sia delle aziende di minori dimensioni. Come chiarito nella premessa dell intesa, quanto concordato con il Verbale di accordo 29 gennaio 2018 si applica alle imprese conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale. In sintesi, i nuovi ambiti di intervento del F.O.C. sono i seguenti: sostegno alla rioccupazione dei lavoratori destinatari delle prestazioni emergenziali del Fondo di solidarietà e di quelli licenziati per motivi economici da imprese del settore ed istituzione di una piattaforma informatica per l incontro tra domanda e offerta di lavoro; sostegno al reddito per i lavoratori che accettano il part time a fronte dell assunzione di giovani (solidarietà espansiva); sostegno ai programmi di formazione per la riconversione e la riqualificazione professionale finalizzati a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell organizzazione del lavoro; sostegno per l adozione di percorsi di alternanza scuola-lavoro. 1 V., Circolare ABI, serie Lavoro, n. 57 del 9 luglio V., Circolare ABI, serie Lavoro, n. 87, del 1 dicembre Copyright 2018 Bancaria Editrice Pagina 1

2 Le misure definite nel Verbale di accordo rivestono carattere di sperimentalità per l anno 2018 e, in ragione delle modalità di intervento del F.O.C. stabilite dalle Parti, produrranno effetti anche negli anni successivi, come meglio specificato più avanti relativamente a ciascuna prestazione. Le prestazioni disciplinate con il Verbale di accordo 29 gennaio 2018 decorrono dal 1 gennaio 2018 e sono subordinate alla sussistenza delle disponibilità economiche del F.O.C. che peraltro, allo stato, risultano pienamente capienti per far fronte ai nuovi impegni (art. 7, comma 1). A tal proposito, le Parti hanno destinato a ciascuna nuova prestazione una quota di risorse del F.O.C.: in particolare, relativamente alle prestazioni di cui agli articoli 1 e 2, è stata condivisa una stima di utilizzo, fermo restando che il Comitato di Gestione di Enbicredito potrà autorizzare anche prestazioni eccedenti tale misura. Riguardo alle altre prestazioni disciplinate dall accordo sono stati fissati plafond massimi di risorse impiegabili. Inoltre, il Comitato di Gestione dell Ente già convocato per il 23 febbraio p.v. è stato incaricato di assumere le decisioni necessarie per rendere operativo quanto previsto dal Verbale di accordo, presidiandone la realizzazione (art. 7, comma 5). Art. 1 - Intervento del F.O.C. in funzione supplente del Fondo di solidarietà in caso di assunzione dalla Sezione emergenziale La norma attua il rinvio di cui all art. 32, comma 11, primo alinea 3, del ccnl 31 marzo 2015, prevedendo (comma 1) l erogazione all impresa che assuma con contratto a tempo indeterminato i lavoratori destinatari dell assegno emergenziale di cui all art. 12, comma 1, lett. a) del D.M. 28 luglio 2014, n , un importo (c.d. premio all assunzione ) di: , laddove l assunzione intervenga nei primi 12 mesi dall ingresso nella Sezione emergenziale; , laddove l assunzione intervenga nel successivo periodo di permanenza nella Sezione emergenziale 5. Tali prestazioni, su espressa richiesta dei Sindacati, riguardano esclusivamente le assunzioni di personale da inquadrare nell ambito delle aree professionali e dei quadri direttivi. Le domande di prestazione (comma 2) dovranno essere presentate dalle aziende, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di superamento del periodo di prova dell interessato. Le Parti, oltre a prevedere le informazioni che dovranno essere fornite con le domande 6, hanno demandato al Comitato di Gestione di Enbicredito che provvederà a diramare opportuna comunicazione in tempo utile l indicazione delle modalità informatiche attraverso cui presentare le domande. Come previsto dal comma 3 della disposizione in esame, il Comitato provvederà ad effettuare, entro 30 giorni dalla presentazione, l istruttoria formale delle domande verificando la regolarità delle stesse e comunicherà alle imprese interessate l accoglimento o meno. È stata prevista la facoltà del Comitato di Gestione di procedere ad accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti per l accoglimento delle domande. 3 Ci si riferisce al rinvio secondo cui nell ambito dei lavori del Gruppo di lavoro ABI/Sindacati, le Parti avrebbero, tra l altro, valutato l eventualità che il F.O.C. svolga una funzione supplente del Fondo di solidarietà rispetto alla possibilità di riconoscere all azienda che assuma il lavoratore della Sezione emergenziale il contributo residuo. Tale previsione prende le mosse dalla circostanza che nel D.M del 2014, contenente il vigente Regolamento del Fondo di Solidarietà, non è stata recepita la previsione concordata invece tra le Parti, volta ad incentivare la ricollocazione dei lavoratori destinatari della Sezione emergenziale attraverso il riconoscimento all azienda che assume del trattamento residuo non fruito dal lavoratore (assegno e contribuzione correlata); 4 Con riferimento all assegno emergenziale del Fondo di solidarietà, cfr., da ultimo, la Circolare ABI, serie Lavoro, n. 7 del 27 gennaio In proposito, si rammenta che, ai sensi dell art. 12, comma 1, lett. a), del D.M del 2014, il periodo massimo di permanenza nella Sezione emergenziale è di 24 mesi. 6 Vale a dire: nome, cognome e codice fiscale del lavoratore; data di assunzione; documentazione attestante la titolarità dell assegno emergenziale; codice IBAN del c/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione. Copyright 2018 Bancaria Editrice Pagina 2

