PROMEMORIA RELATIVO ALLE PRESCRIZIONI PER L ALPEGGIO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROMEMORIA RELATIVO ALLE PRESCRIZIONI PER L ALPEGGIO"

Transcript

1 PROMEMORIA RELATIVO ALLE PRESCRIZIONI PER L ALPEGGIO IN VIGORE NEL 2012 NEL CANTONE DEI GRIGIONI Qui di seguito sono illustrate quale promemoria le principali prescrizioni per l alpeggio 2012 nel Cantone dei Grigioni. Sono tuttavia giuridicamente vincolanti tutte le disposizioni legislative in materia, in particolare quelle della legislazione federale sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sui medicamenti veterinari, della legislazione cantonale sulla veterinaria e dell ordinanza cantonale sull estivazione. 1. Disposizioni generali Le designazioni di persona, funzione e professione contenute nelle presenti prescrizioni si riferiscono ad entrambi i sessi, per quanto dal senso della normativa non risulti altrimenti. 1.1 Per ogni azienda d estivazione deve essere designata una persona responsabile per l esecuzione delle presenti prescrizioni (responsabile dell alpeggio) nonché per l informazione dei proprietari di animali e dei proprietari fondiari delle aziende d estivazione. 1.2 Negli ultimi 20 giorni prima del carico dell alpe gli effettivi di bestiame comprendenti animali destinati all alpeggio non possono essere modificati nè con compere nè con l introduzione di altri animali. Il periodo di quarantena per le pecore comprende gli ultimi 28 giorni prima del carico dell alpe. 1.3 Tutti gli animali che vengono condotti per l alpeggio su pascoli e alpi devono essere sani e esenti da malattie infettive. 1.4 Sul certificato di accompagnamento vanno indicati la destinazione e il nome dell alpe. Con la propria firma sul certificato di accompagnamento il tenutario degli animali conferma che la quarantena è stata osservata (cifra 1.2). 1.5 Gli animali che vengono trasferiti con veicoli nelle regioni per l alpeggio non possono essere condotti con animali da macello o bestiame da commerico. Gli automezzi devono essere puliti e disinfettati e adibiti al trasporto di animali. 1.6 Il trasferimento di mandrie di bestiame d alpeggio o di pecore, che devono essere condotte per lunghi tratti su strade principali, va notificato con almeno cinque giorni di anticipo al Comando cantonale di polizia. 1.7 I responsabili che si trovano sull alpe come pure il personale dell alpe hanno il dovere di sottoporre gli animali a severo controllo e di denunciare immediatamente al veterinario ufficiale competente ogni minimo sospetto di malattia infettiva. Responsabile dell alpeggio Quarantena Traffico di animali Certificato di accompagnamento Trasporto Trasferimento di mandrie Obbligo di notifica

2 Medicamenti veterinari Applicazione a distanza di medicamenti veterinari Obbligo di diligenza Protezione degli animali 1.8 Se sull alpe si somministrano medicamenti veterinari (MV), devono essere registrati secondo l art. 28 dell Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet) del 18 agosto 2004 i seguenti dati in un giornale per i trattamenti: a) la data della somministrazione. In caso di ripetuta somministrazione la data della prima e dell ultima somministrazione b) l identificazione degli animali sottoposti a cure (numero del marchio auricolare) c) l indicazione d) la dicitura commerciale dei medicamenti veterinari e) la quantità f) il periodo d attesa in giorni g) le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall animale da reddito h) il nome del veterinario che ha somministrato o prescritto il medicamento. Se si acquistano medicamenti per la scorta deve essere stipulata con il veterinario una convenzione per l uso di medicamenti veterinari per il rispettivo alpe. Il veterinario deve effettuare almeno una visita dell azienda durante il periodo dell alpeggio L impiego di medicamenti veterinari mediante cerbottana o altre armi narcotizzanti può avvenire solo per scopi diagnostici. In merito a eventuali eccezioni decide il veterinario competente in accordo con l'ufficio cantonale I medicamenti veterinari devono essere tenuti in maniera ordinata e in condizioni igienicamente irreprensibili e sicure secondo le prescrizioni per la conservazione e il deposito contenute nell informazione del medicamento. 1.9 Le disposizioni relative alla protezione degli animali, in particolare per il trasporto, la cura e la tenuta valgono anche per l alpeggio. 2. Controllo del traffico di animali Per gli animali d alpeggio valgono di principio tutte le disposizioni valide per il rimanente traffico degli animali. Identificazione degli animali 2.1 Sono ammessi all alpeggio soltanto gli animali della specie bovina provvisti di due marche auricolari ufficiali della BDTA o con il marchio riconosciuto del libro genealogico. I suini, gli ovini e i caprini nati dopo il 1 o aprile 2000 devono essere provvisti di un marchio ufficiale della BDTA. Gli altri animali di maggiore età della specie suina, ovina e caprina devono essere provvisti nello stesso modo di un identificazione chiara, affinché sia possibile risalire in ogni momento all azienda di provenienza dell animale.

