Produttori interessati. Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Via XX Settembre, ROMA

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1 ORGANISMO PAGATORE Ufficio Monocratico Via Palestro, Roma Tel /1 Fax Prot. N. UMU (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma li, 6 DIC 2011 CIRCOLARE N. 56 Ai Produttori interessati Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Via XX Settembre, ROMA Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni SEDI Ai Centri di Assistenza Agricola Oggetto: Regg. CE n. 73/2009, n. 1698/2005, n. 1234/07 Criteri e modalità per il calcolo dell importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare in seguito all aggiornamento ( refresh ) del SIPA SIG sulle Domande di aiuto nel settore degli aiuti per superficie a partire dal

2 1 PREMESSA La presente circolare definisce i criteri e le modalità di applicazione dei risultati del secondo ciclo di aggiornamento refresh utilizzando le nuove fotografie aeree realizzate negli anni 2010 e 2011 e che verranno realizzate nell anno 2012 e stabilisce le modalità di ricalcolo degli aiuti richiesti nelle domande di aiuti per superficie interessate da variazione dell occupazione del suolo dichiarata come agricola e riscontrata non agricola (c.d. eclatanze ), in applicazione della disposizione di armonizzazione dell Organismo di Coordinamento ACIU ; inoltre, aggiorna e conferma le modalità di applicazione già stabilite nella circolare di armonizzazione AGEA ACIU L'AGEA, a partire dal 2010, ha provveduto ad avviare il 2 ciclo triennale di aggiornamento del proprio GIS, attraverso una puntuale copertura territoriale. L aggiornamento del SIPA GIS richiesto dai Servizi della Commissione UE ha il fine di riscontrare le eventuali modifiche di occupazione del suolo che siano intervenute rispetto al precedente triennio di riferimento (2007, 2008, 2009). Tale aggiornamento deve far emergere la variazione dell occupazione del suolo da agricola a non agricola (eclatanze). L identificazione di nuove superfici non agricole comporta, per le domande interessate, l assoggettamento a eventuali procedure di recupero e all applicazione delle relative sanzioni secondo le modalità già in essere per il 1 ciclo refresh e specificate nella circolare AGEA n. 55 del 6 dicembre QUADRO NORMATIVO Legge 241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi DELIBERAZIONE AGEA del 24 giugno 2010 Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'agea. CIRCOLARE AGEA n. 43 del 30 luglio 2009 Procedimento per l aggiornamento e la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. CE 796/2004,Legge 241/90, Legge 69/2009). 2

3 Nota ACIU dell 11 dicembre 2009 Liquidazione dei conti del FEAGA a norma dell articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Indagine n. AA/2008/13, seguito dato nel settore degli aiuti per superficie regolamenti n. 1782/03, 1973/2003 e 796/2004. Istruzioni applicative ed operative per il calcolo dell importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulle domande (DPU) 2007 in seguito all aggiornamento ( refresh ) del SIPA SIG utilizzando nuove immagini del 2007 e del 2008 CIRCOLARE ACIU del 1 febbraio 2011 Liquidazione dei conti FEAGA FEASR ai sensi dei Regolamenti 1290/2005e1698/2005. Indagini n. AA/2008/13 e AA/2009/15 relativi al settore superfici. Istruzioni applicative ed operative per il calcolo dell importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulle Domande Uniche e PSR 2008 e 2009 a seguito del 2 ciclo di aggiornamento Refresh del SIPA GIS utilizzando le nuove immagini del 2010, 2011 e 2012 CIRCOLARE AGEA n. n. 55 del 6 dicembre 2011 Comunicazione degli esiti definitivi negativi e parzialmente negativi dei procedimenti amministrativi dei controlli refresh agli intestatari delle domande di aiuto nel settore degli aiuti per superficie (regolamenti CE n. 1782/03, 796/2004, 1698/2005) a seguito delle norme di armonizzazione indirizzate a tutti gli Organismi Pagatori da parte dell Organismo di Coordinamento AGEA per le campagne 2007, 2008, DEFINIZIONI Il Reg. (CE) n. 1122/09 fissa, all art. 2, le seguenti definizioni: (1) «parcella agricola»: una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell'ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole; (10) «irregolarità»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell'aiuto in questione; (15) «uso»: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura; 3