3 Riguardo al premio all assunzione, le Parti hanno chiarito (comma 4) che lo stesso assorbe la prestazione di cui all art. 32, comma 5 del ccnl 31 marzo Conseguentemente, nel caso in cui fosse accolta la relativa domanda, a fronte di una somma ben più consistente, l impresa non riceverà la prestazione di 2.500/3.000 euro annui (per un triennio) prevista dalla citata disposizione contrattuale. Quanto alle modalità di erogazione della prestazione (comma 4), in analogia con quanto previsto dall art. 8 (criteri di erogazione delle prestazioni) del Regolamento F.O.C. 7, è stato stabilito che il premio all assunzione sia corrisposto in tre tranches: il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall assunzione per la quale la domanda è stata accolta, ferma la permanenza in servizio del lavoratore; i versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del terzo anno di permanenza in servizio del lavoratore. Per tali motivi, le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente al F.O.C. l eventuale cessazione del rapporto di lavoro con gli interessati. Al comma 5 è previsto che il premio all assunzione compete anche all impresa che assuma con contratto a tempo indeterminato sempre nell ambito delle aree professionali e dei quadri direttivi lavoratori licenziati per motivi economici da una impresa destinataria dei ccnl di settore, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Come chiarito, la prestazione non riguarda l assunzione di lavoratori con diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima. Infine, la norma transitoria in calce all articolo 1 precisa che all impresa che assuma, entro il 2018, con contratto a tempo indeterminato, un lavoratore che abbia diritto all assegno emergenziale alla data del 31 dicembre 2017, anche in caso in cui la relativa delibera del Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà sia successiva, spetta in ogni caso il premio all assunzione nella misura di Art. 2 - Intervento del F.O.C. per assicurare una copertura al termine del periodo di percezione delle prestazioni della Sezione emergenziale del Fondo di solidarietà Anche la misura di cui all articolo in commento è riferita ai soggetti destinatari dell assegno emergenziale del Fondo di solidarietà nell ottica di assicurare loro un ulteriore sostegno al reddito al termine del periodo di fruizione dell assegno stesso. La prestazione (comma 1) opera nel caso in cui gli interessati, dopo i 24 mesi di permanenza nella Sezione emergenziale, non abbiano trovato occupazione stabile da intendersi come assunzione con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l apprendistato e, fatto salvo quanto previsto nella norma transitoria in calce all articolo, purché abbiano fruito dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale (OTP) di cui all art. 12, comma 1, lett. b) del D.M. n del Le Parti hanno ritenuto opportuno introdurre quest ultimo requisito allo scopo di evitare che tale intervento del F.O.C. avesse una natura meramente assistenziale, richiedendo anche in coerenza con il quadro legislativo in tema di politiche attive per il lavoro un comportamento proattivo dell interessato nella ricerca di nuova occupazione. Nello specifico, il F.O.C. eroga le seguenti prestazioni: lordi mensili, per le retribuzioni tabellari annue di cui all art. 12, comma 3, lett. a), del D.M /2014 (per l anno 2018, inferiori a ,37); 7 V., in particolare, art. 8 (Criteri di erogazione delle prestazioni) del Regolamento 31 maggio Cfr. Circolare ABI, serie Lavoro, n. 50 del 14 giugno L art. 12, comma 1, del citato D.M. prevede quando segue: Il Fondo provvede, nell ambito dei processi di cui all art. 2, comma 1, per i lavoratori in esubero, che non sono in possesso dei requisiti per l accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b): a) all erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria; b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e dell'unione europea. Copyright 2018 Bancaria Editrice Pagina 3