3 2.2 Ogni azienda d estivazione deve essere registrata e avere un numero della BDTA. 2.3 Il principio più importante da osservare nel controllo del traffico di animali consiste nel compilare un nuovo certificato di accompagnamento nel momento in cui gli animali di un azienda vengono a contatto con simili di altre aziende. Gli animali ungulati che vengono trasferiti per l alpeggio in altre ubicazioni della stessa azienda, non necessitano di un certificato di accompagnamento, per quanto non vengano a contatto con animali di altre aziende. 2.4 Per il trasferimento di più animali o gruppi di animali si consiglia la registrazione sull elenco degli animali. L elenco degli animali può essere usato unicamente insieme al certificato di accompagnamento. Quale elenco degli animali può essere usata una copia del modulo di notifica di massa. 2.5 In ogni azienda d estivazione va tenuto ai sensi dell art. 8 OFE un registro degli animali. In esso devono figurare le entrate e le uscite, l identificazione come pure i dati relativi all inseminazione artificiale o alla monta. Sono considerati registri degli animali anche i certificati di accompagnamento compilati correttamente e in modo completo e gli elenchi degli animali. Numero BDTA Certificato di accompagnamento Elenco degli animali Registro degli animali 2.6 Il responsabile dell alpeggio ai sensi della cifra 1.1 ha il compito di: a) prendere in consegna dagli allevatori di animali, il giorno del carico dell alpe, i certificati di accompagnamento, gli elenchi degli animali e i certificati sanitari. Inoltre egli redige un registro degli animali ungulati. b) notificare alla Banca dati sul traffico di animali l entrata e l uscita di animali della specie bovina. c) aggiornare il registro e i certificati di accompagnamento durante il periodo dell alpeggio qualora subentrassero mutazioni. Al termine di questo periodo devono essere riconsegnati al tenutario degli animali i certificati di accompagnamento aggiornati e firmati, per quanto non ci sia stato un cambiamento di proprietario e le cifre 4 e 5 del certificato di accompagnamento corrispondano ancora. Quest ultimo punto deve essere confermato esplicitamente. d) compilare un altro certificato di accompagnamento nel caso in cui il punto precedente non corrisponda alla situazione reale. e) segnalare al proprietario di animali eventuali decessi e nascite di animali. 2.7 Tutti i trasferimenti di animali della specie bovina da e per le aziende d estivazione devono essere notificati tramite il portale della BDTA. La Identitas AG ha fatto pervenire ai detentori di animali responsabili delle aziende d estivazione le informazioni personali per il login. Devono essere osservate le informazioni relative alle diverse modalità e possibilità di notifica. Notifica di bovini alla BDTA

4 Notifica di suini alla BDTA Archivio Comuni Alpi di confine Alpeggio di animali di provenienza estera L entrata di suini in aziende d estivazione deve essere notificata alla BDTA tramite il portale o mediante il modulo di notifica. 2.8 I seguenti documenti devono essere tenuti a disposizione durante il periodo dell alpeggio e presentati su richiesta delle autorità veterinarie: il registro degli animali il giornale dei trattamenti Questi devono essere archiviati dal responsabile dell alpe per la durata di tre anni. 2.9 I comuni redigono per ogni alpe un elenco del bestiame d alpeggio proveniente da altri cantoni. Questi elenchi devono essere consegnati all Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali entro il 6 agosto Per gli alpi di confine fanno stato le stesse disposizioni. Il Corpo federale delle guardie di confine può visionare il registro d azienda. I documenti necessari per il passaggio di confine possono essere richiesti presso l ufficio cantonale Le domande documentate devono essere presentate all Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali da parte del comune ove è situato l alpe. 3. Aborto Aborto BVD virus Schmallenberg 3.1 Ogni aborto di animali della specie bovina, ovina e caprina è da considerare contagioso. Il detentore di animali responsabile per il periodo d alpeggio deve denunciare immediatamente al veterinario di controllo ogni aborto di tali specie d animali, il quale provvede agli accertamenti del caso. Gli animali che danno segni d aborto o che hanno già abortito devono essere immediatamente isolati dalla mandria e rimanere in tale stato fino alla conclusione dell esame veterinario. Per determinate analisi (BVD, virus Schmallenberg) è indispensabile che vi sia a disposizione l embrione. Il personale dell alpe è tenuto in tali circostanze ad adottare misure cautelari ragionevoli al fine di evitare una propagazione, in particolare devono essere eliminati il feto e la placenta dopo il loro esame. Dopo ogni uso le apparecchiature sporche devono essere pulite a fondo più volte. Ciò vale anche per l animale in questione come pure per il suo posto sul quale sosta. 4. Bovini BVD 4.1 Sono ammessi principalmente agli alpi e alle aziende d estivazione solo animali della specie bovina risultati negativi all esame della

