Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame sul territorio della Provincia autonoma di Trento - anno 2015

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1 Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 24/03/2015 / Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 24/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2015 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 16 marzo 2015, n. 395 Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame sul territorio della Provincia autonoma di Trento - anno 2015 LA GIUNTA PROVINCIALE Omissis a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di approvare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame sul territorio della Provincia autonoma di Trento - anno 2015 riportate nell allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di demandare all'azienda provinciale per i servizi sanitari l applicazione delle direttive di cui al punto 1); 3) di disporre che il Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, eventualmente coadiuvato dalle autorità competenti, attivi nel corso dell anno 2015 almeno tre supervisioni finalizzate a verificare la reale, omogenea ed efficace applicazione del presente provvedimento sul territorio provinciale; 4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UGO ROSSI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

2 Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 24/03/2015 / Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 24/03/ Allegato parte integrante Allegato A - Direttive Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame sul territorio della Provincia autonoma di Trento - anno ) Lo spostamento del bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino per la monticazione e la demonticazione nel corrente anno 2015 è effettuato in conformità a quanto disposto dall articolo 2 della Decisione (CE) del 20 agosto 2001 n. 672, nonché alle disposizioni stabilite nell articolo 8, commi 3 e 4, della L.P. 15 novembre 2007 n. 19 e alla normativa vigente relativa alla identificazione e registrazione degli animali. 2) Garanzie sanitarie di origine del bestiame bovino da vita in alpeggio: a) per quanto riguarda la tubercolosi, brucellosi bovina e la leucosi enzootica bovina devono essere osservate le direttive emanate dalla Giunta provinciale in materia, e cioè: gli animali devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, ufficialmente indenni da brucellosi e indenni da leucosi bovina enzootica ; b) per quanto riguarda la malattia di Johne (paratubercolosi) sulla base di quanto indicato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 110/2015 non devono essere condotti al pascolo, per quanto possibile, i bovini sieropositivi e quelli per cui la data del parto previsto cade nel periodo riservato al pascolo estivo. I bovini provenienti da allevamenti di stato sanitario noto possono venire a contatto al pascolo con bovini provenienti da allevamenti di stato sanitario sconosciuto alle seguenti condizioni: - se sono individuate aree di pascolo per i bovini di età superiore ai 24 mesi (o comunque che hanno già partorito) separate dalle aree di pascolo riservate a giovani bovini di età compresa fra i 5 e i 24 mesi; - se la separazione delle aree individuate per il pascolo dei bovini di età superiore ed inferiore ai 24 mesi può essere garantita anche per gli anni successivi; - se è possibile evitare l'abbeverata attraverso pozze di acqua in modo da evitare la contaminazione dell'acqua con le feci. c) per quanto riguarda la rinotracheite infettiva dei bovini (IBR) è possibile movimentare per l alpeggio bovini provenienti da azienda indenne da infezione da virus BHV-1 (Rinotracheite infettiva - IBR -) o bovini provenienti da allevamenti di fuori provincia che abbiano tutti i capi negativi o negativi vaccinati, nel rispetto delle garanzie sanitarie previste dall articolo 2 della Decisione CE 558/2004. Le stesse garanzie sanitarie nei confronti dell infezione BHV-l adottate con l articolo 2 della Decisione CE 558/2004 sono previste per l alpeggio promiscuo di bovini provenienti da fuori provincia con bovini di allevamenti della provincia di Trento. È altresì possibile movimentare per l alpeggio i bovini provenienti dal territorio provinciale da un azienda positiva all infezione da virus BHV-1 purché ciò avvenga su malghe e pascoli effettivamente separati da altri pascoli con stato sanitario più elevato con barriere naturali o fisiche che impediscano efficacemente il contatto diretto di animali aventi stato sanitario diverso. È compito del conduttore, in quanto detentore degli animali, predisporre barriere che evitino il contatto diretto tra gli animali e la custodia quotidiana delle stesse; d) per quanto riguarda la diarrea virale dei bovini (BVD), i bovini provenienti dal territorio provinciale e condotti in alpeggio, di età compresa fra i due mesi e l anno di età, devono essere stati sottoposti con esito negativo al test per la ricerca dell antigene (virus) BVD. I bovini provenienti da allevamenti situati al di fuori del territorio provinciale devono riportare sul Mod. 7 l avvenuto controllo con esito negativo nei confronti dell antigene della BVD. L attestazione dei requisiti sanitari sopra richiamati per i bovini è resa sul Mod. 7 previsto dal Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 320/54 (di seguito R.P.V.). 3) Per quanto riguarda le garanzie sanitarie di origine per i bovini provenienti da allevamenti all ingrasso e condotti all alpeggio devono essere osservate le seguenti disposizioni sanitarie: essere alpeggiati su pascoli in cui è assicurata l assoluta impossibilità di venire in contatto con bovini da riproduzione;