4 (23) «superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all'aiuto; (26) «sistema di informazione geografica» (qui di seguito «SIG»» [geographic information system (GIS)]):le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009; (27) «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009; (28) «materiale geografico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri; (29) «sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate»: un sistema conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [recepita con D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32] che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato; Il Reg. (CE) n. 1122/09 fissa, all art. 6, le modalità di identificazione delle parcelle agricole nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al capitolo IV, Titolo II del reg. CE 73/09: «Il sistema di identificazione delle parcelle agricole [SIPA = Land Parcel Identification System (LPIS)] di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009 funziona a livello delle parcelle di riferimento, come la parcella catastale o l'appezzamento, in modo da garantire un'identificazione unica di ciascuna parcella di riferimento. Per ogni parcella di riferimento è determinata una superficie massima ammissibile ai fini del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie. Il SIG funziona sulla base di un sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate. Quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all'interno di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le parcelle agricole siano identificate in modo affidabile, esigendo in particolare chela domanda unica sia corredata degli elementi o dei documenti, indicati dall'autorità competente, che consentono di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola.» Refresh : Determinazione dell occupazione del suolo di appezzamenti omogenei, delimitati da confini fisici ed indipendentemente dal reticolo catastale, svolta attraverso la fotointerpretazione di ortofotografie aeree realizzate negli anni 2010, 2011 e

5 4 Procedura per il calcolo degli aiuti a partire dalla campagna 2010, a seguito dell applicazione dei dati refresh 2010, 2011, Procedimenti amministrativi presentati a istanza di parte L applicazione degli esiti del controllo del refresh a partire dall annualità 2010 fa parte dell istruttoria dei procedimenti amministrativi attivati ad istanza di parte, per i quali la superficie sia un elemento fondamentale ai fini della valutazione dell ammissibilità all erogazione degli aiuti richiesti: Domanda unica (reg. CE 73/09); Aiuti a superficie nell ambito dello Sviluppo Rurale (domanda di pagamento) (Reg. CE n. 1698/2005); Domande nell ambito dell OCM vino (Reg. CE n. 1234/07); si articola sui seguenti passi procedurali: 1) Determinazione della superficie non agricola evidenziata dal refresh; 2) Confronto delle superfici richieste nelle domande di aiuto con le superfici di cui al precedente punto 1, al fine di determinare le superfici ammissibili; 3) Confronto dell importo ammissibile risultante a seguito dell applicazione del calcolo di cui al precedente punto 2 con l importo eventualmente erogato per ciascuna domanda e determinazione dell ammontare dell eventuale recupero. 4.2 Istanze di riesame Le risultanze delle verifiche di refresh comunicate all agricoltore possono essere oggetto di istanza di riesame da parte dell agricoltore stesso. Le istanze di riesame della consistenza territoriale dell azienda presentate dall agricoltore vengono valutate dall Amministrazione e daranno luogo all accoglimento dell istanza stessa (in caso di istruttoria risoltasi positivamente) o alla convocazione dell agricoltore per l esame in contraddittorio delle parti controverse. 5 Modalità di applicazione del refresh 5