4 2.500 lordi mensili, per le retribuzioni tabellari annue di cui all art. 12, comma 3, lett. b), del D.M /2014 (per l anno 2018, comprese tra ,37e ,10); lordi mensili, per le retribuzioni tabellari annue di cui all art. 12, comma 3, lett. c), del D.M /2014 (per l anno 2018, superiori a ,10 9 ). L importo della prestazione mensile di cui sopra non può comunque risultare superiore all importo complessivo, comprensivo dell indennità NASpI 10, percepito dall interessato nell ultimo mese di spettanza dell assegno emergenziale. La predetta prestazione, permanendo lo stato di disoccupazione, viene erogata per un periodo massimo di 12 mesi. Per quanto concerne l ambito di applicazione soggettivo della misura, le Parti hanno disposto che la stessa trovi applicazione con riguardo ai soggetti che, al 29 gennaio 2018 (data di sottoscrizione dell intesa), siano destinatari dell assegno emergenziale del Fondo di solidarietà o lo divengano successivamente. In proposito, in calce all articolo le Parti hanno inserito una norma transitoria secondo la quale, nei confronti del lavoratore che abbia diritto all assegno emergenziale alla data del 31 dicembre 2017, anche nel caso in cui la relativa delibera del Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà sia successiva, le prestazioni operano, in ogni caso, trascorsi due anni dall ingresso nella Sezione emergenziale, anche qualora l interessato non abbia fruito di un programma di supporto alla ricollocazione professionale (OTP). Le Parti, oltre a prevedere le informazioni che dovranno essere fornite con le domande (comma 2) 11, hanno demandato al Comitato di Gestione di Enbicredito che provvederà a diramare opportuna comunicazione in tempo utile l indicazione delle modalità informatiche attraverso cui effettuare la presentazione. Si sottolinea che le Parti hanno espressamente previsto che, per ottenere la misura di sostegno in questione, l onere di attivazione nei confronti del F.O.C. ricade unicamente sugli interessati che potranno fruirne, fermo l impegno di tutti i soggetti coinvolti a favorire la diffusione delle informazioni sulle nuove opportunità offerte dal F.O.C. nei confronti di coloro i quali non abbiano trovato nuova occupazione dopo i 24 mesi di permanenza nella Sezione emergenziale. Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvederà ad effettuare, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, l istruttoria formale verificando la regolarità delle stesse e comunica agli interessati, entro il medesimo termine, l accoglimento o meno della domanda. È in facoltà del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra (comma 3). Il F.O.C. eroga le prestazioni con cadenza trimestrale, previa attestazione da parte dell interessato della permanenza dello stato di disoccupazione nel periodo di riferimento. In caso di inadempimento dell obbligo in questione, l interessato decade dal diritto alla prestazione (comma 4). Nel comma 5 è stato disciplinato il regime di cumulabilità tra la prestazione in discorso ed eventuali redditi da lavoro. In proposito, si è adottato il criterio secondo il quale la prestazione F.O.C. non spetta o si sospende nei casi in cui gli interessati percepiscano redditi da lavoro autonomo o dipendente tali da far venir meno il diritto alla NASpI o ad altre forme pubbliche di sostegno al reddito 12 per una durata inferiore al periodo residuo di prestazione erogabile. Laddove l interessato, al termine del periodo di percezione di un reddito da lavoro dovesse trovarsi nuovamente in stato di disoccupazione, la prestazione F.O.C. su richiesta dello stesso riprende per il periodo residuo. 9 V., Circolare ABI, serie Lavoro, n. 15 del 9 febbraio In merito alla istituzione dell indennità NASpI, cfr. la Circolare ABI, Serie Lavoro, n. 44 del 25 maggio Vale a dire: nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio e codice fiscale; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); documentazione attestante la titolarità, la misura dell assegno emergenziale e il termine di percezione dello stesso; documentazione attestante la fruizione di programmi di supporto alla ricollocazione professionale (OTP), di cui all art. 12, lett. b) del D.M /2014; documentazione comprovante lo stato di disoccupazione; codice IBAN del c/c sul quale effettuare il versamento della prestazione. 12 V., da ultimo, circolare INPS 23 novembre 2017, n Per i profili che qui interessano, il reddito minimo escluso da imposizione fiscale cui le norme (artt. 9 e 10 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22) fanno riferimento per il regime di cumulabilità con la NASpI è di annui per i redditi da lavoro subordinato e parasubordinato e di per quelli da lavoro autonomo o imprese individuali. Copyright 2018 Bancaria Editrice Pagina 4

5 Le Parti hanno, inoltre, inteso agevolare anche la rioccupazione dei percettori della prestazione di sostegno al reddito di cui trattasi. Infatti, è stato previsto di erogare all impresa del settore che assuma con contratto a tempo indeterminato i lavoratori destinatari della stessa un premio all assunzione di L importo viene riconosciuto, con le modalità e i criteri previsti per il premio all assunzione di cui all art. 1 del Verbale di accordo, in un unica soluzione trascorsi 12 mesi dall assunzione, ferma la permanenza in servizio del lavoratore. La medesima misura viene riconosciuta anche in caso di assunzione, sempre con contratto a tempo indeterminato, di lavoratori licenziati per motivi economici da una impresa destinataria dei ccnl ABI senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima. Nei