3 Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 24/03/2015 / Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 24/03/ provenire da allevamenti che hanno acquisito la qualifica di Allevamenti ufficialmente indenni per tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica bovina; essere sottoposti con esito negativo: a) ad una prova tubercolinica se di età superiore alle sei settimane; b) ad una prova sierologia per brucellosi, leucosi enzootica bovina se di età superiore ai dodici mesi; c) ad una prova sierologia per la ricerca dell antigene della diarrea virale dei bovini (BVD) se di età compresa tra 2 e 24 mesi. I capi risultati positivi alla diarrea virale dei bovini (BVD) non possono essere alpeggiati; provenire da territori ufficialmente indenni di cui all allegato II della Decisione 2004/558/CEE o essere vaccinati e rivaccinati con vaccini deleti nei confronti della rinotracheite infettiva nei trenta giorni precedenti la monticazione. L esito negativo delle prove per tubercolosi, brucellosi, leucosi enzootica bovina, la negatività per la ricerca dell antigene della diarrea virale dei bovini (BVD) e l avvenuta vaccinazione dei bovini devono essere attestati sui modelli sanitari previsti dalla vigente normativa. 4) Nelle malghe dei comuni di Cloz, Revò e Brez, catastalmente sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano, sono alpeggiati bovini che provengono esclusivamente da allevamenti dichiarati indenni da IBR/IPV come definiti al punto 7 della deliberazione della Giunta provinciale n. 83 del 25 gennaio 2008 e quindi in sintonia con la normativa vigente in provincia di Bolzano. Il rispetto delle disposizioni sopra precisate è attestato dall ufficio veterinario sul Mod. 4. Ai fini di assicurare il mantenimento dello stato sanitario di territorio INDENNE da brucellosi bovina, è consentito l alpeggio o pascolo casalingo soltanto agli ovini e caprini provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi. Per i greggi vaganti, la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne da brucellosi deve mantenere la sua validità per tutto il periodo dell alpeggio. 5) Ai fini della profilassi della Blue Tongue, è possibile alpeggiare sul territorio provinciale bovini, ovini e caprini: non provenienti da zone oggetto di provvedimenti di restrizione verso sierotipi di virus circolanti in Italia; non vaccinati contro sierotipi di virus attenuato della Blue Tongue; eventuale deroga, preventivamente concordata dal conduttore con l ufficio veterinario dell Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria competente, può essere concessa se i capi risultano vaccinati da più di 60 giorni e se l identità sia effettivamente accertabile e documentabile. 6) In conformità a quanto previsto dal Piano di controllo finalizzato all eradicazione della Agalassia contagiosa negli allevamenti di soli caprini e negli allevamenti misti con prevalenza di animali caprini sugli ovini i capi provenienti da allevamenti che attuano la vaccinazione possono essere condotti al pascolo o alpeggiati solo con altri capi di uguale status sanitario. I capi provenienti da allevamenti risultati sierologicamente negativi possono essere condotti al pascolo o alpeggiati solo con altri capi di uguale status sanitario. I capi oggetto del Piano devono evitare ogni contatto con i greggi di ovini e caprini non oggetto dei controlli previsti dal Piano in parola. I trattamenti immunizzanti sopraccitati sono riportati sul Mod. 4. 7) I bovini e gli ovi-caprini alpeggiati sulle malghe Baito di Mezzo e Baito di Fondo nel Comune di Ala sono vaccinati in tempo utile contro il carbonchio ematico. I trattamenti immunizzanti sopraccitati sono riportati sul Mod. 4. 8) I caprini che sono alpeggiati sulle malghe site nei Comuni del Comun General de Fascia e della Comunità di Primiero, sul territorio del Comune di Predazzo e sui territori della catena montuosa del Lagorai catastalmente compresi nei Comuni di Castello-Molina di Fiemme e Telve devono essere sottoposti, in malga ed a spese del proprietario, ad un trattamento completo con un prodotto acaricida preventivo da eseguirsi 15 giorni prima della demonticazione. Il trattamento acaricida è attestato dal veterinario libero professionista che ha eseguito l intervento che consegnerà copia dell attestazione stessa all Azienda provinciale per i servizi sanitari per la