5 BVD e non sottoposti a nessun sequestro. Per il controllo dello stato della BVD, si consiglia ai detentori degli animali, responsabili per il periodo d alpeggio, di esigere la comprova che tutti gli animali sono risultati negativi all esame della BVD e non siano sottoposti a sequestro (elenco dell effettivo della Banca Dati sul Traffico degli Animali) Tutti i vitelli neonati e gli aborti ritrovati nelle aziende d estivazione devono essere esaminati sulla BVD entro 5 giorni Gli animali in gravidanza sottoposti a divieto di trasferimento possono essere ammessi all alpeggio, se lasceranno l azienda d estivazione entro il 250 o giorno di gravidanza. Il responsabile dell alpeggio notifica al veterinario cantonale entro il 15 maggio 2012 l alpeggio di animali gravidi, sui quali è stato disposto il divieto di trasferimento. Per il carico dell alpe di questi animali si deve verificare che: - siano accompagnati da un certificato rosso Certificato di accompagnamento in caso di provvedimenti di polizia epizootica. Sul certificato devono essere notati i dati riguardanti la monta o l inseminazione. - il responsabile dell alpeggio abbia dapprima informato adeguatamente i detentori degli animali sul rischio più elevato. 4.2 Per tutti i bovini di giovane età che alpeggiano su alpi e pascoli in cui vi è il rischio che si manifesti il carbonchio sintomatico, si consiglia la vaccinazione contro tale malattia. I costi per il vaccino e la vaccinazione vanno a carico del detentore degli animali. Questo pericolo sussiste in particolare laddove sono stati sotterrati cadaveri di animali colpiti dal carbonchio sintomatico e dove negli ultimi 20 anni si è manifestata tale malattia. Alla pagina iniziale del USDA vi è a disposizione un elenco degli alpi sui quali si sono verificati casi di carbonchio sintomatico. La comparsa di malattia deve essere notificata all ufficio cantonale. Esso può ordinare i provvedimenti del caso. 4.3 La ipodermosi è un epizoozia con obbligo di notifica. La comparsa di tale malattia deve essere notificata al veterinario cantonale. Egli ordina il trattamento degli animali colpiti. 4.4 Il responsabile dell alpeggio assicura che prima dell alpeggio sia stato effettuato a tutti gli animali in lattazione il controllo sulla sanità delle mammelle, ai sensi dell art. 6 dell ordinanza concernente l igiene nella produzione lattiera. Carbonchio sintomatico Ipodermosi Sanità delle mammelle Possono accedere agli alpi solo animali che sono risultati negativi al test di Schalm. Il personale d alpeggio deve eseguire il primo controllo entro sette giorni dal carico dell alpe. Del resto valgono le disposizioni dell ordinanza sulla qualità del latte. 5. Ovini