confronti di tali soggetti la prestazione viene erogata se l assunzione interviene decorsi almeno 24 mesi dal licenziamento ed entro i 36 mesi dallo stesso. Anche tali premi all assunzione riguardano esclusivamente le assunzioni di personale da inquadrare nell ambito delle aree professionali e dei quadri direttivi. Art. 3 - Piattaforma per favorire l incontro tra la domanda e l offerta di lavoro Le Parti hanno concordato che Enbicredito realizzi, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Verbale di accordo, una piattaforma informatica per favorire l incontro fra la domanda e l offerta di lavoro nell ambito delle imprese del settore bancario, dedicata in fase di prima applicazione ed in via sperimentale ai lavoratori destinatari della Sezione emergenziale del Fondo di solidarietà ed a quelli licenziati dalle imprese predette per motivi economici, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima (comma 1). La previsione attua il rinvio di cui all art. 32, comma 12 del ccnl 31 marzo La piattaforma è stata denominata FOClavoro (comma 2), e sarà gestita per il tramite del sito internet che sarà opportunamente implementato. Il Comitato di Gestione di Enbicredito stabilirà modalità e criteri di inserimento dei curricula che dovranno essere trasmessi dai soggetti interessati, di comunicazione delle modifiche che dovessero tempo per tempo intervenire e di consultazione delle informazioni presenti in piattaforma. Alla piattaforma potranno accedere, con modalità che saranno definite da parte del Comitato di Gestione dell Ente, i componenti del Comitato stesso, i lavoratori interessati e le imprese. Quanto alle modalità di segnalazione delle offerte di lavoro sulla piattaforma, è stato concordato (comma 4) che le imprese, ferma l autonomia delle stesse nelle politiche di recruiting e nella definizione dei profili professionali ricercati, comunichino (anche tramite link al proprio portale) a FOClavoro utilizzando i canali informatici che saranno indicati da Enbicredito ricerche di personale di potenziale interesse per i soggetti inseriti nella piattaforma. Per ragioni di carattere sistematico, nel Verbale di accordo le Parti hanno ritenuto opportuno ribadire che resta comunque fermo quanto previsto dall art. 31, comma 6, del ccnl 31 marzo 2015 secondo il quale le aziende, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le «posizioni» dei lavoratori collocati nella Sezione emergenziale del «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell occupazione e del reddito del personale del credito» nonché dei lavoratori licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati dall azienda. In materia, pertanto, con il Verbale di accordo 29 gennaio 2018 è stato richiamato l impegno assunto con il ccnl che, si ricorda, non prevede obblighi di assunzione in capo alle imprese. Relativamente alle previsioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, si evidenzia che, nel corso del confronto tra ABI e Osl, è stato chiarito che la sperimentalità per l anno 2018 costituisce il criterio per l individuazione del bacino di riferimento: ne discende che, ad esempio, avrà titolo al premio all assunzione l impresa che stipulerà, nel 2019, un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un lavoratore collocato nella Sezione emergenziale nel 2018, ovvero licenziato per motivi economici nel medesimo anno. Copyright 2018 Bancaria Editrice Pagina 5

6 Art. 4 Intervento del F.O.C in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva Con l articolo in commento le Parti, nell attuare quanto previsto dall art. 32, comma 9, secondo alinea del ccnl 31 marzo 2015, hanno disposto che, nel caso di contratti collettivi aziendali o di gruppo stipulati ai sensi dell art. 41 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (contratti di solidarietà espansiva) 13, il F.O.C. garantisce, tramite il datore di lavoro, al lavoratore interessato da una riduzione stabile dell orario di lavoro, un importo pari al 25% della retribuzione persa (calcolato secondo il comune criterio previsto contrattualmente che assume a riferimento la c.d. RAL). Come chiarito nelle Norme finali del Verbale di accordo (v. infra), tale importo non viene computato ai fini degli istituti contrattuali nazionali, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale e di ogni altro trattamento aziendale. La previsione dà anche attuazione a quanto disposto dal comma 8 del citato art. 32 con il quale le Parti, sin dal ccnl 19 gennaio 2012, hanno concordato un intervento del F.O.C. in favore dei lavoratori interessati da una riduzione di orario in conseguenza dell utilizzo da parte dell azienda dei contratti di solidarietà espansivi. Resta inteso che per le assunzioni effettuate in applicazione dei contratti di solidarietà espansiva, alle imprese spetterà, al ricorrere delle condizioni previste contrattualmente, la prestazione di cui al comma 5, dell art. 32, del ccnl (2500/3000 euro per un triennio) 14. L importo correlato alla retribuzione persa