DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N DEL 07/02/2005

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1 DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA N DEL 07/02/2005 Identificativo Atto n. 79 Oggetto: Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l'anno IL DIRIGENTE DELL U.O. VETERINARIA RICHIAMATO il proprio D.D.U.O. n 1763 del 13 febbraio 2004, Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l anno CONSIDERATO che in occasione dello spostamento del bestiame diretto ai pascoli estivi è necessario adottare misure sanitarie atte ad impedire la diffusione delle malattie infettive e di quelle a carattere diffusivo. CONSIDERATA la necessità di adeguare le misure sanitarie, di cui al punto precedente, alle disposizioni già contenute nei seguenti decreti di recente emanazione: D.D.U.O. n 184 del 13 gennaio 2005 Piano di controllo e sorveglianza della Tubercolsi bovina, Brucellosi bovina e Leucosi bovina enzootica in Regione Lombardia ; D.D.U.O. n 454 del 19 gennaio 2005 Piano di controllo della Rinotracheite bovina infettiva ; D.D.U.O. n 473 del 19 gennaio 2005 Piano di controllo e sorveglianza nei confronti della Brucellosi ovi/caprina in Regione Lombardia ; RITENUTO pertanto opportuno emanare un provvedimento che disciplini lo spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) alla luce dei nuovi sopra citati decreti. RITENUTO quindi necessario revocare il D.D.U.O. n 1763 del 13 febbraio 2004, Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio,transumanza, pascolo vagante) per l anno 2004 alla data della pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. VISTI gli art. 3 e 18 della L.R. n 16 del 23 luglio 1996, e successive modificazioni e integrazioni che individuano le competenze e i poteri dei Dirigenti. VISTA la d.g.r. n del 18 dicembre 2003 Disposizioni a carattere organizzativo (5 provvedimento 2003) - (di concerto con l Assessore Colozzi). VISTO il D.D.G. n 4138 del 15 marzo 2004 avente per oggetto Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative e delle Strutture della direzione Generale Sanità Delega di materie al Direttore Vicario 1

2 D E C R E T A 1. Nell anno 2005, il trasferimento sui pascoli estivi del bestiame bovino, bufalino, ovino, caprino, suino ed equino, nel territorio della Regione Lombardia, è consentito nel rispetto delle disposizioni contenute nell Allegato A al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso. 2. Viene revocato il seguente provvedimento regionale: D.D.U.O. n 1763 del 13 febbraio 2004, Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio,transumanza, pascolo vagante) per l anno I Sindaci dei Comuni interessati, i Direttori Generali delle AA.SS.LL., i Veterinari Ufficiali e gli Agenti tutti della Forza pubblica sono incaricati dell applicazione del presente Decreto. 4. Il presente Decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentirne l adeguata pubblicità legale. Dott. Mario Astuti 2

3 ALLEGATO A al D.D.U.O n 1531 del 07/02/2005 Pagina 1 di 4 1- DISPOSIZIONI GENERALI Il trasferimento sui pascoli estivi del bestiame bovino, bufalino, ovino, caprino, suino ed equino è consentito previo accertamento clinico favorevole, eseguito dal Veterinario Ufficiale nei tre giorni precedenti la partenza, il cui esito è riportato sul Mod.7 Certificato di origine e sanità per l alpeggio e la transumanza degli animali, previsto dall art. 42 del RPV. Tutti i bovini, bufalini, ovini, caprini ed equidi diretti all alpeggio nei territori delle AA.SS.LL. in cui è prevista la vaccinazione anticarbonchiosa, devono essere sottoposti a trattamento vaccinale contro il carbonchio ematico nei tempi e modalità previsti. Tali interventi vaccinali devono essere riportati sul citato Mod. 7 Il Mod. 7 deve essere consegnato, a cura degli interessati, non più tardi del giorno successivo a quello di arrivo nel luogo di monticazione, all Autorità Comunale, che provvederà a farlo pervenire al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio. Oltre che dal Mod.7, i bovini, bufalini, ovini e caprini devono essere scortati da certificazione che attesti il possesso dei requisiti sanitari previsti al punto 2 Disposizioni specifiche del presente Allegato A. Autorizzazione al trasferimento 1.Nell ambito dello stesso Comune: ai sensi dell art. 41 del Regolamento di Polizia Veterinaria, la richiesta di autorizzazione al trasferimento deve essere tempestivamente presentata al Sindaco e al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente. 2.Fuori Comune: l allevatore presenta richiesta di autorizzazione al trasferimento al Sindaco del Comune in cui il bestiame si trova, almeno quindici giorni prima della partenza, utilizzando il mod. 6 Domanda di trasferimento di bestiame per l alpeggio o la transumanza previsto dall art.41 del D.P.R.320/54. Il Sindaco, avvalendosi del tagliando unito alla domanda, informa il Comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio. Il Sindaco del comune di destinazione, accertata la disponibilità del pascolo, autorizzerà l introduzione del gregge nel territorio comunale. Contestualmente alla richiesta inoltrata al Sindaco, l allevatore deve darne comunicazione al Servizio Veterinario della A.S.L. di partenza, che, come previsto dall O.M e successive modifiche, concorderà con l A.S.L. di destino la località di arrivo degli animali e provvederà all inoltro via fax di copia del mod. 7, riportante oltre che l esito della visita veterinaria anche la data e ora previste per la partenza e l arrivo. 3.Gregge vagante: il pastore presenta richiesta di autorizzazione al trasferimento delle greggi (sia per la monticazione che per la demonticazione), almeno quindici giorni prima della partenza, al Sindaco del Comune di destinazione, presentando il mod. 8-A Domanda di spostamento di gregge per pascolo vagante ed il libretto di pascolo vagante come previsto dall art. 43 D.P.R. n. 320/1954. Il Sindaco, accertata la disponibilità del pascolo, autorizzerà l introduzione del gregge nel territorio comunale.