6 Rogna delle pecore Infiammazione infettiva degli occhi 5.1 Prima dell alpeggio si consiglia di sottoporre tutte le pecore a trattamento contro la rogna delle pecore. 5.2 Su alpi e pascoli destinati all alpeggio è vietato l accesso di animali che presentano sintomi clinici di questa malattia (occhi molto infiammati, incollati causa pus, intorbidamento) Le pecore che al controllo per l alpeggio presentano una secrezione accentuata, verranno ammesse all alpeggio solo dopo essere state sottoposte a trattamento La comparsa di malattia durante l alpeggio deve essere notificata all ufficio cantonale. I provvedimenti di lotta devono essere presi in accordo con questo ufficio. Lotta contro la zoppina 5.3 La lotta sistematica contro la zoppina è in atto su tutto il territorio dei Grigioni e si basa sulle direttive tecniche del Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti (SSPR) Tutte le pecore che alpeggiano nelle aziende di base, sui pascoli comuni o sugli alpi devono essere risanati dalla zoppina. In casi motivati l ufficio cantonale può approvare eccezioni per aziende d estivazione in speciali situazioni. La domanda deve essere inoltrata per iscritto all ufficio cantonale entro la fine di marzo, motivandone la richiesta. Quest ultimo decide se può avere luogo l alpeggio e a quali condizioni. Gli effettivi sono dichiarati esenti da zoppina se sono stati risanati in base alle direttive tecniche del SSPR. Questa dichiarazione deve essere esibita all inizio della pascolazione o al carico dell alpe mediante il certificato ufficiale del SSPR Effettivo dichiarato esente da zoppina. Per gli effettivi ovini senza tessera di socio del SSPR, il risanamento deve essere eseguito e confermato dal veterinario secondo le direttive tecniche del SSPR. Al certificato deve essere allegato in ogni caso l elenco degli animali con i dati degli animali controllati in occasione del controllo primaverile. Le pecore di allevatori associati al SSPR e provenienti da altri cantoni, hanno accesso all alpeggio solo se sono state risanate tramite questo servizio. a) Su questo certificato il proprietario dell animale conferma, che anche dal momento del controllo fino alla partenza per l alpeggio, non vi è stata nessuna modifica né mediante acquisto né con l introduzione di nuovi animali e inoltre che il suo effettivo ovino non ha avuto in questo periodo nessun contatto con altre pecore o pecore non sanate. b) Il veterinario di controllo è tenuto a respingere per intero dal pascolo comune greggi di ovini nei quali singoli animali mostrano sintomi di zoppina o uno stato di salute delle unghie insufficiente ed è tenuto a segnalare immediatamente queste greggi all ufficio cantonale Non appena caricato gli alpi verrà eseguito un controllo. La data del carico dell alpe deve essere comunicata al veterinario competente con almeno 5 giorni di anticipo allegando il certificato, l elenco degli

7 animali e la lista degli allevatori. Quest ultima contiene gli indirizzi completi di tutti gli allevatori di pecore, il no. BDTA dell azienda e l indicazione se l allevatore è socio del SSPR o no. Al momento del controllo gli animali vengono sottoposti al bagno delle zampe sotto sorveglianza del competente veterinario e se necessario verranno controllati singoli animali per la loro identificazione. I veterinari di controllo ordinano il prodotto per il bagno delle zampe presso l Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli a- nimali. Il prodotto viene rilasciato gratuitamente Le Sovrastanze comunali organizzano i bagni il giorno del carico dell alpe in accordo con il competente veterinario di controllo. I costi sono assunti dal comune Le spese derivanti dal controllo veterinario al carico dell alpe e per il prodotto disinfettante per il bagno sono sostenute dal Cantone I responsabili degli alpeggi notificano immediatamente ai veterinari di controllo eventuali cambiamenti in merito alla salute delle zampe riscontrati durante l alpeggio. 6. Caprini 6.1 Possono accedere all alpeggio soltanto capre provenienti da effettivi esenti dalla CAE. Per animali provenienti da effettivi sottoposti a sequestro di polizia epizootica a causa della CAE o per i quali esiste il sospetto d infezione, il veterinario cantonale può emanare disposizioni derogatorie per territori circoscritti. CAE 7. Suini 7.1 Sugli alpi e sui pascoli possono accedere soltanto suini provenienti da effettivi dichiarati esenti da EP/APP. Per gli animali non controllati o sospetti di contaminazione e per suini provenienti da aziende sottoposte a sequestro sussiste il divieto assoluto di pascolazione e d alpeggio. EP/APP 8. Distruzione delle carcasse di animali 8.1 Gli animali feriti o malati possono essere trasportati in elicottero, solo se prima è stato informato il veterinario competente o il suo sostituto. Il veterinario decide se entra in considerazione un trasporto di animale vivo e organizza, se necessario, l impiego dell elicottero. 8.2 Le carcasse di animali riscontrate durante l alpeggio devono essere distrutte in modo inoffensivo ai sensi delle disposizioni della OESA e dell ordinanza cantonale sulla veterinaria da parte del comune sul cui territorio esse si trovano. Trasporti di animali vivi Distruzione delle carcasse di animali