è riconosciuto fino alla maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia, e comunque per un periodo massimo di 48 mesi e non compete nei casi di lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all art. 41, comma 5, del d.lgs. n. 148 del Per la quantificazione delle somme che il F.O.C deve erogare al datore di lavoro per garantire al lavoratore la prestazione in parola si è condiviso che l importo sarà determinato tenendo conto degli oneri contributivi dovuti su tale importo. Poiché la normativa legale in tema di contratti di solidarietà espansiva dispone che nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell orario di lavoro con riduzione della retribuzione i datori di lavoro, gli Enti bilaterali o i Fondi di solidarietà possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, le Parti si sono date atto che la predetta contribuzione è a carico del Fondo di solidarietà di cui al D.M. 28 luglio 2014, n e che la stessa terrà conto della prestazione F.O.C. a ristoro di parte della retribuzione persa, al fine di evitare un doppio versamento contributivo 16. Laddove il richiamato Fondo di solidarietà non dovesse intervenire o lo facesse solo parzialmente, il F.O.C provvederà alla relativa copertura. In tal caso, al fine di non gravare il Fondo per l occupazione di oneri eccessivi, è stato convenuto che alle aziende non sia riconosciuta la prestazione sopra 13 Si tratta dei contrati con cui, al fine di incrementare gli organici, si prevede una riduzione stabile dell orario di lavoro di parte dei dipendenti, con corrispondente riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. V. in proposito, la Circolare ABI, Serie Lavoro, n. 78 del 13 ottobre Per le modalità di presentazione delle domande relative a tali prestazioni si rinvia alla citata Circolare ABI, serie Lavoro n. 50 del L art. 41, comma 5 del D.Lgs. n.148 del 2015 prevede quanto segue: Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al comma 1, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro. V. in proposito, la citata Circolare ABI, Serie Lavoro, n. 78 del In merito all intervento del Fondo di solidarietà per la contribuzione correlata in favore dei lavoratori interessati da una riduzione stabile dell orario di lavoro, per quanto consta è di prossima pubblicazione la relativa circolare INPS. 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7 richiamata di cui al comma 5 dell art. 32 del ccnl ( 2500/3000 per un triennio) per le corrispondenti assunzioni. Le domande di prestazione relative ai lavoratori interessati da una riduzione stabile dell orario di lavoro nell anno precedente, dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno unitamente al contratto collettivo aziendale/di gruppo con il quale è stata adottata la solidarietà espansiva (comma 6). La norma, in considerazione della sperimentalità per l anno 2018, presuppone che l accordo venga stipulato entro tale anno per consentire la presentazione delle domande entro gennaio Le Parti, oltre a prevedere le informazioni che dovranno essere fornite con le domande (comma 7) 17, hanno demandato al Comitato di Gestione di Enbicredito che provvederà a diramare opportuna comunicazione in tempo utile l indicazione delle modalità informatiche attraverso cui effettuare la presentazione. Il Comitato di Gestione provvede ad effettuare, entro 30 giorni dalla presentazione, l istruttoria formale delle domande verificando la regolarità delle stesse e comunica all impresa interessata l accoglimento o meno della domanda. È in facoltà dello stesso procedere ad accertamenti (comma 8). Per quanto attiene alle modalità di erogazione, le Parti hanno stabilito che il Fondo procede, entro il 30 aprile di ciascun anno in sede di prima applicazione aprile 2019 a versare all impresa le prestazioni relative all anno precedente. Conseguentemente, con la prima mensilità utile, l impresa provvede a riconoscere ai lavoratori interessati, in un unica soluzione, quanto annualmente dovuto (comma 9). Riguardo alle modalità per l accesso alla prestazione ed ai criteri per l erogazione della stessa si applicano, per quanto compatibili, le previsioni del Regolamento F.O.C. del 31 maggio Ci si riferisce, ad esempio, all ordine di presentazione delle domande per l esame delle stesse, alla regolarità dei versamenti dei contributi, alla completezza della documentazione inoltrata 18. Art. 5 Intervento del F.O.C. a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale Di particolare rilievo risulta la previsione di cui all art. 5 in commento definita in ragione della condivisa consapevolezza che la formazione delle risorse umane rappresenta una leva strategica per accompagnare i lavoratori e le imprese nei cambiamenti in atto; contesto nel quale un ruolo decisivo è giocato da tecnologie la cui rapida evoluzione richiede adeguate capacità di adattamento. Si è dunque introdotto un nuovo strumento per sostenere le imprese nella realizzazione di progetti di riconversione e riqualificazione professionale per rispondere