4 ALLEGATO A al D.D.U.O n 1531 del 07/02/2005 Pagina 2 di 4 Contestualmente alla richiesta inoltrata al Sindaco, il pastore deve darne comunicazione al Servizio Veterinario della A.S.L. di partenza, che, come previsto dall O.M e successive modifiche, concorderà con l A.S.L. di destino la località di arrivo degli animali e provvederà all inoltro via fax di copia del mod. 7, riportante oltre che l esito della visita veterinaria anche la data e ora previste per la partenza e l arrivo. Norme varie Sulla scorta delle comunicazioni e delle certificazioni mod. 7 consegnati all Autorità comunale, il Servizio Veterinario della A.S.L. compilerà un accurata registrazione del carico effettivo di ogni malga o pascolo comunale o privato. Le AA.SS.LL. provvederanno ad istituire posti di controllo sanitario per verificare la certificazione di scorta, l identificazione e lo stato degli animali nelle località di transito obbligatorio del bestiame. Gli animali scortati da certificati irregolari saranno opportunamente accantonati a spese dei detentori, in attesa di accertamento. In mancanza dei requisiti richiesti dal presente Decreto, saranno respinti al luogo di origine sotto vincolo sanitario a spese del proprietario ed i responsabili saranno deferiti all Autorità competente. I proprietari e gestori a qualsiasi titolo dei pascoli e malghe ed il personale addetto alla sorveglianza del bestiame sono tenuti a respingere gli animali sprovvisti dei requisiti prescritti dal presente Decreto, avvertendo nel contempo l Autorità Comunale e l A.S.L. sede del Servizio Veterinario. E fatto obbligo ai gestori o proprietari dei pascoli di montagna di tenere aggiornato l apposito registro di monticazione, fornito gratuitamente dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio. Tali registri, all atto del ritorno degli animali alla sedi invernali, dovranno essere restituiti al Sindaco del Comune sede del pascolo per la successiva trasmissione all A.S.L. Demonticazione Per il ritorno degli animali alle sedi invernali (demonticazione) valgono gli stessi certificati rilasciati per la monticazione (mod.7), salvo diverse disposizioni emanate per motivi sanitari. A tal scopo, il Servizio Veterinario dell A.S.L., effettuate le registrazioni previste, provvederà a restituire all Amministrazione Comunale la documentazione sanitaria di scorta del bestiame perché sia riconsegnata agli interessati, vistata dal Sindaco, entro i tre giorni precedenti la partenza. Per gli ovi-caprini che effettuano il pascolo vagante vale anche quanto previsto al punto 3 del precedente paragrafo Autorizzazione al trasferimento. I greggi vaganti, al momento della discesa dagli alpeggi e prima di essere inviati al pascoli di pianura, saranno sottoposti, a cura dei Servizi di Medicina Veterinaria delle AA.SS.LL. ove ha sede l alpeggio, agli accertamenti diagnostici previsti dall Allegato 1.