8 8.2.1 Le carcasse di animali o parte di esse senza sospetto di epizoozia ritrovate sugli alpi o su fondi di montagna discosti, di regola devono essere sotterrate sul posto di ritrovamento in modo da essere ricoperte da uno strato di terra dello spessore minimo di 1.2 m. Il luogo non può essere paludoso e deve essere situato lontano da corsi d acqua Le teste di animali della specie bovina, di età superiore ai due anni, non possono essere sotterrate. Esse vanno consegnate al veterinario competente per essere sottoposte all esame sulla BSE In linea di massima il trasporto di carcasse di animali fino al centro di raccolta o a una strada facilmente accessibile spetta al tenutario dell animale. Questo vale anche per il trasporto con l impiego dell elicottero Le carcasse di animali depositate temporaneamente su strade di transito fino alla loro rimozione devono essere sottratte alla vista, ad esempio mediante copertura. La scelta del posto di raccolta deve essere tale da evitare l accesso da parte di persone o di animali. 9. Disposizioni finali 9.1. I comuni sono responsabili per la pubblicazione delle presenti prescrizioni e della relativa esecuzione Le presenti prescrizioni valgono anche per il bestiame ad unghia fessa proveniente da altri cantoni che viene alpeggiato nel Cantone dei Grigioni Eventuali istruzioni speciali vengono impartite dal veterinario cantonale. Entrata in vigore: 1 o aprile 2012 Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali del Cantone dei Grigioni Il veterinario cantonale

PROMEMORIA RELATIVO ALLE PRESCRIZIONI PER L'ALPEGGIO

PROMEMORIA RELATIVO ALLE PRESCRIZIONI PER L'ALPEGGIO PROMEMORIA RELATIVO ALLE PRESCRIZIONI PER L'ALPEGGIO IN VIGORE NEL 2013 NEL CANTONE DEI GRIGIONI Qui di seguito sono illustrate quale promemoria le principali prescrizioni per l'alpeggio 2013 nel Cantone

Dettagli

1 Foglio ufficiale 19/2019 Martedì 5 marzo Atti legislativi e dell Amministrazione

1 Foglio ufficiale 19/2019 Martedì 5 marzo Atti legislativi e dell Amministrazione 1 Foglio ufficiale 19/2019 Martedì 5 marzo 2276 Foglio ufficiale Estratto, pagine 2276-2281 1 Atti legislativi e dell Amministrazione Disposizioni dell Ufficio del veterinario cantonale concernenti l alpeggio

Dettagli

Modifica del PROGETTO del Art. 3 lett. g bis Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie: g bis. la diarrea virale bovina;

Modifica del PROGETTO del Art. 3 lett. g bis Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie: g bis. la diarrea virale bovina; (OFE) Modifica del PROGETTO del 20.11.06 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. lett. g bis Sono considerate epizoozie da

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 12 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 3 lett. g bis Sono

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404 del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 (Stato 1 giugno 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso

Dettagli

Raccomandazioni dell USAV per l armonizzazione delle prescrizioni cantonali sull estivazione per l anno 2018

Raccomandazioni dell USAV per l armonizzazione delle prescrizioni cantonali sull estivazione per l anno 2018 Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Salute degli animali Raccomandazioni dell USAV per l armonizzazione delle prescrizioni cantonali

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 (Stato 1 maggio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404 del 23 novembre 2005 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 14 gennaio 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 4 lett. b, d e g Abrogate

Dettagli

DIRETTIVE PER L'ESTIVAZIONE 2016

DIRETTIVE PER L'ESTIVAZIONE 2016 Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d animals dal Grischun Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali del 18 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso 2 della legge del 1 luglio

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 12 maggio 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 novembre 2005 1 concernente la banca

Dettagli

Banca dati sul traffico di animali. Ovini e caprini Stato: marzo 2019

Banca dati sul traffico di animali. Ovini e caprini Stato: marzo 2019 Banca dati sul traffico di animali Ovini e caprini Stato: marzo 2019 1 Perché introdurla Migliore rintracciabilità per ovini e caprini Presupposto per una lotta efficacie alle epizoozie Presupposto per

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 16 maggio 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 2 lett. i Sono considerate

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 1 è modificata come

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 12 maggio 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404.1 del 26 ottobre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4, 16

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata come

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 16 settembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 1 è modificata

Dettagli

DIRETTIVE PER L'ESTIVAZIONE 2018

DIRETTIVE PER L'ESTIVAZIONE 2018 Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d animals dal Grischun Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute

Dettagli

Prescrizioni sul carico degli alpi 2009 nel Cantone dei Grigioni

Prescrizioni sul carico degli alpi 2009 nel Cantone dei Grigioni Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del Disegno dell'08.06.2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 15 marzo 1999 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Sostituzione di un termine

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 26 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso 1 della legge del

Dettagli

Convenzione tra la Svizzera e l Austria sulla polizia delle epizoozie

Convenzione tra la Svizzera e l Austria sulla polizia delle epizoozie Traduzione 1 Convenzione tra la Svizzera e l Austria sulla polizia delle epizoozie 0.916.443.916.31 Conchiusa il 30 aprile 1947 Approvata dall Assemblea federale il 9 dicembre 1947 2 Entrata in vigore

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli

Dettagli

prelievo di campioni in caso di macellazioni sanitarie per l analisi riguardo alla BSE

prelievo di campioni in caso di macellazioni sanitarie per l analisi riguardo alla BSE Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Salute degli animali Direttive tecniche relative al prelievo di campioni in caso di macellazioni

Dettagli

Direttive tecniche Programma di lotta contro la pseudotubercolosi nei caprini

Direttive tecniche Programma di lotta contro la pseudotubercolosi nei caprini BGK / SSPR Postfach 3360 Herzogenbuchsee Tel.: 062 956 68 58 Fax: 062 956 68 79 bgk.sspr@caprovis.ch www.piccoli-ruminanti.ch Direttive tecniche Programma di lotta contro la pseudotubercolosi nei caprini

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del 26 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della

Dettagli

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N DEL 07/02/2005

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N DEL 07/02/2005 DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N. 1531 DEL 07/02/2005 Identificativo Atto n. 79 Oggetto: Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l'anno

Dettagli

del 10 aprile 2017 (Stato 12 aprile 2017)

del 10 aprile 2017 (Stato 12 aprile 2017) Ordinanza dell USAV che istituisce provvedimenti per evitare l introduzione della dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) da taluni Stati membri dell Unione europea del 10 aprile 2017 (Stato

Dettagli

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del 3 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 26 ottobre 2011 (Stato 11 giugno 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso

Dettagli

Legge sulle epizoozie

Legge sulle epizoozie [Signature] [QR Code] Legge sulle epizoozie (LFE) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I La legge del 1 luglio

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005

Dettagli

del 10 aprile 2017 Scopo e oggetto contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera.

del 10 aprile 2017 Scopo e oggetto contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera. Ordinanza dell USAV che istituisce provvedimenti per evitare l introduzione della dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) da taluni Stati membri dell Unione europea del 10 aprile 2017 L Ufficio

Dettagli

Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l anno 2004.

Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l anno 2004. DECRETO N. 1763 del 13/02/2004 DIREZIONE GENERALE SANITA N. 121 Oggetto: Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l anno 2004. IL DIRIGENTE

Dettagli

Ordinanza dell UFV che istituisce misure per impedire l introduzione dell afta epizootica dalla Bulgaria

Ordinanza dell UFV che istituisce misure per impedire l introduzione dell afta epizootica dalla Bulgaria Ordinanza dell UFV che istituisce misure per impedire l introduzione dell afta epizootica dalla Bulgaria del 27 gennaio 2011 (Stato 28 gennaio 2011) L Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l articolo

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ALPEGGIO 2015

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ALPEGGIO 2015 DIRETTIVE CONCERNENTI L'ALPEGGIO 2015 NEL CANTONE DEI GRIGIONI (vedi anche www.alt.gr.ch) Qui di seguito sono illustrate quale promemoria le principali direttive per l'alpeggio 2015 nel Cantone dei Grigioni

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005

Dettagli

Legge sulle epizoozie

Legge sulle epizoozie (LFE) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2006 1, decreta: I La legge del 1 luglio 1966 2 sulle epizoozie è

Dettagli

Ordinanza dell UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2010

Ordinanza dell UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2010 Ordinanza dell UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2010 del 13 gennaio 2010 L Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l articolo 239g dell

Dettagli

Consultazione. 12 Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 12.1 Situazione iniziale

Consultazione. 12 Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 12.1 Situazione iniziale Consultazione 12 Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 12.1 Situazione iniziale Fino all'aggiornamento del 13 gennaio 2017 i risultati della classificazione della

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 26 ottobre 2011 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi [Signature] [QR Code] Attenzione: Questa versione è a scopo informativo. È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU). Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione

Dettagli

Numero Modello 4 ( ) del / / DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI (Mod. 4) DELLA SPECIE

Numero Modello 4 ( ) del / / DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI (Mod. 4) DELLA SPECIE A LLEGATO DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI (Mod. 4) DELLA SPECIE REGIONE ASL A) IDENTIFICAZIONE I capi riportati in allegato provengono dall azienda identificata dal Codice

Dettagli

Informazioni tecniche Protezione degli animali

Informazioni tecniche Protezione degli animali Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Prescrizioni legali per

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 16, 20, 32 capoverso

Dettagli

PROCEDURA PER LA MOVIMENTAZIONE INTRAREGIONALE DI ANIMALI SENSIBILI ALLA BLUE TONGUE NON VACCINATI IN AREE OMOGENEE DI CIRCOLAZIONE VIRALE.

PROCEDURA PER LA MOVIMENTAZIONE INTRAREGIONALE DI ANIMALI SENSIBILI ALLA BLUE TONGUE NON VACCINATI IN AREE OMOGENEE DI CIRCOLAZIONE VIRALE. PROCEDURA PER LA MOVIMENTAZIONE INTRAREGIONALE DI ANIMALI SENSIBILI ALLA BLUE TONGUE NON VACCINATI IN AREE OMOGENEE DI CIRCOLAZIONE VIRALE. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Con Dispositivo Dirigenziale del Ministero

Dettagli

Allegato A Data ultimo aggiornamento: 12 marzo 2014

Allegato A Data ultimo aggiornamento: 12 marzo 2014 Zone di restrizione definite ai sensi del Reg. 1266/2007 della Commissione Europea e delle note della Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari Allegato A REGIONE PROVINCIA SIEROTIPO

Dettagli

Direttive tecniche per il programma di lotta contro la zoppina degli ovini

Direttive tecniche per il programma di lotta contro la zoppina degli ovini BGK / SSPR Postfach 3360 Herzogenbuchsee Tel.: 062 956 68 58 Fax: 062 956 68 79 bgk.sspr@caprovis.ch www.piccoli-ruminanti.ch Direttive tecniche per il programma di lotta contro la zoppina degli ovini

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1 bis della legge del 29

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA) 916.404.2 del 16 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15b della legge del 1 luglio 1966 1

Dettagli

VADEMECUM ESECUZIONE FORZATA ANIMALI

VADEMECUM ESECUZIONE FORZATA ANIMALI VADEMECUM ESECUZIONE FORZATA ANIMALI (Bovini Bufalini - Equidi Caprini Ovini Suini) (*) Gli animali non possono essere spostati dall azienda in cui sono tenuti, allevati o commercializzati, se non sono

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 9 aprile 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 43 cpv. 3 3 È vietato

Dettagli

Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV) del... Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 64f della legge del

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 26 ottobre 2011 (Stato 1 giugno 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del... (disegno per indagine conoscitiva) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 2011 1 concernente la banca dati sul traffico

Dettagli

copia COMUNE DI SAN MARCO D ALUNZIO PROVINCIA DI MESSINA ORDINANZA SINDACALE

copia COMUNE DI SAN MARCO D ALUNZIO PROVINCIA DI MESSINA ORDINANZA SINDACALE OGGETTO COMUNE DI SAN MARCO D ALUNZIO PROVINCIA DI MESSINA ORDINANZA SINDACALE N. 26 del 19.12.2013 SEQUESTRO AZIENDA INFETTA. Il sottoscritto, Dott. Amedeo ARCODIA, nella sua qualità di Sindaco pro tempore:

Dettagli

PREMESSA. ANAGRAFE ZOOTECNICA Punti Cardine

PREMESSA. ANAGRAFE ZOOTECNICA Punti Cardine ANAGRAFE ZOOTECNICA Punti Cardine Blandino G. Settore Veterinario - A.U.S.L. n. 7 RAGUSA RIASSUNTO : L autore evidenzia gli scopi e le finalità dell anagrafe zootecnica con particolare riferimento all

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 19 agosto 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli

Dettagli

l esecuzione del controllo degli animali da macello

l esecuzione del controllo degli animali da macello Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Derrate alimentari e nutrizione Direttive tecniche concernenti l esecuzione del controllo degli

Dettagli

L alpeggio nel Veneto

L alpeggio nel Veneto L alpeggio nel Veneto dalla malga all impresa alimentare Tavola Rotonda, 5 aprile 2012 Villa Nievo Bonin Longare, Montecchio Precalcino (Vi) MONTICAZIONE E DEMONTICAZIONE: I REQUISITI SANITARI Dott. Alberto