adeguatamente alle necessità di adattamento sopra citate. Con tale intervento, le Parti hanno dato attuazione al rinvio di cui all art. 32, comma 9, terzo alinea, del ccnl 31 marzo 2015 prevedendo che il F.O.C. eroghi una prestazione a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell organizzazione del lavoro (comma 1). La prestazione, riconosciuta nella misura di 80 per giornata/uomo, riguarda le ore destinate alle attività di formazione, per le quali è riconosciuta la normale retribuzione, dei lavoratori coinvolti nei richiamati mutamenti nell organizzazione del lavoro che comportino cambiamenti di mansioni ovvero rilevanti modifiche nelle modalità di svolgimento delle stesse, con particolare riguardo alle nuove tecnologie che rendono necessaria l acquisizione delle relative conoscenze (commi 2 e 3). 17 Vale a dire: nome, cognome, codice fiscale e retribuzione persa di ciascun lavoratore interessato; onere relativo all anno di riferimento; codice IBAN del c/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione; numero dei lavoratori assunti sulla base dei contratti di solidarietà espansiva. 18 V., in particolare, artt. 7 e 8 del Regolamento F.O.C. 31 maggio 2012 (cfr. la citata Circolare ABI, serie Lavoro, n. 50 del 2012). Copyright 2018 Bancaria Editrice Pagina 7

8 Le Parti hanno stabilito (comma 3) che l intervento del F.O.C. è riconosciuto al ricorrere delle seguenti condizioni: non finanziabilità di quanto richiesto al F.O.C. da parte del Fondo di solidarietà per carenza di risorse ivi disponibili 19 ; insussistenza di altri finanziamenti riconosciuti all impresa al medesimo titolo, fermo il Chiarimento delle Parti in calce all articolo (v. infra); sottoscrizione di contratti collettivi aziendali o di gruppo che prevedano programmi di riconversione e riqualificazione professionale coerenti con le Linee guida allegate al Verbale di accordo stipulati nell ambito delle procedure contrattualmente previste rispettivamente dagli articoli 17, 20 e 21 del ccnl 31 marzo per i processi che comportino mutamenti nell organizzazione del lavoro, ferme le finalità di cui al comma 1. Per quanto attiene alle prime due condizioni, ne deriva come l intervento del F.O.C. a sostegno della formazione in discorso, così come peraltro condiviso tra le Parti in sede di confronto sindacale, rivesta carattere sussidiario rispetto alle altre forme di finanziamento cui possono ricorrere le imprese del settore. Al sussistere di altri finanziamenti il F.O.C. eroga la prestazione a suo carico fino a concorrenza. Infatti, il citato Chiarimento delle Parti precisa che nel caso di altri finanziamenti riconosciuti all impresa al medesimo titolo di cui al comma 2 per importi inferiori all importo definito dal comma 3, la prestazione di cui al presente articolo è riconosciuta fino a concorrenza con il predetto importo. In tal caso, la domanda di cui al comma 4, o l attestazione di cui al comma 6, è integrata con l indicazione dell entità del finanziamento riconosciuto. Per quanto riguarda, in particolare, i finanziamenti a carico di FBA e Fondir si prende in considerazione l importo derivante dall avvenuta approvazione, da parte dei relativi organismi preposti, dei piani formativi successivamente all emanazione dei bandi. In merito alla condizione che vengano sottoscritti contratti collettivi aziendali o di gruppo, i programmi di riconversione e riqualificazione professionale ivi previsti, ai fini dell accesso alla prestazione F.O.C., devono risultare coerenti con le Linee guida che le Parti hanno definito ed allegate al Verbale di accordo. Nello specifico, è stato condiviso che i predetti programmi formativi: 1. individuino specifici obiettivi di riconversione e riqualificazione professionale nella prospettiva di preservare l occupabilità del personale coinvolto in cambiamenti di mansioni ovvero interessato da rilevanti modifiche nelle modalità di svolgimento delle stesse, con particolare riguardo alle nuove tecnologie che rendono necessaria l acquisizione delle relative conoscenze; 2. siano valutati preventivamente nell ambito degli Organismi paritetici sulla formazione, ove presenti; 3. prevedano, anche in ragione dei contenuti e delle caratteristiche della formazione da erogare, una opportuna modulazione tra formazione in aula e altre modalità di formazione con l ausilio di adeguata strumentazione, anche informatica; 4. si riferiscano ad ambiti diversi dalla formazione per gli apprendisti e dall addestramento per i neoassunti e dalla formazione c.d. obbligatoria non strettamente connessa al mutamento di mansioni 21 ; 19 In proposito, si ricorda che, a norma dell art. 5, comma 1, lett. a), n. 1 del D.M del 2014, il Fondo di solidarietà provvede, in via ordinaria, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell Unione europea. 20 Si tratta delle procedure contrattuali in tema di: Ristrutturazione e/o riorganizzazioni Trasferimenti d azienda (art. 17); Occupazione (art. 20); Confronto a livello di gruppo (art. 21). 21 Con tale indicazione le Parti hanno inteso includere nella formazione finanziabile tramite il F.O.C. anche quella formazione obbligatoria il cui svolgimento si renda necessario in conseguenza di un cambiamento di mansioni. Si pensi, ad esempio, alla formazione in tema di antiriciclaggio o Mifid2 da impartire al personale amministrativo/di direzione che venga adibito alla rete. Copyright 2018 Bancaria Editrice Pagina 8