5 ALLEGATO A al D.D.U.O n 1531 del 07/02/2005 Pagina 3 di 4 2- DISPOSIZIONI SPECIFICHE Bovini e bufalini I bovini e bufalini devono essere identificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e devono provenire da: o allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi; o allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi; o allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. Gli accertamenti diagnostici effettuati per il mantenimento delle qualifiche sanitarie, se non sono stati effettuati nell anno precedente alla salita in alpeggio, devono essere effettuati prima della monticazione Al fine di prevenire la diffusione dell IBR, il trasferimento dei bovini in alpeggio è consentito alle seguenti condizioni: a) se provenienti da allevamenti Indenni o Ufficialmente indenni da IBR, possono essere trasferiti in alpeggio senza alcun controllo sanitario o intervento vaccinale suppletivo; b) se provenienti da allevamento con un controllo sierologico negativo per IBR effettuato da non oltre 12 mesi, possono essere trasferiti in alpeggio senza alcun controllo sanitario o intervento vaccinale suppletivo, fatta salva, laddove possibile, una prova sul latte di massa dell intero allevamento effettuata nei 90 giorni precedenti lo spostamento in alpeggio; c) se provenienti da un allevamento infetto da IBR: o i bovini risultati positivi al controllo sierologico devono essere sottoposti a trattamento immunizzante con vaccino deleto, con almeno due interventi vaccinali distanziati di almeno un mese l uno dall altro, l ultimo dei quali effettuato da non oltre 6 mesi e da almeno 15 giorni; o i bovini risultati negativi al controllo sierologico effettuato da non oltre dodici mesi devono essere sottoposti al trattamento immunizzante di cui al punto precedente qualora in allevamento la prevalenza dei bovini positivi sia superiore al 30% o sia riscontrata positività in soggetti di meno di 24 mesi di età; d) se provenienti da un allevamento con stato sanitario sconosciuto, devono essere sottoposti a trattamento immunizzante con vaccino deleto, con almeno due interventi vaccinali distanziati di almeno un mese, l ultimo dei quali effettuato da non oltre 6 mesi e da almeno 15 giorni.

6 ALLEGATO A al D.D.U.O n 1531 del 07/02/2005 Pagina 4 di 4 Deroghe: sono esonerati dai controlli e dagli interventi vaccinali previsti ai precedenti punti c) e d), gli animali che appartengono allo stesso allevamento e che si trasferiscono in alpeggio senza possibilità di contatto con bovini di diversa provenienza, nonché gli animali da ingrasso destinati in alpeggi in cui entrano in contatto solamente con altri bovini da ingrasso, anche se provenienti da altri allevamenti. Ovini e caprini Gli ovini ed i caprini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ed essere identificati secondo quanto prescritto dal D.P.R. 317/96; Gli accertamenti diagnostici effettuati per il mantenimento delle qualifiche sanitarie devono essere effettuati, secondo le modalità previste dal D.D.U.O. n 473 del 19 gennaio 2005 Piano di controllo e sorveglianza nei confronti della Brucellosi ovi/caprina in Regione Lombardia : o negli allevamenti vaganti, nei 90 giorni precedenti la partenza; o negli allevamenti stanziali, se non sono stati effettuati nell anno precedente alla salita in alpeggio, devono essere effettuati prima della monticazione; In occasione degli accertamenti di cui sopra, tutti i maschi ovini destinati all alpeggio e di età superiore ai sei mesi, devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico, con esito favorevole, nei confronti della Brucella ovis. Per quanto riguarda la brucellosi sostenuta da Brucella ovis, le greggi infette potranno essere trasferite sui pascoli estivi, a condizione che i capi risultati positivi, nel corso del controllo sierologico previsto, siano prontamente isolati dal resto dell effettivo ed inviati al macello. Per i cani al seguito delle greggi, che devono essere identificati ed iscritti in anagrafe, è consigliata la vaccinazione antirabbica, effettuata da almeno quindici giorni. Equidi Gli equidi devono essere scortati dal Libretto sanitario di cui alla D.G.R. n. VII/2805 del 22 dicembre 2000.

7 ALLEGATO 1 DDUO n 1531 del 07/02/2005 Pagina 1 di 1 BRUCELLOSI OVI-CAPRINA CONTROLLI ALLA DEMONTICAZIONE Classi di consistenza del gregge N femmine da sottoporre a controllo (Br. Melitensis) < 50 capi Tutti capi capi capi capi 85 > 800 capi 86 Inoltre: controllo nei confronti Br. Melitensis, di tutti i maschi interi di età superiore ai 6 mesi; controllo nei confronti della Br. Ovis di tutti maschi interi, della specie ovina, di età superiore ai 6 mesi;

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