Dettagli

Ordinanza concernente la produzione primaria

Ordinanza concernente la produzione primaria Ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim) del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 della legge del 9 ottobre 1992 1

Dettagli

Certificato sanitario per gli animali vivi trasportati dall azienda al macello

Certificato sanitario per gli animali vivi trasportati dall azienda al macello Certificato sanitario per gli animali vivi trasportati dall azienda al macello Certificato sanitario per gli animali vivi trasportati dall azienda al macello 15/07/2010 7.26.00 U CERTIFICATO SANITARIO

Dettagli

Ordinanza sul controllo del latte

Ordinanza sul controllo del latte Ordinanza sul controllo del latte (OCL) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle derrate alimentari; visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) dell 8 novembre 2006 Il

Dettagli

l'esecuzione del controllo degli animali prima della macellazione

l'esecuzione del controllo degli animali prima della macellazione Direttive tecniche concernenti l'esecuzione del controllo degli animali prima della macellazione del 24 maggio 2006 Visti gli art. 27 e 28 dell ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie [Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 10 gennaio 2018 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente la produzione primaria

Ordinanza concernente la produzione primaria Ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle derrate alimentari;

Dettagli

Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti eseguita dal detentore degli animali

Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti eseguita dal detentore degli animali Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Prescrizioni legali per

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del (Progetto) Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 995 è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 20 capoverso

Dettagli

Direttive tecniche - Procedura d autorizzazione dei macelli

Direttive tecniche - Procedura d autorizzazione dei macelli Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV Direttive tecniche - Procedura d autorizzazione dei macelli del 24 maggio 2006 (rev. giugno 2008) L Ufficio federale di veterinaria

Dettagli

Protocollo per l applicazione dell articolo II della convenzione veterinaria tra la Svizzera e la Romania

Protocollo per l applicazione dell articolo II della convenzione veterinaria tra la Svizzera e la Romania Traduzione 1 0.916.443.966.312 Protocollo per l applicazione dell articolo II della convenzione veterinaria tra la Svizzera e la Romania Conchiusa il 28 febbraio 1964 Entrata in vigore il 28 febbraio 1964

Dettagli

Ordinanza dell UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2008

Ordinanza dell UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2008 Ordinanza dell UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2008 del 23 maggio 2008 L Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l articolo 239g dell

Dettagli

(1)e/o [II sono animali castrati e/o di età inferiore a 12 mesi;]

(1)e/o [II sono animali castrati e/o di età inferiore a 12 mesi;] Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Salute degli animali Versione del 10.06.2015 Spiegazioni per compilare e interpretare il certificato

Dettagli

Accordo del 21 giugno 1999

Accordo del 21 giugno 1999 Traduzione 1 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e atto finale) Decisione n. 1/2004 del Comitato misto veterinario

Dettagli

REGIONE ASL A) IDENTIFICAZIONE

REGIONE ASL A) IDENTIFICAZIONE Colore: Modello 4: IT del N. Modello 4 DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI (Mod. 4) DELLA SPECIE BOVINA/BUFALINA REGIONE ASL A) IDENTIFICAZIONE I n. capi riportati in allegato,

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 26 ottobre 2011 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2005 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2005 DELLA COMMISSIONE 22.10.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 279/47 REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2005 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2005 che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo

Dettagli

Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU

Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU [Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza

Dettagli

procedura d autorizzazione dei macelli e degli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina

procedura d autorizzazione dei macelli e degli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Derrate alimentari e nutrizione Direttive tecniche concernenti la procedura d autorizzazione dei

Dettagli

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Ordinanza di abbattimento per pascolo non confinato. IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

Ordinanza di abbattimento per pascolo non confinato. IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA Prot. 19906 Nr. 2 del 19.10.2015 Oggetto: Ordinanza di abbattimento per pascolo non confinato. IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA lo Statuto Speciale

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV) del 31 ottobre 2018 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 64f della

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 23 giugno 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Sostituzione di espressioni:

Dettagli

Ordinanza di abbattimento per pascolo non confinato. IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

Ordinanza di abbattimento per pascolo non confinato. IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA Ord. N.1/prot. 116 del 15.02.2017 Oggetto: Ordinanza di abbattimento per pascolo non confinato. IL RESPONSABILE DELL UNITA DI PROGETTO PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA lo Statuto Speciale

Dettagli