9 5. prevedano la registrazione da parte delle imprese delle ore/giornate di formazione effettuate; 6. prevedano, in sede aziendale/di gruppo, una verifica di quanto stabilito dagli accordi anche con riferimento alla modulazione delle modalità di cui al punto 3. Quanto alla presentazione delle domande di prestazione, le Parti hanno stabilito che le stesse debbano essere inoltrate entro il 31 dicembre 2018, attraverso modalità informatiche che Enbicredito provvederà a diramare in tempo utile, corredate da copia dell accordo sindacale sottoscritto e del programma di formazione unitamente a talune ulteriori informazioni (comma 4). Vale a dire: numero di lavoratori coinvolti nei programmi di formazione; numero di giornate/uomo di formazione previste; dichiarazione di conformità a quanto previsto dai commi 2 e 3, primo e secondo alinea; codice IBAN del c/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione. Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvederà ad effettuare l istruttoria formale verificando la regolarità delle stesse e comunica alle imprese l accoglimento o meno della domanda. È in facoltà del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra (comma 5). La prestazione viene erogata dal F.O.C. entro 30 giorni dal ricevimento di un attestazione da parte dell impresa interessata relativa all avvenuta realizzazione dei programmi di formazione, con l indicazione di nome, cognome e codice fiscale dei lavoratori interessati. È stato precisato che i predetti programmi debbano essere realizzati entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda (comma 6). Art. 6 - Intervento del F.O.C. per agevolare l ingresso dei giovani nel mondo del lavoro Le Parti hanno inteso attuare il rinvio di cui all art. 32, comma 9, quarto alinea, del ccnl 31 marzo 2015, relativo a misure di sostegno ad iniziative mirate ad agevolare l ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, mediante un sostengo ai progetti di alternanza scuola-lavoro. Si tratta di una esperienza assolutamente originale nel panorama delle relazioni industriali nazionali che conferma la capacità innovativa e l attenzione delle Parti contrattuali del settore a problematiche di carattere sociale. In proposito, si ricorda come il tema dell alternanza scuola-lavoro abbia già da tempo formato oggetto di attenzione da parte di ABI che, ad esempio, vi ha dedicato, nel novembre 2017 in raccordo con Feduf (Fondazione per l Educazione Finanziaria e al Risparmio), uno specifico Workshop intitolato Alternanza scuola lavoro: il contributo delle banche alla crescita dei giovani in occasione del quale sono state rappresentate, tra l altro, le interessanti esperienze già adottate da imprese bancarie. Inoltre, l Associazione sta proseguendo un percorso con il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, allo scopo di approfondire il contributo che il mondo delle banche può offrire alla migliore realizzazione dell alternanza scuola lavoro di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. La buona scuola ) e definire uno specifico Protocollo quadro di intesa su tale tematica 22. Entrando nel merito delle previsioni definite con l articolo 6 in commento, le Parti, nel condividere quanto affermato dalla Commissione Europea e dal MIUR, con particolare riguardo al Regolamento di cui al D.M. 3 novembre 2017, n. 195 (recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro), hanno riconosciuto il valore di una più stretta integrazione tra il mondo della scuola e delle imprese e l importanza dell istruzione e della formazione anche ai fini della crescita economica e della creazione di posti di lavoro. In tale prospettiva, è stato ritenuto importante contribuire allo sviluppo delle abilità delle persone, favorendo scelte consapevoli degli studenti nella prosecuzione degli studi e per la futura occupabilità, coerentemente con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell indirizzo di studi frequentato (comma 1). In particolare, è stato richiamato quanto previsto dall art. 1, comma 1, della citata Carta che prevede di dare agli studenti l opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell ingresso nel mondo del lavoro (comma 2). 22 V., lettera circolare in materia sindacale e del lavoro prot. n. UCL/ del 31 luglio Copyright 2018 Bancaria Editrice Pagina 9