4 Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 24/03/2015 / Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 24/03/ conservazione agli atti d ufficio. L Azienda provinciale per i servizi sanitari dovrà tempestivamente informare gli operatori economici interessati all alpeggio dei caprini sulle malghe ubicate nei Comuni sopraccitati circa gli adempimenti richiesti per la demonticazione degli stessi. 9) I bovini, che saranno alpeggiati sulle malghe elencate di seguito, dovranno essere vaccinati in tempo utile contro il carbonchio sintomatico: malghe del Comune di Grigno - località Marcesina; malghe del Comune di Siror (Tognola - Rolle - Doc); malghe del Comune di Tonadico (Fosse - Venigiota -Valazza - Venegia); malghe del Comune di Moena (Boschi); malghe del Comune di Brentonico (Canelette - Campo Mortigola); malga del Comune di Avio (Tretto); malga del Comune di Ala (Revoltello). I trattamenti immunizzanti sopraccitati e quelli previsti al punto 8 delle presenti direttive sono riportati dal Veterinario ufficiale sul Mod ) Lo spostamento degli animali sia per la monticazione che per la demonticazione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 11) Ai fini della profilassi nei confronti delle forme pestose classica e africana dei suini, è fatto divieto assoluto di somministrare ai suini rifiuti o residui alimentari di qualsiasi provenienza (comunità, camping, ecc.). 12) Ai sensi degli artt. 1 e 2 del R.P.V, i proprietari e i conduttori di malghe, i tenutari o i mandriani del bestiame hanno l obbligo di denunciare immediatamente all Azienda provinciale per i servizi sanitari qualsiasi caso di aborto o ritenzione placentare nei bovini, ovini e caprini, ed ogni altro sintomo sospetto di malattia infettiva. Ai primi sintomi premonitori dell aborto, gli animali devono essere fatti allontanare dal pascolo o malga e, in ogni caso, essere tempestivamente isolati. In caso di aborto i feti, gli invogli fetali e qualsiasi altro materiale infettante devono essere distrutti con le modalità dettate di volta in volta dall Azienda provinciale per i servizi sanitari, evitandone la dispersione sui pascoli. L eventuale morte di un soggetto in alpeggio deve essere tempestivamente segnalata all Ufficio Veterinario di zona con l indicazione del numero della marca auricolare onde permettere allo stesso di organizzare gli accertamenti diagnostici del caso, anche qualora vi sia la necessità di interramento in loco quando le caratteristiche del luogo lo consentano. Di norma le carcasse devono essere conferite ai raccoglitori autorizzati, scortate dalla certificazione veterinaria prevista dalla normativa. L inoltro al macello di un bovino deve essere scortato dal Mod. 4 integrato. L allevatore deve provvedere a consegnare il passaporto identificativo dell animale al macello. In caso di macellazione d urgenza il capo deve essere inviato al macello più vicino previo stordimento, dissanguamento e con la certificazione veterinaria prevista dalla normativa vigente. Inoltre, al fine di agevolare e rendere più efficaci i controlli sanitari, i conduttori, i tenutari e i proprietari delle malghe sono tenuti a conservare le relative certificazioni sanitarie per tutto il periodo dell alpeggio e a disposizione degli organi di vigilanza. 13) Ai fini della profilassi delle malattie infettive, ed in modo particolare della brucellosi, è raccomandato che ogni allevatore alpeggi i propri animali su un unica malga. 14) L Azienda provinciale per i servizi sanitari codifica i pascoli secondo le indicazioni date dal Ministero della Salute. La stessa Azienda, sulla scorta delle comunicazioni e delle certificazioni sanitarie previste dalla vigente normativa, provvede a movimentare in BDN i bovini e gli ovi-caprini monticati sui vari pascoli provenienti dagli allevamenti della Provincia di Trento. I gestori o i proprietari dei pascoli devono tenere aggiornato un Registro di monticazione analogo al registro in uso presso gli allevamenti di fondovalle. Il registro, vidimato dall Azienda provinciale per i servizi sanitari, nel momento di ritorno degli animali nelle sedi invernali deve essere consegnato all Azienda provinciale per i servizi sanita-

5 Bollettino Ufficiale n. 12/I-II del 24/03/2015 / Amtsblatt Nr. 12/I-II vom 24/03/ ri. I trattamenti con farmaci degli animali alpeggiati vengono annotati sul registro dei trattamenti di cui all articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e all articolo 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 da parte del veterinario curante. I proprietari del bestiame in alpeggio garantiscono l esecuzione dei trattamenti necessari per gli animali, fornendo la documentazione necessaria alla tracciabilità del trattamento eseguito attraverso la copia della ricetta o la fotocopia del registro dei trattamenti. 15) Per quanto non previsto si rinvia al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 ed alla normativa specifica che disciplina la profilassi delle diverse malattie infettive. 16) I Sindaci dei Comuni interessati, il Direttore Generale dell Azienda provinciale per i servizi sanitari, i Veterinari ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell esecuzione delle presenti direttive. 17) L Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede, durante il periodo di monticazione, ad individuare le malghe che lavorano latte in alpeggio, nonché a registrare le informazioni sulla quantità media lavorata giornalmente e sulla quantità complessiva lavorata durante il periodo di alpeggio. Queste informazioni devono essere contenute nella relazione generale, corredata di tutti i dati statistici relativi al bestiame alpeggiato, che dovrà essere inviata al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza entro il 31 ottobre 2015.

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