6 La presente procedura riguarda tutte le superfici del territorio nazionale per le quali è stato rilevata una variazione dell occupazione del suolo dichiarata come agricola e riscontrata non agricola (cosiddette eclatanze ) in seguito al controllo per fotointepretazione delle nuove fotografie aeree trattate nell ambito del progetto di aggiornamento grafico (refresh), anni 2010, 2011 e Le risultanze ottenute dall aggiornamento grafico in uno degli anni di rilevazione vengono applicate al procedimento amministrativo dell anno stesso e, retroattivamente, fino a due anni precedenti, in relazione all aggiornamento delle immagini disponibili per ciascuna provincia. Le risultanze ottenute dall aggiornamento grafico 2010, ad esempio, vengono applicate al procedimento amministrativo della Domanda 2010 e, retroattivamente, a quello della Domanda 2008 e 2009, se le immagini più aggiornate, per una determinata provincia, risalgono al Restano escluse dal trattamento di cui sopra tutte le domande selezionate a campione per l esecuzione dei controlli di ammissibilità in quanto i relativi esiti sono determinati a seguito di una diversa procedura che prevede la fotointepretazione di immagini da satellite ed il controllo in campo, ove necessario. In particolare, per il PSR restano esclusi dalla determinazione del recupero gli interventi pagati su unità di misura diverse dalla superficie e quelli aventi aliquota di premio pari a zero e tutte le domande afferenti le misure forestali, in quanto le superfici considerate eleggibili ai fini del pagamento sono state determinate a seguito di procedura analoga a quella delle domande selezionate a campione ( schedario forestale ). In caso di riscontro di eclatanze (cambio dell occupazione del suolo da agricola a non agricola ) verranno attivate le procedure di calcolo per determinare una nuova superficie ammissibile al premio, al netto delle superfici ad uso non agricolo. Nell ambito del PSR, qualora uno o più codici tra quelli indicati come non eleggibili siano compatibili con l intervento di premio richiesto sulla superficie in esame, tali codici non concorreranno alla determinazione della cosiddetta superficie eclatante in virtù della loro effettiva eleggibilità a premio nel caso specifico. Ai fini della determinazione dell eventuale recupero per l intervento/gruppo colturale in esame saranno considerati alla stregua di superficie agricola. L Organismo pagatore, in esito alla determinazione della nuova superficie ammissibile, attiva le procedure per il calcolo dell importo cui il produttore ha diritto rispetto all aiuto già erogato. La determinazione di eventuali somme percepite in eccesso prevede la predisposizione delle relative comunicazioni ai produttori interessati. A seguito dell istruttoria sulle eventuali istanze di riesame presentate, in caso di esito negativo o parzialmente negativo definitivo l Organismo pagatore AGEA provvede all iscrizione di tali importi nel registro dei debitori ed al recupero degli importi non dovuti a valere su eventuali successivi pagamenti di aiuti comunitari all interessato. Ciascun interessato può consultare l esito del procedimento amministrativo, comprendente l eventuale ricalcolo, sul sito ai sensi della L. 241/90 e smi e della deliberazione AGEA del 24 giugno

7 5.1 Dimensioni minime degli elementi ad uso non agricolo In seguito alle raccomandazioni ricevute dai Servizi della Commissione Europea (nota DG AGRI del 21 novembre 2008), la superficie minima relativa ad alcuni elementi non eleggibili ( non agricoli ), quali quelli classificati come tare 780, manufatti 660, acque 690 che è stata rilevata in base ai nuovi criteri richiesti dalla Comunità durante la fase di aggiornamento dell occupazione dell uso del suolo, è passata, rispetto al precedente triennio di riferimento (2007, 2008, 2009), da 400 m 2 a 100 m 2. Pertanto, non saranno considerate eclatanze gli appezzamenti classificati con tali codici soltanto per effetto della modifica dei suddetti nuovi requisiti dimensionali minimi imposta dalla Commissione Europea. In relazione alle variazioni tecniche descritte, i codici di occupazione del suolo non agricola, da considerare per l applicazione delle eclatanze, sono i seguenti: 1) Manufatti codice 660 se la superficie rilevata da refresh è maggiore di 400 mq 2) Acque codice 690 se la superficie rilevata da refresh è maggiore di 400 mq 3) Aree non pascolabili codice 770 4) Tare codice 780 se la superficie rilevata da refresh è maggiore di 400 mq 5) Boschi codice 650 se la superficie rilevata da refresh è maggiore di mq, ad eccezione di superfici: considerate pascolabili, in seguito a precedenti verifiche in campo del sottobosco; riscontrate nel periodo nel Registro dei pascoli storici. Pertanto: a) le superfici ad uso non agricolo di cui ai precedenti punti 1, 2 e 4 maggiori di 100 mq e fino a 400 mq; b) le superfici ad uso non agricolo di cui al precedente punto 5 fino a mq; 7