10 Ciò posto, si è inteso agevolare (comma 3) una conoscenza effettiva del mondo del lavoro da parte degli studenti, anche con l inserimento nei progetti formativi delle seguenti tematiche: l educazione finanziaria, in coerenza con l art. 24-bis del d.l. n. 237 del ; la responsabilità sociale di impresa, il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese, dedicando alla materia lo spazio per un approfondimento congiunto 24. In concreto, è stato deciso che le imprese, ove realizzino progetti di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del d.lgs. 15 aprile 2005, n , come modificato e integrato dall art. 1, commi 33 e ss. della citata legge n. 107 del 2015, che contemplino anche le tematiche sopra declinate, potranno ottenere dal F.O.C. un importo di 100 per ciascuno studente coinvolto, quale contributo alla determinazione di un tutoraggio di qualità (comma 4), considerando che nelle attività di alternanza gli studenti sono supportati anche da un tutor designato dalla struttura ospitante 26. Si è previsto che gli organismi sindacali aziendali o di gruppo ovvero, se presenti, gli organismi paritetici sulla formazione siano informati dei progetti di alternanza, anche con riferimento alle relative modalità di realizzazione. Per l accesso alle prestazioni, l impresa deve presentare domanda al F.O.C., attraverso modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile, corredandola della richiesta documentazione 27 (comma 5). Il Comitato di Gestione provvede ad effettuare l istruttoria formale delle domande verificando la regolarità delle stesse e comunica all impresa interessata l accoglimento o meno della domanda. È in facoltà dello stesso procedere ad accertamenti (comma 6). Il F.O.C. eroga la prestazione in un unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento di un attestazione da parte dell impresa interessata relativa all avvenuta realizzazione del progetto di alternanza scuolalavoro. Da ultimo, si sottolinea che le Parti, nel definire la disciplina appena illustrata, hanno ritenuto opportuno chiarire con una Dichiarazione in calce all articolo 6, che i progetti di alternanza scuola-lavoro, alla luce delle finalità degli stessi, non possono comportare attività lavorativa in senso proprio, tenuto conto dei chiarimenti del MIUR del marzo In proposito, il MIUR, nei chiarimenti interpretativi diramati il 28 marzo 2017, ha precisato che: Gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti. L alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell ambito dell istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno). Art. 7 Norme finali Nelle disposizioni finali le Parti, oltre alle previsioni cui si è già accennato (art. 7, commi 1, 4 e 5), hanno convenuto di incontrarsi, per ogni conseguente valutazione, nel caso di interventi pubblici che dovessero essere introdotti per finalità analoghe a quelle dell Intesa (comma 2). 23 Il d.l. è stato convertito con legge 17 febbraio 2017, n. 15 che, tra l altro, ha introdotto il citato art. 24-bis, rubricato Disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. 24 Si è ritenuto opportuno prevedere che l illustrazione agli studenti del ruolo delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese venga resa, in modo congiunto da entrambe le parti coinvolte, anche al fine di valorizzare l importanza di relazioni sindacali partecipate. 25 V., Circolare ABI, serie Lavoro, n. 75 del 20 maggio Art. 4, comma 6 della citata Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro. 27 Vale a dire: copia della convenzione stipulata dall impresa con indicazione delle finalità e della durata del percorso di alternanza e delle attività da svolgere durante l esperienza; documentazione attestante il numero degli studenti coinvolti nel percorso di alternanza scuola-lavoro; codice IBAN del c/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione. Copyright 2018 Bancaria Editrice Pagina 10

11 Per quanto riguarda il Gruppo ABI/Sindacati istituito con il ccnl 2015, i cui lavori hanno condotto alla sottoscrizione prima del Verbale di accordo 25 novembre 2015 e poi del Verbale di accordo in esame, è stato stabilito (comma 4) che lo stesso proseguirà l attività per: valutare l eventuale estensione ad altre fattispecie dell ambito di operatività della piattaforma di cui all art. 3 del Verbale di accordo; effettuare un monitoraggio entro il 31 ottobre 2018 sulle misure di cui al Verbale di accordo; valutare interventi per favorire un più efficace dialogo tra imprese del settore e Università. Da ultimo, le Parti nazionali hanno condiviso che, ad esito del monitoraggio di cui sopra, si incontreranno per valutare la prosecuzione delle prestazioni introdotte con il Verbale di accordo, nell ambito di una più complessiva analisi dell operatività del F.O.C. ai fini di una proroga della relativa attività oltre la data stabilita dall art. 32 del ccnl 31 marzo 2015 (31 dicembre 2018), anche tenuto conto del quadro normativo tempo per tempo vigente. * * * Nelle more dell adozione da parte di Enbicredito delle misure necessarie a dare attuazione a quanto previsto nel Verbale di accordo, gli Uffici della Direzione Sindacale e del Lavoro rimangono a disposizione per ogni possibile chiarimento. Copyright 2018 Bancaria Editrice Pagina 11

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