8 dichiarate nella domanda dell anno di campagna nel quale è avvenuta la rilevazione refresh comportano la sola riduzione della superficie ammissibile senza applicazione delle sanzioni e non comportano alcuna applicazione retroattiva nelle due campagne precedenti. Conseguentemente, la superficie eccedente i limiti di cui ai precedenti punti a) e b) comporta la riduzione della superficie ammissibile nella domanda della campagna oggetto di rilevazione refresh e l eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa comunitaria. Inoltre, sulle superfici dichiarate nelle domande presentate fino alle due annualità precedenti (es: la misurazione delle superfici oggetto di refresh 2010 viene riportata sulle superfici dichiarate nelle domande 2008 e 2009 e oggetto di refresh nel 2007) si applica il ricalcolo della superficie determinata, eventuali sanzioni e determinazione di importi percepiti in eccesso. 5.2 Delimitazione dei pascoli con tara forfettaria In seguito alla richiesta ricevute dai Servizi della Commissione Europea con nota ARES 2010 n del 25 marzo 2010, durante la fase di aggiornamento dell occupazione dell uso del suolo è stato necessario procedere ad una verifica della delimitazione degli appezzamenti a pascolo magro per i quali era stata precedentemente determinata forfettariamente la presenza di tare. In particolare, gli appezzamenti classificati con i codici 659: pascolo magro con tara 20% 654: pascolo magro con tara 50% per i quali è stata rilevata una distribuzione non omogenea delle tare, sono stati ulteriormente scomposti in appezzamenti più piccoli nei quali la distribuzione delle tare è maggiormente omogenea. Pertanto, non vengono considerate eclatanze gli appezzamenti classificati con tali codici soltanto per effetto della modifica dei criteri di delimitazione degli appezzamenti imposta dalla Commissione Europea. Nella domanda della campagna di rilevazione si calcola solo la riduzione della superficie ammissibile senza l applicazione delle sanzioni e non si procede ad alcuna applicazione retroattiva nelle due campagne precedenti. 6 Ricalcolo dell importo e applicazione delle sanzioni Ai sensi dell art. 57, paragrafo 3, comma 2 del Reg. CE 1122/2009 la domande di pagamenti per superficie viene adeguata alla superficie determinata solo se le differenze superano un certo livello: se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del 8

9 pagamento nell ambito di un regime di aiuti istituito dai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009 non è superiore a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture. Tale disposizione non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti. Il calcolo dello scostamento tra la superficie dichiarata e quella determinata e la verifica del rispetto delle tolleranze, previste dell art. 57, paragrafo 3, comma del Reg. CE 1122/2009 avviene su tutta la superficie richiesta ad aiuto nella domanda. In ogni caso, le superfici rilevate dall aggiornamento grafico ad uso non agricolo, sia pure di ampiezza fino a metri quadrati, non beneficiano dell applicazione della tolleranza dei cosiddetti metri prevista dall art. 57 del Reg. CE 1122/2009. L esito del gruppo coltura, interessato dalla rilevazione del suolo ad uso non agricolo, viene ricalcolato con l applicazione di riduzioni e di sanzioni. Come espressamente richiesto dai servizi della Commissione (nota del 25/11/2009 Ares (2009) ) e secondo la normativa comunitaria, devono essere determinati distintamente gli importi riferiti: a) alla superficie determinata; b) alla superficie non riscontrata; c) alle sanzioni. Il recupero da effettuare ha per oggetto gli importi di cui ai precedenti punti b) e c). 7 Calcolo della modulazione (art. 7 del reg. CE n. 73/09) per la domanda unica di pagamento Il calcolo della corretta trattenuta da applicare ai sensi dell art. 7 del reg. CE n. 73/09 viene effettuato al termine della rideterminazione dell aiuto erogabile. La determinazione del nuovo importo cui ha diritto il produttore, infatti, ha riflesso anche sul calcolo della modulazione. La differenza tra il nuovo importo ammissibile dopo aver effettuato eventuali compensazioni tra gli interventi e quello precedentemente liquidato viene iscritta a debito. Analogamente, si procede alla registrazione a debito anche di questo importo. Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati. 9

10 Il Titolare dell Ufficio Monocratico 8 ALLEGATI 8.1 Circolare ACIU

11 INDICE 1 PREMESSA QUADRO NORMATIVO DEFINIZIONI Procedura per il calcolo degli aiuti a partire dalla campagna 2010, a seguito dell applicazione dei dati refresh 2010, 2011, Procedimenti amministrativi presentati a istanza di parte Istanze di riesame Modalità di applicazione del refresh Dimensioni minime degli elementi ad uso non agricolo Delimitazione dei pascoli con tara forfettaria Ricalcolo dell importo e applicazione delle sanzioni Calcolo della modulazione (art. 7 del reg. CE n. 73/09) per la domanda unica di pagamento ALLEGATI Circolare ACIU

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